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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA “A” CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Giani Presidente dott.ssa Anna Bellesi Giudice relatore dott. Elisa Fazzini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51146/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AURELIO RICHICHI e dell'avv. GIULIA PERRONE CAPANO, elettivamente domiciliata presso l'avv. Richichi in Milano, Piazza San fedele, 4
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. JACOPO ANTONELLI CP_1 P.IVA_2
DUDAN, dell'avv. SANDRO GUERRA e dell'avv. NICCOLÒ MOCENNI elettivamente domiciliata presso i primi in Milano, Via Durini, 5 (studio BGLV &
Partners, Sede di Milano);
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. JACOPO Parte_2 C.F._1
ANTONELLI DUDAN e dell'avv. DILETTA BINDA, elettivamente domiciliato in Milano, Via Durini, 5, presso lo studio BGLV & Partners – sede legale
CONVENUTI
Oggetto: diritto di autore pagina 1 di 31 CONCLUSIONI
ATTRICE
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, rigettata ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così giudicare: Nel merito, in via principale:
1. accertare e dichiarare che le condotte descritte nella narrativa degli atti della attrice di installazione e/o riproduzione e/o detenzione e/o utilizzazione, in assenza di regolare licenza, dei programmi per elaboratore CATIA dell'attrice e comunque identificati nella descrizione ante causam R.G. 30847/2021, ivi inclusa la condotta del Sig. Parte_2 descritta in narrativa, costituiscono da parte dei convenuti violazione del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, attribuito all'attrice dagli artt. 1 e 64 bis L.d.A., nonché illecito ex artt. 2476, comma 7, c.c. e 2395 c.c. e/o 2043 c.c.;
2. ordinare ai convenuti la cancellazione sicura e definitiva dei programmi per elaboratore di titolarità dell'attrice privi di licenza e/o illegalmente detenuti di CP_2 cui in narrativa e comunque identificati nella citata descrizione, dai personal computer, elaboratori elettronici e/o dal server e da ogni tipo di hardware in uso e/o nella detenzione e/o di proprietà dei convenuti, disponendo che detta cancellazione avvenga tramite idonea procedura certificata a cura e spese dei convenuti secondo le migliori pratiche dell'informatica , imponendo ai convenuti in via solidale una penale di € CP_3
10.000,00 (Euro diecimila/00) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'ordine di cancellazione;
3. inibire in via definitiva ai convenuti la prosecuzione dell'illecito, imponendo una penale di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) a carico dei convenuti in via solidale tra loro per ogni giorno di ripetizione dell'illecito e/o di ritardo nell'adempimento;
4. disporre la pubblicazione della intestazione e del dispositivo della sentenza a spese dei convenuti in via solidale ed a cura della attrice, con l'intestazione e i nomi delle parti in grassetto, su due numeri non consecutivi di quotidiani a tiratura nazionale, quali “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”, a caratteri doppi del normale, nonché per due volte a pagina intera su una rivista di settore scelta dalla attrice (sempre a caratteri doppi del normale e con l'intestazione e i nomi delle parti in grassetto), ovvero con le diverse modalità che parranno opportune a codesto Ill.mo Tribunale;
5. condannare i convenuti e il Sig. in solido tra loro al CP_1 Parte_2 risarcimento del danno patrimoniale (sotto forma di lucro cessante e di danno emergente), come emerso dalle risultanze di causa e delle relative presunzioni, anche all'esito della fase istruttoria, oltre a rivalutazione e interessi legali dal giorno del dovuto al saldo;
pagina 2 di 31 6. condannare i convenuti e il Sig. in solido tra loro al CP_1 Parte_2 risarcimento del danno non patrimoniale nella misura che verrà liquidata in via equitativa dal Giudice in commisurazione con il danno patrimoniale accertato e liquidato;
7. con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie, anche relativamente alla fase cautelare ante causam R.G. 30847/2021 (ivi incluse le spese di CTU). In via istruttoria:
- ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che i documenti che mi si mostrano (docc. 18 e 19 del fascicolo di merito di parte attrice) contengono il prezzo di mercato del software v5 nella sua CP_2 configurazione completa calcolato sulla base dei prezzi di listino ufficiali di Parte_1
2021 e 2022;
[...]
2) vero che la percentuale di spettanza dei distributori delle licenze d'uso dei software v5 di è pari al 20% degli importi indicati nei listini CP_2 Parte_1 prezzi ufficiali di di cui al documento che mi viene qui mostrato (docc. 16 Parte_1
e 17 del fascicolo di merito di parte attrice); 3) vero che i prezzi indicati nei listini ufficiali di (docc. 16 e 17 Parte_1 del fascicolo di merito di parte attrice) si applicano a tutte le release del software CATIA v5 di ivi inclusa la release 19; Parte_1
4) vero che la Release 19 del software v5 di risulta CP_2 Parte_1 perfettamente funzionante ed utilizzabile ed è disponibile per l'acquisizione in licenza da parte di clienti di Parte_1
5) vero che i documenti che mi si mostrano (doc. 21 del fascicolo di merito di parte attrice) si riferiscono al rinnovo per l'anno 2022, della manutenzione annuale – c.d. ALC
– di alcuni moduli del software CATIAV5 Release 19;
6) vero che il software di è un software modulare le cui CP_2 Parte_1 licenze possono essere variamente configurate e costituite dai moduli o funzionalità disponibili facenti parte del software che sono riportate nei listini prezzi ufficiali CATIA V5 di che le vengono mostrati (docc. 16 e 17 del fascicolo di Parte_1 merito di parte attrice);
7) vero che il prezzo di una licenza d'uso del software CATIA v5 di Parte_1
prevede un costo per la licenza (PLC – Primary Licence Charge) oltre ad un canone
[...] annuale di manutenzione (ALC – Annual Licence Charge) il quale è obbligatorio per il primo anno. Si indica quale teste sui capitoli di prova che precedono il sig. nato a Testimone_1
Porto San Giorgio (FM) il 28 Agosto 1977 e domiciliato presso Controparte_4
Via Luciano Manara, 14, 63074 San Benedetto del Tronto (AP).
[...]
- rigettare tutte le istanze di prova testimoniale formulate dagli odierni convenuti nelle proprie memorie istruttorie. Contr Nella denegata ipotesi di accoglimento del capitolo 15 di si chiede di essere Contr ammessi a prova contraria sul medesimo capitolo 15 di e in caso di ammissione dei pagina 3 di 31 Contr capitoli 2 e 3 di e/o del sig. si chiede di essere ammessi a prova contraria sul Pt_2 seguente capitolo “Vero che il software R19 nella versione completa munita di CP_2 tutti i moduli contiene funzionalità utilizzabili per la modellazione di solidi e/o di superfici, anche per la progettazione di attrezzature (ivi incluse attrezzature utilizzate per produrre un pezzo già progettato) ?”. Si indica quale teste l'Ing. presso Dassault Systèmes Italia s.r.l. (viale Testimone_2 dell'Innovazione, 3, 20125 Milano). In caso di ammissione dei capitoli 13 e/o 21 di CBS e 9 e/o 13 del sig. si chiede Pt_2 di essere ammessi a prova contraria con il seguente capitolo “Vero che il software v5 R19 munito di tutti i moduli contiene funzionalità utilizzabili per la CP_2 modellazione di solidi e/o di superfici, anche per la progettazione di attrezzature (ivi incluse attrezzature utilizzate per produrre un prodotto già progettato anche utilizzando differenti Release del software, es. R. 22) ?”. Si indica quale teste l'Ing. Tes_2
presso Dassault Systèmes Italia s.r.l. (viale dell'Innovazione, 3, 20125 Milano).
[...]
Si chiede, inoltre, di dichiarare la inammissibilità dei seguenti documenti i) doc. 28 Contr prodotto da e dal sig. con la II memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in Pt_2 quanto i convenuti non illustrano il contenuto del medesimo e la sua rilevanza ai fini della causa, con conseguente grave violazione del contradditorio e con grave pregiudizio all'esercizio del diritto alla controprova della attrice;
nonché ii) dei documenti 19, 20, Contr 21, 22, 23, 25, 26, 27 allegati alle memorie istruttorie di e del sig. in quanto Pt_2 afferenti a fatti e temi di indagine che non sono stati dedotti in giudizio dai convenuti entro il termine delle preclusioni di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.. Ove ritenuto opportuno, si chiede che il Giudice disponga una consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare, anche sulla base della documentazione in atti (cioè i listini prezzi , nonché di quella ulteriore che il CTU dovesse ritenere utile Pt_1 all'espletamento dell'incarico, il prezzo di mercato del software V5 Release 19 CP_2 della attrice completo di tutti i moduli e/o a confermare gli accertamenti contenuti nel verbale delle operazioni di descrizione del 30 luglio 2021 tramite l'esame dei dati contenuti nella pen drive allegata al verbale medesimo dal CTU e depositata nel fascicolo d'ufficio.”
CONVENUTA CP_1
“Voglia il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, disattesa ogni altra eccezione, domanda e/o richiesta contraria:
- in rito, in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., in relazione all'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4) c.p.c., adottando i provvedimenti di cui all'art. 164, commi 5 e 6, c.p.c.;
- dichiarare inammissibile la domanda in ragione della transazione/rinuncia del 27 gennaio 2020;
pagina 4 di 31 - dichiarare la nullità del procedimento di descrizione e accertamento giudiziale e dei suoi risultati, ivi compresi il verbale e i suoi allegati, nonché degli atti depositati dal CTU in data 9 novembre 2021;
- nel merito, rigettare la domanda avversaria, perché infondata in fatto e in diritto;
- in via istruttoria, ammettere prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) DCV che il responsabile della funzione aziendale IT (Information Technology) nel mese di settembre 2021 ha adottato e comunicato ai dipendenti il regolamento aziendale che vi si mostra contrassegnato al doc. 29; testimoni: ing. responsabile Ufficio Tecnico;
ing. Testimone_3 Testimone_4 Contr presso Contr
2) DCV che svolge attività di terzista e si occupa della trasformazione dei progetti dei propri clienti o della progettazione delle attrezzature necessarie per produrre il pezzo da loro progettato, che viene prodotto dai clienti;
testimoni: ing. responsabile Ufficio Tecnico;
ing. Testimone_3 Testimone_4 Contr presso Contr
3) DCV che l'attività di progettazione all'interno di svolta dall'Ufficio Tecnico, contempla solo la disegnazione/modellazione di solidi e di superfici per la realizzazione di attrezzature;
testimoni: ing. responsabile Ufficio Tecnico;
ing. Testimone_3 Testimone_4 Contr presso Contr
4) DCV che per l'attività di progettazione e CAD, utilizza il software e gli CP_2 applicativi Rhinoceros e Draftsight ed in particolare Power Shape;
testimoni: ing. responsabile Ufficio Tecnico;
ing. Testimone_3 Testimone_4
5) DCV che il software è utilizzato per la progettazione solo dall'Ufficio Tecnico CP_2 Contr di testimoni: ing. responsabile Ufficio Tecnico;
ing. Testimone_3 Testimone_4 Contr
6) DCV che è regolarmente titolare di 2 (due) licenze d'uso Powermill e Powershape, di 2 (due) licenze d'uso Rhinoceros e di 4 (quattro) licenze d'uso del software e 1 (una) licenza d'uso Draftsight, come indicato nelle fatture prodotte ai CP_2 doc. 29, 31, 33 e 35 che vi si mostrano;
testimoni: ing. responsabile Ufficio Tecnico;
ing. Testimone_3 Testimone_4 Contr presso Contr
7) DCV che il 90% del fatturato di è generato dai clienti e Pt_3 [...]
come da report che vi si mostra, contrassegnato al doc. 23; Parte_4 Contr testimoni: ing e presso Testimone_5 Testimone_6
8) DCV che alla data del 30 luglio 2021 l'Ufficio Tecnico era composto da 9 (nove) unità, come da organigramma che vi si mostra contrassegnato al doc. 24 che vi si chiede di confermare;
testimoni: ing. responsabile Ufficio Tecnico;
ing. Testimone_3 Testimone_4 Contr
presso Testimone_6
9) DCV che dei 9 (nove) dipendenti assegnati all'Ufficio Tecnico alla data del 30 luglio 2021 solo 6 (sei) di questi erano addetti al possibile utilizzo di software di progettazione;
pagina 5 di 31 testimoni: ing. responsabile Ufficio Tecnico;
ing. Testimone_3 Testimone_4 Contr presso 10) DCV che dei 6 (sei) addetti al possibile utilizzo del software di progettazione l'attività di progettazione in senso stretto, alla data del 30 luglio 2021, era svolta solo da 3 (tre) dipendenti e in particolare da e Parte_5 Parte_6 Testimone_4 testimoni: ing. responsabile Ufficio Tecnico;
ing. Testimone_3 Testimone_4 Contr presso
11) DCV che nel giugno 2022 l'attività di progettazione è stata svolta da un solo dipendente, ovverosia dall'ing. Testimone_4 testimoni: ing. responsabile Ufficio Tecnico;
ing. Testimone_3 Testimone_4 Contr presso
12) DCV che e nell'anno 2016 e 2017 hanno migrato tutti i Pt_3 Parte_4 loro sistemi CAD alla versione R22 o superiore del software Catia, come da comunicazioni contrassegnate ai doc. 26, 27 e 28, che vi si mostrano e vi si chiede di confermare. Contr testimoni: ing. responsabile Ufficio Tecnico;
presso Testimone_3
13) DCV che le versioni precedenti alla versione R22 del software Catia, ed in particolare la R19, sono inutilizzabili per l'apertura in formato nativo e la lettura dei file dei clienti e quantomeno dall'anno 2017 e comunque quelli Pt_3 Parte_4 generati con la versione R22 e successive;
testimoni: ing. responsabile Ufficio Tecnico;
ing. Testimone_3 Testimone_4 Contr
presso Testimone_7
14) DCV che il report che vi si mostra contrassegnato al doc. 23 descrive il fatturato
CBS generato negli anni 2019-2021 dai clienti e altri, così Pt_3 Parte_4 come fedelmente ricavato dalle scritture contabili obbligatorie e considerato nei bilanci di esercizio;
Contr testimoni: ing e presso 15) DCV che il software Testimone_5 Testimone_6
, nella versione completa (c.d. full version), contiene moduli utilizzabili in settori CP_2
Contr merceologici/produttivi diversi da quello in cui opera (es. cablaggi elettrici, analisi
Contr FEM, ecc.) e quindi estranei rispetto all'attività svolta da testimoni: ing. responsabile Ufficio Tecnico;
ing. Testimone_3 Testimone_4
Contr presso
Contr 16) DCV che utilizza esclusivamente i moduli del software Catia di cui alle licenze e alle fatture, contrassegnate come doc. 30 e 31 che vi si mostrano;
testimoni: ing. responsabile Ufficio Tecnico;
ing. Testimone_3 Testimone_4
Contr
presso Testimone_7 Contr 17) DCV che l'Ufficio Tecnico ospitava e ospita visitatori esterni quali studenti universitari (per l'elaborazione della tesi di laurea), stagisti, allievi in alternanza scuola/lavoro o frequentatori dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), in apprendistato, clienti e fornitori;
testimoni: ing. responsabile Ufficio Tecnico;
ing. Testimone_3 Testimone_4 Contr presso pagina 6 di 31 18) DCV che i soggetti indicati nel capitolo precedente utilizzavano, presso l'Ufficio Tecnico, il proprio materiale informatico e in particolare dispositivi (PC/laptop) e memorie di massa esterne (USB/CD/DVD); testimoni: ing. responsabile Ufficio Tecnico;
ing. Testimone_3 Testimone_4 Contr presso
19) DCV che i signori e nel luglio 2021 in Parte_7 Parte_8 quanto metodisti erano addetti allo svolgimento di mansioni che escludono l'utilizzo del software Catia;
testimoni: ing. responsabile Ufficio Tecnico;
ing. Testimone_3 Testimone_4 Contr presso Contr
20) DCV che l'unico dipendente che utilizzava il software con il modulo CP_2
“composite”, nel luglio 2021, era l'ing. testimoni: ing. Testimone_8 [...] Contr
responsabile Ufficio Tecnico;
ing. presso Tes_3 Testimone_4
21) DCV che il modulo “composite” del software nel luglio 2021 era utilizzato CP_2 solo per il cliente come da doc. 26 che vi si mostra;
Parte_4 testimoni: ing. responsabile Ufficio Tecnico;
ing. Testimone_3 Testimone_4 Contr presso
22) DCV che i signori , e Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12 nel luglio 2021 svolgevano le mansioni, rispettivamente, di addetto agli acquisti,
[...] assicurazione qualità e programmazione e mai sono stati addetti all'Ufficio tecnico testimoni: ing. responsabile Ufficio Tecnico;
Testimone_3 Testimone_6 Contr presso 23) DCV che gli elaboratori elettronici individuati dal verbale di descrizione ai numeri
10 (server), 13 (postazione vuota) e 14 (MIRI) nel luglio 2021 erano indisponibili all'Ufficio Tecnico, in quanto utilizzati per attività estranee all'ufficio tecnico medesimo;
testimoni: ing. responsabile Ufficio Tecnico;
ing. Testimone_3 Testimone_4 Contr presso
24) DCV che solo 9 (nove) degli elaboratori elettronici esaminati nel corso del procedimento per descrizione in data 30 luglio 2021 erano all'epoca utilizzati dall'Ufficio Tecnico;
testimoni: ing. responsabile Ufficio Tecnico;
ing. Testimone_3 Testimone_4 Contr presso Contr
25) DCV che l'ing. e l'ing. dipendenti nel luglio Parte_6 Parte_5
2021, hanno risolto il rapporto di lavoro in epoca successiva;
testimoni: ing. responsabile Ufficio Tecnico;
ing. Testimone_3 Testimone_4 Contr presso 26) DCV che svolgete attività lavorativa in qualità di dipendenti di Pt_1 Parte_1
o comunque di società a essa riconducibile o da essa controllata;
[...] testimoni: ; presso Dassault Systemes Testimone_9 Testimone_2
27) DCV che nel procedimento cautelare per descrizione è stata accertata la data di creazione/ultima apertura dei file di cui al verbale 30 luglio 2021;
pagina 7 di 31 testimoni: (CTU); Dott. (ausiliario) Testimone_10 Testimone_11
28) DCV che nel procedimento cautelare per descrizione è stata accertata la funzionalità dei file denominati “crack” nel verbale 30 luglio 2021; testimoni: (CTU); Dott. (ausiliario) Testimone_10 Testimone_11
29) DCV che la versione R19 del software Catia è stata distribuita da Parte_1 nell'anno 2008 e precisamente a far data dal 23 agosto 2008;
[...] testimone: presso Dassault Systemes. Testimone_9
Si chiede inoltre l'ammissione alla controprova con i testimoni indicati in prova diretta, riservando l'indicazione di ulteriori nominativi di testimoni, sui capitoli chiesti da ed eventualmente ammessi. Pt_1
Con vittoria di spese e onorari e rimborso delle spese generali.”
CONVENUTO Parte_2
“Voglia il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, disattesa ogni contraria eccezione, domanda e/o richiesta contraria, eseguito ogni più opportuno accertamento in ordine ai fatti descritti in narrativa da ritenere richiamati e trascritti:
- in rito, in via preliminare,
- accertare e dichiarare, con la più ampia formula di giustizia e con ogni conseguenziale pronunzia, l'inopponibilità e/o l'inutilizzabilità del verbale di descrizione e degli accertamenti eseguiti nei confronti del dott. per le motivazioni esposte in Pt_2 narrativa da ritenere richiamate e trascritte,
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., in relazione all'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4) c.p.c., adottando i provvedimenti di cui all'art. 164, commi 5 e 6, c.p.c.;
- dichiarare inammissibile e/o improcedibile con la più ampia formula di giustizia e con ogni conseguenziale pronunzia la domanda in ragione della transazione/rinuncia del 27 gennaio 2020;
- dichiarare la nullità del procedimento di descrizione e accertamento giudiziale e dei suoi risultati, ivi compresi il verbale e i suoi allegati, nonché degli atti depositati dal CTU in data 9 novembre 2021;
- nel merito,
- sempre espletato ogni opportuno accertamento dichiarare improcedibile e comunque infondate per le motivazioni esposte in narrativa, con la più ampia formula di giustizia e ogni conseguenziale pronunzia, le domande introdotte nei confronti del convenuto ex artt. 2395 e 2476, comma 7, cod. civ.;
- rigettare in ogni caso la domanda avversaria, perché infondata in fatto e in diritto.
- in via istruttoria, si chiede l'ammissione di prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova: 1) DCV che il responsabile della funzione aziendale IT (Information Technology) nel mese di settembre 2021 ha adottato e comunicato ai dipendenti il regolamento aziendale che vi si mostra contrassegnato al doc. 29;
pagina 8 di 31 testimoni: Ing. responsabile Ufficio Tecnico;
Ing. Testimone_3 Testimone_4 Contr presso
2) DCV che il software Catia è utilizzato per la progettazione solo dall'Ufficio Tecnico Contr di testimoni: Ing. responsabile Ufficio Tecnico;
Ing. Testimone_3 Testimone_4 Contr
3) DCV che è regolarmente titolare di 2 (due) licenze d'uso Powermill e Powershape, di 2 (due) licenze d'uso Rhinoceros e di 4 (quattro) licenze d'uso del software Catia e 1 (una) licenza d'uso Draftsight, come indicato nelle fatture prodotte ai doc. 29, 31, 33 e 35 che vi si mostrano;
testimoni: Ing. responsabile Ufficio Tecnico;
Ing. Testimone_3 Testimone_4 Contr presso Contr
4) DCV che il 90% del fatturato di è generato dai clienti e Pt_3 [...]
come da report che vi si mostra, contrassegnato al doc. 23; Parte_4 Contr testimoni: Ing. e presso Testimone_5 Testimone_6
5) DCV che alla data del 30 luglio 2021 l'Ufficio Tecnico era composto da 9 (nove) unità e solo 6 (sei) di questi erano addetti al possibile utilizzo di software di progettazione;
testimoni: Ing. responsabile Ufficio Tecnico;
Ing. Testimone_3 Testimone_4 Contr presso
6) DCV che dei 6 (sei) addetti al possibile utilizzo del software di progettazione l'attività di progettazione in senso stretto, alla data del 30 luglio 2021, era svolta solo da 3 (tre) dipendenti e in particolare da e Parte_5 Parte_6 Testimone_4 testimoni: Ing. responsabile Ufficio Tecnico;
Ing. Testimone_3 Testimone_4 Contr presso
7) DCV che nel giugno 2022 l'attività di progettazione è stata svolta da un solo dipendente, ovverosia dall'Ing. Testimone_4 testimoni: Ing. responsabile Ufficio Tecnico;
Ing. Testimone_3 Testimone_4 Contr presso
8) DCV che e nell'anno 2016 e 2017 hanno migrato tutti i Pt_3 Parte_4 loro sistemi CAD alla versione R22 o superiore del software Catia, come da comunicazioni contrassegnate ai doc. 26, 27 e 28, che vi si mostrano e vi si chiede di confermare. Contr testimoni: Ing. responsabile Ufficio Tecnico, presso Testimone_3
9) DCV che le versioni precedenti alla versione R22 del software , e in particolare CP_2 la R19, sono inutilizzabili per l'apertura in formato nativo e la lettura dei file dei clienti e quantomeno dall'anno 2017 e comunque quelli generati Pt_3 Parte_4 con la versione R22 e successive;
testimoni: Ing. responsabile Ufficio Tecnico;
Ing. e Testimone_3 Testimone_4 Contr
presso Testimone_7
10) DCV che il report che Vi si mostra contrassegnato al doc. 23 descrive il fatturato CBS generato negli anni 2019-2021 dai clienti e altri, così Pt_3 Parte_4
pagina 9 di 31 come fedelmente ricavato dalle scritture contabili obbligatorie e considerato nei bilanci di esercizio;
Contr testimoni: Ing. e presso Testimone_5 Testimone_6 Contr 11) DCV che utilizza esclusivamente i moduli del software nelle versioni 22 CP_2
e successive di cui alle licenze e alle fatture, contrassegnate come docc. 30 e 31 che vi si mostrano;
testimoni: Ing. responsabile Ufficio Tecnico;
Ing. e Testimone_3 Testimone_4 Contr
presso Testimone_7 Contr 12) DCV che l'unico dipendente che utilizzava il software con il modulo CP_2
“composite”, nel luglio 2021, era l'Ing. Testimone_8 testimoni: Ing. responsabile Ufficio Tecnico;
Ing. Testimone_3 Testimone_4 Contr presso
13) DCV che il modulo “composite” del software nel luglio 2021 era utilizzato CP_2 solo per il cliente come da doc. 26 che vi si mostra;
Parte_4 testimoni: Ing. responsabile Ufficio Tecnico;
Ing. Testimone_3 Testimone_4 Contr presso
14) DCV che nel procedimento cautelare per descrizione è stata accertata la data di creazione/ultima apertura dei file di cui al verbale 30 luglio 2021; testimoni: (CTU); Dott. (ausiliario). Testimone_10 Testimone_11
15) DCV che nel procedimento cautelare per descrizione è stata accertata la funzionalità dei file denominati “crack” nel verbale 30 luglio 2021; testimoni: (CTU); Dott. (ausiliario). Testimone_10 Testimone_11 Contr
16) DCV che la struttura organizzativa di con riferimento al periodo Gennaio 2020
– Luglio 2021 attribuiva la responsabilità dell'ufficio tecnico all'Ing. Testimone_3
e la responsabilità per l'Information Technology all'Ing. Controparte_5 testimoni: Ing. responsabile Ufficio Tecnico;
sig.ra Testimone_3 Tes_6 Contr
presso
[...] Contr 17) DCV che nel periodo Gennaio 2020 – Luglio 2021 aveva conferito al responsabile dell'ufficio tecnico e al responsabile della Information Technology deleghe che consentivano loro la scelta dei software da acquistare;
testimoni: Ing. responsabile Ufficio Tecnico;
sig.ra Testimone_3 Tes_6 Contr
presso
[...]
18) DCV che conferma e riconosce i contenuti dei documenti riepilogativi prodotti quali doc. 30, 32, 34 e 36 che le si mostrano. Contr testimoni: Ing. responsabile Ufficio Tecnico presso Testimone_3
Si chiede inoltre la controprova, con i testimoni indicati in prova diretta, riservandosi di indicare ulteriori nominativi di testimoni sui capitoli chiesti da ed Pt_1 eventualmente ammessi. Con vittoria di spese e onorari e rimborso delle spese generali.”
pagina 10 di 31 Ragioni della decisione
1. Con citazione notificata in data 16 dicembre 2021, all'esito di un procedimento di descrizione, ha convenuto in giudizio la e Parte_1 CP_1 Pt_2
personalmente e nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione di
[...]
per sentir accertare e dichiarare l'intervenuta violazione, da parte dei CP_1
convenuti, del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno - il software “ ” - attribuito all'attrice dagli artt. 1 e 64 bis l.a., nonché la CP_2
commissione di illecito ex artt. 2476, comma 7, c.c. e 2395 c.c. e/o 2043 c.c. e sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti in conseguenza di tali condotte illecite, previo ordine di cancellazione dei programmi per elaboratore di titolarità dell'attrice e di inibitoria delle condotte CP_2
censurate.
L'attrice ha chiesto anche l'imposizione di penali, per il caso di inadempimento dell'ordine di inibitoria, e la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza.
2. La si è costituita, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di CP_1
citazione e contestando nel merito la pretesa della controparte.
Sostiene infatti la convenuta che la domanda proposta dall'attrice è inammissibile, essendo i fatti contestati coperti da una precedente transazione raggiunta tra le parti.
Afferma inoltre che la domanda è generica ed è comunque fondata su un procedimento di descrizione nullo, perché condotto in violazione dei princìpi e delle regole e best practice di informatica forense. Asserisce che è in possesso di regolari licenze CP_1
d'uso del software nelle versioni 29, 26, 24, 22 e 28 le quali, per il tipo di attività CP_2
svolta dalla convenuta, sono molto più che sufficienti. La versione R19, che si assume utilizzata senza licenza o abusivamente duplicata, è una versione distribuita da Pt_1
dal 23 agosto 2008, da tempo obsoleta e incompatibile con le esigenze della clientela di
CP_1
pagina 11 di 31 Manca poi qualunque prova del suo effettivo impiego e il mero rinvenimento di software
(asseritamente) privo di licenza, in difetto della prova di una sua illegittima duplicazione ovvero di un suo consapevole e volontario utilizzo non integra gli estremi di alcuna violazione.
In ogni caso, conclude la convenuta, è estranea alle contestate violazioni della CP_1
legge sul diritto d'autore, in quanto il proprio ufficio tecnico, da sempre, è stato soggetto a un elevatissimo tasso di turn over e la stessa, non essendo dotata di esperti informatici, ma di tecnici progettisti, non è in grado di conoscere, ad esempio, la presenza di file come quello oggetto di attenzione nel corso delle operazioni di descrizione. Se essa, per un verso, non può escluderne l'impropria installazione da parte dei tanti utenti dell'ufficio tecnico, dall'altro non può neppure escluderne la legittima installazione (poi non seguita da rimozione mediante disinstallazione) da parte di soggetto titolare di licenza d'uso.
3. Si è costituito anche eccependo innanzitutto l'inopponibilità al Parte_2
medesimo del verbale di descrizione e del relativo procedimento, al quale è rimasto estraneo, essendo stato convenuto personalmente solo in questa fase del giudizio, per responsabilità diretta, ex articolo 2476, VII comma e 2395 c.c.
Il convenuto eccepisce comunque la nullità del procedimento di descrizione e accertamento giudiziale e dei suoi risultati, ivi compresi il verbale e i suoi allegati, in quanto carenti dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, e in particolare per la violazione dei princìpi e delle regole e best practice di informatica forense.
Viene rilevata l'indeterminatezza della domanda svolta e la conseguente nullità dell'atto di citazione e viene comunque contestata l'esistenza di un danno, in assenza di prova dell'utilizzo del software.
La domanda, sostiene il convenuto, è peraltro inammissibile, essendo i fatti contestati coperti da una precedente transazione raggiunta tra le parti il 27 gennaio 2020.
pagina 12 di 31 Ribadisce i rilievi svolti da in relazione al ritrovamento da parte del c.t.u. di 14 CP_1
copie del software V5 Release 19 all'interno di alcuni dei 30 computer collocati CP_2
presso l'ufficio tecnico di e il ritrovamento all'interno del server di quattro CP_1
licenze regolarmente acquistate. Nega che tali copie venissero utilizzate. Nega anche che possano essergli attribuite responsabilità, quale presidente del consiglio di amministrazione della società, per fatti commessi dai propri dipendenti, come esposto in citazione. Infatti, l'articolo 2395 c.c. prevede la risarcibilità del danno spettante al singolo socio o al terzo soltanto relativamente a danni diretti dovuti a fatti colposi o dolosi degli amministratori. Ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna,
l'attrice dovrebbe quindi fornire prova del concorso commissivo o omissivo dell'amministratore, dimostrando l'esistenza di istruzioni dirette di quest'ultimo ai propri dipendenti (ipotesi commissiva) o la configurabilità di gravi omissioni o che un comportamento (in termini di controllo) dell'amministratore secondo canoni di diligenza rapportata all'incarico, avrebbe evitato il danno.
Sulla base di tali considerazioni, i convenuti chiedono al tribunale di rigettare le domande svolte dall'attrice.
3. Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di descrizione - n. 30847/2021 dott.
[...]
- e all'esito del deposito delle memorie previste dall'art.183 sesto comma c.p.c., la Per_1
causa è stata ritenuta matura per la decisione e, all'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c.
4. Le domande svolte dall'attrice devono ritenersi fondate e vanno pertanto accolte, nei limiti di seguito precisati.
A) L'ambito della controversia
pagina 13 di 31 La vicenda dalla quale origina la pretesa fatta valere in giudizio riguarda il programma software CAD/CAM/CAE , e Controparte_6 Controparte_7
) denominato e contraddistinto dal marchio “ ”, Controparte_8 CP_2
acronimo di “Computer Aided Three-dimensional Interactive Application”
(Applicazione interattiva di progettazione tridimensionale assistita dal computer).
L'attrice descrive il programma come una soluzione per la definizione e la simulazione digitale del prodotto che permette agli utilizzatori di adattare la fabbricazione del prodotto alle esigenze specifiche del settore industriale e di simulare tutti i processi industriali, dalla fase di progettazione fino a quella di disegno, assemblaggio, produzione, analisi e manutenzione del prodotto, ivi compresa la progettazione e lavorazione di stampi e materiali plastici in genere.
Dal 1999, sostiene è il sistema di sviluppo di prodotti più popolare al Pt_1 CP_2
mondo, grazie all'adozione generalizzata del processo dei modelli digitali, e viene utilizzato in particolare nell'industria automobilistica e aeronautica. Il software è concesso in licenza d'uso non esclusiva, non trasferibile e con divieto di sublicenza e può essere utilizzato dal licenziatario tramite una chiave di accesso (c.d. “license key”) o password.
Licenze e chiavi di accesso sono sottoposte a un rigido sistema di controlli gestito direttamente dalla società attrice o attraverso un suo distributore.
Grazie a tale sistema di controlli, l'attrice riferisce di aver scoperto che la stava CP_1
utilizzando il programma per elaboratore senza regolare autorizzazione e ha CP_2
quindi avviato il procedimento di descrizione all'esito del quale ha trovato conferma l'illecito ipotizzato nei confronti di tale società.
La descrizione ha consentito infatti di accertare l'esistenza nei PC della convenuta di 14 copie del software CATIA V5 Release 19 installate e funzionanti e con tutti i moduli
(c.d. add-on) disponibili (doc. 7 di parte attrice).
pagina 14 di 31 Pur essendo la convenuta titolare di quattro licenze, la tipologia dei moduli rinvenuti e il loro numero – 1000- non consentono di ritenere che essi corrispondano a quelli licenziati a e danno evidenza di pregresse installazioni non genuine del software CP_1
di da parte della convenuta. CP_2 Pt_1
Su tali basi, all'esito della conferma in sede cautelare del provvedimento di descrizione emesso inaudita altera parte, si fonda il presente giudizio.
B) L' eccezione di nullità della citazione
Entrambi i convenuti hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma
4, c.p.c., in relazione all'art. 163, comma 3, nn.3) e 4) c.p.c. della citazione per indeterminatezza con riferimento al petitum.
La non avrebbe assolto l'onere di determinare e quantificare il preteso danno Pt_1
subito, limitandosi a parafrasare il contenuto dell'art. 158, comma 2, l.a. e a esporre considerazioni del tutto astratte, senza calarle nel caso concreto e senza precisare quale sia il prezzo di mercato delle licenze asseritamente mancanti e quali sarebbero gli altri parametri concreti che consentirebbero la determinazione del quantum.
All'udienza di prima comparizione delle parti, i convenuti si sono genericamente riportati al contenuto delle rispettive comparse di risposta, associandosi alla richiesta di concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. formulata dall'attrice, ma in sede di precisazione delle conclusioni hanno reiterato l'eccezione.
Ritiene il Collegio che l'eccezione non abbia fondamento.
Il fatto che il danno non sia stato quantificato sin dall'origine non impedisce infatti alla parte convenuta di predisporre le sue difese ed è comunque generalmente possibile che l'esatta quantificazione del danno sia demandata alla fase istruttoria perché, molto spesso, soltanto all'esito di accertamenti istruttori se ne può apprezzare l'effettiva entità.
C) L'eccezione d'inammissibilità della domanda per intervenuta transazione
pagina 15 di 31 Sostengono i convenuti che con lettera raccomandata/PEC del 19 dicembre Pt_1
2019, da entrambi prodotta quale doc.1, aveva contestato a attraverso i propri CP_1
legali, «l'uso non autorizzato […] del software denominato . In particolare, dalle CP_2
informazioni in possesso di risulta che presso viene detenuto e Pt_1 CP_1
utilizzato il software in assenza di licenza». CP_2
A seguito di tale contestazione, erano state avviate tra le parti intese che erano sfociate nel pagamento da parte della di una somma accettata dalla controparte a CP_1
definizione di ogni pretesa. Infatti, nella lettera prodotta quale documento 2 da entrambi convenuti si legge: « , preso atto della Controparte_9
sottoscrizione e pagamento da parte della società dell'ordine ITI0016381 del CP_1
17.12.2019, dichiara di ritenere chiuso il caso nei confronti di in relazione CP_1
agli utilizzi del software di privi di regolare licenza contestati CP_2 Parte_1
con lettera di diffida inviata dallo studio legale R&R Avvocati in data 10 dicembre
2019».
La si era comunque riservata la possibilità di reagire a “ogni futuro CP_10
utilizzo/installazione non autorizzati dei software di e/o ad ogni futura Pt_1
violazione dei diritti di privativa della e/o dei termini e delle condizioni Pt_1
contrattuali di licenza», puntualizzando anche che la dichiarazione sottoscritta «non si estende ad utilizzi non autorizzati dei software di non rientranti nel caso Pt_1
“antipiracy” menzionato nella sopra citata lettera di diffida” e a utilizzi futuri non autorizzati.
I convenuti sostengono che i fatti contestati con la diffida del 10 dicembre 2019 sono i medesimi per i quali ha agito ora in giudizio e che sin dalla fase Pt_1 CP_1
cautelare, ha precisato di non aver utilizzato il software e di non averlo installato CP_2
se non per gli utilizzi del 2011, per cui i fatti oggi contestati ricadono nell'ambito della transazione del 2020 ed in particolare nella dichiarazione resa da laddove Pt_1
afferma di «ritenere chiuso il caso nei confronti di in relazione agli utilizzi CP_1
del software di privi di regolare licenza contestati». CP_2 Parte_1
pagina 16 di 31 L'assunto non è condivisibile.
Come ha correttamente osservato l'attrice, la dichiarazione del 27 gennaio 2020 non può riguardare gli illeciti accertati nel corso della descrizione eseguita il 30 luglio 2021, all'esito della quale sono state rinvenute sui computer della diverse copie CP_1
funzionanti del programma software di titolarità dell'attrice prive di licenza (c.d. CP_2
“crack”).
Inoltre, le contestazioni avanzate da nel 2019 e la relativa dichiarazione Pt_1
riguardavano una sola copia non autorizzata del programma v5 R26 (doc. 25 di CP_2
parte attrice), mentre a seguito della descrizione sono state rinvenute 14 copie illecite del programma V5 R19 prive di licenza e funzionanti. CP_2
Pertanto, trattandosi di illeciti successivi e, come tali, “non rientranti nel caso
“antipiracy” menzionato nella sopra citata lettera di diffida” sicuramente i convenuti non possono fondatamente sostenere che gli stessi siano coperti dalla transazione sottoscritta nel 2020.
L'eccezione va conseguentemente disattesa.
D) Le eccezioni relative alla nullità del procedimento di descrizione
I convenuti hanno eccepito anche la nullità del procedimento di descrizione e dei suoi risultati, compresi il verbale e i suoi allegati, nonché degli atti depositati dal c.t.u. in data
9 novembre 2021, in quanto carenti dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
Nello specifico, viene contestata la violazione dei princìpi e delle regole e best practice di informatica forense desumibili dalla c.d. Convenzione di Budapest del 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 18 marzo 2008, n. 48.
In particolare, durante la procedura di descrizione, l'Ufficiale Giudiziario e il c.t.u. si sarebbero limitati a raccogliere una serie di screenshot dai computer, esaminati presso senza effettuare alcuna verifica sull'effettivo utilizzo del software in questione. CP_1
pagina 17 di 31 Non sono state compiute verifiche per stabilire se tali software fossero realmente utilizzati o se fossero solo memorizzati nei dispositivi informatici.
Durante la descrizione non sarebbero state neppure adottate misure tecniche volte a garantire la verifica successiva da parte del giudice riguardo a quanto documentato, né sarebbero state adottate misure per garantire l'integrità dei dati raccolti e la loro provenienza.
Inoltre, viene contestato il fatto che avrebbero partecipato alle operazioni di descrizione consulenti di legati alla stessa da rapporto di lavoro subordinato, in violazione Pt_1
del decreto emesso dal giudice della cautela.
In proposito, il Collegio osserva che il giudice della fase di descrizione, confermando il decreto emesso inaudita altera parte, ha ritenuto le eccezioni della resistente CP_1
superate, evidenziando che la funzione dell'istituto della descrizione “è quella di garantire l'acquisizione e conservazione di elementi di prova in ordine alla violazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale facenti capo ad un determinato soggetto, sicché, quando sussiste il fumus boni iuris della pretesa e il decreto inaudita altera parte sia stato eseguito, l'udienza successivamente fissata ha essenzialmente lo scopo di valutare nel contraddittorio delle parti non solo la legittimità del provvedimento stesso alla luce delle difese della parte resistente, ma anche il risultato della descrizione stessa […] Nessun rilievo può invece riconoscersi in questa sede a eventuali condotte ascrivibili a soggetti terzi peraltro oggetto di generica allegazione”
(pag.2 dell'ordinanza di conferma).
Non può infine ritenersi priva di rilevanza la circostanza che non risulta che la resistente abbia proposto reclamo avverso l'ordinanza impugnata, ben potendo nella fase di reclamo ribadire le proprie contestazioni e chiedere la declaratoria di nullità dell'ordinanza, quale conseguenza della nullità delle operazioni di descrizione sulla cui base la stessa era stata pronunciata.
pagina 18 di 31 Ritiene pertanto il Collegio che in questo giudizio non vi sia spazio per l'esame delle eccezioni di nullità sollevate, peraltro relative a questioni che non hanno impedito il raggiungimento dello scopo della misura richiesta.
E) La condotta illecita contestata dall'attrice
Rileva l'attrice che la riproduzione e l'utilizzazione in ambito professionale di programmi per elaboratore illecitamente riprodotti, oltre a integrare la fattispecie penale di cui all'art. 171 bis l.a., - oggi anche rilevante ex art. 25 nonies D.lgs. 231/2001 -, costituiscono illecito civile ai sensi degli artt. 1 e 64 bis l.a.
Pertanto, su tali presupposti, chiede di accertare in via definitiva l'illecito e Pt_1
conseguentemente di inibire ai convenuti la prosecuzione dell'illecito ai sensi dell'art. 156 l.a., con condanna al risarcimento del danno arrecato e con contestuale cancellazione dei programmi illecitamente duplicati ai sensi dell'art. 158 l.a. oltre alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 166 l.a.
Sotto il profilo della legge sul diritto d'autore, l'attrice richiama il principio, seguito anche dalla giurisprudenza di questo tribunale (come da sentenza n.5375/2011, dalla stessa prodotta quale doc.12), che non rileva che il programma per elaboratore sia o meno effettivamente utilizzato dall'abusivo detentore della copia non autorizzata, in quanto ciò che rileva è che esso sia stato riprodotto o comunque si trovi nella detenzione della parte.
Le difese dei convenuti, imperniate sulle attività svolte da e sul numero delle sue CP_1
risorse, che non sarebbero compatibili con il numero e la tipologia dei moduli contenuti nelle 14 copie non autorizzate di rinvenute in sede di descrizione, non CP_11
appaiono pertanto pertinenti al fine di dimostrare che non vi è illecito.
Comunque, le operazioni di descrizione hanno accertato la piena funzionalità delle 14 copie illecite installate.
pagina 19 di 31 Parimenti, non rileva che le condotte illecite siano imputabili a soggetti terzi, non meglio identificati, come sostengono i convenuti. Del resto, il fatto che già nel 2019 si fosse verificato un fatto analogo con riferimento a una copia del programma di titolarità della avrebbe dovuto sensibilizzare la società convenuta sui rischi e sulle possibili Pt_1
conseguenze del rinvenimento di copie non autorizzate nei suoi computer e avrebbe dovuto portare i convenuti a esercitare un maggior controllo al fine di scongiurare nuovi illeciti.
Infine, va precisato che il fatto che nei computer sono state rinvenute delle copie obsolete, secondo la versione di parte convenuta, non rileva, dal momento che, come si è detto, ad integrare l'illecito è sufficiente la mera disponibilità di versioni del programma duplicate senza autorizzazione.
Va infine tenuto presente che le copie duplicate sono tutte copie cosiddette crack e, come tali, esse danno accesso a tutte le funzionalità del software. Tali funzionalità, a quanto è stato accertato in sede di descrizione, erano tutte fruibili e funzionanti.
La condotta illecita deve pertanto ritenersi provata.
F) La responsabilità personale del convenuto Parte_2
Preliminarmente, contesta che gli siano opponibili gli accertamenti svolti Parte_2
nella precedente fase di descrizione, in quanto lo stesso è rimasto estraneo a quel giudizio.
Al riguardo, tuttavia, il Collegio condivide le osservazioni dell'attrice, che rileva che il medesimo, quale amministratore di ha partecipato alla fase cautelare, che verte CP_1
sui medesimi fatti per i quali è chiamata a rispondere CP_1
pagina 20 di 31 Il dott. rileva l'attrice, era peraltro presente e ha assistito alle operazioni di Pt_2
descrizione. Posto che uno stesso fatto storico, quale la presenza di copie prive di licenza nei computer della società non può ritenersi provato nei confronti di un soggetto CP_1
nella sua qualità di legale rappresentante di detta società e al contempo non ritenersi provato nei confronti della persona fisica, il Collegio ritiene che il convenuto sia stato messo in grado, in questo giudizio di merito, di difendersi. Lo stesso ben avrebbe potuto provare la sua effettiva estraneità alle condotte che gli vengono addebitate dalla controparte. In particolare, si osserva che, poiché nel caso di specie la responsabilità è ascrivibile sulla base di condotte omissive, avrebbe potuto dimostrare di Parte_2
aver esercitato il controllo che gli competeva nella sua veste di presidente del consiglio di amministrazione della società, dal momento che ciò che gli viene rimproverato dalla controparte è il fatto di non aver approntato le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività dell'azienda, “avendo cura di verificare innanzitutto che le risorse in questione siano lecitamente procurate” (pag. 35 della comparsa conclusionale dell'attrice).
Il diritto di difesa non appare quindi compromesso.
Del resto, neppure la società convenuta contesta la presenza di copie non autorizzate del programma nei suoi computer, imperniando ogni difesa sull'assenza di un CP_2
effettivo uso delle stesse e sulla loro obsolescenza, ed entrambi i convenuti sostengono l'irrilevanza di tale presenza, alla luce della transazione sottoscritta nel 2020.
pagina 21 di 31 Neppure le istanze istruttorie formulate dal convenuto consentirebbero di ritenere Pt_2
raggiunta la prova dell'effettività dei poteri di controllo esercitati. L'unico capitolo di prova attinente a tale onere probatorio (“1) DCV che il responsabile della funzione aziendale IT (Information Technology) nel mese di settembre 2021 ha adottato e comunicato ai dipendenti il regolamento aziendale che vi si mostra contrassegnato al doc. 29), peraltro formulato genericamente e, plausibilmente, riferito al doc. 28 e non al doc.29, che riguarda delle fatture, non sembra utile a dimostrare l'adempimento del dovere di controllo che incombe sul convenuto. Non è sufficiente, infatti, comunicare l'adozione di un regolamento aziendale, se poi non si approntano misure adeguate ad assicurarne il rispetto, né si vigila sulla sua osservanza. In ogni caso, le prescrizioni contenute nel regolamento richiamato non paiono rilevanti al fine di evitare episodi come quello contestato dalla in questa sede. Pt_1
Va inoltre sottolineato che un episodio analogo a quello di cui si controverte si era già verificato nel 2019 e che, pertanto, a maggior ragione avrebbe dovuto Parte_2
esercitare una vigilanza idonea ad impedire che venissero reiterate condotte illecite, ponendo in essere controlli mirati o predisponendo misure preventive. Da tale condotta omissiva discende pertanto la responsabilità del medesimo, solidale con quella della società, per l'illecito verificatosi.
G) Il risarcimento del danno
Dall'accertamento della dedotta violazione deriva il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da parte dei convenuti.
L'attrice chiede il risarcimento ai sensi dell'art. 158, comma 2 c.p.i., che prevede che il giudice possa “liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto”.
pagina 22 di 31 rileva poi che, nella liquidazione del c.d. “prezzo del consenso” si tenga conto Pt_1
del fatto che una copia non originale del programma permette al contraffattore di fruire dell'intero portafoglio applicativo del software, munito di tutti i moduli e tutte le funzionalità aggiuntive.
Il programma , precisa l'attrice, è un software c.d. modulare, le cui licenze CP_2
possono essere variamente configurate a seconda delle esigenze di cui necessita il singolo utente;
al contrario, le copie non originali del programma (c.d. crack) CP_2
rendono fruibile l'intero portafoglio applicativo del software di Dassault componendosi cioè di tutti i moduli o funzionalità disponibili facenti parte del software, anche denominati “add-on” o “add-in”.
Inoltre, dal verbale di descrizione, risulta che presso la sede legale di sono state CP_1
rinvenute n. 14 copie non originali e sprovviste di licenza del software CATIA integrali, funzionanti e con tutti i moduli attivati.
Al fine di quantificare il danno, sono state allegate dall'attrice, sub docc. 18 e 19, le indicazioni del prezzo di mercato del software , nella sua configurazione CP_2
completa, predisposte sulla base dei listini prezzi ufficiali di in vigore nel 2021 Pt_1
e nel 2022 dalla società distributrice autorizzata Controparte_4
Questi i listini in vigore nel 2021: €1.373.642,00 (IVA esclusa) corrispondente al prezzo della licenza (c.d. PLC – Primary Licence Charge) ed € 192.859,50 (IVA esclusa) da corrispondere quale canone annuale di manutenzione (c.d. ALC – Annual Licence
Charge) obbligatorio ai sensi delle condizioni generali d'uso dei programmi software di per il primo anno di durata della licenza;
Pt_1
questi i listini in vigore nel 2022: € 1.442.331,00 (IVA esclusa) corrispondente al prezzo della licenza (c.d. PLC – Primary Licence Charge) ed € 202.510,50 (IVA esclusa) da corrispondere quale canone annuale di manutenzione (c.d. ALC – Annual Licence
Charge) obbligatorio ai sensi delle condizioni generali d'uso dei programmi software di per il primo anno di durata della licenza. Pt_1
pagina 23 di 31 Dal totale degli importi deve essere detratta la percentuale pari al 20% di spettanza del distributore autorizzato di Pt_1
Secondo quest'ultima, il prezzo di ciascuna licenza dovrebbe essere poi moltiplicato per il numero delle copie funzionanti rinvenute dal c.t.u. in sede di descrizione (14).
L'attrice chiede poi che la somma totale venga aumentata in considerazione del fatto che il risarcimento deve tener conto dell'illiceità della condotta e non può pertanto essere calcolato semplicemente sulla base del prezzo di mercato, perché altrimenti non si produrrebbe alcun effetto di deterrenza rispetto a coloro che agiscono illecitamente.
Quanto al danno emergente, esso consiste nelle spese sostenute per l'accertamento dell'illecito oggetto del presente giudizio, ma viene anche chiesto, più in generale e quantomeno pro quota, il rimborso delle spese sostenute dall'attrice per combattere il fenomeno dell'utilizzazione illecita dei propri programmi per elaboratore.
Al riguardo, l'attrice chiede che la valutazione venga effettuata dal giudice in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., rilevando l'impossibilità, per la stessa, di provare il danno nel suo preciso ammontare e, in particolare, documentare con esattezza la percentuale di spesa sostenuta per gli illeciti posti in essere dai convenuti.
Poiché la duplicazione e detenzione senza licenza di programmi per elaboratore integra anche reato ai sensi dell'art. 171bis l.a., conoscibile dal giudice civile ai fini del risarcimento del danno, l'attrice chiede anche la liquidazione del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 158, comma 3, l.a. e degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c.
Chiede pertanto la condanna dei convenuti al pagamento di una somma pari al danno patrimoniale al fine di garantire alla sanzione del risarcimento del danno effetto deterrente.
Rileva il Collegio che le considerazioni svolte dall'attrice e i criteri proposti ai fini della quantificazione del danno non sono condivisibili perché non forniscono una rappresentazione realistica del pregiudizio dalla stessa subito, sia sotto il profilo del danno emergente sia sotto il profilo del lucro cessante.
- Il danno emergente
pagina 24 di 31 Sotto il profilo del danno emergente, correttamente fa riferimento alla Pt_1
risarcibilità delle spese sostenute per l'accertamento dell'illecito oggetto del giudizio.
Tuttavia, in concreto, la stessa non indica alcuna specifica voce di spesa, non segnala alcun costo sostenuto che possa essere messo in relazione con la questione di cui si controverte ma, anzi, invoca la liquidazione in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., assumendo di essere impossibilitata a provare il danno nel suo preciso ammontare.
L'assunto non è condivisibile.
Se, infatti, il danno emergente rappresenta una spesa, un esborso, deve ritenersi sufficiente, ai fini della prova, documentare gli esborsi direttamente correlati alla condotta illecita attribuita ai convenuti. Se, quindi, sul piano teorico il danno emergente
è risarcibile, esso non lo è nel caso concreto qui considerato, dal momento che l'attrice non lo ha provato né ha offerto di provarlo. Come è noto, il giudice non può procedere alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. se la parte che vuole far valere il suo diritto in giudizio non provi la concreta esistenza del danno stesso, dimostrando il nesso causale tra la perdita subita e il danno lamentato, anche se di impossibile o difficile quantificazione (in tal senso, fra le altre, Cass. n. 15478/14).
Neppure in astratto, infine, può ritenersi ipotizzabile la risarcibilità, anche solo pro quota, delle spese sostenute dall'attrice per combattere il fenomeno dell'utilizzazione illecita dei propri programmi per elaboratore (peraltro neppure quantificate nel loro ammontare complessivo).
- Il danno da lucro cessante
pagina 25 di 31 Parte convenuta, rispetto ai criteri di quantificazione del danno indicati dall'attrice con riferimento al cosiddetto prezzo del consenso, osserva che il calcolo proposto non corrisponde ai valori di mercato. In particolare, la stessa evidenzia che propone Pt_1
dei “pacchetti” nei quali il software è già configurato con vari moduli, che sono CP_2
quelli di più comune utilizzo, ai quali possono aggiungersi specifici add-on su richiesta dei clienti. Così facendo, osserva per il consumatore finale il prezzo del CP_1
pacchetto è nettamente inferiore a quello risultante dalla somma del costo dei singoli moduli che lo compongono, consentendone così l'acquisto a cifre in linea con i prezzi di mercato anche avuto riguardo ai prodotti della concorrenza.
Viene poi ricordato che i distributori del software applicano sempre CP_2
considerevoli sconti sui prezzi finali che, in media, si attestano intorno al 30%.
Infine, la convenuta osserva che l'attrice, in occasione della transazione, ha rilasciato a una licenza con lo sconto di 10.000 euro, per un prezzo finale di 27.000 euro. CP_1
Ritiene il Collegio di dover tenere conto di tali fattori nella liquidazione del danno da lucro cessante.
Innanzitutto, dovrà essere preso quale valore di riferimento il listino del 2021, posto che
è nel 2021 che sono state rinvenute le copie abusive del software nei computer CP_2
della convenuta.
Anche utilizzando come parametro il prezzo di €1.373.642,00 corrispondente al prezzo della licenza c.d. PLC – Primary Licence Charge, ritiene il Collegio che l'ammontare complessivo del danno non vada calcolato moltiplicando tale importo per il numero delle copie del programma originale. Appare infatti più aderente alla reale situazione del mercato considerare l'acquisto di un pacchetto di 14 licenze che comporti, per ogni licenza successiva alla prima, un aumento del prezzo della singola licenza in una percentuale che si stima equo quantificare nella misura del 10%, senza considerare ovviamente il canone annuale di manutenzione, non essendo ipotizzabile alcuna manutenzione per le copie non autorizzate.
pagina 26 di 31 Occorre poi considerare che, in realtà, la percentuale del 10% sarebbe probabilmente scesa proporzionalmente con l'aumentare del numero delle licenze acquistate, ma di questa diminuzione non si terrà conto, in considerazione del fatto che la quantificazione degli importi avviene in questa sede in funzione risarcitoria e, pertanto, non può corrispondere all'importo, presumibilmente inferiore, che avrebbe incassato l'attrice per
14 distinte licenze se l'operazione fosse stata concordata come una reale transazione commerciale.
Partendo quindi da un valore che, per comodità, si arrotonda a 1.300.000 euro e considerato l'importo di 130.000 euro (pari all'aumento del 10%) per ogni licenza ulteriore, per un totale di 13 licenze (complessivamente pari a € 1.690.000), si perviene alla somma totale di € 2.990.000 (pari a € 1.300.000 + € 1.690.000). Da tale importo complessivo, va detratta la percentuale pari al 20% (€ 598.000) di spettanza del distributore di Ne deriva che l'ammontare del risarcimento spettante all'attrice Pt_1
è pari complessivamente a € 2.392.000 da rivalutarsi in moneta attuale.
- Il danno non patrimoniale
Sotto il profilo del danno non patrimoniale, l'attrice invoca l'obbligo di risarcimento ai sensi degli artt. 158, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativamente ai danni sofferti da chi venga leso nel proprio diritto di utilizzazione economica di opere protette dal diritto d'autore.
Non si fa questione del danno morale, posto che lo stesso compete esclusivamente alla persona fisica autrice dell'opera che si assume duplicata.
pagina 27 di 31 chiede che il tribunale proceda alla valutazione in via equitativa, rilevando che Pt_1
la duplicazione e detenzione senza licenza di programmi per elaboratore integra anche reato ai sensi dell'art. 171bis l.a., conoscibile dal giudice civile ai fini del risarcimento del danno e, dunque, tale da generare in capo ai convenuti anche l'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale. La stessa propone quindi la quantificazione di tale danno in una somma pari all'ammontare del danno patrimoniale “al fine di garantire alla sanzione del risarcimento del danno quell'effetto deterrente che è assolutamente necessario affinché la protezione dei diritti d'autore sia effettiva e non meramente teorica”.
Osserva il Collegio che, tuttavia, la parte attrice non ha allegato elementi sulla base dei quali valutare la sussistenza e l'effettiva entità del danno non patrimoniale, venendo così meno ai propri oneri allegatori e probatori. È vero, infatti, che allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, quali il diritto all'immagine o alla reputazione della persona giuridica o dell'ente, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, anche il danno non patrimoniale (fra le altre, Cass. n. 4542/2012 12929/2007).
Tuttavia, è indubbio che vadano allegati fatti specifici e concreti nei quali si siano evidenziati la lesione di tali diritti e il conseguente pregiudizio subito. Secondo
l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, tutti i danni extracontrattuali sono da provarsi da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale, nei suoi vari aspetti (in tal senso, Cass. n. 10527/2011, Cass. n.
13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014).
Dovendo il danno essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé.
pagina 28 di 31 Difettando, sotto tale profilo, di elementi utili ai fini della formulazione del giudizio, il
Collegio ritiene di dover respingere la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale.
H) Le ulteriori domande formulate: inibitoria, cancellazione dei programmi e pubblicazione della sentenza
Infine, vanno valutate le ulteriori richieste formulate dall'attrice.
La stessa ha chiesto, ai sensi degli artt. 156 e 158 l.a. l'inibitoria dalla prosecuzione dell'illecito, con la previsione di una penale di € 10.000, in caso di violazione dell'ordine, e la cancellazione dei programmi per elaboratore CATIA di titolarità dell'attrice privi di licenza o illegalmente detenuti “dai pc e/o elaboratori elettronici e/o server ovvero da ogni tipo di hardware in uso e/o nella detenzione e/o di proprietà dei convenuti, imponendo una penale per ogni giorno di ripetizione dell'illecito e/o di ritardo nell'adempimento dell'ordine”.
È stato chiesto anche che venga disposta la pubblicazione del dispositivo della sentenza ai sensi dell'art. 166 l.a. per due volte consecutive, a caratteri doppi del normale, sui quotidiani “La Repubblica” e “Il Corriere della Sera”.
Mentre vanno accolte le richieste di inibitoria e di cancellazione dei programmi abusivamente duplicati, stante l'intervenuto accertamento della condotta illecita, non si ritiene di dover accogliere anche la domanda di pubblicazione della sentenza, in quanto la misura non appare proporzionata al pregiudizio subito dall'attrice.
Come la stessa convenuta ha correttamente rilevato, infatti, non vi è stata alcuna lesione dell'immagine di o alcun rischio che i consumatori o gli esperti del settore Pt_1
potessero pensare erroneamente che i relativi diritti d'autore fossero di titolarità di e non dell'attrice. CP_1
Pertanto, apparendo la misura richiesta priva di ogni utilità, la domanda di pubblicazione della sentenza deve essere respinta.
pagina 29 di 31 Va infine imposta una penale di € 1.000, a carico dei convenuti in via solidale per ogni violazione o inosservanza dell'inibitoria successivamente constatata e/o di ritardo nell'adempimento dell'ordine di cancellazione, a decorrere dal trentesimo giorno dalla notificazione della sentenza.
I) Le spese di lite
Il regolamento delle spese segue il principio della soccombenza.
Pertanto, le stesse, liquidate come da dispositivo, per la fase cautelare e la fase di merito, secondo i parametri medi fissati dal D.M.55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, in base al valore della controversia e all'attività processuale svolta (tenuto conto che non
è stata svolta attività istruttoria), vanno poste a carico dei convenuti in solido.
Le spese di c.t.u., già liquidate nella fase cautelare, dovranno essere definitivamente poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Sezione specializzata Impresa - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla nei Parte_1
confronti della nonché di ogni altra istanza ed eccezione CP_1 Parte_2
disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara che le condotte descritte in motivazione di installazione e/o riproduzione e/o detenzione e/o utilizzazione, in assenza di regolare licenza, dei programmi per elaboratore CATIA dell'attrice e comunque identificati nella descrizione ante causam R.G. 30847/2021 costituiscono da parte dei convenuti violazione del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, attribuito all'attrice dagli artt. 1 e 64 bis l.a. nonché illecito ex artt.
2395 c.c. e 2043 c.c.;
2) ordina ai convenuti la cancellazione dei programmi per elaboratore di CP_2
titolarità dell'attrice privi di licenza e/o illegalmente detenuti dai personal computer, elaboratori elettronici e/o dal server e da ogni tipo di hardware in uso e/o nella detenzione e/o di proprietà dei convenuti, disponendo che detta pagina 30 di 31 cancellazione avvenga tramite idonea procedura certificata a cura e spese dei convenuti secondo le migliori pratiche dell'informatica forense;
3) inibisce ai convenuti la prosecuzione dell'illecito;
4) impone una penale di € 1.000, a carico dei convenuti in via solidale per ogni violazione o inosservanza dell'inibitoria successivamente constatata e/o di ritardo nell'adempimento dell'ordine di cui al punto 2), a decorrere dal trentesimo giorno dalla notificazione della sentenza;
5) condanna i convenuti in solido a pagare, in favore dell'attrice, la somma di €
2.392.000, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 30 luglio 2021 al saldo effettivo;
6) respinge ogni altra domanda;
7) condanna i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese di lite (relative alla fase cautelare e alla fase di merito), liquidate in complessivi € 42.000,00 per compensi (di cui € 6.000,00, quanto alla fase cautelare, ed € 36.000,00, quanto alla fase di merito), oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori;
8) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di c.t.u., già liquidate nella fase cautelare, e di c.t.p. (complessivamente pari a € 21.793,37).
Milano, 4 luglio 2024
Il giudice est. Il Presidente
Anna Bellesi Silvia Giani
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