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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/04/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2368/2023
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 22/4/2025, alle ore 13:15, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. ALESSANDRELLO RAFFAELLA;
Parte_1 C.F._1 per , l'avv. LA CAVA LUCA. Parte_2
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
L'avv. di parte attrice precisa come da atti introduttivi.
L'avv. di parte convenuta precisa come da atti introduttivi.
Discutono riportandosi agli atti.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura alle parti in udienza, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2368/2023 pendente tra: con sede in Ragusa, via Forlanini n. 2 (p.i.v.a. ), in Parte_3 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Raffaella Alessandrello (c.f. C.F._1 pagina 1 di 20 ), con elezione di domicilio in Comiso (RG), viale della Resistenza n. 55, presso C.F._2 il di lei studio
ATTORE contro nata a [...] il [...] (c.f. ) e residente Parte_2 C.F._3 in Ragusa, via S. Occhipinti n. 4, con il patrocinio dell'avv. Luca La Cava (c.f. ), C.F._4 con elezione di domicilio in Ragusa, via Risorgimento n. 7, presso il di lui studio
CONVENUTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. , in qualità di legale rappresentante Parte_1 della società (già , conveniva in giudizio la sig.ra Parte_3 Controparte_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- ritenere e dichiarare che la sig.ra Controparte_2
1) ha modificato - senza autorizzazione alcuna - lo status quo ante dell'immobile dalla stessa Pt_2 occupato;
2) ha apposto una insegna nella parte frontale del balcone dell'immobile ed apposto dei pannelli totem;
3) ha asportato senza autorizzazione alcuna il contatore della luce a servizio dell'immobile in questione e per l'effetto - condannare la sig.ra : 1) al ripristino delle pareti Pt_2 divisorie esistenti tra l'ufficio 1 e l'ufficio 2, nonché tra l'ufficio 3 ed il bagno 2; 2) ad intonacare le pareti divisorie ripristinate e ritinteggiare l'immobile; 3) al ripristino del bagno 2 con apposizione di piastrelle in ceramica e sanitari;
4) al ripristino delle porte interne soppresse;
5) alla rimozione dell'insegna apposta all'esterno del balcone nonché alla rimozione dei pannelli totem;
6) al rimborso della somma € 717,68 per il riallaccio della fornitura elettrica ed € 374,40 per il costo della perizia di parte a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- in subordine, condannare la sig.ra al pagamento in Pt_2 favore dell'attrice della somma di € 6.715,88 oltre iva per i lavori da sostenersi per il ripristino dello stato originario del citato immobile, nonché al pagamento – a titolo di risarcimento del danno - della somma di € 717,68 per il riallaccio della fornitura elettrica, di € 374,40 quale costo della perizia di parte ed € 230,00 per la rimozione e smontaggio dei pannelli totem in uno alle spese per lo smaltimento del materiale rimosso, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
Allegava, a tal fine, che:
- con contratto di comodato a titolo gratuito a far decorrenza dal 01/01/2019, la sig.ra Parte_3 quale legale rappresentante della società La concedeva in godimento Controparte_1
pagina 2 di 20 “l'immobile sito in Ragusa, via Perlasca n. 24, censito al catasto fabbricati del Comune di Ragusa al foglio 99 part. 505 sub. 103 cat. A10 alla sig.ra ”; Parte_2
- il contratto di comodato non veniva registrato da nessuna delle parti, “con la conseguenza che il contratto è nullo e pertanto, nel caso che ci occupa, ci troviamo innanzi ad una fattispecie di occupazione sine titulo”;
- durante la permanenza presso l'immobile, la sig.ra effettuava “senza alcuna autorizzazione” Pt_2 lavori nei locali dell'immobile, “consistenti nell'abbattimento della parete divisoria tra i due vani antistanti e nella totale rimozione del bagno di servizio del terzo vano. A ciò si aggiunga l'installazione di un'insegna e di due totem sul frontale del balcone”;
- lasciato autonomamente l'immobile nel mese di maggio 2020, la sig.ra trasferiva il contatore Pt_2 della luce nei locali ufficio di sua proprietà, ragion per cui l'odierna attrice ha richiesto, a proprie spese,
l'allaccio dell'impianto ad un nuovo contatore;
- in data 01/03/2021, la società in intestazione avviava, con esiti negativi, una interlocuzione a mezzo pec con l'odierna convenuta al fine di risolvere bonariamente la lite;
- in data 11/06/2021, l'odierna attrice citava in giudizio la sig.ra innanzi al tribunale di Ragusa Pt_2 incardinando il procedimento iscritto al n. 2224/2021;
- all'esito del giudizio in parola, il tribunale di Ragusa, preso atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione, “dichiarava la nullità del contratto di comodato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 DPR
131/86 e con sentenza n° 517/2023, pubbl. il 28/03/2023, dichiarava inammissibile la domanda di parte attrice per mancato rispetto del termine di cui all'art. 101 comma 2 cpc”;
- con pec del 06/06/2023 il sig. invitava l'odierna convenuta al procedimento di negoziazione Pt_1 assistita, “ma senza aver mai avuto alcun riscontro”, prima di agire con la presente domanda.
Concludeva, dunque,
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la sig.ra Parte_2 chiedendo: “
1. In via pregiudiziale e preliminare, ritenere e dichiarare improcedibile la domanda promossa da Sig. , nato a [...] il [...], C.F. , in qualità Parte_1 C.F._1 di legale rappresentante della società ' con sede legale in Ragusa alla via Parte_3
Forlanini n. 2, P. IVA per violazione dell'art. 324 c.p.c., 2909 c.c. e del precetto del ne P.IVA_1 bis in idem, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto sub 1; 2. In via principale, nel merito respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto sub 2);
3. In via riconvenzionale, nel merito, ritenere e dichiarare che la Dott.ssa ha Parte_2 effettuato, a propria cura e spese, con l'autorizzazione e il diretto controllo della società attrice, le pagina 3 di 20 migliorie meglio specificate al punto 2) e, per l'effetto, condannare il sig. , nella qualità Parte_1 di legale rappresentante pro – tempore della al pagamento della somma di Parte_3
€ 3.140,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sorgere del credito e sino al soddisfo;
4. sempre in via riconvenzionale, essendo il contratto di comodato d'uso gratuito nullo, ritenere e dichiarare la nullità di tutte le clausole contrattuali ivi previste e, per l'effetto, condannare il Sig.
[...]
, nella qualità di legale rappresentante pro – tempore della alla Pt_1 Parte_3 restituzione della somma indebitamente percepita di € 7.200,00 (€ 400 X 18 mensilità), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo, per tutti gli assorbenti e dirimenti motivi sub
3).
5. Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Deduceva, a tal fine, che:
- sulla medesima controversia, “come parzialmente ammesso dalla società attrice”, si era già pronunciato il tribunale di Ragusa nel procedimento r.n. 2224/2021 con cui era stata dichiarata la nullità del contratto di comodato fra le parti;
- all'udienza del 07/10/2022, fissata per la formulazione delle domande consequenziali alla declaratoria di nullità, parte attrice non aveva proposto alcuna domanda nuova o modificata, incorrendo così nella decadenza di cui all'art. 101, co. 2, c.p.c.;
- con l'introduzione del presente procedimento, parte attrice “al fine di ovviare alla decadenza in cui è incorsa ex art. 101 comma 2 c.p.c., quando ancora la sentenza n. 517/2023 non era passata in giudicato per mancata impugnazione, ha formulato le stesse richieste già oggetto di decisione qualificando la posizione di parte convenuta non più di comodataria bensì di occupante sine titulo”;
- parte attrice aveva concesso in godimento l'immobile “malcelando, tuttavia, un vero e proprio rapporto di locazione di fatto”, in quanto l'odierna convenuta ha versato in favore dell'attrice un importo di euro 400,00 mensili a titolo di rimborso spese;
- gli interventi effettuati sull'immobile costituiscono opere di risanamento, caratterizzate da necessità e urgenza. In particolare, “il primo essenziale intervento, peraltro urgente, è stato proprio quello di ripristinare sull'immobile l'impianto elettrico, assolutamente obsoleto e inservibile”, a cui sono seguiti
“una serie di lavori edili necessari per riprendere le mura e la pavimentazione dell'immobile, totalmente abbandonata” e lavori “di pitturazione e cartongesso”;
- il sig. , allora socio pro-quota, era a conoscenza di detti lavori, tanto che la sua presenza nei Pt_1 cantieri veniva notata “da tutti gli operai nonché dai legali rappresentanti o titolari delle ditte che hanno svolto le opere”;
pagina 4 di 20 - il sig. aveva approvato espressamente detti lavori, “soprattutto perché la relativa spesa è stata Pt_1 affrontata unicamente dalla Dott.ssa che, nel frattempo provvedeva a pagare il canone di Pt_2 locazione (malcelatamente mascherato in rimborso spese) di € 400,00 mensili”;
- la domanda di parte attrice doveva ritenersi infondata, in quanto gli interventi effettuati sull'immobile erano stati espressamente approvati e, di contro, doveva ritenersi la fondatezza della domanda riconvenzionale al rimborso delle somme sostenute per il risanamento dell'immobile;
- essendo stata dichiarata la nullità del contratto di comodato, le somme versate per 18 mesi a titolo di rimborso spese forfettario costituivano inoltre “un indebito percepito dalla società attrice della quale se ne chiede, dunque, l'immediata restituzione”.
Concludeva, di conseguenza, come sopra sintetizzato.
Adottato il decreto ex art. 171-bis c.p.c., il giudice, esaminate le istanze istruttorie ed ammesse le prove testimoniali e l'interrogatorio formale di chiesto dalla controparte, ritenuta quindi la Parte_1 causa matura per la decisione, rinviava la stessa all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, a scioglimento della riserva assunta pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
La decisione della presente causa necessità l'esame di diversi profili, oggetto delle domande, principale e riconvenzionale, e delle eccezioni sollevate dalle parti e, in particolare, la preclusione da giudicato formale della domanda attorea, l'accertamento degli elementi costitutivi della predetta domanda risarcitoria, la domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa formulata dalla convenuta e, infine, quella di ripetizione dell'indebito.
1. Sull'eccezione di giudicato.
In via pregiudiziale di rito, occorre osservare che l'odierna convenuta ha chiesto a questo tribunale di dichiarare, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda principale proposta dal sig. , in Pt_1 qualità di legale rappresentante della società per violazione degli artt. 324 c.p.c. e Parte_3
2909 c.c., nonché per violazione del principio del “ne bis in idem” processuale.
L'eccezione sollevata da parte convenuta nella memoria di comparsa e costituzione è infondata.
La difesa della sig.ra – secondo cui il presente giudizio sarebbe stato avviato “al fine di ovviare Pt_2 alla decadenza in cui [parte attrice] è incorsa ex art. 101 comma 2 c.p.c., quando ancora la sentenza n.
517/2023 non era passata in giudicato per mancata impugnazione” – non è conforme ai principi processuali derivanti dalle disposizioni menzionate.
In punto di diritto, occorre rilevare che:
- l'art. 324 c.p.c. definisce come giudicato formale “la sentenza che non è più soggetta né a regolamento pagina 5 di 20 di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri
4 e 5 dell'articolo 395”;
- l'art. 2909 c.c. individua gli effetti del giudicato sostanziale: “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Dal combinato disposte delle norme in esame è possibile ricavare che l'obiettivo a cui tende il giudizio civile è quello di garantire l'immutabilità formale della sentenza e l'immutabilità dei suoi effetti, che si esplicano coprendo non solo quanto espressamente dedotto nel giudizio in cui si è formato il giudicato
(il dedotto), ma anche le ulteriori ragioni non fatte valere (il deducibile).
Orbene, la violazione del principio di “ne bis in idem” processuale presuppone una valutazione non solo sull'identità delle parti in lite, ma soprattutto sull'identità del “petitum” e della “causa petendi”: “il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (ex multis, Cass. 4/03/2020, n. 6091) ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell'identità delle personae (da ultimo,
Cass. 9/11/2022, n. 33021). I limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi da quella proposta, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione. La preclusione alla proposizione di una domanda in un nuovo giudizio non può tuttavia ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse (arg. ex artt.32 ss. cod. proc. civ.)” (cfr. Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 1259 del
11/01/2024).
Nel caso che qui occupa, il tribunale di Ragusa, con sentenza n. 517/2023, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda formulata dall'odierna attrice nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 03/03/2023, in quanto “la formulazione della domanda con diversa causa petendi – che risulta affiancarsi alla domanda originaria, essendo richiamati tutti gli atti difensivi – giunge tuttavia tardivamente rispetto al termine a tal fine assegnato ex art. 101, co. 2, c.p.c.”.
Come correttamente rilevato nel precedente giudizio fra le parti, la domanda tardivamente formulata ha pagina 6 di 20 prospettato un mutamento della causa petendi: non più il contratto di comodato, ma detenzione sine titulo del bene.
Pertanto, il giudicato reso all'esito del procedimento r.g. 2224/2021 impedisce unicamente la riproponibilità di una domanda al risarcimento del danno (petitum) dipendente da responsabilità contrattuale (causa petendi).
Sulla domanda con diversa causa petendi (responsabilità extracontrattuale) è intervenuta, invece, una declaratoria di inammissibilità che si è limitata a rilevare la tardività della formulazione, senza esaminarne il merito.
Di conseguenza, non vi è preclusione alla riproposizione nel presente giudizio della domanda di responsabilità extracontrattuale.
Nel giudizio odierno è, allora, possibile esaminare nel merito la domanda principale, poiché non rientrante nel perimetro del giudicato formale e sostanziale fra le parti, e le domande riconvenzionali.
2. Sulla domanda risarcitoria, in forma generica e specifica, di parte attrice.
La domanda di risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente richiesta da parte attrice per gli interventi effettuati sull'immobile non è fondata.
In via preliminare di merito, occorre rilevare che l'azione esercitata da parte attrice, stante la nullità del contratto di comodato fra le parti, deve essere ricondotta al regime di responsabilità aquiliana o extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.: “[q]ualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
La struttura della norma scolpisce il precetto fondamentale della responsabilità aquiliana, in forza del quale la consumazione di un fatto illecito, quale la modifica unilaterale di un immobile senza preventiva autorizzazione del proprietario, obbliga l'autore di detto fatto al risarcimento in favore del soggetto che ne ha patito le conseguenze dannose.
Come noto, il giudizio di responsabilità civile deve, in sintesi, impingere unicamente “sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., e cioè: la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso” (Cass. civ., sez. III, sent.,
29/05/2018, n. 13370; Cass. civ., s.u., sent., 11/11/2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975)). Nell'ambito di detta responsabilità, quindi, colui che agisce in giudizio non deve solamente dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, ma, altresì, la riconducibilità di tali fatti al convenuto. Come ormai pacifico in giurisprudenza, nella responsabilità extracontrattuale, infatti, incombe in capo alla parte danneggiata “l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; pagina 7 di 20 Cass. n. 11946/2013).
Premesso, dunque, il quadro normativo di riferimento, nel caso che qui occupa deve rilevarsi il mancato soddisfacimento dell'onere della prova, posto che gli elementi a sostegno della domanda (prova testimoniale e documentazione allegata) non consentono una decisione favorevole secondo il criterio del
“più probabile che non”.
Invero, il regime di responsabilità civile richiede, anzitutto, la necessaria dimostrazione di un danno rispetto ad un interesse giuridicamente tutelato dall'ordinamento e, di conseguenza, la dimostrazione che tale danno sia causalmente connesso alla condotta in concreto tenuta dal danneggiante con dolo o colpa.
Da ciò discende che, affinché vi sia un danno risarcibile per lesione del bene costituente l'oggetto del diritto di proprietà, non è sufficiente dimostrare che l'evento lesivo abbia determinato una “lesione del diritto di proprietà, ma affinchè un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso” (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 15/11/2022, n. 33645). In questo modo, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione ha chiarito che non vi possa essere danno ingiusto senza il danno conseguenza: “se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria” (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 11/01/2008, n. 576; conf. in Cass. civ., s.u., n. 33645/2022, cit.).
Il predetto orientamento, relativo all'elemento costitutivo dell'evento conseguenza, è in parte temperato dalla stessa giurisprudenza di legittimità con riferimento alla tutela dei diritti reali e, in particolare, della proprietà, rispetto a condotte che incidono, stabilmente, sulle facoltà e sull'estensione del diritto del relativo proprietario, come in tema di costruzioni del vicino ad una distanza inferiore a quella legale o all'esercizio abusivo di una servitù di veduta, comportando una presunzione iuris tantum di danno conseguenza al patrimonio del danneggiato, sub specie di compromissione del relativo diritto, e attribuendogli il diritto a richiedere il ripristino dello status quo ante (cfr., Cass. civ., sez. II, ord.,
02/09/2022, n. 25935: “[i]n proposito è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (Sez. 6-2, Ord. n. 25082 del
2020). Nello stesso senso con la sentenza n. 21501 del 2018 di questa sezione si è affermato che: in tema pagina 8 di 20 di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà. Infine, quanto alla liquidazione equitativa, si è detto che: la lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù di veduta, è di per sè produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta (Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 12630 del 13/05/2019)”.
Nel caso che qui occupa, il danno evento consiste nella lesione di un interesse giuridicamente tutelato, quale è il diritto del proprietario, da un lato, di godere e di disporre e, dall'altro, di escludere terzi dall'esercizio delle predette prerogative, mentre il danno conseguenza nell'effettivo pregiudizio subito dal proprietario a causa degli interventi effettuati sull'immobile, in tesi non previamente autorizzati.
Il criterio generale dell'onere della prova, gravante in capo al danneggiato, avrebbe, quindi, richiesto l'allegazione di elementi non solamente idonei a dimostrare la turbativa nel godimento del bene, ma soprattutto il depauperamento del proprio patrimonio.
Anche a voler accedere all'orientamento che ritiene doversi presumere la sussistenza di un danno conseguente della proprietà, ogni volta che la stessa sia stabilmente incisa dalla condotta non autorizzata di terzi, nel caso di specie la domanda attore non può essere accolta, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, non è noto quale fosse lo status quo ante dell'immobile, a cui mira la domanda di risarcimento in forma specifica di cui all'art. 2058 c.c.
Sebbene sia pacifico che delle opere siano state realizzate nell'immobile, la società attrice si è limitata a produrre una perizia di parte, con un computo metrico delle opere da eseguirsi, senza tuttavia documentare a quale obiettivo le stesse sarebbero preordinate: non essendo noto lo stato e le condizioni originarie (per la convenuta, era in uno stato degradato;
parte attrice si è limitata a contestare tale ricostruzione), si chiede al giudice di riconoscere la necessità di opere di ripristino di uno status quo ante ignoto in giudizio.
La carenza di elementi probatori in cui è incorsa parte attrice non può essere utilmente colmata mediante la nomina di c.t.u. ai sensi dell'art. 61 c.p.c. A tal fine, occorre ribadire che “le parti, infatti, non possono pagina 9 di 20 sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valore tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultano dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” [cfr. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19631 del 18/09/2020]. Per giurisprudenza consolidata, la c.t.u., allora, non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ma un mezzo di indagine che “non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., n. 26048 del 07/09/2023).
Inoltre, non è nemmeno noto a quali atti il consulente d'ufficio dovrebbe ricorrere per accertare lo status quo ante, se non delle piantine (che peraltro racconterebbero solo della struttura essenziale dei locali), la cui conformità allo stato di fatto non è stata dimostrata.
Le stesse ragioni escludono la possibilità di riconoscere un risarcimento del danno per equivalente, il quale presuppone una necessaria comparazione fra lo stato dell'immobile precedente agli interventi posti in essere dalla convenuta e quello immediatamente successivo, sia per mancanza di prova di quali opere sarebbero necessarie (coi relativi costi) per il ripristino rispetto ad uno stato precedente non documentato, sia per mancanza di prova circa l'eventuale minor valore attuale dell'immobile rispetto alla condizione precedente, il cui stato è controverso.
In secondo luogo, la condotta del danneggiante non integra una responsabilità a carico dell'autore in presenza di circostanze idonee a giustificare il fatto dannoso.
In presenza di determinante circostanze, il comportamento del danneggiante, astrattamente qualificabile come illecito, perde il suo carattere di ingiustizia, escludendosi così una responsabilità a carico dell'autore.
Nonostante il codice civile individui solamente due esimenti tipiche (stato di necessità ex art. 2045 c.c.
e legittima difesa ex art. 2044 c.c.), anche l'istituto del consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.: “non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne”)
è astrattamente idoneo ad escludere il regime di responsabilità civile – per difetto dell'ingiustizia del danno – quando il comportamento dannoso sia stato accettato dal danneggiato.
Invero, tale causa di giustificazione è idonea ad escludere l'ingiustizia del danno all'esito di un contemperamento fra la capacità scriminante del consenso e l'interesse giuridicamente protetto (basti richiamare l'incidenza del consenso sulla risarcibilità del danno alla salute come chiaramente richiamato, ex multis, da Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 16633 del 12/06/2023: “La violazione degli obblighi pagina 10 di 20 informativi dovuti al paziente può dunque essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi. Nel primo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute) non vi sono considerazioni particolari da fare quanto al secondo ed al terzo elemento dello schema concettuale sopra ricordato: risarcibile non sarà, in sé, la lesione dell'integrità psico-fisica, ma le conseguenze pregiudizievoli da questa derivanti (danno patrimoniale - danno biologico - danno morale) nei termini fissati dalla giurisprudenza e che non è necessario in questa sede richiamare (v., tra le altre, Cass.
17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469). La particolarità in tal caso riguarda piuttosto il primo elemento della fattispecie: il fatto lesivo. In tal caso, infatti, come è stato puntualmente rilevato, 'l'omessa informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa
'consenso/dissenso' che qualifica detta omissione'. In caso, infatti, di presunto consenso,
l'inadempimento dell'obbligo informativo, pur esistente, risulterebbe privo di incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito, in quanto comunque voluto dal paziente.
Diversamente, in caso di presunto dissenso, detto inadempimento assume invece efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente. L'allegazione (e la verifica giudiziale) dei fatti dimostrativi della opzione 'a monte' che il paziente avrebbe esercitato viene, quindi, a costituire elemento integrante del nesso eziologico (da provarsi ovviamente da parte della parte attrice ex art.
2697 c.c.) tra l'inadempimento e l'evento dannoso (v. Cass. n. 28985 del 2019, cit., e, ivi richiamata,
Cass. n. 19199 del 19/07/2018, in motivazione)”).
Nel caso che qui occupa, la lesione di un interesse di tipo patrimoniale, seppur giuridicamente tutelato dall'ordinamento, può essere scriminata in presenza di un consenso, espresso o tacito, del danneggiato.
Ebbene, la ricostruzione emergente dall'attività istruttoria e, in particolare, dall'escussione dei testimoni di entrambe le parti, porta ad escludere l'esistenza di una espressa delibera di autorizzazione da parte della società.
Ciononostante, le dichiarazioni confessorie rese in interrogatorio formale dal sig. , unitamente agli Pt_1 altri elementi probatori acquisiti al processo, in parte pacifici in parte acclarati con le testimonianze, confermano l'effettiva conoscenza, da parte di uno dei soci accomandatari (ossia l'attore), degli interventi in corso sull'immobile, nonché costituiscono fatti secondari, gravi precisi e concordanti, da cui si può evincere un consenso all'esecuzione dei lavori da parte del conduttore:
- il sig. , socio accomandatario della società locatrice, conosceva la volontà della sig.ra Pt_1 Pt_2
pagina 11 di 20 di apportare alcune migliorie sull'immobile: “all'epoca me lo aveva chiesto ma non le avevamo mai dato un'autorizzazione di questo genere: le avevo detto che avrebbe fatto quei lavori dopo aver acquistato il locale”;
- il sig. intratteneva una relazione sentimentale particolarmente intensa e stabile con la sig.ra Pt_1 [...]
“all'epoca ero anche compagno della dott.ssa ero suo convivente per 12 anni e abbiamo avuto Pt_2 due figli”;
- il sig. apriva personalmente i locali in cui si sarebbero svolti i lavori: “[a] volte è successo che Pt_1 mi chiedesse di andare ad aprire la porta dell'ufficio, mi dava le chiavi per aprire l'ufficio, in qualità di suo compagno” e, ancora: “il vecchio proprietario doveva ancora svuotare l'ufficio, poi doveva venire
l'imbianchino a dare una rinfrescata, ma mai ho assistito ai lavori. Una volta abbiamo trovato dei condizionatori scarichi, e quindi ho dovuto aprire al termoidraulico per riempire di gas i condizionatori”;
- terminati i lavori, né il sig. né la società da lui coamministrata, per oltre un anno, non hanno Pt_1 effettuato alcuna contestazione sull'esecuzione dei lavori e richiesto il ripristino dell'immobile:
“all'epoca no, perché lei ci tranquillizzava che avrebbe poi acquistato l'ufficio. Ci siamo lamentato verbalmente ma poi glielo abbiamo lasciato […]”.
In tal senso, milita anche la testimonianza del fratello dell'attore e socio accomandante della medesima società,, il teste il quale ha precisato di essere “andato anche quando Tes_1 Parte_2
ha abbattuto i muri ecc., all'inaugurazione”.
[...]
È indubbio, pertanto, secondo una massima di esperienza rapporti affettivi (i lavori erano eseguiti dalla conduttrice e fidanzata da 12 anni e madre dei figli di , socio accomandatario della Parte_1 società locatrice, il quale apriva la porta alle imprese e nulla ha contestato per oltre un anno, in quanto faceva altresì affidamento sul proposito dell'allora compagna di acquistare l'immobile dopo 5 anni, accordo poi dichiarato nullo dal tribunale) che parte attrice fosse a conoscenza dei lavori in esecuzione sull'immobile e ne avesse prestato, per tutto il tempo necessario all'esecuzione, il proprio consenso
La domanda risarcitoria di parte attrice deve, dunque, esser rigettata, per difetto degli elementi costitutivi dell'ingiustizia del danno e del danno conseguenza.
3) Sulla domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa.
Prima di procedere ad un esame nel merito della domanda della convenuta di rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, occorre chiarire, in diritto, se la domanda riconvenzionale sia ascrivibile all'azione aquiliana ex art. 2043 c.c. o all'azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., posta la natura residuale e sussidiaria che quest'ultima azione assume ai sensi dell'art. 2042
c.c.: “l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione pagina 12 di 20 per farsi indennizzare del pregiudizio subito”. Infatti, “la prospettabilità dell'azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., postula semplicemente che non sia prevista nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento” (cfr. Cass. Civ., Sez. IV, sentenza n.
7178 del 18/03/2024).
La natura sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa impone la necessaria individuazione degli elementi costitutivi la fattispecie di cui all'art. 2041, co. 1, c.c., a memoria del quale “[c]hi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”. Come chiaramente illustrato dalla giurisprudenza: “[l]'azione generale di ingiustificato arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza «giusta causa»: l'assenza di questa, dunque, costituisce elemento che integra la fattispecie contemplata dall'art. 2041 cod. civ. In altri termini, colui che agisce con l'azione in parola è onerato di allegare che il proprio depauperamento, correlato da nesso di causalità con l'altrui arricchimento o con la causa di quest'ultimo, sia privo di una legittima causa dell'attribuzione o trasferimento patrimoniale: e tanto concreta il fatto costitutivo tipico della domanda ex art. 2041 del codice civile” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 02/09/2024, n. 23471).
Da ciò emerge che l'azione di arricchimento senza causa debba essere proposta ogni qual volta lo squilibrio patrimoniale sia stato non già ingiusto (elemento questo caratterizzante l'azione aquiliana di risarcimento del danno), ma ingiustificato. Invero, sullo specifico rapporto tra l'azione di cui all'art. 2041
c.c. e le altre azioni risarcitorie, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito: “si sottolinea come alla residuale tutela di cui all'art. 2041 c.c. sia estraneo il presupposto della lesione di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico (che sostanzia il requisito dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), ovvero l'inadempimento di una preesistente obbligazione (fonte della responsabilità contrattuale), essendo piuttosto rilevante che lo squilibrio patrimoniale di cui si chiede l'indennizzo non debba essere ingiusto, bensì ingiustificato. Tale considerazione si riflette poi anche sul piano dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli, in quanto la tutela offerta all'impoverito dalla norma di carattere generale è limitata alla dimensione del 'danno emergente', ma nella (sola) misura corrispondente all'incremento patrimoniale verificatosi nella sfera giuridica del convenuto. E' stato, perciò, rimarcato come quella contro l'arricchimento sia l'unica tutela praticabile in assenza della lesione di un diritto (danno ingiusto) ovvero al cospetto della lesione di un diritto, non accompagnata dall'elemento soggettivo (nonché in presenza di una lesione di un diritto, accompagnata dall'elemento soggettivo, dalla quale però non scaturisca un pregiudizio nei termini pagina 13 di 20 dell'art. 1223 c.c. ma solo un arricchimento). Se il rigetto della domanda risarcitoria è ascrivibile a ragioni che consentano di affermare la carenza del titolo posto a fondamento della relativa domanda
(nel caso di carenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale ovvero in presenza di elementi impeditivi), risulta quindi ammissibile la proposizione dell'azione di arricchimento, che mantiene in tal modo il suo carattere residuale. Allorché sia esclusa la fondatezza della domanda ex art. 2043 c.c., perché la condotta dell'arricchito non si caratterizza per la presenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma (ovvero in caso di azione ex art. 1337 c.c., perché non è dato riscontrare la violazione della regola della buona fede nella condotta del convenuto), resta esclusa la stessa sussistenza ab origine di un titolo fondante una domanda suscettibile di essere avanzata in via principale e con carattere assorbente della domanda ex art. 2041 c.c., di cui deve perciò affermarsi la proponibilità. Viceversa, resta impregiudicata l'efficacia preclusiva derivante dalla regola della sussidiarietà ove il rigetto sia dipeso da prescrizione o decadenza ovvero nel caso in cui derivi dalla carenza di prova circa l'esistenza del danno ingiusto. La soluzione che distingue a seconda delle ragioni del rigetto della domanda risarcitoria si configura così idonea a salvaguardare le varie rationes che si reputa sorreggano la regola della residualità, in quanto accanto al rispetto del principio della certezza del diritto, è tutelata anche la regola di equità che sottende la previsione di cui all'art. 2041 c.c., riconoscendosi all'impoverito il ristoro per quelle situazioni che siano già ab origine prive di un rimedio riconosciuto dalla legge” (cfr.
Cass. civ., s.u., sent.,05/12/2023, n. 33954).
Sulla base di questi indici ermeneutici, l'azione di arricchimento senza causa può essere esperita quando l'incremento patrimoniale di un soggetto (arricchimento) sia correlato (nesso di causalità) al depauperamento di un altro impoverito, qualora tale arricchimento sia priva di una causa legittima e, quindi, sia ingiustificato (e non già, si ribadisce, ingiusto). Da ciò discende che, se l'incremento patrimoniale del soggetto arricchito sia conseguenza di un contratto, di un atto di liberalità o anche dell'adempimento di una obbligazione naturale, allora detto arricchimento non può ritenersi ingiustificato
Nel caso che qui occupa, parte convenuta occupava l'immobile in forza di un titolo (nella specie di contratto di comodato) dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato e resa in altro giudizio. Nel periodo di occupazione dell'immobile, la convenuta dichiara di aver realizzato, a proprie spese, “opere di risanamento dell'immobile, necessarie ed urgenti e tutte autorizzate dal socio ” (cfr. Parte_1 comparsa di costituzione e risposta). Ebbene, per le motivazioni di cui ai punti precedenti, è accertato che:
- sull'immobile sono stati svolti alcuni interventi;
- tali interventi sono stati integralmente sostenuti dalla sig.ra (circostanza non contestata Pt_2
pagina 14 di 20 dall'attrice e confermata dalle deposizioni testimoniali);
- parte attrice ha prestato, almeno tacitamente, il proprio consenso all'esecuzione e completamento dei lavori.
L'assenza di un titolo giustificativo per nullità dello stesso, unita agli elementi sopra riportati, conferma la riconduzione della domanda riconvenzionale all'azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c. nel pieno rispetto della regola di sussidiarietà ex art. 2042 c.c.
Stante questa necessaria premessa, l'accoglimento della domanda non può essere accordata se non nel rispetto degli ulteriori presupposti applicativi e, quindi, della prova di un arricchimento ingiustificato correlato al depauperamento di un altro soggetto impoverito. A tal fine, occorre premettere che l'onere della prova graverà in capo al soggetto impoverito, il quale “è onerato di allegare che il proprio depauperamento, correlato da nesso di causalità con l'altrui arricchimento o con la causa di quest'ultimo, sia privo di una legittima causa dell'attribuzione o trasferimento patrimoniale: e tanto concreta il fatto costitutivo tipico della domanda ex art. 2041 del codice civile” (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 23471/2024, cit.).
Da ciò discende la necessità del soggetto impoverito di fornire la prova, secondo il canone del “più probabile che non”, di ogni elemento costitutivo della fattispecie e, in particolare, del nesso causale tra l'altrui arricchimento e del proprio depauperamento. In punto di azione ex art. 2041 c.c. occorre, in questa sede, rilevare che “[l]a sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall'art. 2041 c.c. come presupposto per l'esercizio dell'azione generale di arricchimento, richiede la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale, subita dall'istante senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica;
pertanto, il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è giustificato da una ragione giuridica, come quando sia avvenuto per una spesa fatta dall'istante nel proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilità altrui. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in riforma di quella di primo grado, aveva negato il diritto all'indennizzo preteso da una società per i lavori di adeguamento compiuti su un immobile, requisitole dal Comune, per consentirvi la continuazione dell'attività didattica, avuto riguardo alla circostanza che, pur non risultando formalizzato tra le parti alcun rapporto contrattuale, tuttavia era stata accertata, all'esito di CTU, la congruità del canone di locazione corrisposto dall'ente con riferimento alla nuova destinazione)” (cfr.
Cass. Civ. n. 6827/2021).
Nel caso di specie, ribadito che l'azione ex art. 2041 c.c. mira a tenere indenne il depauperato nei limiti dell'altrui arricchimento, occorre evidenziare che grava sul depauperato provare tanto l'impoverimento, quanto l'altrui arricchimento, occorre evidenziare che il detto onere probatorio non risulta pagina 15 di 20 compiutamente assolto.
Infatti, nel periodo di occupazione dell'immobile in forza di un titolo successivamente dichiarato nullo, parte convenuta avrebbe eseguiti degli interventi sull'immobile nel proprio interesse esclusivo. Invero, lo stesso contratto di comodato stipulato fra le parti conteneva apposita clausola di impegno di parte convenuta all'acquisto dello stesso immobile: “al termine dei sei anni la dott.ssa si impegna ad Pt_2 acquistare e la a vendere l'immobile al prezzo di € 75.000, pattuito sin d'ora” (cfr. Parte_3 contratto di comodato allegato all'atto di citazione). Avendo stipulato il contratto di comodato in vista di un successivo acquisto dell'immobile (con prezzo già fissato dalle parti), ogni intervento di miglioramento effettuato sull'immobile non poteva essere eseguito se non nell'interesse esclusivo del
“promissario” acquirente.
Ciò posto e considerata la nullità del titolo, l'onere della prova avrebbe comunque preteso la dimostrazione di un proprio impoverimento con consequenziale arricchimento, privo di alcuna giustificazione, in favore di un altro soggetto.
Nel caso che qui occupa, la nozione di arricchimento deve necessariamente essere circoscritta ad un incremento del valore del bene come conseguenza di interventi di miglioramento sull'immobile.
Tuttavia, per le considerazioni già effettuate in tema di domanda attorea di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., in assenza di elementi che permettano di effettuare un raffronto fra lo stato dell'immobile in epoca antecedente agli interventi e in epoca successiva, nulla può essere affermato su un eventuale arricchimento di controparte. Se infatti, come già escluso per insufficienza di prove, gli interventi effettuati sull'immobile ne avessero determinato un decremento del valore economico del bene, allora non vi sarebbe stato alcun arricchimento.
Per le ragioni anzidette, l'assenza di elementi idonei a qualificare gli interventi effettuati sull'immobile come migliorie (con conseguente incremento del valore economico del bene) non può essere utilmente colmata mediante nomina di c.t.u., per le motivazioni già chiarire con riferimento alla domanda attorea.
Conclusivamente, la domanda deve essere integralmente rigettata.
4) Sulla domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito.
Le considerazioni fino ad adesso rese non ostano, da ultimo, all'esame della domanda riconvenzionale alla restituzione delle somme versate per un periodo di 18 mesi a titolo di rimborso forfettario.
La domanda è fondata.
Nel contratto di comodato stipulato fra le parti era contenuto l'onere dell'odierna convenuta a corrispondere, a titolo di rimborso spese forfettario, la somma di euro 400,00 mensili per l'intera durata del comodato: “PREMESSO [...] - che la stessa intende mettere a disposizione della dott.ssa Parte_2
tale immobile consentendone l'utilizzo a fronte di un rimborso spese mensili pari a 400 euro”
[...]
pagina 16 di 20 e, ancora: “[...] la mancata corresponsione del rimborso spese pattuito, determineranno 'ipso iure' la risoluzione del contratto” (cfr. contratto di comodato allegato all'atto di citazione).
In esecuzione delle clausole contrattuali, l'odierna convenuta, “fintanto che ha condotto l'immobile, ha versato € 400,00 al mese qualificate come rimborso spese” per un totale di euro 7.200,00, pari a 18 mesi di versamenti in favore dell'attrice (cfr. comparsa di costituzione). Trattasi questo di fatto non specificatamente contestato da parte attrice e, quindi, pacifico a norma dell'art. 115 c.p.c.
Partendo da questo assunto, il tribunale di Ragusa, nel procedimento iscritto al r.g.n. 2224/2021 , ha dichiarato la nullità del contratto di comodato per non aver le parti adempiuto all'obbligo di registrazione dello stesso. Come correttamente rilevato nel precedente giudizio pendente fra le parti: “[c]iò posto, si osserva anzitutto che l'azione esperita dalla società ha fondamento nel Parte_3 contratto di comodato immobiliare stipulato inter partes con decorrenza dall'1.1.2019 stipulato in forma scritta, tuttavia nullo perché non registrato. Ed invero, ai sensi dell'art. 5 DPR 131/86, “sono soggetti
a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa” e, in particolare, l'art. 5, co. 4, della tariffa stessa stabilisce che sono 'atti soggetti a registrazione a termine fisso' i 'contratti di comodato di beni immobili'. Il comodato di bene immobile sfugge all'obbligo della registrazione solo se stipulato in forma verbale (v. art. 3 DPR 131/86, ove il comodato non figura tra i contratti verbali soggetti a registrazione), tranne che in caso di enunciazione (art. 22 DPR 131 cit.). A mente, poi, dell'art.
1, co. 346, L. 311/2004 'i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone
i presupposti, non sono registrati'. Nella specie, ricorrono i presupposti per l'obbligo della registrazione
(del comodato scritto immobiliare), di guisa che, in difetto della stessa, il contratto è affetto da nullità”
(cfr. sentenza n. 517/2023, pubb. il 28/03/2023, doc.3 allegata alla comparsa di costituzione).
Il contratto di comodato comporta, seppure a titolo gratuito, la costituzione di un diritto relativo di godimento e, quindi, soggiace all'obbligo della registrazione quando, come nel caso di specie, sia redatto in forma scritta. Dal mancato adempimento di detto obbligo matura la nullità del contratto come espressamente previsto della legislazione civile. In tale prospettiva depone il precedente della Corte
Costituzionale che, vagliando proprio la legittimità costituzionale della norma sopra citata della legge finanziaria 2005, ha statuito che la norma “non introduce ostacoli e/o ricorso alla tutela giurisdizionale, ma eleva la norma tributaria al rango di norma imperative, la violazione della quote determina la nullità del negozio ai sensi dell'art. 1418 cod. Civ.” (Corte Cost., n. 420/2007).
Nel giudizio che qui occupa, questo tribunale non può che prendere atto della intervenuta declaratoria di nullità del contratto di comodato per violazione di norma imperativa ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c.:
“Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente”. pagina 17 di 20 Logica conseguenza della declaratoria di nullità del contratto di comodato è la eliminazione degli effetti, con evidenti ricadute sulla clausola contrattuale che disponeva la corresponsione di un rimborso spese forfettario con cadenza mensile. A tal riguardo, occorre precisare che la prestazione compiuta in esecuzione di un contratto nullo costituisce ipotesi di indebito oggettivo a norma dell'art. 2033 c.c. (“[c]hi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti
e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”) e non già dall'art. 1458 c.c. Invero, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire: “[o]rbene, nello scrutinare le due doglianze, deve muoversi dal presupposto secondo cui, 'qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo', e ciò anche 'quando la controprestazione (come quella effettuata, nella specie da parte locatrice, con la concessione del godimento del bene) non sia ripetibile' (così, in motivazione, Cass. Sez.
3, sent. 11 ottobre 2016, n. 20383, Rv. 642908-01). Infatti, 'con specifico riferimento ai contratti ad esecuzione continuata (come la locazione che qui ci occupa) o periodica, l'esigenza di rispetto dell'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni è normativamente prevista solo per l'ipotesi di risoluzione per inadempimento, giacché l'art. 1458 cod. civ. espressamente sottrae i suddetti contratti all'effetto retroattivo, con una norma che - proprio per la sua eccezionalità - non è suscettibile di essere estesa all'ipotesi che qui ricorre di insussistenza ab origine della causa adquirendi, per nullità del contratto' (cosi, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 20383 del 2016, cít.). D'altra, parte, si osserva sempre nel medesimo arresto, a ritenere il contrario, si giungerebbe alla conclusione che la nullità non produce effetto 'per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, solo perché una delle due prestazioni non è suscettibile di restituzione'. Senonché, è proprio 'l'eccezionalità delle ipotesi legislative in cui, nonostante il venire meno del vincolo contrattuale, è prevista l'irripetibilità delle prestazioni eseguite' (come accade nel caso di cui all'art. 2126 cod. civ., norma dettata 'in funzione di precise esigenze di tutela dei diritti fondamentali ei lavoratori'), a costituire 'la più sicura smentita' di tale assunto (cosi, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 20383 del 2016, cit.)” (cfr. Cass. civ., ord.,
16/12/2024, n. 32696).
L'assunto da cui muove la Corte è quello per cui nei contratti ad esecuzione continuata, come il comodato che qui occupa, la nullità del contratto consente la ripetizione delle prestazioni eseguite in forza del titolo nullo. Dunque, avendo parte convenuta adempiuto al proprio obbligo di versamento di euro 400,00 mensili (per un totale di 18 mesi) in forza di un contratto radicalmente privo di “causa adquirendi”, pagina 18 di 20 allora deve essere affermato il diritto alla restituzione delle somme predette con consequenziale condanna di parte attrice al pagamento, in favore della sig.ra dell'importo di euro 7.200,00 (pari a euro Pt_2
400,00 per 18 mesi), oltre interessi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dal giorno della domanda
(11/11/2023), ex art. 1282, co. 1, 1284, co. 1, e 2033 c.c.
Un'asserita imputazione di tali pagamenti ad effettive spese sostenute dalla società locatrice, tenendo per buona la qualificazione della dazione delle somme indicata dalle parti nel contratto nullo (rimborso spese), non è nemmeno stata allegata nel presente giudizio, né tantomeno dimostrata.
Tutto ciò premesso e considerato, la predetta domanda riconvenzionale è fondata.
5) Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio – caratterizzato dalla soccombenza di parte attrice e di una vittoria solamente parziale di parte convenuta – le spese di lite vanno parzialmente compensate ex art. 92 c.p.c. nella misura di 2/3, con condanna della società in persona Parte_3 del suo legale rappresentante , di rifondere alla convenuta le restanti spese misura di 1/3. Parte_1
Tenuto conto della nota spese depositata, considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano euro 5.838,55 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 237,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda principale proposta da P.IVA. ) Parte_3 P.IVA_1 nei confronti di ( ); Parte_2 C.F._3
• rigetta la domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa proposta da Parte_2
( ) nei confronti di P.IVA. ; C.F._3 Parte_3 P.IVA_1
• accoglie la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito proposta da Parte_2
( ) nei confronti di P.IVA. e, C.F._3 Parte_3 P.IVA_1 per l'effetto, condanna P.IVA. al pagamento in favore Parte_3 P.IVA_1 di ( ) della somma di euro 7.200,00, oltre interessi, al Parte_2 C.F._3 tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dal 11/11/2023;
• compensa le spese di lite nella misura di 2/3;
• condanna P.IVA. ) a rimborsare a Parte_3 P.IVA_1 Parte_2
( ) le restanti spese di lite, che si liquidano, al netto della compensazione,
[...] C.F._3 in euro 1.946,18, per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 79,00 per spese vive. pagina 19 di 20 Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 04/03/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 20 di 20
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 22/4/2025, alle ore 13:15, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. ALESSANDRELLO RAFFAELLA;
Parte_1 C.F._1 per , l'avv. LA CAVA LUCA. Parte_2
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
L'avv. di parte attrice precisa come da atti introduttivi.
L'avv. di parte convenuta precisa come da atti introduttivi.
Discutono riportandosi agli atti.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura alle parti in udienza, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2368/2023 pendente tra: con sede in Ragusa, via Forlanini n. 2 (p.i.v.a. ), in Parte_3 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Raffaella Alessandrello (c.f. C.F._1 pagina 1 di 20 ), con elezione di domicilio in Comiso (RG), viale della Resistenza n. 55, presso C.F._2 il di lei studio
ATTORE contro nata a [...] il [...] (c.f. ) e residente Parte_2 C.F._3 in Ragusa, via S. Occhipinti n. 4, con il patrocinio dell'avv. Luca La Cava (c.f. ), C.F._4 con elezione di domicilio in Ragusa, via Risorgimento n. 7, presso il di lui studio
CONVENUTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. , in qualità di legale rappresentante Parte_1 della società (già , conveniva in giudizio la sig.ra Parte_3 Controparte_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- ritenere e dichiarare che la sig.ra Controparte_2
1) ha modificato - senza autorizzazione alcuna - lo status quo ante dell'immobile dalla stessa Pt_2 occupato;
2) ha apposto una insegna nella parte frontale del balcone dell'immobile ed apposto dei pannelli totem;
3) ha asportato senza autorizzazione alcuna il contatore della luce a servizio dell'immobile in questione e per l'effetto - condannare la sig.ra : 1) al ripristino delle pareti Pt_2 divisorie esistenti tra l'ufficio 1 e l'ufficio 2, nonché tra l'ufficio 3 ed il bagno 2; 2) ad intonacare le pareti divisorie ripristinate e ritinteggiare l'immobile; 3) al ripristino del bagno 2 con apposizione di piastrelle in ceramica e sanitari;
4) al ripristino delle porte interne soppresse;
5) alla rimozione dell'insegna apposta all'esterno del balcone nonché alla rimozione dei pannelli totem;
6) al rimborso della somma € 717,68 per il riallaccio della fornitura elettrica ed € 374,40 per il costo della perizia di parte a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- in subordine, condannare la sig.ra al pagamento in Pt_2 favore dell'attrice della somma di € 6.715,88 oltre iva per i lavori da sostenersi per il ripristino dello stato originario del citato immobile, nonché al pagamento – a titolo di risarcimento del danno - della somma di € 717,68 per il riallaccio della fornitura elettrica, di € 374,40 quale costo della perizia di parte ed € 230,00 per la rimozione e smontaggio dei pannelli totem in uno alle spese per lo smaltimento del materiale rimosso, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
Allegava, a tal fine, che:
- con contratto di comodato a titolo gratuito a far decorrenza dal 01/01/2019, la sig.ra Parte_3 quale legale rappresentante della società La concedeva in godimento Controparte_1
pagina 2 di 20 “l'immobile sito in Ragusa, via Perlasca n. 24, censito al catasto fabbricati del Comune di Ragusa al foglio 99 part. 505 sub. 103 cat. A10 alla sig.ra ”; Parte_2
- il contratto di comodato non veniva registrato da nessuna delle parti, “con la conseguenza che il contratto è nullo e pertanto, nel caso che ci occupa, ci troviamo innanzi ad una fattispecie di occupazione sine titulo”;
- durante la permanenza presso l'immobile, la sig.ra effettuava “senza alcuna autorizzazione” Pt_2 lavori nei locali dell'immobile, “consistenti nell'abbattimento della parete divisoria tra i due vani antistanti e nella totale rimozione del bagno di servizio del terzo vano. A ciò si aggiunga l'installazione di un'insegna e di due totem sul frontale del balcone”;
- lasciato autonomamente l'immobile nel mese di maggio 2020, la sig.ra trasferiva il contatore Pt_2 della luce nei locali ufficio di sua proprietà, ragion per cui l'odierna attrice ha richiesto, a proprie spese,
l'allaccio dell'impianto ad un nuovo contatore;
- in data 01/03/2021, la società in intestazione avviava, con esiti negativi, una interlocuzione a mezzo pec con l'odierna convenuta al fine di risolvere bonariamente la lite;
- in data 11/06/2021, l'odierna attrice citava in giudizio la sig.ra innanzi al tribunale di Ragusa Pt_2 incardinando il procedimento iscritto al n. 2224/2021;
- all'esito del giudizio in parola, il tribunale di Ragusa, preso atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione, “dichiarava la nullità del contratto di comodato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 DPR
131/86 e con sentenza n° 517/2023, pubbl. il 28/03/2023, dichiarava inammissibile la domanda di parte attrice per mancato rispetto del termine di cui all'art. 101 comma 2 cpc”;
- con pec del 06/06/2023 il sig. invitava l'odierna convenuta al procedimento di negoziazione Pt_1 assistita, “ma senza aver mai avuto alcun riscontro”, prima di agire con la presente domanda.
Concludeva, dunque,
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la sig.ra Parte_2 chiedendo: “
1. In via pregiudiziale e preliminare, ritenere e dichiarare improcedibile la domanda promossa da Sig. , nato a [...] il [...], C.F. , in qualità Parte_1 C.F._1 di legale rappresentante della società ' con sede legale in Ragusa alla via Parte_3
Forlanini n. 2, P. IVA per violazione dell'art. 324 c.p.c., 2909 c.c. e del precetto del ne P.IVA_1 bis in idem, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto sub 1; 2. In via principale, nel merito respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto sub 2);
3. In via riconvenzionale, nel merito, ritenere e dichiarare che la Dott.ssa ha Parte_2 effettuato, a propria cura e spese, con l'autorizzazione e il diretto controllo della società attrice, le pagina 3 di 20 migliorie meglio specificate al punto 2) e, per l'effetto, condannare il sig. , nella qualità Parte_1 di legale rappresentante pro – tempore della al pagamento della somma di Parte_3
€ 3.140,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sorgere del credito e sino al soddisfo;
4. sempre in via riconvenzionale, essendo il contratto di comodato d'uso gratuito nullo, ritenere e dichiarare la nullità di tutte le clausole contrattuali ivi previste e, per l'effetto, condannare il Sig.
[...]
, nella qualità di legale rappresentante pro – tempore della alla Pt_1 Parte_3 restituzione della somma indebitamente percepita di € 7.200,00 (€ 400 X 18 mensilità), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo, per tutti gli assorbenti e dirimenti motivi sub
3).
5. Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Deduceva, a tal fine, che:
- sulla medesima controversia, “come parzialmente ammesso dalla società attrice”, si era già pronunciato il tribunale di Ragusa nel procedimento r.n. 2224/2021 con cui era stata dichiarata la nullità del contratto di comodato fra le parti;
- all'udienza del 07/10/2022, fissata per la formulazione delle domande consequenziali alla declaratoria di nullità, parte attrice non aveva proposto alcuna domanda nuova o modificata, incorrendo così nella decadenza di cui all'art. 101, co. 2, c.p.c.;
- con l'introduzione del presente procedimento, parte attrice “al fine di ovviare alla decadenza in cui è incorsa ex art. 101 comma 2 c.p.c., quando ancora la sentenza n. 517/2023 non era passata in giudicato per mancata impugnazione, ha formulato le stesse richieste già oggetto di decisione qualificando la posizione di parte convenuta non più di comodataria bensì di occupante sine titulo”;
- parte attrice aveva concesso in godimento l'immobile “malcelando, tuttavia, un vero e proprio rapporto di locazione di fatto”, in quanto l'odierna convenuta ha versato in favore dell'attrice un importo di euro 400,00 mensili a titolo di rimborso spese;
- gli interventi effettuati sull'immobile costituiscono opere di risanamento, caratterizzate da necessità e urgenza. In particolare, “il primo essenziale intervento, peraltro urgente, è stato proprio quello di ripristinare sull'immobile l'impianto elettrico, assolutamente obsoleto e inservibile”, a cui sono seguiti
“una serie di lavori edili necessari per riprendere le mura e la pavimentazione dell'immobile, totalmente abbandonata” e lavori “di pitturazione e cartongesso”;
- il sig. , allora socio pro-quota, era a conoscenza di detti lavori, tanto che la sua presenza nei Pt_1 cantieri veniva notata “da tutti gli operai nonché dai legali rappresentanti o titolari delle ditte che hanno svolto le opere”;
pagina 4 di 20 - il sig. aveva approvato espressamente detti lavori, “soprattutto perché la relativa spesa è stata Pt_1 affrontata unicamente dalla Dott.ssa che, nel frattempo provvedeva a pagare il canone di Pt_2 locazione (malcelatamente mascherato in rimborso spese) di € 400,00 mensili”;
- la domanda di parte attrice doveva ritenersi infondata, in quanto gli interventi effettuati sull'immobile erano stati espressamente approvati e, di contro, doveva ritenersi la fondatezza della domanda riconvenzionale al rimborso delle somme sostenute per il risanamento dell'immobile;
- essendo stata dichiarata la nullità del contratto di comodato, le somme versate per 18 mesi a titolo di rimborso spese forfettario costituivano inoltre “un indebito percepito dalla società attrice della quale se ne chiede, dunque, l'immediata restituzione”.
Concludeva, di conseguenza, come sopra sintetizzato.
Adottato il decreto ex art. 171-bis c.p.c., il giudice, esaminate le istanze istruttorie ed ammesse le prove testimoniali e l'interrogatorio formale di chiesto dalla controparte, ritenuta quindi la Parte_1 causa matura per la decisione, rinviava la stessa all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, a scioglimento della riserva assunta pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
La decisione della presente causa necessità l'esame di diversi profili, oggetto delle domande, principale e riconvenzionale, e delle eccezioni sollevate dalle parti e, in particolare, la preclusione da giudicato formale della domanda attorea, l'accertamento degli elementi costitutivi della predetta domanda risarcitoria, la domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa formulata dalla convenuta e, infine, quella di ripetizione dell'indebito.
1. Sull'eccezione di giudicato.
In via pregiudiziale di rito, occorre osservare che l'odierna convenuta ha chiesto a questo tribunale di dichiarare, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda principale proposta dal sig. , in Pt_1 qualità di legale rappresentante della società per violazione degli artt. 324 c.p.c. e Parte_3
2909 c.c., nonché per violazione del principio del “ne bis in idem” processuale.
L'eccezione sollevata da parte convenuta nella memoria di comparsa e costituzione è infondata.
La difesa della sig.ra – secondo cui il presente giudizio sarebbe stato avviato “al fine di ovviare Pt_2 alla decadenza in cui [parte attrice] è incorsa ex art. 101 comma 2 c.p.c., quando ancora la sentenza n.
517/2023 non era passata in giudicato per mancata impugnazione” – non è conforme ai principi processuali derivanti dalle disposizioni menzionate.
In punto di diritto, occorre rilevare che:
- l'art. 324 c.p.c. definisce come giudicato formale “la sentenza che non è più soggetta né a regolamento pagina 5 di 20 di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri
4 e 5 dell'articolo 395”;
- l'art. 2909 c.c. individua gli effetti del giudicato sostanziale: “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Dal combinato disposte delle norme in esame è possibile ricavare che l'obiettivo a cui tende il giudizio civile è quello di garantire l'immutabilità formale della sentenza e l'immutabilità dei suoi effetti, che si esplicano coprendo non solo quanto espressamente dedotto nel giudizio in cui si è formato il giudicato
(il dedotto), ma anche le ulteriori ragioni non fatte valere (il deducibile).
Orbene, la violazione del principio di “ne bis in idem” processuale presuppone una valutazione non solo sull'identità delle parti in lite, ma soprattutto sull'identità del “petitum” e della “causa petendi”: “il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (ex multis, Cass. 4/03/2020, n. 6091) ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell'identità delle personae (da ultimo,
Cass. 9/11/2022, n. 33021). I limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi da quella proposta, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione. La preclusione alla proposizione di una domanda in un nuovo giudizio non può tuttavia ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse (arg. ex artt.32 ss. cod. proc. civ.)” (cfr. Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 1259 del
11/01/2024).
Nel caso che qui occupa, il tribunale di Ragusa, con sentenza n. 517/2023, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda formulata dall'odierna attrice nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 03/03/2023, in quanto “la formulazione della domanda con diversa causa petendi – che risulta affiancarsi alla domanda originaria, essendo richiamati tutti gli atti difensivi – giunge tuttavia tardivamente rispetto al termine a tal fine assegnato ex art. 101, co. 2, c.p.c.”.
Come correttamente rilevato nel precedente giudizio fra le parti, la domanda tardivamente formulata ha pagina 6 di 20 prospettato un mutamento della causa petendi: non più il contratto di comodato, ma detenzione sine titulo del bene.
Pertanto, il giudicato reso all'esito del procedimento r.g. 2224/2021 impedisce unicamente la riproponibilità di una domanda al risarcimento del danno (petitum) dipendente da responsabilità contrattuale (causa petendi).
Sulla domanda con diversa causa petendi (responsabilità extracontrattuale) è intervenuta, invece, una declaratoria di inammissibilità che si è limitata a rilevare la tardività della formulazione, senza esaminarne il merito.
Di conseguenza, non vi è preclusione alla riproposizione nel presente giudizio della domanda di responsabilità extracontrattuale.
Nel giudizio odierno è, allora, possibile esaminare nel merito la domanda principale, poiché non rientrante nel perimetro del giudicato formale e sostanziale fra le parti, e le domande riconvenzionali.
2. Sulla domanda risarcitoria, in forma generica e specifica, di parte attrice.
La domanda di risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente richiesta da parte attrice per gli interventi effettuati sull'immobile non è fondata.
In via preliminare di merito, occorre rilevare che l'azione esercitata da parte attrice, stante la nullità del contratto di comodato fra le parti, deve essere ricondotta al regime di responsabilità aquiliana o extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.: “[q]ualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
La struttura della norma scolpisce il precetto fondamentale della responsabilità aquiliana, in forza del quale la consumazione di un fatto illecito, quale la modifica unilaterale di un immobile senza preventiva autorizzazione del proprietario, obbliga l'autore di detto fatto al risarcimento in favore del soggetto che ne ha patito le conseguenze dannose.
Come noto, il giudizio di responsabilità civile deve, in sintesi, impingere unicamente “sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., e cioè: la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso” (Cass. civ., sez. III, sent.,
29/05/2018, n. 13370; Cass. civ., s.u., sent., 11/11/2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975)). Nell'ambito di detta responsabilità, quindi, colui che agisce in giudizio non deve solamente dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, ma, altresì, la riconducibilità di tali fatti al convenuto. Come ormai pacifico in giurisprudenza, nella responsabilità extracontrattuale, infatti, incombe in capo alla parte danneggiata “l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; pagina 7 di 20 Cass. n. 11946/2013).
Premesso, dunque, il quadro normativo di riferimento, nel caso che qui occupa deve rilevarsi il mancato soddisfacimento dell'onere della prova, posto che gli elementi a sostegno della domanda (prova testimoniale e documentazione allegata) non consentono una decisione favorevole secondo il criterio del
“più probabile che non”.
Invero, il regime di responsabilità civile richiede, anzitutto, la necessaria dimostrazione di un danno rispetto ad un interesse giuridicamente tutelato dall'ordinamento e, di conseguenza, la dimostrazione che tale danno sia causalmente connesso alla condotta in concreto tenuta dal danneggiante con dolo o colpa.
Da ciò discende che, affinché vi sia un danno risarcibile per lesione del bene costituente l'oggetto del diritto di proprietà, non è sufficiente dimostrare che l'evento lesivo abbia determinato una “lesione del diritto di proprietà, ma affinchè un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso” (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 15/11/2022, n. 33645). In questo modo, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione ha chiarito che non vi possa essere danno ingiusto senza il danno conseguenza: “se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria” (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 11/01/2008, n. 576; conf. in Cass. civ., s.u., n. 33645/2022, cit.).
Il predetto orientamento, relativo all'elemento costitutivo dell'evento conseguenza, è in parte temperato dalla stessa giurisprudenza di legittimità con riferimento alla tutela dei diritti reali e, in particolare, della proprietà, rispetto a condotte che incidono, stabilmente, sulle facoltà e sull'estensione del diritto del relativo proprietario, come in tema di costruzioni del vicino ad una distanza inferiore a quella legale o all'esercizio abusivo di una servitù di veduta, comportando una presunzione iuris tantum di danno conseguenza al patrimonio del danneggiato, sub specie di compromissione del relativo diritto, e attribuendogli il diritto a richiedere il ripristino dello status quo ante (cfr., Cass. civ., sez. II, ord.,
02/09/2022, n. 25935: “[i]n proposito è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (Sez. 6-2, Ord. n. 25082 del
2020). Nello stesso senso con la sentenza n. 21501 del 2018 di questa sezione si è affermato che: in tema pagina 8 di 20 di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà. Infine, quanto alla liquidazione equitativa, si è detto che: la lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù di veduta, è di per sè produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta (Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 12630 del 13/05/2019)”.
Nel caso che qui occupa, il danno evento consiste nella lesione di un interesse giuridicamente tutelato, quale è il diritto del proprietario, da un lato, di godere e di disporre e, dall'altro, di escludere terzi dall'esercizio delle predette prerogative, mentre il danno conseguenza nell'effettivo pregiudizio subito dal proprietario a causa degli interventi effettuati sull'immobile, in tesi non previamente autorizzati.
Il criterio generale dell'onere della prova, gravante in capo al danneggiato, avrebbe, quindi, richiesto l'allegazione di elementi non solamente idonei a dimostrare la turbativa nel godimento del bene, ma soprattutto il depauperamento del proprio patrimonio.
Anche a voler accedere all'orientamento che ritiene doversi presumere la sussistenza di un danno conseguente della proprietà, ogni volta che la stessa sia stabilmente incisa dalla condotta non autorizzata di terzi, nel caso di specie la domanda attore non può essere accolta, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, non è noto quale fosse lo status quo ante dell'immobile, a cui mira la domanda di risarcimento in forma specifica di cui all'art. 2058 c.c.
Sebbene sia pacifico che delle opere siano state realizzate nell'immobile, la società attrice si è limitata a produrre una perizia di parte, con un computo metrico delle opere da eseguirsi, senza tuttavia documentare a quale obiettivo le stesse sarebbero preordinate: non essendo noto lo stato e le condizioni originarie (per la convenuta, era in uno stato degradato;
parte attrice si è limitata a contestare tale ricostruzione), si chiede al giudice di riconoscere la necessità di opere di ripristino di uno status quo ante ignoto in giudizio.
La carenza di elementi probatori in cui è incorsa parte attrice non può essere utilmente colmata mediante la nomina di c.t.u. ai sensi dell'art. 61 c.p.c. A tal fine, occorre ribadire che “le parti, infatti, non possono pagina 9 di 20 sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valore tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultano dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” [cfr. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19631 del 18/09/2020]. Per giurisprudenza consolidata, la c.t.u., allora, non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ma un mezzo di indagine che “non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., n. 26048 del 07/09/2023).
Inoltre, non è nemmeno noto a quali atti il consulente d'ufficio dovrebbe ricorrere per accertare lo status quo ante, se non delle piantine (che peraltro racconterebbero solo della struttura essenziale dei locali), la cui conformità allo stato di fatto non è stata dimostrata.
Le stesse ragioni escludono la possibilità di riconoscere un risarcimento del danno per equivalente, il quale presuppone una necessaria comparazione fra lo stato dell'immobile precedente agli interventi posti in essere dalla convenuta e quello immediatamente successivo, sia per mancanza di prova di quali opere sarebbero necessarie (coi relativi costi) per il ripristino rispetto ad uno stato precedente non documentato, sia per mancanza di prova circa l'eventuale minor valore attuale dell'immobile rispetto alla condizione precedente, il cui stato è controverso.
In secondo luogo, la condotta del danneggiante non integra una responsabilità a carico dell'autore in presenza di circostanze idonee a giustificare il fatto dannoso.
In presenza di determinante circostanze, il comportamento del danneggiante, astrattamente qualificabile come illecito, perde il suo carattere di ingiustizia, escludendosi così una responsabilità a carico dell'autore.
Nonostante il codice civile individui solamente due esimenti tipiche (stato di necessità ex art. 2045 c.c.
e legittima difesa ex art. 2044 c.c.), anche l'istituto del consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.: “non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne”)
è astrattamente idoneo ad escludere il regime di responsabilità civile – per difetto dell'ingiustizia del danno – quando il comportamento dannoso sia stato accettato dal danneggiato.
Invero, tale causa di giustificazione è idonea ad escludere l'ingiustizia del danno all'esito di un contemperamento fra la capacità scriminante del consenso e l'interesse giuridicamente protetto (basti richiamare l'incidenza del consenso sulla risarcibilità del danno alla salute come chiaramente richiamato, ex multis, da Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 16633 del 12/06/2023: “La violazione degli obblighi pagina 10 di 20 informativi dovuti al paziente può dunque essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi. Nel primo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute) non vi sono considerazioni particolari da fare quanto al secondo ed al terzo elemento dello schema concettuale sopra ricordato: risarcibile non sarà, in sé, la lesione dell'integrità psico-fisica, ma le conseguenze pregiudizievoli da questa derivanti (danno patrimoniale - danno biologico - danno morale) nei termini fissati dalla giurisprudenza e che non è necessario in questa sede richiamare (v., tra le altre, Cass.
17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469). La particolarità in tal caso riguarda piuttosto il primo elemento della fattispecie: il fatto lesivo. In tal caso, infatti, come è stato puntualmente rilevato, 'l'omessa informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa
'consenso/dissenso' che qualifica detta omissione'. In caso, infatti, di presunto consenso,
l'inadempimento dell'obbligo informativo, pur esistente, risulterebbe privo di incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito, in quanto comunque voluto dal paziente.
Diversamente, in caso di presunto dissenso, detto inadempimento assume invece efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente. L'allegazione (e la verifica giudiziale) dei fatti dimostrativi della opzione 'a monte' che il paziente avrebbe esercitato viene, quindi, a costituire elemento integrante del nesso eziologico (da provarsi ovviamente da parte della parte attrice ex art.
2697 c.c.) tra l'inadempimento e l'evento dannoso (v. Cass. n. 28985 del 2019, cit., e, ivi richiamata,
Cass. n. 19199 del 19/07/2018, in motivazione)”).
Nel caso che qui occupa, la lesione di un interesse di tipo patrimoniale, seppur giuridicamente tutelato dall'ordinamento, può essere scriminata in presenza di un consenso, espresso o tacito, del danneggiato.
Ebbene, la ricostruzione emergente dall'attività istruttoria e, in particolare, dall'escussione dei testimoni di entrambe le parti, porta ad escludere l'esistenza di una espressa delibera di autorizzazione da parte della società.
Ciononostante, le dichiarazioni confessorie rese in interrogatorio formale dal sig. , unitamente agli Pt_1 altri elementi probatori acquisiti al processo, in parte pacifici in parte acclarati con le testimonianze, confermano l'effettiva conoscenza, da parte di uno dei soci accomandatari (ossia l'attore), degli interventi in corso sull'immobile, nonché costituiscono fatti secondari, gravi precisi e concordanti, da cui si può evincere un consenso all'esecuzione dei lavori da parte del conduttore:
- il sig. , socio accomandatario della società locatrice, conosceva la volontà della sig.ra Pt_1 Pt_2
pagina 11 di 20 di apportare alcune migliorie sull'immobile: “all'epoca me lo aveva chiesto ma non le avevamo mai dato un'autorizzazione di questo genere: le avevo detto che avrebbe fatto quei lavori dopo aver acquistato il locale”;
- il sig. intratteneva una relazione sentimentale particolarmente intensa e stabile con la sig.ra Pt_1 [...]
“all'epoca ero anche compagno della dott.ssa ero suo convivente per 12 anni e abbiamo avuto Pt_2 due figli”;
- il sig. apriva personalmente i locali in cui si sarebbero svolti i lavori: “[a] volte è successo che Pt_1 mi chiedesse di andare ad aprire la porta dell'ufficio, mi dava le chiavi per aprire l'ufficio, in qualità di suo compagno” e, ancora: “il vecchio proprietario doveva ancora svuotare l'ufficio, poi doveva venire
l'imbianchino a dare una rinfrescata, ma mai ho assistito ai lavori. Una volta abbiamo trovato dei condizionatori scarichi, e quindi ho dovuto aprire al termoidraulico per riempire di gas i condizionatori”;
- terminati i lavori, né il sig. né la società da lui coamministrata, per oltre un anno, non hanno Pt_1 effettuato alcuna contestazione sull'esecuzione dei lavori e richiesto il ripristino dell'immobile:
“all'epoca no, perché lei ci tranquillizzava che avrebbe poi acquistato l'ufficio. Ci siamo lamentato verbalmente ma poi glielo abbiamo lasciato […]”.
In tal senso, milita anche la testimonianza del fratello dell'attore e socio accomandante della medesima società,, il teste il quale ha precisato di essere “andato anche quando Tes_1 Parte_2
ha abbattuto i muri ecc., all'inaugurazione”.
[...]
È indubbio, pertanto, secondo una massima di esperienza rapporti affettivi (i lavori erano eseguiti dalla conduttrice e fidanzata da 12 anni e madre dei figli di , socio accomandatario della Parte_1 società locatrice, il quale apriva la porta alle imprese e nulla ha contestato per oltre un anno, in quanto faceva altresì affidamento sul proposito dell'allora compagna di acquistare l'immobile dopo 5 anni, accordo poi dichiarato nullo dal tribunale) che parte attrice fosse a conoscenza dei lavori in esecuzione sull'immobile e ne avesse prestato, per tutto il tempo necessario all'esecuzione, il proprio consenso
La domanda risarcitoria di parte attrice deve, dunque, esser rigettata, per difetto degli elementi costitutivi dell'ingiustizia del danno e del danno conseguenza.
3) Sulla domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa.
Prima di procedere ad un esame nel merito della domanda della convenuta di rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, occorre chiarire, in diritto, se la domanda riconvenzionale sia ascrivibile all'azione aquiliana ex art. 2043 c.c. o all'azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., posta la natura residuale e sussidiaria che quest'ultima azione assume ai sensi dell'art. 2042
c.c.: “l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione pagina 12 di 20 per farsi indennizzare del pregiudizio subito”. Infatti, “la prospettabilità dell'azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., postula semplicemente che non sia prevista nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento” (cfr. Cass. Civ., Sez. IV, sentenza n.
7178 del 18/03/2024).
La natura sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa impone la necessaria individuazione degli elementi costitutivi la fattispecie di cui all'art. 2041, co. 1, c.c., a memoria del quale “[c]hi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”. Come chiaramente illustrato dalla giurisprudenza: “[l]'azione generale di ingiustificato arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza «giusta causa»: l'assenza di questa, dunque, costituisce elemento che integra la fattispecie contemplata dall'art. 2041 cod. civ. In altri termini, colui che agisce con l'azione in parola è onerato di allegare che il proprio depauperamento, correlato da nesso di causalità con l'altrui arricchimento o con la causa di quest'ultimo, sia privo di una legittima causa dell'attribuzione o trasferimento patrimoniale: e tanto concreta il fatto costitutivo tipico della domanda ex art. 2041 del codice civile” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 02/09/2024, n. 23471).
Da ciò emerge che l'azione di arricchimento senza causa debba essere proposta ogni qual volta lo squilibrio patrimoniale sia stato non già ingiusto (elemento questo caratterizzante l'azione aquiliana di risarcimento del danno), ma ingiustificato. Invero, sullo specifico rapporto tra l'azione di cui all'art. 2041
c.c. e le altre azioni risarcitorie, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito: “si sottolinea come alla residuale tutela di cui all'art. 2041 c.c. sia estraneo il presupposto della lesione di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico (che sostanzia il requisito dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), ovvero l'inadempimento di una preesistente obbligazione (fonte della responsabilità contrattuale), essendo piuttosto rilevante che lo squilibrio patrimoniale di cui si chiede l'indennizzo non debba essere ingiusto, bensì ingiustificato. Tale considerazione si riflette poi anche sul piano dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli, in quanto la tutela offerta all'impoverito dalla norma di carattere generale è limitata alla dimensione del 'danno emergente', ma nella (sola) misura corrispondente all'incremento patrimoniale verificatosi nella sfera giuridica del convenuto. E' stato, perciò, rimarcato come quella contro l'arricchimento sia l'unica tutela praticabile in assenza della lesione di un diritto (danno ingiusto) ovvero al cospetto della lesione di un diritto, non accompagnata dall'elemento soggettivo (nonché in presenza di una lesione di un diritto, accompagnata dall'elemento soggettivo, dalla quale però non scaturisca un pregiudizio nei termini pagina 13 di 20 dell'art. 1223 c.c. ma solo un arricchimento). Se il rigetto della domanda risarcitoria è ascrivibile a ragioni che consentano di affermare la carenza del titolo posto a fondamento della relativa domanda
(nel caso di carenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale ovvero in presenza di elementi impeditivi), risulta quindi ammissibile la proposizione dell'azione di arricchimento, che mantiene in tal modo il suo carattere residuale. Allorché sia esclusa la fondatezza della domanda ex art. 2043 c.c., perché la condotta dell'arricchito non si caratterizza per la presenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma (ovvero in caso di azione ex art. 1337 c.c., perché non è dato riscontrare la violazione della regola della buona fede nella condotta del convenuto), resta esclusa la stessa sussistenza ab origine di un titolo fondante una domanda suscettibile di essere avanzata in via principale e con carattere assorbente della domanda ex art. 2041 c.c., di cui deve perciò affermarsi la proponibilità. Viceversa, resta impregiudicata l'efficacia preclusiva derivante dalla regola della sussidiarietà ove il rigetto sia dipeso da prescrizione o decadenza ovvero nel caso in cui derivi dalla carenza di prova circa l'esistenza del danno ingiusto. La soluzione che distingue a seconda delle ragioni del rigetto della domanda risarcitoria si configura così idonea a salvaguardare le varie rationes che si reputa sorreggano la regola della residualità, in quanto accanto al rispetto del principio della certezza del diritto, è tutelata anche la regola di equità che sottende la previsione di cui all'art. 2041 c.c., riconoscendosi all'impoverito il ristoro per quelle situazioni che siano già ab origine prive di un rimedio riconosciuto dalla legge” (cfr.
Cass. civ., s.u., sent.,05/12/2023, n. 33954).
Sulla base di questi indici ermeneutici, l'azione di arricchimento senza causa può essere esperita quando l'incremento patrimoniale di un soggetto (arricchimento) sia correlato (nesso di causalità) al depauperamento di un altro impoverito, qualora tale arricchimento sia priva di una causa legittima e, quindi, sia ingiustificato (e non già, si ribadisce, ingiusto). Da ciò discende che, se l'incremento patrimoniale del soggetto arricchito sia conseguenza di un contratto, di un atto di liberalità o anche dell'adempimento di una obbligazione naturale, allora detto arricchimento non può ritenersi ingiustificato
Nel caso che qui occupa, parte convenuta occupava l'immobile in forza di un titolo (nella specie di contratto di comodato) dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato e resa in altro giudizio. Nel periodo di occupazione dell'immobile, la convenuta dichiara di aver realizzato, a proprie spese, “opere di risanamento dell'immobile, necessarie ed urgenti e tutte autorizzate dal socio ” (cfr. Parte_1 comparsa di costituzione e risposta). Ebbene, per le motivazioni di cui ai punti precedenti, è accertato che:
- sull'immobile sono stati svolti alcuni interventi;
- tali interventi sono stati integralmente sostenuti dalla sig.ra (circostanza non contestata Pt_2
pagina 14 di 20 dall'attrice e confermata dalle deposizioni testimoniali);
- parte attrice ha prestato, almeno tacitamente, il proprio consenso all'esecuzione e completamento dei lavori.
L'assenza di un titolo giustificativo per nullità dello stesso, unita agli elementi sopra riportati, conferma la riconduzione della domanda riconvenzionale all'azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c. nel pieno rispetto della regola di sussidiarietà ex art. 2042 c.c.
Stante questa necessaria premessa, l'accoglimento della domanda non può essere accordata se non nel rispetto degli ulteriori presupposti applicativi e, quindi, della prova di un arricchimento ingiustificato correlato al depauperamento di un altro soggetto impoverito. A tal fine, occorre premettere che l'onere della prova graverà in capo al soggetto impoverito, il quale “è onerato di allegare che il proprio depauperamento, correlato da nesso di causalità con l'altrui arricchimento o con la causa di quest'ultimo, sia privo di una legittima causa dell'attribuzione o trasferimento patrimoniale: e tanto concreta il fatto costitutivo tipico della domanda ex art. 2041 del codice civile” (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 23471/2024, cit.).
Da ciò discende la necessità del soggetto impoverito di fornire la prova, secondo il canone del “più probabile che non”, di ogni elemento costitutivo della fattispecie e, in particolare, del nesso causale tra l'altrui arricchimento e del proprio depauperamento. In punto di azione ex art. 2041 c.c. occorre, in questa sede, rilevare che “[l]a sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall'art. 2041 c.c. come presupposto per l'esercizio dell'azione generale di arricchimento, richiede la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale, subita dall'istante senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica;
pertanto, il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è giustificato da una ragione giuridica, come quando sia avvenuto per una spesa fatta dall'istante nel proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilità altrui. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in riforma di quella di primo grado, aveva negato il diritto all'indennizzo preteso da una società per i lavori di adeguamento compiuti su un immobile, requisitole dal Comune, per consentirvi la continuazione dell'attività didattica, avuto riguardo alla circostanza che, pur non risultando formalizzato tra le parti alcun rapporto contrattuale, tuttavia era stata accertata, all'esito di CTU, la congruità del canone di locazione corrisposto dall'ente con riferimento alla nuova destinazione)” (cfr.
Cass. Civ. n. 6827/2021).
Nel caso di specie, ribadito che l'azione ex art. 2041 c.c. mira a tenere indenne il depauperato nei limiti dell'altrui arricchimento, occorre evidenziare che grava sul depauperato provare tanto l'impoverimento, quanto l'altrui arricchimento, occorre evidenziare che il detto onere probatorio non risulta pagina 15 di 20 compiutamente assolto.
Infatti, nel periodo di occupazione dell'immobile in forza di un titolo successivamente dichiarato nullo, parte convenuta avrebbe eseguiti degli interventi sull'immobile nel proprio interesse esclusivo. Invero, lo stesso contratto di comodato stipulato fra le parti conteneva apposita clausola di impegno di parte convenuta all'acquisto dello stesso immobile: “al termine dei sei anni la dott.ssa si impegna ad Pt_2 acquistare e la a vendere l'immobile al prezzo di € 75.000, pattuito sin d'ora” (cfr. Parte_3 contratto di comodato allegato all'atto di citazione). Avendo stipulato il contratto di comodato in vista di un successivo acquisto dell'immobile (con prezzo già fissato dalle parti), ogni intervento di miglioramento effettuato sull'immobile non poteva essere eseguito se non nell'interesse esclusivo del
“promissario” acquirente.
Ciò posto e considerata la nullità del titolo, l'onere della prova avrebbe comunque preteso la dimostrazione di un proprio impoverimento con consequenziale arricchimento, privo di alcuna giustificazione, in favore di un altro soggetto.
Nel caso che qui occupa, la nozione di arricchimento deve necessariamente essere circoscritta ad un incremento del valore del bene come conseguenza di interventi di miglioramento sull'immobile.
Tuttavia, per le considerazioni già effettuate in tema di domanda attorea di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., in assenza di elementi che permettano di effettuare un raffronto fra lo stato dell'immobile in epoca antecedente agli interventi e in epoca successiva, nulla può essere affermato su un eventuale arricchimento di controparte. Se infatti, come già escluso per insufficienza di prove, gli interventi effettuati sull'immobile ne avessero determinato un decremento del valore economico del bene, allora non vi sarebbe stato alcun arricchimento.
Per le ragioni anzidette, l'assenza di elementi idonei a qualificare gli interventi effettuati sull'immobile come migliorie (con conseguente incremento del valore economico del bene) non può essere utilmente colmata mediante nomina di c.t.u., per le motivazioni già chiarire con riferimento alla domanda attorea.
Conclusivamente, la domanda deve essere integralmente rigettata.
4) Sulla domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito.
Le considerazioni fino ad adesso rese non ostano, da ultimo, all'esame della domanda riconvenzionale alla restituzione delle somme versate per un periodo di 18 mesi a titolo di rimborso forfettario.
La domanda è fondata.
Nel contratto di comodato stipulato fra le parti era contenuto l'onere dell'odierna convenuta a corrispondere, a titolo di rimborso spese forfettario, la somma di euro 400,00 mensili per l'intera durata del comodato: “PREMESSO [...] - che la stessa intende mettere a disposizione della dott.ssa Parte_2
tale immobile consentendone l'utilizzo a fronte di un rimborso spese mensili pari a 400 euro”
[...]
pagina 16 di 20 e, ancora: “[...] la mancata corresponsione del rimborso spese pattuito, determineranno 'ipso iure' la risoluzione del contratto” (cfr. contratto di comodato allegato all'atto di citazione).
In esecuzione delle clausole contrattuali, l'odierna convenuta, “fintanto che ha condotto l'immobile, ha versato € 400,00 al mese qualificate come rimborso spese” per un totale di euro 7.200,00, pari a 18 mesi di versamenti in favore dell'attrice (cfr. comparsa di costituzione). Trattasi questo di fatto non specificatamente contestato da parte attrice e, quindi, pacifico a norma dell'art. 115 c.p.c.
Partendo da questo assunto, il tribunale di Ragusa, nel procedimento iscritto al r.g.n. 2224/2021 , ha dichiarato la nullità del contratto di comodato per non aver le parti adempiuto all'obbligo di registrazione dello stesso. Come correttamente rilevato nel precedente giudizio pendente fra le parti: “[c]iò posto, si osserva anzitutto che l'azione esperita dalla società ha fondamento nel Parte_3 contratto di comodato immobiliare stipulato inter partes con decorrenza dall'1.1.2019 stipulato in forma scritta, tuttavia nullo perché non registrato. Ed invero, ai sensi dell'art. 5 DPR 131/86, “sono soggetti
a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa” e, in particolare, l'art. 5, co. 4, della tariffa stessa stabilisce che sono 'atti soggetti a registrazione a termine fisso' i 'contratti di comodato di beni immobili'. Il comodato di bene immobile sfugge all'obbligo della registrazione solo se stipulato in forma verbale (v. art. 3 DPR 131/86, ove il comodato non figura tra i contratti verbali soggetti a registrazione), tranne che in caso di enunciazione (art. 22 DPR 131 cit.). A mente, poi, dell'art.
1, co. 346, L. 311/2004 'i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone
i presupposti, non sono registrati'. Nella specie, ricorrono i presupposti per l'obbligo della registrazione
(del comodato scritto immobiliare), di guisa che, in difetto della stessa, il contratto è affetto da nullità”
(cfr. sentenza n. 517/2023, pubb. il 28/03/2023, doc.3 allegata alla comparsa di costituzione).
Il contratto di comodato comporta, seppure a titolo gratuito, la costituzione di un diritto relativo di godimento e, quindi, soggiace all'obbligo della registrazione quando, come nel caso di specie, sia redatto in forma scritta. Dal mancato adempimento di detto obbligo matura la nullità del contratto come espressamente previsto della legislazione civile. In tale prospettiva depone il precedente della Corte
Costituzionale che, vagliando proprio la legittimità costituzionale della norma sopra citata della legge finanziaria 2005, ha statuito che la norma “non introduce ostacoli e/o ricorso alla tutela giurisdizionale, ma eleva la norma tributaria al rango di norma imperative, la violazione della quote determina la nullità del negozio ai sensi dell'art. 1418 cod. Civ.” (Corte Cost., n. 420/2007).
Nel giudizio che qui occupa, questo tribunale non può che prendere atto della intervenuta declaratoria di nullità del contratto di comodato per violazione di norma imperativa ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c.:
“Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente”. pagina 17 di 20 Logica conseguenza della declaratoria di nullità del contratto di comodato è la eliminazione degli effetti, con evidenti ricadute sulla clausola contrattuale che disponeva la corresponsione di un rimborso spese forfettario con cadenza mensile. A tal riguardo, occorre precisare che la prestazione compiuta in esecuzione di un contratto nullo costituisce ipotesi di indebito oggettivo a norma dell'art. 2033 c.c. (“[c]hi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti
e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”) e non già dall'art. 1458 c.c. Invero, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire: “[o]rbene, nello scrutinare le due doglianze, deve muoversi dal presupposto secondo cui, 'qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo', e ciò anche 'quando la controprestazione (come quella effettuata, nella specie da parte locatrice, con la concessione del godimento del bene) non sia ripetibile' (così, in motivazione, Cass. Sez.
3, sent. 11 ottobre 2016, n. 20383, Rv. 642908-01). Infatti, 'con specifico riferimento ai contratti ad esecuzione continuata (come la locazione che qui ci occupa) o periodica, l'esigenza di rispetto dell'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni è normativamente prevista solo per l'ipotesi di risoluzione per inadempimento, giacché l'art. 1458 cod. civ. espressamente sottrae i suddetti contratti all'effetto retroattivo, con una norma che - proprio per la sua eccezionalità - non è suscettibile di essere estesa all'ipotesi che qui ricorre di insussistenza ab origine della causa adquirendi, per nullità del contratto' (cosi, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 20383 del 2016, cít.). D'altra, parte, si osserva sempre nel medesimo arresto, a ritenere il contrario, si giungerebbe alla conclusione che la nullità non produce effetto 'per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, solo perché una delle due prestazioni non è suscettibile di restituzione'. Senonché, è proprio 'l'eccezionalità delle ipotesi legislative in cui, nonostante il venire meno del vincolo contrattuale, è prevista l'irripetibilità delle prestazioni eseguite' (come accade nel caso di cui all'art. 2126 cod. civ., norma dettata 'in funzione di precise esigenze di tutela dei diritti fondamentali ei lavoratori'), a costituire 'la più sicura smentita' di tale assunto (cosi, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 20383 del 2016, cit.)” (cfr. Cass. civ., ord.,
16/12/2024, n. 32696).
L'assunto da cui muove la Corte è quello per cui nei contratti ad esecuzione continuata, come il comodato che qui occupa, la nullità del contratto consente la ripetizione delle prestazioni eseguite in forza del titolo nullo. Dunque, avendo parte convenuta adempiuto al proprio obbligo di versamento di euro 400,00 mensili (per un totale di 18 mesi) in forza di un contratto radicalmente privo di “causa adquirendi”, pagina 18 di 20 allora deve essere affermato il diritto alla restituzione delle somme predette con consequenziale condanna di parte attrice al pagamento, in favore della sig.ra dell'importo di euro 7.200,00 (pari a euro Pt_2
400,00 per 18 mesi), oltre interessi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dal giorno della domanda
(11/11/2023), ex art. 1282, co. 1, 1284, co. 1, e 2033 c.c.
Un'asserita imputazione di tali pagamenti ad effettive spese sostenute dalla società locatrice, tenendo per buona la qualificazione della dazione delle somme indicata dalle parti nel contratto nullo (rimborso spese), non è nemmeno stata allegata nel presente giudizio, né tantomeno dimostrata.
Tutto ciò premesso e considerato, la predetta domanda riconvenzionale è fondata.
5) Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio – caratterizzato dalla soccombenza di parte attrice e di una vittoria solamente parziale di parte convenuta – le spese di lite vanno parzialmente compensate ex art. 92 c.p.c. nella misura di 2/3, con condanna della società in persona Parte_3 del suo legale rappresentante , di rifondere alla convenuta le restanti spese misura di 1/3. Parte_1
Tenuto conto della nota spese depositata, considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano euro 5.838,55 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 237,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda principale proposta da P.IVA. ) Parte_3 P.IVA_1 nei confronti di ( ); Parte_2 C.F._3
• rigetta la domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa proposta da Parte_2
( ) nei confronti di P.IVA. ; C.F._3 Parte_3 P.IVA_1
• accoglie la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito proposta da Parte_2
( ) nei confronti di P.IVA. e, C.F._3 Parte_3 P.IVA_1 per l'effetto, condanna P.IVA. al pagamento in favore Parte_3 P.IVA_1 di ( ) della somma di euro 7.200,00, oltre interessi, al Parte_2 C.F._3 tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dal 11/11/2023;
• compensa le spese di lite nella misura di 2/3;
• condanna P.IVA. ) a rimborsare a Parte_3 P.IVA_1 Parte_2
( ) le restanti spese di lite, che si liquidano, al netto della compensazione,
[...] C.F._3 in euro 1.946,18, per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 79,00 per spese vive. pagina 19 di 20 Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 04/03/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 20 di 20