Sentenza 27 luglio 2021
Parere definitivo 23 dicembre 2022
Accoglimento
Sentenza 11 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15/01/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00272/2025REG.PROV.COLL.
N. 08131/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8131 del 2024, proposto da
Grifonline S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Pasquini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Cruciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 02313/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso per l’ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Grosseto e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Grifonline s.r.l. propone ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 2313/2024 della Sezione, passata in giudicato, che ha accolto l’appello della detta società e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso di prime cure, ha annullato la Determinazione Dirigenziale n. 1322 del 16.07.2020 del Comune di Grosseto, notificata il 21.07.2020, con la quale non era stata accolta la domanda unica n. 2019/1265 presentata da Grifonline per la “installazione di un nuovo impianto tecnologico a servizio di trasmissione di segnale wireless da realizzarsi nel Comune di Grosseto, loc. Montebrandoli”.
In particolare, la sentenza ottemperanda ha ritenuto che:
- il parere negativo reso dalla Soprintendenza presenta un difetto di istruttoria poiché “la motivazione del parere appare generica e non adeguatamente contestualizzata, in quanto non si confronta direttamente con le specificità del progetto presentato dall’odierna appellante e con quelle del contesto paesaggistico in cui il medesimo dovrebbe inserirsi. Tale contesto paesaggistico, inoltre, non viene adeguatamente individuato nel parere della Soprintendenza la quale non considera, ad esempio, l’eventuale rilevanza che potrebbe assumere la presenza, in zone limitrofe a quella interessata, di analoghi tralicci ed antenne”;
- il parere negativo idrogeologico “non riporta alcuna indagine relativa alle conseguenze, anche solo potenziali, in punto di dissesto idrogeologico, che potrebbero derivare dalla realizzazione dell’intervento. La sola circostanza per cui l’intervento comporti l’abbattimento di piante per la realizzazione di un tratto di strada non è, di per sé, un elemento tale da giustificare un parere negativo, dovendo lo stesso essere fondato su specifiche verifiche in relazione agli interessi presidiati dal vincolo idrogeologico”;
- il parere del servizio edilizia privata del Comune risulta affetto da un travisamento dei fatti e da violazione di legge.
L’odierna ricorrente deduce che il Comune, in esecuzione della sentenza ottemperanda, ha rinnovato il procedimento che si è nuovamente concluso con un provvedimento negativo basato sul parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, sul parere negativo dell’Ufficio Vincolo Paesaggistico del Comune di Grosseto e sul parere negativo dell’Ufficio Vincolo Idrogeologico del Comune di Grosseto.
Il ricorso in ottemperanza è affidato a due motivi con cui si deduce, rispettivamente, il contrasto con il giudicato dei pareri resi dalla Soprintendenza e dalla Commissione per il paesaggio e del parere reso in punto di vincolo idrogeologico.
Si è costituito in resistenza il Comune con una memoria di costituzione nonché si è costituito, con atto di stile, il Ministero della Cultura.
All’udienza del 14 gennaio 2024, in vista della quale la società ricorrente e il Comune hanno depositato memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo mezzo, si deduce la violazione del vincolo conformativo discendente dalla sentenza ottemperanda con riguardo al parere paesaggistico sostenendo che anche il nuovo parere della Soprintendenza e il parere della Commissione per il paesaggio non si confrontano con il progetto presentato dalla società. Secondo la ricorrente il parere non è congruamente motivato perché non spiega in cosa consista l’asserita alterazione del paesaggio e, seguendo l’impostazione della Soprintendenza di Siena, Grosseto e Arezzo, non si potrebbero installare antenne in alcuna area boscata del territorio nazionale.
Il motivo è infondato.
Il parere della Soprintendenza - che si esamina in via assorbente essendo quello reso dalla Commissione per il paesaggio di tenore analogo - risulta adeguatamente motivato e frutto di una puntuale istruttoria non riproponendosi i vizi riscontrati con la sentenza ottemperanda.
Il parere, infatti, dà conto puntualmente del progetto proposto dalla società e del tipo di interventi di cui si prevede la realizzazione (inizio pagina 2).
Altresì, il parere descrive le caratteristiche del bosco in cui dovrebbe essere realizzato l’intervento e richiama la normativa di tutela che interessa l’area in questione (pag. 2).
Infine (pag. 3), il parere esprime le proprie valutazioni in ordine alle ragioni per le quali l’intervento proposto non risulta compatibile con gli interessi tutelati evidenziando, in particolare, l’ampiezza dell’area boscata che dovrebbe essere eliminata al fine di realizzare una strada nel bosco (di larghezza 4 metri e lunghezza 330 metri + 130 metri) oltre che l’area di sedime dell’antenna (40 mq) nonché il negativo impatto sulle visuali panoramiche che provocherebbe l’installazione del traliccio alto 20 metri.
Altresì, il parere, così come indicato dalla sentenza ottemperanda, prende in considerazione la presenza in zone limitrofe di analoghe antenne evidenziando, inter alia , che tali zone in cui si trovano detti impianti non sono sottoposte a tutela paesaggistica, a differenza dell’area per cui è causa.
In definitiva, in sede di riedizione del potere risulta che gli interessi paesaggistici siano stati adeguatamente valutati dalle amministrazioni competenti nell’esercizio della discrezionalità tecnica loro propria. In particolare, risulta che la Soprintendenza si sia adeguata al vincolo conformativo discendente dalla sentenza ottemperanda adottando un parere che non presenta i vizi di difetto di istruttoria e motivazione che la Sezione aveva in precedenza riscontrato.
Non è fondata, invece, la tesi del ricorrente secondo cui, stando alle valutazioni espresse dall’amministrazione, gli impianti di telecomunicazioni non potrebbero essere installati in nessuna area boscata, dovendosi al contrario osservare, come sopra detto, che il parere evidenzia adeguatamente sia le specificità dell’area in questione ed il regime di tutela cui è sottoposta che il negativo impatto che realizzerebbe il progetto in questione il quale prevede la realizzazione/ripristino di una strada all’interno del bosco che comporterebbe l’eliminazione di un’ampia porzione di vegetazione.
In definitiva, il primo motivo è infondato e, pertanto, stante l’accertata impossibilità di realizzare il progetto alla luce degli interessi paesaggistici, il secondo mezzo può essere assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente a rifondere al Comune e al Ministero della Cultura resistenti, in solido e in parti uguali tra loro, l’importo complessivo di euro 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO