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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4845/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4845/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
partita IVA n. , rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANO LETIZIA e Avv. P.IVA_1
PASQUALE SPEZZAFERRI, domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Aversa alla via
Pablo Neruda, 16, pec e Email_1 Email_2
opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
partita IVA n. , rappresentata e difesa dall'Avv. LORENZO CIRILLO, domicilio P.IVA_2
eletto presso il di lui studio in Pescara alla Via ACHILLE GRANDI, 5 65121 PESCARA opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte opponente - accertare e dichiarare che la somma ingiunta con l'avversato decreto ingiuntivo non è dovuta, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo nr. 1580/2022 pubblicato in data 10 novembre 2022 dal Tribunale Ordinario di Pescara agli esiti del ricorso monitorio iscritto a R.G. nr. 4132/2022; con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per pagina 1 di 4 legge, anche relative alla pregressa fase sommaria, con attribuzione in solido tra loro ai difensori costituiti.”
Parte opposta - accertare e dichiarare dovuta la somma di cui al decreto e, conseguentemente, ritenuta l'illegittimità e/o infondatezza dell'opposizione, previa conferma del decreto ingiuntivo n. 1580/2022 di codesto Tribunale, rigettare l'opposizione; condannare altresì parte opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, nonché della relativa fase monitoria.
Il tutto oltre interessi dalla data della domanda al saldo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato dalla per ottenere la revoca del Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 1580/2022 emesso dal Tribunale di Pescara in favore della
[...]
per euro 11.649,34, oltre interessi maturati e spese della procedura Controparte_1
monitoria.
Il credito intimato in pagamento nel citato D.I. riguardava una fornitura di apparecchi meccanici ed elettronici già usati e di cui alle fattura nn. 3 e 4 del 2022.
Eccepiva la difesa opponente che una parte della fornitura non era stata consegnata e alcune apparecchiature erano malfunzionanti.
Si costituiva ritualmente la difesa opposta, la quale chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
Il G.I. rigettava tale istanza e, come richiestogli, era a concedere il triplo termine ex art. 183 cpc.
Ammesse le prove ed escussi i testi ammessi tranne in quanto, questi, comparso Testimone_1
all'udienza riferiva essere il legale rappresentate della società opponente, sic se ne rilevava la incapacità a rendere testimonianza.
Durante lo svolgimento della medesima udienza i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, con udienza tenuta nelle forme del trattazione scritta, erano raccolte le precisazioni delle conclusioni rese dalle difese costituite con rispettive note scritte e il giudice era a trattenere la causa e decisione, previa concessione del doppio termine ex art. 190 cpc.
Viene evidenziato che nel corredo probatorio al credito portato nel procedimento monitorio, oltre alle fatture impagate erano prodotti due assegni emessi dal parte opponente: tuttavia va evidenziato che la prova scritta fondante il D.I. era data dalle fatture;
peraltro, i due assegni,
pagina 2 di 4 entrambi impagati, erano quello di euro 4.824,00 emesso in data 30.07.2022, che non è stato negoziato dalla banca per errata indicazione sul titolo del nome del beneficiario e quello di euro
6.824,00 emesso il 30.08.2022, ma non protestato nei termini di legge.
Viene riscontrato che prima ancora della presentazione del ricorso per D.I. la parte opponente già aveva palesato con pec le mancante consegne delle merci riportate in fatture, nonché difetti su alcune apparecchiature, questioni che poi erano tutte a rappresentare i motivi fondati la presente opposizione al D.I.
Secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo all'attore sostanziale (qui parte opposta) il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: sic
l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa azionata con il ricorso monitorio, mentre sull'opponente grava l'onere di contestare la suddetta pretesa, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. Civ.
III, sentenza nr. 5071/2009; Cass. Civ. III, sentenza nr. 17371/2003).
Riguardo alla prova del rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria viene evidenziato come dalla ricostruzione documentale è pacifico il rapporto commerciale tra le parti nei termini economici indicati in fattura e non contestati;
risulta che le merci vendute ricevevano la concessione del beneficio di pagamenti dilazionati, ma due ratei rimanevano impagati in quanto i relativi due assegni rimaneva di fatto non incassati.
Detti assegni erano prodotti sin dal ricorso per Decreto Ingiuntivo e risultano essere rispettivamente uno di euro 6.824,00 e l'atro di 4.824,00, somme poi pedissequamente portate nella intimazione di pagamento nel D.I.
Solo in data 30.8.2022 era eccepita dalla parte opponente l'esistenza di vizi e difetti di macchine vendute e la mancata consegna di alcune di esse.
Deve evidenziarsi che rispetto alla vendita risalente, sin dall'aprile del 2022, solo a settembre dello stesso anno, era eccepito il malfunzionamento di alcune macchine;
sic all'evidenza tardivamente, cioè oltre i termine e le forme di legge ex art. 1495 c.c.
Tuttavia, pur rilevando tale decadenza dall'attività istruttoria è stata peraltro accertata come di una macchina e del suo malfunzionamento, la parte acquirente era ben a conoscenza già alla data del ritiro. Infatti, il teste , persona munita di furgone e addetto al ritiro e trasporto, Testimone_2
riferiva che “un apparecchiatura non era funzionate”. Di questa circostanza risulta la pagina 3 di 4 lamentela/denucia solo mesi la vendita e consegna e solo a seguito del mancato incasso dei due assegni emessi.
Deve essere evidenziato che sempre dall'attività istruttoria risulta che alcuni macchinari non erano ritirati e precisamente due carambole “ROBERTO SPORT”. Il prezzo di vendita di questi due macchinari era riportato in euro 900,00 cadauno oltre iva 22% così è stato accertato l'inadempimento del venditore all'obbligo di consegna di detti macchinari e per un valore pari euro 1800,00, oltre iva (2.196,00)
L'opposizione deve dunque essere parzialmente accolta e le spese di lite seguono la soccombenza e il valore di riferimento va litato all'entità del credito di cui si è riconosciuta la fondatezza;
tenuto conto delle semplici questioni trattate e della affettiva attività processuale svolta nel giudizio trova giustificazione in sede di liquidazione ai compensi di avvocato la riduzione rispetto ai parametri tabellari ex D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara definitivamente pronunciando sul giudizio proposto così decide:
1. revoca il D.I. opposto;
2. riconosce un credito in favore della parte opposta per mancato pagamento della merce venduta e consegnata, limitatamente alla somma di euro 9.453,34, oltre interessi e per l'effetto condanna parte opponente a pagare tale importo in favore del parte opposta;
3. condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio in favore della parte opposta e che liquida in € 2.540,00, oltre al RSG, iva e cap.
Così deciso in Pescara, 15 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4845/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
partita IVA n. , rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANO LETIZIA e Avv. P.IVA_1
PASQUALE SPEZZAFERRI, domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Aversa alla via
Pablo Neruda, 16, pec e Email_1 Email_2
opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
partita IVA n. , rappresentata e difesa dall'Avv. LORENZO CIRILLO, domicilio P.IVA_2
eletto presso il di lui studio in Pescara alla Via ACHILLE GRANDI, 5 65121 PESCARA opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte opponente - accertare e dichiarare che la somma ingiunta con l'avversato decreto ingiuntivo non è dovuta, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo nr. 1580/2022 pubblicato in data 10 novembre 2022 dal Tribunale Ordinario di Pescara agli esiti del ricorso monitorio iscritto a R.G. nr. 4132/2022; con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per pagina 1 di 4 legge, anche relative alla pregressa fase sommaria, con attribuzione in solido tra loro ai difensori costituiti.”
Parte opposta - accertare e dichiarare dovuta la somma di cui al decreto e, conseguentemente, ritenuta l'illegittimità e/o infondatezza dell'opposizione, previa conferma del decreto ingiuntivo n. 1580/2022 di codesto Tribunale, rigettare l'opposizione; condannare altresì parte opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, nonché della relativa fase monitoria.
Il tutto oltre interessi dalla data della domanda al saldo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato dalla per ottenere la revoca del Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 1580/2022 emesso dal Tribunale di Pescara in favore della
[...]
per euro 11.649,34, oltre interessi maturati e spese della procedura Controparte_1
monitoria.
Il credito intimato in pagamento nel citato D.I. riguardava una fornitura di apparecchi meccanici ed elettronici già usati e di cui alle fattura nn. 3 e 4 del 2022.
Eccepiva la difesa opponente che una parte della fornitura non era stata consegnata e alcune apparecchiature erano malfunzionanti.
Si costituiva ritualmente la difesa opposta, la quale chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
Il G.I. rigettava tale istanza e, come richiestogli, era a concedere il triplo termine ex art. 183 cpc.
Ammesse le prove ed escussi i testi ammessi tranne in quanto, questi, comparso Testimone_1
all'udienza riferiva essere il legale rappresentate della società opponente, sic se ne rilevava la incapacità a rendere testimonianza.
Durante lo svolgimento della medesima udienza i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, con udienza tenuta nelle forme del trattazione scritta, erano raccolte le precisazioni delle conclusioni rese dalle difese costituite con rispettive note scritte e il giudice era a trattenere la causa e decisione, previa concessione del doppio termine ex art. 190 cpc.
Viene evidenziato che nel corredo probatorio al credito portato nel procedimento monitorio, oltre alle fatture impagate erano prodotti due assegni emessi dal parte opponente: tuttavia va evidenziato che la prova scritta fondante il D.I. era data dalle fatture;
peraltro, i due assegni,
pagina 2 di 4 entrambi impagati, erano quello di euro 4.824,00 emesso in data 30.07.2022, che non è stato negoziato dalla banca per errata indicazione sul titolo del nome del beneficiario e quello di euro
6.824,00 emesso il 30.08.2022, ma non protestato nei termini di legge.
Viene riscontrato che prima ancora della presentazione del ricorso per D.I. la parte opponente già aveva palesato con pec le mancante consegne delle merci riportate in fatture, nonché difetti su alcune apparecchiature, questioni che poi erano tutte a rappresentare i motivi fondati la presente opposizione al D.I.
Secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo all'attore sostanziale (qui parte opposta) il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: sic
l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa azionata con il ricorso monitorio, mentre sull'opponente grava l'onere di contestare la suddetta pretesa, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. Civ.
III, sentenza nr. 5071/2009; Cass. Civ. III, sentenza nr. 17371/2003).
Riguardo alla prova del rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria viene evidenziato come dalla ricostruzione documentale è pacifico il rapporto commerciale tra le parti nei termini economici indicati in fattura e non contestati;
risulta che le merci vendute ricevevano la concessione del beneficio di pagamenti dilazionati, ma due ratei rimanevano impagati in quanto i relativi due assegni rimaneva di fatto non incassati.
Detti assegni erano prodotti sin dal ricorso per Decreto Ingiuntivo e risultano essere rispettivamente uno di euro 6.824,00 e l'atro di 4.824,00, somme poi pedissequamente portate nella intimazione di pagamento nel D.I.
Solo in data 30.8.2022 era eccepita dalla parte opponente l'esistenza di vizi e difetti di macchine vendute e la mancata consegna di alcune di esse.
Deve evidenziarsi che rispetto alla vendita risalente, sin dall'aprile del 2022, solo a settembre dello stesso anno, era eccepito il malfunzionamento di alcune macchine;
sic all'evidenza tardivamente, cioè oltre i termine e le forme di legge ex art. 1495 c.c.
Tuttavia, pur rilevando tale decadenza dall'attività istruttoria è stata peraltro accertata come di una macchina e del suo malfunzionamento, la parte acquirente era ben a conoscenza già alla data del ritiro. Infatti, il teste , persona munita di furgone e addetto al ritiro e trasporto, Testimone_2
riferiva che “un apparecchiatura non era funzionate”. Di questa circostanza risulta la pagina 3 di 4 lamentela/denucia solo mesi la vendita e consegna e solo a seguito del mancato incasso dei due assegni emessi.
Deve essere evidenziato che sempre dall'attività istruttoria risulta che alcuni macchinari non erano ritirati e precisamente due carambole “ROBERTO SPORT”. Il prezzo di vendita di questi due macchinari era riportato in euro 900,00 cadauno oltre iva 22% così è stato accertato l'inadempimento del venditore all'obbligo di consegna di detti macchinari e per un valore pari euro 1800,00, oltre iva (2.196,00)
L'opposizione deve dunque essere parzialmente accolta e le spese di lite seguono la soccombenza e il valore di riferimento va litato all'entità del credito di cui si è riconosciuta la fondatezza;
tenuto conto delle semplici questioni trattate e della affettiva attività processuale svolta nel giudizio trova giustificazione in sede di liquidazione ai compensi di avvocato la riduzione rispetto ai parametri tabellari ex D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara definitivamente pronunciando sul giudizio proposto così decide:
1. revoca il D.I. opposto;
2. riconosce un credito in favore della parte opposta per mancato pagamento della merce venduta e consegnata, limitatamente alla somma di euro 9.453,34, oltre interessi e per l'effetto condanna parte opponente a pagare tale importo in favore del parte opposta;
3. condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio in favore della parte opposta e che liquida in € 2.540,00, oltre al RSG, iva e cap.
Così deciso in Pescara, 15 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
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