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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/04/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 5276/2024 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Parte_1 C.F._1
Tamburini
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Giotta Controparte_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 09/10/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno contratto matrimonio in data 25/08/2012 in Castellana OT (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castellana OT (BA) al n. 17, parte I, anno 2012; dalla loro unione è nato il [...] in [...]; Persona_1 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi, così come modificate con note congiunte di trattazione scritta del 10.03.2025; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo e modificate con note congiunte di trattazione scritta del 10.03.2025.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi , nato il [...] in [...] Parte_1
(BA) e , nata il [...] in [...] che hanno contratto matrimonio in data Controparte_1
25/08/2012 in Castellana OT (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Castellana OT (BA) al n. 17, parte I, anno 2012 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e modificate con note congiunte di trattazione scritta del 10.03.2025.
Il ricorso è depositato nei registri informatici il 09/10/2024 ed iscritto al n. r.g. 5276/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 29/04/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo