Sentenza breve 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 24/12/2025, n. 3729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3729 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03729/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02535/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2535 del 2025, proposto da
AZ SO, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Barreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Sicilia Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Comune di Taormina, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina avente ad oggetto: Comune di Taormina. Sanatoria ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 380 del 2001. Accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica in area di interesse per le opere edilizie realizzate abusivamente relative alle difformità realizzate nel compendio immobiliare via Leonardo Da Vinci, 31 - censito al C.E.U. foglio 3, part. 1556, sub. 4 - 5 - 6. Ditta SO AZ - Diniego, Prot. n. 0015030 del 24/09/2025
nonché per la condanna
- al risarcimento del danno subito dalla ricorrente a seguito dell'illegittimità degli atti adottati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e di Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Sicilia Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa PI SS OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 19.11.2025 e depositato il 28.11.2025, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina ha rigettato l’istanza di cui all’art. 36-bis d.p.r. n. 380 del 2001 dalla stessa proposta.
Dopo aver rappresentato che, con sentenza n. 2191 del 2025, in accoglimento del ricorso n. 980 del 2025 proposto dalla ricorrente, questo T.A.R. ha annullato il precedente rifiuto della Soprintendenza di esprimere parere, con l’obbligo dell’Amministrazione resistente di rideterminarsi avuto riguardo al paradigma normativo di cui all’art. 36-bis richiesto dal privato, ha ritenuto di riepilogare i fatti che hanno condotto all’odierna vicenda contenziosa nei termini appresso indicati:
- l’immobile oggetto del giudizio, acquistato dalla ricorrente unitamente al fratello a seguito della partecipazione a un’asta immobiliare, ubicato in Taormina via Leonardo da Vinci 31, è costituito da una villa unifamiliare su tre elevazioni, rappresentata catastalmente da de unità immobiliari distinte e indipendenti;
- su tale immobile, dotato di titolo abilitativo (licenza edilizia prot. n. 5805 del 16.11.1950), collocato nella zona esterna del Comune di Taormina (zona B5 di completamento edilizio), con vincolo che non preclude l’edificazione, intorno agli anni 90 i precedenti proprietari avevano effettuato piccole modifiche in assenza di concessione edilizia, realizzando le seguenti opere: 1. chiusura a vetri di un vano scala di collegamento tra i piani 1° e 2° e relativo terrazzo di copertura a piano terra; 2. realizzazione di un locale caldaia al piano 2° sottostrada; 3. realizzazione di due locali di sgombero al piano 3 ° sottostrada; 4. realizzazione di un locale adibito a lavanderia al piano 1 ° sottostrada; 5. realizzazione di un portico sul terreno libero di pertinenza dell'immobile;
- per regolarizzare le superiori difformità, i germani SO, dapprima, hanno presentato istanza di sanatoria al Comune ex legge n. 326/2003 per la tipologia 3, rigettata dalla Soprintendenza in ragione della sentenza della Corte costituzionale (n. 252/2022);
- i medesimi, a seguito dalla sopravvenuta normativa in materia, hanno, quindi, presentato istanza ex art. 36 bis del d.p.r. n. 380 del 2001, riscontrata dalla Soprintendenza con nota con cui ha ritenuto che le fosse precluso il rilascio del parere in ragione del vincolo esistente;
- a seguito della detta sentenza di questo T.A.R. che ha accolto il ricorso avverso tale ultimo atto, la Soprintendenza, questa volta, si è espressa sulla richiesta ex art. 36-bis cit., ma con parere negativo, ritenendo che “ le opere edilizie abusive sopra citate contrastano con gli obiettivi di tutela del vincolo paesaggistico e costituiscono detrattori paesaggistico dei luoghi, comportandone una significativa alterazione ed incidendo in maniera negativa sul pregevole ambito tutelato …”.
1.1. Avverso tale ultimo atto della Soprintendenza, parte ricorrente ha proposto il gravame in esame, con il quale ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 smi così come recepito dall’art. 13 della L.R. n. 7 del 2019. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis, commi 1 e 4, del DPR n. 380 del 2001 così come modificato dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 convertito con modifiche nella l. n. 105/2024 e recepito in Sicilia con la legge Regionale n. 27/2024 ; violazione e falsa applicazione dell’art. 146 e 167 comma 4 d.lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per carenza di istruttoria; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; difetto assoluto della motivazione con consequenziale violazione dell’art. 3 legge 241/90; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di ragionevolezza e di proporzionalità , in quanto:
- il provvedimento non è stato anticipato da alcun preavviso di diniego ed è stato adottato in assenza di partecipazione procedimentale, in violazione, tra l’altro, dell’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004 e delle ulteriori norme indicate in rubrica.
II ) Sul merito. Il parere sarebbe illegittimo anche sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e per difetto assoluto della motivazione con consequenziale violazione dell’art. 3 legge 241/90, oltreché per difetto di ragionevolezza e proporzionalità .
La motivazione dell’atto impugnato sarebbe meramente apparente in quanto non spiegherebbe in cosa consista la cd. detrazione e quale siano, in modo coerente con lo scopo del vincolo, le ragioni per cui le opere risultino incompatibili con i valori tutelati dallo specifico vincolo paesaggistico di zona.
In via subordinata e a scopo cautelativo, ha ritenuto sussistere anche la violazione del principio di proporzionalità.
Parte deducente ha allegato relazione tecnico/paesaggistica e fotografica ed ha chiesto disporsi verificazione per “ appurare la [asserita] illegittimità della superficiale e generica valutazione tecnica della Soprintendenza ”.
2. Si è costituita l’Amministrazione intimata, che, con successiva memoria del 12 dicembre 2025, ha sostenuto le ragioni della legittimità del provvedimento impugnato, chiedendo il rigetto del ricorso.
2.1. Con memoria depositata in data 13 dicembre 2025, parte ricorrente ha riscontrato la memoria dell’Amministrazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione della controversia in forma semplificata e, dopo la discussione, il ricorso è stato posto in decisione.
4. Il ricorso può essere deciso in forma semplificata, sussistendo i presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm., ed è fondato.
5. Con il provvedimento impugnato, la Soprintendenza, premesso che le opere abusive sono ubicate in area soggetta a vincolo paesaggistico dall’art. 24 Paesaggio Locale 4 “Taormina” del P.P. Ambito 9 D.A. n. 6682 del 29.12.2016 ed accertato che i descritti abusi “ hanno creato un incremento di superficie e volume di quello già assentito ”, ha espresso parere contrario al mantenimento, ai sensi dell’art. 167 d. lgs. n. 42/2004, con la seguente motivazione: “… le opere edilizie abusive sopra citate contrastano con gli obiettivi di tutela del vincolo paesaggistico [e] … costituiscono dei detrattori paesaggistico dei luoghi, comportandone una significativa alterazione ed incidendo in maniera negativa sul pregevole ambito tutelato ”.
6. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, dovendosi, da parte della Soprintendenza, assicurare all’istante di interloquire con l’ente, chiamato a esprimere, alla luce della normativa su riferita, un proprio parere vincolante per l’amministrazione procedente.
6.1. Il motivo è fondato, venendo in considerazione un atto discrezionale - quale è il parere in questione, in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento - e rispondendo all’art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004 e, più in generale, all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, valevole per qualsiasi procedimento amministrativo, il principio per cui, in caso di provvedimento discrezionale, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta la caducazione dell’atto viziato (Cons. St., sez. III, 10 giugno 2022, n. 4750).
In proposito, si evidenzia che tale ultima norma ha la funzione di assicurare un’effettiva partecipazione dell’istante all’esercizio del potere amministrativo (e ciò anche nei procedimenti di sanatoria), sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva. In tal modo, da un lato, si garantisce un apporto collaborativo del privato mediante l’introduzione di elementi istruttori o deduttivi suscettibile di apprezzamento da parte dell’organo procedente e, dall’altro, si consente l’anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall’amministrazione (cfr. Con. Stato, Sez. VI, sentenza 10 febbraio 2020, n. 1001).
Essendo il provvedimento contestato espressione di potestà amministrativa discrezionale risulta inapplicabile l’art. 21 octies nella parte in cui attribuisce al giudice, in ragione della natura vincolata dell’atto, il potere di non procedere all’annullamento quanto risulti palese che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso né, in ogni caso, risulta raggiunta la prova della sua concreta e sostanziale non modificabilità (cfr. di recente Cons. St., sez. III, 30 aprile 2025, n. 3693), alla luce delle scarne e tautologiche argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato.
7. Fondato è anche il secondo motivo con cui parte ricorrente contesta la motivazione del provvedimento impugnato in quanto apparente.
Va innanzitutto chiarito che la norma recante il divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 167, comma 4 e comma 5, del codice del paesaggio, deve essere oggi coordinata con la norma introdotta dall’articolo 36 bis del testo unico dell’edilizia, d.p.r. 380 del 2001, che non esclude, in assoluto, l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per opere o interventi che abbiano determinato creazione di nuovi volumi e superfici oppure aumento dei volumi e delle superfici legittimamente realizzati, purché si tratti di interventi in difformità soltanto parziale dal permesso di costruire oppure in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e purché l’autorità preposta alla gestione del vincolo, esercitando il potere ad essa attribuito, ritenga le opere compatibili con i vincoli paesaggistici.
In tale contesto, il parere della Soprintendenza deve, anche a fronte di creazioni di nuovi volumi e superfici, nei limiti previsti dalla normativa sopravvenuta (art. 36-bis cit.), esprimere una valutazione di merito sulla compatibilità paesaggistica delle opere abusive in questione, non sussistendo per esse, alla luce della detta normativa, una preclusione assoluta (T.A.R. Salerno, sez. I, n. 1095 del 2025).
In tale contesto, appare evidentemente insufficiente la motivazione che fonda il diniego sulla circostanza che le opere abusive costituirebbero “detrattori paesaggistico dei luoghi”, trattandosi di espressioni vaghe e stereotipate che non spiegano alla ricorrente le ragioni per le quali le opere in questione alterino o pregiudichino l’ambito tutelato (cfr. Cons. St. n. 2828/2021).
In questo caso, la Soprintendenza avrebbe dovuto esprimere una valutazione avuto riguardo alla tipologia degli abusi e alla loro collocazione nonché allo stato di fatto dei luoghi, con particolare riguardo al contesto paesaggistico e agli edifici presenti nell’area, e spiegare le ragioni del ritenuto contrasto con gli obiettivi di tutela del vincolo paesaggistico, ciò che nel caso di specie la Soprintendenza non ha fatto, relegando la motivazione del diniego alla formula stereotipata secondo cui essi “ costituiscono detrattori paesaggistici dei luoghi ”, non accompagnata dalle necessarie ragioni esplicative (cfr. Cons. di Stato Sez. VI, 14 dicembre 2017, n. 197; Cons. di Stato Sez. VI, 16 agosto 2018, n. 4954; Cons. di Stato Sez. VI, 30 maggio 2018 n. 3249; Cons. Stato Sez. VI Sent., 23 novembre 2016, n. 4925).
8. Quanto alla circostanza dedotta in memoria dall’Amministrazione resistente secondo cui nel caso in questione verrebbero in considerazione opere che per le loro dimensioni e per il loro volume (rispettivamente mq 80 e mc 223,230 circa) non sarebbero assentibili con l’istituto invocato, di essa non si fa menzione nel provvedimento impugnato, che indica gli abusi negli stessi termini riferiti dalla ricorrente; rispetto al diniego qui gravato, pertanto, le difese processuali costituiscono un’inammissibile integrazione postuma, contestata dalla parte ricorrente secondo cui il dato riferito sarebbe “del tutto surreale e frutto forse di un copia incolla derivante da altra vicenda”.
9. In conclusione, la domanda caducatoria è fondata per le superiori motivazioni e con assorbimento di quanto sin qui non delibato, con la conseguenza che l’atto impugnato va annullato, salvi i successivi atti dell’amministrazione.
La Soprintendenza dovrà, nel rinnovato esercizio del proprio potere, esprimere una motivata valutazione di merito sulla compatibilità paesaggistica delle specifiche opere oggetto di richiesta, alla luce dell’art. 36 bis del testo unico dell’edilizia, che consente, nei limiti previsti dalla stessa normativa, la valutazione dell’impatto delle opere con le esigenze di tutela del paesaggio, senza preclusioni assolute legate all’ampliamento di volume e superfici.
10. Non può trovare, invece, accoglimento la domanda risarcitoria in quanto generica e non provata.
11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie la domanda caducatoria e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi i successivi atti dell’Amministrazione resistente;
- respinge la domanda risarcitoria.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che liquida complessivamente in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NE AN AR, Presidente
PI SS OT, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI SS OT | NE AN AR |
IL SEGRETARIO