TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 15293/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15293/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. INVERNIZZI SERENA Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. INVERNIZZI SERENA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. autorizzare i coniugi a vivere separati;
Per_
2. affidamento condiviso dei figli minorenni: disporsi che sino alla maggiore età i figli e rimarranno Per_2 affidati ad entrambi i genitori i quali si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della prole, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, quali si impegnano a garantire ai minori il mantenimento di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata, congiuntamente e disgiuntamente, da ambedue i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione
1 attinenti la vita quotidiana dei minori verranno assunte dal genitore con cui gli stessi in quel momento convivono, il quale si impegna a tenere periodicamente informato l'altro genitore per quanto riguarda lo stato di salute, i colloqui con gli insegnanti, l'andamento scolastico e l'organizzazione del tempo libero;
sarà facoltà di entrambi i genitori richiedere e/o partecipare ai colloqui con gli insegnanti e con i medici;
3. collocamento dei figli minorenni: disporsi che i figli minori siano collocati presso la residenza materna cioè presso la casa familiare sita in Rudiano (BS) Corso Aldo Moro n. 116 ove attualmente vivono unitamente alla madre;
4. assegnazione casa familiare: disporsi che la casa familiare sita in Rudiano (BS) Corso Aldo Moro n. 116 sia assegnata alla madre in quanto genitore collocatario prevalente. Il signor che già ha rilasciato l'immobile, Pt_2 si impegna a trasferire la propria residenza presso la residenza dei di lui genitori, entro sei mesi dal deposito del ricorso congiunto di separazione;
5. diritto di visita: compatibilmente con le esigenze, gli impegni e i desideri espressi dai figli minori disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé la prole presso la casa dei nonni paterni secondo il seguente calendario, fatto salvo il miglior e preventivo accordo con la signora a) settimane pari: un pomeriggio dall'uscita da scuola fino Pt_1 all'ora di cena quando la madre li preleverà dalla casa dei nonni paterni nonché la domenica dalle ore 10.00 alle ore
16.30; b) settimane dispari: due pomeriggi dall'uscita da scuola fino all'ora di cena quando la madre li preleverà dalla casa dei nonni paterni;
c) nel periodo delle festività natalizie (da intendersi come il periodo compreso tra il termine dell'impegno scolastico), oltre l'ordinaria turnazione come previsto ai punti a) e b) che precedono, i figli trascorreranno con un genitore la giornata di Natale e con l'altro la giornata di Santo Stefano, nonché con un genitore la giornata del Primo Gennaio e con l'altro la giornata dell'Epifania alternando poi di anno in anno;
d) nel periodo delle vacanze pasquali (da intendersi come il periodo compreso tra il termine dell'impegno scolastico e la ripresa delle lezioni successivamente alle suddette festività), oltre l'ordinaria turnazione come previsto ai punti a) e b) che precedono la giornata di Pasqua verrà trascorsa con il genitore con cui i figli hanno trascorso la giornata di Santo
Stefano mentre quello di Pasquetta con il genitore con cui il figli hanno trascorso la giornata di Natale alternando poi di anno in anno;
e) nel periodo estivo (da intendersi come il periodo compreso tra il termine dell'impegno scolastico e la ripresa della frequenza scolastica nel mese di settembre), oltre l'ordinaria turnazione come previsto ai punti a) e b) che precedono, in considerazione delle condizioni di salute e abitudini del signor fatto salvo il miglior e Pt_2 preventivo accordo con la signora i figli potranno trascorrere con la madre fino a due settimane, anche non Pt_1 consecutive, presso luoghi di villeggiatura.
6. Mantenimento prole: disporsi che il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento per i figli Per_ minorenni l'importo mensile di Euro 300,00 (Euro 150,00 per ciascun figlio) finché e non saranno Per_2 economicamente autosufficiente entro e non oltre il giorno 15 del mese con rivalutazione ISTAT a far data dal mese dell'anno successivo corrispondente a quello di deposito del presente ricorso. I coniugi specificano che il contributo al mantenimento di cui al punto che precede comprende le spese ordinarie ed in particolare quelle relative a vitto, contributo spese condominiali ordinarie, contributo spese per utenze ed occupazioni domestiche (riscaldamento, consumi acqua/gas, telefono, elettricità, canone RAI, pulizie, etc.), compiti di accudimento dei minori, spese per acquisto di abbigliamento ordinario, denaro per le spese correnti giornaliere dei minori (pocket-money) ecc.;
2 7. spese straordinarie: disporsi che le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia – allegato al presente ricorso e sottoscritto dalle parti per accettazione del capitolato delle spese in esso indicato che qui si intende come precipuamente riportato – siano suddivise al 50% ciascuno tra i genitori. Il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta (sms, mail, messaggi whatsapp) con i relativi documenti giustificativi - anche per le spese erogabili senza preventivo accordo - almeno dieci giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. Le spese che dovessero comportare un esborso superiore ad Euro 500,00 dovranno essere corrisposte direttamente pro quota da ciascun genitore;
8. i coniugi rinunciano a qualsiasi richiesta di assegno di mantenimento del coniuge l'uno nei confronti dell'altra; Cont
9. il conto corrente cointestato presso filiale di Palazzolo sull'Oglio resterà aperto fino alla scadenza del pagamento del mutuo fondiario cointestato inerente all'immobile adiacente alla casa familiare. Il signor Pt_2 come già oggi avviene, si impegna nel continuare a pagare integralmente (100%) le rate mensili fino all'integrale estinzione del mutuo in essere. Nel caso di ritardo ovvero di mancato pagamento nel pagamento di n. 2 rate mensili del mutuo in essere, anche non consecutive, da parte del signor le Parti si impegnano fin da ora a mettere in Pt_2 vendita detto immobile prevedendo che il ricavato, al netto del dovuto per l'estinzione del mutuo e spese conseguenti che dovranno essere preventivamente saldate, verrà diviso al 50% tra i coniugi;
10. disporsi che l'assegno unico e universale per i figli a carico spetterà in pari quota al 100% a favore della madre come già ora accade per concorde volontà dei coniugi già in costanza di matrimonio;
11. disporsi che ogni detrazione fiscale prevista dalla legge invece spetti al 50% per ciascun genitore;
12. il padre, nelle giornate in cui i figli non saranno con lui, potrà fare una videochiamata e/o una telefonata al giorno alle ore 20.30;
13. disporsi che i fondi versati sulla polizza assicurativa sottoscritta con Alleanza Assicurazione ad oggi con capitale di accantonamento pari ad € 19.000,00 intestata al signor alla naturale scadenza dovranno essere trasferiti Pt_2 con bonifico su di un conto corrente intestato alla signora con l'impegno di quest'ultima di destinarne Pt_1
l'importo in misura pari al 50% ciascuno ai figli e;
Per_2 Per_1
14. disporsi che i fondi versati sulla polizza assicurativa sottoscritta con Alleanza Assicurazione ad oggi con capitale di accantonamento pari ad € 3.500,00 intestata alla signora alla naturale scadenza dovranno essere dalla Pt_1 stessa destinati in misura pari al 50% ciascuno ai figli e;
Per_2 Per_1
15. i coniugi si concedono sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o altri documenti Per_ equipollenti per i figli minori e , autorizzandone l'espatrio per soli motivi di studio o di vacanza Per_2 preventivamente concordati tra i coniugi e previo nulla osta da richiedersi in Questura con il consenso dell'altro genitore;
16. le condizioni del presente ricorso si intenderanno vincolanti tra le Parti sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso congiunto”.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/03/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Rudiano (atto n. 2, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione, con la specificazione della necessità di continuazione del monitoraggio in via amministrativa da parte dei Servizi Sociali (in particolare Servizi specialistici-CPS di Rovato) per la figura del padre, a fronte delle importanti fragilità psichiche manifestate negli ultimi mesi, peraltro prive di ripercussioni pregiudizievoli sui figli, tenuto anche conto dell'accertata idoneità della figura materna (cfr. relazione
Servizi Sociali 12.11.2025).
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
dispone la continuazione del monitoraggio in via amministrativa per 24 mesi da parte dei Servizi Sociali sulla figura paterna (Servizi specialistici-CPS di Rovato), compensa le spese di lite.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Rudiano.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 4/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15293/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. INVERNIZZI SERENA Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. INVERNIZZI SERENA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. autorizzare i coniugi a vivere separati;
Per_
2. affidamento condiviso dei figli minorenni: disporsi che sino alla maggiore età i figli e rimarranno Per_2 affidati ad entrambi i genitori i quali si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della prole, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, quali si impegnano a garantire ai minori il mantenimento di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata, congiuntamente e disgiuntamente, da ambedue i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione
1 attinenti la vita quotidiana dei minori verranno assunte dal genitore con cui gli stessi in quel momento convivono, il quale si impegna a tenere periodicamente informato l'altro genitore per quanto riguarda lo stato di salute, i colloqui con gli insegnanti, l'andamento scolastico e l'organizzazione del tempo libero;
sarà facoltà di entrambi i genitori richiedere e/o partecipare ai colloqui con gli insegnanti e con i medici;
3. collocamento dei figli minorenni: disporsi che i figli minori siano collocati presso la residenza materna cioè presso la casa familiare sita in Rudiano (BS) Corso Aldo Moro n. 116 ove attualmente vivono unitamente alla madre;
4. assegnazione casa familiare: disporsi che la casa familiare sita in Rudiano (BS) Corso Aldo Moro n. 116 sia assegnata alla madre in quanto genitore collocatario prevalente. Il signor che già ha rilasciato l'immobile, Pt_2 si impegna a trasferire la propria residenza presso la residenza dei di lui genitori, entro sei mesi dal deposito del ricorso congiunto di separazione;
5. diritto di visita: compatibilmente con le esigenze, gli impegni e i desideri espressi dai figli minori disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé la prole presso la casa dei nonni paterni secondo il seguente calendario, fatto salvo il miglior e preventivo accordo con la signora a) settimane pari: un pomeriggio dall'uscita da scuola fino Pt_1 all'ora di cena quando la madre li preleverà dalla casa dei nonni paterni nonché la domenica dalle ore 10.00 alle ore
16.30; b) settimane dispari: due pomeriggi dall'uscita da scuola fino all'ora di cena quando la madre li preleverà dalla casa dei nonni paterni;
c) nel periodo delle festività natalizie (da intendersi come il periodo compreso tra il termine dell'impegno scolastico), oltre l'ordinaria turnazione come previsto ai punti a) e b) che precedono, i figli trascorreranno con un genitore la giornata di Natale e con l'altro la giornata di Santo Stefano, nonché con un genitore la giornata del Primo Gennaio e con l'altro la giornata dell'Epifania alternando poi di anno in anno;
d) nel periodo delle vacanze pasquali (da intendersi come il periodo compreso tra il termine dell'impegno scolastico e la ripresa delle lezioni successivamente alle suddette festività), oltre l'ordinaria turnazione come previsto ai punti a) e b) che precedono la giornata di Pasqua verrà trascorsa con il genitore con cui i figli hanno trascorso la giornata di Santo
Stefano mentre quello di Pasquetta con il genitore con cui il figli hanno trascorso la giornata di Natale alternando poi di anno in anno;
e) nel periodo estivo (da intendersi come il periodo compreso tra il termine dell'impegno scolastico e la ripresa della frequenza scolastica nel mese di settembre), oltre l'ordinaria turnazione come previsto ai punti a) e b) che precedono, in considerazione delle condizioni di salute e abitudini del signor fatto salvo il miglior e Pt_2 preventivo accordo con la signora i figli potranno trascorrere con la madre fino a due settimane, anche non Pt_1 consecutive, presso luoghi di villeggiatura.
6. Mantenimento prole: disporsi che il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento per i figli Per_ minorenni l'importo mensile di Euro 300,00 (Euro 150,00 per ciascun figlio) finché e non saranno Per_2 economicamente autosufficiente entro e non oltre il giorno 15 del mese con rivalutazione ISTAT a far data dal mese dell'anno successivo corrispondente a quello di deposito del presente ricorso. I coniugi specificano che il contributo al mantenimento di cui al punto che precede comprende le spese ordinarie ed in particolare quelle relative a vitto, contributo spese condominiali ordinarie, contributo spese per utenze ed occupazioni domestiche (riscaldamento, consumi acqua/gas, telefono, elettricità, canone RAI, pulizie, etc.), compiti di accudimento dei minori, spese per acquisto di abbigliamento ordinario, denaro per le spese correnti giornaliere dei minori (pocket-money) ecc.;
2 7. spese straordinarie: disporsi che le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia – allegato al presente ricorso e sottoscritto dalle parti per accettazione del capitolato delle spese in esso indicato che qui si intende come precipuamente riportato – siano suddivise al 50% ciascuno tra i genitori. Il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta (sms, mail, messaggi whatsapp) con i relativi documenti giustificativi - anche per le spese erogabili senza preventivo accordo - almeno dieci giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. Le spese che dovessero comportare un esborso superiore ad Euro 500,00 dovranno essere corrisposte direttamente pro quota da ciascun genitore;
8. i coniugi rinunciano a qualsiasi richiesta di assegno di mantenimento del coniuge l'uno nei confronti dell'altra; Cont
9. il conto corrente cointestato presso filiale di Palazzolo sull'Oglio resterà aperto fino alla scadenza del pagamento del mutuo fondiario cointestato inerente all'immobile adiacente alla casa familiare. Il signor Pt_2 come già oggi avviene, si impegna nel continuare a pagare integralmente (100%) le rate mensili fino all'integrale estinzione del mutuo in essere. Nel caso di ritardo ovvero di mancato pagamento nel pagamento di n. 2 rate mensili del mutuo in essere, anche non consecutive, da parte del signor le Parti si impegnano fin da ora a mettere in Pt_2 vendita detto immobile prevedendo che il ricavato, al netto del dovuto per l'estinzione del mutuo e spese conseguenti che dovranno essere preventivamente saldate, verrà diviso al 50% tra i coniugi;
10. disporsi che l'assegno unico e universale per i figli a carico spetterà in pari quota al 100% a favore della madre come già ora accade per concorde volontà dei coniugi già in costanza di matrimonio;
11. disporsi che ogni detrazione fiscale prevista dalla legge invece spetti al 50% per ciascun genitore;
12. il padre, nelle giornate in cui i figli non saranno con lui, potrà fare una videochiamata e/o una telefonata al giorno alle ore 20.30;
13. disporsi che i fondi versati sulla polizza assicurativa sottoscritta con Alleanza Assicurazione ad oggi con capitale di accantonamento pari ad € 19.000,00 intestata al signor alla naturale scadenza dovranno essere trasferiti Pt_2 con bonifico su di un conto corrente intestato alla signora con l'impegno di quest'ultima di destinarne Pt_1
l'importo in misura pari al 50% ciascuno ai figli e;
Per_2 Per_1
14. disporsi che i fondi versati sulla polizza assicurativa sottoscritta con Alleanza Assicurazione ad oggi con capitale di accantonamento pari ad € 3.500,00 intestata alla signora alla naturale scadenza dovranno essere dalla Pt_1 stessa destinati in misura pari al 50% ciascuno ai figli e;
Per_2 Per_1
15. i coniugi si concedono sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o altri documenti Per_ equipollenti per i figli minori e , autorizzandone l'espatrio per soli motivi di studio o di vacanza Per_2 preventivamente concordati tra i coniugi e previo nulla osta da richiedersi in Questura con il consenso dell'altro genitore;
16. le condizioni del presente ricorso si intenderanno vincolanti tra le Parti sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso congiunto”.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/03/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Rudiano (atto n. 2, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione, con la specificazione della necessità di continuazione del monitoraggio in via amministrativa da parte dei Servizi Sociali (in particolare Servizi specialistici-CPS di Rovato) per la figura del padre, a fronte delle importanti fragilità psichiche manifestate negli ultimi mesi, peraltro prive di ripercussioni pregiudizievoli sui figli, tenuto anche conto dell'accertata idoneità della figura materna (cfr. relazione
Servizi Sociali 12.11.2025).
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
dispone la continuazione del monitoraggio in via amministrativa per 24 mesi da parte dei Servizi Sociali sulla figura paterna (Servizi specialistici-CPS di Rovato), compensa le spese di lite.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Rudiano.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 4/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
4