Ordinanza cautelare 9 febbraio 2022
Sentenza 13 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 13/12/2023, n. 18903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 18903 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/12/2023
N. 18903/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00613/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 613 del 2022, proposto da Ats “La Bottega 2.0”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
A.D.A.C.S. Campania, Associazione di Promozione Sociale Mastino, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del DECRETO N. 804/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE UFFICIO PER LE POLITICHE GIOVANILI, avente ad oggetto “Bando “Fermenti” – ATS “LA BOTTEGA 2.0” - Decadenza dal beneficio del finanziamento riconosciuto dal decreto dipartimentale n. 622 del 27 ottobre 2020 per mancanza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando”;
- del Decreto dipartimentale n. 580 del 27 ottobre 2021 con il quale la dott.ssa Rosaria Giannella è stata delegata, tra l'altro, a sottoscrivere i decreti di decadenza dal finanziamento nei confronti delle 26 ATS per le quali il Dipartimento”, anche a seguito di quanto indicato nel citato parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato in data 31 maggio 2021, ha dato avvio al procedimento di decadenza dal beneficio in quanto in sede di verifica dei requisiti autodichiarati al momento della presentazione delle domande è emersa la mancanza del requisito soggettivo di Ente del Terzo settore”, secondo il tenore testuale dello stesso provvedimento gravato Decreto n. 894/2021;
- per la conseguente declaratoria dell'obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE UFFICIO PER LE POLITICHE GIOVANILI a porre in essere tutti i connessi adempimenti di cui al Decreto n. 622/2020, pubblicato in data 27 ottobre 2020, con cui veniva approvata la graduatoria definitiva del Bando “Fermenti”, contenente i progetti ammessi a finanziamento, tra i quali compare la proposta progettuale denominata “La bottega dei mestieri”, presentata dall'ATS “La Bottega 2.0”, che ottiene dalla Commissione di valutazione un punteggio di 84 punti, collocandosi alla posizione n. 5 della Tab. B – ATS;
- per la conseguente declaratoria del diritto della odierna ricorrente alla sottoscrizione delle convenzioni che disciplinano i rapporti tra le Parti e, in particolare, la realizzazione della attività progettuali e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
IN VIA SUBORDINATA PER L'ANNULLAMENTO:
- del Bando “Fermenti”, emanato in data 30 marzo 2019 e correlativi Allegati, per quanto di ragione, con particolare riferimento all.3) del bando richiamato nel provvedimento gravato;
- del decreto n. 453 del 9.6.2020;
- della nota prot. 23125 del 15.1.2021;
- del Decreto Dipartimentale n. 622 del 27 ottobre 2020 e in particolare l'art. 2 (rubricato “Decadenza dal beneficio”) ove venissero interpretati in senso sfavorevole alla odierna ricorrente ovvero secondo l'erronea interpretazione di cui al gravato DECRETO N. 804/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di “- Decadenza dal beneficio del finanziamento”, alla luce del contestato assunto contenuto giusta tenore testuale del gravato provvedimento impugnato (Decreto N. 804/2021);
- di ogni atto presupposto, connesso, correlato e comunque collegato al Bando Fermenti emanato in data 30 marzo 2019, al Decreto n. 453 del 9.6.2020, nonché al Decreto Dipartimentale n. 622 del 27 ottobre 2020 e comunque al gravato provvedimento del DECRETO N. 804/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE UFFICIO PER LE POLITICHE GIOVANILI, avente ad oggetto “Bando “Fermenti” – ATS “LA BOTTEGA 2.0” - Decadenza dal beneficio del finanziamento..”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2023 la dott.ssa Dalila Satullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto n. 804/2021 la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile ha dichiarato l’Ats “La Bottega 2.0” decaduta dal beneficio del finanziamento previsto dal bando “Fermenti”, in quanto carente del requisito soggettivo di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del bando medesimo, secondo cui alla data di presentazione della domanda ogni ente associato in ATS avrebbe dovuto essere qualificato come ente del terzo settore ai sensi della normativa vigente.
L’Ats “La Bottega 2.0” ha pertanto impugnato il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, per i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 1 e 3, l. n. 241 del 7 agosto 1990; travisamento delle ragioni esposte dal ricorrente nelle “osservazioni del 5.8.2021 ex art. 10 bis legge 241/1990” . Al riguardo parte ricorrente evidenzia che il provvedimento impugnato è carente di motivazione sotto il profilo dell’enucleazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la declaratoria di decadenza del beneficio, avendo l’amministrazione omesso di allegare gli atti richiamati e di prendere posizione sulle specifiche deduzioni formulate dalla ricorrente in sede di osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis , l. n. 241/1990. Si osserva, inoltre, che l’amministrazione avrebbe fondato il proprio provvedimento solo sul parere rilasciato dall’Avvocatura dello Stato, senza condurre un’autonoma istruttoria e senza tenere conto dell’articolata procedura già svolta.
2) inammissibilità per consumazione del potere e decadenza dell’amministrazione; violazione dell’art. 21 nonies, l. n. 241/1990; carenza degli elementi necessari per procedere all’annullamento di un precedente atto amministrativo. Al riguardo parte ricorrente evidenzia che il provvedimento di decadenza è stato adottato dopo l’adozione della graduatoria preliminare e della graduatoria definitiva, per il cui annullamento d’ufficio non ricorrono i presupposti previsti dall’art. 21 nonies , l. n. 241/1990. In particolare, si rappresenta l’assenza di un interesse pubblico all’annullamento e la mancata considerazione dell’affidamento della ricorrente, tenuto conto anche della condotta scorretta dell’amministrazione, che nel corso della procedura ha cancellato le FAQ dalle quali si evinceva la possibilità per le associazioni non iscritte nel registro di presentare domanda di partecipazione. Si aggiunge, ancora, che il provvedimento di decadenza è stato comunque adottato oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.
3) violazione delle disposizioni del bando; violazione del d.lgs. n. 117/2017. Al riguardo parte ricorrente evidenzia che in base al bando non sussisteva alcun obbligo di previa iscrizione nei registri di settore e, pertanto, l’esclusione non troverebbe fondamento nelle prescrizioni disciplinanti i requisiti di partecipazione; al contrario, dalle Faq pubblicate dall’amministrazione, e successivamente rimosse, emergeva la possibilità di presentare domanda anche per le associazioni non iscritte. Inoltre, si evidenzia che il d.lgs. n. 117/2017 fa dipendere la qualificazione di ente del terzo settore solo dall’iscrizione al RUNTS, ancora non istituito alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4) contraddittorietà tra gli atti di gara e sulla violazione dei principi dell’imparzialità; ragionevolezza e della massima partecipazione alle procedure di assegnazione di pubblico finanziamento . Al riguardo parte ricorrente evidenzia che l’amministrazione ha indetto la procedura nella consapevolezza della mancata istituzione del RUNTS e pertanto nell’elaborazione dei requisiti di ammissione ha tenuto conto di tale dato, assicurando così la massima partecipazione possibile. A fronte di ciò l’amministrazione, nel corso della procedura, non può modificare in senso restrittivo i requisiti di partecipazione, come invece avvenuto nel caso in esame.
5) violazione dell’art. 101 d.lgs. n. 117/2017 . Al riguardo parte ricorrente ha evidenziato che l’art. 101, d.lgs. n. 117/2017, prevede un termine entro cui è possibile adeguarsi alla nuova disciplina e si limita ad attribuire una perdurante efficacia alle pregresse iscrizioni nei registri ancora operativi, senza imporre tale iscrizione ai fini della partecipazione a procedure pubbliche.
6) disparità di trattamento tra concorrenti ed illogicità della modifica introdotta con il decreto n. 453/2020 . Sotto tale profilo parte ricorrente evidenzia la disparità tra il trattamento riservato ai gruppi informali, per i quali era possibile procedere all’iscrizione anche dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ed il trattamento riservato alle ATS, le cui associazioni partecipanti avrebbero dovuto essere iscritte nei registri di settore entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande.
In subordine, parte ricorrente ha proposto domanda per il risarcimento del danno conseguente alla violazione da parte dell’amministrazione dei principi di buona fede e correttezza di cui agli art. 1175 e 1375 c.c. e del principio del legittimo affidamento.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, deducendo l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto dalla sola mandataria dell’ATS costituenda con procura non sottoscritta delle altre associate, contestando specificamente i motivi di ricorso e ribadendo la legittimità della dichiarazione di decadenza.
Con ordinanza cautelare del 9 febbraio 2022, non appellata, il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare per assenza del presupposto del fumus boni iuris .
Le parti hanno depositato memorie e documenti e all’udienza del 17 ottobre 2023 la causa è stata assunta in decisione.
2. Il collegio ritiene superfluo esaminare le eccezioni preliminari sollevate dall’Avvocatura dello Stato, atteso che il ricorso va comunque rigettato nel merito.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va al riguardo evidenziato che il provvedimento impugnato è ampiamente motivato sia con riferimento ai presupposti di fatto (mancata iscrizione, al momento della presentazione della domanda, delle associazioni componenti l’ATS in uno dei registri di cui all’art. 101, c. 3, d.lgs. n. 117/2017) e delle ragioni di diritto (necessità, in base all’art. 3 del bando e all’art. 101, c. 3, d.lgs. n. 117/2017, che le associazioni componenti l’ATS fossero iscritte nei registri di settore vigenti).
Tale motivazione è senz’altro sufficiente anche a replicare alle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990 dalla ricorrente, secondo la quale né il bando né la disciplina di settore prevedevano l’obbligo di iscrizione nei registri al momento della presentazione della domanda.
Inoltre, l’amministrazione non aveva alcun obbligo di allegare al provvedimento il parere dell’Avvocatura dello Stato. Ed infatti, in base all’art. 3 l. n. 241/1990, l’atto richiamato per relationem non deve essere allegato, ma solo indicato e reso disponibile su richiesta dell’interessato. A ciò si aggiunga che nel provvedimento impugnato l’amministrazione ha comunque riprodotto, seppur succintamente, il contenuto del parere, soddisfacendo in tal modo le esigenze sottese all’obbligo di motivazione e di trasparenza.
4. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
Va al riguardo rilevato che l’accertamento dei requisiti soggettivi è stato effettuato dall’amministrazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del bando, prima della stipula della convenzione, mediante acquisizione della documentazione a ciò necessaria. Solo a seguito di tale produzione documentale è emersa l’insussistenza, alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, del requisito soggettivo richiesto dall’art. 3, c. 1, lett. b).
Il provvedimento impugnato non costituisce quindi un illegittimo annullamento d’ufficio della graduatoria, bensì esplicazione del potere di controllo dei requisiti riconosciuto dal bando ed esercitato secondo la scansione temporale ivi prevista.
L’illegittimità del provvedimento non può neanche fondarsi sulla violazione del termine finale del procedimento, richiamato nella “Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 7,
legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. finalizzato all’adozione del provvedimento di decadenza dal beneficio del finanziamento di cui al decreto dipartimentale n. 622/2020”. Come noto, infatti, in presenza di silenzio non significativo e salvo che sia diversamente disposto, il termine previsto per la conclusione del procedimento non ha natura perentoria e non esaurisce il potere dell’amministrazione di provvedere, come confermato dall’esistenza di rimedi mediante i quali è possibile imporre all’amministrazione di adottare il provvedimento, nonostante il decorso del predetto termine.
5. Gli altri motivi di ricorso, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente e devono ritenersi infondati.
L’art. 3, c. 1, let. b), del bando prevede che le domande di partecipazione possono essere presentate da “Associazioni temporanee di scopo” (ATS) tra soggetti che, “ sulla base della normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore ”.
Alla data della presentazione della domanda, la normativa vigente per la qualificazione di un ente come ente del terzo settore era rappresentata dal d.lgs. 117/2017, entrato in vigore in data 3 agosto 2017, con il quale si è predisposta una disciplina organica degli enti che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In base all’art. 4 d.lgs. citato, ai fini della qualificazione degli enti del terzo settore, è necessaria la concorrenza di due requisiti: uno sostanziale, costituito dal perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale (v. artt. 4 e ss. d.lgs. citato); uno formale, rappresentato dall’iscrizione al Registro unico degli enti del terzo settore (RUNTS).
L’iscrizione nel registro garantisce il controllo pubblico sulla sussistenza e sulla permanenza dei requisiti di carattere sostanziale (v. art. 45 ss. e 90 ss., d.lgs. citato) e ha carattere costitutivo ai fini della qualificazione degli enti del terzo settore. Ciò non significa che tale iscrizione sia obbligatoria: l’associazione che preferisce non iscriversi, può continuare ad esistere e svolgere la propria attività, ma non può beneficiare delle norme di favore previste per gli enti del terzo settore.
L’iscrizione nel registro, in ragione del controllo che ne consegue, riveste un ruolo ancora più importante nei rapporti tra gli enti in esame e la pubblica amministrazione. Ed infatti l’art. 4, comma 1, lett. m), l. n. 106/2016 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, “ L’iscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c), d) ed e), è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell’articolo 9” . Inoltre, è solo la qualificazione di un ente del terzo settore, acquisita mediante l’iscrizione, che consente l’applicazione della disciplina di favore prevista non solo dagli artt. 55, 56 e 57 d.lgs. citato, ma più di recente anche dall’art. 18 del d.lgs. 201/2022, relativo ai rapporti di partenariato con gli enti del terzo settore nell’ambito della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e dall’art. 6 del d.lgs. n. 36/2023 (codice contratti pubblici), rubricato “Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore”.
Proprio in considerazione dell’importanza dell’iscrizione nei registri ai fini del controllo sui requisiti sostanziali, il legislatore, in attesa dell’istituzione e della piena operatività del RUNTS, ha ritenuto insufficiente il solo requisito sostanziale per la qualificazione di un ente come ente del terzo settore, prevedendo invece che “ Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore ” (art. 101, c. 3, d.lgs. citato). I registri di settore vigenti al momento dell’entrata in vigore del RUNTS svolgevano d’altronde una funzione di garanzia e controllo analoga a quella oggi rivestita dal RUNTS, anche con riguardo ai rapporti con la pubblica amministrazione. Ciò emerge, per quanto attiene alle associazioni di promozione sociale, dall’art. 8, c. 4, l. n. 383/2000, secondo cui l’iscrizione nei registri ivi disciplinati era condizione necessaria per stipulare le convenzioni con gli enti pubblici e per usufruire dei benefici previsti dalla legge, e, per quanto attiene alle organizzazioni di volontariato, dagli artt. 7 e 8 l. n. 266/1991.
In conclusione, sulla base di quanto esposto, deve ritenersi che il bando, nel rinviare ai fini della qualificazione di ente del terzo settore alla disciplina vigente, comprensiva di quella transitoria prevista dall’art. 101, c. 3, d.lgs. 117/2017, richiedeva che gli enti componenti l’ATS fossero iscritti, nelle more dell’istituzione del RUNTS, negli allora vigenti registri di settore.
Nel caso in esame, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, le associazioni componenti l’ATS erano prive del requisito formale, costituito dall’iscrizione nei registri vigenti per le associazioni di promozione sociale e per le organizzazioni di volontariato, e pertanto il provvedimento impugnato ha correttamente accertato l’assenza dei requisiti soggettivi di partecipazione. Tale provvedimento, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, si fonda infatti sulle regole di partecipazione già definite dal bando e non su presunte modifiche dello stesso effettuate dall’amministrazione nel corso della procedura.
6. Ad una diversa conclusione non può giungersi alla luce di ulteriori argomenti prospettati dalla ricorrente nei diversi motivi di ricorso.
6.1. È irrilevante che le associazioni dell’ATS si siano successivamente iscritte nei registri di settore (l’associazione ETS Pride Vesuvio Rainbow Odv in data 26 settembre 2019; l’associazione Aps Human in data 20 ottobre 2020 e l’associazione Aps Ausilia in data 3 febbraio 2021), atteso che i requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda (v. tra le molte Tar Lazio, sez. II, n. 2327/2023), circostanza desumibile anche dal dato letterale del bando, secondo cui “ le domande di partecipazione possono essere presentate ” dalle ATS tra soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore.
6.2. Parte ricorrente sostiene poi che, al tempo della presentazione della domanda, l’iscrizione nei registri di settore non sarebbe stata necessaria ai fini della qualificazione come ente del terzo settore, in quanto la disciplina transitoria contenuta all’art. 101, c. 2, d.lgs. n. 117/2017, prevedeva un termine, ancora non integralmente decorso, affinché le associazioni di promozione sociale potessero adeguarsi alle disposizioni inderogabili del medesimo decreto, modificando eventualmente anche i propri statuti.
Anche tale prospettazione non può essere condivisa.
L’art. 101, c. 2, riguarda l’adeguamento alle disposizioni inderogabili diverse dal requisito dell’iscrizione necessario ai fini della qualificazione quale ente del terzo settore; la disciplina transitoria di questo requisito è invece specificamente ed esaustivamente disciplinato nel successivo c. 3, secondo cui “ Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore ”.
6.3. A differenza di quanto avvenuto per altri contenziosi relativi al medesimo bando (v. Tar Lazio, sez. IV, bis, n. 17581/2022, confermata da Cons. Stato, sez. IV, n. 8065/2023, resa in una fattispecie in cui una componente dell’ATS era iscritta, mentre per l’altra l’iscrizione era impossibile), non appaiono rilevanti le FAQ pubblicate dall’amministrazione, cancellate successivamente all’acquisizione del parere dell’Avvocatura dello Stato (FAQ B3, B21, che rinvia alla B3, e B27).
Infatti, tali FAQ riguardano le domande presentate da associazioni culturali per le quali, prima dell’istituzione del RUNTS, non era vigente alcun registro di settore (B3) e le domande presentate da ATS di cui almeno uno dei componenti era iscritto nei registri al momento della presentazione della domanda, circostanza idonea a garantire che le finalità sociali fossero effettivamente perseguite quanto meno da un membro dell’ATS (B27). Invece, nel caso in esame, prima dell’istituzione del RUNTS, erano vigenti i registri per le associazioni di promozione sociale e per le organizzazioni di volontariato e nessuna delle due associazioni componenti l’ATS era ivi iscritta alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
D’altronde, ritenere in via generale (al di fuori dei casi più dubbi evidenziati dalle FAQ) che fosse possibile la presentazione della domanda da parte di associazioni non iscritte, significherebbe introdurre una radicale e sostanziale modifica dei requisiti soggettivi del bando, il quale, rinviando esplicitamente alla normativa vigente in materia di qualificazione degli enti del terzo settore, imponeva l’iscrizione in uno dei registri di cui all’art. 101, c. 3, d.lgs. 117/2017.
6.4. Parte ricorrente ha dedotto la disparità di trattamento tra la disciplina delle ATS e quella dei gruppi informali. Solo per questi ultimi, infatti, il bando consentiva la costituzione quali enti del terzo settore entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria preliminare (e non invece, come per gli enti dell’ATS, al momento della presentazione della domanda); inoltre con successivo decreto n. 453/2020 l’amministrazione, integrando il bando, ha specificato che, nelle more dell’istituzione del RUNTS, “ il requisito della costituzione, entro e non oltre i 60 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria preliminare, in uno dei soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore, si intende soddisfatto anche mediante la presentazione della domanda di iscrizione ad uno dei registri previsti dalla normativa transitoria di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ”.
A parere del collegio nessuna disparità di trattamento può ravvisarsi.
Secondo la costante giurisprudenza amministrativa “ La censura di eccesso di potere per disparità di trattamento, a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione, è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato della Pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione ” (Cons. Stato, sez. IV, n. 5464/2023).
Nel caso in esame, è evidente la differenza tra gruppi informali e ATS: i primi sono costituiti da persone fisiche di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni; le seconde sono costituite tra soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore.
I componenti del gruppo informale, diversamente dalle associazioni dell’ATS, sono persone fisiche, come tali non suscettibili di essere qualificati come enti del terzo settore: richiedere l’iscrizione dei gruppi informali in un registro di settore sin dalla presentazione della domanda significherebbe impedire tout court la loro partecipazione alla procedura, consentendola solo agli enti del terzo settore già costituiti.
Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dalle ricorrenti, il contenuto del decreto n. 453/2020, conferma che la qualifica di ente del terzo settore ai fini del bando si poteva acquisire, nell’attesa dell’istituzione del RUNTS, solamente con l’iscrizione in uno dei registri di settore allora vigenti. La circostanza che tale iscrizione e quindi la costituzione dell’ente del terzo settore potesse avvenire nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria preliminare è conseguente a quanto già previsto dall’originario art. 3, c. 3, del bando, sopra esaminato, e si giustifica per il fatto che il gruppo formale viene ammesso a partecipare in quanto gruppo di persone fisiche (e non di associazioni del terzo settore già esistenti come per l’ATS).
7. Per tutte le ragioni sopra esposte la domanda di annullamento va rigettata.
8. Parte ricorrente ha proposto, in subordine, azione di risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte dell’amministrazione, degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e del principio del legittimo affidamento.
Tale domanda deve ritenersi infondata.
Perché possa configurarsi la dedotta responsabilità è necessaria la sussistenza di un affidamento incolpevole dell’interessato nella positiva conclusione del procedimento.
Nel caso in esame tale presupposto deve ritenersi assente: come sopra evidenziato, le FAQ pubblicate e poi cancellate riguardavano situazioni non sovrapponibili a quella in cui versava l’ATS ricorrente; inoltre il mancato accertamento dei requisiti soggettivi fino all’esito della procedura non era di per sé idoneo a suscitare un affidamento incolpevole, atteso che l’esecuzione dei controlli prima della stipula della convenzione con i soggetti selezionati era espressamente prevista dall’art. 7 del bando.
9. La novità delle questioni trattate e della disciplina normativa applicata giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Dalila Satullo, Referendario, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO