Articolo 2044 del Codice civile
Articolo 2132Articolo 2095
Versione
19 aprile 1942
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Versione
18 maggio 2019
Art. 2044.

(Legittima difesa).

Non e' responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di se' o di altri.

((Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilita' di chi ha compiuto il fatto e' esclusa.

Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato e' dovuta una indennita' la cui misura e' rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresi' conto della gravita', delle modalita' realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato))
Entrata in vigore il 18 maggio 2019
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