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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 11797/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice
Onorario, Avv. Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente definitiva
SENTENZA
nell a caus a civile is critt a nel R uol o General e degli affari civ i l i contenzi osi sott o il numero d'ordine 11797 dell 'a nno 20 18
TRA
e Parte_1 Parte_2
el ettivam ent e domi ci liat i in Bari presso lo st udio de gli avv.t i
Nicol a Bonasi a e Francesca Ant oni a El i a, che li rappresent a e difend e in virtù di m andat o all egato all 'at to di ci tazione
- ATTORI -
E
in persona del suo l egal e Controparte_1
rappresent ant e pro t empore, e l ettivam ente dom ici liat a in B ari presso lo studio dell'avv. Claudio Cascella, che la rappresenta e difende in vi rtù di m andato all egato al la comparsa di cost ituzione e ri spos ta
- CONVENUT A - Oggetto: s ervi tù
Ragi oni in fatto e in diri tto d ella deci si one
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
convenivano in giudizio la Parte_2 Controparte_2
1
[...] al fine di ottenere, previa declaratoria di esistenza, all'interno di di Persona_1
una barriera architettonica, rappresentata da una scalinata per loro molto impegnativa, la costituzione, a favore della loro abitazione, di una servitù coattiva di passaggio per l'installazione di un ascensore a servizio del loro appartamento, con riconoscimento, in favore della convenuta, della corrispondente indennità.
Premettevano gli attori di risiedere in un appartamento in Bari al corso Vittorio
Emanuele n. 193, posto al secondo piano alto di un edificio denominato
[...]
, di proprietà della Per_1 Pt_1
Precisavano che la proprietaria di tutte le altre unità Controparte_1
immobiliari facenti parte dell'edificio, aveva fatto installare, nel 2005, un ascensore privato e ad uso esclusivo delle dette sue unità immobiliari.
Aggiungevano che, con ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 5275/2018 R.G.,
assumendo di avere necessità di ottenere l'installazione di un ascensore per accedere alla propria abitazione, avevano chiesto l'adozione dei provvedimenti urgenti atti a consentire loro di raggiungere il proprio appartamento senza rischi per la loro vita e la loro salute e che il relativo procedimento, nel quale si era costituita ritualmente la resistente, era stato definito con ordinanza del 30 maggio 2018, con la quale il giudice aveva accolto il ricorso e, per l'effetto, ordinato alla resistente “di consentire in via
temporanea ai ricorrenti l'utilizzo dell'ascensore esistente nel con Persona_1
salita da piano terra ed uscita al terzo piano, onde raggiungere a piedi in discesa il
pianerottolo del secondo piano”.
Aggiungevano, ancora, che la aveva reclamato la detta Controparte_1
ordinanza e che il reclamo, iscritto al n. 9003/2018 R.G., era stato rigettato con ordinanza del 4 dicembre 2018.
Costituitasi in giudizio, la convenuta concludeva per il rigetto della domanda attrice e, in subordine, nel caso di suo accoglimento, per la condanna degli attori al pagamento,
in suo favore, della somma di € 856.800,00; spiegava pure domanda riconvenzionale, al fine di ottenere la condanna degli attori al pagamento, in suo favore, della somma di €
351.129,38, a titolo di indennità di passaggio e di spese per l'installazione e la manutenzione dell'ascensore di sua proprietà, utilizzato da essi attori, in virtù del provvedimento cautelare, a far data dal 30.5.2018.
In corso di istruttoria veniva espletata soltanto la consulenza tecnica d'ufficio.
Nell'udienza odierna, precisate le conclusioni, il Giudice ha ordinato l'immediata discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., seguita dalla lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
In primo luogo, il giudicante ritiene di aderire integralmente alle motivazioni dell'ordinanza resa dal Tribunale di Bari all'esito del ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto dagli odierni attori, ed integralmente confermata in sede di reclamo, con la quale il giudice, muovendo dalla considerazione che “L'ascensore rientra fra i “meccanismi
per l'accesso ai piani superiori” considerati in modo espresso dall'art. 1 comma 3
lettera a) della legge 13/1989 fra gli interventi volti ad eliminare le barriere
architettoniche, per tali intendendosi - ai sensi dell'art. 2, lett. A), punti a) e b), D.M. 14
giugno 1989 n. 236… - “gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di
chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità
motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea”, ovvero “gli ostacoli
che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti,
pag. 3/14 attrezzature e componenti”” riteneva “che fra tali ostacoli debbano annoverarsi le
scale dei palazzi a più piani… fonte di affaticamento - e, dunque, di “disagio” - per
chiunque, a causa dell'età o di patologie di varia natura, abbia ridotte capacità di
compiere sforzi fisici”, pervenendo, quindi, all'accoglimento del ricorso.
Peraltro, a conferma di tali assunti motivazionali, vi è consolidato orientamento della
Suprema Corte, a mente del quale “Il concetto di disabilità va inoltre interpretato in
senso ampio, anche alla luce della nuova dimensione che ha assunto il diritto alla
salute, non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo
benessere fisico e psichico (ex multis Cass. 21748/2007), sì da doversi ritenere che la
normativa concernente il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche di
cui alla L. n. 13 del 1989, art. 2 debba ritenersi applicabile anche alle persone che, in
condizione dell'età avanzata, pur non essendo portatori di handicap, abbiano
comunque disagi fisici e difficoltà motorie”, per cui “l'installazione di un ascensore
deve dunque considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della
reale abitabilità dell'appartamento e rientra, pertanto, nei poteri dei singoli condomini,
ai sensi dell'art. 1102 c.c., esigendo il rispetto dei soli limiti dettati da detta norma,
comportanti il divieto di alterare la destinazione della cosa comune o impedire agli
altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto” (Cass., n. 7938/2017).
Nella fattispecie, sussiste senz'altro un condominio, giusta l'orientamento della
Suprema Corte, a mente del quale “ove, come nel caso in esame, i partecipanti al
condominio siano due, dovendo ravvisarsi un “condominio minimo”, nella specie,
peraltro, formato da condomini non aventi diritti di comproprietà paritari sui beni
comuni, operano le norme in tema di organizzazione (ad es., artt. 1120, 1121, 1129,
pag. 4/14 1130, 1131, 1132, 1133, 1135, 1136, 1137, 1138 c.c.), e specialmente quelle
procedimentali sul funzionamento dell'assemblea, restando tuttavia comunque impedito
il ricorso al principio di maggioranza assoluta sotto il profilo dell'elemento
personale… Pertanto, nell'ipotesi di condominio costituito da soli due condomini,
seppur titolari di quote diseguali, ove si debba procedere all'approvazione di
deliberazioni che - come quella concernente le riparazioni straordinarie - richiedano
comunque, sotto il profilo dell'elemento personale, l'approvazione con un numero di
voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, ex art. 1136, comma 2, c.c., la
valida espressione della volontà assembleare suppone la partecipazione di entrambi i
condomini e la decisione “unanime”, non potendosi ricorrere al criterio maggioritario
(Cass. Sez. 6 - 2, 30/07/2020, n. 16337; Cass. Sez. 6 - 2, 23/07/2020, n. 15705; Cass.
Sez. Unite, 31/01/2006, n. 2046; Cass. Sez. 2, 02/03/2017, n. 5329” (Cass., n.
36373/2022).
Peraltro, militano a favore di tanto sia l'atto pubblico di compravendita del
[...]
del 28 settembre 1946, nel cui art. 2), relativo alla vendita dell'appartamento Per_1
oggi di proprietà degli attori, si legge: “Nella vendita dell'appartamento predescritto è
compreso l'uso proporzionale delle parti che dalla legge sono considerate di proprietà
condominiale” (cfr. pag. 4 dell'atto, terzo capoverso), sia la documentazione versata in atti dagli stessi attori nel fascicolo relativo al reclamo, iscritto al n. 9003/2018 R.G.,
consistente in diverse note rimesse dalla a Controparte_1 Persona_2
(padre della odierna attrice), relative, tra l'altro, alla previsione di un regolamento di condominio (1° agosto 1959) ed alla trasmissione della “Tabella Millesimale di tutti gli
appartamenti e locali dello stabile di Corso Vittorio Emanuele n. 193 in Bari” (15
pag. 5/14 marzo 1962) e del “consuntivo delle spese condominiali sostenute da questa società per
il fabbricato in Bari al Corso Vitt. Emanuele n. 193” (5.6.1978), nonché dalla dichiarazione del 28 gennaio 1962, a firma della sig.ra portiera Parte_3
dello stabile, nella cui premessa si legge, tra l'altro: “Con il 1° gennaio 1962 è stato
istituito il regolare Condominio dello stabile ex . Per_1
Gli attori, quindi, entrambi quasi ottantenni già alla data di instaurazione del procedimento cautelare ed affetti da patologie invalidanti, avevano - ed hanno - buon diritto di vedersi riconosciuta la possibilità di accedere agevolmente e senza impedimenti alla propria abitazione e, quindi, di ottenere l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Anche il Consiglio di Stato, intervenendo in materia riferita ad immobile sottoposto a vincoli, ha ritenuto che, “come anche affermato ad esempio da Cass. civ., Sez. II, 28
marzo 2017, n. 7938, la speciale disciplina di favore contenuta nella l. 9 gennaio 1989,
n. 13, si applica anche a beneficio di persone anziane le quali, pur non essendo
portatrici di disabilità vere e proprie, soffrano comunque di disagi fisici e di difficoltà
motorie”, rimarcando “che, in particolare, secondo l'art. 4 della legge stessa, gli
interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche previsti dall'art. 2 della legge,
ovvero quelli volti a migliorare le condizioni di vita delle persone svantaggiate nel
senso descritto, si possono effettuare anche su beni sottoposti a vincolo come beni
culturali” (Cons. di Stato, n. 355/2020).
Nella fattispecie, poiché è sottoposto a vincolo da parte della Persona_1
Sovrintendenza ai Beni Artistici e Culturali, la convenuta ha ottenuto, illo tempore, il prescritto parere favorevole alla realizzazione dell'ascensore, ma sulla scorta della pag. 6/14 dichiarazione che “la soluzione proposta realizza l'abbattimento delle barriere
architettoniche, ponendo l'ascensore a servizio di tutti i piani. Essa è anche idonea
all'uso da parte dei terzi usuari”, come si rileva dalla nota del 26.5.2005, inviata dalla alla Sovrintendenza di Bari. Controparte_1
In realtà, il detto impianto è rimasto di utilizzo esclusivo degli immobili della convenuta e non è mai stato messo a disposizione degli attori che, pertanto, si sono determinati ad agire giudizialmente al fine di poter realizzare un autonomo impianto di ascensore.
Ciò posto, dovendosi consentire agli attori di accedere comodamente alla loro abitazione, resta da esaminare la soluzione più idonea a rimuovere le barriere architettoniche che impediscono loro tale possibilità.
In merito, soccorre la svolta C.T.U., le cui risultanze il giudicante ritiene di condividere, anche nelle risposte alle controdeduzioni delle parti, in quanto frutto di un
iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti in atti ed allo stato di fatto analizzato.
Al riguardo, non è accoglibile l'eccezione di nullità della consulenza sollevata da parte convenuta, non ravvisandosene gli elementi, posto che la Suprema Corte, con decisione resa a Sezioni Unite, muovendo dalla considerazione che “il consulente
tecnico, allorché, nella sua veste di ausiliario fornisca il proprio apporto di competenze
specialistiche al giudice che ne ravvisi la necessità, coadiuvi questo nell'esercizio del
suo ufficio e ne integri l'operato rendendo possibile la giustizia del caso concreto e
scongiurando così il pericolo di una pronuncia di non liquet”, ha statuito che “"In
materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti
pag. 7/14 delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può
accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende
necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei
fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle
eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili
d'ufficio" (Cass., SS.UU., n. 3086/2022).
Peraltro, a mente di consolidato orientamento della Suprema Corte, la consulenza,
pur non potendo essere qualificata come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Anzi, nella fattispecie, va stigmatizzato il comportamento processuale tenuto dalla convenuta, il cui difensore, dopo aver sottoscritto, congiuntamente al difensore degli attori, istanza del 5 febbraio 2020, con la quale veniva richiesto che il giudice “autorizzi
il CTU, quale professionista terzo ed imparziale, a valutare ed indicare le soluzioni
tecniche/operative più utili ed idonee a contemperare gli interessi delle parti, tra quelle
che saranno oggetto delle formulande ipotesi progettuali da parte dei tecnici di parte”,
ha poi ritenuto la “inammissibilità e nullità del nuovo elaborato peritale del CTU”,
ritenendolo affetto “da gravi vizi”, probabilmente perché il C.T.U. non ha condiviso i suoi assunti.
Né, contrariamente a quanto dedotto nella conclusionale dalla convenuta, il C.T.U.
ha depositato alcun “progetto, ex novo, diverso da quello prodotto dalla parte attrice”,
dal momento che il professionista ha semplicemente risposto ai quesiti postigli dal pag. 8/14 giudice, formulando anche una “proposta” di progetto, proprio sulla scorta della congiunta richiesta delle parti e la rituale autorizzazione del giudice, per cui, non avendo le stesse raggiunto l'accordo auspicato, ha indicato le modifiche e gli interventi opportuni del progetto già redatto e depositato dall'ing. , tecnico di parte Tes_1
attrice, anche al fine di contemperare le opposte posizioni.
Tornando alla disamina della relazione, il C.T.U., dopo l'analisi degli atti e dello stato dei luoghi, nonché dopo aver tentato - inutilmente - di condurre le parti ad una soluzione progettuale condivisa, ha rilevato “come l'atrio interno di Persona_1
risulti comunque interessato da numerosi interventi modificativi dell'originaria
configurazione architettonica, con chiusure di vario genere dei balconi a mezzo di
strutture in ferro, l'ascensore oggi già presente è molto alto, anche sui palazzi limitrofi,
tanto da averne sensibilmente variato la originaria consistenza e bellezza” (cfr. pag. 3
della relazione), circostanza che contrasta decisamente con gli assunti di parte convenuta circa un dedotto “Danneggiamento dei decori di marmo che contornano le vetrate interne, elementi di pregio storico-architettonico sottoposti a vincolo della
Soprintendenza”, come si rileva a pagina 6 delle note conclusive, pervenendo alla conclusione che:
“1. allo stato attuale, lo stabile costituisce innegabile “barriera architettonica” per
tutti gli appartamenti ai piani superiori, non serviti dall'attuale impianto, con
particolare riferimento all'unità abitativa di parte attrice;
2. il superamento di questa situazione… può avvenire solo e soltanto attraverso la
realizzazione di un nuovo impianto esterno come progettato da parte attrice, con le
prescrizioni/indicazioni del C.T.U. (modifica della configurazione con cabina a doppio
pag. 9/14 accesso e riduzione dimensioni in pianta) o, alternativamente, per meglio
salvaguardare la facciata, come da nuovo progetto redatto sempre dal C.T.U.
(ascensore esterno in incastellatura metallica autoportante distaccato dalla facciata
con passerelle metalliche di sbarco al piano secondo” (cfr. pagg. 15 e 16 della relazione).
Né la proposta di impianto formulata dal tecnico di parte attrice, come modificata dal
C.T.U., apporterebbe alcuna “interferenza con la mobilità interna, riducendo il passaggio di mobili e attrezzature verso i tre appartamenti con accesso al cortile e al cantinato”, come dedotto dalla convenuta nelle richiamate note conclusive, posto che l'area di ingombro dell'impianto sarebbe di appena 1,62 metri quadrati.
Infatti, il C.T.U., alle pagine 10 e 11, ha indicato analiticamente le proposte di modifica al progetto già predisposto dal tecnico di parte attrice, per effetto delle quali si avrebbe una riduzione dell'ingombro dell'impianto, l'ingresso immediato dopo l'accesso all'atrio - circostanza per la quale “i potenziali fruitori dell'ascensore
impegneranno pochissimo l'atrio se non per il primo metro quadrato… lasciando
indenne tutta la restante parte della corte interna che, quindi, subirebbe una
occupazione fisica permanente di 1.62 mq con un ulteriore mq (1mq) di area da
lasciare libera di fronte alla cabina per un totale di 2.622 mq” - la creazione di
“apertura autonoma del cancello di accesso all'atrio interno dal portone sul lato destro
sempre nell'ottica di ridurre al minimo il percorso, quindi l'incomodo a parte
convenuta, per raggiungere l'impianto”, apertura che potrebbe effettuarsi anche sulla sola parte destra dell'attuale cancello, a cura e spese di parte attrice, per una misura
“non superiore a 80 cm.”, e l'intervento sul vano contatori, “incassandolo per il
pag. 10/14 massimo possibile nella muratura del locale terraneo presente”, in modo da razionalizzare i contatori e “recuperare quasi 40 cm, riducendo, quindi, l'ingombro in
larghezza a circa 70 cm”, precisando, inoltre, che “La posizione dell'impianto non
interferisce sulla luce netta del varco di accesso all'atrio e neppure modifica l'uso
dell'atrio stesso per quella porzione”, e che “l'impianto proposto da parte attrice, pur
con le modifiche appena indicate, sarà sempre posizionato a ridosso della facciata
interna dello stabile con passerella di sbarco al secondo piano, posizione, peraltro, già
assentita dalla Soprintendenza di Bari” (cfr. pag. 12 della relazione).
Come pure non può condividersi l'altra eccezione di parte convenuta circa l'assenza del preventivo parere della Sovrintendenza, dal momento che il progetto redatto dagli attori e già assentito dal Comune di Bari con Scia n. 137/20l6 era ritualmente munito di parere favorevole della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Bari prot. n. 10550 del
20 dicembre 2016.
Va, quindi, disposta la costituzione del diritto di servitù di passaggio a favore dell'immobile degli attori per la realizzazione di un nuovo ed autonomo impianto di ascensore, a servizio dell'immobile stesso, secondo le indicazioni del progetto redatto dall'ing. tecnico di fiducia degli attori - progetto contenente tutte le Persona_3
indicazioni, anche catastali, necessarie, e per il quale è stata rilasciata la Scia n.
137/2016 - e con le modifiche apportate dal consulente tecnico d'ufficio, al fine di rendere meno gravoso l'onere a carico del fondo servente per la costituzione della servitù, e tanto in linea con i principi espressi in merito dalla Suprema Corte: “la
giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 10327/1998 e Cass. n.
21255/2009) è univoca nell'affermare che la determinazione del luogo di esercizio di
pag. 11/14 una servitù di passaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua dei criteri enunciati
dal comma secondo dell'art. 1051 c.c., costituiti dalla maggiore brevità dell'accesso
alla via pubblica, sempreché la libera esplicazione della servitù venga garantita con
riguardo all'utilità del fondo dominante, e dal minore aggravio del fondo asservito, da
valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno
ed equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che, vertendosi in tema di
limitazione del diritto di proprietà (resa necessaria da esigenze cui non è estraneo il
pubblico interesse), va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per
le servitù volontarie, il principio del minimo mezzo” (Cass., n. 8779/2020).
Quanto, poi, all'indennità in favore della convenuta, la stessa può essere riconosciuta nella misura di € 20.000,00, giusta la quantificazione operata dal C.T.U., comprensiva sia per l'occupazione dell'area di ingombro dell'impianto, sia per il percorso necessario a raggiungere l'impianto stesso.
Al riguardo, il C.T.U. ha precisato, nelle note di replica alle osservazioni del CTP
della convenuta, che “La quantificazione (dell'indennità) era stata abbondantemente
esplicitata in fase dell'espletamento dell'incarico integrativo… ricordando che la stessa
era stata parametrata in eccesso ai costi medi al mq di uno spazio scoperto in zona.
Ricordando che l'impianto ha una impronta di appena 1,62 mq, la somma di 20.000,00
si ribadisce oltremodo bastevole (oltre 10.000,00€/mq!)” (cfr. pag. 17), precisando,
nella relazione: “In considerazione di quanto già esposto durante l'espletamento
dell'incarico integrativo, che ha visto anche la quantificazione della indennità di
passaggio da corrispondere a parte convenuta per l'utilizzo dell'impianto in
configurazione proposta dal CTU, si conferma tale importo pari a 20.000,000 €, somma
pag. 12/14 evidentemente bastevole anche se si dovesse procedere alla installazione secondo la
configurazione di parte attrice (con le modifiche indicate al quesito n. 2) essendo
nettamente inferiore il percorso per raggiungere l'impianto” (cfr. pag. 13).
Dalle considerazioni che precedono, discende l'accoglimento della domanda attrice,
mentre non possono essere accolte la domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta.
Quanto alla prima, infatti, alcuna indennità può esserle riconosciuta “per l'utilizzo dell'attuale impianto di elevazione” di sua proprietà esclusiva, dal momento che la condanna a tale esercizio è intervenuta proprio a causa della sua ferma opposizione ad ogni altra e diversa soluzione da parte degli attori, i quali erano - e sono - nella necessità
di utilizzare il detto impianto a causa delle barriere architettoniche presenti nel palazzo di cui il loro appartamento fa parte.
Quanto alla seconda, sebbene subordinata, in quanto l'indennità che può esserle riconosciuta è quella quantificata dal nominato consulente tecnico d'ufficio, per le motivazioni sopra esposte.
Le spese seguono la soccombenza ma, in ragione dell'utilizzo dell'impianto di proprietà della convenuta da parte degli attori, come imposto con ordinanza del 26
maggio 2018, depositata in Cancelleria il 30 maggio 2018, si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, in cui viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att.
c.p.c.
pag. 13/14
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone la costituzione, a favore dell'appartamento di proprietà dell'attrice, sito in Bari al Parte_1
corso Vittorio Emanuele n. 193, riportato nel catasto fabbricati del Comune di
Bari al foglio 88, particelle 149 sub 7, cat. A/2, e subordinatamente al pagamento della relativa indennità, di servitù di passaggio sul cortile interno terreno del fabbricato, di proprietà della secondo le Controparte_1
indicazioni di percorso espressamente descritte dall'ing. nel Persona_3
progetto del 19.2.2016, al fine della realizzazione di un autonomo impianto di ascensore, secondo la Scia n. 137/2019 del Comune di Bari e con le indicazioni analiticamente descritte dal C.T.U., ing. , nella Persona_4
relazione di perizia depositata in data 23 aprile 2021 e, più precisamente, alle pagine 10 e 11 della stessa.
2. Dispone il pagamento, da parte degli attori ed in favore della convenuta, della somma di € 20.000,00, a titolo di indennità per la costituzione del diritto di servitù.
3. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Bari, lì 3 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice
Onorario, Avv. Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente definitiva
SENTENZA
nell a caus a civile is critt a nel R uol o General e degli affari civ i l i contenzi osi sott o il numero d'ordine 11797 dell 'a nno 20 18
TRA
e Parte_1 Parte_2
el ettivam ent e domi ci liat i in Bari presso lo st udio de gli avv.t i
Nicol a Bonasi a e Francesca Ant oni a El i a, che li rappresent a e difend e in virtù di m andat o all egato all 'at to di ci tazione
- ATTORI -
E
in persona del suo l egal e Controparte_1
rappresent ant e pro t empore, e l ettivam ente dom ici liat a in B ari presso lo studio dell'avv. Claudio Cascella, che la rappresenta e difende in vi rtù di m andato all egato al la comparsa di cost ituzione e ri spos ta
- CONVENUT A - Oggetto: s ervi tù
Ragi oni in fatto e in diri tto d ella deci si one
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
convenivano in giudizio la Parte_2 Controparte_2
1
[...] al fine di ottenere, previa declaratoria di esistenza, all'interno di di Persona_1
una barriera architettonica, rappresentata da una scalinata per loro molto impegnativa, la costituzione, a favore della loro abitazione, di una servitù coattiva di passaggio per l'installazione di un ascensore a servizio del loro appartamento, con riconoscimento, in favore della convenuta, della corrispondente indennità.
Premettevano gli attori di risiedere in un appartamento in Bari al corso Vittorio
Emanuele n. 193, posto al secondo piano alto di un edificio denominato
[...]
, di proprietà della Per_1 Pt_1
Precisavano che la proprietaria di tutte le altre unità Controparte_1
immobiliari facenti parte dell'edificio, aveva fatto installare, nel 2005, un ascensore privato e ad uso esclusivo delle dette sue unità immobiliari.
Aggiungevano che, con ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 5275/2018 R.G.,
assumendo di avere necessità di ottenere l'installazione di un ascensore per accedere alla propria abitazione, avevano chiesto l'adozione dei provvedimenti urgenti atti a consentire loro di raggiungere il proprio appartamento senza rischi per la loro vita e la loro salute e che il relativo procedimento, nel quale si era costituita ritualmente la resistente, era stato definito con ordinanza del 30 maggio 2018, con la quale il giudice aveva accolto il ricorso e, per l'effetto, ordinato alla resistente “di consentire in via
temporanea ai ricorrenti l'utilizzo dell'ascensore esistente nel con Persona_1
salita da piano terra ed uscita al terzo piano, onde raggiungere a piedi in discesa il
pianerottolo del secondo piano”.
Aggiungevano, ancora, che la aveva reclamato la detta Controparte_1
ordinanza e che il reclamo, iscritto al n. 9003/2018 R.G., era stato rigettato con ordinanza del 4 dicembre 2018.
Costituitasi in giudizio, la convenuta concludeva per il rigetto della domanda attrice e, in subordine, nel caso di suo accoglimento, per la condanna degli attori al pagamento,
in suo favore, della somma di € 856.800,00; spiegava pure domanda riconvenzionale, al fine di ottenere la condanna degli attori al pagamento, in suo favore, della somma di €
351.129,38, a titolo di indennità di passaggio e di spese per l'installazione e la manutenzione dell'ascensore di sua proprietà, utilizzato da essi attori, in virtù del provvedimento cautelare, a far data dal 30.5.2018.
In corso di istruttoria veniva espletata soltanto la consulenza tecnica d'ufficio.
Nell'udienza odierna, precisate le conclusioni, il Giudice ha ordinato l'immediata discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., seguita dalla lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
In primo luogo, il giudicante ritiene di aderire integralmente alle motivazioni dell'ordinanza resa dal Tribunale di Bari all'esito del ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto dagli odierni attori, ed integralmente confermata in sede di reclamo, con la quale il giudice, muovendo dalla considerazione che “L'ascensore rientra fra i “meccanismi
per l'accesso ai piani superiori” considerati in modo espresso dall'art. 1 comma 3
lettera a) della legge 13/1989 fra gli interventi volti ad eliminare le barriere
architettoniche, per tali intendendosi - ai sensi dell'art. 2, lett. A), punti a) e b), D.M. 14
giugno 1989 n. 236… - “gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di
chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità
motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea”, ovvero “gli ostacoli
che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti,
pag. 3/14 attrezzature e componenti”” riteneva “che fra tali ostacoli debbano annoverarsi le
scale dei palazzi a più piani… fonte di affaticamento - e, dunque, di “disagio” - per
chiunque, a causa dell'età o di patologie di varia natura, abbia ridotte capacità di
compiere sforzi fisici”, pervenendo, quindi, all'accoglimento del ricorso.
Peraltro, a conferma di tali assunti motivazionali, vi è consolidato orientamento della
Suprema Corte, a mente del quale “Il concetto di disabilità va inoltre interpretato in
senso ampio, anche alla luce della nuova dimensione che ha assunto il diritto alla
salute, non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo
benessere fisico e psichico (ex multis Cass. 21748/2007), sì da doversi ritenere che la
normativa concernente il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche di
cui alla L. n. 13 del 1989, art. 2 debba ritenersi applicabile anche alle persone che, in
condizione dell'età avanzata, pur non essendo portatori di handicap, abbiano
comunque disagi fisici e difficoltà motorie”, per cui “l'installazione di un ascensore
deve dunque considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della
reale abitabilità dell'appartamento e rientra, pertanto, nei poteri dei singoli condomini,
ai sensi dell'art. 1102 c.c., esigendo il rispetto dei soli limiti dettati da detta norma,
comportanti il divieto di alterare la destinazione della cosa comune o impedire agli
altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto” (Cass., n. 7938/2017).
Nella fattispecie, sussiste senz'altro un condominio, giusta l'orientamento della
Suprema Corte, a mente del quale “ove, come nel caso in esame, i partecipanti al
condominio siano due, dovendo ravvisarsi un “condominio minimo”, nella specie,
peraltro, formato da condomini non aventi diritti di comproprietà paritari sui beni
comuni, operano le norme in tema di organizzazione (ad es., artt. 1120, 1121, 1129,
pag. 4/14 1130, 1131, 1132, 1133, 1135, 1136, 1137, 1138 c.c.), e specialmente quelle
procedimentali sul funzionamento dell'assemblea, restando tuttavia comunque impedito
il ricorso al principio di maggioranza assoluta sotto il profilo dell'elemento
personale… Pertanto, nell'ipotesi di condominio costituito da soli due condomini,
seppur titolari di quote diseguali, ove si debba procedere all'approvazione di
deliberazioni che - come quella concernente le riparazioni straordinarie - richiedano
comunque, sotto il profilo dell'elemento personale, l'approvazione con un numero di
voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, ex art. 1136, comma 2, c.c., la
valida espressione della volontà assembleare suppone la partecipazione di entrambi i
condomini e la decisione “unanime”, non potendosi ricorrere al criterio maggioritario
(Cass. Sez. 6 - 2, 30/07/2020, n. 16337; Cass. Sez. 6 - 2, 23/07/2020, n. 15705; Cass.
Sez. Unite, 31/01/2006, n. 2046; Cass. Sez. 2, 02/03/2017, n. 5329” (Cass., n.
36373/2022).
Peraltro, militano a favore di tanto sia l'atto pubblico di compravendita del
[...]
del 28 settembre 1946, nel cui art. 2), relativo alla vendita dell'appartamento Per_1
oggi di proprietà degli attori, si legge: “Nella vendita dell'appartamento predescritto è
compreso l'uso proporzionale delle parti che dalla legge sono considerate di proprietà
condominiale” (cfr. pag. 4 dell'atto, terzo capoverso), sia la documentazione versata in atti dagli stessi attori nel fascicolo relativo al reclamo, iscritto al n. 9003/2018 R.G.,
consistente in diverse note rimesse dalla a Controparte_1 Persona_2
(padre della odierna attrice), relative, tra l'altro, alla previsione di un regolamento di condominio (1° agosto 1959) ed alla trasmissione della “Tabella Millesimale di tutti gli
appartamenti e locali dello stabile di Corso Vittorio Emanuele n. 193 in Bari” (15
pag. 5/14 marzo 1962) e del “consuntivo delle spese condominiali sostenute da questa società per
il fabbricato in Bari al Corso Vitt. Emanuele n. 193” (5.6.1978), nonché dalla dichiarazione del 28 gennaio 1962, a firma della sig.ra portiera Parte_3
dello stabile, nella cui premessa si legge, tra l'altro: “Con il 1° gennaio 1962 è stato
istituito il regolare Condominio dello stabile ex . Per_1
Gli attori, quindi, entrambi quasi ottantenni già alla data di instaurazione del procedimento cautelare ed affetti da patologie invalidanti, avevano - ed hanno - buon diritto di vedersi riconosciuta la possibilità di accedere agevolmente e senza impedimenti alla propria abitazione e, quindi, di ottenere l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Anche il Consiglio di Stato, intervenendo in materia riferita ad immobile sottoposto a vincoli, ha ritenuto che, “come anche affermato ad esempio da Cass. civ., Sez. II, 28
marzo 2017, n. 7938, la speciale disciplina di favore contenuta nella l. 9 gennaio 1989,
n. 13, si applica anche a beneficio di persone anziane le quali, pur non essendo
portatrici di disabilità vere e proprie, soffrano comunque di disagi fisici e di difficoltà
motorie”, rimarcando “che, in particolare, secondo l'art. 4 della legge stessa, gli
interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche previsti dall'art. 2 della legge,
ovvero quelli volti a migliorare le condizioni di vita delle persone svantaggiate nel
senso descritto, si possono effettuare anche su beni sottoposti a vincolo come beni
culturali” (Cons. di Stato, n. 355/2020).
Nella fattispecie, poiché è sottoposto a vincolo da parte della Persona_1
Sovrintendenza ai Beni Artistici e Culturali, la convenuta ha ottenuto, illo tempore, il prescritto parere favorevole alla realizzazione dell'ascensore, ma sulla scorta della pag. 6/14 dichiarazione che “la soluzione proposta realizza l'abbattimento delle barriere
architettoniche, ponendo l'ascensore a servizio di tutti i piani. Essa è anche idonea
all'uso da parte dei terzi usuari”, come si rileva dalla nota del 26.5.2005, inviata dalla alla Sovrintendenza di Bari. Controparte_1
In realtà, il detto impianto è rimasto di utilizzo esclusivo degli immobili della convenuta e non è mai stato messo a disposizione degli attori che, pertanto, si sono determinati ad agire giudizialmente al fine di poter realizzare un autonomo impianto di ascensore.
Ciò posto, dovendosi consentire agli attori di accedere comodamente alla loro abitazione, resta da esaminare la soluzione più idonea a rimuovere le barriere architettoniche che impediscono loro tale possibilità.
In merito, soccorre la svolta C.T.U., le cui risultanze il giudicante ritiene di condividere, anche nelle risposte alle controdeduzioni delle parti, in quanto frutto di un
iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti in atti ed allo stato di fatto analizzato.
Al riguardo, non è accoglibile l'eccezione di nullità della consulenza sollevata da parte convenuta, non ravvisandosene gli elementi, posto che la Suprema Corte, con decisione resa a Sezioni Unite, muovendo dalla considerazione che “il consulente
tecnico, allorché, nella sua veste di ausiliario fornisca il proprio apporto di competenze
specialistiche al giudice che ne ravvisi la necessità, coadiuvi questo nell'esercizio del
suo ufficio e ne integri l'operato rendendo possibile la giustizia del caso concreto e
scongiurando così il pericolo di una pronuncia di non liquet”, ha statuito che “"In
materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti
pag. 7/14 delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può
accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende
necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei
fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle
eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili
d'ufficio" (Cass., SS.UU., n. 3086/2022).
Peraltro, a mente di consolidato orientamento della Suprema Corte, la consulenza,
pur non potendo essere qualificata come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Anzi, nella fattispecie, va stigmatizzato il comportamento processuale tenuto dalla convenuta, il cui difensore, dopo aver sottoscritto, congiuntamente al difensore degli attori, istanza del 5 febbraio 2020, con la quale veniva richiesto che il giudice “autorizzi
il CTU, quale professionista terzo ed imparziale, a valutare ed indicare le soluzioni
tecniche/operative più utili ed idonee a contemperare gli interessi delle parti, tra quelle
che saranno oggetto delle formulande ipotesi progettuali da parte dei tecnici di parte”,
ha poi ritenuto la “inammissibilità e nullità del nuovo elaborato peritale del CTU”,
ritenendolo affetto “da gravi vizi”, probabilmente perché il C.T.U. non ha condiviso i suoi assunti.
Né, contrariamente a quanto dedotto nella conclusionale dalla convenuta, il C.T.U.
ha depositato alcun “progetto, ex novo, diverso da quello prodotto dalla parte attrice”,
dal momento che il professionista ha semplicemente risposto ai quesiti postigli dal pag. 8/14 giudice, formulando anche una “proposta” di progetto, proprio sulla scorta della congiunta richiesta delle parti e la rituale autorizzazione del giudice, per cui, non avendo le stesse raggiunto l'accordo auspicato, ha indicato le modifiche e gli interventi opportuni del progetto già redatto e depositato dall'ing. , tecnico di parte Tes_1
attrice, anche al fine di contemperare le opposte posizioni.
Tornando alla disamina della relazione, il C.T.U., dopo l'analisi degli atti e dello stato dei luoghi, nonché dopo aver tentato - inutilmente - di condurre le parti ad una soluzione progettuale condivisa, ha rilevato “come l'atrio interno di Persona_1
risulti comunque interessato da numerosi interventi modificativi dell'originaria
configurazione architettonica, con chiusure di vario genere dei balconi a mezzo di
strutture in ferro, l'ascensore oggi già presente è molto alto, anche sui palazzi limitrofi,
tanto da averne sensibilmente variato la originaria consistenza e bellezza” (cfr. pag. 3
della relazione), circostanza che contrasta decisamente con gli assunti di parte convenuta circa un dedotto “Danneggiamento dei decori di marmo che contornano le vetrate interne, elementi di pregio storico-architettonico sottoposti a vincolo della
Soprintendenza”, come si rileva a pagina 6 delle note conclusive, pervenendo alla conclusione che:
“1. allo stato attuale, lo stabile costituisce innegabile “barriera architettonica” per
tutti gli appartamenti ai piani superiori, non serviti dall'attuale impianto, con
particolare riferimento all'unità abitativa di parte attrice;
2. il superamento di questa situazione… può avvenire solo e soltanto attraverso la
realizzazione di un nuovo impianto esterno come progettato da parte attrice, con le
prescrizioni/indicazioni del C.T.U. (modifica della configurazione con cabina a doppio
pag. 9/14 accesso e riduzione dimensioni in pianta) o, alternativamente, per meglio
salvaguardare la facciata, come da nuovo progetto redatto sempre dal C.T.U.
(ascensore esterno in incastellatura metallica autoportante distaccato dalla facciata
con passerelle metalliche di sbarco al piano secondo” (cfr. pagg. 15 e 16 della relazione).
Né la proposta di impianto formulata dal tecnico di parte attrice, come modificata dal
C.T.U., apporterebbe alcuna “interferenza con la mobilità interna, riducendo il passaggio di mobili e attrezzature verso i tre appartamenti con accesso al cortile e al cantinato”, come dedotto dalla convenuta nelle richiamate note conclusive, posto che l'area di ingombro dell'impianto sarebbe di appena 1,62 metri quadrati.
Infatti, il C.T.U., alle pagine 10 e 11, ha indicato analiticamente le proposte di modifica al progetto già predisposto dal tecnico di parte attrice, per effetto delle quali si avrebbe una riduzione dell'ingombro dell'impianto, l'ingresso immediato dopo l'accesso all'atrio - circostanza per la quale “i potenziali fruitori dell'ascensore
impegneranno pochissimo l'atrio se non per il primo metro quadrato… lasciando
indenne tutta la restante parte della corte interna che, quindi, subirebbe una
occupazione fisica permanente di 1.62 mq con un ulteriore mq (1mq) di area da
lasciare libera di fronte alla cabina per un totale di 2.622 mq” - la creazione di
“apertura autonoma del cancello di accesso all'atrio interno dal portone sul lato destro
sempre nell'ottica di ridurre al minimo il percorso, quindi l'incomodo a parte
convenuta, per raggiungere l'impianto”, apertura che potrebbe effettuarsi anche sulla sola parte destra dell'attuale cancello, a cura e spese di parte attrice, per una misura
“non superiore a 80 cm.”, e l'intervento sul vano contatori, “incassandolo per il
pag. 10/14 massimo possibile nella muratura del locale terraneo presente”, in modo da razionalizzare i contatori e “recuperare quasi 40 cm, riducendo, quindi, l'ingombro in
larghezza a circa 70 cm”, precisando, inoltre, che “La posizione dell'impianto non
interferisce sulla luce netta del varco di accesso all'atrio e neppure modifica l'uso
dell'atrio stesso per quella porzione”, e che “l'impianto proposto da parte attrice, pur
con le modifiche appena indicate, sarà sempre posizionato a ridosso della facciata
interna dello stabile con passerella di sbarco al secondo piano, posizione, peraltro, già
assentita dalla Soprintendenza di Bari” (cfr. pag. 12 della relazione).
Come pure non può condividersi l'altra eccezione di parte convenuta circa l'assenza del preventivo parere della Sovrintendenza, dal momento che il progetto redatto dagli attori e già assentito dal Comune di Bari con Scia n. 137/20l6 era ritualmente munito di parere favorevole della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Bari prot. n. 10550 del
20 dicembre 2016.
Va, quindi, disposta la costituzione del diritto di servitù di passaggio a favore dell'immobile degli attori per la realizzazione di un nuovo ed autonomo impianto di ascensore, a servizio dell'immobile stesso, secondo le indicazioni del progetto redatto dall'ing. tecnico di fiducia degli attori - progetto contenente tutte le Persona_3
indicazioni, anche catastali, necessarie, e per il quale è stata rilasciata la Scia n.
137/2016 - e con le modifiche apportate dal consulente tecnico d'ufficio, al fine di rendere meno gravoso l'onere a carico del fondo servente per la costituzione della servitù, e tanto in linea con i principi espressi in merito dalla Suprema Corte: “la
giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 10327/1998 e Cass. n.
21255/2009) è univoca nell'affermare che la determinazione del luogo di esercizio di
pag. 11/14 una servitù di passaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua dei criteri enunciati
dal comma secondo dell'art. 1051 c.c., costituiti dalla maggiore brevità dell'accesso
alla via pubblica, sempreché la libera esplicazione della servitù venga garantita con
riguardo all'utilità del fondo dominante, e dal minore aggravio del fondo asservito, da
valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno
ed equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che, vertendosi in tema di
limitazione del diritto di proprietà (resa necessaria da esigenze cui non è estraneo il
pubblico interesse), va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per
le servitù volontarie, il principio del minimo mezzo” (Cass., n. 8779/2020).
Quanto, poi, all'indennità in favore della convenuta, la stessa può essere riconosciuta nella misura di € 20.000,00, giusta la quantificazione operata dal C.T.U., comprensiva sia per l'occupazione dell'area di ingombro dell'impianto, sia per il percorso necessario a raggiungere l'impianto stesso.
Al riguardo, il C.T.U. ha precisato, nelle note di replica alle osservazioni del CTP
della convenuta, che “La quantificazione (dell'indennità) era stata abbondantemente
esplicitata in fase dell'espletamento dell'incarico integrativo… ricordando che la stessa
era stata parametrata in eccesso ai costi medi al mq di uno spazio scoperto in zona.
Ricordando che l'impianto ha una impronta di appena 1,62 mq, la somma di 20.000,00
si ribadisce oltremodo bastevole (oltre 10.000,00€/mq!)” (cfr. pag. 17), precisando,
nella relazione: “In considerazione di quanto già esposto durante l'espletamento
dell'incarico integrativo, che ha visto anche la quantificazione della indennità di
passaggio da corrispondere a parte convenuta per l'utilizzo dell'impianto in
configurazione proposta dal CTU, si conferma tale importo pari a 20.000,000 €, somma
pag. 12/14 evidentemente bastevole anche se si dovesse procedere alla installazione secondo la
configurazione di parte attrice (con le modifiche indicate al quesito n. 2) essendo
nettamente inferiore il percorso per raggiungere l'impianto” (cfr. pag. 13).
Dalle considerazioni che precedono, discende l'accoglimento della domanda attrice,
mentre non possono essere accolte la domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta.
Quanto alla prima, infatti, alcuna indennità può esserle riconosciuta “per l'utilizzo dell'attuale impianto di elevazione” di sua proprietà esclusiva, dal momento che la condanna a tale esercizio è intervenuta proprio a causa della sua ferma opposizione ad ogni altra e diversa soluzione da parte degli attori, i quali erano - e sono - nella necessità
di utilizzare il detto impianto a causa delle barriere architettoniche presenti nel palazzo di cui il loro appartamento fa parte.
Quanto alla seconda, sebbene subordinata, in quanto l'indennità che può esserle riconosciuta è quella quantificata dal nominato consulente tecnico d'ufficio, per le motivazioni sopra esposte.
Le spese seguono la soccombenza ma, in ragione dell'utilizzo dell'impianto di proprietà della convenuta da parte degli attori, come imposto con ordinanza del 26
maggio 2018, depositata in Cancelleria il 30 maggio 2018, si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, in cui viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att.
c.p.c.
pag. 13/14
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone la costituzione, a favore dell'appartamento di proprietà dell'attrice, sito in Bari al Parte_1
corso Vittorio Emanuele n. 193, riportato nel catasto fabbricati del Comune di
Bari al foglio 88, particelle 149 sub 7, cat. A/2, e subordinatamente al pagamento della relativa indennità, di servitù di passaggio sul cortile interno terreno del fabbricato, di proprietà della secondo le Controparte_1
indicazioni di percorso espressamente descritte dall'ing. nel Persona_3
progetto del 19.2.2016, al fine della realizzazione di un autonomo impianto di ascensore, secondo la Scia n. 137/2019 del Comune di Bari e con le indicazioni analiticamente descritte dal C.T.U., ing. , nella Persona_4
relazione di perizia depositata in data 23 aprile 2021 e, più precisamente, alle pagine 10 e 11 della stessa.
2. Dispone il pagamento, da parte degli attori ed in favore della convenuta, della somma di € 20.000,00, a titolo di indennità per la costituzione del diritto di servitù.
3. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Bari, lì 3 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
pag. 14/14