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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.591/2024
Oggi 11/02/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Yakovlev con il ricorrente di persona;
per la parte resistente nessuno è comparso.
Il Giudice, verificata la regolarità e tempestività della notifica del ricorso, dichiara la contumacia della società convenuta.
L'avv. Yakovlev discute oralmente la causa chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 591/2024 R.L. promossa da
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Alexander Yakovlev;
-ricorrente- contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1
-resistente contumace-
In punto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
Conclusioni:
Parte ricorrente: “1) accertare e dichiarare per i motivi in fatto e in diritto la nullità o comunque l'illegittimità e l'infondatezza del licenziamento e per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 2 D.Lgs.
23/2015 ORNI , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del Sig.
[...]
nel posto di lavoro con facoltà di optare per l'indennità Parte_1
sostitutiva, al risarcimento del danno subito stabilendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a
2 quello di effettiva reintegrazione e comunque non inferiore a cinque mensilità, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
2) accertare e dichiarare per i motivi in fatto e in diritto la nullità o comunque l'illegittimità e l'infondatezza dei provvedimenti disciplinari formali portati dai telegrammi del
27.10.2023, 5.4.2024, 29.4.2024, 30.4.2024, 8.5.2024 e di quelli materiali portati dai prospetti paga di gennaio e febbraio 2024 e per
l'effetto, previo accertamento e dichiarazione del diritto di credito o al risarcimento del danno del Sig. nonché del loro Parte_1
ammontare, relativi agli effetti patrimoniali derivati dell'esecuzione materiale delle sanzioni disciplinari, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento del credito o risarcimento ritenuti dovuti;
3) accertare e dichiarare per i motivi in fatto e in diritto il credito da lavoro subordinato del Sig. e il suo ammontare per i Parte_1
mesi di marzo, aprile e maggio 2024 (almeno fino al 14.5.2024), per le spettanze terminative e per il trattamento di fine rapporto, nonché per spese costo carburante anticipate in data 28.11.2022 e 29.9.2023, e per
l'effetto condannare , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del credito ritenuto dovuto;
-in ogni caso con maggiorazione per rivalutazione monetaria e, sul capitale via via rivalutato, per interessi legali al saggio previsto ex art. 1284, comma 1, c.c. -dalle scadenze delle singole poste di credito alla data di deposito della domanda giudiziale- e per interessi moratori al saggio stabilito ex art. 1284, comma 4, c.c. -dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo-; con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre alle spese generali
(15%), CPA, IVA e contributo unificato, se dovuto”.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 4.12.2024 il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere stato assunto dalla ed Controparte_1
assegnato all'unità locale della convenuta presso il deposito BRT S.p.A. in Località Aurisina Cave dal 12.11.2024 a tempo indeterminato e pieno, inquadramento al livello G1 del CCNL Autotrasporto Merci, e mansioni di corriere.
2. Deduceva il ricorrente di aver ricevuto, nel corso del rapporto di lavoro, una serie di provvedimenti disciplinari, meglio specificati in atti, del tutto illegittimi, in quanto oltre che infondati nel merito, resi in violazione della normativa dettata dallo Statuto dei Lavoratori in materia di procedimento disciplinare. Evidenziava inoltre, che con PEC del
13.5.2024 aveva ricevuto dalla resistente modello UNILAV, nel quale si evidenziava la cessazione del rapporto di lavoro per “licenziamento giusta causa” con decorrenza dal 14.5.2024, apprendendo così di essere stato licenziato senza una preventiva, tempestiva e specifica contestazione scritta degli addebiti disciplinari.
3. Rilevava inoltre di non aver percepito dalla resistente le intere e corrette retribuzioni relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2024, nonché le spettanze terminative per residui di ferie, permessi ed ex festività maturati e non goduti o per altri istituti a maturazione indiretta o differita, oltre al trattamento di fine rapporto, rivendicando a tale titolo un credito di € 9.254,79.
4. Evidenziava infine, che per poter svolgere le consegne, aveva effettuato con proprio denaro il rifornimento al furgone di € 100,02 in data
28.11.2022 e di € 151,84 in data 29.9.2023 come da documentazione allegata al ricorso. Tali importi, nonostante ripetute richieste e la
4 disponibilità iniziale espressa dai titolari di restituzione, mai erano stati restituiti.
5. Tanto premesso in fatto deduceva l'illegittimità delle sanzioni disciplinari in ragione della mancata osservanza del procedimento disciplinare previsto dallo Statuto dei Lavoratori, e quanto al licenziamento ne deduceva la nullità con conseguente necessità di reintegra. Instava per la condanna del datore di lavoro alla corresponsione delle differenze retributive quantificate in ricorso e delle spese di rifornimento carburante mai rimborsate.
6. All'udienza odierna veniva dichiarata la contumacia della convenuta, e la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono illustrati.
8. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. nr.
22461/2015; Cass. nr. 24885/2014; Cass. nr. 4161/2014) la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della prova richiesta per il diritto di cui viene chiesto il riconoscimento. Conseguentemente rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa,
5 indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato.
9. La controversia in questione ha in primo luogo ad oggetto una richiesta di declaratoria di illegittimità di un licenziamento comunicato al lavoratore senza motivi e senza previo espletamento del procedimento disciplinare. Parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio che le spettava, ossia quello di provare sia l'esistenza del rapporto di lavoro che la circostanza dell'esistenza di un licenziamento. Spettava invece al datore di lavoro provare la legittimità del licenziamento. E' stato a tal proposito affermato che: “La dichiarazione di invalidità del licenziamento a norma dell'art. 18 della legge, n. 300 del 1970 non comporta automaticamente la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura stabilita dal comma 4° con esclusione di ogni rilevanza dei profili del dolo o della colpa nel comportamento del recedente, e cioè per una forma di responsabilità oggettiva, atteso che l'irrilevanza degli elementi soggettivi è configurabile, per effetto della rigidità al riguardo della formulazione normativa, solo limitatamente alla misura minima delle cinque mensilità. La questione relativa alla sussistenza della responsabilità risarcitoria deve ritenersi invece regolata dalle norme del codice civile in tema di risarcimento del danno conseguente ad inadempimento delle obbligazioni, non introducendo l'art. 18 dello statuto dei lavoratori elementi distintivi. Ne consegue l'applicabilità dell'art. 1218 c.c., secondo cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova che l'inadempimento consegue ad impossibilità della prestazione a lui non imputabile” (Cass., nr. 3114/2004, Cass. nr.
10260/2002). Il datore di lavoro, nel caso di specie non si è costituito,
6 non può assolvere all'onere della prova allo stesso spettante e conseguentemente si deve ritenere provato che il licenziamento sia stato comunicato inviando al lavoratore esclusivamente il modello UNILAV, nel quale si evidenziava la cessazione del rapporto di lavoro per
“licenziamento giusta causa” con decorrenza dal 14.5.2024, e senza che prima di tale comunicazione venisse esperito il procedimento di contestazione degli addebiti disciplinari previsto dallo Statuto dei
Lavoratori.
10. Acquisito il quadro fattuale, occorre ora interrogarsi sulle conseguenze sanzionatorie dell'accertata irregolarità. Dispone l'art. 4 c. 1 del D. lgs
23/2015, che nel caso in cui il licenziamento sia formalmente viziato, e quindi inefficace, per violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 2, comma 2, l. 604/1966, o della procedura disciplinare di cui all'art. 7, l.
300/1970, “il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tu tele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto”.
11. Si deve tuttavia evidenziare che in tema di licenziamento disciplinare, la giurisprudenza di legittimità è orientata legittimità è orientata a ritenere che “il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina
l'inesistenza dell'intero procedimento, e non l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18, come modificato dalla L.
7 n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo” (Cass.
Cass. nr. 25745/2016). In linea con questa impostazione, si è osservato
(Cass. nr. 4879/2020) che un'interpretazione letterale dell'art. 18 c. 6
“potrebbe condurre a ritenere operativa questa sanzione ridotta anche in relazione ai casi in cui il licenziamento per motivi soggettivi non sia preceduto da una contestazione disciplinare dei fatti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970. Conclusione, quest'ultima, che renderebbe incoerente il funzionamento del meccanismo sanzionatorio dell'art. 18 che, come rilevabile dalla complessiva disciplina delle tutele, distribuisce reintegrazione e tutela economica sostituiva del posto di lavoro facendo perno sulla valutazione dei fatti posti alla base del licenziamento: precisamente, sulla valutazione "del fatto contestato"
(art. 18, comma 4). Da ciò discende che “ove il licenziamento venga intimato senza contestazione disciplinare, lo stesso continua, come in passato, ad essere considerato ingiustificato ed è sanzionato con la reintegrazione ad effetti risarcitori limitati. La giustificazione della tutela reintegratoria si rinviene nel fatto che ai sensi dell'art. 18, comma
4, St. Lav., tale tutela è prevista in caso di "insussistenza del fatto contestato", che implicitamente non può che ricomprendere anche
l'ipotesi di inesistenza della contestazione”.
12. Nel caso di specie si è dinanzi non solo ad una mancanza radicale di contestazione disciplinare, ma anche ad un difetto totale di motivazione.
Il lavoratore impugna un licenziamento nel quale è assolutamente ignota, anche in giudizio per effetto della mancata costituzione del datore di lavoro, la condotta di rilevanza disciplinare posta a fondamento della risoluzione del rapporto di lavoro. I principi giurisprudenziali sopra enucleati, finalizzati a preservare il sistema di tutele previsto dal
8 legislatore da condotte che ne pregiudicherebbero la ratio, possono e devono essere applicati alla disciplina introdotta con il d. lgs 23/2015, che a sua volta differenzia la risposta sanzionatoria a seconda che il licenziamento sia viziato sotto il profilo formale e procedurale (art. 4), oppure invalido per assenza di giusta causa o di giustificato motivo (art. 3 c. 1) o addirittura per insussistenza per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore (art. 3 c. 2). Se si applicasse la tutela indennitaria ad una fattispecie nella quale il datore di lavoro ha licenziato un dipendente senza nemmeno genericamente esporre i motivi posti alla base della risoluzione del rapporto di lavoro rendendosi poi contumace, si consentirebbe allo stesso di aggirare il disposto normativo ex art. 3 c. 2
D. Lgs. 2372015 che allo stato, consente al lavoratore di ottenere la reintegra nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato. Difatti il lavoratore, in una situazione siffatta, non potrebbe, non conoscendo il fatto che gli viene addebitato, provare in giudizio la sua insussistenza.
13. Si deve pertanto ritenere che il ricorrente, nel caso di specie, sia stato licenziato per un fatto insussistente, e deve essere applicato l'articolo 3 c.
2 del D. lgs 23/2015. Il licenziamento deve essere annullato, e la società convenuta condannata a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, ed al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., pari ad €
1983,61 così come dedotto in memoria difensiva, dal giorno del licenziamento sino alla iammissione in servizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo, con versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
9 14. Il ricorso deve essere accolto anche con riferimento alle sanzioni disciplinari impugnate dal ricorrente, ed in particolare la sospensione dal servizio e dalla retribuzione dal 27.10.2023 al 5.11.2023, la sospensione dalla retribuzione elevata nella busta paga del febbraio 2024, i tre richiami scritti del 5.4.2024, il richiamo scritto del 29.4.2024 ed il richiamo scritto del 30.4.2024. Per tutte le sanzioni disciplinari oggetto di ricorso non è stato osservato il disposto dell'art. 7 comma 2 dello
Statuto dei Lavoratori, il quale prevede che “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”. Essendo stato violato il disposto dell'art. 7 c. 2 L.
300/1970 che è evidentemente posto a presidio del diritto di difesa del lavoratore nell'ambito del procedimento disciplinare, le sanzioni sono illegittime e devono essere annullate con conseguente restituzione al lavoratore delle retribuzioni trattenute così come quantificate in ricorso.
15. Il ricorso deve poi essere accolto anche con riferimento alle differenze retributive richieste per un totale lordo di € 9.254,79 (mensilità da marzo a maggio 2024 - 2,5 mensilità per € 4.959,02, € 588,10 per ferie;
€
508,25 per permessi;
€ 407,75 per ex festività, € 2.791,67 per TFR).
Fermo restando che i conteggi eseguiti da parte ricorrente, in assenza di buste paga rilasciate dal datore di lavoro, non appaiono incongrui, deve ricordarsi quanto affermato dalla Corte di Cassazione in materia: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di
10 riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c…… Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione…” (Cass. n. 3996/2020). Nel caso di specie l'an della pretesa va considerato provato stante la mancata costituzione della convenuta.
16. La domanda deve essere invece rigettata con riferimento alla richiesta di rimborso per spese carburante. In primo luogo gli scontrini prodotti non attestano in nessun modo che il rifornimento sia stato eseguito sui mezzi della convenuta, e non risulta nemmeno provato che il ricorrente abbia richiesto il rimborso degli importi al datore di lavoro, essendo stato omesso di allegare al ricorso la richiesta asseritamente inviata via whatsapp.
17. Il ricorso deve essere dunque accolto nei termini di cui in motivazione, rigettato per il resto, e la parte convenuta condannata alla corresponsione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, secondo il principio di soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide in accoglimento del ricorso;
1) dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente e per l'effetto ordina ad in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
2) condanna la società convenuta al risarcimento del danno causato al ricorrente con il licenziamento illegittimo, stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del
11 trattamento di fine rapporto dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione, comunque non superiore a 12 mensilità, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi;
3) annulla le sanzioni disciplinari impugnate ed ordina alla società convenuta di restituire quanto trattenuto per effetto dell'esecuzione delle stesse, così come dedotto in ricorso;
4) accertato il diritto del ricorrente a percepire quanto richiesto a titolo di differenze retributive per mensilità da marzo a maggio 2024, ferie, permessi, ex festività, TFR, condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo di €
9.254,79 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo;
5) rigetta per il resto il ricorso;
6) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.689,00 a titolo di compenso professionale, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Trieste, data 11/2/2025.
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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