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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 3448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3448 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Terza Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 8862/2022 R.G., promossa
DA
(P. IVA.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Nocco, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATO
Conclusioni:
Quelle precisate all'udienza del 18.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
pagina 1 di 4 1. Con ricorso in opposizione a cartella esattoriale, conveniva il Controparte_1 [...]
e l' dinnanzi al Giudice di Pace di impugnando la CP_2 Parte_1 CP_2 cartella esattoriale n. 059 2022 0024130657000, per l'importo di € 894,88, in relazione al ruolo n. 2022/002378 per infrazioni al codice della strada per l'anno 2019, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della cartella esattoriale opposta e dell'intimazione di pagamento o, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale.
A sostegno delle proprie difese eccepiva la mancata notifica del verbale di violazione del codice della strada e l'incompletezza della cartella esattoriale notificata, in quanto a suo dire priva di alcune pagine.
Si costituivano il che eccepiva l'assoluta infondatezza degli avversi assunti Controparte_2 riguardanti la mancata notifica del verbale (che, invece, sarebbe stato regolarmente notificato in data 10.06.2019) e chiedeva il rigetto dell'opposizione, nonché , che Parte_1 chiedeva in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione e la declaratoria di difetto di legittimazione passiva per il merito della debenza.
Con sentenza n. 408/2022, depositata in cancelleria il 17.10.2022, il Giudice di Pace di CP_2 accoglieva l'opposizione promossa annullava la cartella impugnata, compensando le spese di lite.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto il presente appello, chiedendo Parte_1 testualmente al Tribunale di “dichiararsi legittima la cartella n. 05920220024130657000, e dovuta dalla sig.ra la somma con la stessa richiesta, con ogni conseguenza di legge, CP_1 anche in punto di spese. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
A sostegno della propria azione, ha sostenuto l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha statuito sull'incompletezza della cartella.
Non si sono costituiti gli appellati.
Con provvedimento del 05.04.2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e a quella del 18.02.2025 è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche.
***
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica, va dichiarata la contumacia di
[...]
e del CP_1 Controparte_2
1. Nel merito, l'appello è fondato. pagina 2 di 4
1.a In riferimento all'eccezione relativa al difetto di notifica del verbale sotteso alla cartella impugnata, essa è sufficiente a qualificare l'azione proposta da quale Controparte_1 recuperatoria, ai sensi dell'art. 7 D.L. 150/2011. E' noto infatti che le opposizioni con le quali si contesta una cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, vanno proposte ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 150 del 2011. In tali casi, la contestazione della cartella di pagamento ha lo scopo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti (vds.
Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 6204 del 7.3.2024, che richiama Cass. SS.UU. Sent. n. 22080 del 22/09/2017 e successive conformi). Dai documenti offerti in produzione nel giudizio di primo grado emerge senza alcun dubbio (come peraltro si evince anche dal tenore dell'impugnata sentenza, cfr. pag. 2: “Il si costituiva in giudizio e depositava memoria CP_2 con copia del verbale di contestazione notificato”) che il verbale oggetto di causa sia stato notificato a mani proprie dell'appellata in data 10.6.2019, con l'effetto che, in tal modo, CP_1 in difetto di qualunque rituale impugnazione dello stesso, la pretesa creditoria da esso portata si sia cristallizzata, divenendo definitiva.
1.b Relativamente, poi, all'altro motivo di opposizione innanzi al giudice di pace, ossia all'incompletezza della cartella notificata asseritamente priva di alcune pagine “non consentendo all'odierno opponente di avere precisa e dettagliata contezza del credito vantato dall'ente impositore” (cfr. pag.1 del ricorso in opposizione innanzi al G.d.P.) esso non coglie nel segno poiché le stesse contestazioni sollevate in quella sede dalla ricorrente dimostrano che, nel caso di specie, sussistano gli elementi di motivazione minimi richiesti per l'esercizio del diritto di difesa, posto che essa motivazione altro non rappresenta che la ragione della pretesa, utile a portare a conoscenza del debitore il soggetto creditore, la causa del pagamento richiestogli e la violazione che l'ha generato.
Ebbene, dal tenore della cartella (allegata al ricorso in primo grado dalla stessa opponente, nonché in questo giudizio dall' ) si ricava ogni informazione utile alla Parte_1 esatta individuazione della pretesa creditoria vantata, in quanto risulta, dalla pagina 5/14 della pagina 3 di 4 medesima, il dettaglio degli addebiti (ruolo, numero del verbale sotteso, data della sua notifica, importo a pagare).
È pertanto evidente che la sentenza del giudice di pace di vada riformata. CP_2
2. In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) va Controparte_1 condannata a rimborsare ad le spese di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1 si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, scaglione fino ad € 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello;
2) per l'effetto ed in riforma della sentenza n. 408/2022 emessa dal Giudice di Pace di CP_2 nel procedimento RGN 463/2022, depositata il 17.10.2022, dichiara legittima la cartella n.
05920220024130657000, e dovuto da la somma con la stessa richiesta;
Controparte_1
3) condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 139,00 per compensi del primo grado di giudizio ed in € 232,00 per il grado di appello, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Giuseppe Nocco, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lecce, 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Terza Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 8862/2022 R.G., promossa
DA
(P. IVA.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Nocco, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATO
Conclusioni:
Quelle precisate all'udienza del 18.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
pagina 1 di 4 1. Con ricorso in opposizione a cartella esattoriale, conveniva il Controparte_1 [...]
e l' dinnanzi al Giudice di Pace di impugnando la CP_2 Parte_1 CP_2 cartella esattoriale n. 059 2022 0024130657000, per l'importo di € 894,88, in relazione al ruolo n. 2022/002378 per infrazioni al codice della strada per l'anno 2019, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della cartella esattoriale opposta e dell'intimazione di pagamento o, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale.
A sostegno delle proprie difese eccepiva la mancata notifica del verbale di violazione del codice della strada e l'incompletezza della cartella esattoriale notificata, in quanto a suo dire priva di alcune pagine.
Si costituivano il che eccepiva l'assoluta infondatezza degli avversi assunti Controparte_2 riguardanti la mancata notifica del verbale (che, invece, sarebbe stato regolarmente notificato in data 10.06.2019) e chiedeva il rigetto dell'opposizione, nonché , che Parte_1 chiedeva in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione e la declaratoria di difetto di legittimazione passiva per il merito della debenza.
Con sentenza n. 408/2022, depositata in cancelleria il 17.10.2022, il Giudice di Pace di CP_2 accoglieva l'opposizione promossa annullava la cartella impugnata, compensando le spese di lite.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto il presente appello, chiedendo Parte_1 testualmente al Tribunale di “dichiararsi legittima la cartella n. 05920220024130657000, e dovuta dalla sig.ra la somma con la stessa richiesta, con ogni conseguenza di legge, CP_1 anche in punto di spese. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
A sostegno della propria azione, ha sostenuto l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha statuito sull'incompletezza della cartella.
Non si sono costituiti gli appellati.
Con provvedimento del 05.04.2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e a quella del 18.02.2025 è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche.
***
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica, va dichiarata la contumacia di
[...]
e del CP_1 Controparte_2
1. Nel merito, l'appello è fondato. pagina 2 di 4
1.a In riferimento all'eccezione relativa al difetto di notifica del verbale sotteso alla cartella impugnata, essa è sufficiente a qualificare l'azione proposta da quale Controparte_1 recuperatoria, ai sensi dell'art. 7 D.L. 150/2011. E' noto infatti che le opposizioni con le quali si contesta una cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, vanno proposte ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 150 del 2011. In tali casi, la contestazione della cartella di pagamento ha lo scopo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti (vds.
Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 6204 del 7.3.2024, che richiama Cass. SS.UU. Sent. n. 22080 del 22/09/2017 e successive conformi). Dai documenti offerti in produzione nel giudizio di primo grado emerge senza alcun dubbio (come peraltro si evince anche dal tenore dell'impugnata sentenza, cfr. pag. 2: “Il si costituiva in giudizio e depositava memoria CP_2 con copia del verbale di contestazione notificato”) che il verbale oggetto di causa sia stato notificato a mani proprie dell'appellata in data 10.6.2019, con l'effetto che, in tal modo, CP_1 in difetto di qualunque rituale impugnazione dello stesso, la pretesa creditoria da esso portata si sia cristallizzata, divenendo definitiva.
1.b Relativamente, poi, all'altro motivo di opposizione innanzi al giudice di pace, ossia all'incompletezza della cartella notificata asseritamente priva di alcune pagine “non consentendo all'odierno opponente di avere precisa e dettagliata contezza del credito vantato dall'ente impositore” (cfr. pag.1 del ricorso in opposizione innanzi al G.d.P.) esso non coglie nel segno poiché le stesse contestazioni sollevate in quella sede dalla ricorrente dimostrano che, nel caso di specie, sussistano gli elementi di motivazione minimi richiesti per l'esercizio del diritto di difesa, posto che essa motivazione altro non rappresenta che la ragione della pretesa, utile a portare a conoscenza del debitore il soggetto creditore, la causa del pagamento richiestogli e la violazione che l'ha generato.
Ebbene, dal tenore della cartella (allegata al ricorso in primo grado dalla stessa opponente, nonché in questo giudizio dall' ) si ricava ogni informazione utile alla Parte_1 esatta individuazione della pretesa creditoria vantata, in quanto risulta, dalla pagina 5/14 della pagina 3 di 4 medesima, il dettaglio degli addebiti (ruolo, numero del verbale sotteso, data della sua notifica, importo a pagare).
È pertanto evidente che la sentenza del giudice di pace di vada riformata. CP_2
2. In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) va Controparte_1 condannata a rimborsare ad le spese di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1 si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, scaglione fino ad € 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello;
2) per l'effetto ed in riforma della sentenza n. 408/2022 emessa dal Giudice di Pace di CP_2 nel procedimento RGN 463/2022, depositata il 17.10.2022, dichiara legittima la cartella n.
05920220024130657000, e dovuto da la somma con la stessa richiesta;
Controparte_1
3) condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 139,00 per compensi del primo grado di giudizio ed in € 232,00 per il grado di appello, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Giuseppe Nocco, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lecce, 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
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