Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4695/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. LE Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4695/2024 promosso da: nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Manola Giorgini;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Manola Giorgini.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
05/09/2009 (Atto n.136 parte 2 serie A) scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni. ordinare al Comune di Ancona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
- 1 -
LE ed vivranno nell'abitazione familiare di Via Fano n.38 assieme alla mamma. Per_1
2) I coniugi si rilasciano reciproco assenso all'espatrio dei figli minori per motivi turistici, di studio e di lavoro, prestando sin d'ora il proprio consenso, ove dovesse servire, affinché la competente autorità amministrativa provveda al rilascio del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio e ciò anche in relazione a tutto quanto occorrente per il rilascio del passaporto per le minori.
3) Per quanto concerne i figli minori LE ed i coniugi intendono adottare un tipo Per_1 di affidamento condiviso, concordi sull'importanza della doppia figura genitoriale per una crescita serena dei figli ed al fine di garantire il diritto della prole di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
La potestà genitoriale, pertanto, verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli minori riguardanti l'educazione, l'istruzione, salute, verranno assunte di comune accordo da entrambi, tenendo conto delle capacità attitudinali, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
Si dà atto che i signori e hanno già concordato un Parte_1 Pt_2
Piano Genitoriale
Entrambi i genitori devono
Mantenere una comunicazione funzionale con la prole e regolare con l'altro genitore mostrandosi collaborativi l'un l'altro.
Seguire il piano genitoriale.
Contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano la prole.
Condividere tra loro tutte le informazioni riguardanti la prole (es. scuola, insegnanti, attività sportive, amici, ecc…).
Non squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e la prole.
Principi generali della genitorialità.
È nel migliore interesse dei figli che i genitori condividano le principali decisioni.
- 2 - Ciascun genitore prende le decisioni relative alla cura quotidiana della prole quando questa si trova presso di lui.
Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della prole e informerà tempestivamente l'altro genitore.
Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della prole e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
Il genitore che invii/riceva documentazione direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche si impegna a mettere in copia ed inoltrare all'altro genitore.
Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza di entrambi i figli.
Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili in casi si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
Nell'eventualità che le parti non concordino sulle decisioni genitoriali i due genitori hanno con il presente atto concordemente deciso che si rivolgeranno al loro Legale per capire la necessità di adire eventualmente l'intestato Tribunale.
Diritti della prole.
Ciascun minore ha diritto:
a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori e a non essere coinvolto nelle discussioni tra genitori;
a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assister a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
a non essere usato come messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
Istruzione.
La prole deve essere iscritta a scuola da entrambi i genitori.
Le attività extra-curricolari che i genitori hanno già concordato e si impegnano a far frequentare sono: il catechismo parrocchiale, un'attività sportiva concordata da entrambi compatibile con la routine dei figli.
I genitori, nei rispettivi periodi di competenza accompagneranno i figli alle attività e provvederanno a tutte le loro necessità, partecipando agli incontri della parrocchia o delle associazioni sportive o delegando l'altro genitore che avrà cura di riferire le informazioni al genitore assente.
- 3 - Visite mediche. I genitori discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche e in linea generale sanitarie, che si rendessero necessarie.
Al momento il figlio LE sta indossando gli occhiali da vista, la figlia sta Per_1
indossando gli occhiali da vista.
Religione.
I genitori sono d'accordo a che la prole segua la religione cattolica a scuola ed il catechismo durante la settimana.
Le eventuali ricorrenze (prima Comunione, Cresima) richiederanno che i genitori partecipino agli incontri o deleghino l'altro in caso di impedimento darà tempestivamente informazione.
I genitori parteciperanno alle relative celebrazioni condividendone le spese necessarie.
Calendario scolastico.
Entro il 1° settembre di ogni anno entrambi i genitori dovranno avere copia del calendario scolastico e adattare il calendario delle frequentazioni allo stesso.
L'accesso al registro elettronico è dato ad entrambi i genitori che ivi raccoglieranno le informazioni, così come la partecipazione alle chat di scuola assumendo direttamente e personalmente ogni informazione.
Comunicazione con la prole.
Ciascun genitore deve dare e ricevere informazioni aggiornate.
Ciascun genitore dovrà mantenere un telefono “operativo” ed i figli possono telefonare e/o mantenere contatto tramite internet con entrambi i genitori.
I contatti telefonici tra genitore e prole non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore. I genitori si impegnano a fare in modo che nel corso delle telefonate ulteriori dispositivi multimediali quali televisore, iPad, ecc… rimangano spenti così da favorire la comunicazione. Si impegnano altresì a anticipare o posticipare le telefonate qualora l'orario previsto coincidesse con altri impegni.
Comunicazione tra genitori.
I genitori comunicheranno solo attraverso telefono, e-mail, WhatsApp.
Entrambi genitori concordano sul ritenere preferibile il dialogo a voce tramite telefonata o di persona tra genitori per confrontarsi e discutere delle questioni importanti, lasciando la comunicazione via WhatsApp per le informazioni veloci.
- 4 - Resta inteso che le modifiche ai presenti accordi dovranno comunque risultare in modo scritto.
Tutti coloro che si occupano/occuperanno della prole dovranno essere persone di fiducia. In un'ottica di collaborazione ogni genitore deve offrire all'altro l'opportunità di prendersi cura della prole prima di ricorrere ad altre figure di sostegno quando per impegni lavorativi non possa occuparsi direttamente dei figli, comunicandolo per tempo così da consentire all'altro di organizzarsi.
Risoluzione delle controversie.
I genitori cercheranno di risolvere in modo cooperativo eventuali controversie che possono sorgere nel corso dell'esecuzione del presente Piano Genitoriale, senza la presenza della prole, tenendo come punto di riferimento il loro Legale.
Modifiche dell'accordo.
Questo accordo può essere modificato e le modifiche devono essere fatte in forma scritta e firmate da entrambi le parti.
Quando i genitori non sono d'accordo rimane in vigore il presente Piano sino a quando non sarà concordata una modifica avanti il Tribunale. per gli spostamenti. Pt_3
Quando i figli si spostano da una casa all'altra il genitore segnalerà all'altro informazioni riguardanti: medicine e relativi dosaggi compiti a casa, progetti scolastici attività sociali e relativo equipaggiamento appuntamenti da rispettare
Durante i trasferimenti da una casa all'altra nessuno dei due genitori deve manifestare rabbia, sarcasmo, irriverenza, in presenza della prole.
Il genitore fornirà all'altro gli effetti personali della prole, fermo restando che è opportuno per abbigliamento che entrambi i genitori abbiano un guardaroba adeguato all'età dei ragazzi;
in ogni caso il cambio dell'uno o dell'altro genitore dato all'atto del trasferimento dovrà essere restituito pulito e stirato.
Ogni genitore deve garantire che la prole abbia un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore. Ogni genitore deve fare in modo che i figli ritornino puliti, nutriti, con i vestiti lavati ed altri effetti personali che hanno portato
- 5 - con sé e con i compiti svolti, curando di verificare il registro elettronico ed in caso di dubbio confrontandosi con l'altro genitore.
Ogni genitore avrà cura di rispettare l'altro osservando la rigorosa puntualità nel mettersi a disposizione per consegnare la prole o nel ricondurla presso l'abitazione familiare.
Il padre si impegna ad essere puntuale nel consegnare i figli e riportarli presso l'abitazione ove i figli vivono.
I genitori concordano tuttavia un tempo di tolleranza di 30 minuti di ritardo (che verrà tempestivamente comunicato in modo scritto via WhatsApp.
Piano di frequentazione, vacanze e pause scolastiche.
Durante il periodo scolastico il padre avrà il diritto e dovere di stare con i figli il martedì ed il giovedì dalle ore 18, quando andrà a prendere i figli dall'abitazione ove vivono per poi accompagnarli l'indomani mattina a scuola.
Un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina ove li riaccompagnerà
a scuola.
Le Festività verranno vissute ad anni alternati con l'uno o l'altro genitore (24-25/12 31/12-
01/01, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo). Salvo diverso accordo tra le parti.
Durante le vacanze estive continuerà l'alternanza settimanale suindicata.
In inverno ed in estate i figli potranno trascorrere le vacanze con l'uno o l'altro genitore, anche di quindici giorni continuativi, previo accordo tra genitori, a condizioni che vengano fornite tutte le informazioni al riguardo.
I genitori concordano che, indipendentemente dal giorno/fine settimana di pertinenza, entrambi potranno partecipare e contribuire all'organizzazione di eventi significati per i figli, quali feste di compleanno con i compagni di scuola, feste scolastiche, saggi e/o manifestazioni sportive. In caso di impedimento di un genitore all'accompagnamento alle feste interverrà l'altro comunicandolo con anticipo.
Al momento LE svolge attività pomeridiana di pallamano con un impegno pomeridiano di tre volte a settimana (lunedì mercoledì venerdì a Chiaravalle), mentre frequenta danza Per_1
per quattro volte a settimana e segue ancora catechismo per prepararsi alla Prima Comunione.
La signora si fa carico di accompagnare i figli alle varie attività, fermo il possibile Pt_2
aiuto da parte del signor qualora la mamma fosse impossibilitata, previo accordo o Parte_1
altra persona di fiducia della Signora.
- 6 - Considerati i possibili impegni professionali dei signori e ed anche i possibili Parte_1 Pt_2
interessi dei minori, gli accordi potranno essere variati con ampio anticipo, dietro motivata richiesta e previo accordo di tutte le parti e con la loro massima buona fede.
Entrambi i genitori sono stati resi edotti dal Difensore del sistema sanzionatorio previsto dall'art.709 ter cpc.
* * *
5) Il signor verserà alla signora quale mantenimento per i Parte_1 Parte_2 figli la somma mensile di € 200,00= per ciascuno di essi (euro quattrocento totali), sino a quando non saranno economicamente autosufficienti, con possibile variazione, che eventualmente dovrà essere concordata da entrambi i coniugi, dell'importo in base all'età ed ai bisogni della prole.
La predetta somma dovrà essere versata sul conto corrente intestato alla signora entro Pt_2
il giorno 15 di ogni mese e sarà aggiornata annualmente in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT.
6) Il signor inoltre provvederà al pagamento del 60% delle spese straordinarie, Parte_1 unitamente al versamento dell'assegno mensile, secondo quanto stabilito dal Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia datato 10/07/2024, accordo che si intende integralmente richiamato.
Il signor si farà carico altresì del pagamento della mensa scolastica per la figlia Parte_1
minore nella misura mensile del 60%. Per_1
Le parti concordano altresì che il cane ed il gatto, sia pure di proprietà del signor Parte_1
continueranno a vivere con la signora nella casa familiare, provvedendo la stessa alle Pt_2
loro esigenze quotidiane, ferme le spese straordinarie che, ove necessiteranno, verranno preventivamente concordate e seguiranno il regime di cui sopra, per cui il signor Parte_1
contribuirà per il 60% e la signora per il 40%.Tali spese, ove anticipate, verranno Pt_2
rimborsate mensilmente con le stesse modalità di pagamento del mantenimento concordato.
Tuttavia, affinché ciascun genitore possa, dopo averle affrontate interamente da solo, chiederne il rimborso all'altro coniuge per la quota di sua spettanza, trattandosi comunque di scelte straordinarie, le stesse dovranno essere prese previamente di comune accordo tra i genitori.
7) L'assegno unico universale viene attualmente percepito da entrambi i genitori, nella misura di loro competenza stabilita per legge.
- 7 - 8) I coniugi rinunciano a qualsiasi somma a titolo di reciproco mantenimento o alimenti, dandosi vicendevolmente atto di essere economicamente autosufficienti, dichiarando entrambi di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro, oltre a quanto pattuito nel presente atto.
9) Con il presente accordo, infatti, i coniugi si danno espressamente atto che tutti gli altri rapporti economici tra essi intercorrenti sono stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione, fermo però che a seguito di quella che sarà la vendita dell'abitazione familiare prevista per il 30/12/2024 Avanti il Notaio , le parti stabiliscono sin da ora Persona_2 che l'eventuale ricavato, sottratte le spese relative al presente procedimento, all'agenzia immobiliare ed anche alla chiusura del mutuo, sarà suddiviso nella misura del 60% in capo al signor ed il 40% in capo alla signora . Parte_1 Pt_2
10) Entrambi i coniugi si obbligano a comunicarsi per iscritto eventuali loro cambi di residenza o domicilio.
11) I signori e dichiarano, sotto la propria responsabilità, Parte_1 Parte_2
che non pendono altri procedimenti avanti ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 05/09/2009.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che in data 09.01.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 808 del 28.06.2023 il Tribunale di
Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso
- 8 - di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ancona il
05/09/2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 136, parte 2, serie A dell'anno 2009.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei due figli, entrambi minorenni.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
ad Ancona il 05/09/2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
[...]
Ancona al n. 136, parte 2, serie A dell'anno 2009; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/02/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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