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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 15/04/2024, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2022/80
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
sezione civile composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 80 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022
promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 63/B, codice fiscale , elettivamente domiciliato in Cagliari nel Viale C.F._1
Trieste n. 3 presso lo studio degli avvocati Maurizio Piras (cod. fisc. e C.F._2
Emilia Sanna (cod. fisc. che lo rappresentano e difendono in forza di C.F._3
procura alle liti allegata all'atto di appello,
- APPELLANTE -
CONTRO
, con sede in Torino nella Via Magellano n. 1, codice Controparte_1
fiscale e partita IVA n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
Pagina 1 rappresentata e difesa per delega in calce all'atto di citazione del primo grado, dagli Avvocati
Mario Tortonese, Ilaria Biagi, Enrico Grande del Foro di Torino e Sebastiano Cheri del Foro di
Cagliari, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Cugia n. 43 (ora Via F. Carrara n. 23) presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Cheri,
APPELLATA
All'udienza del 12/4/2024 la causa è stata tenuta a decisione con rinunzia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche avendone le parti già usufruito
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: Voglia la Corte Ecc.ma, In via principale e nel merito, in riforma
e/o annullamento della sentenza n. 92/2022 emessa dal Tribunale di Cagliari in data 28.12.2021, in
persona del Giudice Istruttore, Dott.ssa Maria Gabriella Dessì nel procedimento iscritto al n.
4275/2012 R.G., pubblicata il 18 gennaio 2022:
(i) ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 92, comma secondo, c.p.c., disporre la compensazione
totale o parziale delle spese del giudizio, ivi comprese le spese della consulenza tecnica d'ufficio e
delle consulenze di parte, per le ragioni esposte nella superiore espositiva;
B) In via subordinata (ii) nella denegata ipotesti di non accoglimento della domanda principale,
rideterminare le spese del giudizio di primo grado sulla base dei parametri previsti dal D.M. per lo
scaglione di valore fino a euro 26.000;
C) In via ulteriormente subordinata (iii) tenuto conto di quanto illustrato nella superiore
espositiva, rideterminare le spese del giudizio di primo grado nella misura minima prevista dal
D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminato.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, in caso di ingiustificata
resistenza.
Nell'interesse dell'appellata: Voglia codesta Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione - rigettare tutte le domande avversarie in quanto inammissibili e/o infondate. In ogni
caso, con vittoria di spese, competenze diritti e onorari, oltre CPA, IVA e spese generali.
Pagina 2 Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione notificato in data 22 maggio 2012, , gallerista e collezionista di Parte_1
dipinti antichi, conveniva in giudizio la , allegando che: (i) nel Controparte_1
gennaio 2006 aveva acquistato presso il negozio di antiquariato della con sede in Controparte_2
Cagliari, una composizione di otto dipinti antichi olio su tela a soggetto religioso, montati su un pannello a fondo rosso e raffiguranti scene della vita di T'IG di (ii) ritenendo che i Per_1
dipinti acquistati potessero rivestire interesse culturale, li aveva sottoposti all'attenzione della competente Soprintendenza per i Beni Culturali, la quale, dopo l'esame delle opere, ritenuto il loro valore storico e documentario, aveva proceduto alla notifica della dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; (iii) in data 26 agosto 2009, personale del di Sassari, a Organizzazione_1
seguito di segnalazione anonima, procedeva al sequestro penale delle otto tele, sul presupposto che le stesse potessero essere riconducibili al patrimonio della Basilica Magistrale di TA CE di
Cagliari, attualmente di proprietà della di Torino;
(iv) archiviato il Controparte_1
procedimento penale avviato a carico dell'attore per insussistenza del fatto, il Giudice
dell'Esecuzione, con provvedimento del 28.02.2012, prendendo atto della sussistenza di “una
controversia tra e l' in relazione alla proprietà dei beni in Parte_1 Controparte_1
sequestro, la cui soluzione deve essere devoluta al giudice civile, previo ripristino del sequestro
probatorio dei beni” rimetteva ai sensi dell'art. 263, comma 3, c.p.p. “la soluzione della
controversia, in ordine alla proprietà delle otto lunette, al Tribunale civile di Cagliari,
ripristinando il sequestro probatorio e nominando come custode l'ordine ”; (v) sul CP_1
rilievo di essere proprietario dei dipinti, il con l'azione intrapresa, ne rivendicava la Pt_1
proprietà chiedendone la restituzione all'attuale detentore, concludendo, in sede di memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 1, c.p.c., affinchè: “previo rigetto della avversa domanda
riconvenzionale venisse accertato e dichiarato che il GN è proprietario pieno ed Parte_1
esclusivo degli otto dipinti olio su tela raffiguranti scene della vita di di Loyola, Persona_2
Pagina 3 meglio descritti nell'espositiva, e sottoposti a sequestro nell'ambito del procedimento penale n.
1228/11 R.ES. del Tribunale di Cagliari, per averli legittimamente acquistati dalla società
con sede in Cagliari;
per l'effetto, condannare la Controparte_2 Controparte_1
con sede in Torino ovvero chiunque per essa li detenga, alla consegna dei dipinti
[...]
medesimi in favore del proprietario GN nonché, in via subordinata, nella Parte_1
denegata e non creduta ipotesi in cui sia accertata la riconducibilità dei dipinti in sequestro al
patrimonio della o dei suoi danti causa, ovvero nell'ipotesi in cui il Controparte_1
dante causa dell'attore, con sede in Cagliari, non sia riconosciuto come Organizzazione_2
proprietario dei dipinti acquistati dal GN , accertare e dichiarare che l'attore è Parte_1
pieno ed esclusivo proprietario dei medesimi dipinti per averli acquistati in buona fede in forza di
titolo idoneo al trasferimento della proprietà ai sensi dell'art. 1153 del codice civile e, per l'effetto,
condannare la con sede in Torino ovvero chiunque per essa li Controparte_1
detenga, alla consegna dei dipinti medesimi in favore del GN ; …”. In ogni caso, Parte_1
con il risarcimento del danno e la rifusione delle spese del giudizio.
La , nel costituirsi, contestava la fondatezza della domanda attrice, e Controparte_1
domandava in via riconvenzionale l' accertamento della proprietà dei dipinti concludendo affinchè
venissero rigettate tutte le domande avversarie in quanto inammissibili e/o infondate e venisse accertato in via riconvenzionale, …che la è l'esclusiva proprietaria Controparte_1
degli otto dipinti olio su tela raffiguranti scene della vita di di oggetto di Persona_2 Per_1
sequestro nell'ambito del procedimento penale n. 1228/11 R.ES. del Tribunale di Cagliari;
ordinando in via definitiva, la consegna di detti dipinti alla;
. Controparte_1
condannare l'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese,
competenze diritti e onorari, oltre CPA, IVA e 12,5% per spese generali”.
La causa veniva istruita con produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio,
quindi, trattenuta una prima volta a decisione, veniva rimessa in istruttoria per una integrazione peritale. Infine, veniva decisa con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 92/2022 che A) rigettava le
Pagina 4 domande proposte nell'interesse dell'attore B) dichiarava che la convenuta attrice in Parte_1
riconvenzione , era legittima proprietaria degli 8 dipinti in sequestro, Controparte_1
facenti parte dell'originario ciclo di 10 dipinti lunettati posti a corredo della sacrestia della
[...]
di Cagliari;
C) ordinava per l'effetto la restituzione dei dipinti in questione Organizzazione_3
in favore della;
D) condannava infine a rifondere alla CP_1 Controparte_1 Parte_1
convenuta le spese del giudizio che liquidava in complessivi euro 13.430,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, spese generali, spese peritali officiose e di parte.
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentando l'ingiustizia ed illegittimità del Parte_1
capo relativo alla statuizione sulla spese del giudizio in relazione ai seguenti profili.
i. Nel quantificare le spese del giudizio, il Giudicante ha applicato i parametri previsti dal D.M.
55/2014 per le fasi di studio della controversia, per la fase introduttiva del giudizio, per la fase istruttoria e/o di trattazione e per la fase decisionale con riferimento alle cause di valore indeterminato di alta complessità. Ciò, nonostante il fatto che nell'atto introduttivo il valore del procedimento venisse dichiarato compreso nello scaglione tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, in considerazione del prezzo pagato dall'attore per l'acquisto delle tele, corrispondente, in effetti, al valore venale delle stesse, considerato il loro modesto valore artistico. Il valore dichiarato dall'attore, peraltro, veniva riconosciuto corretto anche dalla convenuta in riconvenzione, la quale,
nella comparsa di risposta, aveva dichiarato “che la domanda riconvenzionale non modifica il
valore del procedimento indicato dall'attore”.
ii. Il Tribunale bene avrebbe potuto ritenere sussistenti i presupposti stabiliti dall'art. 92 c.p.c. per una compensazione totale o, almeno, parziale delle spese del giudizio. Ha rammentato l'appellante che il testo della disposizione contenuta nell'art. 92 c.p.c. aveva subito nel tempo diverse modifiche, da ultimo per effetto dell'art. 13, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132,
modificato, in sede di conversione, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, che avevano condotto all'attuale formulazione della norma, in base alla quale il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero in tre ipotesi: a) se vi è soccombenza reciproca;
b) nel caso di
Pagina 5 assoluta novità della questione trattata;
c) per mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Tale ultima modifica, peraltro, si applicherebbe ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione e, quindi, dal dicembre
2014 ex art. 13 comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, modificato, in sede di conversione, dalla
Legge 10 novembre 2014, n. 162, quindi non al procedimento in esame, instaurato nell'anno 2012,
rispetto al quale la disposizione applicabile sarebbe quella contenuta nel secondo comma dell'art. 92 c.p.c. secondo la formulazione risultante dall'art. 45, comma 11, della Legge 18 giugno 2009, n.
69, la quale disponeva: «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali
ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per
intero, le spese tra le parti». Né poteva trascurarsi di ricordare, in ogni caso, l'intervento della
Corte Costituzionale che, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, aveva dichiarato l'illegittimità
costituzionale del secondo comma dell'art. 92 nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre
2014, n. 162, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Secondo l'appellante non vi sarebbe dubbio che, con riguardo alla vicenda processuale in esame, il
Giudice avrebbe potuto ravvisare quelle gravi ed eccezionali ragioni che, unitamente alla novità
della questione trattata, dovevano giustificare la compensazione in tutto o in parte delle spese di lite.
Difatti: lo stesso Giudice di prime cure aveva ritenuto la questione trattata di complessità alta;
Pa l'accertamento della ritenuta riconducibilità dei dipinti al compendio pittorico della Basilica
TA CE aveva richiesto l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio di particolare complessità che aveva reso necessaria la rimessione della causa in istruttoria per l'approfondimento di talune questioni pretermesse nella prima analisi peritale;
le conclusioni cui era pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio erano difformi da quelle, poderosamente argomentate, cui perviene la
consulente di parte attrice (funzionario della per le Org_4 CP_3 Controparte_4
province di Sassari e Nuoro); l'attore, prima di avviare il giudizio, aveva richiesto ben 4
Pagina 6 autorevolissime relazioni tecniche riversate in atti (doc. 6, 7, 8 e 9) idonee a supportare le considerazioni espresse nell'atto introduttivo a fondamento della domanda e precisamente: a)
Relazione storico artistica della Dott.ssa Storico dell'Arte della Testimone_1
Soprintendenza; b) Relazione storico artistica del Prof. ; c) Relazione tecnica della Persona_3
Dott.ssa dell' ; d) Testimone_2 Organizzazione_5
Relazione tecnica del Prof. dell' ); la convenuta Persona_4 Organizzazione_6
aveva prodotto due relazioni tecniche (Relazione , Relazione Dott. Persona_5 [...]
; il Direttore Regionale della Soprintendenza cagliaritana del Persona_6 Controparte_5
nel dichiarare l'interesse culturale dei dipinti, aveva allegato al decreto
[...]
impositivo del vincolo una ulteriore relazione, nella quale in alcun modo si faceva riferimento ad una possibile provenienza delle opere dal compendio pittorico di TA CE (all. n. 4 dell'atto di citazione); unitamente alle analisi comparative chimico-fisiche dell'istituto di Malta e alle Org_7
relazioni peritali, al fine di accertare le caratteristiche e la provenienza dei dipinti erano state eseguite ben dieci relazioni tecniche (senza considerare le diverse relazioni recanti le osservazioni dei CTP alla relazione peritale) che comprovavano non solo la novità della questione e la sua intrinseca natura controversa (non rimproverabile in alcun modo all'attore), ma in particolar modo la sua non comune complessità tecnica;
al fine di verificare la riconducibilità delle tele al compendio di TA CE era stato necessario acquisire agli atti del procedimento una rilevante mole di documenti, tra cui diversi inventari assai risalenti nel tempo, la maggior parte dei quali del tutto sconosciuti all'attore; era risultato pacificamente provato che l'attore aveva acquistato i dipinti non sul mercato clandestino, ma in buona fede presso il negozio di antiquariato della società
con sede in Cagliari nella Via T'Alenixedda; con grande spirito di Controparte_2
collaborazione e al fine di verificare l'eventuale interesse delle istituzioni competenti, il Pt_1
aveva sottoposto i dipinti con sollecitudine all'esame della competente per i Beni CP_4
Culturali (cfr. dichiarazioni teste Dott.ssa funzionario della Soprintendenza Testimone_3
cagliaritana, udienza del 30.11.2016); la Soprintendenza, all'esito dell'esame delle tele, non aveva
Pagina 7 segnalato in alcun modo una possibile provenienza da ambiti ecclesiastici;
infine non poteva mancarsi di ricordare che il in conseguenza della pubblicizzazione della riscoperta dei Pt_1
dipinti, attribuiti al pittore sardo aveva dovuto subire anche un procedimento Persona_7
penale, che tuttavia si concludeva con l'archiviazione per insussistenza del fatto.
In definitiva, all'esito del giudizio e delle complesse valutazioni in cui si era articolato, l'attore
non solo era stato privato di beni regolarmente e onerosamente acquistati sul mercato antiquario e
riscoperti solo grazie alla sua solerzia nell'interessare la Soprintendenza, ma era stato altresì
punito pesantemente con una rilevante condanna alle spese del giudizio. Ciò per aver fatto il suo
dovere di cittadino informando le Autorità dell'acquisto dei dipinti, di cui peraltro nessuno –
neppure l'Ordine cui viene attribuita la proprietà - aveva memoria.
iii. Ulteriormente, non poteva non apprezzarsi l'assoluta novità della questione trattata in ordine alla natura giuridica della , che aveva dato luogo in passato a rilevanti Controparte_1
incertezze, da cui erano sorti contrasti giurisprudenziali composti con più sentenze delle Sezioni
Unite della Suprema Corte (da ultimo Cassazione civile sez. un., 28/05/2014, n.11917) e dal parere del Consiglio di Stato del 7 ottobre 2015 (successivo all'introduzione della causa), prodotto dalla convenuta solo in data 15 settembre 2020 in sede di precisazione delle conclusioni finali.
Anche sotto questo profilo, pertanto, poteva e doveva ritenersi giustificata l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
iv. Sulla base delle medesime considerazioni sopra formulate anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio e delle consulenze di parte avrebbero dovuto essere compensate e ciò anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, rientrando le stesse tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 21/10/2019, n. 26849).
v. Da ultimo, deve rilevarsi l'erroneità della quantificazione delle spese di lite sulla base dei parametri applicabili alle cause di valore indeterminato, nonostante il valore della causa indicato nell'atto introduttivo del giudizio venisse dichiarato compreso nello scaglione tra euro 5.200,00 ed
Pagina 8 euro 26.000,00, in considerazione del prezzo pagato dall'attore per l'acquisto delle tele corrispondente in effetti al valore venale delle stesse, considerato il loro modesto valore artistico.
Anche nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello avesse ritenuto insussistenti le ragioni per l'invocata compensazione, le spese del giudizio di primo grado dovevano essere quantificate sulla base dei parametri previsti per lo scaglione di valore fino a euro 26.000 e, quindi,
limitatamente alla somma di euro 4.835.
vi. Laddove, infine, si fosse fatta applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 con riferimento alle cause di valore indeterminato, le medesime ragioni sopra esposte avrebbero comunque giustificato l'applicazione dei valori al minimo e non invece nella misura media, come statuito dal giudice di prime cure.
L'appellata si è costituita ed ha resistito svolgendo i seguenti rilievi.
Per_
Fin dalla consulenza svolta per incarico della procura il Dott. si era espresso nel senso che i dipinti facessero parte di una serie di soggetto Gesuitico appartenente alla Basilica Magistrale di il aveva intentato l'azione civile dichiarandosi proprietario Organizzazione_8 Pt_1
originario esclusivo dei dipinti, pur essendo questi beni di eccezionale interesse artistico e storico,
come tali incommerciabili e non usucapibili, qualificabili res extra commercium; la CP_1
aveva fin da subito rilevato l'inutilità e l'irrilevanza delle istanze istruttorie formulate da controparte, la quale vi aveva insistito così rendendo una causa inizialmente molto semplice particolarmente complessa;
doveva escludersi che il si fosse comportato da cittadino modello Pt_1
attesa la sua attività professionale e quella del suo dante causa, che avrebbero dovuto suggerire di segnalare le opere alle competenti autorità, piuttosto che commerciarle;
i periti del non Pt_1
avevano mai esaminato le tele ed erano incorsi in evidenti errori di valutazione;
la questione inerente la natura giuridica della non era incerta né caratterizzata da Controparte_1
novità avendo essa convenuta prodotto, fin dalla sua costituzione, l'Ordinanza n. 21498/2010 delle
Sezioni Unite a chiarimento della natura pubblicistica dell'Ente. Con riguardo allo scaglione applicato, il Tribunale bene aveva fatto a ritenere la causa di valore indeterminabile, trattandosi di
Pagina 9 beni di valore di eccezionale importanza non monetariamente quantificabili. Per vero la dichiarazione di valore effettuata dall'attore aveva valenza ai soli fini fiscali.
Da ultimo, sarebbe ingiusto porre a carico della parte vittoriosa tutta o una parte delle spese effettuate per difendersi dalle pretese infondate avverse.
***
In via assorbente rispetto agli ulteriori profili sollevati, devono ritenersi fondate le doglianze sub ii,
iii, iv.
Incontestata l'applicabilità, nella specie, della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione vigente nell'anno 2012, secondo cui: «se vi è soccombenza reciproca o
concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice
può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti», disposizione, peraltro, in linea con il successivo intervento della Corte Costituzionale con Sentenza 19 aprile 2018, n. 77, deve ritenersi che nella specie ricorrano le gravi ed eccezionali ragioni contemplate dalla norma al fine di derogare alla regola generale secondo cui le spese processuali seguono la soccombenza.
Si richiama il principio espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui: “In tema
di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui
difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di
obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità
ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale,
restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione
apparente. Tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare
"gravità ed eccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non
corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata.” (Cass. civ., Sent. n. 15495
del 16/05/2022, nonché Cass.Ord. n. 6059 del 9/03/2017).
Pagina 10 Nella specie siffatti presupposti ricorrono, a giudizio della Corte, avuto riguardo all'oggetto del contendere, di indubbia complessità tecnica, evidenziata limpidamente dall'evolversi della vicenda,
caratterizzata dalla seguente sequenza: acquisto dei dipinti presso un noto antiquario di Cagliari;
segnalazione da parte dell'acquirente alla Soprintendenza cagliaritana, la quale nessun dubbio aveva adombrato circa una possibile provenienza dei dipinti da ambienti ecclesiastici;
denuncia anonima pervenuta dopo ben tre anni e apertura del procedimento penale a carico del emissione del Pt_1
decreto di archiviazione per insussistenza del fatto;
instaurazione del giudizio civile, la cui complessità istruttoria è derivata da una valutazione del giudicante - non certo per scelta della parte attrice - che ha ritenuto rilevanti le relative istanze di parte e disposto approfonditi accertamenti tecnici. L'articolata motivazione, anche in punto di regime applicabile alla legato alla CP_1
controversa natura dell'ente, non considera, ai fini della regolazione delle spese del giudizio,
l'avvicendarsi dei fatti, pure approfonditamente descritti, né tiene conto del fatto che, nella specie,
la sussistenza del vincolo sui dipinti - dichiarazione di interesse culturale - era intervenuta successivamente al perfezionarsi dell'acquisto da parte del e in forza dell'iniziativa assunta Pt_1
da questi, nonché del fatto che la applicazione del più stringente regime ex art. 12 del Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio è stata frutto di una ulteriore elaborazione, legata alla, parimenti complessa, ricostruzione delle origini e della natura della neocostituita (nell'anno 2004)
[...]
, com'è dato evincersi dalla stessa descrizione contenuta nella sentenza oggi Controparte_1
impugnata.
Né il fatto che fosse intervenuta una sentenza della Suprema Corte fin dall'anno 2010 da cui poter desumere la natura dell'ente “ ” porta ad escludere la complessità Controparte_1
delle questioni relative alla titolarità in capo al neocostituito soggetto dei dipinti in considerazione
(peraltro, a conferma di tale complessità militano le ulteriori controversie instaurate, di cui alle pronunce di legittimità successivamente intervenute).
Pagina 11 Per tutto quanto esposto, in relazione alla assoluta peculiarità della fattispecie in esame si giustifica l'applicazione della deroga alla regola generale, secondo cui le spese seguono la soccombenza,
contemplata dalla norma citata.
In accoglimento dell'appello la sentenza va dunque riformata con riguardo al capo delle spese,
dovendo disporsene la integrale compensazione tra le parti.
Inoltre, in considerazione delle finalità perseguite attraverso la consulenza tecnica d'ufficio,
finalizzata anche a dirimere i seri dubbi insinuati dagli autorevoli consulenti nominati da parte attrice, le relative spese devono essere poste a carico delle parti in eguale misura. Ciascuna parte,
infine, sopporterà i costi delle perizie rispettivamente fatte espletare a sostegno delle proprie posizioni.
Per le ragioni svolte, anche le spese del presente grado devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, riformando la sentenza del Tribunale di Caglairi n. 92/2022
limitatamente al capo D e nel resto confermandola;
dichiara interamente compensate fra la parti le spese del primo grado di giudizio, pone a carico di ciascuna parte in egual misura le spese di consulenza tecnica d'ufficio, stabilisce che le spese di c.t.p. restino a carico delle parti che le hanno richieste.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 12 aprile 2024
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere Estensore
Dott. ssa Grazia M. Bagella
Pagina 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
sezione civile composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 80 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022
promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 63/B, codice fiscale , elettivamente domiciliato in Cagliari nel Viale C.F._1
Trieste n. 3 presso lo studio degli avvocati Maurizio Piras (cod. fisc. e C.F._2
Emilia Sanna (cod. fisc. che lo rappresentano e difendono in forza di C.F._3
procura alle liti allegata all'atto di appello,
- APPELLANTE -
CONTRO
, con sede in Torino nella Via Magellano n. 1, codice Controparte_1
fiscale e partita IVA n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
Pagina 1 rappresentata e difesa per delega in calce all'atto di citazione del primo grado, dagli Avvocati
Mario Tortonese, Ilaria Biagi, Enrico Grande del Foro di Torino e Sebastiano Cheri del Foro di
Cagliari, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Cugia n. 43 (ora Via F. Carrara n. 23) presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Cheri,
APPELLATA
All'udienza del 12/4/2024 la causa è stata tenuta a decisione con rinunzia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche avendone le parti già usufruito
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: Voglia la Corte Ecc.ma, In via principale e nel merito, in riforma
e/o annullamento della sentenza n. 92/2022 emessa dal Tribunale di Cagliari in data 28.12.2021, in
persona del Giudice Istruttore, Dott.ssa Maria Gabriella Dessì nel procedimento iscritto al n.
4275/2012 R.G., pubblicata il 18 gennaio 2022:
(i) ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 92, comma secondo, c.p.c., disporre la compensazione
totale o parziale delle spese del giudizio, ivi comprese le spese della consulenza tecnica d'ufficio e
delle consulenze di parte, per le ragioni esposte nella superiore espositiva;
B) In via subordinata (ii) nella denegata ipotesti di non accoglimento della domanda principale,
rideterminare le spese del giudizio di primo grado sulla base dei parametri previsti dal D.M. per lo
scaglione di valore fino a euro 26.000;
C) In via ulteriormente subordinata (iii) tenuto conto di quanto illustrato nella superiore
espositiva, rideterminare le spese del giudizio di primo grado nella misura minima prevista dal
D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminato.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, in caso di ingiustificata
resistenza.
Nell'interesse dell'appellata: Voglia codesta Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione - rigettare tutte le domande avversarie in quanto inammissibili e/o infondate. In ogni
caso, con vittoria di spese, competenze diritti e onorari, oltre CPA, IVA e spese generali.
Pagina 2 Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione notificato in data 22 maggio 2012, , gallerista e collezionista di Parte_1
dipinti antichi, conveniva in giudizio la , allegando che: (i) nel Controparte_1
gennaio 2006 aveva acquistato presso il negozio di antiquariato della con sede in Controparte_2
Cagliari, una composizione di otto dipinti antichi olio su tela a soggetto religioso, montati su un pannello a fondo rosso e raffiguranti scene della vita di T'IG di (ii) ritenendo che i Per_1
dipinti acquistati potessero rivestire interesse culturale, li aveva sottoposti all'attenzione della competente Soprintendenza per i Beni Culturali, la quale, dopo l'esame delle opere, ritenuto il loro valore storico e documentario, aveva proceduto alla notifica della dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; (iii) in data 26 agosto 2009, personale del di Sassari, a Organizzazione_1
seguito di segnalazione anonima, procedeva al sequestro penale delle otto tele, sul presupposto che le stesse potessero essere riconducibili al patrimonio della Basilica Magistrale di TA CE di
Cagliari, attualmente di proprietà della di Torino;
(iv) archiviato il Controparte_1
procedimento penale avviato a carico dell'attore per insussistenza del fatto, il Giudice
dell'Esecuzione, con provvedimento del 28.02.2012, prendendo atto della sussistenza di “una
controversia tra e l' in relazione alla proprietà dei beni in Parte_1 Controparte_1
sequestro, la cui soluzione deve essere devoluta al giudice civile, previo ripristino del sequestro
probatorio dei beni” rimetteva ai sensi dell'art. 263, comma 3, c.p.p. “la soluzione della
controversia, in ordine alla proprietà delle otto lunette, al Tribunale civile di Cagliari,
ripristinando il sequestro probatorio e nominando come custode l'ordine ”; (v) sul CP_1
rilievo di essere proprietario dei dipinti, il con l'azione intrapresa, ne rivendicava la Pt_1
proprietà chiedendone la restituzione all'attuale detentore, concludendo, in sede di memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 1, c.p.c., affinchè: “previo rigetto della avversa domanda
riconvenzionale venisse accertato e dichiarato che il GN è proprietario pieno ed Parte_1
esclusivo degli otto dipinti olio su tela raffiguranti scene della vita di di Loyola, Persona_2
Pagina 3 meglio descritti nell'espositiva, e sottoposti a sequestro nell'ambito del procedimento penale n.
1228/11 R.ES. del Tribunale di Cagliari, per averli legittimamente acquistati dalla società
con sede in Cagliari;
per l'effetto, condannare la Controparte_2 Controparte_1
con sede in Torino ovvero chiunque per essa li detenga, alla consegna dei dipinti
[...]
medesimi in favore del proprietario GN nonché, in via subordinata, nella Parte_1
denegata e non creduta ipotesi in cui sia accertata la riconducibilità dei dipinti in sequestro al
patrimonio della o dei suoi danti causa, ovvero nell'ipotesi in cui il Controparte_1
dante causa dell'attore, con sede in Cagliari, non sia riconosciuto come Organizzazione_2
proprietario dei dipinti acquistati dal GN , accertare e dichiarare che l'attore è Parte_1
pieno ed esclusivo proprietario dei medesimi dipinti per averli acquistati in buona fede in forza di
titolo idoneo al trasferimento della proprietà ai sensi dell'art. 1153 del codice civile e, per l'effetto,
condannare la con sede in Torino ovvero chiunque per essa li Controparte_1
detenga, alla consegna dei dipinti medesimi in favore del GN ; …”. In ogni caso, Parte_1
con il risarcimento del danno e la rifusione delle spese del giudizio.
La , nel costituirsi, contestava la fondatezza della domanda attrice, e Controparte_1
domandava in via riconvenzionale l' accertamento della proprietà dei dipinti concludendo affinchè
venissero rigettate tutte le domande avversarie in quanto inammissibili e/o infondate e venisse accertato in via riconvenzionale, …che la è l'esclusiva proprietaria Controparte_1
degli otto dipinti olio su tela raffiguranti scene della vita di di oggetto di Persona_2 Per_1
sequestro nell'ambito del procedimento penale n. 1228/11 R.ES. del Tribunale di Cagliari;
ordinando in via definitiva, la consegna di detti dipinti alla;
. Controparte_1
condannare l'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese,
competenze diritti e onorari, oltre CPA, IVA e 12,5% per spese generali”.
La causa veniva istruita con produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio,
quindi, trattenuta una prima volta a decisione, veniva rimessa in istruttoria per una integrazione peritale. Infine, veniva decisa con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 92/2022 che A) rigettava le
Pagina 4 domande proposte nell'interesse dell'attore B) dichiarava che la convenuta attrice in Parte_1
riconvenzione , era legittima proprietaria degli 8 dipinti in sequestro, Controparte_1
facenti parte dell'originario ciclo di 10 dipinti lunettati posti a corredo della sacrestia della
[...]
di Cagliari;
C) ordinava per l'effetto la restituzione dei dipinti in questione Organizzazione_3
in favore della;
D) condannava infine a rifondere alla CP_1 Controparte_1 Parte_1
convenuta le spese del giudizio che liquidava in complessivi euro 13.430,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, spese generali, spese peritali officiose e di parte.
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentando l'ingiustizia ed illegittimità del Parte_1
capo relativo alla statuizione sulla spese del giudizio in relazione ai seguenti profili.
i. Nel quantificare le spese del giudizio, il Giudicante ha applicato i parametri previsti dal D.M.
55/2014 per le fasi di studio della controversia, per la fase introduttiva del giudizio, per la fase istruttoria e/o di trattazione e per la fase decisionale con riferimento alle cause di valore indeterminato di alta complessità. Ciò, nonostante il fatto che nell'atto introduttivo il valore del procedimento venisse dichiarato compreso nello scaglione tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, in considerazione del prezzo pagato dall'attore per l'acquisto delle tele, corrispondente, in effetti, al valore venale delle stesse, considerato il loro modesto valore artistico. Il valore dichiarato dall'attore, peraltro, veniva riconosciuto corretto anche dalla convenuta in riconvenzione, la quale,
nella comparsa di risposta, aveva dichiarato “che la domanda riconvenzionale non modifica il
valore del procedimento indicato dall'attore”.
ii. Il Tribunale bene avrebbe potuto ritenere sussistenti i presupposti stabiliti dall'art. 92 c.p.c. per una compensazione totale o, almeno, parziale delle spese del giudizio. Ha rammentato l'appellante che il testo della disposizione contenuta nell'art. 92 c.p.c. aveva subito nel tempo diverse modifiche, da ultimo per effetto dell'art. 13, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132,
modificato, in sede di conversione, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, che avevano condotto all'attuale formulazione della norma, in base alla quale il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero in tre ipotesi: a) se vi è soccombenza reciproca;
b) nel caso di
Pagina 5 assoluta novità della questione trattata;
c) per mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Tale ultima modifica, peraltro, si applicherebbe ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione e, quindi, dal dicembre
2014 ex art. 13 comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, modificato, in sede di conversione, dalla
Legge 10 novembre 2014, n. 162, quindi non al procedimento in esame, instaurato nell'anno 2012,
rispetto al quale la disposizione applicabile sarebbe quella contenuta nel secondo comma dell'art. 92 c.p.c. secondo la formulazione risultante dall'art. 45, comma 11, della Legge 18 giugno 2009, n.
69, la quale disponeva: «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali
ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per
intero, le spese tra le parti». Né poteva trascurarsi di ricordare, in ogni caso, l'intervento della
Corte Costituzionale che, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, aveva dichiarato l'illegittimità
costituzionale del secondo comma dell'art. 92 nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre
2014, n. 162, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Secondo l'appellante non vi sarebbe dubbio che, con riguardo alla vicenda processuale in esame, il
Giudice avrebbe potuto ravvisare quelle gravi ed eccezionali ragioni che, unitamente alla novità
della questione trattata, dovevano giustificare la compensazione in tutto o in parte delle spese di lite.
Difatti: lo stesso Giudice di prime cure aveva ritenuto la questione trattata di complessità alta;
Pa l'accertamento della ritenuta riconducibilità dei dipinti al compendio pittorico della Basilica
TA CE aveva richiesto l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio di particolare complessità che aveva reso necessaria la rimessione della causa in istruttoria per l'approfondimento di talune questioni pretermesse nella prima analisi peritale;
le conclusioni cui era pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio erano difformi da quelle, poderosamente argomentate, cui perviene la
consulente di parte attrice (funzionario della per le Org_4 CP_3 Controparte_4
province di Sassari e Nuoro); l'attore, prima di avviare il giudizio, aveva richiesto ben 4
Pagina 6 autorevolissime relazioni tecniche riversate in atti (doc. 6, 7, 8 e 9) idonee a supportare le considerazioni espresse nell'atto introduttivo a fondamento della domanda e precisamente: a)
Relazione storico artistica della Dott.ssa Storico dell'Arte della Testimone_1
Soprintendenza; b) Relazione storico artistica del Prof. ; c) Relazione tecnica della Persona_3
Dott.ssa dell' ; d) Testimone_2 Organizzazione_5
Relazione tecnica del Prof. dell' ); la convenuta Persona_4 Organizzazione_6
aveva prodotto due relazioni tecniche (Relazione , Relazione Dott. Persona_5 [...]
; il Direttore Regionale della Soprintendenza cagliaritana del Persona_6 Controparte_5
nel dichiarare l'interesse culturale dei dipinti, aveva allegato al decreto
[...]
impositivo del vincolo una ulteriore relazione, nella quale in alcun modo si faceva riferimento ad una possibile provenienza delle opere dal compendio pittorico di TA CE (all. n. 4 dell'atto di citazione); unitamente alle analisi comparative chimico-fisiche dell'istituto di Malta e alle Org_7
relazioni peritali, al fine di accertare le caratteristiche e la provenienza dei dipinti erano state eseguite ben dieci relazioni tecniche (senza considerare le diverse relazioni recanti le osservazioni dei CTP alla relazione peritale) che comprovavano non solo la novità della questione e la sua intrinseca natura controversa (non rimproverabile in alcun modo all'attore), ma in particolar modo la sua non comune complessità tecnica;
al fine di verificare la riconducibilità delle tele al compendio di TA CE era stato necessario acquisire agli atti del procedimento una rilevante mole di documenti, tra cui diversi inventari assai risalenti nel tempo, la maggior parte dei quali del tutto sconosciuti all'attore; era risultato pacificamente provato che l'attore aveva acquistato i dipinti non sul mercato clandestino, ma in buona fede presso il negozio di antiquariato della società
con sede in Cagliari nella Via T'Alenixedda; con grande spirito di Controparte_2
collaborazione e al fine di verificare l'eventuale interesse delle istituzioni competenti, il Pt_1
aveva sottoposto i dipinti con sollecitudine all'esame della competente per i Beni CP_4
Culturali (cfr. dichiarazioni teste Dott.ssa funzionario della Soprintendenza Testimone_3
cagliaritana, udienza del 30.11.2016); la Soprintendenza, all'esito dell'esame delle tele, non aveva
Pagina 7 segnalato in alcun modo una possibile provenienza da ambiti ecclesiastici;
infine non poteva mancarsi di ricordare che il in conseguenza della pubblicizzazione della riscoperta dei Pt_1
dipinti, attribuiti al pittore sardo aveva dovuto subire anche un procedimento Persona_7
penale, che tuttavia si concludeva con l'archiviazione per insussistenza del fatto.
In definitiva, all'esito del giudizio e delle complesse valutazioni in cui si era articolato, l'attore
non solo era stato privato di beni regolarmente e onerosamente acquistati sul mercato antiquario e
riscoperti solo grazie alla sua solerzia nell'interessare la Soprintendenza, ma era stato altresì
punito pesantemente con una rilevante condanna alle spese del giudizio. Ciò per aver fatto il suo
dovere di cittadino informando le Autorità dell'acquisto dei dipinti, di cui peraltro nessuno –
neppure l'Ordine cui viene attribuita la proprietà - aveva memoria.
iii. Ulteriormente, non poteva non apprezzarsi l'assoluta novità della questione trattata in ordine alla natura giuridica della , che aveva dato luogo in passato a rilevanti Controparte_1
incertezze, da cui erano sorti contrasti giurisprudenziali composti con più sentenze delle Sezioni
Unite della Suprema Corte (da ultimo Cassazione civile sez. un., 28/05/2014, n.11917) e dal parere del Consiglio di Stato del 7 ottobre 2015 (successivo all'introduzione della causa), prodotto dalla convenuta solo in data 15 settembre 2020 in sede di precisazione delle conclusioni finali.
Anche sotto questo profilo, pertanto, poteva e doveva ritenersi giustificata l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
iv. Sulla base delle medesime considerazioni sopra formulate anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio e delle consulenze di parte avrebbero dovuto essere compensate e ciò anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, rientrando le stesse tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 21/10/2019, n. 26849).
v. Da ultimo, deve rilevarsi l'erroneità della quantificazione delle spese di lite sulla base dei parametri applicabili alle cause di valore indeterminato, nonostante il valore della causa indicato nell'atto introduttivo del giudizio venisse dichiarato compreso nello scaglione tra euro 5.200,00 ed
Pagina 8 euro 26.000,00, in considerazione del prezzo pagato dall'attore per l'acquisto delle tele corrispondente in effetti al valore venale delle stesse, considerato il loro modesto valore artistico.
Anche nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello avesse ritenuto insussistenti le ragioni per l'invocata compensazione, le spese del giudizio di primo grado dovevano essere quantificate sulla base dei parametri previsti per lo scaglione di valore fino a euro 26.000 e, quindi,
limitatamente alla somma di euro 4.835.
vi. Laddove, infine, si fosse fatta applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 con riferimento alle cause di valore indeterminato, le medesime ragioni sopra esposte avrebbero comunque giustificato l'applicazione dei valori al minimo e non invece nella misura media, come statuito dal giudice di prime cure.
L'appellata si è costituita ed ha resistito svolgendo i seguenti rilievi.
Per_
Fin dalla consulenza svolta per incarico della procura il Dott. si era espresso nel senso che i dipinti facessero parte di una serie di soggetto Gesuitico appartenente alla Basilica Magistrale di il aveva intentato l'azione civile dichiarandosi proprietario Organizzazione_8 Pt_1
originario esclusivo dei dipinti, pur essendo questi beni di eccezionale interesse artistico e storico,
come tali incommerciabili e non usucapibili, qualificabili res extra commercium; la CP_1
aveva fin da subito rilevato l'inutilità e l'irrilevanza delle istanze istruttorie formulate da controparte, la quale vi aveva insistito così rendendo una causa inizialmente molto semplice particolarmente complessa;
doveva escludersi che il si fosse comportato da cittadino modello Pt_1
attesa la sua attività professionale e quella del suo dante causa, che avrebbero dovuto suggerire di segnalare le opere alle competenti autorità, piuttosto che commerciarle;
i periti del non Pt_1
avevano mai esaminato le tele ed erano incorsi in evidenti errori di valutazione;
la questione inerente la natura giuridica della non era incerta né caratterizzata da Controparte_1
novità avendo essa convenuta prodotto, fin dalla sua costituzione, l'Ordinanza n. 21498/2010 delle
Sezioni Unite a chiarimento della natura pubblicistica dell'Ente. Con riguardo allo scaglione applicato, il Tribunale bene aveva fatto a ritenere la causa di valore indeterminabile, trattandosi di
Pagina 9 beni di valore di eccezionale importanza non monetariamente quantificabili. Per vero la dichiarazione di valore effettuata dall'attore aveva valenza ai soli fini fiscali.
Da ultimo, sarebbe ingiusto porre a carico della parte vittoriosa tutta o una parte delle spese effettuate per difendersi dalle pretese infondate avverse.
***
In via assorbente rispetto agli ulteriori profili sollevati, devono ritenersi fondate le doglianze sub ii,
iii, iv.
Incontestata l'applicabilità, nella specie, della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione vigente nell'anno 2012, secondo cui: «se vi è soccombenza reciproca o
concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice
può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti», disposizione, peraltro, in linea con il successivo intervento della Corte Costituzionale con Sentenza 19 aprile 2018, n. 77, deve ritenersi che nella specie ricorrano le gravi ed eccezionali ragioni contemplate dalla norma al fine di derogare alla regola generale secondo cui le spese processuali seguono la soccombenza.
Si richiama il principio espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui: “In tema
di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui
difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di
obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità
ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale,
restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione
apparente. Tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare
"gravità ed eccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non
corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata.” (Cass. civ., Sent. n. 15495
del 16/05/2022, nonché Cass.Ord. n. 6059 del 9/03/2017).
Pagina 10 Nella specie siffatti presupposti ricorrono, a giudizio della Corte, avuto riguardo all'oggetto del contendere, di indubbia complessità tecnica, evidenziata limpidamente dall'evolversi della vicenda,
caratterizzata dalla seguente sequenza: acquisto dei dipinti presso un noto antiquario di Cagliari;
segnalazione da parte dell'acquirente alla Soprintendenza cagliaritana, la quale nessun dubbio aveva adombrato circa una possibile provenienza dei dipinti da ambienti ecclesiastici;
denuncia anonima pervenuta dopo ben tre anni e apertura del procedimento penale a carico del emissione del Pt_1
decreto di archiviazione per insussistenza del fatto;
instaurazione del giudizio civile, la cui complessità istruttoria è derivata da una valutazione del giudicante - non certo per scelta della parte attrice - che ha ritenuto rilevanti le relative istanze di parte e disposto approfonditi accertamenti tecnici. L'articolata motivazione, anche in punto di regime applicabile alla legato alla CP_1
controversa natura dell'ente, non considera, ai fini della regolazione delle spese del giudizio,
l'avvicendarsi dei fatti, pure approfonditamente descritti, né tiene conto del fatto che, nella specie,
la sussistenza del vincolo sui dipinti - dichiarazione di interesse culturale - era intervenuta successivamente al perfezionarsi dell'acquisto da parte del e in forza dell'iniziativa assunta Pt_1
da questi, nonché del fatto che la applicazione del più stringente regime ex art. 12 del Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio è stata frutto di una ulteriore elaborazione, legata alla, parimenti complessa, ricostruzione delle origini e della natura della neocostituita (nell'anno 2004)
[...]
, com'è dato evincersi dalla stessa descrizione contenuta nella sentenza oggi Controparte_1
impugnata.
Né il fatto che fosse intervenuta una sentenza della Suprema Corte fin dall'anno 2010 da cui poter desumere la natura dell'ente “ ” porta ad escludere la complessità Controparte_1
delle questioni relative alla titolarità in capo al neocostituito soggetto dei dipinti in considerazione
(peraltro, a conferma di tale complessità militano le ulteriori controversie instaurate, di cui alle pronunce di legittimità successivamente intervenute).
Pagina 11 Per tutto quanto esposto, in relazione alla assoluta peculiarità della fattispecie in esame si giustifica l'applicazione della deroga alla regola generale, secondo cui le spese seguono la soccombenza,
contemplata dalla norma citata.
In accoglimento dell'appello la sentenza va dunque riformata con riguardo al capo delle spese,
dovendo disporsene la integrale compensazione tra le parti.
Inoltre, in considerazione delle finalità perseguite attraverso la consulenza tecnica d'ufficio,
finalizzata anche a dirimere i seri dubbi insinuati dagli autorevoli consulenti nominati da parte attrice, le relative spese devono essere poste a carico delle parti in eguale misura. Ciascuna parte,
infine, sopporterà i costi delle perizie rispettivamente fatte espletare a sostegno delle proprie posizioni.
Per le ragioni svolte, anche le spese del presente grado devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, riformando la sentenza del Tribunale di Caglairi n. 92/2022
limitatamente al capo D e nel resto confermandola;
dichiara interamente compensate fra la parti le spese del primo grado di giudizio, pone a carico di ciascuna parte in egual misura le spese di consulenza tecnica d'ufficio, stabilisce che le spese di c.t.p. restino a carico delle parti che le hanno richieste.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 12 aprile 2024
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere Estensore
Dott. ssa Grazia M. Bagella
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