Art. 158. Divisione della domanda di registrazione di marchio 1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.
2. Se la domanda riguarda piu' marchi, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con facolta' di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto piu' prodotti o servizi, puo' essere divisa dal richiedente in piu' domande parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti casi:
a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione del marchio;
b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione dell'ufficio di registrazione del marchio;
c) durante ogni procedura di ricorso ((contro la decisione relativa alla registrazione del marchio)) .
4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorita'.
5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'ufficio.
2. Se la domanda riguarda piu' marchi, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con facolta' di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto piu' prodotti o servizi, puo' essere divisa dal richiedente in piu' domande parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti casi:
a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione del marchio;
b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione dell'ufficio di registrazione del marchio;
c) durante ogni procedura di ricorso ((contro la decisione relativa alla registrazione del marchio)) .
4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorita'.
5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'ufficio.