Art. 156.
L' articolo 334 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 334 - Rimozione dall'amministrazione. - Quando il patrimonio del minore e' male amministrato, il tribunale puo' stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o puo' rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.
L'amministrazione e' affidata ad un curatore, se e' disposta la rimozione di entrambi i genitori".
L' articolo 334 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 334 - Rimozione dall'amministrazione. - Quando il patrimonio del minore e' male amministrato, il tribunale puo' stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o puo' rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.
L'amministrazione e' affidata ad un curatore, se e' disposta la rimozione di entrambi i genitori".