Articolo 171 bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 194 bisArticolo 171 ter
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15 gennaio 1993
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9 maggio 1996
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16 giugno 1999
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19 settembre 2000
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15 novembre 2024
Art. 171-bis. 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ((ai sensi della presente legge)) , e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'. ((60)) 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ((ai sensi della presente legge)) riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'. ((60)) ------------- AGGIORNAMENTO (60)
Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131 , convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 , ha disposto (con l'art. 15, comma 3-quater) che "Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall' articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Entrata in vigore il 15 novembre 2024
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