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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/07/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 441/2024 del ruolo generale e promossa
DA
(già e ), Parte_1 Parte_2 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. , rappresentata e difesa, P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Monica Fazio e dall'avv. Ivano Fazio in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Milano, via S. Barnaba n. 30;
- appellante-
CONTRO
pagina 1 di 16 in persona del sindaco pro tempore (P.I. , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Mignini e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla via G. Galilei n°8, giusta delega allegata alla comparsa di risposta;
CP_1
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 845 del 27/10/2023 pronunciata dal Tribunale di Fermo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso
e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in parziale riforma
della sentenza n. 845/23, pubblicata in data 27/10/23, nella causa RG N 1758/20, condannare il
(C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_3
in 63066 Grottammare (AP), Via Guglielmo Marconi, 50, al pagamento in favore di Parte_1
delle seguenti somme:
- € 30.444,27 per sorte capitale, di cui alle fatture prodotte sub doc. 12 e 15-67 e riepilogate
nell'elenco sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che è risultata in corso di causa, da
maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, determinati ex artt. 2 e 5 e da calcolarsi, ex
art. 4, del d.lgs. n. 231/02, come novellato dal d.lgs. n. 192/12, dalle singole scadenze al saldo, pari,
alla data del 3/10/23, ad € 18.433,01 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c.,
determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in
subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- € 884,92 per il mancato pagamento della NDI emessa per gli interessi di mora maturati per il
ritardato pagamento della fattura descritta nell'allegato alla NDI, prodotta sub doc. 7 e riepilogata
nell'elenco sub doc. 8, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c.,
determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02, novellato dal d.lgs. n. 192/12, o, in
subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
pagina 2 di 16 - € 2.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n. 192/12, per
il mancato pagamento delle fatture, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla
data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, sia con riguardo alla sorte capitale (n.
53 fatture) che alle fatture (n. 1 fattura), il cui ritardato pagamento ha determinato l'emissione delle
NDI, azionate nel presente giudizio e così per un totale di n. 54 fatture, sino al pagamento dell'importo
sopra quantificato (€ 2.160,00).
Per l'appellato: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le ragioni, deduzioni ed
eccezioni tutte svolte in primo grado, che qui debbono intendersi richiamate, riportate e
trascritte, e per quelle dianzi dedotte, ogni contraria e diversa istanza, ragione o eccezione
disattese o reiette, riformare l'impugnata sentenza n°845/2023 pronunciata in data 27.10.2023
dal Tribunale civile di Fermo e per l'effetto:
- In via preliminare e cautelare: Voglia sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della
sentenza impugnata per i motivi meglio dedotti nel presente atto;
-Nel merito: Voglia accogliere, per i motivi sopra esposti, lo spiegato appello e, per l'effetto, in
riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni di seguito rassegnate:
I)-In via principale: accertato il pagamento da parte del di gran parte Controparte_1
delle fatture azionate e/o accertata l'inesigibilità della fattura contestata n°5750292305 del
4.2.2016 per i motivi sopra esposti e/o accertata infine la prescrizione anche parziale dei crediti
azionati, Voglia dichiarare che il nulla deve a (già Controparte_1 Parte_1
) e per l'effetto, rigettare le domande spiegate dalla società attrice in Parte_2
quanto infondate in fatto ed in diritto.
II)-In via subordinata: Voglia rigettare le domande spiegate dall'attrice in quanto il
[...]
nulla deve, per i motivi sopra esposti, a (già CP_1 Parte_1 [...]
). Parte_2
III)-In via ulteriormente subordinata: nella non pensata ipotesi in cui si ritenesse il di CP_1
pagina 3 di 16 tenuto a pagare parte delle somme azionate con l'atto di citazione, Voglia CP_1
accertare e dichiarare come dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa;
-In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (ora Parte_2 Parte_1
evocava in giudizio il comune di per ottenerne la condanna al pagamento dei crediti di CP_1
cui è divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto, portati da fatture emesse da AL
S.p.a. (cessionaria a propria volta di ed a titolo di corrispettivo Controparte_2 Controparte_3
della fornitura di energia dalle stesse erogate in favore del in epoca compresa quanto CP_1
all'energia elettrica fra l'1.08.2014 e il 31.7.2015 e quanto al gas dall'1.10.2011 al 31.7.2013 ed indicate in dettaglio con data e numero ed importo negli stessi atti di cessione, oltre interessi moratori e interessi successivi. Concludeva pertanto per la condanna del al pagamento Controparte_1
della sorte capitale, degli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale, degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/02, come novellato dal d.lgs. 192/12, degli ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta con relativi interessi anatocistici e dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/02, come novellato dal d.lgs. 192/12.
Si costituiva con comparsa di risposta il deducendo: il pagamento di gran Controparte_1
parte degli importi azionati;
l'avvenuta tempestiva contestazione della fattura N°5750292305, con conseguente sua inesigibilità; il diritto del di avanzare eccezione di compensazione con CP_1
riferimento alle note di credito mai rimborsate dal gestore ed opponibili alla cessionaria ex art 9 c.13
delle condizioni generali della convenzione e/o in forza degli artt. 1421 e segg. CC;
nonché la mancanza di prova del credito azionato in parte contestato dal convenuto;
ed infine la non CP_1
debenza ed erroneità delle somme richieste a titolo di interessi, penali e/o risarcimento.
pagina 4 di 16 Con sentenza n. 845/23 emessa dal Tribunale di Fermo e pubblicata in data 27/10/23 così veniva deciso:
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in
ordine alla causa in epigrafe, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea, condanna il in pers. leg. rapp.te Controparte_1
p.t al pagamento della somma di € 19,699,21 oltre interessi di mora come da domanda al saldo;
interessi anatocistici come da domanda al saldo, nonché alle ulteriori somme dovute ai sensi dell'art. 6
co 2 Dlgs 231/02 novellato dal Dlgs 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le
fatture oggetto di causa ad esclusione delle n45 fatture del 13.07.2015 con scadenza 18.08.2015 già
oggetto di pagamento;
2) Condanna il in persona del legale rapp.te p.t., a rimborsare a parte attrice Controparte_1
le spese di lite che si liquidano ex D.M. 147/2022 secondo i valori minimi dello scaglione di
riferimento (€ 5.201,00 e € 26.000,00) in assenza di questioni giuridiche complesse, in complessivi €
2.540,00 per competenze, oltre spese generali al 15,00%, IVA e CAP come per legge, nonché al
rimborso delle spese vive se sostenute e documentate.
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di primo grado per Parte_1
i motivi meglio specificati nel prosieguo.
Il si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello principale. Al contempo con Controparte_1
appello radicato al n. 462/2024 rg e riunito al presente giudizio ha impugnato la medesima sentenza con motivi anch'essi meglio descritti nel prosieguo.
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Per ragioni di pregiudizialità logica è opportuno trattare preventivamente l'appello proposto dal qui da qualificarsi come incidentale. CP_1
pagina 5 di 16 Con il primo e terzo motivo di appello, da delibarsi congiuntamente stante l'intima connessione, il di impugna la sentenza di primo grado per avere il giudice di prime cure accolto CP_1 CP_1
la domanda della avente ad oggetto il pagamento del credito relativo alla fattura n° Pt_1
5750292305 del 4.2.2016 di euro 13.468,43, emessa da nonostante detto credito Controparte_4
non fosse ricompreso tra quelli ceduti con gli atti di cessione, con difetto pertanto della titolarità in capo alla cessionaria, e la fattura fosse stata debitamente contestata dall'ente territoriale. Inoltre, il comune di contesta il mancato deposito dei contratti originari sorti tra l'ente territoriale CP_1
ed e Controparte_3 Controparte_4
I motivi risultano parzialmente fondati
Va preliminarmente rilevato che il motivo di appello, avente ad oggetto il difetto di titolarità in capo a del credito derivante dalla fattura n° 5750292305 del 4.2.2016 di euro 13.468,43, coglie nel Pt_1
CP segno allorché si esamini il contenuto degli atti di cessione stipulati tra e in data Pt_1
03/12/2015 e 28/01/2016 e l'elenco delle fatture ivi allegato, ove non compaiono gli estremi della menzionata fattura emessa da Controparte_4
L'istituto di credito appellante eccepisce a propria volta che tale fattura doveva ritenersi già inclusa
CP nell'atto di cessione stipulato tra e datato 29/06/2015 in quanto facente parte delle CP_4
fatture “emesse entro e non oltre 24 mesi” dall'atto. Il rilievo, tuttavia, risulta privo di pregio atteso che
CP negli atti di cessione tra e non è prevista alcuna analoga condizione negoziale afferente Pt_1
alle fatture emesse in data successiva alla stipula degli atti medesimi. Di talché, se può considerarsi come provato il trasferimento della titolarità del credito originato dalla menzionata fattura tra la società
CP_ fornitrice di energia elettrica e la società , altrettanto non può dirsi per il trasferimento del
CP medesimo credito tra la società e che quindi non può considerarsi legittimata Pt_1
attivamente ad azionarlo nei confronti dell'ente territoriale appellato.
In ogni caso, anche a voler ritenere raggiunta la prova dell'avvenuta cessione, va rilevato che la fattura in esame è stata compiutamente contestata e, per questo, rifiutata dall'ente territoriale appellato come si pagina 6 di 16 evince dallo scambio di mail prodotte in atti (doc. n. 7 fasc. comune di . Si rammenta che CP_1
la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che in tema di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché in caso di contestazione grava sul somministrante (anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito) l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (v. Cass., 18/10/2023, n. 28984 e n. 25534 del 24/09/2024).
Va pertanto rigettata la domanda svolta da di condanna del al Pt_1 Controparte_1
pagamento credito portato dalla fattura n° 5750292305 del 4.2.2016 di euro 13.468,43.
In ordine alla mancata produzione dei contratti conclusi tra le società fornitrici di energia elettrica,
, ed il comune di in punto di diritto occorre rilevare che ormai CP_4 CP_3 CP_1
da tempo la Suprema Corte ha affermato che “l'eccezione formulata dall'amministrazione comunale
convenuta di nullità del contratto per difetto di forma costituisce una mera difesa in quanto non
introduce nel giudizio un fatto ulteriore, limitandosi a negare un requisito del fatto costitutivo
introdotto dall'attore con la domanda di pagamento delle sue prestazioni” (cfr. per tutte Cass. sent.
Part n. 2420 del 02/02/2011). In quanto elemento costitutivo della domanda azionata da l'esistenza di un contratto scritto avrebbe, quindi, dovuto essere allegata e provata dalla società attrice. Inoltre,
parimenti consolidata nella giurisprudenza di legittimità è l'affermazione per cui “Il principio, sancito
dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita
possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui
il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la
forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso
in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è
prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto
valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né
pagina 7 di 16 la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte” (cfr. per tutte Cass.
ord. n. 25999 del 17/10/2018).
Inoltre, contrariamente a quanto assunto da per cui l'eccezione di nullità sarebbe stata Pt_1
proposta solo nel presente grado di giudizio, nel caso di specie occorre rilevare che il comune di aveva sollevato l'eccezione de qua sin dalla memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 3 CP_1
(“Mancano altresì i contratti scritti e firmati da cui sarebbero originati i crediti. La cessione del
credito derivante da un contratto presuppone un contratto che ha dato vita al credito, contratto
indispensabile ai fini della prova dello stesso che, nel caso di specie, deve rivestire la forma scritta ad
substantiam e, dunque, la prova del credito non può che passare attraverso la sua produzione in
giudizio, mai operata dall'attrice”). L'appellante società avrebbe dovuto quindi eventualmente contrastare l'appello incidentale proposto dal in punto di nullità dei contratti, non delibata dal CP_1
Tribunale, chiedendo eventualmente di essere rimesso in termini per la produzione dei contratti medesimi.
Ciò posto, in ordine al rapporto di fornitura di energia elettrica tra il e la Controparte_1
società il in comparsa di risposta, assumeva: 1) di essere stato legato “da CP_4 CP_1
ordinativo diretto di acquisto avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica ad
[...]
dal 1.8.2014 al 31.7.2015”; 2) che il suindicato ordinativo diretto di acquisto “è un CP_2
contratto attuativo del contratto quadro-Convenzione stipulato ex art. 26 L. 488/1999 da Consip Spa
con ”; 3) che “Il contratto stipulato dal Comune di con Controparte_2 CP_1 [...]
è pertanto un ordinativo di fornitura disciplinato dalla Convenzione tra Consip Spa ed CP_2
”. Lo stesso ente territoriale produceva inoltre sia l'Ordine di Acquisto che il Controparte_2
Contratto-Quadro con la Convenzione Consip - Edison Energia e le relative Condizioni Generali della
Convenzione. (cfr. all. nn. 4-5-6 fasc. comune di . CP_1
Va osservato come dalla convenzione Consip – Edison Energia risulta alla clausola sub K) che “la
presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del
pagina 8 di 16 Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le
condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione
dell'Ordinativo di Fornitura”.
Nelle Convenzioni e negli Accordi Quadro, ove venga coinvolta la P.A. in qualità di parte contraente,
l'ordine rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore aggiudicatario e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni Generali delle Convenzioni. Secondo
quanto affermato da autorevole giurisprudenza, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, la segnalata natura dell'ordine diretto di acquisto, come strumento di perfezionamento del negozio, è
coerente con il principio secondo cui “la scelta di aderire alla convenzione Consip, ... proprio perché
la individuazione del miglior contraente avviene nel rispetto dei principi comunitari, non richiede da
parte della amministrazione che se ne avvale, una specifica motivazione dell'interesse pubblico che la
sottende” e si perfeziona con il semplice inoltro dell'ordine senza ulteriori oneri formali (così Cons.
Stato, sez. V, 1° ottobre 2010, n. 7261).
Ne deriva che dal combinato disposto del contenuto sia della convenzione Consip che dell'Ordine
diretto di Acquisto (documenti prodotti peraltro dallo stesso ente territoriale appellato) può ritenersi come validamente introdotto nel processo l'accordo negoziale da cui si è generato il rapporto di fornitura tra e comune di per il periodo 1.8.2014 al 31.7.2015 CP_4 CP_1
Lo stesso non può dirsi, invece, per quanto attiene al rapporto di fornitura tra lo stesso ente territoriale e la società e ciò alla luce dello scrutinio dell'intero compendio documentale versato in atti ex CP_3
partis, dal quale non emerge il documento negoziale contenente il contratto di fornitura di energia elettrica stipulato tra e comune di CP_3 CP_1
Né in senso contrario può essere valorizzata la circostanza che il abbia effettuato il pagamento CP_1
di talune fatture e quindi la ritenuta conclusione del contratto per facta concludentia. La giurisprudenza di legittimità ha infatti reputato insufficiente a soddisfare il requisito della forma scritta la circostanza che la volontà di obbligarsi sia desumibile da comportamenti attuativi ovvero da documenti che siano pagina 9 di 16 espressione di tali comportamenti (cfr. per tutte Cass. ord. n. 27910 del 31/10/2018, a tenore della quale “… Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti
negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti
concludenti …”).
In ossequio ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo l'onere probatorio su colui che agisce in giudizio e cioè nella specie su ne deriva che dovrà essere rigettata ogni domanda Pt_1
svolta dall'istituto di credito nei confronti del traente fondamento dal rapporto Controparte_1
di fornitura tra l'ente territoriale e l' . CP_3
Proseguendo con i motivi di doglianza sollevati dal con il secondo motivo di Controparte_1
impugnazione, l'ente territoriale censura la sentenza di primo grado per non aver dichiarato prescritti gli importi scaduti prima del 26.6.2015, siccome inutilmente decorso il termine quinquennale previsto ex lege dal primo atto interruttivo della prescrizione datato 26.06.2020.
Il motivo è fondato.
I crediti riguardanti somministrazioni di energia elettrica e gas e, in genere, i crediti riguardanti "tutto
ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", si prescrivono nel termine di 5
anni, secondo quanto previsto dall'articolo 2948 comma 4 cc. (nella sua formulazione, applicabile
ratione temporis al caso di specie, ovvero quella anteriforma del 2018 che ha invece ridotto il termine in due anni). Detta disposizione risulta applicabile al caso di specie in quanto il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni, che ne costituiscono l'oggetto, si effettuano ad intervalli periodici o continuativamente, costituendo un rapporto di durata. Ogni singola prestazione è infatti distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni, pur non frammentando l'intrinseca unità contrattuale. Come confermato dal condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. riguarda le obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che le relative prestazioni maturano con il decorso del tempo e divengono esigibili solo alle scadenze pagina 10 di 16 convenute, in quanto costituiscono il corrispettivo delle controprestazioni rese nei periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono (Cass. 1998/2020; Cass. 2086/2008; Cass. 23746/2007).
A riguardo eccepisce che nel caso di specie in virtù dell'art. 2944 cc l'eccezione di Pt_1
prescrizione sarebbe superata dall'eccezione di adempimento dedotta dal di del CP_1 CP_1
pagamento delle fatture con scadenza ultraquinquennale, implicando detta condotta un riconoscimento del debito, come da giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. ord. n. 13897 del 6.07.2020; sent. n. 21248
del 29/11/2012; n. 12953 del 4/6/2007) per cui “Perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento
del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interromperla prescrizione, non sono
richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che
promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la
prescrizione ha già iniziato il suo decorso”.
Nella fattispecie de qua la difesa dell'appellato ente territoriale, tuttavia, non assume di aver adempiuto al pagamento delle fatture oggetto dell'eccezione di prescrizione, bensì di quelle successive come documentato dai mandati di pagamento prodotti;
il che esclude in radice qualsiasi riconoscimento da parte del comune di del diritto della CP_1 Pt_1
Le considerazioni svolte portano ad escludere l'applicabilità nel caso di specie del precetto di cui all'art. 2944 c.c.
Infine, deve rilevarsi che la notifica dell'atto di cessione del credito non ha efficacia interruttiva della prescrizione: infatti la prescrizione è interrotta dalla notifica o dalla proposizione della domanda giudiziale e da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore. A tal fine è, quindi, necessario che l'atto indichi chiaramente il soggetto obbligato e la pretesa di adempimento, espressa in forma scritta da parte del creditore, per cui una semplice sollecitazione o un atto informativo - qual è la cessione - che non contengono un'intimazione o una richiesta formale al debitore non sono idonei ad interrompere la prescrizione.
pagina 11 di 16 In ultima analisi, quindi, emergendo ex actis che il primo atto interruttivo della prescrizione è il sollecito di pagamento datato 26 giugno 2020 (doc. n. 6 fasc. , andranno dichiarati prescritti Pt_1
i crediti portati dalle fatture con scadenza anteriore al 26.6.2015.
Con il quarto motivo il impugna la decisione di primo grado di condanna al CP_1 CP_1
pagamento degli interessi di mora, anatocistici e di risarcimento del danno ex art. 6 co 2 d.lgs. 231/02,
nonostante i crediti ceduti siano non provati o già saldati.
Il motivo è parzialmente fondato
Preliminarmente si osserva che avrà diritto alla corresponsione degli interessi di mora, Pt_1
anatocistici ed al risarcimento del danno, come previsto dall'art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 231/02,
limitatamente alle fatture emesse da a carico del comune di risultate non CP_4 CP_1
pagate dall'ente territoriale e non prescritte.
Infatti, è ormai orientamento nomofilattico consolidato quello per cui la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulti applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (cfr. Cass.
sent. n. 5734 del 27/02/2019).
Sugli interessi anatocistici deve, altresì, riconoscersi il diritto, in assenza di espressa convenzione tra le parti ex art. 1283 c.c., al pagamento di interessi anatocistici prodotti dagli interessi maturati sulla sorte capitale. Al riguardo, la giurisprudenza ha esplicitamente affermato l'operatività della norma anche con riguardo ai pagamenti dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni, statuendo che “a tutte le obbligazioni
aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di
qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere
pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è
applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo
pagina 12 di 16 escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si
configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori
interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..” (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 31468 del 05/12/2018; in senso conforme, n. 18438 del 01/08/2013; n. 22400 del
05/09/2008). Ha altresì precisato che gli invocati interessi anatocistici, da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002, sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (cfr. Cass. n. 24267 del 30/11/2010).
Per quanto riguarda, infine, il risarcimento del danno, il secondo comma del richiamato art.6 del d.lgs.
231/2002, prevede che “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un
importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior
danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
La fattispecie ha natura risarcitoria. La stessa norma prevede due alternative nella liquidazione del danno da ritardo: la prima è la liquidazione forfettaria nella misura indicata dal legislatore (euro 40,00,
per l'appunto), la seconda è la liquidazione pari al maggior importo indicato dal creditore, purché
provato e non determinato equitativamente.
Pertanto, in mancanza di prova del maggior danno subito rispetto a quanto previsto dalla legge, dovrà
essere liquidata a favore dell'istituto di credito appellante, ex art.6 del d.lgs. 231/2002, la somma di euro 40 moltiplicata per il numero delle fatture emesse da il cui saldo sarà Controparte_2
riconosciuto come dovuto dal comune di CP_1
Passando ora all'esame dei motivi di cui all'appello principale, con il primo ed il secondo motivo di appello impugna la sentenza di primo grado per avere il giudice di prime cure Pt_1
rigettato la domanda relativamente all'importo di euro 10.745,06 per sorte capitale, con i relativi interessi di mora e anatocistici e il risarcimento ex art. 6 co. 2 d.lgs. 231/02, di tutte le fatture emesse in data 13.7.2015 e con scadenza 19.8.2015 in quanto erroneamente ritenute già saldate in forza dei pagina 13 di 16 mandati di pagamento n. 2169, 2185 e 2186 del 18.8.2015. Eccepisce l'istituto di credito appellante che la sola emissione di mandati di pagamento senza la quietanza rende questi ultimi privi di efficacia solutoria
I motivi sono infondati.
Part In punto di diritto il Collegio aderisce a quanto assunto da e cioè che il semplice fatto della emissione del mandato di pagamento non costituisca prova dell'adempimento. Va, infatti, osservato che alla luce della giurisprudenza consolidata “In tema di debiti delle amministrazioni statali soggette alla
speciale disciplina del r.d. n. 827 del 1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato), e del d.P.R. n. 367 del 1994 (regolamento recante semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili), la liberazione dell'amministrazione debitrice non
consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a
rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione
dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete
l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, del r.d. n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il
creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio
competente” (cfr. Cass. sent. n.29776 del 29/12/2020).
Nel caso di specie, tuttavia, il appellato non si è limitato a produrre solo i mandati di CP_1
pagamento, ma ha compiutamente versato in atti (cfr. doc. 12 memoria ex art. 183 comma VI cpc n. 2)
le corrispondenti distinte di bonifico, dalle quali si evincono la data di esecuzione, la data di valuta e il numero del CRO (ricevuta che, eseguito il bonifico, consente di dimostrare che l'operazione è stata presa in carico dall'istituto di credito). Inoltre, sia i mandati di pagamento che le corrispondenti distinte di bonifico risultano corredati della comunicazione alla società creditrice di eseguito pagamento rilasciata dalla Banca intermediaria di riferimento dell'ente territoriale.
Ebbene, dall'analisi della richiamata documentazione risulta una piena corrispondenza tra il numero della fattura azionata ed il corrispondente mandato di pagamento, sicché può affermarsi che il CP_1
pagina 14 di 16 abbia fornito ampia prova che le fatture azionate (e qui in discussione) sono state tempestivamente saldate.
Infine, va rilevato che il pagamento delle fatture è stato effettuato in data antecedente alla cessione del credito, poiché l'ultimo mandato di pagamento risulta essere stato effettuato in data 18.08.2015 (con successiva esecuzione del bonifico in data 19.08.2015), mentre il credito è stato ceduto alla Pt_1
con due atti di cessione rispettivamente del 03.12.2015 e 28.01.2016. Ne deriva pertanto che, in piena adesione con quanto motivato dal Giudice di prime cure, l'eccezione di estinzione dei crediti derivanti dalle fatture oggetto dei prefati mandati di pagamento, ceduti a risulta opponibile a tale Pt_1
ultima società in quanto già saldati prima della cessione.
Le conclusioni raggiunte impongono il rigetto della domanda relativa alla condanna dell'
[...]
al pagamento dei relativi interessi di mora e anatocistici, nonché del risarcimento del danno CP_6
ex art. 6 comma 2 d.lgs. 231/2002.
Con il terzo motivo di appello impugna la sentenza di primo grado per l'omessa pronuncia Pt_1
del Giudice di prime cure sulla domanda svolta dall'istituto di credito relativamente alla nota di debito interessi emessa per gli interessi di mora maturati per il tardivo pagamento di alcune fatture, oltre agli interessi anatocistici e degli importi dovuti ai sensi dell'art. 6 co 2 Dlgs 231/02.
Il motivo è infondato in quanto assorbito dalla motivazione resa all'esito dello scrutinio del primo motivo di appello incidentale del che ha accolto l'eccezione di nullità del Controparte_1
contratto per mancanza di forma scritta.
In conclusione, va riconosciuto a il diritto al pagamento della somma di euro 1.878,91, Pt_1
portata dalle fatture n. 2900026126/15 di euro 1.680,11 e n. 5750113585/15 di euro CP_4
198,80, oltre agli interessi moratori e anatocistici ed euro 80 quale risarcimento del danno ex art. 6
comma 2 d.lgs. 231/02.
pagina 15 di 16 Per quanto attiene infine alle spese di lite del presente grado di giudizio, stante l'esito finale complessivo del giudizio che ha visto la corposa riduzione della somma inizialmente richiesta dall'odierno appellante (disputatum), le stesse devono essere integralmente compensate.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 845 del 27/10/2023 emessa dal Tribunale di Fermo, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello principale e in parziale accoglimento dell'appello incidentale condanna il
[...]
a corrispondere a l'importo di € 1.878,91, oltre interessi moratori CP_1 Parte_1
determinati ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02, come novellato dal d.lgs. n. 192/12, dalle singole scadenze al saldo, interessi anatocistici sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi prima della domanda giudiziale, dalla notifica dell'atto di citazione al saldo, ed euro 80 quale risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 d.lgs. 231/02;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
dichiara parte tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di Parte_1
contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 10/7/2025
Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
dr. Paola De Nisco
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