Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 6925/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6925/2022 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (CF. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fiorenzo Grompone, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE E
, (CF. ), rapp.ta e difesa come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Lodovico Di Brita, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 6.3.2025
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.8.2022 [nato ad [...], Parte_1 in data 18.4.1979 (CF: )] ha chiesto dichiararsi la C.F._1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
[nata ad [...] in data [...] (CF. )] in data C.F._2
27.6.2009 in Agropoli (SA) e da cui sono nati i figli minori (28.11.2013) e Per_1
(2.7.2016). Per_2
Il ricorrente chiedeva la conferma delle condizioni della separazione. si costituiva aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio concordatario chiedendo un aumento dell'assegno di mantenimento per i minori e della quota di partecipazione alle spese straordinarie da parte del padre.
Il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, acquisiva atti dalla Procura in Sede ed emetteva con ordinanza il
5.4.2023 i provvedimenti provvisori.
Alla udienza del 6.3.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente
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del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
B) Dal matrimonio sono nati i figli minori (28.11.2013) e Per_1 Per_2
(2.7.2016)
Il Collegio evidenzia che dagli atti trasmessi dalla Procura in Sede e dal GIP – su richiesta del Presidente delegato - è emerso che il ricorrente è stato rinviato a giudizio, tra l'altro, per due episodi di violenza posti in essere in danno della resistente (decreto emesso dal GIP presso il Tribunale di Salerno in data
16.3.2023): in particolare, perché nel maggio 2022 “mediante l'uso di un'arma e, nello specifico, di un martello di metallo e di un mattone prelevato nelle vicinanze dell'abitazione, nonché con le seguenti frasi “ti taglio la testa come un maiale, ti ammazzo, ti tolgo di mezzo” minacciava l'ex moglie”.
Tenuto conto di tale dato e considerata la forte conflittualità tra i genitori emersa a seguito della udienza presidenziale del 10.1.2023, ascrivibile principalmente alle condotte aggressive e violente del padre in occasioni di discussioni relative alle spese straordinarie per i minori, tali da rendere difficile e anzi pericolosa la gestione condivisa della responsabilità genitoriale, appare necessario disporre l'affido esclusivo dei due minori alla madre.
Risulta del resto costante nella giurisprudenza l'orientamento che ritiene che la violenza assistita costituisce di per sé elemento idoneo a giustificare l'affidamento esclusivo all'altro genitore, in quanto l'aver agito con violenza nei confronti del partner alla presenza del minore costituisce prova della manifesta inidoneità genitoriale del soggetto violento (cfr. Trib. Teramo, sez. I, 15 aprile 2021, n. 393, in DeJure;
Trib. Roma, sez. I, 27 gennaio 2015, n. 1821, in DeJure;
Trib. Torre
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Annunziata, sez. I, 13 gennaio 2014, n. 175, in DeJure;
Trib. Ancona, 13 febbraio
2013, n. 185, in Guida dir., 2013, 23, 61).
Né può ignorarsi che la condotta aggressiva di un genitore può rendere difficile e addirittura rischiosa la gestione condivisa della responsabilità genitoriale, potendo questi sviluppare condotte violente nel momento di condivisione di scelte di maggior rilevanza per il minore qualora fosse dissenziente rispetto alle proposte dell'altro genitore vittima delle pregresse violenze.
Vanno, invece, sostanzialmente confermati i tempi di permanenza della prole minorenne con il genitore non co-residente stabiliti in sede di separazione atteso che la alla udienza presidenziale ha riferito che – anche dopo gli episodi CP_1 denunciati – il ha continuato a vedere regolarmente i minori e non sono Pt_1 state segnalate problematiche di alcun tipo dalle parti nel corso del presente procedimento.
Pertanto, il padre potrà tenere con se i due minori due pomeriggi a settimana
(martedì e giovedì salvo diverso accordo) dalle 16:00 alle 20:00 nonché a fine settimana alternati dal sabato alle ore 16:00 sino alla domenica alle ore 20:00; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anni in anno;
i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro, alternandosi i genitori di anni in anno;
il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno il minore festeggiato consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; i minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
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Alla luce di quanto emerso in ordine alla situazione patrimoniale dei genitori (il ricorrente lavora come fabbro, mentre la resistente è dipendente di una ditta di pulizie) vanno confermati gli oneri di mantenimento a carico del padre concordati in sede di separazione ovvero un assegno di mantenimento indiretto di 275,00 euro per figlio oltre all'integrale pagamento delle spese straordinarie.
Va poi confermata l'assegnazione alla resistente della casa familiare sita in
Capaccio Paestum alla via G. Galilei n. 97/B atteso il collocamento presso la stessa dei due figli minori.
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede nella causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
27.6.2009 in Agropoli (SA) tra [nato ad Agropoli (SA), in [...] Parte_1
18.4.1979 (CF: )] e [nata ad [...] C.F._1 Controparte_1
(SA) in data 18/06/1985 (CF. )]; C.F._2
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Agropoli per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 123 8 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
- Affida i figli minori (28.11.2013) e (2.7.2016) in via Persona_3 Persona_4 esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa;
Controparte_1
- assegna alla sig.ra la casa familiare sita in Capaccio Controparte_1
Paestum alla via G. Galilei n. 97/B;
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- il padre potrà tenere con se i due minori due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì salvo diverso accordo) dalle 16:00 alle 20:00 nonché a fine settimana alternati dal sabato alle ore 16:00 sino alla domenica alle ore 20:00; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anni in anno;
i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro, alternandosi i genitori di anni in anno;
il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno il minore festeggiato consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; i minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- determina in complessivi 550,00 euro (275,00 per figlio) oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno di mantenimento per i figli che il sig. dovrà versare entro il 5 di ogni mese alla sig.ra Parte_1 [...]
; Parte_2
- dispone che le spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli saranno a carico del sig. nella misura del 100%; Parte_1
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 4.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
6