Articolo 1 della Legge 26 novembre 1985, n. 687
Versione
17 dicembre 1985
Art. 1. Articolo unico

L'unita' sanitaria locale avente competenza sul territorio ove sono ubicati la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, e' autorizzata ad istituire o a mantenere, nelle sedi di detti organi costituzionali, strutture sanitarie riservate ai componenti e agli ex componenti degli organi medesimi, nonche' a coloro che svolgono la loro attivita' nell'ambito e al servizio delle suddette istituzioni.
Ai fini delle prestazioni sanitarie fruibili in forma diretta ed indiretta tramite il Servizio sanitario nazionale, i soggetti indicati nel comma precedente sono equiparati ai cittadini residenti nel territorio dell'unita' sanitaria locale ove sono situate le sedi della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e della Corte costituzionale.
Con apposite convenzioni da stipularsi tra la regione Lazio e ciascuno dei quattro suddetti organi costituzionali saranno regolati gli aspetti finanziari e organizzativi derivanti dall'attuazione di quanto disposto nei commi precedenti. Tali convenzioni terranno conto delle strutture sanitarie funzionanti presso i suddetti organi costituzionali nel rispetto dell'autonomia organizzativa di questi ultimi per quanto attiene al funzionamento ed all'organizzazione delle strutture stesse, nonche' al personale ivi operante.

Entrata in vigore il 17 dicembre 1985