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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/11/2025, n. 4259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4259 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
7816/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro , nella persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 24/11/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c , giusto precedente decreto, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7816/2024 R.G. promosso
DA
nato a [...] il [...] quale rappresentante della società “ Parte_1 [...]
, con sede in Caltagirone via Principessa Maria Parte_2
Josè n. 8 , c.f. in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Livio Cagnes e dall'avv. P.IVA_1
Stabilito AR AN , domiciliato presso lo studio dell'avv. Cagnes in Caltagirone , Piazza
AL OR n. 6/C, come da procura alle liti depositata in atti di giudizio;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , rappresentato e difeso in P.IVA_2 giudizio, anche disgiuntamente, dall'avv. Pier Luigi Tomaselli e dall'avv. Marta Odorizzi come da procura alle liti in atti di giudizio , domiciliato in Catania Piazza della Repubblica 26 presso
Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto . opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/08/2024 parte ricorrente impugnava l'Ordinanza ingiunzione OI-
002283762 notificata in data 08/07/2024 chiedendo al Tribunale intestato di sospendere l'esecutività del provvedimento, ricorrendo i presupposti di legge per l'accoglimento della richiesta . Premetteva che la società era ancora attiva e il rischio di irreparabilità del danno, legato alla richiesta sospensione dell'esecutività, risiedeva nello stesso comportamento dell'Istituto che, con l'atto irrogativo di sanzione impugnato, non consentiva alla parte ricorrente di contrarre liberamente sia con privati che con le amministrazioni pubbliche e precludeva altresì la fruizione di compensazioni e benefici in un momento di rilevanti difficoltà per le attività economiche.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva la nullità dell'atto impugnato poiché detta ordinanza all'esame di giudizio era stata comunicata in assenza della previa notifica dell'atto di accertamento di violazione, sebbene fosse formalmente richiamato in ordinanza ingiunzione.
Tale elemento si evidenziava nell'oggetto dell'ordinanza medesima irrogativa di sanzione, ove viene indicata la data di emissione dell'accertamento e non quella della notifica del medesimo che la parte ricorrente considerava inesistente. Deduceva la nullità dell'ordinanza ingiunzione derivata dall'omessa notificazione dell'atto presupposto. Richiamava la norma della legge 689/1981, art. 14, che prevede i termini di notifica della contestazione di violazione che, se non comunicata immediatamente, deve notificarsi, sia al trasgressore che alle persone obbligate in solido, nel termine di novanta giorni dall'accertamento, per i residenti nel territorio della Repubblica, o nel termie di 360 giorni se residenti all'estero, l'omessa notifica dell'accertamento determinava la nullità dell'ordinanza impugnata, che il ricorrente eccepiva.
Deduceva altresì che l'omessa notifica dell'atto di accertamento comportava l'invalidità derivata dell'ordinanza impugnata in questa sede. Chiedeva la disapplicazione dell'atto presupposto non formato validamente e chiedeva altresì la sospensione dell'ordinanza ingiunzione opposta all'esame di giudizio. Chiedeva l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, della sua invalidità derivata e chiedeva altresì che il Tribunale la dichiarasse priva di giuridici effetti e nulla, dichiarando l'annullamento del provvedimento irrogativo di sanzione emesso P_ da di Catania, con vittoria di spese di giudizio.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissava udienza di discussione al 03.02.2025. Successivamente si costituiva l' che chiedeva il Controparte_2 rigetto del ricorso per infondatezza e chiedeva la conferma del provvedimento impugnato con vittoria di spese di giudizio. All'esito dell'udienza di discussione la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 24.11.2025 disponendo la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Le parti nulla hanno osservato in ordine tale forma di trattazione nel termine all'uopo fissato dal legislatore.
Successivamente questo giudice è stato delegato per la decisione della causa ed acquisite le note come in atti depositate, la causa viene definita dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷ In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso poiché risulta depositato in data
05/08/2024, mentre l'ordinanza ingiunzione risulta notificata , come da documentazione depositata dal ricorrente, in data 08.07.2024. Pertanto risulta rispettato il termine perentorio per proporre l'opposizione all'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 6 D.L. 150/2011.
Il ricorso proposto non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Venendo alle ragioni della decisione , occorre rilevare che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 , comma 1-bis , d.l.12.09.1983 n. 463 ( convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638) , con il quale è stato previsto che “ L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[ cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21e 22 della legge 30 aprile le 1969, n. 153 ], per un importo superiore a euro 10.000 annui , è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro10.000 annui , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versa – mento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione “. Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 , nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'art. 2, comma 2 , della legge 28 aprile 2014 n. 67. Da ultimo il D.L. 48/2023 art. 23 rubricato “ Modifica alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento del le ritenute previdenziali “ ha stabilito che “ 1. All'articolo 2 , comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , le Pt_3
le” da euro 10.000 a euro 50.000” sono sostituite dalle parole : “ da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso “.
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati , in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 , entro il 31 di- cembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione “.L'art. 6 del D.
Lgs. N. 8 citato , prevede che “ Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I II del
Capo I della legge 24 novembre 1981 , n. 689 “.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della Legge n. 689/
1981, “in quanto applicabili “. La società ricorrente in persona del rappresentante eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento della violazione, sanzionata dall'ordinanza ingiunzione impugnata. Dalla P_ documentazione versata in atti dalla resistente l'eccezione risulta infondata.
L'accertamento recante protocollo n. .2100.13/10/2021.0726095 risulta notificato a mani di P_1 persona di famiglia ( compagna) del destinatario come si evince dall'avviso di ricevimento dell'atto di accertamento , afferente a periodi intercorsi dall'ultima mensilità del 2019, continuativamente sino al luglio 2019. Detta notifica fatta a persona di famiglia convivente con il ricorrente, eseguita in data
04/11/2021, è stata seguita da invio di raccomandata informativa al destinatario, recante n.
666041293918.
Giova evidenziare che in tema di notifica di atti impositivi ed accertamenti, l'art. 60 D.P.R.n. 600 del
1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede , a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio dell'amministrazione finanziaria. Pertanto dal momento che la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica, deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio stesso, il suo difetto rende illegittimo il procedimento stesso. ( Cass. Ord. 04/05/2022 n. 14093 – Cass.
Collegio 6). Questa posizione della Core di Legittimità rappresenta un orientamento costante che si
è affermato in numerose pronunce ( cfr. Cass. ordinanza n. 2377/2022 ) espresso anche a sezioni Unite
( sentenza n. 10012/2021), il citato art. 60, comma 1, lett. b-bis, DPR 600/1973, prevede esclusivamente la spedizione di una lettera raccomandata, non quindi di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento ( un solo precedente isolato della Cassazione in tale ultimo senso è rappresentato dall'ordinanza 17235/2018).
Pertanto nel caso di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 139 comma 4 c.p.c.( che appunto è la fattispecie che ci occupa), in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa dal destinatario, non è richiesta alcuna prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, essendo sufficiente l'invio di una lettera raccomandata.
Viceversa, se la notifica fosse avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per cui l'atto non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo o per sua temporanea assenza o per inidoneità di altre persone a riceverlo , e sia depositato all'ufficio postale, il notificante in tale ipotesi sarebbe tenuto a fornire prova del perfezionamento del procedimento notificatorio attraverso la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale ( Cassazione ordinanza n. 34824/2023). Questo Giudice che richiama la giurisprudenza indicata ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. , facendo propri gli orientamenti della Corte di Legittimità , evidenzia altresì che di recente la Corte di
Cassazione con Ordinanza n. 6243/2024 , riguardo alla consegna di una cartella di pagamento a persona diversa dal destinatario ha affermato che: “ La raccomandata informativa è dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni ha però espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una lettera raccomandata, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento ( Cass.n.
20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass.n. 17235/2017; Cass. n. 377/2022) come sostenuto dal ricorrente”. Da ultimo e nello stesso senso espresso dalla giurisprudenza richiamata, sono intervenute : Ordinanza Cassazione del 27/05/2025 n. 14089; Ordinanza n. 3278/2025.
Applicati tali principi alla fattispecie concreta, esaminati i documenti depositati in giudizio dalla P_ resistente , la notifica dell'atto di accertamento risulta documentata e provata.
Risulta infondata altresì la doglianza di invalidità derivata dell'atto impugnato stante l'omessa notifica dell'atto presupposto che, nella fattispecie, è appunto l'atto di accertamento notificato a mano della compagna del ricorrente.
Sotto il profilo della carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione all'esame di giudizio , occorre osservare che il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, per la sua natura sanzionatoria, è interamente retto dai principi di cui alla legge 689/1991 e ad esso non trova applicazione la legge n. 241/1990 ( si cfr. Cass. 17088/2019; Cass. 4363/2015). L'obbligo di motivazione risulta soddisfatto nella fattispecie, quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa fare valere le proprie ragioni ed il giudice possa esercitare il controllo giurisdizionale , con la conseguenza che è legittimo il richiamo nella motivazione di ordinanza , ad altro atto come , appunto , l'atto di accertamento. Anche tale conclusione rappresenta un principio ed insegnamento costanti in giurisprudenza ( Cass. Sez. Lav. Sent. 20189/2008; Cass.
Sez. Lav. Sent. 9251 del 19/04/2010).
Nella fattispecie emergono con chiarezza le condotte contestate ed i riferimenti normativi , gli estremi dell'atto di accertamento presupposto e notificato, l'ammontare della sanzione irrogata ed i criteri seguiti per determinarla.
Le eccezioni di invalidità derivata dell'ordinanza opposta , la nullità dell'atto impugnato vista l'omessa notifica dell'accertamento rappresentano doglianze prive di fondamento.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 7816/2024 R.G. disattesa ogni contraria eccezione ed istanza così provvede :
Rigetta il ricorso;
Conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata OI-002283762 e ne dichiara l'esecutorietà;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente che liquida in euro 884,5 oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge.
Catania 27/11/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro , nella persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 24/11/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c , giusto precedente decreto, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7816/2024 R.G. promosso
DA
nato a [...] il [...] quale rappresentante della società “ Parte_1 [...]
, con sede in Caltagirone via Principessa Maria Parte_2
Josè n. 8 , c.f. in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Livio Cagnes e dall'avv. P.IVA_1
Stabilito AR AN , domiciliato presso lo studio dell'avv. Cagnes in Caltagirone , Piazza
AL OR n. 6/C, come da procura alle liti depositata in atti di giudizio;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , rappresentato e difeso in P.IVA_2 giudizio, anche disgiuntamente, dall'avv. Pier Luigi Tomaselli e dall'avv. Marta Odorizzi come da procura alle liti in atti di giudizio , domiciliato in Catania Piazza della Repubblica 26 presso
Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto . opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/08/2024 parte ricorrente impugnava l'Ordinanza ingiunzione OI-
002283762 notificata in data 08/07/2024 chiedendo al Tribunale intestato di sospendere l'esecutività del provvedimento, ricorrendo i presupposti di legge per l'accoglimento della richiesta . Premetteva che la società era ancora attiva e il rischio di irreparabilità del danno, legato alla richiesta sospensione dell'esecutività, risiedeva nello stesso comportamento dell'Istituto che, con l'atto irrogativo di sanzione impugnato, non consentiva alla parte ricorrente di contrarre liberamente sia con privati che con le amministrazioni pubbliche e precludeva altresì la fruizione di compensazioni e benefici in un momento di rilevanti difficoltà per le attività economiche.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva la nullità dell'atto impugnato poiché detta ordinanza all'esame di giudizio era stata comunicata in assenza della previa notifica dell'atto di accertamento di violazione, sebbene fosse formalmente richiamato in ordinanza ingiunzione.
Tale elemento si evidenziava nell'oggetto dell'ordinanza medesima irrogativa di sanzione, ove viene indicata la data di emissione dell'accertamento e non quella della notifica del medesimo che la parte ricorrente considerava inesistente. Deduceva la nullità dell'ordinanza ingiunzione derivata dall'omessa notificazione dell'atto presupposto. Richiamava la norma della legge 689/1981, art. 14, che prevede i termini di notifica della contestazione di violazione che, se non comunicata immediatamente, deve notificarsi, sia al trasgressore che alle persone obbligate in solido, nel termine di novanta giorni dall'accertamento, per i residenti nel territorio della Repubblica, o nel termie di 360 giorni se residenti all'estero, l'omessa notifica dell'accertamento determinava la nullità dell'ordinanza impugnata, che il ricorrente eccepiva.
Deduceva altresì che l'omessa notifica dell'atto di accertamento comportava l'invalidità derivata dell'ordinanza impugnata in questa sede. Chiedeva la disapplicazione dell'atto presupposto non formato validamente e chiedeva altresì la sospensione dell'ordinanza ingiunzione opposta all'esame di giudizio. Chiedeva l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, della sua invalidità derivata e chiedeva altresì che il Tribunale la dichiarasse priva di giuridici effetti e nulla, dichiarando l'annullamento del provvedimento irrogativo di sanzione emesso P_ da di Catania, con vittoria di spese di giudizio.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissava udienza di discussione al 03.02.2025. Successivamente si costituiva l' che chiedeva il Controparte_2 rigetto del ricorso per infondatezza e chiedeva la conferma del provvedimento impugnato con vittoria di spese di giudizio. All'esito dell'udienza di discussione la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 24.11.2025 disponendo la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Le parti nulla hanno osservato in ordine tale forma di trattazione nel termine all'uopo fissato dal legislatore.
Successivamente questo giudice è stato delegato per la decisione della causa ed acquisite le note come in atti depositate, la causa viene definita dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷ In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso poiché risulta depositato in data
05/08/2024, mentre l'ordinanza ingiunzione risulta notificata , come da documentazione depositata dal ricorrente, in data 08.07.2024. Pertanto risulta rispettato il termine perentorio per proporre l'opposizione all'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 6 D.L. 150/2011.
Il ricorso proposto non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Venendo alle ragioni della decisione , occorre rilevare che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 , comma 1-bis , d.l.12.09.1983 n. 463 ( convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638) , con il quale è stato previsto che “ L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[ cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21e 22 della legge 30 aprile le 1969, n. 153 ], per un importo superiore a euro 10.000 annui , è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro10.000 annui , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versa – mento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione “. Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 , nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'art. 2, comma 2 , della legge 28 aprile 2014 n. 67. Da ultimo il D.L. 48/2023 art. 23 rubricato “ Modifica alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento del le ritenute previdenziali “ ha stabilito che “ 1. All'articolo 2 , comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , le Pt_3
le” da euro 10.000 a euro 50.000” sono sostituite dalle parole : “ da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso “.
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati , in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 , entro il 31 di- cembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione “.L'art. 6 del D.
Lgs. N. 8 citato , prevede che “ Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I II del
Capo I della legge 24 novembre 1981 , n. 689 “.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della Legge n. 689/
1981, “in quanto applicabili “. La società ricorrente in persona del rappresentante eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento della violazione, sanzionata dall'ordinanza ingiunzione impugnata. Dalla P_ documentazione versata in atti dalla resistente l'eccezione risulta infondata.
L'accertamento recante protocollo n. .2100.13/10/2021.0726095 risulta notificato a mani di P_1 persona di famiglia ( compagna) del destinatario come si evince dall'avviso di ricevimento dell'atto di accertamento , afferente a periodi intercorsi dall'ultima mensilità del 2019, continuativamente sino al luglio 2019. Detta notifica fatta a persona di famiglia convivente con il ricorrente, eseguita in data
04/11/2021, è stata seguita da invio di raccomandata informativa al destinatario, recante n.
666041293918.
Giova evidenziare che in tema di notifica di atti impositivi ed accertamenti, l'art. 60 D.P.R.n. 600 del
1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede , a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio dell'amministrazione finanziaria. Pertanto dal momento che la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica, deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio stesso, il suo difetto rende illegittimo il procedimento stesso. ( Cass. Ord. 04/05/2022 n. 14093 – Cass.
Collegio 6). Questa posizione della Core di Legittimità rappresenta un orientamento costante che si
è affermato in numerose pronunce ( cfr. Cass. ordinanza n. 2377/2022 ) espresso anche a sezioni Unite
( sentenza n. 10012/2021), il citato art. 60, comma 1, lett. b-bis, DPR 600/1973, prevede esclusivamente la spedizione di una lettera raccomandata, non quindi di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento ( un solo precedente isolato della Cassazione in tale ultimo senso è rappresentato dall'ordinanza 17235/2018).
Pertanto nel caso di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 139 comma 4 c.p.c.( che appunto è la fattispecie che ci occupa), in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa dal destinatario, non è richiesta alcuna prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, essendo sufficiente l'invio di una lettera raccomandata.
Viceversa, se la notifica fosse avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per cui l'atto non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo o per sua temporanea assenza o per inidoneità di altre persone a riceverlo , e sia depositato all'ufficio postale, il notificante in tale ipotesi sarebbe tenuto a fornire prova del perfezionamento del procedimento notificatorio attraverso la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale ( Cassazione ordinanza n. 34824/2023). Questo Giudice che richiama la giurisprudenza indicata ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. , facendo propri gli orientamenti della Corte di Legittimità , evidenzia altresì che di recente la Corte di
Cassazione con Ordinanza n. 6243/2024 , riguardo alla consegna di una cartella di pagamento a persona diversa dal destinatario ha affermato che: “ La raccomandata informativa è dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni ha però espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una lettera raccomandata, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento ( Cass.n.
20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass.n. 17235/2017; Cass. n. 377/2022) come sostenuto dal ricorrente”. Da ultimo e nello stesso senso espresso dalla giurisprudenza richiamata, sono intervenute : Ordinanza Cassazione del 27/05/2025 n. 14089; Ordinanza n. 3278/2025.
Applicati tali principi alla fattispecie concreta, esaminati i documenti depositati in giudizio dalla P_ resistente , la notifica dell'atto di accertamento risulta documentata e provata.
Risulta infondata altresì la doglianza di invalidità derivata dell'atto impugnato stante l'omessa notifica dell'atto presupposto che, nella fattispecie, è appunto l'atto di accertamento notificato a mano della compagna del ricorrente.
Sotto il profilo della carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione all'esame di giudizio , occorre osservare che il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, per la sua natura sanzionatoria, è interamente retto dai principi di cui alla legge 689/1991 e ad esso non trova applicazione la legge n. 241/1990 ( si cfr. Cass. 17088/2019; Cass. 4363/2015). L'obbligo di motivazione risulta soddisfatto nella fattispecie, quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa fare valere le proprie ragioni ed il giudice possa esercitare il controllo giurisdizionale , con la conseguenza che è legittimo il richiamo nella motivazione di ordinanza , ad altro atto come , appunto , l'atto di accertamento. Anche tale conclusione rappresenta un principio ed insegnamento costanti in giurisprudenza ( Cass. Sez. Lav. Sent. 20189/2008; Cass.
Sez. Lav. Sent. 9251 del 19/04/2010).
Nella fattispecie emergono con chiarezza le condotte contestate ed i riferimenti normativi , gli estremi dell'atto di accertamento presupposto e notificato, l'ammontare della sanzione irrogata ed i criteri seguiti per determinarla.
Le eccezioni di invalidità derivata dell'ordinanza opposta , la nullità dell'atto impugnato vista l'omessa notifica dell'accertamento rappresentano doglianze prive di fondamento.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 7816/2024 R.G. disattesa ogni contraria eccezione ed istanza così provvede :
Rigetta il ricorso;
Conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata OI-002283762 e ne dichiara l'esecutorietà;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente che liquida in euro 884,5 oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge.
Catania 27/11/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo