Articolo 180 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 179Articolo 181
Versione
31 dicembre 2019
Art. 180. Restituzione di cose non pagate 1. Se la cosa mobile oggetto della vendita e' gia' stata spedita al compratore prima che nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione, ma non e' ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, ne' altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore puo' riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreche' egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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