Accoglimento
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/05/2025, n. 4616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4616 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04616/2025REG.PROV.COLL.
N. 08805/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8805 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Cicoria, Gaetano Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, del -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Francesco Guarracino e udito per la parte appellante l’avv. Francesco Rinaldi, in sostituzione degli avv.ti Gaetano di Martino e Massimiliano Cicoria.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. De FE SA, vincitore del concorso interno a 643 posti (608 uomini e 35 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del corpo di Polizia penitenziaria bandito con P.D.G. 3 aprile 2008, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, ha proposto appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso con cui, denunciando il grave e colpevole ritardo nella conclusione della procedura concorsuale, protrattasi per quasi undici anni, aveva domandato la retrodatazione dell’inquadramento nella qualifica di vice ispettore e, in subordine, il risarcimento dei danni cagionati dalla sua ritardata assunzione.
2. – Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio per chiedere la reiezione del gravame.
3. – Entrambe le parti hanno prodotto memoria.
4. – All’udienza del 15 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – Parte ricorrente lamenta che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto legittimi i provvedimenti impugnati, respingendo le domanda di retrodatazione della promozione a vice ispettore e quella di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in relazione alla abnorme durata del concorso.
6. – L’appello è meritevole di parziale accoglimento, nei limiti e nei termini di seguito esposti.
7. – Le questioni non sono nuove, poiché sono state già affrontate in numerose pronunce di questo Consiglio di Stato ( ex ceteris , Cons. Stato, sez. II, 16.6.23 n. 5960; 1.8.2023, n. 7471; 14.12.23, n. 10841; 7.10.24 n. 8039; 3.1.25 n. 27; 28.1.25 n. 668).
8. – La Sezione non ravvisa fatti o argomenti tali da consentirle di discostarsi dai suddetti precedenti.
9. – Secondo la richiamata giurisprudenza, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 443/1992, la nomina a vice ispettore si consegue solo al termine del corso di formazione (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 5960/23 e altre).
10. – Non esiste, quindi, “ un diritto alla ricostruzione della carriera ” in quanto “ l’accertamento della decorrenza della promozione avviene mediante un atto autoritativo rispetto al quale l’interessato vanta solamente un interesse legittimo e solo dall’annullamento di tale atto possono derivare conseguenze favorevoli per l’interessato ” ( ex aliis , Cons. Stato, sez. II, n. 668/25; n. n. 8039/24 cit.,; v. anche Cons. Stato, sez. IV, 19 maggio 2021, n. 3887).
11. – E’ stato, altresì, precisato che il passaggio di carriera presuppone l’avvenuto svolgimento del relativo corso formativo, sicché l’accoglimento di una pretesa di retrodatazione darebbe luogo all’anomala inversione logica e cronologica di due momenti distinti che postulano l’esigenza di riconoscere il passaggio di carriera a chi risulti in possesso dei necessari requisiti formativi e professionali (Cons. Stato, sez. II, n. 668/25; n. 27/2025; n. 8039/2024; n. 10841/23).
12. – Sono state, invece, giudicate parzialmente fondate le censure afferenti al diritto al risarcimento del danno da ritardo, come già rilevato dalla Sezione con la sentenza n. 10841/2023 e, da ultimo, con le sentenze n. 668/25 e 27/2025, che hanno in parte accolto censure d’identico tenore proposte da altri partecipanti alla medesima procedura concorsuale per cui è causa.
13. – Nei menzionati precedenti, infatti, la Sezione ha riconosciuto la sussistenza della responsabilità dell’amministrazione per l’abnorme ritardo nella conclusione della procedura concorsuale de qua , richiamando quanto già in precedenza affermato nel senso che “ le allegazioni a sostegno dell’assenza di colpa del Ministero nel gravissimo ritardo nella definizione della procedura concorsuale non trovano riscontro probatorio nei documenti prodotti […] , dai quali ictu oculi comunque non emerge alcun fatto oggettivo e non imputabile alla medesima Amministrazione che abbia rallentato per anni lo svolgimento del concorso ” (Cons. Stato, sez. II, n. 5960/23 e successive).
14. – In tutti i menzionati precedenti la Sezione ha precisato, inoltre, che “ il bando pubblicato il 15 giugno 2008 metteva a concorso 643 posti (608 uomini; 35 donne) che soltanto nel gennaio 2017 sono stati aumentati a 1232 (con ripartizione interna tra uomini e donne poi corretta nel luglio 2017), così consentendo di nominare allievi vice ispettori un totale di 977 unità (785 uomini e 182 donne), avviandoli al corso di formazione che ha avuto inizio il 10 settembre 2018. Perciò per gli uomini collocatisi oltre la posizione 608 in graduatoria e le donne collocatesi oltre la posizione 35 non può dirsi acquisita la dimostrazione che il ritardo nella conclusione della procedura concorsuale abbia provocato loro il danno lamentato in primo grado, poiché se il concorso si fosse chiuso nei tempi essi non sarebbero risultati vincitori ” (Cons. Stato, sez. II, n. 5960/23 e successive).
15. – Da ciò se ne è fatto discendere il riconoscimento dell’obbligo del Ministero di provvedere all’invocato risarcimento del danno per equivalente esclusivamente in relazione a coloro che si fossero posizionati in graduatoria entro il n. 608 per gli uomini e il n. 35 per le donne.
16. – Le conclusioni sopra richiamate vanno ribadite anche in questa sede, attesa l’identità della fattispecie in esame.
17. – Di conseguenza, dev’essere respinta, in primo luogo, la censura avverso il capo della sentenza che non ha riconosciuto il diritto alla retrodatazione della promozione a vice ispettore.
18. – Dev’essere accolta, viceversa, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria proposta dall’appellante, poiché collocatosi al n. 358 della graduatoria maschile.
19. – Le voci di danno risarcibile, come già osservato nei precedenti menzionati, vanno limitate alla differenza tra gli importi retributivi (non connessi all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa), che sarebbero stati percepiti in caso di tempestiva definizione della procedura concorsuale e conseguente assunzione, e quelli comunque percepiti per il medesimo periodo.
20. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello deve accolto unicamente sotto il profilo del risarcimento del danno.
21. – Per l’effetto, ai sensi dell’art. 34, co. 4, c.p.a., il Ministero della Giustizia dovrà proporre all’appellante, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione, il pagamento di una somma che sia pari agli importi retributivi che sarebbero stati percepiti in caso di tempestiva definizione della procedura concorsuale e conseguente assunzione, detratti gli importi ricevuti a titolo retributivo per il concomitante svolgimento di altra attività lavorativa, con rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e gli interessi calcolati in base al tasso legale, nei limiti di legge nel concorso delle due somme.
22. – Le spese del doppio grado del giudizio sono compensate in considerazione della soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accerta il diritto dell’appellante ad ottenere il risarcimento del danno, come in motivazione specificato, con conseguente obbligo del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme corrispondenti secondo i criteri indicati in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.