Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4893 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
n. 17534/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17534/2022 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano alla Via Giovanni Parte_1
Papini 8 presso l'avv. Mauro Papaluca, dal quale è rappresentata e difesa come da procura a margine dell'atto di citazione introduttivo
APPELLANTE
E
MI in Napoli, Corso Sirena 85 Rione Bisignano isolato C scala I, in persona dell'amministratore p.t. (in primo grado elettivamente domiciliato presso l'avv. Concetta Pezzella casella PEC Email_1
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di risarcimento danni da cosa in custodia (scalino)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata va confermata.
pagina 1 di 4
Rione Bisignano isolato C scala I responsabile di un sinistro verificatosi in data 1/1/2015 in Napoli quando l'attrice, nello scendere la scala che dalla sua abitazione al primo piano dell'edificio gestito dal MI convenuto al piano terra, era CP_1 rovinata al suolo – e condannare conseguentemente parte convenuta a risarcire i danni subiti dall'attrice per le lesioni personali riportate nell'evento, da liquidarsi in € 5.000 o nella diversa misura da accertate, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria delle spese della fase stragiudiziale e di lite con distrazione;
ha proposto appello Parte_1 chiedendo di condannare il MI appellato a risarcire i danni da lei subiti nell'evento per cui è causa da liquidare in € 4.917,45 per lesioni personali oltre € 350 per le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado, con vittoria delle spese della fase stragiudiziale e del doppio grado di giudizio, con distrazione;
il MI appellato non si è costituito;
ora la causa va decisa.
Il GdP ha rigettato la domanda proposta dall'attrice in primo grado, per le seguenti ragioni: dei due testi escussi, (genero dell'attrice) aveva riferito che Tes_1
con delle buste in mano, scendendo la scala della quale il teste non ricordava se Pt_1 fosse dotata o meno di corrimano, cadde su scalini sui quali vi erano residui di cibo ed una sostanza oleosa che sembrava olio;
(figlia dell'attrice) ha riferito Testimone_2 che cadde scendendo la scalinata mentre aveva delle buste in mano, che la scala Pt_1 non era dotata di corrimano e che il gradino dov'era scivolata la madre non era rotto ma pieno di residui di cibo;
vi era dunque una discrasia tra un teste che aveva parlato di residui di cibo ed una sostanza oleosa che sembrava olio, e l'altro teste che aveva riferito solo di residui di cibo;
“in entrambi i casi appare ragionevole pensare che il gradino ingombrato da residui di cibo, se era ben visibile ai testi, lo era anche per l'attrice (che non soffriva di patologie particolari, soprattutto di tipo deambulatorio, che ne potessero menomare l'attenzione), considerando altresì l'ora di luce nella quale avvenne l'incidente, per cui quest'ultima era tenuta ad adottare un comportamento prudente al fine di evitare il danno”; Cass. 25856/2017 ha asserito che nel caso di una donna scivolata sulle scale condominiali a causa dei residui di un sacchetto d'immondizia lasciato aperto, si configurava un caso fortuito, un evento estraneo alla sfera di custodia dell'amministratore; inoltre l'evento si era verificato la mattina di Capodanno, e non era provato che normalmente le scale venissero pulite anche in tale occasione festiva, laddove nulla escludeva che i residui di cibo fossero stati lasciati solo qualche ora prima da qualche condomino incivile.
Fondamentalmente, l'appellante deduce quanto segue: cadde scivolando sulla Pt_1 sostanza oleosa trasparente e incolore, non visibile e non segnalata, mentre la presenza di residui di cibo sullo scalino era stata ininfluente;
“i testi solo dopo la caduta della attrice hanno potuto riscontrare la presenza sulle scale della sostanza scivolosa e dei pagina 2 di 4 detriti, allorquando si sono portati molto vicini alle scale per prestare soccorso alla signora ”; ciò posto, l'art. 2051 cc rende il MI, custode della scalinata, Pt_1 responsabile della caduta dell'attrice/appellante, ed il MI avrebbe dovuto provare il caso fortuito – ed invece “il Giudice di Pace adito omette … di individuare gli elementi gravi, precisi e concordanti, sulla base dei quali si fonda la prova per presunzioni relativa alle cause della presenza della macchia oleosa e del breve lasso di tempo, tra la formazione della macchia e l'evento dannoso, e la conseguente prova, a carico del condominio, del fatto del terzo, quale ipotesi di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Il Giudice di Pace desume implicitamente queste circostanze da elementi che non sono in alcun modo individuati e ciò in violazione dell'art. 2727 c.c., non individuando gli elementi gravi, precisi e concordanti, sulla base dei quali fondare la prova per presunzioni (Cassazione civile sez. VI, 13/01/2020, n.342).”; era invece il MI che avrebbe dovuto dimostrare “che la sostanza oleosa era tanto recente rispetto all'evento dannoso da non potersi evitare che lo causasse”; più precisamente, spettava al MI dimostrare che: “la sostanza oleosa era presente sulle scale condominiali da un lasso di tempo così breve da impedire un efficace intervento riparatore;
il giorno precedente all'evento dannoso erano state eseguite le pulizie della scala condominiale;
nel giorno festivo di Capodanno non si eseguono le dette pulizie;
la scala in questione era provvista di corrimano e gommini antiscivolo.”.
Tutto il ragionamento della parte appellante si fonda sul presupposto che effettivamente sia caduta scivolando su una sostanza oleosa, viscida, non visibile, che Parte_1 si trovava sul gradino. Ma, come evidenziato dal GdP, se un teste, il genero dell'attrice/appellante, ha riferito di aver visto tale sostanza sullo scalino - l'altro teste, figlia dell'attrice/appellante, ha visto sullo scalino solo residui di cibo. Il teste Tes_1 non ha spiegato come si sarebbe accorto che vi era la sostanza viscida invisibile sullo scalino: secondo quanto si legge nell'atto d'appello i due testi si sarebbero accorti del liquido viscido solo una volta avvicinatisi allo scalino per soccorrere l'infortunata – ma si è detto che al limite solo uno dei due testimoni avrebbe visto tale liquido. In realtà il teste non ha parlato di sostanza “invisibile”, bensì, assieme a “residui di cibo”, di Tes_1
“una sostanza scivolosa che sembrava olio sulla quale mia suocera incedeva e scivolava”. La teste , invece: “Detto gradino non era rotto ma era pieno di residui Tes_2 di cibo sui quali mia madre scivolava”. Ora, la teste potrebbe non aver notato Tes_2 dal liquido viscido effettivamente presente sullo scalino, ma è anche possibile che il teste abbia creduto di vedere, in mezzo a vari residui di cibo, del liquido viscido: Tes_1 del resto, egli non ha spiegato come avrebbe fatto a capire che quel liquido era viscido, non avendo asserito di averlo toccato, e nemmeno ha precisato di quale colore fosse;
e se fosse stato non visibile, come si deduce nell'atto d'appello, allora, ancora una volta, ci si domanda come avrebbe potuto il teste accorgersi di una sostanza invisibile presente sullo scalino, senza toccare lo scalino stesso., ciò che invece non risulta abbia fatto. Quindi, non è adeguatamente provato che sulla scalinata, percorrendo la quale Pt_1 scivolò, vi fosse un liquido scivoloso. E poiché la presenza del liquido scivoloso è
pagina 3 di 4 l'unica ragione di pericolosità dello scalino, dedotta dalla parte appellante, deve ritenersi che il gradino sul quale scivolò di per sé una cosa inerte e priva di un proprio Pt_1 dinamismo, non presentasse una situazione di pericolosità che facesse insorgere la responsabilità del custode. Quindi, il MI non è responsabile della caduta dell'attrice appellante, e correttamente il GdP ha rigettato la domanda. La sentenza impugnata va confermata.
Nulla a provvedere sulle spese del presente grado, essendo rimasta contumace la parte appellata.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 17534/2022 RGAC tra:
, appellante;
MI in Napoli, Corso Sirena 85 Rione Bisignano Parte_1
Isolato C scala I;
così provvede:
1) Conferma la sentenza impugnata;
2) Nulla a provvedere sulle spese del presente grado.
Così deciso in Portici in data 19/5/2025 Il giudice unico
pagina 4 di 4