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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/07/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 301/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 2 luglio 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
la ricorrente con l'avv. PAESANTE in sost. degli avv.ti BALLO Parte_1
GIANLUCA e LUCIANO ALESSANDRO Indirizzo Telematico;
C.F._1
per l'avv. ANGELA RAMPAZZO;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'avv. Paesante precisa le conclusioni come da ricorso;
discute la causa riportandosi agli atti, evidenziando come la documentazione prodotta dimostri le condotte mobbizzanti allegate o comunque la violazione da parte datoriale dell'art. 2087 cc, nonché la conoscenza da parte dell'azienda dello stato psicofisico patìto dalla ricorrente. Insiste altresì per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate e non ammesse.
L'avv. Rampazzo precisa le conclusioni come da memoria;
parimenti discute riportandosi a quanto argomentato e dedotto in memoria.
Entrambi i procuratori dichiarano di rinunciare ad attendere la lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, assenti le parti, decide la causa con sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 cpc.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 301/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_2
ALESSANDRO LUCIANO e GIANLUCA BALLO, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Padova, via San Fermo n. 38, contro
(C.F./P.IVA ), in persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_1 Generale, con il patrocinio degli Avv.ti MARIA LUISA MIAZZI e ANGELA RAMPAZZO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Padova, Corso Garibaldi n. 5.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
In via principale di merito
1) accertare e dichiarare che le condotte meglio descritte in proemio costituiscono fattispecie di mobbing ai danni della lavoratrice odierna istante, dichiarandole per l'effetto illegittime e ingiuste;
2) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accertamento dei requisiti integranti fattispecie di mobbing ai danni della lavoratrice odierna istante nelle condotte meglio descritte in proemio, accertare e dichiarare che tali condotte integrano violazione degli obblighi gravanti sul datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2087 c.c. e conseguentemente dichiararle illegittime e ingiuste;
3) in ogni caso, accertare e dichiarare che dalle condotte tenute dal datore di lavoro e meglio descritte in proemio sono derivati per la lavoratrice odierna istante i danni descritti in perizia medico legale del Dott. del 19/09/2023 e del Dott. del 24/07/2023 e Per_1 Per_2 quantificati come segue: Invalidità permanente 10,5 % €. 23.395,50 Invalidità temporanea 50 % per 240 gg €. 14.820,00 Totale €. 38.215,50 oltre rivalutazione ed interessi e cosi complessivamente €. 45.672,44 oltre spese mediche sostenute, che di seguito si riportano:
- terapie Dott.ssa €. 910,00 Persona_3
- terapie Dott. €. 848,00 Persona_4
- perizia medico legale Dott. €. 732,00 Per_2
- perizia medico legale Dott. €. 488,00 Per_1 pagina 2 di 10 Totale €. 2.978,00 Co Con per complessivi €. 2.978,00, e cosi complessivamente €. 48.650,44 S. nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse ritenersi di giustizia in seguito all'espletanda istruttoria;
4) conseguentemente, accertare e dichiarare che l' (già Controparte_1 CP_5
è tenuta al risarcimento dei danni patiti dalla lavoratrice odierna istante per le
[...] ragioni di cui in proemio, quantificati complessivamente nella misura di €. 48.650,44 o in quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria. 5) in ogni caso, condannare l' (già ) alla rifusione Controparte_1 Controparte_5 delle spese e competenze di lite ex DM 2014/55 aggiornato al DM n. 147/22”.
I procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“- Respingersi integralmente le domande proposte;
- con rifusione integrale delle spese e delle competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 18.04.2024 , come sopra rappresentata, ha Parte_1 convenuto in giudizio l quale datore di lavoro, per Controparte_2 sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di lavorare dal
01.05.2012 alle dipendenze della convenuta come operatrice socio-sanitaria – Categoria B livello economico Super, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. doc. 2 all. al ricorso) e di aver subìto, nello svolgimento dell'attività lavorativa, condotte integranti
“mobbing” o, comunque, violazioni dell'art. 2087 c.c., individuabili in:
a) arbitrari trasferimenti (dapprima in geriatria, successivamente in pneumologia, nel SISP-
Ufficio Sorveglianza Covid, nel Laboratorio Analisi ed, infine, in radiologia, dove si trova attualmente);
b) assegnazioni a mansioni incompatibili con il proprio stato di salute (in particolare nel 2019, dopo il rientro dal periodo di malattia dovuto a due interventi chirurgici agli arti inferiori);
c) accuse non veritiere come quelle di maltrattamenti verso i pazienti o di tenere comportamenti aggressivi e arroganti (nel reparto di geriatria da parte di un'infermiera e della e nel reparto di pneumologia da parte delle colleghe OSS più Parte_2 anziane e della : cfr. pagg. 3 e 4 del ricorso); Parte_3
d) una grave aggressione verbale da parte del dott. (cfr. doc. 19 all. al ricorso). Pt_4
e) un ambiente lavorativo “tossico”, caratterizzato oltre che da difficili rapporti interpersonali, da una completa disorganizzazione, in particolare nella “gestione della consegna dei referti”,
pagina 3 di 10 che avrebbe generato un clima definito come “tossico” all'interno del reparto (cfr. pagg. da 16
a 18 del ricorso).
Le condotte vessatorie suindicate avrebbero compromesso il suo stato di salute, provocandole nel corso degli anni ripetute ricadute in stato di burnout, con manifestazioni di sintomi quali tachicardia, attacchi di panico, ansia generalizzata, flessioni dell'umore, crisi di pianto (cfr. docc. da 53 a 56 all. al ricorso), nonché un “Disturbo dell'Adattamento con Ansia ed Umore
Depresso Misti cronico che determina un livello di compromissione medio-grave”, come diagnosticato dal ctp dott. (cfr. doc. 57 pag. 17 all. al ricorso). Per_2
Ha pertanto chiesto la condanna dell' al risarcimento del danno corrispondente alla CP_2 dedotta lesione dell'integrità psicofisica (danno biologico), così come stimato nella perizia del ctp dott. (cfr. docc. 58-59 all. al ricorso), quantificato in complessivi € 48.650,44. Per_1
2. La difesa di parte convenuta
Si è costituita ritualmente in giudizio l come sopra Controparte_2 rappresentata, che resistendo al ricorso ha negato l'esistenza di condotte integranti mobbing ed in particolare ha dedotto: la genericità e contraddittorietà delle affermazioni avversarie;
la legittimità dei “trasferimenti”, tutti disposti in accoglimento di richieste provenienti dalla stessa ricorrente (eccetto l'ultimo resosi invece necessario nell'ottica di una riorganizzazione dei servizi conseguente alla fine della pandemia da Covid ed attuato con applicazione del criterio oggettivo dell'anzianità di servizio); nonché il rispetto delle prescrizioni impartite nei riguardi della ricorrente dal medico competente, relative peraltro ad alcuni soltanto dei compiti svolti come OSS, e comunque solo per un periodo di cinque mesi (due nel 2013 e tre nel 2020).
Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda attorea.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, è stata discussa e decisa all'udienza del
2.7.2025.
3. Il merito della domanda.
Le domande proposte dalla ricorrente non meritano accoglimento, per le condivisibili ragioni spese dalla parte convenuta.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, appare opportuno esaminare il merito della domanda, partendo dall'analisi dell'art. 2087 c.c., il quale pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale” dei prestatori di lavoro ed è considerato “norma di chiusura” del sistema pagina 4 di 10 antiinfortunistico, suscettibile di interpretazione estensiva, in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro (Cass. 33428/2022 e 7844/2018).
All'ambito applicativo individuato dalla disposizione appena citata è solitamente ricondotta anche la figura nota come mobbing, in merito alla quale la giurisprudenza di legittimità, sopperendo all'assenza di una puntuale definizione legislativa, ha via via definito i contorni della fattispecie subordinandone l'esistenza alla duplice ricorrenza di un elemento obiettivo - integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro - e di un elemento soggettivo, consistente nell'intenzione persecutoria manifestata nei confronti della vittima (ad es. Cass. 7 febbraio 2023, n. 3692; Cass. 21 maggio
2018, n. 12437; Cass. 10 novembre 2017, n. 26684).
Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi:
a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti, o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro il dipendente in modo sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro, di un suo preposto o altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo, cioè il danno cagionato alla integrità psico-fisica del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio unificante tutti i comportamenti lesivi posti in essere (cfr. Cass. n. 32381/2019; n. 9664/2019; n. 12437/2018;
n. 17698/2014; n. 18836/2013; Cass. 21 maggio 2011, n. 12048; Cass. 26 marzo 2010, n.
7382).
La Suprema Corte ha tuttavia evidenziato come l'ambito della responsabilità del datore di lavoro per il pregiudizio alla salute e alla personalità morale del lavoratore sia ben più ampio di quello occupato dalla specifica, e più grave, fattispecie del mobbing, con la conseguenza che la riscontrata assenza degli estremi del mobbing non fa venire meno la necessità di valutare e accertare l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per avere anche solo colposamente omesso di impedire che le condizioni in cui si sviluppi il singolo ambiente di lavoro sottoposto alla sua direzione provochino un danno alla salute dei lavoratori.
Infatti, «è illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, lungo la falsariga della pagina 5 di 10 responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 cod. civ.» (Cass. 5061/2024; Cass. 3692/2023).
Tale interpretazione è coerente con l'art. 2087 c.c., il quale non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro per i danni subiti dai lavoratori a causa dell'esecuzione della prestazione lavorativa, ma lo onera della prova di avere adottato tutte
«le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie
a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro» (Cass. nn.
24804/2023, 34968/2022, 33239/2022, 29909/2021, 14192/2012, 4184/2006) ed in tali misure rientra senz'altro la prevenzione e, ove possibile, la rimozione di una «situazione di tensione interpersonale venutasi a creare sul luogo di lavoro» (cfr. Cass. n. 26684/2017).
Sul punto, la Cassazione, confermando il proprio orientamento, ha recentemente ribadito che - anche in caso di mobbing - spetta al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e della malattia (cfr. Cass. 03/06/2025, n.14890).
Venendo alla fattispecie di causa, dall'esame della documentazione allegata agli atti si rileva che la ricorrente non ha assolto al rigoroso onere di allegazione, prima ancora che di prova, posto a suo carico, dal momento che si è limitata ad affermazioni vaghe e generiche senza individuare alcun episodio vessatorio – eccetto l'aggressione verbale datata 07.07.2023 – da parte di colleghi o superiori, così come ha allegato la presenza di un ambiente c.d. stressogeno
(o “tossico”, per utilizzare le parole della senza fornire, neppure nella allegazione Pt_1 dei fatti costitutivi della propria domanda, alcun elemento più specifico, tale da integrare l'elemento oggettivo della fattispecie illecita da lei invocata.
In particolare, l'attività lavorativa della ricorrente è stata svolta dall' 01.05.2012 (data di decorrenza del rapporto contrattuale di lavoro) in vari reparti dell'Azienda : CP_2 CP_2 presso il Servizio Barellieri dal 1.05.2012 al 1.07.2012; presso l'UOC Geriatria dal 2.07.2012 al 12.04.2015; presso l' dal 13.04.2015 al 9.08.2020; presso l'UOC Parte_5
Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dal 10.08.2020 al 29.05.2022, ed, infine presso l'UOC Radiologia dal 30.05.2022 ad oggi;
in ogni reparto, la ha affermato di aver Pt_1 subito condotte qualificabili come vessatorie. pagina 6 di 10 Parte attrice ha dedotto di essere stata vittima già nei reparti di geriatria e di pneumologia di condotte mobbizzanti “da parte di un'infermiera e soprattutto della caposala Parte_2
” nel primo e da parte “delle altre colleghe OSS più anziane e della caposala
[...] Parte_3
”
[...] nel secondo, che ha individuato nelle ripetute accuse non veritiere “di maltrattamenti verso i pazienti e comportamenti scorretti, quali arroganza, aggressività verbale, percosse ai pazienti”, senza citare nessuno specifico episodio vessatorio, pur a fronte di un periodo di otto anni (2012-2020) sommando la permanenza nei due reparti.
A fronte di tale carenza di allegazione, non si è dato corso all'ammissione del relativo capitolato di prova per testi, formulato negli stessi termini generici, perché inammissibile e superfluo.
La ricorrente ha poi riferito di essere caduta in un primo stato di c.d. burnout già prima del
2015 e di esserci ricaduta successivamente a causa della gestione dei turni da parte della
, manifestando sintomi quali tachicardia, attacchi di panico, ansia generalizzata, Pt_3 flessione dell'umore, insonnia, crisi di pianto, tuttavia, la prima richiesta di trasferimento e di
“malessere” risale solo al 2018 (cfr. doc. 29 e doc. 26, nel quale si legge: “ho bisogno di cambiare reparto per incompatibilità con alcuni colleghi oss, clima all'interno del reparto molto pesante. Mancanza organizzazione sul lavoro”).
I primi certificati medici prodotti risalgono però al 2022, cioè ad oltre sette anni dopo l'asserita manifestazione del danno alla integrità psico-fisica. Inoltre, nel periodo lavorativo oggetto della domanda (ed in particolare negli anni 2012, 2017 e 2018), le valutazioni rese da parte datoriale disvelano un apprezzamento per l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, e si traducono in giudizi positivi e in assegnazione dei punteggi massimi, in assenza di qualsiasi riferimento a qualsiasi aspetto problematico (cfr. doc. 4 all. alla memoria, cfr. docc. 33 e 34 all. al ricorso).
Analoghe conclusioni possono essere avanzate anche all'esito dell'esame della documentazione relativa al periodo trascorso in SISP (2020-2022), in merito al quale è la stessa ricorrente - pur riferendo genericamente di un “atteggiamento più distaccato nelle relazioni professionali” da parte della Responsabile della UOC SISP, Dott.ssa a Per_5 seguito della mail datata 29.11.2020 attraverso la quale chiedeva al Dott. il Pt_6 sollevamento dalle responsabilità per le mansioni estranee alle proprie competenze (cfr. pag.
11 del ricorso) - a descrivere tale periodo in questi termini: “in SISP lavoravo anche 20 ore al giorno senza mai sentirmi stanca…ero soddisfatta… mai problemi” (cfr. doc. 58 all. al pagina 7 di 10 ricorso); a riconoscere di aver “manifesta[to] chiaramente il desiderio di rimanere presso il
SISP ufficio sorveglianza COVID” (cfr. pag. 13 del ricorso) e a chiedere il 05.01.2024 di essere riassegnata al Servizio (cfr. doc. 37 all. alla memoria).
Allo stesso modo, anche le valutazioni relative al periodo di servizio presso il SISP (anni
2021-2022), firmate dalla stessa sono positive con l'attribuzione dei massimi punteggi Per_5 senza riferimenti a particolari problematiche (cfr. doc. 35 all. al ricorso e doc. 14 all. alla memoria).
Non provata appare inoltre la circostanza dell'adibizione alle normali mansioni, in assenza di appositi ausili ed in violazione delle limitazioni imposte dal Medico competente, prescritte per tre mesi a decorrere da febbraio 2020 e così descritte: “effettuare la movimentazione manuale dei pazienti non autosufficienti con secondo operatore o con ausili maggiori o minori” (cfr. doc. 12 all. al ricorso e doc. 9 all. alla memoria): sul punto è la stessa ricorrente ad omettere di allegare alcunchè circa quali ausili non sarebbero stati adottati e quali mansioni contrastanti sarebbero state eseguite, ma soprattutto difetta ogni riconduzione di siffatte condizioni lavorative ad uno specifico contesto intenzionale persecutorio nei suoi confronti.
Anche l'allegata arbitrarietà dei trasferimenti disposti a suo danno non appare sorretta da prova sufficiente.
I trasferimenti appaiono invece essere stati la conseguenza di richieste in gran parte avanzate dalla stessa ricorrente e anche la menzionata tardività della lettera di assegnazione alla UOC
SISP è smentita dalla documentazione allegata dalla convenuta (cfr. docc. 8 e 11 all. alla memoria), nella quale emerge che la lettera di assegnazione alla UOC SISP è in realtà datata
07.08.2020, ossia anteriormente all'inizio del servizio in tale reparto (10.08.2020).
Parimenti non provata sembra l'esistenza di un ambiente stressogeno nel reparto dove lavora attualmente la (radiologia), in quanto tutta la documentazione prodotta si riferisce ad Pt_1 episodi distanziati nel tempo nei quali o la ricorrente risulta del tutto estranea (e non presente a lavoro nelle date indicate, come allegato da parte convenuta e documentato con docc. 30 e
31 all. alla memoria) o a semplici “disservizi” (in particolare i docc. 17 e 20 prodotti dalla ricorrente hanno comunque ad oggetto episodi datati 20.06.2022 e 09.08.2022 ed estranei alla ricorrente;
i doc. 18, 21, 22, 23 e 24 si riferiscono a chiarimenti richiesti anche dalla stessa ricorrente in relazione a documentate segnalazioni e/o disservizi legati a taluni specifici aspetti organizzativi ospedalieri (tra cui, in particolare, la gestione degli aspetti organizzativi delle visite effettuate in regime c.d. di libera professione), in relazione ai quali (i) non è possibile ricondurli od ascriverli a decisioni assunte volontariamente dalla parte datoriale allo pagina 8 di 10 scopo di minare l'integrità psicofisica della sola odierna ricorrente;
(ii) è impossibile ricostruire, anche soltanto per ipotesi, la loro comune appartenenza ad un disegno persecutorio posto in essere contro la lavoratrice, ovvero anche solo alla violazione dei doveri incombenti sulla parte datoriale in forza dell'art. 2087 cc.
L'unico episodio di aggressione verbale che è stato specificamente allegato dalla ricorrente
(cfr. doc. 19 all. al ricorso) ha ad oggetto una frase offensiva rivoltale dal Dott. in Pt_4 merito al quale il Coordinatore, , informato dell'accaduto, si impegnava ad Parte_7 approfondire l'accaduto (cfr. doc. 18 all. al ricorso).
A fronte di un siffatto quadro di allegazioni e (offerte di) prova, emerge con sufficientemente chiarezza come l'unica circostanza di fatto specificamente individuabile e astrattamente riconducibile ad un contesto lavorativo lesivo per responsabilità imputabile al datore di lavoro
è quest'ultimo, che se anche fosse stato pienamente provato, non sarebbe valso però a dimostrare la complessità degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria comunque proposta dalla ricorrente.
Le ulteriori condotte, quando non - si ripete – affette da una eccessiva genericità (su tutte, ad esempio, le doglianze relative ad una scorretta, inadeguata gestione dei turni da parte delle caposala dei reparti volta per volta frequentati dalla ricorrente), o comunque eccessivamente rade nel pur ampio periodo lavorativo osservato dalla ricorrente, appaiono molto più realisticamente riconducibili a noti ed ordinari disservizi o difficoltà organizzative interne ai reparti ospedalieri, dei quali non è stato possibile comunque individuare l'appartenenza ad un unitario disegno persecutorio posto in essere da soggetti specifici a danni della ricorrente, né ad un contesto organizzativo dannoso per la salute della lavoratrice e colpevolmente addebitabile al datore di lavoro.
La radicale insufficiente di allegazione e prova di tali elementi costitutivi della domanda ha reso superfluo qualsiasi ulteriore approfondimento istruttorio.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla tabella 3 allegata al DM n. 55/14, come aggiornata dal DM 147/2022, per cause comprese nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,01, nel quale rientra il valore dichiarato di causa (€
48.650,44), secondo i valori minimi per le fasi celebrate (studio, introduttiva, istruttoria documentale), giudicati del tutto congrui all'attività svolta.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 301/2024 promossa da Parte_1 contro in persona del Direttore Generale, Dott. Controparte_2
ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede: CP_6
1. Rigetta le domande di parte ricorrente;
2. Condanna a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, Parte_1 che liquida in € 3.164,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 cpc.
Così deciso in Rovigo, in data 2 luglio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 10 di 10
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 301/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 2 luglio 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
la ricorrente con l'avv. PAESANTE in sost. degli avv.ti BALLO Parte_1
GIANLUCA e LUCIANO ALESSANDRO Indirizzo Telematico;
C.F._1
per l'avv. ANGELA RAMPAZZO;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'avv. Paesante precisa le conclusioni come da ricorso;
discute la causa riportandosi agli atti, evidenziando come la documentazione prodotta dimostri le condotte mobbizzanti allegate o comunque la violazione da parte datoriale dell'art. 2087 cc, nonché la conoscenza da parte dell'azienda dello stato psicofisico patìto dalla ricorrente. Insiste altresì per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate e non ammesse.
L'avv. Rampazzo precisa le conclusioni come da memoria;
parimenti discute riportandosi a quanto argomentato e dedotto in memoria.
Entrambi i procuratori dichiarano di rinunciare ad attendere la lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, assenti le parti, decide la causa con sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 cpc.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 301/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_2
ALESSANDRO LUCIANO e GIANLUCA BALLO, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Padova, via San Fermo n. 38, contro
(C.F./P.IVA ), in persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_1 Generale, con il patrocinio degli Avv.ti MARIA LUISA MIAZZI e ANGELA RAMPAZZO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Padova, Corso Garibaldi n. 5.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
In via principale di merito
1) accertare e dichiarare che le condotte meglio descritte in proemio costituiscono fattispecie di mobbing ai danni della lavoratrice odierna istante, dichiarandole per l'effetto illegittime e ingiuste;
2) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accertamento dei requisiti integranti fattispecie di mobbing ai danni della lavoratrice odierna istante nelle condotte meglio descritte in proemio, accertare e dichiarare che tali condotte integrano violazione degli obblighi gravanti sul datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2087 c.c. e conseguentemente dichiararle illegittime e ingiuste;
3) in ogni caso, accertare e dichiarare che dalle condotte tenute dal datore di lavoro e meglio descritte in proemio sono derivati per la lavoratrice odierna istante i danni descritti in perizia medico legale del Dott. del 19/09/2023 e del Dott. del 24/07/2023 e Per_1 Per_2 quantificati come segue: Invalidità permanente 10,5 % €. 23.395,50 Invalidità temporanea 50 % per 240 gg €. 14.820,00 Totale €. 38.215,50 oltre rivalutazione ed interessi e cosi complessivamente €. 45.672,44 oltre spese mediche sostenute, che di seguito si riportano:
- terapie Dott.ssa €. 910,00 Persona_3
- terapie Dott. €. 848,00 Persona_4
- perizia medico legale Dott. €. 732,00 Per_2
- perizia medico legale Dott. €. 488,00 Per_1 pagina 2 di 10 Totale €. 2.978,00 Co Con per complessivi €. 2.978,00, e cosi complessivamente €. 48.650,44 S. nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse ritenersi di giustizia in seguito all'espletanda istruttoria;
4) conseguentemente, accertare e dichiarare che l' (già Controparte_1 CP_5
è tenuta al risarcimento dei danni patiti dalla lavoratrice odierna istante per le
[...] ragioni di cui in proemio, quantificati complessivamente nella misura di €. 48.650,44 o in quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria. 5) in ogni caso, condannare l' (già ) alla rifusione Controparte_1 Controparte_5 delle spese e competenze di lite ex DM 2014/55 aggiornato al DM n. 147/22”.
I procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“- Respingersi integralmente le domande proposte;
- con rifusione integrale delle spese e delle competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 18.04.2024 , come sopra rappresentata, ha Parte_1 convenuto in giudizio l quale datore di lavoro, per Controparte_2 sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di lavorare dal
01.05.2012 alle dipendenze della convenuta come operatrice socio-sanitaria – Categoria B livello economico Super, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. doc. 2 all. al ricorso) e di aver subìto, nello svolgimento dell'attività lavorativa, condotte integranti
“mobbing” o, comunque, violazioni dell'art. 2087 c.c., individuabili in:
a) arbitrari trasferimenti (dapprima in geriatria, successivamente in pneumologia, nel SISP-
Ufficio Sorveglianza Covid, nel Laboratorio Analisi ed, infine, in radiologia, dove si trova attualmente);
b) assegnazioni a mansioni incompatibili con il proprio stato di salute (in particolare nel 2019, dopo il rientro dal periodo di malattia dovuto a due interventi chirurgici agli arti inferiori);
c) accuse non veritiere come quelle di maltrattamenti verso i pazienti o di tenere comportamenti aggressivi e arroganti (nel reparto di geriatria da parte di un'infermiera e della e nel reparto di pneumologia da parte delle colleghe OSS più Parte_2 anziane e della : cfr. pagg. 3 e 4 del ricorso); Parte_3
d) una grave aggressione verbale da parte del dott. (cfr. doc. 19 all. al ricorso). Pt_4
e) un ambiente lavorativo “tossico”, caratterizzato oltre che da difficili rapporti interpersonali, da una completa disorganizzazione, in particolare nella “gestione della consegna dei referti”,
pagina 3 di 10 che avrebbe generato un clima definito come “tossico” all'interno del reparto (cfr. pagg. da 16
a 18 del ricorso).
Le condotte vessatorie suindicate avrebbero compromesso il suo stato di salute, provocandole nel corso degli anni ripetute ricadute in stato di burnout, con manifestazioni di sintomi quali tachicardia, attacchi di panico, ansia generalizzata, flessioni dell'umore, crisi di pianto (cfr. docc. da 53 a 56 all. al ricorso), nonché un “Disturbo dell'Adattamento con Ansia ed Umore
Depresso Misti cronico che determina un livello di compromissione medio-grave”, come diagnosticato dal ctp dott. (cfr. doc. 57 pag. 17 all. al ricorso). Per_2
Ha pertanto chiesto la condanna dell' al risarcimento del danno corrispondente alla CP_2 dedotta lesione dell'integrità psicofisica (danno biologico), così come stimato nella perizia del ctp dott. (cfr. docc. 58-59 all. al ricorso), quantificato in complessivi € 48.650,44. Per_1
2. La difesa di parte convenuta
Si è costituita ritualmente in giudizio l come sopra Controparte_2 rappresentata, che resistendo al ricorso ha negato l'esistenza di condotte integranti mobbing ed in particolare ha dedotto: la genericità e contraddittorietà delle affermazioni avversarie;
la legittimità dei “trasferimenti”, tutti disposti in accoglimento di richieste provenienti dalla stessa ricorrente (eccetto l'ultimo resosi invece necessario nell'ottica di una riorganizzazione dei servizi conseguente alla fine della pandemia da Covid ed attuato con applicazione del criterio oggettivo dell'anzianità di servizio); nonché il rispetto delle prescrizioni impartite nei riguardi della ricorrente dal medico competente, relative peraltro ad alcuni soltanto dei compiti svolti come OSS, e comunque solo per un periodo di cinque mesi (due nel 2013 e tre nel 2020).
Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda attorea.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, è stata discussa e decisa all'udienza del
2.7.2025.
3. Il merito della domanda.
Le domande proposte dalla ricorrente non meritano accoglimento, per le condivisibili ragioni spese dalla parte convenuta.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, appare opportuno esaminare il merito della domanda, partendo dall'analisi dell'art. 2087 c.c., il quale pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale” dei prestatori di lavoro ed è considerato “norma di chiusura” del sistema pagina 4 di 10 antiinfortunistico, suscettibile di interpretazione estensiva, in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro (Cass. 33428/2022 e 7844/2018).
All'ambito applicativo individuato dalla disposizione appena citata è solitamente ricondotta anche la figura nota come mobbing, in merito alla quale la giurisprudenza di legittimità, sopperendo all'assenza di una puntuale definizione legislativa, ha via via definito i contorni della fattispecie subordinandone l'esistenza alla duplice ricorrenza di un elemento obiettivo - integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro - e di un elemento soggettivo, consistente nell'intenzione persecutoria manifestata nei confronti della vittima (ad es. Cass. 7 febbraio 2023, n. 3692; Cass. 21 maggio
2018, n. 12437; Cass. 10 novembre 2017, n. 26684).
Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi:
a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti, o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro il dipendente in modo sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro, di un suo preposto o altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo, cioè il danno cagionato alla integrità psico-fisica del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio unificante tutti i comportamenti lesivi posti in essere (cfr. Cass. n. 32381/2019; n. 9664/2019; n. 12437/2018;
n. 17698/2014; n. 18836/2013; Cass. 21 maggio 2011, n. 12048; Cass. 26 marzo 2010, n.
7382).
La Suprema Corte ha tuttavia evidenziato come l'ambito della responsabilità del datore di lavoro per il pregiudizio alla salute e alla personalità morale del lavoratore sia ben più ampio di quello occupato dalla specifica, e più grave, fattispecie del mobbing, con la conseguenza che la riscontrata assenza degli estremi del mobbing non fa venire meno la necessità di valutare e accertare l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per avere anche solo colposamente omesso di impedire che le condizioni in cui si sviluppi il singolo ambiente di lavoro sottoposto alla sua direzione provochino un danno alla salute dei lavoratori.
Infatti, «è illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, lungo la falsariga della pagina 5 di 10 responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 cod. civ.» (Cass. 5061/2024; Cass. 3692/2023).
Tale interpretazione è coerente con l'art. 2087 c.c., il quale non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro per i danni subiti dai lavoratori a causa dell'esecuzione della prestazione lavorativa, ma lo onera della prova di avere adottato tutte
«le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie
a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro» (Cass. nn.
24804/2023, 34968/2022, 33239/2022, 29909/2021, 14192/2012, 4184/2006) ed in tali misure rientra senz'altro la prevenzione e, ove possibile, la rimozione di una «situazione di tensione interpersonale venutasi a creare sul luogo di lavoro» (cfr. Cass. n. 26684/2017).
Sul punto, la Cassazione, confermando il proprio orientamento, ha recentemente ribadito che - anche in caso di mobbing - spetta al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e della malattia (cfr. Cass. 03/06/2025, n.14890).
Venendo alla fattispecie di causa, dall'esame della documentazione allegata agli atti si rileva che la ricorrente non ha assolto al rigoroso onere di allegazione, prima ancora che di prova, posto a suo carico, dal momento che si è limitata ad affermazioni vaghe e generiche senza individuare alcun episodio vessatorio – eccetto l'aggressione verbale datata 07.07.2023 – da parte di colleghi o superiori, così come ha allegato la presenza di un ambiente c.d. stressogeno
(o “tossico”, per utilizzare le parole della senza fornire, neppure nella allegazione Pt_1 dei fatti costitutivi della propria domanda, alcun elemento più specifico, tale da integrare l'elemento oggettivo della fattispecie illecita da lei invocata.
In particolare, l'attività lavorativa della ricorrente è stata svolta dall' 01.05.2012 (data di decorrenza del rapporto contrattuale di lavoro) in vari reparti dell'Azienda : CP_2 CP_2 presso il Servizio Barellieri dal 1.05.2012 al 1.07.2012; presso l'UOC Geriatria dal 2.07.2012 al 12.04.2015; presso l' dal 13.04.2015 al 9.08.2020; presso l'UOC Parte_5
Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dal 10.08.2020 al 29.05.2022, ed, infine presso l'UOC Radiologia dal 30.05.2022 ad oggi;
in ogni reparto, la ha affermato di aver Pt_1 subito condotte qualificabili come vessatorie. pagina 6 di 10 Parte attrice ha dedotto di essere stata vittima già nei reparti di geriatria e di pneumologia di condotte mobbizzanti “da parte di un'infermiera e soprattutto della caposala Parte_2
” nel primo e da parte “delle altre colleghe OSS più anziane e della caposala
[...] Parte_3
”
[...] nel secondo, che ha individuato nelle ripetute accuse non veritiere “di maltrattamenti verso i pazienti e comportamenti scorretti, quali arroganza, aggressività verbale, percosse ai pazienti”, senza citare nessuno specifico episodio vessatorio, pur a fronte di un periodo di otto anni (2012-2020) sommando la permanenza nei due reparti.
A fronte di tale carenza di allegazione, non si è dato corso all'ammissione del relativo capitolato di prova per testi, formulato negli stessi termini generici, perché inammissibile e superfluo.
La ricorrente ha poi riferito di essere caduta in un primo stato di c.d. burnout già prima del
2015 e di esserci ricaduta successivamente a causa della gestione dei turni da parte della
, manifestando sintomi quali tachicardia, attacchi di panico, ansia generalizzata, Pt_3 flessione dell'umore, insonnia, crisi di pianto, tuttavia, la prima richiesta di trasferimento e di
“malessere” risale solo al 2018 (cfr. doc. 29 e doc. 26, nel quale si legge: “ho bisogno di cambiare reparto per incompatibilità con alcuni colleghi oss, clima all'interno del reparto molto pesante. Mancanza organizzazione sul lavoro”).
I primi certificati medici prodotti risalgono però al 2022, cioè ad oltre sette anni dopo l'asserita manifestazione del danno alla integrità psico-fisica. Inoltre, nel periodo lavorativo oggetto della domanda (ed in particolare negli anni 2012, 2017 e 2018), le valutazioni rese da parte datoriale disvelano un apprezzamento per l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, e si traducono in giudizi positivi e in assegnazione dei punteggi massimi, in assenza di qualsiasi riferimento a qualsiasi aspetto problematico (cfr. doc. 4 all. alla memoria, cfr. docc. 33 e 34 all. al ricorso).
Analoghe conclusioni possono essere avanzate anche all'esito dell'esame della documentazione relativa al periodo trascorso in SISP (2020-2022), in merito al quale è la stessa ricorrente - pur riferendo genericamente di un “atteggiamento più distaccato nelle relazioni professionali” da parte della Responsabile della UOC SISP, Dott.ssa a Per_5 seguito della mail datata 29.11.2020 attraverso la quale chiedeva al Dott. il Pt_6 sollevamento dalle responsabilità per le mansioni estranee alle proprie competenze (cfr. pag.
11 del ricorso) - a descrivere tale periodo in questi termini: “in SISP lavoravo anche 20 ore al giorno senza mai sentirmi stanca…ero soddisfatta… mai problemi” (cfr. doc. 58 all. al pagina 7 di 10 ricorso); a riconoscere di aver “manifesta[to] chiaramente il desiderio di rimanere presso il
SISP ufficio sorveglianza COVID” (cfr. pag. 13 del ricorso) e a chiedere il 05.01.2024 di essere riassegnata al Servizio (cfr. doc. 37 all. alla memoria).
Allo stesso modo, anche le valutazioni relative al periodo di servizio presso il SISP (anni
2021-2022), firmate dalla stessa sono positive con l'attribuzione dei massimi punteggi Per_5 senza riferimenti a particolari problematiche (cfr. doc. 35 all. al ricorso e doc. 14 all. alla memoria).
Non provata appare inoltre la circostanza dell'adibizione alle normali mansioni, in assenza di appositi ausili ed in violazione delle limitazioni imposte dal Medico competente, prescritte per tre mesi a decorrere da febbraio 2020 e così descritte: “effettuare la movimentazione manuale dei pazienti non autosufficienti con secondo operatore o con ausili maggiori o minori” (cfr. doc. 12 all. al ricorso e doc. 9 all. alla memoria): sul punto è la stessa ricorrente ad omettere di allegare alcunchè circa quali ausili non sarebbero stati adottati e quali mansioni contrastanti sarebbero state eseguite, ma soprattutto difetta ogni riconduzione di siffatte condizioni lavorative ad uno specifico contesto intenzionale persecutorio nei suoi confronti.
Anche l'allegata arbitrarietà dei trasferimenti disposti a suo danno non appare sorretta da prova sufficiente.
I trasferimenti appaiono invece essere stati la conseguenza di richieste in gran parte avanzate dalla stessa ricorrente e anche la menzionata tardività della lettera di assegnazione alla UOC
SISP è smentita dalla documentazione allegata dalla convenuta (cfr. docc. 8 e 11 all. alla memoria), nella quale emerge che la lettera di assegnazione alla UOC SISP è in realtà datata
07.08.2020, ossia anteriormente all'inizio del servizio in tale reparto (10.08.2020).
Parimenti non provata sembra l'esistenza di un ambiente stressogeno nel reparto dove lavora attualmente la (radiologia), in quanto tutta la documentazione prodotta si riferisce ad Pt_1 episodi distanziati nel tempo nei quali o la ricorrente risulta del tutto estranea (e non presente a lavoro nelle date indicate, come allegato da parte convenuta e documentato con docc. 30 e
31 all. alla memoria) o a semplici “disservizi” (in particolare i docc. 17 e 20 prodotti dalla ricorrente hanno comunque ad oggetto episodi datati 20.06.2022 e 09.08.2022 ed estranei alla ricorrente;
i doc. 18, 21, 22, 23 e 24 si riferiscono a chiarimenti richiesti anche dalla stessa ricorrente in relazione a documentate segnalazioni e/o disservizi legati a taluni specifici aspetti organizzativi ospedalieri (tra cui, in particolare, la gestione degli aspetti organizzativi delle visite effettuate in regime c.d. di libera professione), in relazione ai quali (i) non è possibile ricondurli od ascriverli a decisioni assunte volontariamente dalla parte datoriale allo pagina 8 di 10 scopo di minare l'integrità psicofisica della sola odierna ricorrente;
(ii) è impossibile ricostruire, anche soltanto per ipotesi, la loro comune appartenenza ad un disegno persecutorio posto in essere contro la lavoratrice, ovvero anche solo alla violazione dei doveri incombenti sulla parte datoriale in forza dell'art. 2087 cc.
L'unico episodio di aggressione verbale che è stato specificamente allegato dalla ricorrente
(cfr. doc. 19 all. al ricorso) ha ad oggetto una frase offensiva rivoltale dal Dott. in Pt_4 merito al quale il Coordinatore, , informato dell'accaduto, si impegnava ad Parte_7 approfondire l'accaduto (cfr. doc. 18 all. al ricorso).
A fronte di un siffatto quadro di allegazioni e (offerte di) prova, emerge con sufficientemente chiarezza come l'unica circostanza di fatto specificamente individuabile e astrattamente riconducibile ad un contesto lavorativo lesivo per responsabilità imputabile al datore di lavoro
è quest'ultimo, che se anche fosse stato pienamente provato, non sarebbe valso però a dimostrare la complessità degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria comunque proposta dalla ricorrente.
Le ulteriori condotte, quando non - si ripete – affette da una eccessiva genericità (su tutte, ad esempio, le doglianze relative ad una scorretta, inadeguata gestione dei turni da parte delle caposala dei reparti volta per volta frequentati dalla ricorrente), o comunque eccessivamente rade nel pur ampio periodo lavorativo osservato dalla ricorrente, appaiono molto più realisticamente riconducibili a noti ed ordinari disservizi o difficoltà organizzative interne ai reparti ospedalieri, dei quali non è stato possibile comunque individuare l'appartenenza ad un unitario disegno persecutorio posto in essere da soggetti specifici a danni della ricorrente, né ad un contesto organizzativo dannoso per la salute della lavoratrice e colpevolmente addebitabile al datore di lavoro.
La radicale insufficiente di allegazione e prova di tali elementi costitutivi della domanda ha reso superfluo qualsiasi ulteriore approfondimento istruttorio.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla tabella 3 allegata al DM n. 55/14, come aggiornata dal DM 147/2022, per cause comprese nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,01, nel quale rientra il valore dichiarato di causa (€
48.650,44), secondo i valori minimi per le fasi celebrate (studio, introduttiva, istruttoria documentale), giudicati del tutto congrui all'attività svolta.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 301/2024 promossa da Parte_1 contro in persona del Direttore Generale, Dott. Controparte_2
ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede: CP_6
1. Rigetta le domande di parte ricorrente;
2. Condanna a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, Parte_1 che liquida in € 3.164,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 cpc.
Così deciso in Rovigo, in data 2 luglio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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