Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/1999, n. 3121
CASS
Sentenza 1 aprile 1999

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Qualora alcuni condomini abbiano convenuto in giudizio il venditore - costruttore dell'edificio per rivendicare il diritto reale d'uso sull'area dell'edificio destinata a parcheggio, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri condomini, ai quali pertanto non va notificato l'atto di impugnazione per l'integrazione del contraddittorio.

Nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83 terzo comma cod. proc. civ., nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica con riferimento al giudizio di cassazione soltanto quelli suindicati. Pertanto se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del cit. art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/1999, n. 3121
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3121
    Data del deposito : 1 aprile 1999

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