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15 gennaio 1993
15 gennaio 1993
Art. 64-bis. (( 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64- ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma.
Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonche' la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunita' Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunita', ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso. ))
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma.
Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonche' la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunita' Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunita', ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso. ))
Commentari • 101
- 1. Corte Costituzionale: sulla legislazione regionale in materia di software liberoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 27 marzo 2010 · 2.6855793
[…] Ad avviso della difesa dello Stato, la disposizione interviene sulla materia del diritto d'autore, derogando alla disciplina dettata per tutti i programmi per elaboratori dagli artt. 64-bis e seguenti della legge n. 633 del 1941, e successive modifiche e integrazioni, peraltro in attuazione della normativa europea in materia (direttiva CE n. 91/250). […]
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Giurisprudenza • 147
- 1. Trib. Venezia, sentenza 08/11/2021, n. 2089Provvedimento: […] 2) Accertare e dichiarare che Controparte_2 è esclusiva titolare dei diritti patrimoniali e di utilizzazione economica relativi ai programmi per elaboratore (software): RE ( Controparte_3 , Pec Manager, Koine e SCN ( CP_4 Source), da essa sviluppati, comprese tutte le varianti, implementazioni ed edizioni. 3) Accertare e dichiarare la violazione dell'articolo 64 bis della legge n.633/1941 ad opera di CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via A. Rossi n.5, Rubano (PD). 4) Per l'effetto ordinare a CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via A. Rossi n.5, Rubano (PD), di cessare immediatamente il proseguimento di ogni attività di promozione, commercializzazione, nonché di modificazione compiuta in relazione ai programmi RE ( [...]Leggi di più...
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