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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 25/09/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 67/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Alberto Valle Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. v.g. 67/2024 promossa con ricorso depositato il 21.3.2024 da
, c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(Principato di Monaco), avenue de Fontvieille n. 20, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dalla ocietà tra avvocati (c.f. ), nelle persone CP_1 P.IVA_1 degli avv. Carlo Pignata (c.f. ; pec: C.F._2
e Federica Cau (c.f. ; Email_1 C.F._3 pec: , e presso i medesimi elettivamente Email_2 domiciliata, in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 74
RICORRENTE contro residente in [...](Principato di Monaco), S. Rue Controparte_2
Colonei Bellando de Castro, M.C.- 9800
RESISTENTE contumace
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale
OGGETTO: “accertamento dei requisiti sentenza straniera di divorzio” (art. 67 L. 218/1995)
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente:
“➢ accertare che sussistono i requisiti per il riconoscimento in Italia della sentenza n. 3/2023 (R 1914) emessa il 12 gennaio 2023 dal Tribunale di prima istanza del Principato di Monaco, e della convenzione da essa omologata e ad essa allegata e, più precisamente: a. che il Tribunale che l'ha pronunciata era dotato di giurisdizione;
b. che l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo;
c. che il convenuto si è costituito in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo;
d. che essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e. che non vi sono sentenze pronunziate da un giudice italiano fra le stesse parti;
f. che non vi sono processi pendenti avanti ad un giudice italiano fra le stesse parti;
g. che le disposizioni della sentenza e della convenzione da essa omologata e ad essa allegata non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
e, per l'effetto
➢ dichiarare che la citata sentenza e la convenzione da essa omologata e ad essa allegata costituiscono titolo per la sua attuazione ed esecuzione forzata in Italia”.
Per il Procuratore Generale:
“Voglia la Corte d'Appello, allo stato, declinare la propria competenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.3.2024 chiede a questa Corte Parte_1
d'Appello di Trieste di:
“➢ accertare che sussistono i requisiti per il riconoscimento in Italia della sentenza n. 3/2023 (R 1914) emessa il 12 gennaio 2023 dal Tribunale di prima istanza del Principato di Monaco, e della convenzione da essa omologata e ad essa allegata e, più precisamente:
a. che il Tribunale che l'ha pronunciata era dotato di giurisdizione;
b. che l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo;
c. che il convenuto si è costituito in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo;
d. che essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e. che non vi sono sentenze pronunziate da un giudice italiano fra le stesse parti;
f. che non vi sono processi pendenti avanti ad un giudice italiano fra le stesse parti;
g. che le disposizioni della sentenza e della convenzione da essa omologata e ad essa allegata non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
e, per l'effetto ➢ dichiarare che la citata sentenza e la convenzione da essa omologata e ad essa allegata costituiscono titolo per la sua attuazione ed esecuzione forzata in Italia”.
Nel merito espone che in data 12 gennaio 2023 il Tribunale di prima istanza del Principato di Monaco emetteva sentenza di divorzio dei coniugi e Controparte_2 T_
, entrambi residenti non in Italia. Parte_1
Attesa l'inottemperanza del sig. e la conseguente necessità di procedere ad CP_2 esecuzione forzata nei suoi confronti, la ricorrente ha proposto la domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 L. 31.05.1995 n. 218, di accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della sentenza e della convenzione omologata ad essa allegata.
2. Nessuno è comparso per il resistente, a fronte di regolare notificazione presso il Principato di Monaco.
3. Il PG ha chiesto che la Corte d'Appello si dichiari incompetente in mancanza di collegamenti con il foro.
4. In esito all'udienza dd. 9.6.2024, la Corte si è riservata la decisione.
5. Ciò posto, si osserva che ai sensi dell'art. 67 della l. 218/1995, in caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
Le controversie di cui al comma 1 del medesimo articolo sono disciplinate dall'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il cui testo statuisce essere competente per la decisione la Corte di Appello del luogo di attuazione del provvedimento.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione (Cass. 22663/2006, anche se antecedente al D.Lgs. n. 150/2011 ma comunque non superata), “la competenza territoriale va individuata con il criterio del luogo di attuazione, se l'attore indica l'attuazione che intende porre in essere”, ancorché sia a questo fine irrilevante se tale prospettata "attuazione" della sentenza delibanda vada a buon fine o meno. Se, peraltro, come nel caso in esame, “non sia identificabile un foro con il criterio dell'attuazione (ad esempio perchè l'attore, pur indicando che intende porre in esecuzione la sentenza, essendo rimasto inadempiuto il comando, non indica dove si trovino i beni), vengono in rilievo le ordinarie regole sulla competenza territoriale."
6. Dal momento che la parte ricorrente non ha indicato i beni sui quali intende procedere ad esecuzione forzata, e che nessuna delle parti risiede nel distretto della Corte d'Appello di Trieste, deve essere quindi dichiarata l'incompetenza di questa Corte.
Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Trieste, 24 settembre 2025. Il Consigliere estensore
Dott. Alberto Valle
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Alberto Valle Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. v.g. 67/2024 promossa con ricorso depositato il 21.3.2024 da
, c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(Principato di Monaco), avenue de Fontvieille n. 20, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dalla ocietà tra avvocati (c.f. ), nelle persone CP_1 P.IVA_1 degli avv. Carlo Pignata (c.f. ; pec: C.F._2
e Federica Cau (c.f. ; Email_1 C.F._3 pec: , e presso i medesimi elettivamente Email_2 domiciliata, in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 74
RICORRENTE contro residente in [...](Principato di Monaco), S. Rue Controparte_2
Colonei Bellando de Castro, M.C.- 9800
RESISTENTE contumace
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale
OGGETTO: “accertamento dei requisiti sentenza straniera di divorzio” (art. 67 L. 218/1995)
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente:
“➢ accertare che sussistono i requisiti per il riconoscimento in Italia della sentenza n. 3/2023 (R 1914) emessa il 12 gennaio 2023 dal Tribunale di prima istanza del Principato di Monaco, e della convenzione da essa omologata e ad essa allegata e, più precisamente: a. che il Tribunale che l'ha pronunciata era dotato di giurisdizione;
b. che l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo;
c. che il convenuto si è costituito in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo;
d. che essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e. che non vi sono sentenze pronunziate da un giudice italiano fra le stesse parti;
f. che non vi sono processi pendenti avanti ad un giudice italiano fra le stesse parti;
g. che le disposizioni della sentenza e della convenzione da essa omologata e ad essa allegata non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
e, per l'effetto
➢ dichiarare che la citata sentenza e la convenzione da essa omologata e ad essa allegata costituiscono titolo per la sua attuazione ed esecuzione forzata in Italia”.
Per il Procuratore Generale:
“Voglia la Corte d'Appello, allo stato, declinare la propria competenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.3.2024 chiede a questa Corte Parte_1
d'Appello di Trieste di:
“➢ accertare che sussistono i requisiti per il riconoscimento in Italia della sentenza n. 3/2023 (R 1914) emessa il 12 gennaio 2023 dal Tribunale di prima istanza del Principato di Monaco, e della convenzione da essa omologata e ad essa allegata e, più precisamente:
a. che il Tribunale che l'ha pronunciata era dotato di giurisdizione;
b. che l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo;
c. che il convenuto si è costituito in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo;
d. che essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e. che non vi sono sentenze pronunziate da un giudice italiano fra le stesse parti;
f. che non vi sono processi pendenti avanti ad un giudice italiano fra le stesse parti;
g. che le disposizioni della sentenza e della convenzione da essa omologata e ad essa allegata non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
e, per l'effetto ➢ dichiarare che la citata sentenza e la convenzione da essa omologata e ad essa allegata costituiscono titolo per la sua attuazione ed esecuzione forzata in Italia”.
Nel merito espone che in data 12 gennaio 2023 il Tribunale di prima istanza del Principato di Monaco emetteva sentenza di divorzio dei coniugi e Controparte_2 T_
, entrambi residenti non in Italia. Parte_1
Attesa l'inottemperanza del sig. e la conseguente necessità di procedere ad CP_2 esecuzione forzata nei suoi confronti, la ricorrente ha proposto la domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 L. 31.05.1995 n. 218, di accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della sentenza e della convenzione omologata ad essa allegata.
2. Nessuno è comparso per il resistente, a fronte di regolare notificazione presso il Principato di Monaco.
3. Il PG ha chiesto che la Corte d'Appello si dichiari incompetente in mancanza di collegamenti con il foro.
4. In esito all'udienza dd. 9.6.2024, la Corte si è riservata la decisione.
5. Ciò posto, si osserva che ai sensi dell'art. 67 della l. 218/1995, in caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
Le controversie di cui al comma 1 del medesimo articolo sono disciplinate dall'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il cui testo statuisce essere competente per la decisione la Corte di Appello del luogo di attuazione del provvedimento.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione (Cass. 22663/2006, anche se antecedente al D.Lgs. n. 150/2011 ma comunque non superata), “la competenza territoriale va individuata con il criterio del luogo di attuazione, se l'attore indica l'attuazione che intende porre in essere”, ancorché sia a questo fine irrilevante se tale prospettata "attuazione" della sentenza delibanda vada a buon fine o meno. Se, peraltro, come nel caso in esame, “non sia identificabile un foro con il criterio dell'attuazione (ad esempio perchè l'attore, pur indicando che intende porre in esecuzione la sentenza, essendo rimasto inadempiuto il comando, non indica dove si trovino i beni), vengono in rilievo le ordinarie regole sulla competenza territoriale."
6. Dal momento che la parte ricorrente non ha indicato i beni sui quali intende procedere ad esecuzione forzata, e che nessuna delle parti risiede nel distretto della Corte d'Appello di Trieste, deve essere quindi dichiarata l'incompetenza di questa Corte.
Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Trieste, 24 settembre 2025. Il Consigliere estensore
Dott. Alberto Valle
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto