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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 3725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3725 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/09/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 11716/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.00 sono presenti l'avv. PERRONE PAOLO per parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11716 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PERRONE PAOLO e MARTORANA PIETRO, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA, giusta procura CP_1 in atti
-resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta dal mese di settembre 2023.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_1
che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per
2 legge, con distrazione in favore degli avv.ti PERRONE PAOLO e MARTORANA
PIETRO.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 29/12/2023, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta (inabilità 100% e indennità di accompagnamento);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario per avere riconosciuta l'indennità di accompagnamento ma per la sussistenza di quello relativo all'inabilità dal mese di ottobre 2023;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione contestando solo la decorrenza relativa all'inabilità così come indicata dal CTU;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza del 18/09/2025 ;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha confermato l'inabilità anticipando la decorrenza al mese di settembre 2023;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali
(cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Decide come in parte dispositiva.
Palermo, 18/09/2025
3
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/09/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 11716/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.00 sono presenti l'avv. PERRONE PAOLO per parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11716 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PERRONE PAOLO e MARTORANA PIETRO, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA, giusta procura CP_1 in atti
-resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta dal mese di settembre 2023.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_1
che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per
2 legge, con distrazione in favore degli avv.ti PERRONE PAOLO e MARTORANA
PIETRO.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 29/12/2023, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta (inabilità 100% e indennità di accompagnamento);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario per avere riconosciuta l'indennità di accompagnamento ma per la sussistenza di quello relativo all'inabilità dal mese di ottobre 2023;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione contestando solo la decorrenza relativa all'inabilità così come indicata dal CTU;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza del 18/09/2025 ;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha confermato l'inabilità anticipando la decorrenza al mese di settembre 2023;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali
(cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Decide come in parte dispositiva.
Palermo, 18/09/2025
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Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
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