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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 13 MARZO 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 215/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. DI BARTOLOMEO ANDREA e dall'avv. Parte_1
PAPALINI LUCA elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
appresentato e difeso dall'avv. SABATINI Controparte_1
SAVERIO elett.te dom.to in Piazza del Plebiscito 60121 CP_1
APPELLATO/I
MOTIVAZIONE
propone appello per la riforma parziale della sentenza del Tribunale di Ancona n. Parte_1
438/2023 del 19/12/2023, che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla società
[...]
(già avverso il decreto ingiuntivo n° 145/2022 emesso Controparte_1 Controparte_2
dal Tribunale di Ancona, con il quale era stato ingiunto alla predetta società il pagamento in suo favore della somma di €. 11.001,67 (oltre accessori), in conseguenza della nullità e/o inefficacia del Verbale di Accordo Aziendale del 22/02/2014 (sottoscritto tra l'Azienda e le OO.SS. FILT-CGIL, e CP_3
), e del Verbale di Conciliazione Sindacale del 28/02/2014 (sottoscritto tra l'Azienda e CP_4
pagina 1 di 5 l'appellante), revocava il decreto ingiuntivo predetto, condannando Controparte_1
a corrispondere a la somma di Euro 3.416,97 a titolo di EDR contrattuale, EDR, Parte_1
Cont Integr. elemento distintivo acquisito della retribuzione poi denominato indennità ad personam, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, oltre a metà delle spese di lite.
Infatti, pur se l'opposizione proposta dalla ex veniva ritenuta sostanzialmente CP_2
infondata con conseguente affermazione del diritto della lavoratrice di percepire le retribuzioni a cui aveva in precedenza rinunciato in virtù di accordo sindacale divenuto nullo, tuttavia, il primo giudice riduceva l'importo portato dal decreto ingiuntivo opposto (avente ad oggetto tali differenze retributive) alla misura di 3.416,97, sulla base della considerazione che nell'accordo individuale del 27.2.2014 era stato pattuito che il trattamento retributivo di miglior favore attribuito a titolo di “Elemento distinto acquisito della retribuzione” sarebbe stato riassorbito (nel rispetto di una soglia di garanzia prevista nell'accordo aziendale del 22.02.2014) nell'ambito del nuovo inquadramento nel 4° livello (in luogo del 5°) assegnato in ragione “delle effettive mansioni svolte e del ruolo ricoperto attualmente all'interno dell'organizzazione aziendale”.
Ebbene, la censura tale riduzione della somma dovuta, disposta sul presupposto (ritenuto Pt_1
erroneo) che con il Verbale Sindacale del 28/02/2014 le parti avrebbero deciso concordemente di riconoscere, alla voce retributiva “Elemento Distinto Acquisito della ”, la natura di CP_6
superminimo riassorbibile, nonostante che la stessa sentenza avesse ritenuto nullo ed inefficace detto accordo (da ritenersi quindi tamquam non esset) e nonostante che l'accordo stesso avesse espressamente assegnato il superiore inquadramento in considerazione “delle effettive mansioni svolte e del ruolo ricoperto attualmente all'interno dell'organizzazione aziendale”.
L'appellante ha quindi concluso come segue: “A. In via principale: A.1) Rigettare integralmente il ricorso in opposizione e le domande della di cui in atti, confermare il Controparte_1
Decreto Ingiuntivo opposto, nonché, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'appellante in primo grado, condannare la in persona del Controparte_1
legale rapp. p.t., al pagamento, in favore della Sig.ra ed a titolo di differenze retributive Parte_1 dalla medesima maturate nel periodo di causa, dell'importo lordo pari, alla data del 03 novembre
2021, ad euro 12.064,18 (oltre rivalutazione ed interessi di legge dal maturato al saldo) ovverosia pari ad euro 11.001,67, risultanti dal Decreto Ingiuntivo n.n. 145/2022 del 14/04/2022 (RG n. 367/2022), nonchè ad euro 1.062,51, a titolo di differenza retributiva tra il IV ed il V livello contrattuale, nel periodo dall' 01/08/2012 al 28/02/2014; A.2) Condannare la Società al pagamento integrale delle spese processuali sia del presente Giudizio, sia di quello di primo grado. B. In via meramente subordinata, fermo ed impregiudicato quanto concluso ai punti A.1) e A.2), e salvo gravame: B.1)
pagina 2 di 5 Rigettare il ricorso in opposizione e le domande della di cui in atti, Controparte_1 nonché condannare in ogni caso la Società anzidetta, in favore dell'appellante, ed a titolo di differenze retributive maturate nel periodo di causa, al pagamento dell'importo lordo pari, alla data del 03 novembre 2021, ad euro 5.322,93 (=4.260,42+1.062,51), ovvero ed in via ancor più subordinata, dell'importo lordo di euro 4.260,42”.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
L'appello, deciso allo stato degli atti, è fondato e va dunque accolto.
In punto di diritto, è noto che nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione; ciascuna delle parti assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, con conseguenti effetti nell'ambito dei criteri di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione. Ciò premesso, nessun dubbio sussiste in ordine alla fondatezza della pretesa del lavoratore, come già statuito in numerosi precedenti giurisprudenziali di questa Corte, in cui si è evidenziato che: 1) con riguardo all'accordo aziendale del 22.02.2014, “le parti, con la stipulazione del sopra citato accordo, abbiano avuto intenzione di prendere un preciso e reciproco impegno finalizzato al risanamento economico della società e subordinato alla condizione che questo si realizzasse concretamente. Dalla complessiva lettura della pattuizione conclusa in sede sindacale e dal collegato accordo individuale di ciascun lavoratore si ricava, infatti, la volontà di uscire dalla difficile crisi economica, stabilendo, da un lato, il sacrificio dei lavoratori, consistente nella decurtazione stipendiale attraverso la rinuncia a varie voci retributive fino ad allora percepite;
dall'altro, la permanenza di una rigorosa politica di risanamento da parte dell'attuale assetto societario, impegnato in una corretta gestione economica del patrimonio aziendale. Alla luce di tale comune volontà contrattuale appare logico e consequenziale l'inserimento, al punto 7 dell'atto, di una condizione risolutiva che, con indiscutibile chiarezza, abbia previsto l'inefficacia dell'accordo, quindi, delle rinunce economiche da parte dei lavoratori, nell'ipotesi in cui la politica di risanamento economico della società non potesse attuarsi in ragione dell'apertura di una procedura concorsuale o del fallimento della società medesima. In tale contesto contrattuale, come pagina 3 di 5 ha già indicato il primo giudice, la pacifica, intervenuta apertura della procedura concorsuale prevista dall'art.186 bis L. Fall., rappresentando l'avveramento della condizione stabilita, ha comportato la reviviscenza dei diritti retributivi originariamente rinunciati dai lavoratori, legittimando, quindi, la pretesa contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo”; 2) con riguardo all'accordo individuale del
27.02.2014, le ulteriori decurtazioni operate “non sono legittimate in alcun modo, non essendo intervenuto alcun accordo sindacale in tal senso nè potendo trovare la loro legittimazione nel piano industriale di risanamento riconducibile all'accordo del 2014, visto che attengono ad emolumenti non considerati in quell'accordo” (v. Corte di Appello Ancona 08.10.2020 ed altri). Sul Parte_2
punto, in assenza di appello incidentale da parte della si è dunque Controparte_1
formato il giudicato interno.
Ciò premesso, come detto, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel quantum, ha ridotto la somma dovuta al lavoratore, sul presupposto (ritenuto erroneo) che con il
Verbale Sindacale del 28/02/2014 le parti avrebbero deciso concordemente di riconoscere, alla voce retributiva “Elemento Distinto Acquisito della ”, la natura di superminimo riassorbibile. CP_6
Il motivo è fondato.
In primo luogo, è la stessa sentenza impugnata ad aver ritenuto nullo ed inefficace l'accordo del
28.02.2014, che è dunque da ritenersi tamquam non esset, con la conseguenza che nessuna clausola di detta pattuizione può trovare applicazione, ivi compresa quella che prevede che il trattamento retributivo di miglior favore attribuito a titolo di “Elemento distinto acquisito della retribuzione” sarebbe stato riassorbito (nel rispetto di una soglia di garanzia prevista nell'accordo aziendale del
22.02.2014) nell'ambito del nuovo inquadramento nel 4° livello. In secondo luogo, anche a voler prescindere da tale dirimente considerazione, rileva il Collegio che è lo stesso accordo individuale del
28.02.2015, con dichiarazione avente pieno valore confessorio, ad aver specificato che l'inquadramento nel 4° livello è stato riconosciuto in favore della in considerazione “delle effettive mansioni Pt_1 svolte e del ruolo ricoperto attualmente all'interno dell'organizzazione aziendale”. Ne segue che il superiore inquadramento riconosciuto non può essere considerato l'oggetto di una obbligazione assunta dal datore di lavoro con l'accordo aziendale, ma costituisce una mera presa d'atto di entrambe le parti contrattuali della riduttività del precedente inquadramento nel 4° livello in riferimento al contenuto professionale delle mansioni in concreto svolte. Ne segue che la nullità dell'accordo aziendale del
22.02.2014 e dell'accordo individuale del 28.02.2024 travolge esclusivamente la clausola che prevede la riassorbibilità del trattamento retributivo di miglior favore attribuito a titolo di “Elemento distinto acquisito della retribuzione”, e non anche il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel livello contrattuale che entrambe le parti hanno espressamente ritenuto consono alle mansioni in concreto pagina 4 di 5 svolte (sulla cui questione alcun appello incidentale è stato proposto). D'altronde, alcun altro elemento induce a ritenere che, già in precedenza, tale elemento retributivo dovesse ritenersi assorbibile, sicché è indubitabile che esso lo è divenuto solo ed in quanto previsto dall'accordo conciliativo venuto meno.
La decurtazione operata dal primo giudice non è, dunque, corretta, spettando alla lavoratrice l'importo intero come già calcolato in via monitoria.
A tale importo va, poi, aggiunto quello di euro 1.062,51, a titolo di differenza retributiva tra il IV ed il V livello contrattuale, nel periodo dall' 01/08/2012 al 28/02/2014. La sentenza impugnata ha, infatti, riconosciuto che alla lavoratrice dovesse essere riconosciuto il 4° livello già dall'agosto 2012, senza che sul punto sia stato sollevato appello incidentale (sicchè, trattandosi di statuizione su cui è sceso il giudicato, neppure si può porre alcuna questione di eventuale inammissibilità della relativa domanda riconvenzionale proposta dall'opposto).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque accolto e, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 145/2022 emesso dal Tribunale di
Ancona deve essere respinta, con conseguente conferma del provvedimento monitorio e con accoglimento della domanda riconvenzionale proposta per euro 1.062,51.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n° 438/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 19.12.2023, contrariis reiectis, così decide: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta dalla società Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n° 145/2022 emesso dal Tribunale di Ancona in data 14.04.2022;
[...]
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opposta, condanna Controparte_1
a corrispondere alla ricorrente l'ulteriore somma di euro 1.062,51, oltre interessi e
[...]
rivalutazione monetaria come per legge;
3) condanna la a Controparte_1
rifondere alla parte appellante le spese dei due gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €.2.100,00 (oltre alle spese del monitorio), e, per il secondo grado, in complessivi
€.2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 13 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 13 MARZO 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 215/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. DI BARTOLOMEO ANDREA e dall'avv. Parte_1
PAPALINI LUCA elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
appresentato e difeso dall'avv. SABATINI Controparte_1
SAVERIO elett.te dom.to in Piazza del Plebiscito 60121 CP_1
APPELLATO/I
MOTIVAZIONE
propone appello per la riforma parziale della sentenza del Tribunale di Ancona n. Parte_1
438/2023 del 19/12/2023, che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla società
[...]
(già avverso il decreto ingiuntivo n° 145/2022 emesso Controparte_1 Controparte_2
dal Tribunale di Ancona, con il quale era stato ingiunto alla predetta società il pagamento in suo favore della somma di €. 11.001,67 (oltre accessori), in conseguenza della nullità e/o inefficacia del Verbale di Accordo Aziendale del 22/02/2014 (sottoscritto tra l'Azienda e le OO.SS. FILT-CGIL, e CP_3
), e del Verbale di Conciliazione Sindacale del 28/02/2014 (sottoscritto tra l'Azienda e CP_4
pagina 1 di 5 l'appellante), revocava il decreto ingiuntivo predetto, condannando Controparte_1
a corrispondere a la somma di Euro 3.416,97 a titolo di EDR contrattuale, EDR, Parte_1
Cont Integr. elemento distintivo acquisito della retribuzione poi denominato indennità ad personam, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, oltre a metà delle spese di lite.
Infatti, pur se l'opposizione proposta dalla ex veniva ritenuta sostanzialmente CP_2
infondata con conseguente affermazione del diritto della lavoratrice di percepire le retribuzioni a cui aveva in precedenza rinunciato in virtù di accordo sindacale divenuto nullo, tuttavia, il primo giudice riduceva l'importo portato dal decreto ingiuntivo opposto (avente ad oggetto tali differenze retributive) alla misura di 3.416,97, sulla base della considerazione che nell'accordo individuale del 27.2.2014 era stato pattuito che il trattamento retributivo di miglior favore attribuito a titolo di “Elemento distinto acquisito della retribuzione” sarebbe stato riassorbito (nel rispetto di una soglia di garanzia prevista nell'accordo aziendale del 22.02.2014) nell'ambito del nuovo inquadramento nel 4° livello (in luogo del 5°) assegnato in ragione “delle effettive mansioni svolte e del ruolo ricoperto attualmente all'interno dell'organizzazione aziendale”.
Ebbene, la censura tale riduzione della somma dovuta, disposta sul presupposto (ritenuto Pt_1
erroneo) che con il Verbale Sindacale del 28/02/2014 le parti avrebbero deciso concordemente di riconoscere, alla voce retributiva “Elemento Distinto Acquisito della ”, la natura di CP_6
superminimo riassorbibile, nonostante che la stessa sentenza avesse ritenuto nullo ed inefficace detto accordo (da ritenersi quindi tamquam non esset) e nonostante che l'accordo stesso avesse espressamente assegnato il superiore inquadramento in considerazione “delle effettive mansioni svolte e del ruolo ricoperto attualmente all'interno dell'organizzazione aziendale”.
L'appellante ha quindi concluso come segue: “A. In via principale: A.1) Rigettare integralmente il ricorso in opposizione e le domande della di cui in atti, confermare il Controparte_1
Decreto Ingiuntivo opposto, nonché, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'appellante in primo grado, condannare la in persona del Controparte_1
legale rapp. p.t., al pagamento, in favore della Sig.ra ed a titolo di differenze retributive Parte_1 dalla medesima maturate nel periodo di causa, dell'importo lordo pari, alla data del 03 novembre
2021, ad euro 12.064,18 (oltre rivalutazione ed interessi di legge dal maturato al saldo) ovverosia pari ad euro 11.001,67, risultanti dal Decreto Ingiuntivo n.n. 145/2022 del 14/04/2022 (RG n. 367/2022), nonchè ad euro 1.062,51, a titolo di differenza retributiva tra il IV ed il V livello contrattuale, nel periodo dall' 01/08/2012 al 28/02/2014; A.2) Condannare la Società al pagamento integrale delle spese processuali sia del presente Giudizio, sia di quello di primo grado. B. In via meramente subordinata, fermo ed impregiudicato quanto concluso ai punti A.1) e A.2), e salvo gravame: B.1)
pagina 2 di 5 Rigettare il ricorso in opposizione e le domande della di cui in atti, Controparte_1 nonché condannare in ogni caso la Società anzidetta, in favore dell'appellante, ed a titolo di differenze retributive maturate nel periodo di causa, al pagamento dell'importo lordo pari, alla data del 03 novembre 2021, ad euro 5.322,93 (=4.260,42+1.062,51), ovvero ed in via ancor più subordinata, dell'importo lordo di euro 4.260,42”.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
L'appello, deciso allo stato degli atti, è fondato e va dunque accolto.
In punto di diritto, è noto che nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione; ciascuna delle parti assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, con conseguenti effetti nell'ambito dei criteri di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione. Ciò premesso, nessun dubbio sussiste in ordine alla fondatezza della pretesa del lavoratore, come già statuito in numerosi precedenti giurisprudenziali di questa Corte, in cui si è evidenziato che: 1) con riguardo all'accordo aziendale del 22.02.2014, “le parti, con la stipulazione del sopra citato accordo, abbiano avuto intenzione di prendere un preciso e reciproco impegno finalizzato al risanamento economico della società e subordinato alla condizione che questo si realizzasse concretamente. Dalla complessiva lettura della pattuizione conclusa in sede sindacale e dal collegato accordo individuale di ciascun lavoratore si ricava, infatti, la volontà di uscire dalla difficile crisi economica, stabilendo, da un lato, il sacrificio dei lavoratori, consistente nella decurtazione stipendiale attraverso la rinuncia a varie voci retributive fino ad allora percepite;
dall'altro, la permanenza di una rigorosa politica di risanamento da parte dell'attuale assetto societario, impegnato in una corretta gestione economica del patrimonio aziendale. Alla luce di tale comune volontà contrattuale appare logico e consequenziale l'inserimento, al punto 7 dell'atto, di una condizione risolutiva che, con indiscutibile chiarezza, abbia previsto l'inefficacia dell'accordo, quindi, delle rinunce economiche da parte dei lavoratori, nell'ipotesi in cui la politica di risanamento economico della società non potesse attuarsi in ragione dell'apertura di una procedura concorsuale o del fallimento della società medesima. In tale contesto contrattuale, come pagina 3 di 5 ha già indicato il primo giudice, la pacifica, intervenuta apertura della procedura concorsuale prevista dall'art.186 bis L. Fall., rappresentando l'avveramento della condizione stabilita, ha comportato la reviviscenza dei diritti retributivi originariamente rinunciati dai lavoratori, legittimando, quindi, la pretesa contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo”; 2) con riguardo all'accordo individuale del
27.02.2014, le ulteriori decurtazioni operate “non sono legittimate in alcun modo, non essendo intervenuto alcun accordo sindacale in tal senso nè potendo trovare la loro legittimazione nel piano industriale di risanamento riconducibile all'accordo del 2014, visto che attengono ad emolumenti non considerati in quell'accordo” (v. Corte di Appello Ancona 08.10.2020 ed altri). Sul Parte_2
punto, in assenza di appello incidentale da parte della si è dunque Controparte_1
formato il giudicato interno.
Ciò premesso, come detto, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel quantum, ha ridotto la somma dovuta al lavoratore, sul presupposto (ritenuto erroneo) che con il
Verbale Sindacale del 28/02/2014 le parti avrebbero deciso concordemente di riconoscere, alla voce retributiva “Elemento Distinto Acquisito della ”, la natura di superminimo riassorbibile. CP_6
Il motivo è fondato.
In primo luogo, è la stessa sentenza impugnata ad aver ritenuto nullo ed inefficace l'accordo del
28.02.2014, che è dunque da ritenersi tamquam non esset, con la conseguenza che nessuna clausola di detta pattuizione può trovare applicazione, ivi compresa quella che prevede che il trattamento retributivo di miglior favore attribuito a titolo di “Elemento distinto acquisito della retribuzione” sarebbe stato riassorbito (nel rispetto di una soglia di garanzia prevista nell'accordo aziendale del
22.02.2014) nell'ambito del nuovo inquadramento nel 4° livello. In secondo luogo, anche a voler prescindere da tale dirimente considerazione, rileva il Collegio che è lo stesso accordo individuale del
28.02.2015, con dichiarazione avente pieno valore confessorio, ad aver specificato che l'inquadramento nel 4° livello è stato riconosciuto in favore della in considerazione “delle effettive mansioni Pt_1 svolte e del ruolo ricoperto attualmente all'interno dell'organizzazione aziendale”. Ne segue che il superiore inquadramento riconosciuto non può essere considerato l'oggetto di una obbligazione assunta dal datore di lavoro con l'accordo aziendale, ma costituisce una mera presa d'atto di entrambe le parti contrattuali della riduttività del precedente inquadramento nel 4° livello in riferimento al contenuto professionale delle mansioni in concreto svolte. Ne segue che la nullità dell'accordo aziendale del
22.02.2014 e dell'accordo individuale del 28.02.2024 travolge esclusivamente la clausola che prevede la riassorbibilità del trattamento retributivo di miglior favore attribuito a titolo di “Elemento distinto acquisito della retribuzione”, e non anche il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel livello contrattuale che entrambe le parti hanno espressamente ritenuto consono alle mansioni in concreto pagina 4 di 5 svolte (sulla cui questione alcun appello incidentale è stato proposto). D'altronde, alcun altro elemento induce a ritenere che, già in precedenza, tale elemento retributivo dovesse ritenersi assorbibile, sicché è indubitabile che esso lo è divenuto solo ed in quanto previsto dall'accordo conciliativo venuto meno.
La decurtazione operata dal primo giudice non è, dunque, corretta, spettando alla lavoratrice l'importo intero come già calcolato in via monitoria.
A tale importo va, poi, aggiunto quello di euro 1.062,51, a titolo di differenza retributiva tra il IV ed il V livello contrattuale, nel periodo dall' 01/08/2012 al 28/02/2014. La sentenza impugnata ha, infatti, riconosciuto che alla lavoratrice dovesse essere riconosciuto il 4° livello già dall'agosto 2012, senza che sul punto sia stato sollevato appello incidentale (sicchè, trattandosi di statuizione su cui è sceso il giudicato, neppure si può porre alcuna questione di eventuale inammissibilità della relativa domanda riconvenzionale proposta dall'opposto).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque accolto e, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 145/2022 emesso dal Tribunale di
Ancona deve essere respinta, con conseguente conferma del provvedimento monitorio e con accoglimento della domanda riconvenzionale proposta per euro 1.062,51.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n° 438/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 19.12.2023, contrariis reiectis, così decide: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta dalla società Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n° 145/2022 emesso dal Tribunale di Ancona in data 14.04.2022;
[...]
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opposta, condanna Controparte_1
a corrispondere alla ricorrente l'ulteriore somma di euro 1.062,51, oltre interessi e
[...]
rivalutazione monetaria come per legge;
3) condanna la a Controparte_1
rifondere alla parte appellante le spese dei due gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €.2.100,00 (oltre alle spese del monitorio), e, per il secondo grado, in complessivi
€.2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 13 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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