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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 13/06/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1733/2024, avente ad oggetto
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(PO) alla via P. Micca n. 6, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanna Colzi, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Montemurlo (PO) alla via del Giglio n. 4;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
IV Novembre n. 141/2;
Resistente
E
Co
in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 18.9.2024, premetteva di Parte_1
avere intrattenuto una relazione more uxorio con dalla quale CP_1
nascevano i figli (nata il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Persona_2
La ricorrente deduceva che il rapporto affettivo si logorava, soprattutto a causa dei problemi di dipendenza dalle sostanze stupefacenti del resistente, così che la convivenza cessava nel mese di marzo 2021, quando, a seguito dell'intervento dei Servizi Sociali, veniva collocata presso la Casa Per_1
Famiglia Eidos a Pistoia, mentre la madre e venivano collocati Persona_2
presso la Comunità S. Anna di Prato. La ricorrente, dopo il percorso svolto nel corso di questi anni, abitava a Montemurlo, e richiedeva di avere con sé la figlia
Per_1
La ricorrente, in merito alle proprie condizioni economiche, rappresentava di svolgere lavori saltuari, mentre il resistente è titolare di una ditta, oltre che proprietario di un immobile.
Pertanto, la ricorrente richiedeva l'affidamento esclusivo della figlia con Per_1
collocamento presso di lei, e domandava disporsi, a carico del resistente, contributo di mantenimento pari ad € 300 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il resistente rimaneva contumace.
All'udienza del 4.2.2025, venivano assunti i provvedimenti provvisori e urgenti, e la causa giungeva all'udienza del 22.5.2025, nella quale veniva riservata in decisione.
2. Preliminarmente, occorre osservare che la figlia della coppia, è Per_1
divenuta maggiorenne il 23.4.2025, così che deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di affidamento proposta dalla ricorrente.
3. La ricorrente richiede contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne pari ad € 300 mensili.
La ricorrente svolge solo lavori saltuari, dai quali ha dichiarato di percepire circa € 400/€ 450 mensili.
Il resistente risulta titolare di una ditta come parrucchiere (cfr. doc. 7 allegato al ricorso), e risulta avere svolto continuativamente attività lavorativa dal
2 giugno 2022 al luglio 2024 (cfr. estratto previdenziale in atti), sino a quando non è stato licenziato.
Tenuto conto che il resistente ha piena capacità lavorativa e valutato che Per_1
abita stabilmente presso la madre, appare congruo confermare, a carico del padre, il contributo di mantenimento di € 250 mensili.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore.
4. Le spese di lite sono poste a carico del resistente, secondo soccombenza, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, e parametri minimi per la fase decisionale.
Si precisa che la condanna alle spese è prevista in favore dello Stato, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda di affidamento;
2) ordina a di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia la somma di € 250 mensili, oltre rivalutazione Per_1
Istat, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
3) le spese straordinarie, così come individuate dal protocollo 2018 stipulato tra il
COA ed il Tribunale di Pistoia, dovranno essere ripartite fra i genitori in percentuale pari al 50%:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento);
3 spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e
4 consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
4) condanna alla refusione delle spese di lite in favore dello Stato, CP_1 liquidate in € 4.358,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1733/2024, avente ad oggetto
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(PO) alla via P. Micca n. 6, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanna Colzi, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Montemurlo (PO) alla via del Giglio n. 4;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
IV Novembre n. 141/2;
Resistente
E
Co
in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 18.9.2024, premetteva di Parte_1
avere intrattenuto una relazione more uxorio con dalla quale CP_1
nascevano i figli (nata il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Persona_2
La ricorrente deduceva che il rapporto affettivo si logorava, soprattutto a causa dei problemi di dipendenza dalle sostanze stupefacenti del resistente, così che la convivenza cessava nel mese di marzo 2021, quando, a seguito dell'intervento dei Servizi Sociali, veniva collocata presso la Casa Per_1
Famiglia Eidos a Pistoia, mentre la madre e venivano collocati Persona_2
presso la Comunità S. Anna di Prato. La ricorrente, dopo il percorso svolto nel corso di questi anni, abitava a Montemurlo, e richiedeva di avere con sé la figlia
Per_1
La ricorrente, in merito alle proprie condizioni economiche, rappresentava di svolgere lavori saltuari, mentre il resistente è titolare di una ditta, oltre che proprietario di un immobile.
Pertanto, la ricorrente richiedeva l'affidamento esclusivo della figlia con Per_1
collocamento presso di lei, e domandava disporsi, a carico del resistente, contributo di mantenimento pari ad € 300 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il resistente rimaneva contumace.
All'udienza del 4.2.2025, venivano assunti i provvedimenti provvisori e urgenti, e la causa giungeva all'udienza del 22.5.2025, nella quale veniva riservata in decisione.
2. Preliminarmente, occorre osservare che la figlia della coppia, è Per_1
divenuta maggiorenne il 23.4.2025, così che deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di affidamento proposta dalla ricorrente.
3. La ricorrente richiede contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne pari ad € 300 mensili.
La ricorrente svolge solo lavori saltuari, dai quali ha dichiarato di percepire circa € 400/€ 450 mensili.
Il resistente risulta titolare di una ditta come parrucchiere (cfr. doc. 7 allegato al ricorso), e risulta avere svolto continuativamente attività lavorativa dal
2 giugno 2022 al luglio 2024 (cfr. estratto previdenziale in atti), sino a quando non è stato licenziato.
Tenuto conto che il resistente ha piena capacità lavorativa e valutato che Per_1
abita stabilmente presso la madre, appare congruo confermare, a carico del padre, il contributo di mantenimento di € 250 mensili.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore.
4. Le spese di lite sono poste a carico del resistente, secondo soccombenza, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, e parametri minimi per la fase decisionale.
Si precisa che la condanna alle spese è prevista in favore dello Stato, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda di affidamento;
2) ordina a di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia la somma di € 250 mensili, oltre rivalutazione Per_1
Istat, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
3) le spese straordinarie, così come individuate dal protocollo 2018 stipulato tra il
COA ed il Tribunale di Pistoia, dovranno essere ripartite fra i genitori in percentuale pari al 50%:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento);
3 spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e
4 consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
4) condanna alla refusione delle spese di lite in favore dello Stato, CP_1 liquidate in € 4.358,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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