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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/05/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AC
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dr.ssa Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2141/2019 R.G. promossa da:
vedova nata a [...] ) il 2.8.1962 ed Parte_1 Per_1
ivi residente in [...], (codice fiscale ) quale C.F._1
unica erede di nato/a a PACHINO il 02/12/1948, Persona_2 C.F._2
deceduto in data 29.5.2022, rappresentata e difesa dall'AVV. ALIFFI SILVIO
contro in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, Viale Controparte_1
Regina Margherita n. 125, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con R.E.A. 1150724, P.IVA
e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, (già P.IVA_1 Controparte_2
giusta atto di variazione di denominazione sociale dell'1 giugno 2021, iscritto in Controparte_3
data 8 giugno 2021) con sede legale in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, P.IVA P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'AVV. LUCA POLVERINO e dall'AVV. LUIGI COLUCCINO
pagina 1 di 8 Avente ad oggetto: Somministrazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 19/02/2024 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha richiesto ed ottenuto avverso quale titolare Controparte_1 Persona_2
dell'utenza di energia elettrica sita in Pachino (SR), via La Marmora n. 187, decreto ingiuntivo con cui a quest'ultimo è stato ingiunto il pagamento della somma di
Euro 12.808,16, a titolo di consumi elettrici rilevati e non saldati, oltre interessi legali e spese della procedura.
ha proposto opposizione con la quale ha contestato radicalmente il Persona_2
decreto ingiuntivo, sollevando preliminarmente eccezioni di carattere procedurale, quali la carenza assoluta di mandato al procuratore di e la genericità Controparte_1
estrema del ricorso monitorio, lamentando che la documentazione prodotta non fosse sufficiente a provare il credito azionato. Inoltre, nel merito, ha sostenuto che le fatture contestate erano relative a consumi irrealistici e non corrispondenti al reale utilizzo dell'energia elettrica, imputando ciò ad un guasto del contatore, tempestivamente segnalato ad senza tuttavia ottenere adeguata risposta. CP_1
L'opponente ha formulato altresì una domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del distacco ingiustificato della fornitura elettrica,
sia presso l'azienda agricola in Contrada Sichilli a Pachino, sia presso il proprio studio pagina 2 di 8 professionale, chiedendo la condanna di al pagamento della somma di CP_1
Euro 21.122,40 per il danno economico subito e di Euro 4.000,00 a titolo di danno d'immagine.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente le eccezioni Controparte_1
preliminari formulate dall'opponente e ribadendo la legittimità e fondatezza del proprio credito, dimostrato, a suo dire, dalla documentazione prodotta consistente nell'estratto autentico notarile del “Giornale dei crediti in contenzioso”. In particolare, con riferimento alla contestata carenza di mandato difensivo, la società opposta ha specificato che aveva agito in qualità di mandataria per la gestione del Controparte_3
credito e che la procura conferita al difensore risultava chiaramente dalla documentazione notarile depositata in giudizio. Ha sottolineato, inoltre, che il decreto ingiuntivo era stato correttamente emesso sulla base di documentazione sufficiente ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.
Con riferimento al merito della contestazione sul guasto al contatore, Controparte_1
ha sostenuto che non fosse stata fornita prova sufficiente dell'asserito guasto del misuratore, affermando inoltre che il sistema di fatturazione adottato dalla società era conforme alla normativa vigente e basato su dati trasmessi dalla s.p.a. E-distribuzione.
Ha precisato, altresì, che eventuali anomalie avrebbero dovuto essere segnalate e documentate con modalità formali previste dal contratto di fornitura. A tal riguardo, la società opposta ha richiamato una precedente ordinanza del Tribunale di AC (R.G.
pagina 3 di 8 5503/2015), che aveva già affrontato il medesimo tema, rigettando la domanda cautelare proposta dallo per mancata prova del guasto del contatore. Persona_2
Radicatosi il contraddittorio, è stata esperita attività istruttoria consistita nell'escussione dei testi indicati dalla parte opponente, i quali hanno confermato sia il guasto del contatore sia le relative segnalazioni tempestivamente inoltrate a . È stata CP_1
inoltre ordinata, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione da parte di dei Controparte_4
tabulati contenenti la certificazione dei consumi relativi al periodo contestato.
Nel corso del procedimento, è intervenuto il decesso dell'originario opponente Per_2
dichiarato nell'udienza del 15 giugno 2022, con conseguente interruzione del
[...]
giudizio. Successivamente, il procedimento è stato tempestivamente riassunto dalla sua erede indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito Parte_1
dell'udienza di precisazione delle conclusioni e del successivo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 190 codice di rito civile.
Ciò premesso l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito indicati.
La domanda proposta dall'opponente deve essere esaminata preliminarmente sotto il profilo della dedotta carenza assoluta di mandato al procuratore della società opposta.
Sul punto, deve rilevarsi che la difesa di ha prodotto ampia Controparte_1
documentazione notarile, dalla quale emerge chiaramente che aveva Controparte_3
ricevuto mandato specifico per la gestione del credito, con espressa facoltà di nominare e revocare difensori, conferire procure e rappresentare la mandante in giudizio. Tale
pagina 4 di 8 documentazione, pertanto, attesta inequivocabilmente la legittimazione processuale della parte opposta e la regolarità del mandato conferito ai propri difensori.
Deve poi osservarsi che dagli atti emerge inoltre il cambio di denominazione di CP_3
in e che il conferimento della procura generale alle liti agli
[...] CP_2 CP_2
Avv.ti Coluccino e Polverino risulta documentalmente provato con atto notarile del 30
maggio 2022, a firma dell'amministratore delegato Inoltre, la Controparte_5
stessa ha formalizzato in data 21 giugno 2022, mediante atto pubblico, Controparte_2
la revoca delle procure in precedenza conferite all'Avv. Sollitto. Tali atti, regolarmente registrati e autenticati, superano l'eccezione dell'opponente circa la presunta carenza di prova sulla continuità soggettiva tra e , fornendo prova documentale CP_3 CP_2
inequivoca del mutamento di denominazione e della legittimazione a rappresentare
[...]
in giudizio. CP_1
Quanto alla seconda eccezione, relativa alla presunta genericità ed insufficienza probatoria della documentazione a sostegno del decreto ingiuntivo opposto, va osservato che la società opposta ha depositato un estratto autentico notarile denominato “Giornale
dei crediti in contenzioso”, idoneo a costituire prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634
c.p.c. Tale documento reca indicazione dettagliata e specifica delle fatture insolute e dei relativi importi, sufficienti per fondare il credito azionato in via monitoria. Anche tale eccezione risulta infondata.
Venendo al merito, l'opponente ha contestato l'importo richiesto, affermando che le fatture risultavano anomale e non corrispondenti ai consumi reali a causa di un presunto pagina 5 di 8 guasto del contatore (il display indicava consumo zero), che sarebbe stato tempestivamente segnalato ad Tuttavia, tale circostanza non ha trovato CP_1
adeguata conferma istruttoria. Nonostante le testimonianze rese, l'opponente non ha fornito prova oggettiva e documentale dell'effettiva esistenza del guasto. In particolare,
già con ordinanza emessa in sede cautelare (RG 5503/2015), il Tribunale di AC ha ritenuto carente il fumus boni iuris in ordine alla dedotta anomalia del contatore,
rilevando che il display spento non costituisse prova di malfunzionamento, che non fosse stata richiesta una verifica tecnica da parte dell'utente e che le segnalazioni alla società fossero state tardive e prive di una formale domanda di rettifica ai sensi della normativa di settore.
In detta ordinanza, è stato altresì riportato quanto dichiarato dal tecnico di NE
TR s.p.a., , secondo cui “l'eventualità che il display del Testimone_1
contatore non segni nulla non esclude che il dispositivo funzioni, comunque,
regolarmente e registri i consumi”. Tale dichiarazione, proveniente da soggetto qualificato e direttamente incaricato della manutenzione del dispositivo, conferma l'insufficienza delle deduzioni difensive dell'opponente.
In quella sede, è stato anche rilevato come la prima contestazione scritta indirizzata ad risalisse al 26 ottobre 2015, mentre lo stesso opponente ha affermato di essersi CP_1
accorto del presunto malfunzionamento già nel mese di agosto dello stesso anno. Tale
ritardo, unito all'assenza di una richiesta formale di verifica del contatore, incide negativamente sulla credibilità della doglianza. Inoltre, il verbale dell'intervento tecnico pagina 6 di 8 del 28 settembre 2015 non ha avuto ad oggetto la verifica del misuratore, bensì un guasto all'impianto elettrico privato dell'utente, confermato anche dalla testimonianza dell'incaricato intervenuto sul posto. CP_1
Deve evidenziarsi inoltre, a conferma della regolarità della fatturazione, che i tabulati emessi da (vedasi doc. n. 7 allegato dalla opposta con la seconda Controparte_4
memoria ex art. 183 c.p.c.) – pur non completi in ogni dettaglio storico – non hanno evidenziato difformità o scostamenti significativi rispetto ai consumi abituali dell'utenza. Le presunte anomalie, segnalate genericamente dall'opponente in merito a periodi non coperti o parzialmente oscurati, non sono state accompagnate da consulenze tecniche di parte, perizie di verifica del misuratore o ulteriori elementi oggettivi di riscontro.
In assenza di tali elementi, il giudizio di attendibilità delle fatturazioni emesse da
[...]
non può essere scalfito dalle allegazioni difensive dell'opponente, CP_1
risultando queste ultime inidonee a vincere la presunzione di veridicità e correttezza dei dati di consumo comunicati dal distributore e utilizzati per la fatturazione.
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente per risarcimento danni,
essa risulta integralmente priva di fondamento, non essendo stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare l'esistenza del danno economico o del danno d'immagine. Le
allegazioni risultano generiche e non confortate da elementi oggettivi, quali documentazione contabile, contrattuale o testimonianze qualificanti, che possano pagina 7 di 8 provare un pregiudizio diretto, attuale e quantificabile derivante dal distacco della fornitura.
In definitiva, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, deve concludersi per il rigetto sia dell'opposizione al decreto ingiuntivo sia della domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dall'opponente.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di in qualità di erede di Parte_1 Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di AC, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da successivamente sostituito Persona_2
dall'erede e per l'effetto conferma integralmente il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dall'opponente;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
, spese liquidate in Euro 3.500,00 oltre rimborso forfettario spese Controparte_1
generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
AC, 8 maggio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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