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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 25/03/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 61/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in appello iscritta al n. 61/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avverso la sentenza n.1877/2018 pronunciata dal Giudice di Pace di Ischia
TRA
(già . P.IVA Parte_1 Parte_2 CP_1
in persona del responsabile p.t. del rappresentata e P.IVA_1 Controparte_2 difesa dall'Avv. Pasquale Piccolo, domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
, C.F. , in persona del legale rapp.te p.t.; CP_3 P.IVA_2
C.F. , in persona del Sindaco p.t.; Controparte_4 P.IVA_3
, C.F. , in persona del Sindaco p.t. Controparte_5 P.IVA_4
APPELLATI CONTUMACI
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 CONCLUSIONI
Parte appellante concludeva come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L in qualità di Agente di Riscossione per la Parte_3
Provincia di con atto di citazione in appello ritualmente notificato, conveniva in giudizio CP_4
l' per chiedere la riforma della sentenza n.1877/2018, pronunciata dal Giudice di Controparte_3
Pace di Ischia in data 26/07/2018.
L'appellante, convenuto nel giudizio dinanzi al giudice di primo grado (R.G. 3062/2017), lamentava l'ingiusta soccombenza nel procedimento di opposizione all'esecuzione instaurato dall'opponente odierno convenuto, avente ad oggetto l'impugnazione delle Controparte_3
cartelle di pagamento n.0712014006831971; n.07120150069256965000; 07120160092380788000 emesse dal e la cartella n.07120160092380788000 emessa dal Controparte_5 [...]
per i crediti nei confronti dell'odierno appellato, e conclusosi con una sentenza di CP_4
accoglimento della suddetta opposizione, sul presupposto che l'ente riscossore si sarebbe limitato a produrre in giudizio gli estratti di ruolo, ma senza offrire prova dell'avvenuta notifica delle relative cartelle di pagamento impugnate.
Sosteneva, con argomentazioni variamente articolate, la fondatezza dell'appello.
Lette le note depositate, la causa, sulla discussione cartolare, viene decise con la presente sentenza.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei convenuti, rispettivamente dell CP_3
il e il attesa la regolarità della notifica
[...] Controparte_5 Controparte_4
depositato da parte appellante (All. agli atti).
L'appello è fondato e deve essere accolto.
La detta declaratoria si pone alla luce della sussistenza di un motivo assorbente relativo al tema della. “ammissibilità” dell'impugnazione del mero cd. estratto di ruolo.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 Giova rammentare che in materia di riscossione mediante estratto di ruolo, è intervenuto l'art. 3 bis del D.L. 21/10/2021 n. 146 (introdotto dalla Legge di conversione n. 215 del 17/12/2021), che ha inserito il comma 4 bis nell'art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602.
L'intervento legislativo ha, in tal modo, codificato la non impugnabilità del mero estratto di ruolo, salvo che si ricada in una delle ipotesi tassative, a ricorrere delle quali il Legislatore Stesso ammette la diretta impugnazione del ruolo o della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, purché il debitore dimostri in giudizio che dall'iscrizione a ruolo potrebbe derivargli un pregiudizio ad uno degli interessi che la norma intende specificamente tutelare.
La questione è stata, poi, oggetto di pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione che ha chiarito la portata anche cd. “temporale” dell'applicabilità della suddetta disposizione, in particolare, con riguardo ai giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore affermando il seguente principio di diritto: “ "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n.
146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n.
215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117
Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione".
Si anche chiarito che la normativa in esame riguarda la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n.
285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 rileva come disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S
Tale disposizione, infatti, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. La citata disposizione, dunque,
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato dall'istante.
Per tali ragioni l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Va notato, infatti, che nella scelta contumaciale delle parti appellate non sono emerse circostanze rilevabili di Ufficio che possano dirsi inverato l'interesse ad agire nelle ipotesi
“codificate” dal Legislatore nel senso supra chiarito anche alla luce dell'ermeneutica delle Sezioni
Unite.
La detta statuizione assorbe goni altra doglianza.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'impugnazione deve essere accolta con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio sono integralmente compensate tra le parti, atteso che il giudizio è stato incardinato in epoca precedente lo ius superveniens e la conseguente evoluzione della giurisprudenza di legittimità. Peraltro, in data antecedente all'intervento del Legislatore, occorre notare che sussisteva un significativo contrasto giurisprudenziale circa l'ammissibilità o meno del cd. “estratto di ruolo” rectius della somme a debito presuntamente apprese solo mediante la mera consultazione delle risultanze dell'estratto di ruolo.
In tal prospettiva appare evidente che la questione trattata è riconducibile ad una delle ipotesi che giustificano la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. comma 2.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello ed, in riforma integrale della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione;
2) compensa integralmente le spese per il doppio grado di giudizio.
Si comunichi
Napoli Ischia 25.03.2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in appello iscritta al n. 61/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avverso la sentenza n.1877/2018 pronunciata dal Giudice di Pace di Ischia
TRA
(già . P.IVA Parte_1 Parte_2 CP_1
in persona del responsabile p.t. del rappresentata e P.IVA_1 Controparte_2 difesa dall'Avv. Pasquale Piccolo, domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
, C.F. , in persona del legale rapp.te p.t.; CP_3 P.IVA_2
C.F. , in persona del Sindaco p.t.; Controparte_4 P.IVA_3
, C.F. , in persona del Sindaco p.t. Controparte_5 P.IVA_4
APPELLATI CONTUMACI
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 CONCLUSIONI
Parte appellante concludeva come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L in qualità di Agente di Riscossione per la Parte_3
Provincia di con atto di citazione in appello ritualmente notificato, conveniva in giudizio CP_4
l' per chiedere la riforma della sentenza n.1877/2018, pronunciata dal Giudice di Controparte_3
Pace di Ischia in data 26/07/2018.
L'appellante, convenuto nel giudizio dinanzi al giudice di primo grado (R.G. 3062/2017), lamentava l'ingiusta soccombenza nel procedimento di opposizione all'esecuzione instaurato dall'opponente odierno convenuto, avente ad oggetto l'impugnazione delle Controparte_3
cartelle di pagamento n.0712014006831971; n.07120150069256965000; 07120160092380788000 emesse dal e la cartella n.07120160092380788000 emessa dal Controparte_5 [...]
per i crediti nei confronti dell'odierno appellato, e conclusosi con una sentenza di CP_4
accoglimento della suddetta opposizione, sul presupposto che l'ente riscossore si sarebbe limitato a produrre in giudizio gli estratti di ruolo, ma senza offrire prova dell'avvenuta notifica delle relative cartelle di pagamento impugnate.
Sosteneva, con argomentazioni variamente articolate, la fondatezza dell'appello.
Lette le note depositate, la causa, sulla discussione cartolare, viene decise con la presente sentenza.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei convenuti, rispettivamente dell CP_3
il e il attesa la regolarità della notifica
[...] Controparte_5 Controparte_4
depositato da parte appellante (All. agli atti).
L'appello è fondato e deve essere accolto.
La detta declaratoria si pone alla luce della sussistenza di un motivo assorbente relativo al tema della. “ammissibilità” dell'impugnazione del mero cd. estratto di ruolo.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 Giova rammentare che in materia di riscossione mediante estratto di ruolo, è intervenuto l'art. 3 bis del D.L. 21/10/2021 n. 146 (introdotto dalla Legge di conversione n. 215 del 17/12/2021), che ha inserito il comma 4 bis nell'art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602.
L'intervento legislativo ha, in tal modo, codificato la non impugnabilità del mero estratto di ruolo, salvo che si ricada in una delle ipotesi tassative, a ricorrere delle quali il Legislatore Stesso ammette la diretta impugnazione del ruolo o della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, purché il debitore dimostri in giudizio che dall'iscrizione a ruolo potrebbe derivargli un pregiudizio ad uno degli interessi che la norma intende specificamente tutelare.
La questione è stata, poi, oggetto di pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione che ha chiarito la portata anche cd. “temporale” dell'applicabilità della suddetta disposizione, in particolare, con riguardo ai giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore affermando il seguente principio di diritto: “ "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n.
146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n.
215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117
Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione".
Si anche chiarito che la normativa in esame riguarda la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n.
285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 rileva come disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S
Tale disposizione, infatti, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. La citata disposizione, dunque,
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato dall'istante.
Per tali ragioni l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Va notato, infatti, che nella scelta contumaciale delle parti appellate non sono emerse circostanze rilevabili di Ufficio che possano dirsi inverato l'interesse ad agire nelle ipotesi
“codificate” dal Legislatore nel senso supra chiarito anche alla luce dell'ermeneutica delle Sezioni
Unite.
La detta statuizione assorbe goni altra doglianza.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'impugnazione deve essere accolta con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio sono integralmente compensate tra le parti, atteso che il giudizio è stato incardinato in epoca precedente lo ius superveniens e la conseguente evoluzione della giurisprudenza di legittimità. Peraltro, in data antecedente all'intervento del Legislatore, occorre notare che sussisteva un significativo contrasto giurisprudenziale circa l'ammissibilità o meno del cd. “estratto di ruolo” rectius della somme a debito presuntamente apprese solo mediante la mera consultazione delle risultanze dell'estratto di ruolo.
In tal prospettiva appare evidente che la questione trattata è riconducibile ad una delle ipotesi che giustificano la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. comma 2.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello ed, in riforma integrale della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione;
2) compensa integralmente le spese per il doppio grado di giudizio.
Si comunichi
Napoli Ischia 25.03.2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
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