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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/08/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 583/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 583/2023 promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi giusta procura in atti, sia congiuntamente che C.F._2
disgiuntamente, dagli Avv.ti Bruno Serianni (pec: ) e Pier Email_1
Enrico Arduino, presso il cui studio in Casale M.to Via Magnocavallo 22 eleggono domicilio.
APPELLANTE contro
(CF: ), rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 CodiceFiscale_3 in atti, dall'avv. Irene Carpignano (tel. e fax 0141/451888 – pec:
) presso il cui studio sito in Asti, Via San Martino nr. Email_2
37, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione in riforma integrale della sentenza impugnata e in accoglimento del presente appello,
1) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del convenuto per tutti i fatti indicati in narrativa e descritti nella CTU del geom. Controparte_2
2) conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento dei danni arrecati agli attori, comprensivi di rimborso dei costi già sopportati per la sostituzione delle finestre a falda, dei costi di ripristino e del risarcimento di tutti i danni subiti, nell'importo complessivo che, allo stato, si indica di € 10.562,30 oltre accessori (11.618,53 iva compresa), salvo maggiore o minore importo accertando in causa, con interessi e rivalutazione dal 15/6/2018, data del ricorso per consulenza preventiva, al saldo, oltre ai danni personali e per disagi subiti e subendi, da liquidarsi in via equitativa.
3) accertare l'avvenuto pagamento da parte degli attori dell'importo di € 6.580,00 oltre iva
(pari a € 7.238 iva al 10% inclusa) a favore dell'impresa , salvo maggiore o minore CP_1
importo accertando in causa, per lavori non eseguiti e/o aumenti non concordati e giustificati ai sensi degli artt. 1372 e 2033 c.c. con interessi dal giorno del pagamento .
4) via subordinata dichiarare che il predetto importo costituisce in ogni caso un indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. e, conseguentemente, condannare la parte convenuta a rifondere l'importo di € 6.580,00 oltre iva (pari a € 7.238 iva al 10% inclusa) o quello che sarà realmente accertato, con interessi e rivalutazione dal 15/6/2018
5) condannarsi parte convenuta alla rifusione di tutte le spese della procedura di accertamento tecnico preventivo (compenso CTU, spese legali e di CTP) per un importo complessivo di €
10.145,57.
Spese e onorari di causa, comprese quelle del procedimento di istruzione preventiva ed anche tecniche, rifusi”.
Per parte appellata:
2 “Rejectis adversis, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, previo ogni altro incombente di legge,
nel merito:
In via principale,
- respingere l'appello proposto da e poiché infondato in Parte_1 Parte_2 fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado pronunciata dal
Tribunale di Vercelli resa nella causa RG: 1714/2020 nr. 493/2022;
In via subordinata, ed in ogni caso
- respingere tutte le domande svolte da controparte poiché infondate in fatto e diritto per tutti
i motivi sopra esposti.
In via istruttoria
si producono: atto di citazione in appello (doc.1); sentenza di primo grado appellata (doc. 2);
CTU geom. (doc. 3); allegati alla CTU (doc. 4 parte I,II e III); comparsa in ATP CP_2
con chiamata di terzo (doc. 5); II memoria causa primo grado (doc. 6); verbale di CP_1
udienza 8.2.22 (doc. 7); verbale di udienza 12.4.22 (doc. 8); 23.1.2017 (doc. 9); Parte_3
verbale di udienza 9.6.22 (doc. 10); 31/5/2017 (doc. 11); fatture CC FA Parte_3
Lavori Edili (doc. 12); Messa in mora avv. Carpignano racc. A.R. 6/2/2018 (doc. 13); racc. 21-
26 luglio 2017 (doc. 14); fatture Viano (doc. 15); conteggi geometra marzo 2018 Pt_1 Pt_3
(doc. 16); racc. 19/2/2018 (doc. 17); Ricorso introduttivo ex art. 696 bis Parte_4
(doc. 18); ricevute pagamenti acconti 8doc. 19); atto di citazione I grado (doc. 20); comparsa di costituzione e risposta I° grado (doc. 21); e-mail ad avv. Carpignano (doc. 22).
Con favore delle competenze legali, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 91, I comma c.p.c., in ragione della proposta transattiva formulata.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato ritualmente notificato i SIi e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio il SI affinchè venisse accertata e
[...] CP_1 dichiarata la responsabilità di quest'ultimo per i fatti descritti nella CTU redatta dal Geom.
in sede di ATP. Gli attori chiedevano la condanna del convenuto al risarcimento dei CP_2
3 danni subiti per l'importo di € 10.732,30 oltre accessori, interessi e rivalutazione dalla data del
15/6/2018, per i lavori non eseguiti a regola d'arte, oltre ai danni non patrimoniali per i disagi subiti e subendi da liquidarsi in via equitativa.
I coniugi deducevano di essere proprietari di un immobile sito in San Giorgio M.to Parte_5
(AL) e di avere affidato incarico di appalto nel 2015 all'impresa edile , avente sede in CP_1
Cerrina, per la realizzazione di importanti lavori di ristrutturazione sullo stesso fabbricato. La somma di € 10.732,30 era richiesta a titolo risarcitorio per lavori non eseguiti a regola d'arte.
Chiedevano, altresì, che fosse accertato l'avvenuto pagamento da parte degli attori di € 9.894,00 oltre iva, in favore dell'IM CC per lavori non eseguiti e/o aumenti non concordati e giustificati ex artt. 1372 e 2033 c.c., con interessi dal giorno del pagamento, ovvero, in via subordinata, dichiarare tale somma dovuta in quanto ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c..
Chiedevano, infine, la condanna di parte convenuta al pagamento di tutte le spese sostenute nella procedura di ATP, pari ad euro 10.145,57 (per compenso CTU, spese legali e di CTP);
In data 28/01/2021 si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo in via CP_1
preliminare che venisse dichiarata decaduta la controparte ex 1667 c.c. dalla garanzia per difformità e vizi dell'opera e conseguentemente che fossero rigettate tutte le domande attoree.
Il Tribunale di Vercelli con sentenza pubblicata in data 14.11.2022 ha rigettato le domande attoree, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata da parte convenuta.
Con atto di citazione notificato in data 28.04.23 e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello avverso la suindicata sentenza articolando i seguenti motivi di impugnazione
(di cui meglio si dirà infra):
1) Erroneo inquadramento nell'art. 1667 cc dei vizi dell'opera contestati;
2) Erronea applicazione dei principi sulla denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c. e errata valutazione del valore del riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore;
3) Mancato accertamento della domanda relativa al maggior importo pagato dagli appellanti per lavori non eseguiti e/o aumenti non concordati ed ingiustificati ai sensi degli artt. 1372 e 2033 cc.;
4) Mancata pronuncia sulla richiesta di rifusione delle spese di ATP;
4 In data 01.09.23 si è costituito in giudizio contestando i motivi di impugnazione CP_1
per come meglio si dirà infra e chiedendo il rigetto del proposto atto di appello.
All'udienza del 25.06.25, svoltasi in modalità di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. La sentenza impugnata
Il Tribunale di Vercelli ha rigettato la domanda attorea, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata da parte convenuta.
A tal fine, il Giudice di prime cure ha osservato che i vizi lamentati dagli attori rientrano esclusivamente nella norma di cui all'art. 1667 c.c. e non tra quelli indicati dall'art. 1669 c.c., per come, invece, sostenuto dagli attori, in considerazione di quanto accertato dal CTU Geom. in sede di ATP (relazione acquisita agli atti del presente procedimento), in merito CP_2 alla tipologia dei vizi rilevati, tutti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1667 c.c.
Il Tribunale ha poi osservato che, sia dall'atto di citazione sia dall'istruttoria, emerge che il terminò i propri lavori presso l'immobile di non oltre il mese di settembre CP_1 Parte_6
2016.
A tal fine, il Tribunale valorizza la circostanza per cui il , nel settembre 2016, ha CP_1
provveduto a smontare il ponteggio, per come anche riferito da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Senonchè, soltanto il 23 gennaio 2017 il Direttore dei Lavori, Geom. inviò al Parte_7
una e-mail indicando “alcune problematiche da sistemare” (v. doc. 2 di parte CP_1
convenuta).
Successivamente in data 08/02/2017 il prese parte ad un incontro presso l'immobile degli CP_1 attori, unitamente alla Direzione Lavori ed al subappaltatore che ebbe a realizzare sia l'intonaco
– interno ed esterno – sia il cappotto esterno, SI , escusso in data 9/2/2022. Persona_1
In data 6-7 marzo 2017 , in accordo con la Direzione Lavori ed il committente, eseguì CP_1 tutti i lavori elencati nell'e-mail 23 gennaio 2017 del Geom. fatta eccezione per Pt_3
l'intervento sul cappotto, al quale parte committente rinunciò alla luce delle impercettibili difformità rilevate.
Come confermato in sede di CTU, nella relazione depositata in sede di ATP a pagina 9, “…..le
5 imperfezioni, se rapportate all'intera superficie di posa, sono decisamente contenute e minimali per estensione (invero alcune difficilmente localizzabili ictu oculi…”.
Sennonché, rileva il Tribunale, nessuna questione venne in seguito posta da parte della committenza, in ordine alle lavorazioni eseguite in data 6-7 marzo 2017.
, pertanto, in data 30 maggio 2017, chiedeva il saldo per i lavori eseguiti a regola CP_1
d'arte ed anche in questo caso la Direzione Lavori, o gli attori, nulla osservarono circa un'eventuale presenza di difetti dell'opera ed a fronte di tale richiesta veniva fissato un incontro nella settimana tra il 5 e l'11 giugno 2017 per la verifica dei conteggi delle somme ancora dovute a saldo al SI . CP_1
Tale incontro, tuttavia, non ebbe luogo ed il saldo all'IM CC non venne corrisposto.
Successivamente, e inviarono una racc. a.r. all'impresa, lamentando che presso il Pt_1 Pt_2 cantiere vi erano “opere incompiute ed altre che presentano vistosi difetti”.
Dall'agosto 2017 al novembre 2017, né la committenza, né la direzione dei lavori, si misero in contatto con il convenuto e, solo a fine novembre 2017, il Geom. chiese al di Pt_3 CP_1 presenziare ad un incontro presso l'immobile di proprietà attorea con il tecnico della ditta
Viano, incaricato dalla committenza di verificare se i velux fossero stati montati a regola d'arte
(sopralluogo effettuato in 4/12/2017 – cfr. fattura di cui al doc. 10 di parte attrice).
Il Giudice di primo grado osserva, tuttavia, che i lavori del tetto, montaggio delle “finestre in falda comprese” erano terminati nel 2015, con evidente accettazione dell'opera.
A fronte di tale rappresentazione dei fatti, il Tribunale ha concluso che tutte le iniziative giudiziarie intraprese dagli attori sono state intraprese ben oltre i termini di decadenza di cui all'art. 1667 c.c..
Di conseguenza, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza, tempestivamente eccepita da parte convenuta, il Giudice di primo grado ha rigettato le domande proposte da parte attrice, condannando gli attori, in ossequio al principio di soccombenza, al pagamento delle spese di lite e delle ulteriori spese di CTU, pari ad euro 380, liquidate con separato decreto.
B. I motivi di appello.
B.1) Primo motivo di appello.
Con il primo motivo di appello, e impugnano la sentenza Parte_1 Parte_2 nella parte in cui a pag. 4 si afferma: “i vizi lamentati dagli attori rientrano esclusivamente
6 nella norma sopra indicata (art. 1667 c.c.) e non tra quelli indicati dall'art. 1669 cc, così come sostenuto dagli attori”
L'affermazione, in tesi di parte appellante, sarebbe errata in quanto in contrasto con l'evoluzione giurisprudenziale che ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 1669 cc anche in presenza di difetti che riguardano elementi accessori dell'edificio, se questi ne compromettano l'impiego e il godimento, non essendo necessaria per l'attivazione della garanzia, la rovina completa o parziale o il pericolo di rovina (Cass. n. 13882/14; n. 24763/15; n. 456/16) come, invece, sostenuto nella sentenza impugnata.
Parte appellante afferma che le infiltrazioni dell'acqua piovana dalla finestra, dalla grondaia e l'esecuzione del cappotto termico non a regola d'arte, incidono in modo pesante sul godimento del bene oggetto dell'intervento di ristrutturazione, con conseguente applicazione della disciplina dell'art. 1669 cc ai vizi contestati e rilevati, con quel che ne consegue in punto decadenza dalla garanzia dovuta dall'appaltatore.
Gli appellanti evidenziano che, quantomeno, in relazione ai vizi afferenti l'errato montaggio delle finestre in falda (velux) e del cappotto termico, è evidente come debba essere applicata la garanzia decennale di cui all'art. 1669 cc.
La sentenza impugnata merita, in tesi di parte appellante, di essere riformata, riconoscendo tali due opere coperte dalla garanzia decennale, con conseguente risarcimento agli esponenti del danno patito.
B.1.1) Difese di parte appellata.
La difesa di parte appellata contesta il primo motivo di appello osservando che i vizi lamentati da controparte non rientrano nella fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., in quanto i vizi specificati in atto di citazione non sono qualificabili come “vizi del suolo, o per difetto della costruzione” che potrebbero portare alla “rovina in tutto o in parte” e neppure si presenta un “evidente pericolo di rovina o gravi difetti” dell'immobile.
Di conseguenza, eccepisce parte appellata, che i vizi lamentati, non rientrando nell'ipotesi di cui all'art. 1669 c.c., avrebbero dovuto essere denunciati entro 60 giorni dalla scoperta, termine nella presente fattispecie non rispettato.
B.1.2) La Corte osserva che il primo motivo di appello è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Il consulente tecnico, nominato in sede di ATP, il cui elaborato risulta allegato all'atto di
7 citazione introduttivo del primo grado di giudizio, nel rispondere ad apposito quesito giudiziale e dopo aver attentamente esaminato e verificato le problematiche denunciate dai sig.ri e Pt_1
, ha riscontrato che “Gli inconvenienti lamentati così come individuati ed elencati ai punti Pt_2 che precedono, ancorchè in taluni casi lesivi dell'aspetto estetico, per quanto riscontrabile/accertabile all'atto dei sopralluoghi, non sono comunque tali da compromettere la stabilità e conservazione dell'immobile. A supporto di quanto detto, soccorre anche la circostanza che vede l'abitazione normalmente utilizzata ed arredata dai ricorrenti come accertato collegialmente ai c.t.p. nel corso dei sopraluoghi effettuati non essendo emersi né individuati o rappresentati danni o gravi difetti costruttivi tali da inficiare la normale godibilità
d'insieme. Risulta altresì che i ricorrenti abbiano stabilito la loro residenza nel fabbricato in esame come precisato in premessa dell'atto introduttivo”.
Tale conclusione risulta coerente con gli accertamenti tecnici effettuati, le risultanze e gli esiti dei sopralluoghi e delle verifiche tecniche e consente di affermare che i difetti per come riscontrati dal perito non sono tali da provocare una grave limitazione del normale godimento del bene, con la conseguenza che non è configurabile nella presente fattispecie la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c. Infatti, la pressoché costante elaborazione giurisprudenziale è nel senso di ritenere che “Gravi difetti della costruzione, rilevanti ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., sono ravvisabili anche in presenza di fatti che, senza influire sulla stabilità e sulla durata dell'edificio, incidono negativamente sulla funzionalità globale dell'opera, menomandone sensibilmente il godimento o impedendo che l'opera fornisca l'utilità cui è destinata” (Cass. n. 7992 del 25/08/1997; nello stesso senso, vds. Cass. n. 2070 del
04/05/1978 secondo cui “costituiscono gravi difetti dell'edificio, al fine della responsabilità dell'appaltatore di cui all'art. 1669 cod. civ. non solo quelli che incidono in misura sensibile sulla struttura e funzionalità dell'opera, ma anche i vizi costruttivi che menomano apprezzabilmente il normale godimento della cosa o impediscano che l'opera fornisca la normale utilità cui è destinata”.
Il primo motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
B.
2. Secondo motivo di appello.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti contestano l'erronea applicazione dei principi in materia di denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c. e l'errata valutazione del valore del riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore
Parte appellante osserva che il Giudice di primo grado ha ritenuto fondata l'eccezione di
8 decadenza ex art. 1667 c.c. basandosi sull'erroneo presupposto che il cantiere fosse stato chiuso nel 2016 poiché “sia dall'atto di citazione sia dall'istruttoria, emerge chiaramente che il CP_1
terminò i propri lavori presso l'immobile di e non oltre il settembre 2016. La Pt_1 Pt_2 circostanza non risulta in alcun modo oggetto di contestazione” ed ha, conseguentemente, ritenuto la tardività della denuncia dal fatto che “soltanto il 23 gennaio 2017 il Direttore dei
Lavori … inviò a una e-mail indicando alcune problematiche da sistemare, quasi che CP_1 fossero note al committente dalla chiusura dei lavori”.
Gli appellanti contestano che, fin dall'introduzione del giudizio, hanno sempre contestato che la chiusura del cantiere fosse avvenuta nel 2016. Ciò emergerebbe chiaramente dagli atti difensivi, in particolare dalla memoria ex art. 183, co.6, n.1 e ulteriormente dalla memoria conclusionale (pag.8 rigo 1) e replica (pag.2 rigo 17). Gli appellanti osservano che tale circostanza è stata anche oggetto di istruttoria (memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, oggetto del capitolo di prova n.1) ed è stata dimostrata dalla produzione fotografica allegata in atti (vds. doc. n. 13 da cui emergerebbe come il cantiere fosse ancora in atto nell'aprile del 2017), oltre che confermata dalla testimonianza resa dal Direttore dei lavori. Siffatta circostanza sarebbe, inoltre, confermata dalla presenza di alcune opere lasciate incomplete (vds. foto del canale di scolo delle acque e della griglia).
Gli appellanti deducono come sia stato lo stesso , nella propria raccomandata del 5/8/17 CP_1 ad affermare esplicitamente che si rendeva disponibile ad un incontro “presso il cantiere … per la definizione e la chiusura dei lavori”.
Tale affermazione non sarebbe stata presa in considerazione dal giudice nonostante il suo valore confessorio.
Gli appellanti contestano, pertanto, di aver da subito contestato la mancata conclusione dei lavori e rilevano come la sentenza impugnata abbia erroneamente applicato il principio processuale dell'onere probatorio a fronte dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi dell'opera.
Ciò in quanto, se ai ricorrenti spettava dimostrare di aver denunciato la presenza dei difetti nelle opere consegnate, era onere di parte convenuta dimostrare la non tempestività della denuncia dei vizi.
In tesi di parte appellante, poiché l'art. 1667 comma 2 c.c. stabilisce che il termine decorre della scoperta dei difetti e non automaticamente dalla data della chiusura dei lavori (potendo i difetti emergere, a distanza più o meno lunga dalla consegna dell'opera), era onere di CP_1
9 dimostrare che le “difformità o vizi erano conosciuti” dai sig.ri e e da quando. Tale Pt_1 Pt_2
onere, tuttavia, non sarebbe stato assolto dal convenuto, essendosi limitato a sostenere nelle memorie difensive che il termine per la denuncia partiva dalla conclusione dei lavori.
Gli appellanti deducono che, non avendo il convenuto dimostrato che dal momento della conoscenza dei vizi dell'opera erano trascorsi 60 giorni, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l'eccezione avversaria di decadenza.
In ogni caso, gli appellanti evidenziano che la denuncia dei vizi lamentati è, comunque, avvenuta nell'immediatezza al momento della scoperta da parte dei committenti. Sul punto, gli appellanti richiamano la testimonianza del Sig. , il quale aveva provveduto al Testimone_1
montaggio dei portoncini sui controtelai, il quale ha dichiarato di avere rilevato personalmente l'errato fissaggio di quest'ultimi da parte della manovalanza dell'impresa e poi, in CP_1 risposta alla domanda: “vero che mi disse di avere immediatamente informato il Pt_1 CP_1
di tale errore ....” (n. 5), il teste ha precisato di avere, anche lui, denunciato nell'immediatezza la scoperta del difetto, affermando testualmente: “abbiamo fatto notare all'impresa il CP_1 problema”. Tale circostanza non sarebbe stata smentita da testimonianze in senso contrario.
Inoltre, ciò sarebbe dimostrato anche documentalmente, per come risultante dalla mail del direttore dei lavori del 23/1/2017 (doc. 2) nella quale si afferma anche che tali problematiche
(cioè difetti) erano già state analizzate presso il cantiere (vale a dire prima della presunta chiusura), senza che controparte contestasse tale dichiarazione.
Gli appellanti evidenziano che il Giudice ha estrapolato dalla mail di cui sopra, solo la frase
“alcune problematiche da sistemare” per sostenere il suo assunto di una conoscenza da parte del committente dei difetti alla chiusura dei lavori e la mancata loro denuncia al momento della scoperta, quando da essa, se letta nella sua interezza, emergerebbe esattamente il contrario.
Parte appellante deduce, inoltre, di non lamentare soltanto il fatto che il giudice non abbia rigettato l'eccezione di decadenza per non avere parte convenuta assolto l'onere di provare “da quando” i difetti contestati erano noti ai denuncianti, ma di lamentare anche l'errata valutazione del valore delle dichiarazioni riportate nella raccomandata del 5/8/2017 prodotta da controparte ed implicitamente citata e richiamata in motivazione.
Gli appellanti osservano che l'impresa nel rispondere con la raccomandata del CP_1
05.08.2017 alla mail del 23/1/2017 del direttore dei lavori, affermava espressamente che, nell'incontro tenutosi in cantiere in data 8/2/17, «si decise concordemente tra le parti, di eseguire i lavori in date prossime alla primavera. In data 06-07.03.2017 l'impresa, in accordo
10 con la D.L e la committenza, interveniva a sistemare i lavori citati nella mail del 23.01.2017 ad eccezione dei punti (A) e (B) precedentemente citati»
Gli appellanti osservano che questa dichiarazione resa dall'odierno appellato è un riconoscimento esplicito dei vizi da parte dell'impresa CP_1
Tale riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore e l'impegno ad eliminarli – deducono gli appellanti - ha prodotto l'effetto di rendere ininfluente il rispetto o meno di qualsiasi termine
(di decadenza) per la loro contestazione, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Gli appellanti evidenziano che anche per il punto (A) avente ad oggetto il “completamento del rivestimento a cappotto in occasione della pavimentazione cortilizia” l'impresa , scrisse CP_1 che la committenza “non volle espressamente intervenire per motivazioni personali nonostante la disponibilità da parte dell'impresa di intervenire”.
Analogamente anche le “infiltrazioni dalle finestre in falda” (pag.18 CTU) furono fatte rilevare all'impresa esecutrice. Ciò si ricaverebbe dalla testimonianza resa dal Geom. Pt_3
il quale, nel corso della deposizione testimoniale, ha evidenziato, in particolare, come il CP_1
venne messo di fronte alla situazione delle infiltrazioni (vedasi doc. n.13 documentazione fotografica), ne riconobbe la causa in un errato montaggio delle finestre a falda, senza però riuscire a risolvere il problema per cui, in attesa dell'intervento dell'installatore autorizzato
Viano, si limitò a coprire alla bene in meglio la finestra usando un telo di plastica.
Gli appellanti osservano che tali circostanze, così come emergono dalla testimonianza e dalla documentazione fotografica costituiscono un riconoscimento implicito dell'esistenza di un'opera mal eseguita. Ciò in quanto il teste Viano ha dichiarato che non furono usati i raccordi originali forniti con le finestre e che al sopralluogo era presente un incaricato della ditta . CP_1
Inoltre, gli appellanti osservano che controparte non ha respinto l'accusa di avere installato male le finestre a falda, essendosi limitata a contestare che il costo di risistemazione era eccessivo.
In tesi di parte appellante, i fatti suindicati e la precisa dichiarazione resa dall'impresa CP_1
nella raccomandata del 5/8/2017 in cui dichiara di essere intervenuto per sistemare i lavori citati nella mail del 23/01/2017, integrano la fattispecie di riconoscimento dei vizi con l'assunzione da parte dell'impresa dell'onere di sistemazione dei suddetti difetti, che peraltro sono gli stessi poi rilevati anche dal CTU.
11 Gli appellanti osservano che l'appaltatore, pur avendo assunto l'onere di intervenire, in realtà non aveva provveduto all'eliminazione dei vizi, e stante l'autonoma fonte di obbligazione i committenti erano già svincolati da ogni ulteriore denuncia.
Il giudice avrebbe dovuto prendere atto dell'ammissione dell'esistenza dei vizi e, quindi, degli effetti obbligatori che ne conseguivano in capo all'appaltatore, con conseguente rigetto dell'eccezione di decadenza, invece, accolta, attesa l'ininfluenza dell'accertamento dell'avvenuta denuncia dei vizi da parte dei committenti nel termine di decadenza di cui all'art. 1667 cc.
Gli appellanti contestano che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto rigettare l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. e riconoscere in favore degli odierni appellanti il diritto al risarcimento del danno per i vizi lamentati con condanna dell'impresa al versamento CP_1 dell'importo di € 10.732,30, come accertato e quantificato dalla CTU.
B.2.1) Le difese di parte appellata.
nel ricostruire in fatto la vicenda oggetto del presente giudizio osserva, alle CP_1
pagg. 2 e seg. della comparsa di costituzione in appello, che durante il processo di primo grado
è emerso che i lavori presso l'immobile sono terminati nel settembre 2016 (si Parte_5
tratterebbe di una circostanza non contestata e confermata dai testi di parte convenuta CP_3
e escussi rispettivamente alle udienze dell'8/2/2022 e 12/4/2022) e che nel medesimo CP_4
mese di settembre 2016 fu smontato il ponteggio (anche in tal caso si tratterebbe di circostanza non contestata e riferita da parte attrice in memoria ex art. 183 VI comma nr. 2 cpc).
Dal settembre 2016 i coniugi e andarono a vivere presso l'immobile oggetto della Pt_1 Pt_2
ristrutturazione. Sennonché, osserva parte appellata, soltanto in data 23 gennaio 2017, il
Direttore dei Lavori, Geom. inviò al una e-mail elencando “alcune Parte_7 CP_1 problematiche da sistemare” (doc. 9).
In data 8/2/2017 il , senza nulla riconoscere, presenziò ad un incontro presso l'immobile CP_1
unitamente alla D.L. nonché al subappaltatore che ebbe a realizzare sia l'intonaco Parte_5
– interno ed esterno – sia il cappotto esterno, SI (vds. quanto dichiarato dal Persona_1
Teste escusso in data 9/6/2022 – doc. 10). _1
In data 6/7 marzo 2017 l'IM CC, in accordo con la D.L. ed il committente, eseguì tutti i lavori elencati nell'e-mail 23 gennaio 2017 del Geom. tra i quali, un Pt_3
intervento sul rivestimento a cappotto delle aperture sul lato sud ed il completamento dello
12 stesso al limite della pavimentazione cortilizia (pavimentazione all'epoca non ancora eseguita e per la quale non venne dato incarico al ). CP_1
L'appellato deduce che, in quella sede, parte committente rinunciò all'intervento su alcune difformità del cappotto, in quanto le difformità rilevate erano impercettibili (vds. quanto specificato dal CTU nella relazione depositata in sede di ATP a pag. 9, ove specifica che “le imperfezioni, se rapportate all'intera superficie di posa, sono decisamente contenute e minimali per estensione (invero alcune difficilmente localizzabili ictu oculi)”.
L'appellato eccepisce che successivamente all'intervento del 6/7 marzo 2017 nessuna lamentela venne sollevata da parte della committenza, ovvero dalla D.L., in ordine alle lavorazioni eseguite in tale data.
Pertanto, l'IM CC in data 30 maggio 2017 chiese il saldo per i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte.
In tale occasione, osserva parte appellata, la D.L. si limitò a comunicare che non vi era alcun problema a fissare un appuntamento nella settimana tra il 5 e l'11 giugno 2017 (doc. 11) per la verifica dei conteggi delle somme ancora dovute a saldo al SI . CP_1
Tuttavia, tale incontro non avvenne e l'impresa non ricevette il saldo per i lavori CP_1 dell'importo di € 18.616,40 iva compresa (vds. fatture 4/2018 e 5/2018, doc. 12, e messa in mora 6/2/2018, doc. 13).
Successivamente, in data 21-26/7/2017 i SIi e inviarono una racc. a.r. Pt_1 Pt_2 all'impresa (doc. 14) lamentando che presso il cantiere vi erano “opere incompiute ed altre che presentano vistosi difetti”.
Parte appellata osserva che tale missiva non può essere qualificata come denuncia di vizi per la genericità del suo contenuto.
Nonostante ciò, parte appellata deduce che il SI , senza nulla riconoscere, comunicò CP_1
di essere disponibile ad un incontro presso l'immobile per cui è causa, dall'agosto 2017 al novembre 2017. Sennonchè né la committenza né la D.L. si misero in contatto con l'odierno appellato per concordare un sopralluogo. Soltanto a fine novembre 2017 il Geom. Pt_3 chiese al di presenziare ad un incontro presso l'immobile di proprietà attorea con il CP_1
tecnico della ditta Viano, incaricato dalla committenza di verificare se i velux fossero stati montati a regola d'arte (sopralluogo effettuato in 4/12/2017 – vds fatture di cui al doc. 15). Sul punto, parte appellata segnala che i lavori del tetto, montaggio delle “finestre in falda
13 comprese” erano terminati nel 2015.
L'appellato rileva di aver successivamente contestato il preventivo della ditta Viano poiché quest'ultimo aveva indicato per tale lavorazione una spesa pari al doppio di quella richiesta dal per il montaggio dei quattro velux (pari ad € 1.525,00 specificata sia in preventivo che CP_1
in consuntivo – doc. 16). Tuttavia, gli appellanti, nonostante tale ingiustificata differenza, decisero di far eseguire detta lavorazione dalla ditta Viano, con esborso di € 3.238,90 dei quali oggi gli appellanti chiedono il rimborso.
contesta che, nonostante il tempo trascorso dalla conclusione dei lavori, i CP_1
committenti non provvidero al saldo del dovuto e, solo successivamente alla messa in mora da parte dell'impresa (doc. 13), inviarono la racc. 19/2/2018 (doc. 17) con la quale revocarono l'incarico all'IM CP_1
Sulla circostanza dedotta dagli appellanti secondo cui, nel 2017, l'immobile / era Pt_1 Pt_2
“ancora un cantiere”, l'appellato osserva che ciò non significa che ci stesse ancora lavorando il . CP_1
Parte appellata deduce ulteriormente (vds. pag. 7 e seg. della comparsa di costituzione in appello) che i vizi lamentati, rientranti pacificamente in quelli di cui all'art. 1667 c.c., erano tutti facilmente riconoscibili, considerato che i SIi e vivono nell'immobile di Pt_1 Pt_2
cui è causa dal settembre 2016.
Parte appellata osserva che, pertanto, il Giudice di prime cure del tutto correttamente ha ritenuto decaduta parte attrice ai sensi dell'art. 1667 II comma c.c., non avendo il committente ovvero la D.L. denunciato all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.
In tesi di parte appellata, non può considerarsi “denuncia di vizi” la mail inviata il 23/1/2017 dalla D.L. (doc. 9) al SI poiché tardiva e generica. CP_1
osserva che, a prescindere dalla genericità della predetta mail, egli si rese CP_1
disponibile ad un incontro che avvenne in data 8/2/2017 e al quale seguì un intervento nelle date del 6 e 7 marzo 2017 per la realizzazione dei lavori specificati nella mail del 23/1/2017.
Sennonché, rileva parte appellata, a seguito di tale intervento, e specificatamente nei 60 gg successivi al medesimo, non pervenne alcuna lamentela né da parte dei committenti né da parte della Direzione Lavori.
Soltanto in data 21-26/7/2017 fu inoltrata a una generica missiva, non idonea, CP_1
in tesi di parte appellata, a rivestire la qualifica di “denuncia dei vizi”, per come sopra
14 specificato.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, parte appellata eccepisce che gli appellanti sono da considerarsi decaduti dalla garanzia prevista dall'art. 1667 c.c.
Nel merito parte appellata, contesta quanto sostenuto dagli appellanti secondo cui “al primo quesito la relazione di perizia ha risposto riconoscendo la fondatezza delle lamentele dei denuncianti”. Parte appellata osserva che la perizia resa in sede di ATP ha riconosciuto soltanto una minima parte dei danni lamentati (vds. pagg. da 8 a 10 della comparsa di costituzione in appello cui si rinvia per ragioni di sintesi espositiva).
B.2.2.) La Corte osserva che il secondo motivo di appello è meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
L'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi e difformità dell'opera data in appalto sollevata dall'appellato è infondata, in quanto l'appaltatore ha riconosciuto, nei termini CP_1
e modi che di seguito si precisa, i vizi dell'opera.
Preliminarmente, in punto di diritto giova evidenziare che il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore non è soggetto ad una forma determinata e può esprimersi anche in forma tacita e manifestarsi per facta concludentia, comprese le riparazioni eseguite dall'appaltatore sull'opera realizzata (come nella specie, avendo riguardo ai lavori effettuati dall'impresa CP_1
in data 6/7 marzo 2017- circostanza affermata dallo stesso appellato –).
Infatti, l'art, 1667 c.c. in tema di riconoscimento dei vizi dell'opera da parte dell'appaltatore equipara alla denuncia, il riconoscimento del vizio, pur se successivo al termine di decadenza stabilito per la denuncia stessa da parte dell'appaltante, con la conseguenza che quest'ultimo non perde il diritto alla garanzia, non essendo normativamente prescritto che l'uno debba avvenire entro il termine stabilito per l'altra (Cass. 23.05.2000 n. 6682).
Inoltre, “In tema di appalto, il riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera, perchè sia valido agli effetti dell'articolo 1667, secondo comma, seconda parte, cod. civ., non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità. Pertanto, la denuncia del committente prescritta a pena di decadenza è superflua anche quando
l'appaltatore, riconoscendo l'esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi - come nel caso di specie, avendo egli imputato al fornitore la consegna di merce difettosa - di doverne rispondere” (Cass. n. 27948 del 24/11/2008)
Nello stesso senso è stato chiarito che “L'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi
15 denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che - senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore - ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 cod. civ.” (Cass. n. 6263 del 20/04/2012) assoggettandolo, soltanto, all'ordinario termine prescrizionale di dieci anni.
Il riconoscimento del vizio dell'opera da parte dell'appaltatore, peraltro, non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità e pertanto può ritenersi sussistente anche se l'appaltatore, ammessa l'esistenza del vizio, contesti o neghi di doverne rispondere (Cass. 14598/2000).
Occorre, inoltre, osservare che in tema di appalto e ai fini dell'applicazione dell'art. 1667 c.c., la presa in consegna dell'opera non va confusa con l'accettazione della stessa e non implica rinuncia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili, quando sia seguita dalla denuncia delle difformità o dei vizi dell'opera.
L'accettazione, diversamente dall'atto di collaudo, considerato quale mera dichiarazione di scienza proveniente dall'appaltante o dall'incaricato all'effettuazione della verifica, è un atto di volontà con il quale il committente dichiara di volere accogliere nella sua sfera giuridica il frutto della prestazione eseguita, avendola trovata immune da difformità o vizi o avendo rinunciato a farli valere. È, quindi, qualificata come negozio unilaterale recettizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
4051 del 01/03/2016; Sez. 2, Sentenza n. 12981 del 06/09/2002; Sez. 2, Sentenza n. 1317 del
03/02/1993; Sez. 2, Sentenza n. 49 del 11/01/1988; Sez. 2, Sentenza n. 6331 del 18/07/1987;
Sez. 3, Sentenza n. 2841 del 17/07/1976; Sez. 2, Sentenza n. 964 del 14/03/1975). Essa deve essere comunicata all'appaltatore a pena di inefficacia.
Inoltre, affinché l'opera possa essere accettata è necessario che essa sia stata portata a compimento dall'assuntore, almeno con riferimento ai suoi elementi costitutivi essenziali.
In applicazione delle suindicate coordinate normative e giurisprudenziali, occorre osservare come, nell'ipotesi di specie, dai fatti e dalle circostanze già ritualmente acquisite nel giudizio di primo grado, come emerge dalla documentazione prodotta in prime cure, risulta che parte appellante inoltrava in data 23.01.2017 una missiva con cui veniva inviato il risultato dei rilievi delle superfici a cappotto e venivano elencate nel dettaglio una serie di problematiche da parte del Direttore dei Lavori, Geom. La missiva era del seguente tenore: Parte_7
16 A tale missiva sono seguiti, per come risulta dagli atti ed allegazioni di causa:
- In data 8/2/2017 un sopralluogo da parte dell'appaltatore presso CP_1
l'immobile unitamente alla D.L. nonché al subappaltatore che ebbe a Parte_5 realizzare sia l'intonaco – interno ed esterno – sia il cappotto esterno, SI _1
.
[...]
- In data 6/7 marzo 2017 l'esecuzione da parte dell'IM CC (per come dalla stessa allegato), in accordo con la D.L. ed il committente, dei lavori elencati nell'e-mail 23 gennaio 2017 del Geom. Pt_3
- In data 05.08.2017 l'odierno appellato inviava una raccomandata con CP_1
cui affermava e confermava che in data 23.01.2017 il Geom. elencava una serie Pt_3 di problematiche legate a lavori ed opere da sistemare e che “in data 08.02.2017 avveniva un incontro presso la sede del cantiere alla presenza del Direttore dei lavori, della committenza, del sottoscritto e del subappaltatore che aveva realizzati il cappotto esterno (una delle opere contestate): nello specifico l'opera contestata, come scritto dalla D.L. era: (A) “rivestimento a cappotto da verticalizzare in occasione delle aperture la lato su” e (B) “completamento del rivestimento a cappotto in occasione della pavimentazione cortilizia”. Per il punto (A) la committenza non volle espressamente intervenire per motivazioni personali nonostante la disponibilità da parte dell'impresa di intervenire;
per il punto (B) si è deciso di non intervenire perché vi era disaccordo per la realizzazione tra D.L. e termotecnico. Nello stesso appuntamento si decise, concordemente tra le parti, di eseguire i lavori in date prossime alla primavera. – In data 06-07.03.2017 l'impresa, in accordo con la D.L. e la committenza, interveniva a sistemare i lavori citati nella mail del 23.01.2017 ad eccezione dei punti (A) e (B) precedentemente citati. Terminati i lavori nessuno ha obiettato nulla sulla corretta esecuzione o la mancata realizzazione di ulteriori lavori
17 – In data 30.05.2017 il sottoscritto inviava mail alla D.L. chiedendo un appuntamento per il saldo dei lavori, terminati ampiamente nel 2016 (…)”
La Corte osserva che l'argomentazione del Giudice di primo grado secondo cui le iniziative giudiziarie intraprese dagli attori sono state intraprese ben oltre i termini di decadenza di cui all'art. 1667 c.c., non è condivisibile, atteso che alla missiva del 23.01.2017 sono seguiti una serie di atti stragiudiziali incompatibili, ex latere creditoris, con una tacita manifestazione di volontà abdicativa del diritto da parte dei sig.ri , e al contrario espressivi, ex latere Parte_5
debitoris, di tacita volontà abdicativa della proposizione dell'eccezione (rimessa alla sola volontà dell'eccipiente, in quanto eccezione in senso stretto, ex art. 2938 c.c.).
Sul punto, occorre richiamare quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
6263/2012, in relazione a un caso analogo, la quale ha preliminarmente chiarito che la
contro
- eccezione di riconoscimento dei vizi rientra tra le eccezioni in senso lato, che può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del processo, purché sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1667 c.c.; “e ciò perché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, quale è l'interruzione della prescrizione” per il riconoscimento dei vizi (…).
Unico limite è che essa si fondi su allegazioni o prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo”.
Nella specie, parte appellante contesta, per come sopra esposto, che sia intervenuto da parte dell'appaltatore un riconoscimento dei vizi, avendo riguardo alle allegazioni ed alla documentazione versata in atti dalla stessa parte convenuta.
Il Collegio avendo riguardo alle risultanze degli atti di causa osserva che vi è stato, innanzitutto, da parte dell'appaltatore un riconoscimento tacito dei vizi denunciati dal committente con l'esecuzione dei lavori in data 6/7.03.2017; intervento, per come emergente dalle risultanze della ctu, che non può considerarsi risolutivo attesa la sussistenza e permanenza dei vizi per come accertati dal perito.
Orbene, per come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, l'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che - senza novare l'originaria obbligazione gravante
18 sull'appaltatore - ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 cod. civ. (vds. Cass. n. 6263/12 cit.; cfr. anche
Cass. n. 19560/09).
Si osserva, infatti, che “l'intervento operato dalla società costruttrice - anche se attraverso il concreto espletamento da parte di terzi (…) e nel diniego formale dell'esistenza di vizi tali da giustificare l'intervento del costruttore -, con riferimento ai supposti vizi dovuti all'insufficiente impermeabilizzazione, non può che intendersi come conseguenza di un riconoscimento implicito degli stessi;
dato - questo - che consente di bypassare l'elemento dell'impegno alla loro eliminazione, in concreto già effettuato con l'intervento riparatore.
4.4. E, sotto questo profilo, la giurisprudenza della Corte di legittimità è nel senso che il riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera, perché sia valido agli effetti dell'art. 1667 c.c., comma 2, seconda parte, non deve accompagnarsi ad una confessione stragiudiziale della sua responsabilità; con la conseguente superfluità - in questo caso - della denuncia del committente prescritta a pena di decadenza (v. ad es. Cass. 24.11.2008
n. 27948)”. (…)
5. Sotto questo profilo, è da rilevarsi che è principio enunciato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità quello per cui un tale riconoscimento, da parte dell'appaltatore, oltre a rendere superflua la tempestiva denuncia da parte del committente comporta l'assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa da quella originaria, svincolata dai termini di decadenza e soggetta al solo termine prescrizionale ordinario (Cass. 10.9.2009 n. 19560;
Cass. 16.12.2004 n. 23461; Cass. 27.4.2004 n. 8026; v. anche Cass. 29.9.2009 n. 20853). 5.1.
Ritiene questo Collegio che un tale risultato - con la soggezione al solo termine prescrizionale ordinario - possa essere perseguito anche senza ricorrere all'artificio giuridico della novazione della originaria obbligazione di garanzia dando seguito, anche in materia di appalto, alla giurisprudenza di questa Corte enunciata da Cass. 14.1.2011 n. 747 in materia di compravendita”.
Il Collegio osserva che l'intervento operoso posto in essere dall'impresa non può che CP_1
intendersi come conseguenza, innanzitutto, di un riconoscimento implicito degli stessi vizi;
e tale dato consente di prescindere dall'elemento dell'impegno alla loro eliminazione, in concreto già attuato con l'intervento riparatore (vds. Cass. n. 6263/2012 che ha esteso “all'azione di garanzia - in tema di appalto - … il principio, enunciato da Cass. 14.1.2011 n. 747 in materia di esatto adempimento in tema di compravendita con l'esclusione di qualsiasi effetto novativo della originaria obbligazione”.
19 Ciò in quanto, al cospetto di un'azione del compratore volta all'esatto adempimento dell'obbligo di emenda o al risarcimento del danno pari all'importo dei costi all'uopo necessari, la volontà del venditore-costruttore è integrata da un facere che si sostanzia nella concreta attività di eliminazione dei vizi assunta spontaneamente, e che vale a far ritenere estinta la precedente obbligazione di garanzia, costituendo una condotta pienamente attuativa di tale originaria obbligazione, siccome volta a realizzare il risultato economico - non ancora conseguito - che il committente-acquirente intendeva conseguire con la conclusione del contratto di appalto.
Peraltro, sul piano del termine di prescrizione applicabile - se quello biennale previsto dall'art. 1667 c.c., comma 3 ovvero quello ordinario decennale, ex art. 2946 c.c. - , nonostante l'esclusione della ricorrenza di una vicenda estintivo-novativa, il riconoscimento implicito dei vizi da parte dell'appaltatore (con l'attivazione di una condotta incompatibile con la volontà di avvalersi degli originari termini di garanzia) conduce ad escludere l'applicabilità dei limiti - sia decadenziali, sia prescrizionali - di cui all'art. 1667 c.c.: ciò in quanto, a ben vedere, “l'impegno dell'appaltatore - attivatosi per l'eliminazione dei vizi - non rappresenta … un quid novi con effetto estintivo/modificativo della garanzia (così S.U. in tema di compravendita), ma semplicemente un quid pluris che serve ad ampliarne le modalità di attuazione, nel senso di consentire al committente di essere svincolato dalle condizioni e dai termini di cui all'art. 1667
c.c., come la prescrizione biennale rispetto a quella decennale.
9.1. In sostanza l'appaltatore - con l'assunzione dell'attività diretta all'eliminazione dei vizi - pone in essere un comportamento finalizzato a fare ottenere al committente il risultato che egli aveva il diritto di conseguire fin dalla conclusione del contratto di appalto;
ovvero il suo esatto adempimento.
9.2. Ed allora, non può ragionevolmente escludersi che il riconoscimento operoso - sia pure implicito, attraverso una condotta finalizzata ad ottenere l'esatto adempimento della prestazione ed il conseguimento del risultato per il committente - dell'appaltatore sia idoneo ad esaurire definitivamente, sul piano funzionale, una fase del rapporto fra le parti, ivi comprese le limitazioni temporali connesse con le esigenze di stabilità negoziale, con la sostituzione, agli originari termini, dell'ordinaria regula iuris della prescrizione ordinaria, derivante dal nuovo assetto di interessi, diritti ed obblighi
(riparazione/sostituzione) delle parti (Cass. 6263/12)”.
La Corte osserva che l'intervento effettuato dall'appaltatore in data 6/.03.2017 ammesso e riferito dallo stesso rappresenta un implicito riconoscimento dei vizi che, come CP_1 sopra precisato, produce l'effetto di rendere ininfluente il rispetto o meno di qualsiasi termine 20 (di decadenza) per la loro contestazione. Né può ritenersi che successivamente all'intervento effettuato dall'appaltatore di marzo del 2017 decorresse un nuovo termine di decadenza, per come prospettato da parte appellata. Infatti, il riconoscimento del vizio esclude la necessità della denuncia dei vizi, formale e nei termini, da parte del committente;
denuncia da ritenersi superflua, a nulla rilevando che l'appaltatore abbia riconosciuto o meno la propria responsabilità (nello stesso senso vds. Cass. 2023 n. 30786).
In questa prospettiva, non può non essere valorizzata anche la successiva missiva inoltrata dall'appaltatore nel mese di agosto 2017 (allegata in atti da parte appellata sin dal primo grado di giudizio) in cui si dà atto che, a seguito della mail del 23.01.2017, “in data 08.02.2017 avveniva un incontro presso la sede del cantiere alla presenza del Direttore dei lavori, della committenza, del sottoscritto e del subappaltatore che aveva realizzati il cappotto esterno (una delle opere contestate): (…).
Nello stesso appuntamento si decise, concordemente tra le parti, di eseguire i lavori in date prossime alla primavera. – In data 06-07.03.2017 l'impresa, in accordo con la D.L. e la committenza, interveniva a sistemare i lavori citati nella mail del 23.01.2017 ad eccezione dei punti (A) e (B) precedentemente citati”.
Trattasi di un'ulteriore circostanza di fatto espressiva di un riconoscimento esplicito dei vizi, già oggetto di comportamento concludente da parte dell'appaltatore.
Per quanto riguarda i lavori di cui ai punti A (“rivestimento a cappotto da verticalizzare in occasione delle aperture la lato sud”) e B (“completamento del rivestimento a cappotto in occasione della pavimentazione cortilizia”) citati dall'appaltatore nella suddetta missiva, la circostanza che non siano stati realizzati per motivazioni personali da parte del committente
(lavori di cui al punto A) o per disaccordo per la realizzazione tra D.L. e termotecnico (lavori di cui al punto B) per come dedotto dall'odierno appellato, non è circostanza idonea a far ritenere che sia intervenuta accettazione dei suddetti lavori (non eseguiti a regola d'arte) da parte del committente, atteso che il riconoscimento quale manifestazione di conoscenza di tali vizi non è contraddetto da tali successivi accomodamenti verosimilmente dettati da ragioni di convenienza personale o di opportunità delle parti e tali da non escludere né limitare parzialmente l'ambito e l'operatività del riconoscimento della sussistenza di tali vizi.
In ordine alla circostanza valorizzata dal Giudice di prime cure secondo cui “il terminò CP_1
i propri lavori presso l'immobile di non oltre il settembre 2016”, gli appellanti Parte_6
contestano che a tale data, come da documentazione fotografica allegata alla seconda memoria
21 istruttoria, i lavori non erano ancora terminati. Sul punto, ferma restando l'assorbente valutazione in merito al riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore, nei termini suindicati, tale da rendere superflua la denuncia al committente entro il termine di cui all'art. 1667 co. 2
c.c., giova evidenziare, in linea con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che la semplice consegna dell'opera appaltata, esaurendosi in un fatto materiale che si attua mediante la traditio, non equivale ad accettazione della stessa, in quanto quest'ultima si concreta in una manifestazione di volontà con la quale il committente dichiara di voler accogliere la prestazione dell'opera eseguita, comportando quale effetto l'esonero dell'appaltatore di ogni responsabilità per i vizi e le difformità conosciuti o conoscibili.
Tale accettazione può essere effettuata anche in modo tacito, sempre che il committente compia un atto incompatibile con la volontà di non accettare l'opera o di accettarla con riserva. La circostanza che gli appellanti a fine settembre 2016 (o dicembre 2016 vds. cap. 27 di cui alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta in primo grado) fossero andati ad abitare presso l'immobile oggetto di causa non equivale automaticamente ad accettazione dell'opera senza riserve, essendosi in presenza di una mera presa in consegna dell'opera da parte del committente non accompagnata, nel caso concreto, da elementi oggettivi e di fatto in grado di attestare univocamente un'accettazione dell'opera senza riserve da parte degli odierni appellanti;
elementi, peraltro, non allegati e specificamente dedotti da parte appellata.
In questa prospettiva, il mero decorso di circa pochi mesi (avendo riguardo alla missiva di gennaio 2017), in mancanza di ulteriori specifiche deduzioni ed elementi probatori non colora di univocità la mera consegna del bene come accettazione tacita dell'opera. Ciò anche in considerazione del fatto che parte appellata nulla ha dedotto specificamente in punto di immediata riconoscibilità dei vizi ed in considerazione del fatto che alla mail del gennaio 2017, sopra citata, ha fatto seguito sia un comportamento concludente dell'appaltatore qualificabile come riconoscimento tacito dei vizi (intervento di marzo 2017 per come confermato da
[...]
) sia un esplicito successivo riconoscimento con la missiva di agosto 2017 allegata in CP_1
atti dallo stesso appellato.
Per le superiori ragioni, non può nemmeno ritenersi condivisibile la circostanza valorizzata dal
Giudice di prime cure per quanto riguarda le infiltrazioni provenienti dalle finestre in falda, secondo cui il montaggio delle “finestre in falda comprese” terminò nel 2015 con evidente accettazione dell'opera. Infatti, il mero completamento dei lavori di montaggio delle finestre
(circostanza anche questa contestata dagli appellanti ance a mezzo produzione fotografica allegata alla seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c.) non è automaticamente equivalente
22 all'accettazione dell'opera. Inoltre, non può non rilevarsi che il fenomeno delle infiltrazioni di acqua piovana derivanti dall'erroneo montaggio dalle finestre in falda non è un vizio immediatamente riconoscibile.
In considerazione di quanto sopra esposto il secondo motivo di appello deve essere accolto con la conseguenza che, rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata da parte appellata, occorre procedere alla disamina nel merito della domanda risarcitoria.
Come dedotto in fatto dalle parti ed allegato in atti di causa, gli appellanti, in data 15/6/2018, depositavano dinanzi al Tribunale di Vercelli ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.
L'autorità giudiziaria, pertanto, affidava al CTU Geom. il compito di Controparte_2
accertare la fondatezza o meno delle doglianze sulla presenza di vizi nei lavori appaltati, nonché di verificare ed accertare se vi fosse corrispondenza tra il conteggio delle somme pretese dall'impresa e quelle concordate nel preventivo rispetto alle opere realmente eseguite.
La Corte, osserva che ad esito dell'espletata istruttoria tecnica, condotta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, in maniera logica, congrua ed immune da censure, risulta appurata la presenza, nell'immobile degli appellanti, delle seguenti difformità, puntualmente rilevate dal ctu il quale ha provveduto ad escludere quei vizi e/o difformità dell'opera non ascrivibili ai lavori effettuati dall'appaltatore . CP_1
Sul punto, il ctu ha rilevato quanto segue:
“Le problematiche indicate nel ricorso, così come sopra richiamate, vertono sulle seguenti voci.
A) Problema lamentato:
infiltrazioni dalle finestre in falda di copertura;
Esame del problema:
dalla documentazione in atti risulta che i ricorrenti abbiano fatto intervenire altra ditta (Viano
Maurilio) per effettuare una ricognizione preliminare, individuare i vizi/difetti delle finestre
(allegato 9 in atti) e successivamente intervenire per emendare tale problematica.
Considerazioni c.t.u.:
lo scrivente non ha potuto constatare l'entità ed esistenza delle infiltrazioni (l'intervento riparatore era già stato eseguito da tempo). Tuttavia, se da un lato è logico ritenere che le
23 finestre presentassero effettivamente il problema lamentato, (la proprietà non avrebbe fatto intervenire e pagare altra ditta –copia bonifico allegato 10 in atti- se non fosse stato necessario), dall'altro lato si osserva che l'importo richiesto per la riparazione risulta essere superiore ai prezzi normalmente praticati poiché trattandosi in maggior misura di mano
d'opera e valutando un'incidenza dei materiali pari a circa il 20% del totale si avrebbero tempistiche di esecuzione fuori dalla norma.
Ad ogni buon conto la problematica è ascrivibile ad una non corretta posa effettuata dalla ditta . CP_1
B) Problema riscontrato:
imperfezioni delle pareti perimetrali cd “a cappotto termico”
Esame del problema:
all'atto del sopralluogo si sono potute effettivamente riscontrare alcune imperfezioni localizzate sulle pareti perimetrali rivestite da pannelli isolanti termici;
Considerazioni c.t.u.:
il problema lamentato è stato effettivamente riscontrato, sebbene, a onor del vero deve rilevarsi che le imperfezioni, se rapportate all'intera superficie di posa, sono decisamente contenute e minimali per estensione (invero alcune difficilmente localizzabili ictu oculi) in ogni caso ascrivibili all'opera della ditta (o eventuali subappaltatori) incaricati alla CP_1
posa;
C) Problema riscontrato:
davanzali e soglie: aloni (alcuni davanzali e soglie) e sfogliature (soglia porta finestra piano primo).
Esame del problema:
durante il sopralluogo i consulenti di parte hanno esposto le rispettive posizioni, considerazioni
e ipotesi in odine alla problematica accertata;
per parte ricorrente il c.t.p. ha ipotizzato
l'assenza di adeguata ventilazione al di sotto del piano di posa che in considerazione della diversa temperatura di esposizione si verificherebbe la condensazione e formazione degli aloni.
Considerazioni c.t.u.:
secondo prassi esecutiva consolidata, di norma, il committente sceglie la tipologia di soglia e davanzale di sua preferenza, il marmista rileva le misure in loco e procede al taglio delle pietre
24 che vengono poi consegnate al posatore, nel nostro caso la ditta CC.
Sulla base della documentazione in atti (computo allegato1- voce 4.07) risulta ed è stato acclarato che la ditta fosse incaricata alla sola posa di davanzali e soglie CP_1
forniti dal committente. Si ritiene pertanto che la problematica non sia imputabile all'opera del posatore ma eventualmente alle caratteristiche insite nella tipologia di materiale impiegato verosimilmente inidoneo all'ambito di applicazione o interessato da difetti insiti nel materiale cavato.
D) Problema riscontrato:
posa controtelai portoncini di ingresso.
Esame del problema:
l'abitazione risulta dotata di due accessi distinti e separati sui due lati lunghi opposti;
il portoncino di sicurezza lato nord consente l'accesso ad una sorta di disimpegno/vano scala che consente di accedere tanto alla porzione abitativa piano terreno che alla scala di collegamento con il piano superiore, mentre il portoncino di sicurezza lato sud consente
l'accesso unico e diretto alla sola porzione abitativa al piano terreno.
All'atto del sopralluogo si sono effettivamente riscontrate problematiche al funzionamento con chiusura ed apertura anomale/difficoltose del solo portoncino lato sud, dettate da una non corretta posta del “pacchetto”. Durante i sopralluoghi sono emersi pareri discordanti circa le motivazioni che hanno originato il problema in quanto secondo parte ricorrente sarebbe imputabile ad una non corretta posa del controtelaio mente per parte convenuta essendo stato posato il portoncino in economia diretta per opera delle proprietà nulla sarebbe imputabile alla ditta CC.
Considerazioni c.t.u.:
lo scrivente ritiene che, superati i limiti e le tolleranze che i dispositivi di registrazione insiti in detta tipologia di portoncini consentono, (tentativi di registrazione già effettuati più volte),
l'irregolare funzionamento sia ascrivibile a una non corretta posa del controtelaio effettuato ad opere della ditta.
E) Problema lamentato:
porta di accesso al locale tecnico.
Esame del problema:
25 nulla è stato segnalato/mostrato o argomentato in occasione dei sopralluoghi.
F) Problema riscontrato:
intonaco interno irregolare in più punti.
Esame del problema:
gli accessi e l'esame dei locali interni ha consentito di accertare alcuni azzonamenti nei quali
l'intonaco non risulta perfettamente eseguito a regola d'arte presentando locali difetti di planarità e alcuni spigoli di formazione irregolare non rettilinea.
Considerazioni c.t.u.:
il difetto, così come accertato, indicato dalla proprietà in sede di sopralluogo e riscontrato, risulta essere localizzato in alcuni punti. La problematica esistente non è in ogni caso da intendersi estesa sulla totalità delle superfici intonacate ma comunque imputabile unicamente alla ditta esecutrice.
G) Problema lamentato:
massetto esterno in calcestruzzo predisposto per la posa della pavimentazione in pietra.
Esame del problema e considerazioni del c.t.u.:
il problema lamentato nell'atto introduttivo sul quale deve basarsi la c.t.u. così come richiesto nel mandato, si basa sulle segnalazioni effettuate dal direttore dei lavori ed assorbito, come avviene normalmente e coerentemente, nel ricorso per a.t.p..
Prima di addentrarsi all'analisi del punto in questione, pare opportuno chiarire che il c.t.u. è chiamato ad accertare, ove sia possibile, i fattori necessari affinchè il Giudice disponga di tutti gli elementi tecnici necessari a trarre le proprie decisioni.
In sintonia con quanto sopra, infatti, il mandato testualmente recita: “rilevi inoltre le cause cui siano riconducibili gli inconvenienti…”
In merito a quanto lamentato si è potuto constatare nel corso dei sopralluoghi che il massetto in allora oggetto della riserva tecnica formulata dalla D.L. è stato poi “ricoperto” (ben prima dei sopralluoghi del c.t.u. e dei c.t.p.) dalla posa della pavimentazione in pietra attualmente in opera all'atto dei sopralluoghi;
il massetto ovviamente non era più visibile.
Visto quanto sopra, in tali condizioni lo scrivente non dispone di elementi certi e riscontri oggettivi che possano consentire di trarre considerazioni parimenti oggettive nell'ambito della
26 c.t.u..
H) Problema riscontrato:
posa della griglia per la raccolta acqua nella zona dell'ingresso carraio.
Esame del problema:
in via preliminare si precisa che la griglia di cui trattasi si trova al margine sud di contenimento della nuova pavimentazione esterna in pietra. L'errata indicazione risulta originata dal fatto che, in origine, l'accesso carraio era previsto in posizione differente e quindi la descrizione non risulterebbe più coerente. In occasione del sopralluogo si è collegialmente accertato in accordo con i c.t.p. che trattavasi della griglia sopra indicata.
Il problema risulta ascrivibile ad un errore di posa della canalina inferiore di raccolta delle acque meteoriche che risulta posata erroneamente.
Considerazioni c.t.u.:
Secondo lo schema di posa imposto dai sormonti predisposti in sede di prefabbricazione, detta tipologia di canaline dovrebbe essere posata in modo che lo scorrimento delle acque meteoriche verso i punti di raccolta avvenga nella stessa direzione del sormonto, più che altro
a garanzia della tenuta. Nel caso in esame si è riscontrata la posa in direzione opposta.
L'erroneo schema di posa è ascrivibile alla ditta convenuta che, essendo al corrente della pendenza di scorrimento verso strada avrebbe dovuto procedere correttamente.
I) Problema lamentato:
la posa delle grondaie.
Esame del problema:
all'atto del sopralluogo si sono riscontrate, ove possibile, alcune imperfezioni tra i raccordi della lattonerie in parte visibili dal terrazzo ed in parte visibili mediante tracce di percolature al di sotto del canale di gronda.
Considerazioni c.t.u.:
Il problema così come riscontrato è ascrivibile a difetti di giunzione/saldatura dei canali accostati lungo i giunti;
problema peraltro emendabile con costi contenuti.
L) Problema riscontrato:
esecuzione della scala interna
27 Esame del problema:
la scala interna di collegamento tra il piano terreno ed il primo piano risulta costituita da una struttura portante in cls armato sulla quale è stato posato rivestimento (pedate e alzate) in pietra e battiscopa di medesima fattura. Il sopralluogo effettuato ha consentito di accertare che alcuni elementi lapidei presentano aloni e macchie localizzati ed di differente estensione/forma gli uni dagli altri.
Considerazioni c.t.u.:
richiamando, in parte, quanto già affermato al punto C che precede anche in questo caso la tipologia ed il materiale impiegato per il rivestimento è stato scelto dai ricorrenti, tagliato dal marmista sulla scorte di misure/rilievi in loco e fornito alla ditta che ha provveduto alla CP_1
sola posa così come risulta dalla documentazione in atti (elenco lavori extraallegato2 - terzultima voce pag. 1).
In proposito lo scrivente ritiene che:
- la problematica non sia imputabile integralmente alla ditta CC che ha provveduto unicamente a posare il rivestimento scala fornito da terzi (marmista);
- l'ipotesi che vi sia stato errore nell'utilizzo del materiale di ancoraggio del rivestimento pare parzialmente plausibile portando così a ritenere che la responsabilità sia addebitabile in parte al marmista che non si è preoccupato di fornire le indicazioni necessaria circa il prodotto più idoneo alla posa in funzione del materiale fornito ed in parte alla ditta CC che ha proceduto in ogni caso alla posa incurante delle peculiarità del materiale”.
Parimenti, devono dirsi appurate, alla luce delle risultanze della disamina peritale, l'idoneità dei difetti riscontrati a compromettere progressivamente lo stato di conservazione del bene, nonché la riconducibilità dei medesimi vizi, alla luce del criterio del “più probabile che non”, operante nell'ambito della responsabilità in ambito civilistico, ad una condotta contraria alle pertinenti leges artis tenuta dall'appaltatore in sede di realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, ossia a fatti imputabili all'appellato. Ne deriva che la condotta imperita dell'appellato deve in ogni caso ascriversi ad antecedente eziologicamente prevalente nella causazione delle difformità accertate.
Tanto premesso in punto di accertamento delle cause dei danni lamentati e dell'individuazione dei soggetti cui le stesse siano ascrivibili, il CTU quanto alla quantificazione delle opere ed ai presumibili costi per la loro realizzazione, dopo aver enunciato i criteri tecnici e di calcolo
28 seguiti, ha osservato come “la maggior parte delle opere di ripristino analizzate possa essere computata in economia ovvero ipotizzando le tempistiche di intervento mediamente necessarie ed applicando l'incidenza percentuale per materiali.
Per altri interventi, in sintonia con quanto analizzato nel corso delle operazioni peritali ed oggetto di confronto con i c.t.p. si opterà per un abbattimento sul valore delle opere realizzate in relazione al vizio/difetto riscontrato”.
Pertanto, il perito avendo riguardo ai singoli problemi per come sopra riscontrati ed individuati ha osservato quanto segue:
“A) infiltrazioni dalle finestre in falda
Si è accertato e confermato in occasione dei sopralluoghi che l'intervento di ripristino è già stato eseguito prima della presente c.t.u. e quantificato dalla ditta esecutrici in Euro 2645,00 oltre i.v.a. secondo Legge (*vedi allegato 9 in atti di parte ricorrente); il relativo pagamento risulta corrisposto dai ricorrenti a mezzo bonifico bancario parimenti allegato in copia.
B) Problema riscontrato:
imperfezioni delle pareti perimetrali cd “a cappotto termico”
le opere di ripristino consisteranno in interventi mirati sui punti elencati nel computo (voce
4.04) mediante sostituzione in maggior superficie secondo le dimensioni dei pannelli in opera sulle porzioni interessate da vizi/difetti. L'esecuzione richiederà l'impiego di piattaforma elevatrice per le sole sostituzioni in quota.
Il costo viene quantificato come valore in abbattimento da computo e pari ad Euro 4.074,30.
C) Problema riscontrato:
davanzali e soglie: aloni (alcuni davanzali e soglie) e sfogliature (soglia porta finestra piano primo).
Come indicato ai capitoli precedenti, il vizio lamentato non risulta imputabile all'opera del posatore (ditta CC) non emergendo pertanto costi di ripristino in capo alle parti nell'accertamento.
D) Problema riscontrato:
posa controtelai portoncini di ingresso.
le opere di ripristino consisteranno nell'approntamento di idonee mascherature e barriere atte
29 a proteggere gli ambienti abitati dall'immissione di poveri e macerie di risulta, la rimozione del portoncino unitamente al relativo controtelaio, le opere murarie di adeguamento/riquadratura, la nuova posa del controtelaio, la posa del portoncino e relativa registrazione.
Per l'intervento, si valuta l'impiego di mano d'opera consistente in un operaio comune ed uno specializzato nelle seguenti quantificazioni:
n°1 giorno operaio comune
€/ora 30,00 x n°8 ore = Euro 240,00
n°1 giorno operaio specializzato
€/ora 35,00 x n°8 ore = Euro 280,00
Materiale di consumo Euro 50,00
Sommano Euro 570.00
E) Problema lamentato:
porta di accesso al locale tecnico.
Per le ragioni esposte al capitolo dedicato, non vi sono quantificazioni in essere.
F) Problema riscontrato:
intonaco interno irregolare in più punti.
considerato che la problematica lamentata riguarda aspetti/difetti di natura essenzialmente estetica e comunque tale da non pregiudicare la fruibilità dell'abitazione, si ritiene ragionevole
e congrua la quantificazione in abbattimento indicata in punto sul computo (voce 5.10) e quindi corrispondente alla differenza tra l'importo esposto e quello oggetto di valutazione in abbattimento, quindi pari ad Euro 1.706,00.
G) Problema lamentato:
massetto esterno in calcestruzzo predisposto per la posa della pavimentazione in pietra.
Per le ragioni esposte al capitolo dedicato, vista anche la pavimentazione soprastante in essere
(estranea a problematiche di sorta) non risulta necessario/possibile
effettuare computi di ripristino.
H) Problema riscontrato:
30 posa della griglia per la raccolta acqua nella zona dell'ingresso carraio.
Ancorchè la canalina ai margini dell'area esterna pavimentata non sia stata posata secondo lo schema corretto, (sormonti inversi), di fatto, detta situazione non pregiudica ne' la raccolta
e lo scorrimento delle acque meteoriche, né aspetti estetici di sorta, essendo in ogni caso assicurato il regolare deflusso verso i punti di raccolta. Poiché la rimozione e riposa della canalina imporrebbe opere, all'atto pratico ininfluenti per il fine che prefigge detta canalina e considerato che la rimozione potrebbe causare danni maggiori dei vantaggi di riposa tutto sommato trascurabili, si ritiene adeguato l'abbattimento previsto sul computo (voce O1) determinato in Euro 132,00.
I) Problema lamentato:
la posa delle grondaie.
si richiama la quantificazione di ripristino di cui al computo, (voce p), ovverosia si reputa necessario:
- mano d'opera consistente in un operaio specializzato per n.1 gg di lavoro
Euro/ora 35,00 x 8 = Euro 280,00
- noleggio di piattaforma aerea per le medesime tempistiche
€/gg 165,00 x n°1 giorni = Euro 165,00
- materiale di consumo Euro 50,00
Sommano Euro € 495,00
L) Problema riscontrato:
esecuzione della scala interna
la quantificazione valutata sulla scorta dell'abbattimento di cui al computo (voce N1) e stimata in Euro 840,00.
Precisazione:
gli importi sopra indicati sono da intendersi esclusi di i.v.a. secondo Legge”.
Giova precisare che in ordine al problema riscontrato di cui al punto A), nel rispondere alle osservazioni critiche del consulente tecnico di parte resistente, il ctu ha osservato che “Punto
A : si richiama quanto riportato in punto c.t.u. e concordemente con quanto osservato dal c.t.p.,
l'importo richiesto per la riparazione risulta effettivamente eccessivo;
nello schema di analisi
31 (computo economico di revisione c.t.u.) è stato dedotto l'importo di Euro 1.525,00 che appare già adeguato;
non risulta congruo proporre soluzioni economiche maggiori/differenti”; mentre in relazione al problema di cui al punto F, il ctu ha così risposto alle osservazioni critiche:
“Punto F : il fatto che l'intonaco sia stato realizzato da ditta subappaltratice (estranea all'accertamento) ed incaricata dalla ditta non può, allo stato, esonerare l'appaltatore CP_1 da ogni responsabilità”. Per quanto concerne le problematiche di cui ai punti H ed I, il perito, nel rispondere alle osservazioni critiche ha rilevato che: “Punti H e I: si ritiene che lo schema di posa della canalina, che assecondi l'inclinazione di scorrimento delle acque meteoriche non sia tale da richiedere competenze superiori alla norma per un'esecuzione a regola d'arte. Idem per quanto riguarda le imperfezioni nelle saldature dei canali di gronda: per siffatte tipologie di opere ordinarie, la ditta non può dirsi mera esecutrice priva di competenze specifiche ma comunque in grado di adempiere correttamente ed autonomamente alla tipologia di opere in oggetto”.
Giova precisare che il CTU nel rispondere in data 25.10.2021 alla richiesta di precisazioni formulata dal GI in ordine al seguente quesito: “…scorporare la voce del danno per lavori non eseguiti a regola d'arte dal totale derivante dall'allegato B…”, ha così concluso:
“Facendo riferimento alla precedente perizia ed allegati, in evasione al quesito peritale si avrà:
- infiltrazioni dalle finestre in falda:
l'intervento di ripristino quantificato dalla ditta esecutrice incaricata da proprietari: Euro
2645,00
- imperfezioni delle pareti perimetrali cd “a cappotto termico”:
opere di ripristino quantificato come valore in abbattimento da computo e pari ad Euro
4.074,30
- posa controtelai portoncini di ingresso:
minor valore posa n°1 controtelaio Euro 100,00
opere di ripristino nelle seguenti quantificazioni Euro 570.00
- intonaco interno irregolare in più punti:
opere di ripristino quantificato come valore in abbattimento da computo e pari ad Euro
1.706,00.
- posa della griglia per la raccolta acqua nella zona dell'ingresso carraio.
32 opere di ripristino quantificato come valore in abbattimento da computo e pari ad Euro 132,00.
- la posa delle grondaie.
quantificazione di ripristino di cui al computo Euro € 495,00
- esecuzione della scala interna
opere di ripristino quantificato come valore in abbattimento da computo e pari ad Euro 840,00
Sommano: Euro 10.562,30
Precisazione:
gli importi sopra indicati sono da intendersi esclusi di i.v.a. secondo Legge (come richiesto anche nel mandato)
Sintesi:
- totale preventivato in origine Euro 168.582,50
- totale richiesto dalla ditta a fine lavori, comprese opere extra-preventivo Euro 276.924,00
- totale computo D.L. Euro 197.234,10
- totale c.t.u. Euro 227.858,70 dei quali Euro 10.562,30 danno per lavori non eseguiti a regola
d'arte ad evasione del quesito peritale”.
La somma complessiva quantificata dal ctu come danno per lavori non eseguiti a regola d'arte ammonta, pertanto, ad € 10.562,30. Sennonché, come rilevato dal ctu nel rispondere alle osservazioni critiche del consulente tecnico di parte convenuta, in sede di atp, la somma per la riparazione delle infiltrazioni derivanti dalle finestre in falda effettivamente corrisposta risulta eccessiva, dovendosi invece ritenere congrua per tale voce di danni la somma di € 1.525,00 indicata dal ctu il quale ha precisato che “nello schema di analisi (computo economico di revisione c.t.u.) è stato dedotto l'importo di Euro 1.525,00 che appare già adeguato”.
Ne discende che la somma complessiva del danno risarcibile ammonta ad € 9.442,30 (ottenuto considerando la somma di € 1.525,00 come importo ritenuto congrue per le infiltrazioni dalle finestre in falda).
La Corte, considerati gli esiti della ctu e la quantificazione delle opere e dei costi sopra riportata
(ivi incluso il minor importo di € 1525,00 per le infiltrazioni dalla finestre in falda), osserva, pertanto, che la domanda di risarcimento del danno formulata dagli appellanti è meritevole di accoglimento, con conseguente condanna dell'appellato al pagamento in favore degli appellanti
33 dell'importo complessivo di € 9.442,30 oltre accessori, con interessi legali dal 15/6/2018, data del ricorso per consulenza preventiva, al saldo.
Ne deriva, quindi, che l'odierno appellato dovrà essere condannato al CP_1 pagamento in favore degli appellanti, della complessiva somma di € 9.442,30 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per la non corretta esecuzione dei lavori.
Sulla somma ottenuta vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione risarcitoria, avente natura di debito di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro. Questi ultimi che, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati -al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché
Cass. n.492 del 2001) - sulla predetta somma da devalutare, dalla data del ricorso per consulenza tecnica preventiva (15/6/2018) e via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici
ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Non è, invece, meritevole di accoglimento la domanda degli appellanti di risarcimento dei danni personali e per disagi subiti e subendi, da liquidarsi in via equitativa, in considerazione dell'estrema genericità della suddetta domanda quanto ai suoi elementi costitutivi non puntualmente allegati e dedotti.
Gli appellanti, infatti, si sono limitati ad affermare che la presente vicenda li ha costretti a subire anche un danno esistenziale, conseguente al disagio costituito dall'avere un cantiere aperto, lavori non conclusi e infiltrazioni, di cui non potendo provare in modo preciso l'ammontare, ne chiedono ai sensi dell'art. 1226 c.c., la liquidazione in via equitativa.
B.3 Terzo motivo di appello.
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti contestano la sentenza impugnata nella parte in cui, sull'assunto della presunta fondatezza dell'eccezione di decadenza promossa
34 dall'appellato in relazione alla prima domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno per i vizi, non ha esaminato la separata domanda avente ad oggetto l'accertamento della maggior somma pagata a titolo di indebito oggettivo.
Gli appellanti affermano che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto esaminare la domanda fondata sul diverso presupposto giuridico della ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. ed accertare la fondatezza del loro diritto alla ripetizione delle somme indebitamente incassate dall'impresa . CP_1
Gli appellanti, a sostegno di tale domanda deducono che il CTU nella perizia, redatta in sede di
ATP, e nel prospetto di cui all'allegato B della stessa perizia, ha stabilito che il valore delle opere effettuate ammonta a € 227.858,70. Aggiungono che, nel corso del giudizio di primo grado, è stata richiesta dal G.I una precisazione alle risultanze della perizia con il seguente quesito “ … scorporare la voce del danno per lavori non eseguiti a regola d'arte dal totale derivante dall'allegato B, senza computare l'iva.”.
In tesi di parte appellante, tale precisazione richiesta al CTU aveva lo scopo di individuare l'ammontare delle differenti somme attribuibili, da un lato, al risarcimento del danno per le opere non eseguite a regola d'arte e, dall'altro, per la determinazione del residuo importo versato all'impresa senza titolo, essendo derivante da voci duplicate, non eseguite o maggiorate.
Gli appellanti osservano che il CTU ha stabilito che il totale dovuto per i lavori appaltati ammonta a: «€ 227.858,70 dei quali € 10.562,30 danno per lavori non eseguiti a regola d'arte».
Da ciò si deduce, osservano gli appellanti, che al netto del risarcimento dei danni, la somma corretta dovuta all'appaltatore, depurata da costi esposti per lavori non eseguiti, duplicati e aumentati ingiustificatamente e non concordati, sarebbe di € 238.420,00 (oltre iva).
Gli appellanti osservano che è stato dimostrato, con la produzione dei bonifici effettuati a favore dell'impresa, che i sig.ri e hanno versato la somma complessiva di € 245.000,00 Pt_1 Pt_2
(oltre iva), per cui ne risulterebbe una differenza di importo di € 6.580,00 (per complessivamente € 7.238 iva al 10% inclusa).
Gli odierni appellanti affermano, quindi, di avere diritto al rimborso dell'importo di € 6.580 (€
7.238 iva al 10 % compresa), ai sensi dell'art. 2033 c.c., in quanto tale somma costituirebbe un indebito oggettivo, essendo stata ricevuta dall'impresa a pagamento di opere e attività CP_1
non effettivamente svolte e compiute.
In via residuale e subordinata, gli appellanti affermano di avere diritto al rimborso della somma
35 di quanto pagato in più del dovuto, ai sensi dell'art. 2041 cc.
B.
3.1 La difesa di parte appellata.
In ordine alla richiesta di rimborso della somma di € 6.580,00 oltre iva al 10%, l'appellato osserva che il CTU, in risposta al quesito nr. 4 (vds. pag. 22 della CTU ed anche pag. 3 dell'integrazione di perizia 25/10/2021), ha soltanto specificato di aver determinato nell'importo di € 227.858,70 il valore delle opere eseguite dall'IM CC mediante
“raffronto d'insieme” dei dati e delle informazioni acquisite dai CTP. L'appellato osserva, quindi, che è stata effettuata una misurazione correlata ad alcune “quantificazioni” senza nulla specificare e, pertanto, non è possibile giungere ad un dato certo di analisi metrico/economica.
L'appellato osserva che il punto di partenza della CTU è stato il conteggio della D.L. senza effettuare alcuna verifica circa la bontà del medesimo.
Inoltre, osserva l'appellato, tutti i lavori ed i prezzi per le lavorazioni sono stati tutti concordati, in accordo con la D.L.
In tal senso, si osserva che un'analisi metrica/economica effettuata due anni dopo la conclusione dei lavori, non potrebbe superare l'analisi metrica/economica effettuata dal direttore dei lavori al momento dell'esecuzione degli stessi: a nulla rileverebbe il conteggio effettuato dalla D.L. solo nel marzo 2018, dopo la richiesta del pagamento degli importi a saldo.
L'appellato chiede, quindi, il rigetto della domanda di rimborso di somme per “lavori non eseguiti e/o aumenti non concordati”, in quanto tutti i lavori sono stati concordati tra le parti e supervisionati dal direttore dei lavori che autorizzava di volta in volta i pagamenti.
Il richiamo effettuato dagli appellanti agli articoli 2033 e 2041 c.c. in ogni caso non sarebbe corretto, poiché le parti hanno concluso e dato esecuzione ad un contratto che, ex art. 1372
c.c., avente forza di legge tra le parti ed il richiamo agli art. 2033 c.c. - indebito oggettivo -
e art. 2041 c.c. - ingiustificato arricchimento - non rilevano, non ricorrendone i presupposti.
B.
3.2. La Corte osserva che il terzo motivo di appello è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente, occorre evidenziare che si ha indebito oggettivo quando manchi un'originaria causa contrattuale giustificativa di un pagamento (condictio indebiti sine causa) o quando la causa del rapporto, originariamente esistente, sia poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla il rapporto medesimo (condictio ob causam finitam), ad esempio a seguito di annullamento, risoluzione o inefficacia del negozio. Sennonchè gli appellanti nulla
36 deducono in merito all'esistenza dei presupposti giustificativi della richiesta di ripetizione di indebito, tenendo conto che tra le parti intercorreva un rapporto contrattuale e, quindi, un titolo giustificativo astrattamente idoneo a sostegno della corresponsione dei pagamenti.
Nel caso in esame, la domanda di restituzione della somma di € 6.580 (ovvero di € 7.238 iva al
10 % compresa), ai sensi dell'art. 2033 c.c. non risulta meritevole di accoglimento, in quanto parte appellante non individua e precisa quali sarebbero le opere conteggiate e/o duplicate, i lavori non concordati e privi di giustificazione causale o i cui costi siano stati maggiorati ed in che termini sia avvenuta tale maggiorazione.
Gli appellanti si limitano a richiamare, del tutto genericamente ed acriticamente, i dati contabili conclusivi della perizia. Infatti, essi rilevano di aver corrisposto all'appaltatore la somma di €
245.000,00 mentre il CTU ha stabilito che il totale per i lavori appaltati ammonta a: «€
227.858,70 dei quali € 10.562,30 danno per lavori non eseguiti a regola d'arte» (come da risposta fornita in data 25.10.21 alla richiesta di precisazione da parte del GI del seguente tenore:
“proceda il c.t.u. in relazione a quanto già accertato in perizia a scorporare la voce del danno per lavori non eseguiti a regola d'arte dal totale derivante dall'allegato B, senza computare
l'i.v.a.”.
Dai suindicati dati contabili si dovrebbe ricavare e desumere il diritto degli appellanti alla restituzione della somma di € 6.580 (ovvero di € 7.238 iva al 10 % compresa), in quanto, in tesi degli appellanti, la somma corretta dovuta all'appaltatore sarebbe di € 238.420,00 (oltre iva) e non di € 245.000,00.
Sennonchè gli appellanti si limitano a richiamare tali dati contabili senza, in ogni caso, indicare nello specifico e, per come sarebbe stato loro onere, i lavori i cui costi sarebbero stati duplicati e/o conteggiati due volte e/o non concordati e, quindi, in ipotesi, eseguiti in assenza di accordo e/o titolo giustificativo. Anche il mero richiamo all'allegato B di cui alla relazione redatta in sede di ATP, in assenza di puntuali deduzioni ed allegazioni da parte degli appellanti, non è idoneo a colmare il difetto di onere probatorio in cui sono incorsi gli appellanti sia in ordine all'an della pretesa restitutoria ed ai presupposti che giustificano una richiesta di restituzione ex art. 2033
c.c., sia in relazione al quantum della medesima.
La richiesta di rimborso delle somme ex art. 2033 c.c. deve essere, pertanto, rigettata.
Parte appellante, peraltro, in subordine chiede il rimborso della medesima somma, sopra indicata, anche a titolo di ingiustificato arricchimento.
37 Per quanto riguarda la domanda formulata da parte appellante in via subordinata di restituzione delle somme oggetto di causa ex art. 2041 c.c., occorre rilevare quanto segue.
Ai sensi dell'art. 2041 c.c. chi si è arricchito, senza giusta causa, a danno di un'altra persona, è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare l'impoverito della correlata diminuzione patrimoniale. Quanto ai rapporti tra condictio indebiti (art. 2033 c.c.) ed arricchimento ingiustificato (art. 2041 c.c.), occorre evidenziare che anche se le due azioni sono riconducibili al comune principio della mancanza di una giustificazione legale dell'attribuzione patrimoniale, esse di distinguono per quanto concerne i rispettivi presupposti. Infatti, l'azione ex art. 2041 c.c. richiede che vi sia un arricchimento dell'accipiens ed un depauperamento del solvens, mentre tale presupposto non è normativamente richiesto per quanto riguarda l'azione di ripetizione di indebito. Inoltre, chi esperisce vittoriosamente l'azione ex art. 2041 c.c. ha diritto soltanto ad un indennizzo nei limiti dell'arricchimento dell'altra parte e non alla restituzione della prestazione eseguita.
L'art. 2042 c.c. ha poi previsto un ulteriore requisito dell'azione di ingiustificato arricchimento: il carattere della sussidiarietà, in ragione del quale l'azione di ingiustificato arricchimento può essere esperita soltanto quando la situazione di squilibrio non può essere regolata da altro mezzo previsto dalla legge.
Ai sensi dell'art. 2042 c.c., pertanto, l'azione di ingiustificato arricchimento è proponibile solo ed esclusivamente qualora non sia esperibile un'altra azione tipica fondata su contratto, sulla legge, o su clausole di carattere generale.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 33954 del 05/12/2023 hanno meglio precisato e definito il concetto di sussidiarietà ex art. 2042 c.c. rilevando che «la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con
l'ordine pubblico».
In definitiva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'azione di ingiustificato arricchimento deve ritenersi preclusa in tutti quei casi in cui:
• l'azione suscettibile di proposizione in via principale non sia esperibile per un
38 comportamento imputabile all'impoverito, come nei casi di prescrizione e decadenza dall'azione;
• in caso di nullità del titolo contrattuale, qualora la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico;
• quando il rigetto della domanda principale, nel merito, è derivato dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa nel suo interesse.
Nella specie, essendo stata ritenuta infondata l'azione ex art. 2033 c.c. per carenza di prova dei suoi elementi costitutivi, la domanda degli appellanti formulata in via subordinata e sussidiaria ex art. 2041 c.c. non può ritenersi proponibile per difetto del requisito della sussidiarietà. Peraltro, parte appellante si è limitata a chiedere la restituzione delle somme ex art. 2041 c.c. senza nulla dedurre ed argomentare in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi di tale azione, oltre che dei relativi presupposti e requisiti.
Ne deriva che anche la domanda di restituzione della somma di cui sopra ex art. 2041 c.c. deve essere respinta.
B.4 Quarto motivo di appello.
Con il quarto motivo di appello, gli odierni appellanti contestano la mancata pronuncia da parte del Giudice di prime cure sulla domanda svolta in primo grado di refusione in favore degli attori dei costi sostenuti in sede di ATP (doc. n.11) per un importo complessivo di € 10.145,57 (di cui
€ 5.221,87 per competenze liquidate al CTU, € 3.661,70 per spese legali di ATP ed € 1.262,00 per compensi corrisposti al CTP per la procedura preventiva e l'assistenza).
Gli appellanti osservano che la richiesta di rimborso di tutte le spese legate all'ATP non può essere inficiata dal fatto che nell'istanza per la nomina del tecnico è stato indicato quale danno risarcibile presunto un importo superiore a quello successivamente riscontrato. A tal fine, deducono che l'ATP non ha ritenuto infondata la domanda degli odierni appellanti, ma ha soltanto considerato inferiore il valore complessivo del risarcimento, rispetto a quanto richiesto dai ricorrenti ex art. 696 bis.
A tal fine, osservano che inizialmente aveva intimato ai sig.ri il CP_1 Pt_1 pagamento di € 16.924,00 oltre iva a saldo dei lavori (doc. 6.), obbligando gli appellanti a ricorrere al Tribunale per la nomina del CTU, senza il quale non si sarebbe potuto accertare la situazione oggettiva di fatto, sulla base della quale poi proporre una domanda di risarcimento.
La pretesa creditoria, peraltro, era stata confermata dal convenuto nella memoria di costituzione
39 nella procedura di ATP. Tale circostanza legittimerebbe, in tesi di parte appellante, la richiesta di rifusione integrale delle spese sostenute in sede di ATP.
B.
4.1. La difesa di parte appellata.
in ordine al quarto motivo di impugnazione eccepisce che controparte non può CP_1
richiedere il pagamento integrale di ogni spesa sostenuta in sede di ATP (compenso CTU, spese legali ed addirittura di CTP) avendo in quella sede formulato richieste esorbitanti, del tutto infondate e non accolte dal CTU.
B.
4.2. Il quarto motivo di appello è fondato.
La Corte osserva che il quarto motivo di appello è da ritenersi fondato. Infatti, nel giudizio di merito, le spese sostenute per l'Accertamento tecnico preventivo sono considerate spese giudiziali e, salvo casi di compensazione, sono poste a carico della parte soccombente, secondo il criterio generale di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (vds. in tal senso, Cass. n. 9735 del 26/05/2020 secondo cui “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.”). La parte vittoriosa ha poi diritto a vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, co. 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 19.07.2023 n. 21085; vds. anche Cass.
n. 12759 del 23/12/1993 secondo cui
“Le somme erogate dalla parte che ha chiesto un accertamento tecnico preventivo per compensare il consulente tecnico d'ufficio ed il proprio consulente costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire e le relative somme non sono pertanto soggette a rivalutazione monetaria, ma debbono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente, salvo che il giudice non ritenga di compensarle ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.”).
In applicazione delle suindicate coordinate normative e giurisprudenziali, nella liquidazione delle spese giudiziali, cui infra, occorrerà prendere in considerazione il diritto di parte
40 appellante al rimborso delle spese sostenute in sede di ATP per come documentate.
C. Spese processuali
Per quanto riguarda, infine, le spese di lite dei due diversi gradi di giudizio, esse seguono la soccombenza di parte appellata e si liquidano come segue in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss. mm. e nei limiti del principio della domanda tenuto conto della nota spese depositata da parte appellante (vds. Cass. n. n. 14198 del 05/05/2022 che ha ribadito che “In tema di liquidazione delle spese processuali, quando la parte presenta la nota spese, secondo quanto previsto dall'art. 75 disp.att.c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma superiore”).
In particolare, giova evidenziare che nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento danni, il valore della causa si determina, in linea generale, in base all'importo della somma richiesta dall'attore nell'atto di citazione, secondo il principio del "disputatum".
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che sulla base del criterio del disputatum,
i principi da seguire sono i seguenti: se la domanda di primo grado viene accolta, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese deve essere pari alla somma attribuita dal giudice
(analogamente, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del “decisum”). A contrario, qualora la domanda di primo grado venga rigettata, ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore della causa deve essere determinato in base al petitum e non già in base al decisum secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma primo, quarto periodo, del d.m. 10.3.2014 n. 55.
Pertanto, le spese sono liquidate in favore di parte appellante per come di seguito si espone, secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. mm., tenendo conto del valore della controversia in base al criterio del “decisum”, trattandosi di accoglimento parziale e della nota spese depositata da parte appellante.
In particolare, vanno riconosciute in favore di parte appellante le spese del primo grado di giudizio che vengono liquidate nella complessiva somma ritenuta congrua di € 3.809,00 per come già liquidata dal giudice di primo grado.
Inoltre, come sopra detto, in relazione al quarto motivo di impugnazione, nel giudizio di merito le spese sostenute per l'Accertamento tecnico preventivo sono considerate spese giudiziali.
41 Ne deriva che parte appellante ha anche diritto al rimborso delle spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" per come documentate (cfr. doc. 11)
e che di liquidano come segue: € 5.221,87 per competenze liquidate al CTU;
€ 3.661,70 per spese legali di ATP;
€ 1.262,00 per compensi corrisposti al CTP per la procedura preventiva e l'assistenza; per un importo complessivo di € 10.145,57.
Le spese del presente grado di giudizio sono liquidate, nei limiti della nota spese depositata da parte appellante, tenuto conto del valore della controversia per come sopra chiarito e del principio della domanda, nella complessiva somma di € 4.811,30 oltre rimborso contributo unificato per € 804,00 e rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e così provvede: Parte_1 Parte_2
- In accoglimento parziale dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
riforma la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 493/2022 pubblicata in data
[...]
14.11.2022 e, previo accertamento della responsabilità di per le causali CP_1
di cui in parte motiva, condanna l'appellato al pagamento a favore CP_1
degli appellanti della somma di euro 9.442,30 in valori attuali, oltre interessi legali fino al soddisfo da calcolare sulla predetta somma da devalutare alla data del ricorso per consulenza tecnica preventiva (15/6/2018) e via via da rivalutare annualmente fino alla data odierna in base agli indici ISTAT del costo della vita per impiegati ed operai;
- Rigetta le domande di parte appellante di ripetizione delle somme ex art. 2033 c.c. ed ex art. 2041 c.c. (per come indicato in parte motiva);
- condanna l'appellato a rifondere agli appellanti le spese di lite del primo CP_1
e del presente grado di giudizio che vengono liquidate per il primo grado in complessivi
€ 13.954,57 (di cui € 3.809,00 per compensi ed € 10.145,57 per spese ATP per come indicato in parte motiva) ed in € 5.615,30 per il presente grado di giudizio (di cui €
4.811,30 per compensi ed € 804,00 per esborsi) oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovute come per legge.
42 Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 09.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Angela Giunta Dr. Cecilia Marino
43
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 583/2023 promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi giusta procura in atti, sia congiuntamente che C.F._2
disgiuntamente, dagli Avv.ti Bruno Serianni (pec: ) e Pier Email_1
Enrico Arduino, presso il cui studio in Casale M.to Via Magnocavallo 22 eleggono domicilio.
APPELLANTE contro
(CF: ), rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 CodiceFiscale_3 in atti, dall'avv. Irene Carpignano (tel. e fax 0141/451888 – pec:
) presso il cui studio sito in Asti, Via San Martino nr. Email_2
37, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione in riforma integrale della sentenza impugnata e in accoglimento del presente appello,
1) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del convenuto per tutti i fatti indicati in narrativa e descritti nella CTU del geom. Controparte_2
2) conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento dei danni arrecati agli attori, comprensivi di rimborso dei costi già sopportati per la sostituzione delle finestre a falda, dei costi di ripristino e del risarcimento di tutti i danni subiti, nell'importo complessivo che, allo stato, si indica di € 10.562,30 oltre accessori (11.618,53 iva compresa), salvo maggiore o minore importo accertando in causa, con interessi e rivalutazione dal 15/6/2018, data del ricorso per consulenza preventiva, al saldo, oltre ai danni personali e per disagi subiti e subendi, da liquidarsi in via equitativa.
3) accertare l'avvenuto pagamento da parte degli attori dell'importo di € 6.580,00 oltre iva
(pari a € 7.238 iva al 10% inclusa) a favore dell'impresa , salvo maggiore o minore CP_1
importo accertando in causa, per lavori non eseguiti e/o aumenti non concordati e giustificati ai sensi degli artt. 1372 e 2033 c.c. con interessi dal giorno del pagamento .
4) via subordinata dichiarare che il predetto importo costituisce in ogni caso un indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. e, conseguentemente, condannare la parte convenuta a rifondere l'importo di € 6.580,00 oltre iva (pari a € 7.238 iva al 10% inclusa) o quello che sarà realmente accertato, con interessi e rivalutazione dal 15/6/2018
5) condannarsi parte convenuta alla rifusione di tutte le spese della procedura di accertamento tecnico preventivo (compenso CTU, spese legali e di CTP) per un importo complessivo di €
10.145,57.
Spese e onorari di causa, comprese quelle del procedimento di istruzione preventiva ed anche tecniche, rifusi”.
Per parte appellata:
2 “Rejectis adversis, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, previo ogni altro incombente di legge,
nel merito:
In via principale,
- respingere l'appello proposto da e poiché infondato in Parte_1 Parte_2 fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado pronunciata dal
Tribunale di Vercelli resa nella causa RG: 1714/2020 nr. 493/2022;
In via subordinata, ed in ogni caso
- respingere tutte le domande svolte da controparte poiché infondate in fatto e diritto per tutti
i motivi sopra esposti.
In via istruttoria
si producono: atto di citazione in appello (doc.1); sentenza di primo grado appellata (doc. 2);
CTU geom. (doc. 3); allegati alla CTU (doc. 4 parte I,II e III); comparsa in ATP CP_2
con chiamata di terzo (doc. 5); II memoria causa primo grado (doc. 6); verbale di CP_1
udienza 8.2.22 (doc. 7); verbale di udienza 12.4.22 (doc. 8); 23.1.2017 (doc. 9); Parte_3
verbale di udienza 9.6.22 (doc. 10); 31/5/2017 (doc. 11); fatture CC FA Parte_3
Lavori Edili (doc. 12); Messa in mora avv. Carpignano racc. A.R. 6/2/2018 (doc. 13); racc. 21-
26 luglio 2017 (doc. 14); fatture Viano (doc. 15); conteggi geometra marzo 2018 Pt_1 Pt_3
(doc. 16); racc. 19/2/2018 (doc. 17); Ricorso introduttivo ex art. 696 bis Parte_4
(doc. 18); ricevute pagamenti acconti 8doc. 19); atto di citazione I grado (doc. 20); comparsa di costituzione e risposta I° grado (doc. 21); e-mail ad avv. Carpignano (doc. 22).
Con favore delle competenze legali, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 91, I comma c.p.c., in ragione della proposta transattiva formulata.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato ritualmente notificato i SIi e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio il SI affinchè venisse accertata e
[...] CP_1 dichiarata la responsabilità di quest'ultimo per i fatti descritti nella CTU redatta dal Geom.
in sede di ATP. Gli attori chiedevano la condanna del convenuto al risarcimento dei CP_2
3 danni subiti per l'importo di € 10.732,30 oltre accessori, interessi e rivalutazione dalla data del
15/6/2018, per i lavori non eseguiti a regola d'arte, oltre ai danni non patrimoniali per i disagi subiti e subendi da liquidarsi in via equitativa.
I coniugi deducevano di essere proprietari di un immobile sito in San Giorgio M.to Parte_5
(AL) e di avere affidato incarico di appalto nel 2015 all'impresa edile , avente sede in CP_1
Cerrina, per la realizzazione di importanti lavori di ristrutturazione sullo stesso fabbricato. La somma di € 10.732,30 era richiesta a titolo risarcitorio per lavori non eseguiti a regola d'arte.
Chiedevano, altresì, che fosse accertato l'avvenuto pagamento da parte degli attori di € 9.894,00 oltre iva, in favore dell'IM CC per lavori non eseguiti e/o aumenti non concordati e giustificati ex artt. 1372 e 2033 c.c., con interessi dal giorno del pagamento, ovvero, in via subordinata, dichiarare tale somma dovuta in quanto ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c..
Chiedevano, infine, la condanna di parte convenuta al pagamento di tutte le spese sostenute nella procedura di ATP, pari ad euro 10.145,57 (per compenso CTU, spese legali e di CTP);
In data 28/01/2021 si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo in via CP_1
preliminare che venisse dichiarata decaduta la controparte ex 1667 c.c. dalla garanzia per difformità e vizi dell'opera e conseguentemente che fossero rigettate tutte le domande attoree.
Il Tribunale di Vercelli con sentenza pubblicata in data 14.11.2022 ha rigettato le domande attoree, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata da parte convenuta.
Con atto di citazione notificato in data 28.04.23 e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello avverso la suindicata sentenza articolando i seguenti motivi di impugnazione
(di cui meglio si dirà infra):
1) Erroneo inquadramento nell'art. 1667 cc dei vizi dell'opera contestati;
2) Erronea applicazione dei principi sulla denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c. e errata valutazione del valore del riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore;
3) Mancato accertamento della domanda relativa al maggior importo pagato dagli appellanti per lavori non eseguiti e/o aumenti non concordati ed ingiustificati ai sensi degli artt. 1372 e 2033 cc.;
4) Mancata pronuncia sulla richiesta di rifusione delle spese di ATP;
4 In data 01.09.23 si è costituito in giudizio contestando i motivi di impugnazione CP_1
per come meglio si dirà infra e chiedendo il rigetto del proposto atto di appello.
All'udienza del 25.06.25, svoltasi in modalità di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. La sentenza impugnata
Il Tribunale di Vercelli ha rigettato la domanda attorea, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata da parte convenuta.
A tal fine, il Giudice di prime cure ha osservato che i vizi lamentati dagli attori rientrano esclusivamente nella norma di cui all'art. 1667 c.c. e non tra quelli indicati dall'art. 1669 c.c., per come, invece, sostenuto dagli attori, in considerazione di quanto accertato dal CTU Geom. in sede di ATP (relazione acquisita agli atti del presente procedimento), in merito CP_2 alla tipologia dei vizi rilevati, tutti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1667 c.c.
Il Tribunale ha poi osservato che, sia dall'atto di citazione sia dall'istruttoria, emerge che il terminò i propri lavori presso l'immobile di non oltre il mese di settembre CP_1 Parte_6
2016.
A tal fine, il Tribunale valorizza la circostanza per cui il , nel settembre 2016, ha CP_1
provveduto a smontare il ponteggio, per come anche riferito da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Senonchè, soltanto il 23 gennaio 2017 il Direttore dei Lavori, Geom. inviò al Parte_7
una e-mail indicando “alcune problematiche da sistemare” (v. doc. 2 di parte CP_1
convenuta).
Successivamente in data 08/02/2017 il prese parte ad un incontro presso l'immobile degli CP_1 attori, unitamente alla Direzione Lavori ed al subappaltatore che ebbe a realizzare sia l'intonaco
– interno ed esterno – sia il cappotto esterno, SI , escusso in data 9/2/2022. Persona_1
In data 6-7 marzo 2017 , in accordo con la Direzione Lavori ed il committente, eseguì CP_1 tutti i lavori elencati nell'e-mail 23 gennaio 2017 del Geom. fatta eccezione per Pt_3
l'intervento sul cappotto, al quale parte committente rinunciò alla luce delle impercettibili difformità rilevate.
Come confermato in sede di CTU, nella relazione depositata in sede di ATP a pagina 9, “…..le
5 imperfezioni, se rapportate all'intera superficie di posa, sono decisamente contenute e minimali per estensione (invero alcune difficilmente localizzabili ictu oculi…”.
Sennonché, rileva il Tribunale, nessuna questione venne in seguito posta da parte della committenza, in ordine alle lavorazioni eseguite in data 6-7 marzo 2017.
, pertanto, in data 30 maggio 2017, chiedeva il saldo per i lavori eseguiti a regola CP_1
d'arte ed anche in questo caso la Direzione Lavori, o gli attori, nulla osservarono circa un'eventuale presenza di difetti dell'opera ed a fronte di tale richiesta veniva fissato un incontro nella settimana tra il 5 e l'11 giugno 2017 per la verifica dei conteggi delle somme ancora dovute a saldo al SI . CP_1
Tale incontro, tuttavia, non ebbe luogo ed il saldo all'IM CC non venne corrisposto.
Successivamente, e inviarono una racc. a.r. all'impresa, lamentando che presso il Pt_1 Pt_2 cantiere vi erano “opere incompiute ed altre che presentano vistosi difetti”.
Dall'agosto 2017 al novembre 2017, né la committenza, né la direzione dei lavori, si misero in contatto con il convenuto e, solo a fine novembre 2017, il Geom. chiese al di Pt_3 CP_1 presenziare ad un incontro presso l'immobile di proprietà attorea con il tecnico della ditta
Viano, incaricato dalla committenza di verificare se i velux fossero stati montati a regola d'arte
(sopralluogo effettuato in 4/12/2017 – cfr. fattura di cui al doc. 10 di parte attrice).
Il Giudice di primo grado osserva, tuttavia, che i lavori del tetto, montaggio delle “finestre in falda comprese” erano terminati nel 2015, con evidente accettazione dell'opera.
A fronte di tale rappresentazione dei fatti, il Tribunale ha concluso che tutte le iniziative giudiziarie intraprese dagli attori sono state intraprese ben oltre i termini di decadenza di cui all'art. 1667 c.c..
Di conseguenza, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza, tempestivamente eccepita da parte convenuta, il Giudice di primo grado ha rigettato le domande proposte da parte attrice, condannando gli attori, in ossequio al principio di soccombenza, al pagamento delle spese di lite e delle ulteriori spese di CTU, pari ad euro 380, liquidate con separato decreto.
B. I motivi di appello.
B.1) Primo motivo di appello.
Con il primo motivo di appello, e impugnano la sentenza Parte_1 Parte_2 nella parte in cui a pag. 4 si afferma: “i vizi lamentati dagli attori rientrano esclusivamente
6 nella norma sopra indicata (art. 1667 c.c.) e non tra quelli indicati dall'art. 1669 cc, così come sostenuto dagli attori”
L'affermazione, in tesi di parte appellante, sarebbe errata in quanto in contrasto con l'evoluzione giurisprudenziale che ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 1669 cc anche in presenza di difetti che riguardano elementi accessori dell'edificio, se questi ne compromettano l'impiego e il godimento, non essendo necessaria per l'attivazione della garanzia, la rovina completa o parziale o il pericolo di rovina (Cass. n. 13882/14; n. 24763/15; n. 456/16) come, invece, sostenuto nella sentenza impugnata.
Parte appellante afferma che le infiltrazioni dell'acqua piovana dalla finestra, dalla grondaia e l'esecuzione del cappotto termico non a regola d'arte, incidono in modo pesante sul godimento del bene oggetto dell'intervento di ristrutturazione, con conseguente applicazione della disciplina dell'art. 1669 cc ai vizi contestati e rilevati, con quel che ne consegue in punto decadenza dalla garanzia dovuta dall'appaltatore.
Gli appellanti evidenziano che, quantomeno, in relazione ai vizi afferenti l'errato montaggio delle finestre in falda (velux) e del cappotto termico, è evidente come debba essere applicata la garanzia decennale di cui all'art. 1669 cc.
La sentenza impugnata merita, in tesi di parte appellante, di essere riformata, riconoscendo tali due opere coperte dalla garanzia decennale, con conseguente risarcimento agli esponenti del danno patito.
B.1.1) Difese di parte appellata.
La difesa di parte appellata contesta il primo motivo di appello osservando che i vizi lamentati da controparte non rientrano nella fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., in quanto i vizi specificati in atto di citazione non sono qualificabili come “vizi del suolo, o per difetto della costruzione” che potrebbero portare alla “rovina in tutto o in parte” e neppure si presenta un “evidente pericolo di rovina o gravi difetti” dell'immobile.
Di conseguenza, eccepisce parte appellata, che i vizi lamentati, non rientrando nell'ipotesi di cui all'art. 1669 c.c., avrebbero dovuto essere denunciati entro 60 giorni dalla scoperta, termine nella presente fattispecie non rispettato.
B.1.2) La Corte osserva che il primo motivo di appello è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Il consulente tecnico, nominato in sede di ATP, il cui elaborato risulta allegato all'atto di
7 citazione introduttivo del primo grado di giudizio, nel rispondere ad apposito quesito giudiziale e dopo aver attentamente esaminato e verificato le problematiche denunciate dai sig.ri e Pt_1
, ha riscontrato che “Gli inconvenienti lamentati così come individuati ed elencati ai punti Pt_2 che precedono, ancorchè in taluni casi lesivi dell'aspetto estetico, per quanto riscontrabile/accertabile all'atto dei sopralluoghi, non sono comunque tali da compromettere la stabilità e conservazione dell'immobile. A supporto di quanto detto, soccorre anche la circostanza che vede l'abitazione normalmente utilizzata ed arredata dai ricorrenti come accertato collegialmente ai c.t.p. nel corso dei sopraluoghi effettuati non essendo emersi né individuati o rappresentati danni o gravi difetti costruttivi tali da inficiare la normale godibilità
d'insieme. Risulta altresì che i ricorrenti abbiano stabilito la loro residenza nel fabbricato in esame come precisato in premessa dell'atto introduttivo”.
Tale conclusione risulta coerente con gli accertamenti tecnici effettuati, le risultanze e gli esiti dei sopralluoghi e delle verifiche tecniche e consente di affermare che i difetti per come riscontrati dal perito non sono tali da provocare una grave limitazione del normale godimento del bene, con la conseguenza che non è configurabile nella presente fattispecie la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c. Infatti, la pressoché costante elaborazione giurisprudenziale è nel senso di ritenere che “Gravi difetti della costruzione, rilevanti ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., sono ravvisabili anche in presenza di fatti che, senza influire sulla stabilità e sulla durata dell'edificio, incidono negativamente sulla funzionalità globale dell'opera, menomandone sensibilmente il godimento o impedendo che l'opera fornisca l'utilità cui è destinata” (Cass. n. 7992 del 25/08/1997; nello stesso senso, vds. Cass. n. 2070 del
04/05/1978 secondo cui “costituiscono gravi difetti dell'edificio, al fine della responsabilità dell'appaltatore di cui all'art. 1669 cod. civ. non solo quelli che incidono in misura sensibile sulla struttura e funzionalità dell'opera, ma anche i vizi costruttivi che menomano apprezzabilmente il normale godimento della cosa o impediscano che l'opera fornisca la normale utilità cui è destinata”.
Il primo motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
B.
2. Secondo motivo di appello.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti contestano l'erronea applicazione dei principi in materia di denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c. e l'errata valutazione del valore del riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore
Parte appellante osserva che il Giudice di primo grado ha ritenuto fondata l'eccezione di
8 decadenza ex art. 1667 c.c. basandosi sull'erroneo presupposto che il cantiere fosse stato chiuso nel 2016 poiché “sia dall'atto di citazione sia dall'istruttoria, emerge chiaramente che il CP_1
terminò i propri lavori presso l'immobile di e non oltre il settembre 2016. La Pt_1 Pt_2 circostanza non risulta in alcun modo oggetto di contestazione” ed ha, conseguentemente, ritenuto la tardività della denuncia dal fatto che “soltanto il 23 gennaio 2017 il Direttore dei
Lavori … inviò a una e-mail indicando alcune problematiche da sistemare, quasi che CP_1 fossero note al committente dalla chiusura dei lavori”.
Gli appellanti contestano che, fin dall'introduzione del giudizio, hanno sempre contestato che la chiusura del cantiere fosse avvenuta nel 2016. Ciò emergerebbe chiaramente dagli atti difensivi, in particolare dalla memoria ex art. 183, co.6, n.1 e ulteriormente dalla memoria conclusionale (pag.8 rigo 1) e replica (pag.2 rigo 17). Gli appellanti osservano che tale circostanza è stata anche oggetto di istruttoria (memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, oggetto del capitolo di prova n.1) ed è stata dimostrata dalla produzione fotografica allegata in atti (vds. doc. n. 13 da cui emergerebbe come il cantiere fosse ancora in atto nell'aprile del 2017), oltre che confermata dalla testimonianza resa dal Direttore dei lavori. Siffatta circostanza sarebbe, inoltre, confermata dalla presenza di alcune opere lasciate incomplete (vds. foto del canale di scolo delle acque e della griglia).
Gli appellanti deducono come sia stato lo stesso , nella propria raccomandata del 5/8/17 CP_1 ad affermare esplicitamente che si rendeva disponibile ad un incontro “presso il cantiere … per la definizione e la chiusura dei lavori”.
Tale affermazione non sarebbe stata presa in considerazione dal giudice nonostante il suo valore confessorio.
Gli appellanti contestano, pertanto, di aver da subito contestato la mancata conclusione dei lavori e rilevano come la sentenza impugnata abbia erroneamente applicato il principio processuale dell'onere probatorio a fronte dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi dell'opera.
Ciò in quanto, se ai ricorrenti spettava dimostrare di aver denunciato la presenza dei difetti nelle opere consegnate, era onere di parte convenuta dimostrare la non tempestività della denuncia dei vizi.
In tesi di parte appellante, poiché l'art. 1667 comma 2 c.c. stabilisce che il termine decorre della scoperta dei difetti e non automaticamente dalla data della chiusura dei lavori (potendo i difetti emergere, a distanza più o meno lunga dalla consegna dell'opera), era onere di CP_1
9 dimostrare che le “difformità o vizi erano conosciuti” dai sig.ri e e da quando. Tale Pt_1 Pt_2
onere, tuttavia, non sarebbe stato assolto dal convenuto, essendosi limitato a sostenere nelle memorie difensive che il termine per la denuncia partiva dalla conclusione dei lavori.
Gli appellanti deducono che, non avendo il convenuto dimostrato che dal momento della conoscenza dei vizi dell'opera erano trascorsi 60 giorni, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l'eccezione avversaria di decadenza.
In ogni caso, gli appellanti evidenziano che la denuncia dei vizi lamentati è, comunque, avvenuta nell'immediatezza al momento della scoperta da parte dei committenti. Sul punto, gli appellanti richiamano la testimonianza del Sig. , il quale aveva provveduto al Testimone_1
montaggio dei portoncini sui controtelai, il quale ha dichiarato di avere rilevato personalmente l'errato fissaggio di quest'ultimi da parte della manovalanza dell'impresa e poi, in CP_1 risposta alla domanda: “vero che mi disse di avere immediatamente informato il Pt_1 CP_1
di tale errore ....” (n. 5), il teste ha precisato di avere, anche lui, denunciato nell'immediatezza la scoperta del difetto, affermando testualmente: “abbiamo fatto notare all'impresa il CP_1 problema”. Tale circostanza non sarebbe stata smentita da testimonianze in senso contrario.
Inoltre, ciò sarebbe dimostrato anche documentalmente, per come risultante dalla mail del direttore dei lavori del 23/1/2017 (doc. 2) nella quale si afferma anche che tali problematiche
(cioè difetti) erano già state analizzate presso il cantiere (vale a dire prima della presunta chiusura), senza che controparte contestasse tale dichiarazione.
Gli appellanti evidenziano che il Giudice ha estrapolato dalla mail di cui sopra, solo la frase
“alcune problematiche da sistemare” per sostenere il suo assunto di una conoscenza da parte del committente dei difetti alla chiusura dei lavori e la mancata loro denuncia al momento della scoperta, quando da essa, se letta nella sua interezza, emergerebbe esattamente il contrario.
Parte appellante deduce, inoltre, di non lamentare soltanto il fatto che il giudice non abbia rigettato l'eccezione di decadenza per non avere parte convenuta assolto l'onere di provare “da quando” i difetti contestati erano noti ai denuncianti, ma di lamentare anche l'errata valutazione del valore delle dichiarazioni riportate nella raccomandata del 5/8/2017 prodotta da controparte ed implicitamente citata e richiamata in motivazione.
Gli appellanti osservano che l'impresa nel rispondere con la raccomandata del CP_1
05.08.2017 alla mail del 23/1/2017 del direttore dei lavori, affermava espressamente che, nell'incontro tenutosi in cantiere in data 8/2/17, «si decise concordemente tra le parti, di eseguire i lavori in date prossime alla primavera. In data 06-07.03.2017 l'impresa, in accordo
10 con la D.L e la committenza, interveniva a sistemare i lavori citati nella mail del 23.01.2017 ad eccezione dei punti (A) e (B) precedentemente citati»
Gli appellanti osservano che questa dichiarazione resa dall'odierno appellato è un riconoscimento esplicito dei vizi da parte dell'impresa CP_1
Tale riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore e l'impegno ad eliminarli – deducono gli appellanti - ha prodotto l'effetto di rendere ininfluente il rispetto o meno di qualsiasi termine
(di decadenza) per la loro contestazione, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Gli appellanti evidenziano che anche per il punto (A) avente ad oggetto il “completamento del rivestimento a cappotto in occasione della pavimentazione cortilizia” l'impresa , scrisse CP_1 che la committenza “non volle espressamente intervenire per motivazioni personali nonostante la disponibilità da parte dell'impresa di intervenire”.
Analogamente anche le “infiltrazioni dalle finestre in falda” (pag.18 CTU) furono fatte rilevare all'impresa esecutrice. Ciò si ricaverebbe dalla testimonianza resa dal Geom. Pt_3
il quale, nel corso della deposizione testimoniale, ha evidenziato, in particolare, come il CP_1
venne messo di fronte alla situazione delle infiltrazioni (vedasi doc. n.13 documentazione fotografica), ne riconobbe la causa in un errato montaggio delle finestre a falda, senza però riuscire a risolvere il problema per cui, in attesa dell'intervento dell'installatore autorizzato
Viano, si limitò a coprire alla bene in meglio la finestra usando un telo di plastica.
Gli appellanti osservano che tali circostanze, così come emergono dalla testimonianza e dalla documentazione fotografica costituiscono un riconoscimento implicito dell'esistenza di un'opera mal eseguita. Ciò in quanto il teste Viano ha dichiarato che non furono usati i raccordi originali forniti con le finestre e che al sopralluogo era presente un incaricato della ditta . CP_1
Inoltre, gli appellanti osservano che controparte non ha respinto l'accusa di avere installato male le finestre a falda, essendosi limitata a contestare che il costo di risistemazione era eccessivo.
In tesi di parte appellante, i fatti suindicati e la precisa dichiarazione resa dall'impresa CP_1
nella raccomandata del 5/8/2017 in cui dichiara di essere intervenuto per sistemare i lavori citati nella mail del 23/01/2017, integrano la fattispecie di riconoscimento dei vizi con l'assunzione da parte dell'impresa dell'onere di sistemazione dei suddetti difetti, che peraltro sono gli stessi poi rilevati anche dal CTU.
11 Gli appellanti osservano che l'appaltatore, pur avendo assunto l'onere di intervenire, in realtà non aveva provveduto all'eliminazione dei vizi, e stante l'autonoma fonte di obbligazione i committenti erano già svincolati da ogni ulteriore denuncia.
Il giudice avrebbe dovuto prendere atto dell'ammissione dell'esistenza dei vizi e, quindi, degli effetti obbligatori che ne conseguivano in capo all'appaltatore, con conseguente rigetto dell'eccezione di decadenza, invece, accolta, attesa l'ininfluenza dell'accertamento dell'avvenuta denuncia dei vizi da parte dei committenti nel termine di decadenza di cui all'art. 1667 cc.
Gli appellanti contestano che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto rigettare l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. e riconoscere in favore degli odierni appellanti il diritto al risarcimento del danno per i vizi lamentati con condanna dell'impresa al versamento CP_1 dell'importo di € 10.732,30, come accertato e quantificato dalla CTU.
B.2.1) Le difese di parte appellata.
nel ricostruire in fatto la vicenda oggetto del presente giudizio osserva, alle CP_1
pagg. 2 e seg. della comparsa di costituzione in appello, che durante il processo di primo grado
è emerso che i lavori presso l'immobile sono terminati nel settembre 2016 (si Parte_5
tratterebbe di una circostanza non contestata e confermata dai testi di parte convenuta CP_3
e escussi rispettivamente alle udienze dell'8/2/2022 e 12/4/2022) e che nel medesimo CP_4
mese di settembre 2016 fu smontato il ponteggio (anche in tal caso si tratterebbe di circostanza non contestata e riferita da parte attrice in memoria ex art. 183 VI comma nr. 2 cpc).
Dal settembre 2016 i coniugi e andarono a vivere presso l'immobile oggetto della Pt_1 Pt_2
ristrutturazione. Sennonché, osserva parte appellata, soltanto in data 23 gennaio 2017, il
Direttore dei Lavori, Geom. inviò al una e-mail elencando “alcune Parte_7 CP_1 problematiche da sistemare” (doc. 9).
In data 8/2/2017 il , senza nulla riconoscere, presenziò ad un incontro presso l'immobile CP_1
unitamente alla D.L. nonché al subappaltatore che ebbe a realizzare sia l'intonaco Parte_5
– interno ed esterno – sia il cappotto esterno, SI (vds. quanto dichiarato dal Persona_1
Teste escusso in data 9/6/2022 – doc. 10). _1
In data 6/7 marzo 2017 l'IM CC, in accordo con la D.L. ed il committente, eseguì tutti i lavori elencati nell'e-mail 23 gennaio 2017 del Geom. tra i quali, un Pt_3
intervento sul rivestimento a cappotto delle aperture sul lato sud ed il completamento dello
12 stesso al limite della pavimentazione cortilizia (pavimentazione all'epoca non ancora eseguita e per la quale non venne dato incarico al ). CP_1
L'appellato deduce che, in quella sede, parte committente rinunciò all'intervento su alcune difformità del cappotto, in quanto le difformità rilevate erano impercettibili (vds. quanto specificato dal CTU nella relazione depositata in sede di ATP a pag. 9, ove specifica che “le imperfezioni, se rapportate all'intera superficie di posa, sono decisamente contenute e minimali per estensione (invero alcune difficilmente localizzabili ictu oculi)”.
L'appellato eccepisce che successivamente all'intervento del 6/7 marzo 2017 nessuna lamentela venne sollevata da parte della committenza, ovvero dalla D.L., in ordine alle lavorazioni eseguite in tale data.
Pertanto, l'IM CC in data 30 maggio 2017 chiese il saldo per i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte.
In tale occasione, osserva parte appellata, la D.L. si limitò a comunicare che non vi era alcun problema a fissare un appuntamento nella settimana tra il 5 e l'11 giugno 2017 (doc. 11) per la verifica dei conteggi delle somme ancora dovute a saldo al SI . CP_1
Tuttavia, tale incontro non avvenne e l'impresa non ricevette il saldo per i lavori CP_1 dell'importo di € 18.616,40 iva compresa (vds. fatture 4/2018 e 5/2018, doc. 12, e messa in mora 6/2/2018, doc. 13).
Successivamente, in data 21-26/7/2017 i SIi e inviarono una racc. a.r. Pt_1 Pt_2 all'impresa (doc. 14) lamentando che presso il cantiere vi erano “opere incompiute ed altre che presentano vistosi difetti”.
Parte appellata osserva che tale missiva non può essere qualificata come denuncia di vizi per la genericità del suo contenuto.
Nonostante ciò, parte appellata deduce che il SI , senza nulla riconoscere, comunicò CP_1
di essere disponibile ad un incontro presso l'immobile per cui è causa, dall'agosto 2017 al novembre 2017. Sennonchè né la committenza né la D.L. si misero in contatto con l'odierno appellato per concordare un sopralluogo. Soltanto a fine novembre 2017 il Geom. Pt_3 chiese al di presenziare ad un incontro presso l'immobile di proprietà attorea con il CP_1
tecnico della ditta Viano, incaricato dalla committenza di verificare se i velux fossero stati montati a regola d'arte (sopralluogo effettuato in 4/12/2017 – vds fatture di cui al doc. 15). Sul punto, parte appellata segnala che i lavori del tetto, montaggio delle “finestre in falda
13 comprese” erano terminati nel 2015.
L'appellato rileva di aver successivamente contestato il preventivo della ditta Viano poiché quest'ultimo aveva indicato per tale lavorazione una spesa pari al doppio di quella richiesta dal per il montaggio dei quattro velux (pari ad € 1.525,00 specificata sia in preventivo che CP_1
in consuntivo – doc. 16). Tuttavia, gli appellanti, nonostante tale ingiustificata differenza, decisero di far eseguire detta lavorazione dalla ditta Viano, con esborso di € 3.238,90 dei quali oggi gli appellanti chiedono il rimborso.
contesta che, nonostante il tempo trascorso dalla conclusione dei lavori, i CP_1
committenti non provvidero al saldo del dovuto e, solo successivamente alla messa in mora da parte dell'impresa (doc. 13), inviarono la racc. 19/2/2018 (doc. 17) con la quale revocarono l'incarico all'IM CP_1
Sulla circostanza dedotta dagli appellanti secondo cui, nel 2017, l'immobile / era Pt_1 Pt_2
“ancora un cantiere”, l'appellato osserva che ciò non significa che ci stesse ancora lavorando il . CP_1
Parte appellata deduce ulteriormente (vds. pag. 7 e seg. della comparsa di costituzione in appello) che i vizi lamentati, rientranti pacificamente in quelli di cui all'art. 1667 c.c., erano tutti facilmente riconoscibili, considerato che i SIi e vivono nell'immobile di Pt_1 Pt_2
cui è causa dal settembre 2016.
Parte appellata osserva che, pertanto, il Giudice di prime cure del tutto correttamente ha ritenuto decaduta parte attrice ai sensi dell'art. 1667 II comma c.c., non avendo il committente ovvero la D.L. denunciato all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.
In tesi di parte appellata, non può considerarsi “denuncia di vizi” la mail inviata il 23/1/2017 dalla D.L. (doc. 9) al SI poiché tardiva e generica. CP_1
osserva che, a prescindere dalla genericità della predetta mail, egli si rese CP_1
disponibile ad un incontro che avvenne in data 8/2/2017 e al quale seguì un intervento nelle date del 6 e 7 marzo 2017 per la realizzazione dei lavori specificati nella mail del 23/1/2017.
Sennonché, rileva parte appellata, a seguito di tale intervento, e specificatamente nei 60 gg successivi al medesimo, non pervenne alcuna lamentela né da parte dei committenti né da parte della Direzione Lavori.
Soltanto in data 21-26/7/2017 fu inoltrata a una generica missiva, non idonea, CP_1
in tesi di parte appellata, a rivestire la qualifica di “denuncia dei vizi”, per come sopra
14 specificato.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, parte appellata eccepisce che gli appellanti sono da considerarsi decaduti dalla garanzia prevista dall'art. 1667 c.c.
Nel merito parte appellata, contesta quanto sostenuto dagli appellanti secondo cui “al primo quesito la relazione di perizia ha risposto riconoscendo la fondatezza delle lamentele dei denuncianti”. Parte appellata osserva che la perizia resa in sede di ATP ha riconosciuto soltanto una minima parte dei danni lamentati (vds. pagg. da 8 a 10 della comparsa di costituzione in appello cui si rinvia per ragioni di sintesi espositiva).
B.2.2.) La Corte osserva che il secondo motivo di appello è meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
L'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi e difformità dell'opera data in appalto sollevata dall'appellato è infondata, in quanto l'appaltatore ha riconosciuto, nei termini CP_1
e modi che di seguito si precisa, i vizi dell'opera.
Preliminarmente, in punto di diritto giova evidenziare che il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore non è soggetto ad una forma determinata e può esprimersi anche in forma tacita e manifestarsi per facta concludentia, comprese le riparazioni eseguite dall'appaltatore sull'opera realizzata (come nella specie, avendo riguardo ai lavori effettuati dall'impresa CP_1
in data 6/7 marzo 2017- circostanza affermata dallo stesso appellato –).
Infatti, l'art, 1667 c.c. in tema di riconoscimento dei vizi dell'opera da parte dell'appaltatore equipara alla denuncia, il riconoscimento del vizio, pur se successivo al termine di decadenza stabilito per la denuncia stessa da parte dell'appaltante, con la conseguenza che quest'ultimo non perde il diritto alla garanzia, non essendo normativamente prescritto che l'uno debba avvenire entro il termine stabilito per l'altra (Cass. 23.05.2000 n. 6682).
Inoltre, “In tema di appalto, il riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera, perchè sia valido agli effetti dell'articolo 1667, secondo comma, seconda parte, cod. civ., non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità. Pertanto, la denuncia del committente prescritta a pena di decadenza è superflua anche quando
l'appaltatore, riconoscendo l'esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi - come nel caso di specie, avendo egli imputato al fornitore la consegna di merce difettosa - di doverne rispondere” (Cass. n. 27948 del 24/11/2008)
Nello stesso senso è stato chiarito che “L'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi
15 denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che - senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore - ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 cod. civ.” (Cass. n. 6263 del 20/04/2012) assoggettandolo, soltanto, all'ordinario termine prescrizionale di dieci anni.
Il riconoscimento del vizio dell'opera da parte dell'appaltatore, peraltro, non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità e pertanto può ritenersi sussistente anche se l'appaltatore, ammessa l'esistenza del vizio, contesti o neghi di doverne rispondere (Cass. 14598/2000).
Occorre, inoltre, osservare che in tema di appalto e ai fini dell'applicazione dell'art. 1667 c.c., la presa in consegna dell'opera non va confusa con l'accettazione della stessa e non implica rinuncia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili, quando sia seguita dalla denuncia delle difformità o dei vizi dell'opera.
L'accettazione, diversamente dall'atto di collaudo, considerato quale mera dichiarazione di scienza proveniente dall'appaltante o dall'incaricato all'effettuazione della verifica, è un atto di volontà con il quale il committente dichiara di volere accogliere nella sua sfera giuridica il frutto della prestazione eseguita, avendola trovata immune da difformità o vizi o avendo rinunciato a farli valere. È, quindi, qualificata come negozio unilaterale recettizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
4051 del 01/03/2016; Sez. 2, Sentenza n. 12981 del 06/09/2002; Sez. 2, Sentenza n. 1317 del
03/02/1993; Sez. 2, Sentenza n. 49 del 11/01/1988; Sez. 2, Sentenza n. 6331 del 18/07/1987;
Sez. 3, Sentenza n. 2841 del 17/07/1976; Sez. 2, Sentenza n. 964 del 14/03/1975). Essa deve essere comunicata all'appaltatore a pena di inefficacia.
Inoltre, affinché l'opera possa essere accettata è necessario che essa sia stata portata a compimento dall'assuntore, almeno con riferimento ai suoi elementi costitutivi essenziali.
In applicazione delle suindicate coordinate normative e giurisprudenziali, occorre osservare come, nell'ipotesi di specie, dai fatti e dalle circostanze già ritualmente acquisite nel giudizio di primo grado, come emerge dalla documentazione prodotta in prime cure, risulta che parte appellante inoltrava in data 23.01.2017 una missiva con cui veniva inviato il risultato dei rilievi delle superfici a cappotto e venivano elencate nel dettaglio una serie di problematiche da parte del Direttore dei Lavori, Geom. La missiva era del seguente tenore: Parte_7
16 A tale missiva sono seguiti, per come risulta dagli atti ed allegazioni di causa:
- In data 8/2/2017 un sopralluogo da parte dell'appaltatore presso CP_1
l'immobile unitamente alla D.L. nonché al subappaltatore che ebbe a Parte_5 realizzare sia l'intonaco – interno ed esterno – sia il cappotto esterno, SI _1
.
[...]
- In data 6/7 marzo 2017 l'esecuzione da parte dell'IM CC (per come dalla stessa allegato), in accordo con la D.L. ed il committente, dei lavori elencati nell'e-mail 23 gennaio 2017 del Geom. Pt_3
- In data 05.08.2017 l'odierno appellato inviava una raccomandata con CP_1
cui affermava e confermava che in data 23.01.2017 il Geom. elencava una serie Pt_3 di problematiche legate a lavori ed opere da sistemare e che “in data 08.02.2017 avveniva un incontro presso la sede del cantiere alla presenza del Direttore dei lavori, della committenza, del sottoscritto e del subappaltatore che aveva realizzati il cappotto esterno (una delle opere contestate): nello specifico l'opera contestata, come scritto dalla D.L. era: (A) “rivestimento a cappotto da verticalizzare in occasione delle aperture la lato su” e (B) “completamento del rivestimento a cappotto in occasione della pavimentazione cortilizia”. Per il punto (A) la committenza non volle espressamente intervenire per motivazioni personali nonostante la disponibilità da parte dell'impresa di intervenire;
per il punto (B) si è deciso di non intervenire perché vi era disaccordo per la realizzazione tra D.L. e termotecnico. Nello stesso appuntamento si decise, concordemente tra le parti, di eseguire i lavori in date prossime alla primavera. – In data 06-07.03.2017 l'impresa, in accordo con la D.L. e la committenza, interveniva a sistemare i lavori citati nella mail del 23.01.2017 ad eccezione dei punti (A) e (B) precedentemente citati. Terminati i lavori nessuno ha obiettato nulla sulla corretta esecuzione o la mancata realizzazione di ulteriori lavori
17 – In data 30.05.2017 il sottoscritto inviava mail alla D.L. chiedendo un appuntamento per il saldo dei lavori, terminati ampiamente nel 2016 (…)”
La Corte osserva che l'argomentazione del Giudice di primo grado secondo cui le iniziative giudiziarie intraprese dagli attori sono state intraprese ben oltre i termini di decadenza di cui all'art. 1667 c.c., non è condivisibile, atteso che alla missiva del 23.01.2017 sono seguiti una serie di atti stragiudiziali incompatibili, ex latere creditoris, con una tacita manifestazione di volontà abdicativa del diritto da parte dei sig.ri , e al contrario espressivi, ex latere Parte_5
debitoris, di tacita volontà abdicativa della proposizione dell'eccezione (rimessa alla sola volontà dell'eccipiente, in quanto eccezione in senso stretto, ex art. 2938 c.c.).
Sul punto, occorre richiamare quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
6263/2012, in relazione a un caso analogo, la quale ha preliminarmente chiarito che la
contro
- eccezione di riconoscimento dei vizi rientra tra le eccezioni in senso lato, che può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del processo, purché sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1667 c.c.; “e ciò perché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, quale è l'interruzione della prescrizione” per il riconoscimento dei vizi (…).
Unico limite è che essa si fondi su allegazioni o prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo”.
Nella specie, parte appellante contesta, per come sopra esposto, che sia intervenuto da parte dell'appaltatore un riconoscimento dei vizi, avendo riguardo alle allegazioni ed alla documentazione versata in atti dalla stessa parte convenuta.
Il Collegio avendo riguardo alle risultanze degli atti di causa osserva che vi è stato, innanzitutto, da parte dell'appaltatore un riconoscimento tacito dei vizi denunciati dal committente con l'esecuzione dei lavori in data 6/7.03.2017; intervento, per come emergente dalle risultanze della ctu, che non può considerarsi risolutivo attesa la sussistenza e permanenza dei vizi per come accertati dal perito.
Orbene, per come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, l'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che - senza novare l'originaria obbligazione gravante
18 sull'appaltatore - ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 cod. civ. (vds. Cass. n. 6263/12 cit.; cfr. anche
Cass. n. 19560/09).
Si osserva, infatti, che “l'intervento operato dalla società costruttrice - anche se attraverso il concreto espletamento da parte di terzi (…) e nel diniego formale dell'esistenza di vizi tali da giustificare l'intervento del costruttore -, con riferimento ai supposti vizi dovuti all'insufficiente impermeabilizzazione, non può che intendersi come conseguenza di un riconoscimento implicito degli stessi;
dato - questo - che consente di bypassare l'elemento dell'impegno alla loro eliminazione, in concreto già effettuato con l'intervento riparatore.
4.4. E, sotto questo profilo, la giurisprudenza della Corte di legittimità è nel senso che il riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera, perché sia valido agli effetti dell'art. 1667 c.c., comma 2, seconda parte, non deve accompagnarsi ad una confessione stragiudiziale della sua responsabilità; con la conseguente superfluità - in questo caso - della denuncia del committente prescritta a pena di decadenza (v. ad es. Cass. 24.11.2008
n. 27948)”. (…)
5. Sotto questo profilo, è da rilevarsi che è principio enunciato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità quello per cui un tale riconoscimento, da parte dell'appaltatore, oltre a rendere superflua la tempestiva denuncia da parte del committente comporta l'assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa da quella originaria, svincolata dai termini di decadenza e soggetta al solo termine prescrizionale ordinario (Cass. 10.9.2009 n. 19560;
Cass. 16.12.2004 n. 23461; Cass. 27.4.2004 n. 8026; v. anche Cass. 29.9.2009 n. 20853). 5.1.
Ritiene questo Collegio che un tale risultato - con la soggezione al solo termine prescrizionale ordinario - possa essere perseguito anche senza ricorrere all'artificio giuridico della novazione della originaria obbligazione di garanzia dando seguito, anche in materia di appalto, alla giurisprudenza di questa Corte enunciata da Cass. 14.1.2011 n. 747 in materia di compravendita”.
Il Collegio osserva che l'intervento operoso posto in essere dall'impresa non può che CP_1
intendersi come conseguenza, innanzitutto, di un riconoscimento implicito degli stessi vizi;
e tale dato consente di prescindere dall'elemento dell'impegno alla loro eliminazione, in concreto già attuato con l'intervento riparatore (vds. Cass. n. 6263/2012 che ha esteso “all'azione di garanzia - in tema di appalto - … il principio, enunciato da Cass. 14.1.2011 n. 747 in materia di esatto adempimento in tema di compravendita con l'esclusione di qualsiasi effetto novativo della originaria obbligazione”.
19 Ciò in quanto, al cospetto di un'azione del compratore volta all'esatto adempimento dell'obbligo di emenda o al risarcimento del danno pari all'importo dei costi all'uopo necessari, la volontà del venditore-costruttore è integrata da un facere che si sostanzia nella concreta attività di eliminazione dei vizi assunta spontaneamente, e che vale a far ritenere estinta la precedente obbligazione di garanzia, costituendo una condotta pienamente attuativa di tale originaria obbligazione, siccome volta a realizzare il risultato economico - non ancora conseguito - che il committente-acquirente intendeva conseguire con la conclusione del contratto di appalto.
Peraltro, sul piano del termine di prescrizione applicabile - se quello biennale previsto dall'art. 1667 c.c., comma 3 ovvero quello ordinario decennale, ex art. 2946 c.c. - , nonostante l'esclusione della ricorrenza di una vicenda estintivo-novativa, il riconoscimento implicito dei vizi da parte dell'appaltatore (con l'attivazione di una condotta incompatibile con la volontà di avvalersi degli originari termini di garanzia) conduce ad escludere l'applicabilità dei limiti - sia decadenziali, sia prescrizionali - di cui all'art. 1667 c.c.: ciò in quanto, a ben vedere, “l'impegno dell'appaltatore - attivatosi per l'eliminazione dei vizi - non rappresenta … un quid novi con effetto estintivo/modificativo della garanzia (così S.U. in tema di compravendita), ma semplicemente un quid pluris che serve ad ampliarne le modalità di attuazione, nel senso di consentire al committente di essere svincolato dalle condizioni e dai termini di cui all'art. 1667
c.c., come la prescrizione biennale rispetto a quella decennale.
9.1. In sostanza l'appaltatore - con l'assunzione dell'attività diretta all'eliminazione dei vizi - pone in essere un comportamento finalizzato a fare ottenere al committente il risultato che egli aveva il diritto di conseguire fin dalla conclusione del contratto di appalto;
ovvero il suo esatto adempimento.
9.2. Ed allora, non può ragionevolmente escludersi che il riconoscimento operoso - sia pure implicito, attraverso una condotta finalizzata ad ottenere l'esatto adempimento della prestazione ed il conseguimento del risultato per il committente - dell'appaltatore sia idoneo ad esaurire definitivamente, sul piano funzionale, una fase del rapporto fra le parti, ivi comprese le limitazioni temporali connesse con le esigenze di stabilità negoziale, con la sostituzione, agli originari termini, dell'ordinaria regula iuris della prescrizione ordinaria, derivante dal nuovo assetto di interessi, diritti ed obblighi
(riparazione/sostituzione) delle parti (Cass. 6263/12)”.
La Corte osserva che l'intervento effettuato dall'appaltatore in data 6/.03.2017 ammesso e riferito dallo stesso rappresenta un implicito riconoscimento dei vizi che, come CP_1 sopra precisato, produce l'effetto di rendere ininfluente il rispetto o meno di qualsiasi termine 20 (di decadenza) per la loro contestazione. Né può ritenersi che successivamente all'intervento effettuato dall'appaltatore di marzo del 2017 decorresse un nuovo termine di decadenza, per come prospettato da parte appellata. Infatti, il riconoscimento del vizio esclude la necessità della denuncia dei vizi, formale e nei termini, da parte del committente;
denuncia da ritenersi superflua, a nulla rilevando che l'appaltatore abbia riconosciuto o meno la propria responsabilità (nello stesso senso vds. Cass. 2023 n. 30786).
In questa prospettiva, non può non essere valorizzata anche la successiva missiva inoltrata dall'appaltatore nel mese di agosto 2017 (allegata in atti da parte appellata sin dal primo grado di giudizio) in cui si dà atto che, a seguito della mail del 23.01.2017, “in data 08.02.2017 avveniva un incontro presso la sede del cantiere alla presenza del Direttore dei lavori, della committenza, del sottoscritto e del subappaltatore che aveva realizzati il cappotto esterno (una delle opere contestate): (…).
Nello stesso appuntamento si decise, concordemente tra le parti, di eseguire i lavori in date prossime alla primavera. – In data 06-07.03.2017 l'impresa, in accordo con la D.L. e la committenza, interveniva a sistemare i lavori citati nella mail del 23.01.2017 ad eccezione dei punti (A) e (B) precedentemente citati”.
Trattasi di un'ulteriore circostanza di fatto espressiva di un riconoscimento esplicito dei vizi, già oggetto di comportamento concludente da parte dell'appaltatore.
Per quanto riguarda i lavori di cui ai punti A (“rivestimento a cappotto da verticalizzare in occasione delle aperture la lato sud”) e B (“completamento del rivestimento a cappotto in occasione della pavimentazione cortilizia”) citati dall'appaltatore nella suddetta missiva, la circostanza che non siano stati realizzati per motivazioni personali da parte del committente
(lavori di cui al punto A) o per disaccordo per la realizzazione tra D.L. e termotecnico (lavori di cui al punto B) per come dedotto dall'odierno appellato, non è circostanza idonea a far ritenere che sia intervenuta accettazione dei suddetti lavori (non eseguiti a regola d'arte) da parte del committente, atteso che il riconoscimento quale manifestazione di conoscenza di tali vizi non è contraddetto da tali successivi accomodamenti verosimilmente dettati da ragioni di convenienza personale o di opportunità delle parti e tali da non escludere né limitare parzialmente l'ambito e l'operatività del riconoscimento della sussistenza di tali vizi.
In ordine alla circostanza valorizzata dal Giudice di prime cure secondo cui “il terminò CP_1
i propri lavori presso l'immobile di non oltre il settembre 2016”, gli appellanti Parte_6
contestano che a tale data, come da documentazione fotografica allegata alla seconda memoria
21 istruttoria, i lavori non erano ancora terminati. Sul punto, ferma restando l'assorbente valutazione in merito al riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore, nei termini suindicati, tale da rendere superflua la denuncia al committente entro il termine di cui all'art. 1667 co. 2
c.c., giova evidenziare, in linea con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che la semplice consegna dell'opera appaltata, esaurendosi in un fatto materiale che si attua mediante la traditio, non equivale ad accettazione della stessa, in quanto quest'ultima si concreta in una manifestazione di volontà con la quale il committente dichiara di voler accogliere la prestazione dell'opera eseguita, comportando quale effetto l'esonero dell'appaltatore di ogni responsabilità per i vizi e le difformità conosciuti o conoscibili.
Tale accettazione può essere effettuata anche in modo tacito, sempre che il committente compia un atto incompatibile con la volontà di non accettare l'opera o di accettarla con riserva. La circostanza che gli appellanti a fine settembre 2016 (o dicembre 2016 vds. cap. 27 di cui alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta in primo grado) fossero andati ad abitare presso l'immobile oggetto di causa non equivale automaticamente ad accettazione dell'opera senza riserve, essendosi in presenza di una mera presa in consegna dell'opera da parte del committente non accompagnata, nel caso concreto, da elementi oggettivi e di fatto in grado di attestare univocamente un'accettazione dell'opera senza riserve da parte degli odierni appellanti;
elementi, peraltro, non allegati e specificamente dedotti da parte appellata.
In questa prospettiva, il mero decorso di circa pochi mesi (avendo riguardo alla missiva di gennaio 2017), in mancanza di ulteriori specifiche deduzioni ed elementi probatori non colora di univocità la mera consegna del bene come accettazione tacita dell'opera. Ciò anche in considerazione del fatto che parte appellata nulla ha dedotto specificamente in punto di immediata riconoscibilità dei vizi ed in considerazione del fatto che alla mail del gennaio 2017, sopra citata, ha fatto seguito sia un comportamento concludente dell'appaltatore qualificabile come riconoscimento tacito dei vizi (intervento di marzo 2017 per come confermato da
[...]
) sia un esplicito successivo riconoscimento con la missiva di agosto 2017 allegata in CP_1
atti dallo stesso appellato.
Per le superiori ragioni, non può nemmeno ritenersi condivisibile la circostanza valorizzata dal
Giudice di prime cure per quanto riguarda le infiltrazioni provenienti dalle finestre in falda, secondo cui il montaggio delle “finestre in falda comprese” terminò nel 2015 con evidente accettazione dell'opera. Infatti, il mero completamento dei lavori di montaggio delle finestre
(circostanza anche questa contestata dagli appellanti ance a mezzo produzione fotografica allegata alla seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c.) non è automaticamente equivalente
22 all'accettazione dell'opera. Inoltre, non può non rilevarsi che il fenomeno delle infiltrazioni di acqua piovana derivanti dall'erroneo montaggio dalle finestre in falda non è un vizio immediatamente riconoscibile.
In considerazione di quanto sopra esposto il secondo motivo di appello deve essere accolto con la conseguenza che, rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata da parte appellata, occorre procedere alla disamina nel merito della domanda risarcitoria.
Come dedotto in fatto dalle parti ed allegato in atti di causa, gli appellanti, in data 15/6/2018, depositavano dinanzi al Tribunale di Vercelli ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.
L'autorità giudiziaria, pertanto, affidava al CTU Geom. il compito di Controparte_2
accertare la fondatezza o meno delle doglianze sulla presenza di vizi nei lavori appaltati, nonché di verificare ed accertare se vi fosse corrispondenza tra il conteggio delle somme pretese dall'impresa e quelle concordate nel preventivo rispetto alle opere realmente eseguite.
La Corte, osserva che ad esito dell'espletata istruttoria tecnica, condotta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, in maniera logica, congrua ed immune da censure, risulta appurata la presenza, nell'immobile degli appellanti, delle seguenti difformità, puntualmente rilevate dal ctu il quale ha provveduto ad escludere quei vizi e/o difformità dell'opera non ascrivibili ai lavori effettuati dall'appaltatore . CP_1
Sul punto, il ctu ha rilevato quanto segue:
“Le problematiche indicate nel ricorso, così come sopra richiamate, vertono sulle seguenti voci.
A) Problema lamentato:
infiltrazioni dalle finestre in falda di copertura;
Esame del problema:
dalla documentazione in atti risulta che i ricorrenti abbiano fatto intervenire altra ditta (Viano
Maurilio) per effettuare una ricognizione preliminare, individuare i vizi/difetti delle finestre
(allegato 9 in atti) e successivamente intervenire per emendare tale problematica.
Considerazioni c.t.u.:
lo scrivente non ha potuto constatare l'entità ed esistenza delle infiltrazioni (l'intervento riparatore era già stato eseguito da tempo). Tuttavia, se da un lato è logico ritenere che le
23 finestre presentassero effettivamente il problema lamentato, (la proprietà non avrebbe fatto intervenire e pagare altra ditta –copia bonifico allegato 10 in atti- se non fosse stato necessario), dall'altro lato si osserva che l'importo richiesto per la riparazione risulta essere superiore ai prezzi normalmente praticati poiché trattandosi in maggior misura di mano
d'opera e valutando un'incidenza dei materiali pari a circa il 20% del totale si avrebbero tempistiche di esecuzione fuori dalla norma.
Ad ogni buon conto la problematica è ascrivibile ad una non corretta posa effettuata dalla ditta . CP_1
B) Problema riscontrato:
imperfezioni delle pareti perimetrali cd “a cappotto termico”
Esame del problema:
all'atto del sopralluogo si sono potute effettivamente riscontrare alcune imperfezioni localizzate sulle pareti perimetrali rivestite da pannelli isolanti termici;
Considerazioni c.t.u.:
il problema lamentato è stato effettivamente riscontrato, sebbene, a onor del vero deve rilevarsi che le imperfezioni, se rapportate all'intera superficie di posa, sono decisamente contenute e minimali per estensione (invero alcune difficilmente localizzabili ictu oculi) in ogni caso ascrivibili all'opera della ditta (o eventuali subappaltatori) incaricati alla CP_1
posa;
C) Problema riscontrato:
davanzali e soglie: aloni (alcuni davanzali e soglie) e sfogliature (soglia porta finestra piano primo).
Esame del problema:
durante il sopralluogo i consulenti di parte hanno esposto le rispettive posizioni, considerazioni
e ipotesi in odine alla problematica accertata;
per parte ricorrente il c.t.p. ha ipotizzato
l'assenza di adeguata ventilazione al di sotto del piano di posa che in considerazione della diversa temperatura di esposizione si verificherebbe la condensazione e formazione degli aloni.
Considerazioni c.t.u.:
secondo prassi esecutiva consolidata, di norma, il committente sceglie la tipologia di soglia e davanzale di sua preferenza, il marmista rileva le misure in loco e procede al taglio delle pietre
24 che vengono poi consegnate al posatore, nel nostro caso la ditta CC.
Sulla base della documentazione in atti (computo allegato1- voce 4.07) risulta ed è stato acclarato che la ditta fosse incaricata alla sola posa di davanzali e soglie CP_1
forniti dal committente. Si ritiene pertanto che la problematica non sia imputabile all'opera del posatore ma eventualmente alle caratteristiche insite nella tipologia di materiale impiegato verosimilmente inidoneo all'ambito di applicazione o interessato da difetti insiti nel materiale cavato.
D) Problema riscontrato:
posa controtelai portoncini di ingresso.
Esame del problema:
l'abitazione risulta dotata di due accessi distinti e separati sui due lati lunghi opposti;
il portoncino di sicurezza lato nord consente l'accesso ad una sorta di disimpegno/vano scala che consente di accedere tanto alla porzione abitativa piano terreno che alla scala di collegamento con il piano superiore, mentre il portoncino di sicurezza lato sud consente
l'accesso unico e diretto alla sola porzione abitativa al piano terreno.
All'atto del sopralluogo si sono effettivamente riscontrate problematiche al funzionamento con chiusura ed apertura anomale/difficoltose del solo portoncino lato sud, dettate da una non corretta posta del “pacchetto”. Durante i sopralluoghi sono emersi pareri discordanti circa le motivazioni che hanno originato il problema in quanto secondo parte ricorrente sarebbe imputabile ad una non corretta posa del controtelaio mente per parte convenuta essendo stato posato il portoncino in economia diretta per opera delle proprietà nulla sarebbe imputabile alla ditta CC.
Considerazioni c.t.u.:
lo scrivente ritiene che, superati i limiti e le tolleranze che i dispositivi di registrazione insiti in detta tipologia di portoncini consentono, (tentativi di registrazione già effettuati più volte),
l'irregolare funzionamento sia ascrivibile a una non corretta posa del controtelaio effettuato ad opere della ditta.
E) Problema lamentato:
porta di accesso al locale tecnico.
Esame del problema:
25 nulla è stato segnalato/mostrato o argomentato in occasione dei sopralluoghi.
F) Problema riscontrato:
intonaco interno irregolare in più punti.
Esame del problema:
gli accessi e l'esame dei locali interni ha consentito di accertare alcuni azzonamenti nei quali
l'intonaco non risulta perfettamente eseguito a regola d'arte presentando locali difetti di planarità e alcuni spigoli di formazione irregolare non rettilinea.
Considerazioni c.t.u.:
il difetto, così come accertato, indicato dalla proprietà in sede di sopralluogo e riscontrato, risulta essere localizzato in alcuni punti. La problematica esistente non è in ogni caso da intendersi estesa sulla totalità delle superfici intonacate ma comunque imputabile unicamente alla ditta esecutrice.
G) Problema lamentato:
massetto esterno in calcestruzzo predisposto per la posa della pavimentazione in pietra.
Esame del problema e considerazioni del c.t.u.:
il problema lamentato nell'atto introduttivo sul quale deve basarsi la c.t.u. così come richiesto nel mandato, si basa sulle segnalazioni effettuate dal direttore dei lavori ed assorbito, come avviene normalmente e coerentemente, nel ricorso per a.t.p..
Prima di addentrarsi all'analisi del punto in questione, pare opportuno chiarire che il c.t.u. è chiamato ad accertare, ove sia possibile, i fattori necessari affinchè il Giudice disponga di tutti gli elementi tecnici necessari a trarre le proprie decisioni.
In sintonia con quanto sopra, infatti, il mandato testualmente recita: “rilevi inoltre le cause cui siano riconducibili gli inconvenienti…”
In merito a quanto lamentato si è potuto constatare nel corso dei sopralluoghi che il massetto in allora oggetto della riserva tecnica formulata dalla D.L. è stato poi “ricoperto” (ben prima dei sopralluoghi del c.t.u. e dei c.t.p.) dalla posa della pavimentazione in pietra attualmente in opera all'atto dei sopralluoghi;
il massetto ovviamente non era più visibile.
Visto quanto sopra, in tali condizioni lo scrivente non dispone di elementi certi e riscontri oggettivi che possano consentire di trarre considerazioni parimenti oggettive nell'ambito della
26 c.t.u..
H) Problema riscontrato:
posa della griglia per la raccolta acqua nella zona dell'ingresso carraio.
Esame del problema:
in via preliminare si precisa che la griglia di cui trattasi si trova al margine sud di contenimento della nuova pavimentazione esterna in pietra. L'errata indicazione risulta originata dal fatto che, in origine, l'accesso carraio era previsto in posizione differente e quindi la descrizione non risulterebbe più coerente. In occasione del sopralluogo si è collegialmente accertato in accordo con i c.t.p. che trattavasi della griglia sopra indicata.
Il problema risulta ascrivibile ad un errore di posa della canalina inferiore di raccolta delle acque meteoriche che risulta posata erroneamente.
Considerazioni c.t.u.:
Secondo lo schema di posa imposto dai sormonti predisposti in sede di prefabbricazione, detta tipologia di canaline dovrebbe essere posata in modo che lo scorrimento delle acque meteoriche verso i punti di raccolta avvenga nella stessa direzione del sormonto, più che altro
a garanzia della tenuta. Nel caso in esame si è riscontrata la posa in direzione opposta.
L'erroneo schema di posa è ascrivibile alla ditta convenuta che, essendo al corrente della pendenza di scorrimento verso strada avrebbe dovuto procedere correttamente.
I) Problema lamentato:
la posa delle grondaie.
Esame del problema:
all'atto del sopralluogo si sono riscontrate, ove possibile, alcune imperfezioni tra i raccordi della lattonerie in parte visibili dal terrazzo ed in parte visibili mediante tracce di percolature al di sotto del canale di gronda.
Considerazioni c.t.u.:
Il problema così come riscontrato è ascrivibile a difetti di giunzione/saldatura dei canali accostati lungo i giunti;
problema peraltro emendabile con costi contenuti.
L) Problema riscontrato:
esecuzione della scala interna
27 Esame del problema:
la scala interna di collegamento tra il piano terreno ed il primo piano risulta costituita da una struttura portante in cls armato sulla quale è stato posato rivestimento (pedate e alzate) in pietra e battiscopa di medesima fattura. Il sopralluogo effettuato ha consentito di accertare che alcuni elementi lapidei presentano aloni e macchie localizzati ed di differente estensione/forma gli uni dagli altri.
Considerazioni c.t.u.:
richiamando, in parte, quanto già affermato al punto C che precede anche in questo caso la tipologia ed il materiale impiegato per il rivestimento è stato scelto dai ricorrenti, tagliato dal marmista sulla scorte di misure/rilievi in loco e fornito alla ditta che ha provveduto alla CP_1
sola posa così come risulta dalla documentazione in atti (elenco lavori extraallegato2 - terzultima voce pag. 1).
In proposito lo scrivente ritiene che:
- la problematica non sia imputabile integralmente alla ditta CC che ha provveduto unicamente a posare il rivestimento scala fornito da terzi (marmista);
- l'ipotesi che vi sia stato errore nell'utilizzo del materiale di ancoraggio del rivestimento pare parzialmente plausibile portando così a ritenere che la responsabilità sia addebitabile in parte al marmista che non si è preoccupato di fornire le indicazioni necessaria circa il prodotto più idoneo alla posa in funzione del materiale fornito ed in parte alla ditta CC che ha proceduto in ogni caso alla posa incurante delle peculiarità del materiale”.
Parimenti, devono dirsi appurate, alla luce delle risultanze della disamina peritale, l'idoneità dei difetti riscontrati a compromettere progressivamente lo stato di conservazione del bene, nonché la riconducibilità dei medesimi vizi, alla luce del criterio del “più probabile che non”, operante nell'ambito della responsabilità in ambito civilistico, ad una condotta contraria alle pertinenti leges artis tenuta dall'appaltatore in sede di realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, ossia a fatti imputabili all'appellato. Ne deriva che la condotta imperita dell'appellato deve in ogni caso ascriversi ad antecedente eziologicamente prevalente nella causazione delle difformità accertate.
Tanto premesso in punto di accertamento delle cause dei danni lamentati e dell'individuazione dei soggetti cui le stesse siano ascrivibili, il CTU quanto alla quantificazione delle opere ed ai presumibili costi per la loro realizzazione, dopo aver enunciato i criteri tecnici e di calcolo
28 seguiti, ha osservato come “la maggior parte delle opere di ripristino analizzate possa essere computata in economia ovvero ipotizzando le tempistiche di intervento mediamente necessarie ed applicando l'incidenza percentuale per materiali.
Per altri interventi, in sintonia con quanto analizzato nel corso delle operazioni peritali ed oggetto di confronto con i c.t.p. si opterà per un abbattimento sul valore delle opere realizzate in relazione al vizio/difetto riscontrato”.
Pertanto, il perito avendo riguardo ai singoli problemi per come sopra riscontrati ed individuati ha osservato quanto segue:
“A) infiltrazioni dalle finestre in falda
Si è accertato e confermato in occasione dei sopralluoghi che l'intervento di ripristino è già stato eseguito prima della presente c.t.u. e quantificato dalla ditta esecutrici in Euro 2645,00 oltre i.v.a. secondo Legge (*vedi allegato 9 in atti di parte ricorrente); il relativo pagamento risulta corrisposto dai ricorrenti a mezzo bonifico bancario parimenti allegato in copia.
B) Problema riscontrato:
imperfezioni delle pareti perimetrali cd “a cappotto termico”
le opere di ripristino consisteranno in interventi mirati sui punti elencati nel computo (voce
4.04) mediante sostituzione in maggior superficie secondo le dimensioni dei pannelli in opera sulle porzioni interessate da vizi/difetti. L'esecuzione richiederà l'impiego di piattaforma elevatrice per le sole sostituzioni in quota.
Il costo viene quantificato come valore in abbattimento da computo e pari ad Euro 4.074,30.
C) Problema riscontrato:
davanzali e soglie: aloni (alcuni davanzali e soglie) e sfogliature (soglia porta finestra piano primo).
Come indicato ai capitoli precedenti, il vizio lamentato non risulta imputabile all'opera del posatore (ditta CC) non emergendo pertanto costi di ripristino in capo alle parti nell'accertamento.
D) Problema riscontrato:
posa controtelai portoncini di ingresso.
le opere di ripristino consisteranno nell'approntamento di idonee mascherature e barriere atte
29 a proteggere gli ambienti abitati dall'immissione di poveri e macerie di risulta, la rimozione del portoncino unitamente al relativo controtelaio, le opere murarie di adeguamento/riquadratura, la nuova posa del controtelaio, la posa del portoncino e relativa registrazione.
Per l'intervento, si valuta l'impiego di mano d'opera consistente in un operaio comune ed uno specializzato nelle seguenti quantificazioni:
n°1 giorno operaio comune
€/ora 30,00 x n°8 ore = Euro 240,00
n°1 giorno operaio specializzato
€/ora 35,00 x n°8 ore = Euro 280,00
Materiale di consumo Euro 50,00
Sommano Euro 570.00
E) Problema lamentato:
porta di accesso al locale tecnico.
Per le ragioni esposte al capitolo dedicato, non vi sono quantificazioni in essere.
F) Problema riscontrato:
intonaco interno irregolare in più punti.
considerato che la problematica lamentata riguarda aspetti/difetti di natura essenzialmente estetica e comunque tale da non pregiudicare la fruibilità dell'abitazione, si ritiene ragionevole
e congrua la quantificazione in abbattimento indicata in punto sul computo (voce 5.10) e quindi corrispondente alla differenza tra l'importo esposto e quello oggetto di valutazione in abbattimento, quindi pari ad Euro 1.706,00.
G) Problema lamentato:
massetto esterno in calcestruzzo predisposto per la posa della pavimentazione in pietra.
Per le ragioni esposte al capitolo dedicato, vista anche la pavimentazione soprastante in essere
(estranea a problematiche di sorta) non risulta necessario/possibile
effettuare computi di ripristino.
H) Problema riscontrato:
30 posa della griglia per la raccolta acqua nella zona dell'ingresso carraio.
Ancorchè la canalina ai margini dell'area esterna pavimentata non sia stata posata secondo lo schema corretto, (sormonti inversi), di fatto, detta situazione non pregiudica ne' la raccolta
e lo scorrimento delle acque meteoriche, né aspetti estetici di sorta, essendo in ogni caso assicurato il regolare deflusso verso i punti di raccolta. Poiché la rimozione e riposa della canalina imporrebbe opere, all'atto pratico ininfluenti per il fine che prefigge detta canalina e considerato che la rimozione potrebbe causare danni maggiori dei vantaggi di riposa tutto sommato trascurabili, si ritiene adeguato l'abbattimento previsto sul computo (voce O1) determinato in Euro 132,00.
I) Problema lamentato:
la posa delle grondaie.
si richiama la quantificazione di ripristino di cui al computo, (voce p), ovverosia si reputa necessario:
- mano d'opera consistente in un operaio specializzato per n.1 gg di lavoro
Euro/ora 35,00 x 8 = Euro 280,00
- noleggio di piattaforma aerea per le medesime tempistiche
€/gg 165,00 x n°1 giorni = Euro 165,00
- materiale di consumo Euro 50,00
Sommano Euro € 495,00
L) Problema riscontrato:
esecuzione della scala interna
la quantificazione valutata sulla scorta dell'abbattimento di cui al computo (voce N1) e stimata in Euro 840,00.
Precisazione:
gli importi sopra indicati sono da intendersi esclusi di i.v.a. secondo Legge”.
Giova precisare che in ordine al problema riscontrato di cui al punto A), nel rispondere alle osservazioni critiche del consulente tecnico di parte resistente, il ctu ha osservato che “Punto
A : si richiama quanto riportato in punto c.t.u. e concordemente con quanto osservato dal c.t.p.,
l'importo richiesto per la riparazione risulta effettivamente eccessivo;
nello schema di analisi
31 (computo economico di revisione c.t.u.) è stato dedotto l'importo di Euro 1.525,00 che appare già adeguato;
non risulta congruo proporre soluzioni economiche maggiori/differenti”; mentre in relazione al problema di cui al punto F, il ctu ha così risposto alle osservazioni critiche:
“Punto F : il fatto che l'intonaco sia stato realizzato da ditta subappaltratice (estranea all'accertamento) ed incaricata dalla ditta non può, allo stato, esonerare l'appaltatore CP_1 da ogni responsabilità”. Per quanto concerne le problematiche di cui ai punti H ed I, il perito, nel rispondere alle osservazioni critiche ha rilevato che: “Punti H e I: si ritiene che lo schema di posa della canalina, che assecondi l'inclinazione di scorrimento delle acque meteoriche non sia tale da richiedere competenze superiori alla norma per un'esecuzione a regola d'arte. Idem per quanto riguarda le imperfezioni nelle saldature dei canali di gronda: per siffatte tipologie di opere ordinarie, la ditta non può dirsi mera esecutrice priva di competenze specifiche ma comunque in grado di adempiere correttamente ed autonomamente alla tipologia di opere in oggetto”.
Giova precisare che il CTU nel rispondere in data 25.10.2021 alla richiesta di precisazioni formulata dal GI in ordine al seguente quesito: “…scorporare la voce del danno per lavori non eseguiti a regola d'arte dal totale derivante dall'allegato B…”, ha così concluso:
“Facendo riferimento alla precedente perizia ed allegati, in evasione al quesito peritale si avrà:
- infiltrazioni dalle finestre in falda:
l'intervento di ripristino quantificato dalla ditta esecutrice incaricata da proprietari: Euro
2645,00
- imperfezioni delle pareti perimetrali cd “a cappotto termico”:
opere di ripristino quantificato come valore in abbattimento da computo e pari ad Euro
4.074,30
- posa controtelai portoncini di ingresso:
minor valore posa n°1 controtelaio Euro 100,00
opere di ripristino nelle seguenti quantificazioni Euro 570.00
- intonaco interno irregolare in più punti:
opere di ripristino quantificato come valore in abbattimento da computo e pari ad Euro
1.706,00.
- posa della griglia per la raccolta acqua nella zona dell'ingresso carraio.
32 opere di ripristino quantificato come valore in abbattimento da computo e pari ad Euro 132,00.
- la posa delle grondaie.
quantificazione di ripristino di cui al computo Euro € 495,00
- esecuzione della scala interna
opere di ripristino quantificato come valore in abbattimento da computo e pari ad Euro 840,00
Sommano: Euro 10.562,30
Precisazione:
gli importi sopra indicati sono da intendersi esclusi di i.v.a. secondo Legge (come richiesto anche nel mandato)
Sintesi:
- totale preventivato in origine Euro 168.582,50
- totale richiesto dalla ditta a fine lavori, comprese opere extra-preventivo Euro 276.924,00
- totale computo D.L. Euro 197.234,10
- totale c.t.u. Euro 227.858,70 dei quali Euro 10.562,30 danno per lavori non eseguiti a regola
d'arte ad evasione del quesito peritale”.
La somma complessiva quantificata dal ctu come danno per lavori non eseguiti a regola d'arte ammonta, pertanto, ad € 10.562,30. Sennonché, come rilevato dal ctu nel rispondere alle osservazioni critiche del consulente tecnico di parte convenuta, in sede di atp, la somma per la riparazione delle infiltrazioni derivanti dalle finestre in falda effettivamente corrisposta risulta eccessiva, dovendosi invece ritenere congrua per tale voce di danni la somma di € 1.525,00 indicata dal ctu il quale ha precisato che “nello schema di analisi (computo economico di revisione c.t.u.) è stato dedotto l'importo di Euro 1.525,00 che appare già adeguato”.
Ne discende che la somma complessiva del danno risarcibile ammonta ad € 9.442,30 (ottenuto considerando la somma di € 1.525,00 come importo ritenuto congrue per le infiltrazioni dalle finestre in falda).
La Corte, considerati gli esiti della ctu e la quantificazione delle opere e dei costi sopra riportata
(ivi incluso il minor importo di € 1525,00 per le infiltrazioni dalla finestre in falda), osserva, pertanto, che la domanda di risarcimento del danno formulata dagli appellanti è meritevole di accoglimento, con conseguente condanna dell'appellato al pagamento in favore degli appellanti
33 dell'importo complessivo di € 9.442,30 oltre accessori, con interessi legali dal 15/6/2018, data del ricorso per consulenza preventiva, al saldo.
Ne deriva, quindi, che l'odierno appellato dovrà essere condannato al CP_1 pagamento in favore degli appellanti, della complessiva somma di € 9.442,30 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per la non corretta esecuzione dei lavori.
Sulla somma ottenuta vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione risarcitoria, avente natura di debito di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro. Questi ultimi che, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati -al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché
Cass. n.492 del 2001) - sulla predetta somma da devalutare, dalla data del ricorso per consulenza tecnica preventiva (15/6/2018) e via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici
ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Non è, invece, meritevole di accoglimento la domanda degli appellanti di risarcimento dei danni personali e per disagi subiti e subendi, da liquidarsi in via equitativa, in considerazione dell'estrema genericità della suddetta domanda quanto ai suoi elementi costitutivi non puntualmente allegati e dedotti.
Gli appellanti, infatti, si sono limitati ad affermare che la presente vicenda li ha costretti a subire anche un danno esistenziale, conseguente al disagio costituito dall'avere un cantiere aperto, lavori non conclusi e infiltrazioni, di cui non potendo provare in modo preciso l'ammontare, ne chiedono ai sensi dell'art. 1226 c.c., la liquidazione in via equitativa.
B.3 Terzo motivo di appello.
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti contestano la sentenza impugnata nella parte in cui, sull'assunto della presunta fondatezza dell'eccezione di decadenza promossa
34 dall'appellato in relazione alla prima domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno per i vizi, non ha esaminato la separata domanda avente ad oggetto l'accertamento della maggior somma pagata a titolo di indebito oggettivo.
Gli appellanti affermano che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto esaminare la domanda fondata sul diverso presupposto giuridico della ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. ed accertare la fondatezza del loro diritto alla ripetizione delle somme indebitamente incassate dall'impresa . CP_1
Gli appellanti, a sostegno di tale domanda deducono che il CTU nella perizia, redatta in sede di
ATP, e nel prospetto di cui all'allegato B della stessa perizia, ha stabilito che il valore delle opere effettuate ammonta a € 227.858,70. Aggiungono che, nel corso del giudizio di primo grado, è stata richiesta dal G.I una precisazione alle risultanze della perizia con il seguente quesito “ … scorporare la voce del danno per lavori non eseguiti a regola d'arte dal totale derivante dall'allegato B, senza computare l'iva.”.
In tesi di parte appellante, tale precisazione richiesta al CTU aveva lo scopo di individuare l'ammontare delle differenti somme attribuibili, da un lato, al risarcimento del danno per le opere non eseguite a regola d'arte e, dall'altro, per la determinazione del residuo importo versato all'impresa senza titolo, essendo derivante da voci duplicate, non eseguite o maggiorate.
Gli appellanti osservano che il CTU ha stabilito che il totale dovuto per i lavori appaltati ammonta a: «€ 227.858,70 dei quali € 10.562,30 danno per lavori non eseguiti a regola d'arte».
Da ciò si deduce, osservano gli appellanti, che al netto del risarcimento dei danni, la somma corretta dovuta all'appaltatore, depurata da costi esposti per lavori non eseguiti, duplicati e aumentati ingiustificatamente e non concordati, sarebbe di € 238.420,00 (oltre iva).
Gli appellanti osservano che è stato dimostrato, con la produzione dei bonifici effettuati a favore dell'impresa, che i sig.ri e hanno versato la somma complessiva di € 245.000,00 Pt_1 Pt_2
(oltre iva), per cui ne risulterebbe una differenza di importo di € 6.580,00 (per complessivamente € 7.238 iva al 10% inclusa).
Gli odierni appellanti affermano, quindi, di avere diritto al rimborso dell'importo di € 6.580 (€
7.238 iva al 10 % compresa), ai sensi dell'art. 2033 c.c., in quanto tale somma costituirebbe un indebito oggettivo, essendo stata ricevuta dall'impresa a pagamento di opere e attività CP_1
non effettivamente svolte e compiute.
In via residuale e subordinata, gli appellanti affermano di avere diritto al rimborso della somma
35 di quanto pagato in più del dovuto, ai sensi dell'art. 2041 cc.
B.
3.1 La difesa di parte appellata.
In ordine alla richiesta di rimborso della somma di € 6.580,00 oltre iva al 10%, l'appellato osserva che il CTU, in risposta al quesito nr. 4 (vds. pag. 22 della CTU ed anche pag. 3 dell'integrazione di perizia 25/10/2021), ha soltanto specificato di aver determinato nell'importo di € 227.858,70 il valore delle opere eseguite dall'IM CC mediante
“raffronto d'insieme” dei dati e delle informazioni acquisite dai CTP. L'appellato osserva, quindi, che è stata effettuata una misurazione correlata ad alcune “quantificazioni” senza nulla specificare e, pertanto, non è possibile giungere ad un dato certo di analisi metrico/economica.
L'appellato osserva che il punto di partenza della CTU è stato il conteggio della D.L. senza effettuare alcuna verifica circa la bontà del medesimo.
Inoltre, osserva l'appellato, tutti i lavori ed i prezzi per le lavorazioni sono stati tutti concordati, in accordo con la D.L.
In tal senso, si osserva che un'analisi metrica/economica effettuata due anni dopo la conclusione dei lavori, non potrebbe superare l'analisi metrica/economica effettuata dal direttore dei lavori al momento dell'esecuzione degli stessi: a nulla rileverebbe il conteggio effettuato dalla D.L. solo nel marzo 2018, dopo la richiesta del pagamento degli importi a saldo.
L'appellato chiede, quindi, il rigetto della domanda di rimborso di somme per “lavori non eseguiti e/o aumenti non concordati”, in quanto tutti i lavori sono stati concordati tra le parti e supervisionati dal direttore dei lavori che autorizzava di volta in volta i pagamenti.
Il richiamo effettuato dagli appellanti agli articoli 2033 e 2041 c.c. in ogni caso non sarebbe corretto, poiché le parti hanno concluso e dato esecuzione ad un contratto che, ex art. 1372
c.c., avente forza di legge tra le parti ed il richiamo agli art. 2033 c.c. - indebito oggettivo -
e art. 2041 c.c. - ingiustificato arricchimento - non rilevano, non ricorrendone i presupposti.
B.
3.2. La Corte osserva che il terzo motivo di appello è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente, occorre evidenziare che si ha indebito oggettivo quando manchi un'originaria causa contrattuale giustificativa di un pagamento (condictio indebiti sine causa) o quando la causa del rapporto, originariamente esistente, sia poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla il rapporto medesimo (condictio ob causam finitam), ad esempio a seguito di annullamento, risoluzione o inefficacia del negozio. Sennonchè gli appellanti nulla
36 deducono in merito all'esistenza dei presupposti giustificativi della richiesta di ripetizione di indebito, tenendo conto che tra le parti intercorreva un rapporto contrattuale e, quindi, un titolo giustificativo astrattamente idoneo a sostegno della corresponsione dei pagamenti.
Nel caso in esame, la domanda di restituzione della somma di € 6.580 (ovvero di € 7.238 iva al
10 % compresa), ai sensi dell'art. 2033 c.c. non risulta meritevole di accoglimento, in quanto parte appellante non individua e precisa quali sarebbero le opere conteggiate e/o duplicate, i lavori non concordati e privi di giustificazione causale o i cui costi siano stati maggiorati ed in che termini sia avvenuta tale maggiorazione.
Gli appellanti si limitano a richiamare, del tutto genericamente ed acriticamente, i dati contabili conclusivi della perizia. Infatti, essi rilevano di aver corrisposto all'appaltatore la somma di €
245.000,00 mentre il CTU ha stabilito che il totale per i lavori appaltati ammonta a: «€
227.858,70 dei quali € 10.562,30 danno per lavori non eseguiti a regola d'arte» (come da risposta fornita in data 25.10.21 alla richiesta di precisazione da parte del GI del seguente tenore:
“proceda il c.t.u. in relazione a quanto già accertato in perizia a scorporare la voce del danno per lavori non eseguiti a regola d'arte dal totale derivante dall'allegato B, senza computare
l'i.v.a.”.
Dai suindicati dati contabili si dovrebbe ricavare e desumere il diritto degli appellanti alla restituzione della somma di € 6.580 (ovvero di € 7.238 iva al 10 % compresa), in quanto, in tesi degli appellanti, la somma corretta dovuta all'appaltatore sarebbe di € 238.420,00 (oltre iva) e non di € 245.000,00.
Sennonchè gli appellanti si limitano a richiamare tali dati contabili senza, in ogni caso, indicare nello specifico e, per come sarebbe stato loro onere, i lavori i cui costi sarebbero stati duplicati e/o conteggiati due volte e/o non concordati e, quindi, in ipotesi, eseguiti in assenza di accordo e/o titolo giustificativo. Anche il mero richiamo all'allegato B di cui alla relazione redatta in sede di ATP, in assenza di puntuali deduzioni ed allegazioni da parte degli appellanti, non è idoneo a colmare il difetto di onere probatorio in cui sono incorsi gli appellanti sia in ordine all'an della pretesa restitutoria ed ai presupposti che giustificano una richiesta di restituzione ex art. 2033
c.c., sia in relazione al quantum della medesima.
La richiesta di rimborso delle somme ex art. 2033 c.c. deve essere, pertanto, rigettata.
Parte appellante, peraltro, in subordine chiede il rimborso della medesima somma, sopra indicata, anche a titolo di ingiustificato arricchimento.
37 Per quanto riguarda la domanda formulata da parte appellante in via subordinata di restituzione delle somme oggetto di causa ex art. 2041 c.c., occorre rilevare quanto segue.
Ai sensi dell'art. 2041 c.c. chi si è arricchito, senza giusta causa, a danno di un'altra persona, è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare l'impoverito della correlata diminuzione patrimoniale. Quanto ai rapporti tra condictio indebiti (art. 2033 c.c.) ed arricchimento ingiustificato (art. 2041 c.c.), occorre evidenziare che anche se le due azioni sono riconducibili al comune principio della mancanza di una giustificazione legale dell'attribuzione patrimoniale, esse di distinguono per quanto concerne i rispettivi presupposti. Infatti, l'azione ex art. 2041 c.c. richiede che vi sia un arricchimento dell'accipiens ed un depauperamento del solvens, mentre tale presupposto non è normativamente richiesto per quanto riguarda l'azione di ripetizione di indebito. Inoltre, chi esperisce vittoriosamente l'azione ex art. 2041 c.c. ha diritto soltanto ad un indennizzo nei limiti dell'arricchimento dell'altra parte e non alla restituzione della prestazione eseguita.
L'art. 2042 c.c. ha poi previsto un ulteriore requisito dell'azione di ingiustificato arricchimento: il carattere della sussidiarietà, in ragione del quale l'azione di ingiustificato arricchimento può essere esperita soltanto quando la situazione di squilibrio non può essere regolata da altro mezzo previsto dalla legge.
Ai sensi dell'art. 2042 c.c., pertanto, l'azione di ingiustificato arricchimento è proponibile solo ed esclusivamente qualora non sia esperibile un'altra azione tipica fondata su contratto, sulla legge, o su clausole di carattere generale.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 33954 del 05/12/2023 hanno meglio precisato e definito il concetto di sussidiarietà ex art. 2042 c.c. rilevando che «la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con
l'ordine pubblico».
In definitiva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'azione di ingiustificato arricchimento deve ritenersi preclusa in tutti quei casi in cui:
• l'azione suscettibile di proposizione in via principale non sia esperibile per un
38 comportamento imputabile all'impoverito, come nei casi di prescrizione e decadenza dall'azione;
• in caso di nullità del titolo contrattuale, qualora la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico;
• quando il rigetto della domanda principale, nel merito, è derivato dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa nel suo interesse.
Nella specie, essendo stata ritenuta infondata l'azione ex art. 2033 c.c. per carenza di prova dei suoi elementi costitutivi, la domanda degli appellanti formulata in via subordinata e sussidiaria ex art. 2041 c.c. non può ritenersi proponibile per difetto del requisito della sussidiarietà. Peraltro, parte appellante si è limitata a chiedere la restituzione delle somme ex art. 2041 c.c. senza nulla dedurre ed argomentare in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi di tale azione, oltre che dei relativi presupposti e requisiti.
Ne deriva che anche la domanda di restituzione della somma di cui sopra ex art. 2041 c.c. deve essere respinta.
B.4 Quarto motivo di appello.
Con il quarto motivo di appello, gli odierni appellanti contestano la mancata pronuncia da parte del Giudice di prime cure sulla domanda svolta in primo grado di refusione in favore degli attori dei costi sostenuti in sede di ATP (doc. n.11) per un importo complessivo di € 10.145,57 (di cui
€ 5.221,87 per competenze liquidate al CTU, € 3.661,70 per spese legali di ATP ed € 1.262,00 per compensi corrisposti al CTP per la procedura preventiva e l'assistenza).
Gli appellanti osservano che la richiesta di rimborso di tutte le spese legate all'ATP non può essere inficiata dal fatto che nell'istanza per la nomina del tecnico è stato indicato quale danno risarcibile presunto un importo superiore a quello successivamente riscontrato. A tal fine, deducono che l'ATP non ha ritenuto infondata la domanda degli odierni appellanti, ma ha soltanto considerato inferiore il valore complessivo del risarcimento, rispetto a quanto richiesto dai ricorrenti ex art. 696 bis.
A tal fine, osservano che inizialmente aveva intimato ai sig.ri il CP_1 Pt_1 pagamento di € 16.924,00 oltre iva a saldo dei lavori (doc. 6.), obbligando gli appellanti a ricorrere al Tribunale per la nomina del CTU, senza il quale non si sarebbe potuto accertare la situazione oggettiva di fatto, sulla base della quale poi proporre una domanda di risarcimento.
La pretesa creditoria, peraltro, era stata confermata dal convenuto nella memoria di costituzione
39 nella procedura di ATP. Tale circostanza legittimerebbe, in tesi di parte appellante, la richiesta di rifusione integrale delle spese sostenute in sede di ATP.
B.
4.1. La difesa di parte appellata.
in ordine al quarto motivo di impugnazione eccepisce che controparte non può CP_1
richiedere il pagamento integrale di ogni spesa sostenuta in sede di ATP (compenso CTU, spese legali ed addirittura di CTP) avendo in quella sede formulato richieste esorbitanti, del tutto infondate e non accolte dal CTU.
B.
4.2. Il quarto motivo di appello è fondato.
La Corte osserva che il quarto motivo di appello è da ritenersi fondato. Infatti, nel giudizio di merito, le spese sostenute per l'Accertamento tecnico preventivo sono considerate spese giudiziali e, salvo casi di compensazione, sono poste a carico della parte soccombente, secondo il criterio generale di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (vds. in tal senso, Cass. n. 9735 del 26/05/2020 secondo cui “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.”). La parte vittoriosa ha poi diritto a vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, co. 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 19.07.2023 n. 21085; vds. anche Cass.
n. 12759 del 23/12/1993 secondo cui
“Le somme erogate dalla parte che ha chiesto un accertamento tecnico preventivo per compensare il consulente tecnico d'ufficio ed il proprio consulente costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire e le relative somme non sono pertanto soggette a rivalutazione monetaria, ma debbono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente, salvo che il giudice non ritenga di compensarle ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.”).
In applicazione delle suindicate coordinate normative e giurisprudenziali, nella liquidazione delle spese giudiziali, cui infra, occorrerà prendere in considerazione il diritto di parte
40 appellante al rimborso delle spese sostenute in sede di ATP per come documentate.
C. Spese processuali
Per quanto riguarda, infine, le spese di lite dei due diversi gradi di giudizio, esse seguono la soccombenza di parte appellata e si liquidano come segue in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss. mm. e nei limiti del principio della domanda tenuto conto della nota spese depositata da parte appellante (vds. Cass. n. n. 14198 del 05/05/2022 che ha ribadito che “In tema di liquidazione delle spese processuali, quando la parte presenta la nota spese, secondo quanto previsto dall'art. 75 disp.att.c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma superiore”).
In particolare, giova evidenziare che nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento danni, il valore della causa si determina, in linea generale, in base all'importo della somma richiesta dall'attore nell'atto di citazione, secondo il principio del "disputatum".
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che sulla base del criterio del disputatum,
i principi da seguire sono i seguenti: se la domanda di primo grado viene accolta, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese deve essere pari alla somma attribuita dal giudice
(analogamente, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del “decisum”). A contrario, qualora la domanda di primo grado venga rigettata, ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore della causa deve essere determinato in base al petitum e non già in base al decisum secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma primo, quarto periodo, del d.m. 10.3.2014 n. 55.
Pertanto, le spese sono liquidate in favore di parte appellante per come di seguito si espone, secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. mm., tenendo conto del valore della controversia in base al criterio del “decisum”, trattandosi di accoglimento parziale e della nota spese depositata da parte appellante.
In particolare, vanno riconosciute in favore di parte appellante le spese del primo grado di giudizio che vengono liquidate nella complessiva somma ritenuta congrua di € 3.809,00 per come già liquidata dal giudice di primo grado.
Inoltre, come sopra detto, in relazione al quarto motivo di impugnazione, nel giudizio di merito le spese sostenute per l'Accertamento tecnico preventivo sono considerate spese giudiziali.
41 Ne deriva che parte appellante ha anche diritto al rimborso delle spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" per come documentate (cfr. doc. 11)
e che di liquidano come segue: € 5.221,87 per competenze liquidate al CTU;
€ 3.661,70 per spese legali di ATP;
€ 1.262,00 per compensi corrisposti al CTP per la procedura preventiva e l'assistenza; per un importo complessivo di € 10.145,57.
Le spese del presente grado di giudizio sono liquidate, nei limiti della nota spese depositata da parte appellante, tenuto conto del valore della controversia per come sopra chiarito e del principio della domanda, nella complessiva somma di € 4.811,30 oltre rimborso contributo unificato per € 804,00 e rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e così provvede: Parte_1 Parte_2
- In accoglimento parziale dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
riforma la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 493/2022 pubblicata in data
[...]
14.11.2022 e, previo accertamento della responsabilità di per le causali CP_1
di cui in parte motiva, condanna l'appellato al pagamento a favore CP_1
degli appellanti della somma di euro 9.442,30 in valori attuali, oltre interessi legali fino al soddisfo da calcolare sulla predetta somma da devalutare alla data del ricorso per consulenza tecnica preventiva (15/6/2018) e via via da rivalutare annualmente fino alla data odierna in base agli indici ISTAT del costo della vita per impiegati ed operai;
- Rigetta le domande di parte appellante di ripetizione delle somme ex art. 2033 c.c. ed ex art. 2041 c.c. (per come indicato in parte motiva);
- condanna l'appellato a rifondere agli appellanti le spese di lite del primo CP_1
e del presente grado di giudizio che vengono liquidate per il primo grado in complessivi
€ 13.954,57 (di cui € 3.809,00 per compensi ed € 10.145,57 per spese ATP per come indicato in parte motiva) ed in € 5.615,30 per il presente grado di giudizio (di cui €
4.811,30 per compensi ed € 804,00 per esborsi) oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovute come per legge.
42 Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 09.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Angela Giunta Dr. Cecilia Marino
43