Versione
13 aprile 1952
13 aprile 1952
Art. 31.
La trattenuta dell'imposta complementare nella misura dell'1,50 per cento, a norma dei precedenti articoli 28 e 30, ha carattere definitivo fino alla concorrenza di complessive lire 600.000 annue; per la parte eccedente detta somma tale trattenuta ha carattere di tassazione provvisoria ed il suo importo e' portato in deduzione dell'imposta dovuta, secondo l'accertamento da eseguirsi nei modi ordinari, con le normali aliquote progressive.
L'applicazione dell'aliquota progressiva sulla parte eccedente le lire 600.000 annue avra' luogo a partire dall'esercizio 1952-53 con riguardo ai redditi conseguiti nell'anno solare 1951 e in base a dichiarazione da presentarsi entro il 31 marzo 1952.
E' abrogato l' art. 11 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463 , convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122 .
La trattenuta dell'imposta complementare nella misura dell'1,50 per cento, a norma dei precedenti articoli 28 e 30, ha carattere definitivo fino alla concorrenza di complessive lire 600.000 annue; per la parte eccedente detta somma tale trattenuta ha carattere di tassazione provvisoria ed il suo importo e' portato in deduzione dell'imposta dovuta, secondo l'accertamento da eseguirsi nei modi ordinari, con le normali aliquote progressive.
L'applicazione dell'aliquota progressiva sulla parte eccedente le lire 600.000 annue avra' luogo a partire dall'esercizio 1952-53 con riguardo ai redditi conseguiti nell'anno solare 1951 e in base a dichiarazione da presentarsi entro il 31 marzo 1952.
E' abrogato l' art. 11 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463 , convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122 .
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/1961, n. 204Provvedimento: La trattenuta dell'imposta complementare, effettuata, nei confronti dei dipendenti statali, nella misura dell'uno e cinquanta per cento, a norma dell'art 31 della legge 8 aprile 1952 n 212, ha carattere definitivo fino alla concorrenza di complessive lire seicentomila annue. La definitivita di tale tassazione importa che della somma di lire seicentomila non si debba piu tenere alcun conto nell'applicazione della complementare dovuta per la parte eccedente, nemmeno per quanto attiene alla progressione dell'aliquota.*Leggi di più...
- soggetti passivi·
- imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (complementare)·
- dipendenti statali·
- tributi erariali diretti·
- art 134 tu 29 gennaio 1958 n 645 e art 1 legge 28 maggio 1959 n 361·
- non retroattivita della norma·
- natura di acconto·
- trattenuta dell'uno e cinquanta per cento sulle prime lire seicentomila·
- definitivita della tassazione·
- conseguenze·
- carattere innovativo della legge·
- trattamento dell'uno e cinquanta per cento