Sentenza 1 aprile 1999
Massime • 2
Qualora alcuni condomini abbiano convenuto in giudizio il venditore - costruttore dell'edificio per rivendicare il diritto reale d'uso sull'area dell'edificio destinata a parcheggio, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri condomini, ai quali pertanto non va notificato l'atto di impugnazione per l'integrazione del contraddittorio.
Nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83 terzo comma cod. proc. civ., nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica con riferimento al giudizio di cassazione soltanto quelli suindicati. Pertanto se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del cit. art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/1999, n. 3121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3121 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - rel. Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. AN SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FI FF, AN NA, aventi causa di AR UI, MO NA, IN LF, aventi causa di RI EN EL, TI AT, LI AN, TI EL IC, D'EL GIOVNA, TI UI, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'Avvocato TRIBUZIO DONATO,(giusta delega in atti); successivamente deceduto nel corso del giudizio.
- ricorrenti -
contro
ID MB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato D. CARLETTI, difeso dall'avvocato PIETRO PESACANE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 67/95 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 09/05/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/98 dal Consigliere Dott. Michele ANNUNZIATA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per integrazione del contraddittorio, in via principale, o nel merito e in subordine, il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Melfi, adito da AC IG ON MI, TT AT, MO AN, TT IGa, TT AN CO, D'AN GI, TT Michele, TT IG, CH FR e CO SE AN (tutti acquirenti di appartamenti nel palazzo CI in Rionero in Vulture del costruttore LA BE e istanti per ottenere una quota del locale interrato adibito ad autorimessa comune), con sentenza del 9 novembre 1991 rigettò la domanda, con la compensazione delle spese del grado tra le parti.
Su gravame principale dei nominati acquirenti (con IO FF e MA NN, come aventi causa da AC IG ON;
TI NN e IN LF, come aventi causa da CO SE AN e SC LO come erede di TT Michele) e su quello incidentale del LA (il quale lamentava la compensazione delle spese), la Corte di appello di Potenza con sentenza del 9 maggio 1995 ha rigettato entrambe le impugnazioni. Ha osservato la corte territoriale che il diritto vantato dagli appellanti principali non trova fondamento negli atti di acquisto e la norma all'uopo invocata (art. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765, in tema di spazi per parcheggi) non è applicabile, perché la costruzione dell'immobile in questione risaliva ad epoca anteriore all'entrata in vigore della stessa legge n. 765 (1^ settembre 1967). Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli stessi acquirenti degli appartamenti (e loro aventi causa, indicati) con due motivi: 1) con il primo, denunciando vizio di omessa ed insufficiente motivazione (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), deducono che i giudici del merito hanno fatto malgoverno delle prove acquisite al processo e negato alcuni mezzi istruttori, utili ai fini del decidere (come una ispezione giudiziale); 2) con il secondo, denunciando violazione degli art. 817 e 1117 cod. civ., 18 della legge n. 765 del 1967 e 26 della legge n. 47 del 1985 (in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), deducono che gli stessi giudici hanno trascurato che dal materiale probatorio raccolto risultavano i presupposti per il riconoscimento del diritto contestato, anche perché il costruttore aveva dichiarato al Comune di destinare il locale cantinato a servizio degli appartamenti.
Ha resistito con controricorso il LA.
La Corte, su richiesta del P.G., con ordinanza 19 febbraio 1998 (notificata al difensore dei ricorrenti il 4 maggio 1998 e al difensore del controricorrente l'8 maggio 1998) ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CH FR, assegnando all'uopo il termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dalla notifica (art. 331 e 371 - bis. Cod. proc. civ.). I ricorrenti con memoria difensiva hanno nominato due nuovi difensori in sostituzione dell'avv. Tribuzio deceduto il 29 marzo 1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette in rito:
1) l'ordinanza del 19 febbraio 1998 (con cui è stata ordinata la integrazione del contraddittorio nei confronti di CH FR, al quale, nella qualità di condomino che ha agito per il riconoscimento del diritto sul locale in questione, non è stato notificato il ricorso, deve essere revocata, perché, potendo il CH agire da solo, nella detta qualità (tra le altre, Cass. 19 aprile 1994 n. 3717), non ricorre nella delineata situazione una ipotesi di litisconsorzio necessario, cosi come ritenuto nella ordinanza che si revoca. Il CH, che potendo, non ha autonomamente impugnato la sentenza della corte territoriale, ha compiuto una legittima scelta (di segno negativo) in ordine all'ulteriore gravame con conseguenze di legge, circoscritte alla propria sfera di interessi, senza interferire sulle pretese degli altri condomini, altrettanto autonome.
2) Per quanto concerne la procura rilasciata dai ricorrenti a margine della memoria difensiva, bisogna rilevare - a conferma dell'ordinanza resa in udienza - che essa è invalida, in quanto non risulta, per il giudizio di legittimità, rilasciata a margine di uno degli atti indicati per legge (art. 83 e 365 cod. proc. civ.), che sono il ricorso o il controricorso e, in materia, sono tassativi (tra le altre, Cass. 9 ottobre 1997 n. 9799). I ricorrenti, dopo il decesso del precedente difensore, avrebbero dovuto conferire ad altro abilitato procura notarile, per poter discutere la causa nel giudizio di legittimità.
Lo stesso discorso va fatto per la nomina dell'avv. Di Lonardo Virgilio, in unione all'avv. Pesacane Pietro, da parte del controricorrente, in atto diverso dal controricorso. Anche il secondo difensore del controricorrente avrebbe dovuto munirsi di procura notarile, per poter partecipare alla discussione in udienza.
3) Ciò posto, osserva la Corte che le censure del ricorrente (le quali, per essere connesse, possono essere esaminate congiuntamente) non hanno giuridico fondamento.
La corte territoriale ha esaminato compiutamente le questioni sottoposte al suo esame e concernenti la pretesa dei ricorrenti al riconoscimento del loro diritto di comproprietà sul locale indicato, da destinare a parcheggio delle vetture.
I giudici del merito, con motivazione puntigliosa, hanno accertato che il locale in contesa non è compreso tra i beni trasferiti dal controricorrente ai ricorrenti, alla luce della interpretazione degli atti di compravendita stipulati tra le parti, condotta dagli stessi giudici con indagine rispettosa dei principi che governano la materia, per cui non vi è spazio per un sindacato in sede di legittimità.
Allo stesso risultato sono pervenuti i giudici stessi, esaminando, con eguale motivazione non censurabile, gli allegati agli atti traslativi della proprietà dei singoli appartamenti (licenza edilizia, licenza di abitabilità ecc.), per cui hanno correttamente ritenuto ininfluente il mezzo istruttorio invocato (ispezione giudiziale).
Poi, la corte territoriale sulla base della valutazione del complesso materiale probatorio acquisito, con analoga motivazione non censurabile, è giunta alla corretta e coerente conclusione che, per la posizione del locale conteso nel complesso immobiliare per la natura e destinazione dello stesso, non è, nella specie, configurabile la presunzione di comproprietà del locale medesimo non rientrante, nel novero delle cose comuni (ex art. 1117 cod. civ.). Nè risulta che i ricorrenti avessero raggiunto un accordo con il controricorrente circa il corrispettivo da versare per l'acquisto del diritto (Cass., Sez. un. 5 novembre 1996 n. 9631). Infine, la stessa corte territoriale, uniformandosi alla giurisprudenza sul punto, ha esattamente messo in evidenza che l'art.18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 (che prevede la destinazione di spazi e parcheggio ed è invocata dai ricorrenti) non è applicabile al caso che ne occupa, perché la norma (che non è retroattiva) è entrata in vigore il 1^ settembre 1967, dopo il rilascio della licenza edilizia al costruttore, attuale controricorrente. La sentenza impugnata, per le considerazioni che precedono, resiste alle censure dei ricorrenti.
Questi ultimi sono tenuti in solido alle spese in favore del controricorrente (art. 385 cod. proc. civ.).
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, in lire 166.100, oltre lire 1.500.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999