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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/12/2025, n. 4439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4439 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 451/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice AR NO all'udienza del 03/12/2025, disposta ai sensi degli artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nato il giorno 21/01/1963 a Newark, NJ, USA;
Parte_1 [...]
, nata il giorno 30/11/1995 a Livingston, NJ, USA;
Parte_2 [...]
, nata il giorno 05/05/2000 a Summit, NJ, USA;
, Parte_3 Parte_4 nato il giorno 23/06/1959 a Newark, NJ, USA;
, nato il Parte_5 giorno 22/09/1986 a Hackensack, NJ, USA;
, nata il giorno Persona_1
31/07/2021 a Davis, CA, USA, minore rappresentata in giudizio dai genitori esercenti potestà genitoriale e Parte_5 Persona_2 Persona_3
, nato il giorno 13/12/2023 a Davis, CA, USA, minore rappresentato in giudizio
[...] dai genitori esercenti potestà genitoriale e Parte_5 Persona_2
, nata il giorno 28/12/1999 a Ridgewood, NJ, USA;
Parte_6 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Rossi Antonio, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_1
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
Il Giudice AR NO Pag. 1 di 5 CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di cittadina Persona_4 italiana, nata il [...] a [...];
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 30/12/2024, i ricorrenti hanno dedotto che
[...] era loro ava e, a dimostrazione del loro diritto di cittadinanza, hanno Persona_4 rappresentato il seguente albero genealogico:
- La cittadina italiana ha contratto matrimonio con e in seguito i due si Persona_5
sono trasferiti in America.
- Dalla loro unione è nata (anche nota come Persona_6 Persona_7
il 04/11/1928 a Newark, NJ, USA;
[...]
- In data 09/11/1931, ha rinunciato alla cittadinanza italiana, Persona_5 naturalizzandosi cittadino statunitense, contrariamente alla moglie, l'antenata
[...]
come da certificato di mancata naturalizzazione statunitense allegato in Persona_4 atti;
- si è sposata con in data Persona_6 Persona_8
11/09/1955 a Newark, NJ, USA, e dalla loro unione sono nati: , nato il Parte_4
23/06/1959 a Newark, NJ, USA e nato il [...]; Parte_1
- si è sposato con in data 06/07/1985 e dalla loro unione Parte_4 Persona_9
è nato il giorno 22/09/1986 a Hackensack, NJ, USA;
la coppia ha poi Parte_5 divorziato;
- ha contratto seconde nozze con in data Parte_4 Persona_10
25/09/1999 a Parsippany, NJ, USA. La coppia ha dato alla luce , Parte_6 nata il giorno 28/12/1999 a Ridgewood, NJ, USA;
- si è sposato con in data 30/09/2017 e dal Parte_5 Persona_2
loro matrimonio sono nati il 31/07/2021 e il Persona_1 Persona_3
13/12/2023;
- ha contratto matrimonio con in data 08/05/1992 a Paterson, Parte_1 Per_11
NJ, USA e dalla loro unione sono nate il 30/11/1995 e Parte_2 [...]
il 05/05/2000; Parte_3
Il Giudice AR NO Pag. 2 di 5 La parte ricorrente ha quindi sostenuto che, avendo l'avo mantenuto sempre la cittadinanza italiana, l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori, sicché ne ha chiesto l'accertamento giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita in giudizio. Fissata l'udienza di comparizione e omessa ogni attività istruttoria, la causa viene decisa ex artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c. all'udienza odierna, con immediato deposito del dispositivo e dei motivi in quanto linearmente strutturata in fatto ed in diritto.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava cittadina italiana è nata il [...] a [...]; come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune il 20/02/2024 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, secondo la normativa in vigore prima dell'adozione del D.L. 36/25, applicabile alla fattispecie ratione temporis, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di ava coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, secondo quanto stabilito con sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite del 25/02/2009, n. 44661.
La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Invero la pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale condotta attraverso due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la sentenza n. 30 del
1983 con cui era stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n. 555 del
1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
ancora prima, la pronuncia n. 87 del 1975 della stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. In particolare, la Corte aveva ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita e ordinando al di adottare i provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Il Giudice AR NO Pag. 4 di 5 Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. cpc.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, all'udienza del 03/12/2025 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del
[...]
, così provvede: CP_1
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_7 [...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle CP_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Il Giudice
AR NO
Il Giudice AR NO Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Il Giudice AR NO Pag. 3 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice AR NO all'udienza del 03/12/2025, disposta ai sensi degli artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nato il giorno 21/01/1963 a Newark, NJ, USA;
Parte_1 [...]
, nata il giorno 30/11/1995 a Livingston, NJ, USA;
Parte_2 [...]
, nata il giorno 05/05/2000 a Summit, NJ, USA;
, Parte_3 Parte_4 nato il giorno 23/06/1959 a Newark, NJ, USA;
, nato il Parte_5 giorno 22/09/1986 a Hackensack, NJ, USA;
, nata il giorno Persona_1
31/07/2021 a Davis, CA, USA, minore rappresentata in giudizio dai genitori esercenti potestà genitoriale e Parte_5 Persona_2 Persona_3
, nato il giorno 13/12/2023 a Davis, CA, USA, minore rappresentato in giudizio
[...] dai genitori esercenti potestà genitoriale e Parte_5 Persona_2
, nata il giorno 28/12/1999 a Ridgewood, NJ, USA;
Parte_6 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Rossi Antonio, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_1
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
Il Giudice AR NO Pag. 1 di 5 CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di cittadina Persona_4 italiana, nata il [...] a [...];
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 30/12/2024, i ricorrenti hanno dedotto che
[...] era loro ava e, a dimostrazione del loro diritto di cittadinanza, hanno Persona_4 rappresentato il seguente albero genealogico:
- La cittadina italiana ha contratto matrimonio con e in seguito i due si Persona_5
sono trasferiti in America.
- Dalla loro unione è nata (anche nota come Persona_6 Persona_7
il 04/11/1928 a Newark, NJ, USA;
[...]
- In data 09/11/1931, ha rinunciato alla cittadinanza italiana, Persona_5 naturalizzandosi cittadino statunitense, contrariamente alla moglie, l'antenata
[...]
come da certificato di mancata naturalizzazione statunitense allegato in Persona_4 atti;
- si è sposata con in data Persona_6 Persona_8
11/09/1955 a Newark, NJ, USA, e dalla loro unione sono nati: , nato il Parte_4
23/06/1959 a Newark, NJ, USA e nato il [...]; Parte_1
- si è sposato con in data 06/07/1985 e dalla loro unione Parte_4 Persona_9
è nato il giorno 22/09/1986 a Hackensack, NJ, USA;
la coppia ha poi Parte_5 divorziato;
- ha contratto seconde nozze con in data Parte_4 Persona_10
25/09/1999 a Parsippany, NJ, USA. La coppia ha dato alla luce , Parte_6 nata il giorno 28/12/1999 a Ridgewood, NJ, USA;
- si è sposato con in data 30/09/2017 e dal Parte_5 Persona_2
loro matrimonio sono nati il 31/07/2021 e il Persona_1 Persona_3
13/12/2023;
- ha contratto matrimonio con in data 08/05/1992 a Paterson, Parte_1 Per_11
NJ, USA e dalla loro unione sono nate il 30/11/1995 e Parte_2 [...]
il 05/05/2000; Parte_3
Il Giudice AR NO Pag. 2 di 5 La parte ricorrente ha quindi sostenuto che, avendo l'avo mantenuto sempre la cittadinanza italiana, l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori, sicché ne ha chiesto l'accertamento giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita in giudizio. Fissata l'udienza di comparizione e omessa ogni attività istruttoria, la causa viene decisa ex artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c. all'udienza odierna, con immediato deposito del dispositivo e dei motivi in quanto linearmente strutturata in fatto ed in diritto.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava cittadina italiana è nata il [...] a [...]; come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune il 20/02/2024 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, secondo la normativa in vigore prima dell'adozione del D.L. 36/25, applicabile alla fattispecie ratione temporis, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di ava coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, secondo quanto stabilito con sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite del 25/02/2009, n. 44661.
La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Invero la pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale condotta attraverso due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la sentenza n. 30 del
1983 con cui era stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n. 555 del
1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
ancora prima, la pronuncia n. 87 del 1975 della stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. In particolare, la Corte aveva ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita e ordinando al di adottare i provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Il Giudice AR NO Pag. 4 di 5 Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. cpc.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, all'udienza del 03/12/2025 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del
[...]
, così provvede: CP_1
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_7 [...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle CP_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Il Giudice
AR NO
Il Giudice AR NO Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Il Giudice AR NO Pag. 3 di 5