TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice dr.ssa Valentina Gigante, lette le note scritte depositate, pronuncia, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2005/2016 r.g.a.c. e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vincenzo Bizzarro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in
Capodrise (CE) alla via Dante n.37; attrice- opponente
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall' Avv. Salvatore Castiello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Capodrise (CE) alla via F.lli Rosselli n.1;
convenuta-opposta
NONCHE'
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_2 C.F._3
atti, dall'Avv. Marcello Severino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli alla via S. Lucia n.123;
convenuto-opposto
domiciliato in Marcianise (Ce) alla via San Giovanni Bosco n. 17; Controparte_3
convenuto-opposto-contumace
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_4 C.F._4 dall'Avv. Carmela Ferraro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in
Casagiove alla via Pontillo n.28;
chiamato in causa
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in PA C.F._5 atti, dall'Avv. Francesco Rea, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in S.
Nicola La Strada (CE) alla via Cairoli n.25; chiamato in causa
residente in [...]mento n. 48; Controparte_6
chiamato in causa-contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
nella qualità di eredi di e esponendo:
[...] Persona_1 Persona_2
1) di aver contratto matrimonio, in data 30.05.1955, con , con il quale tuttora Controparte_6
vive;
2) che, dopo l'entrata in vigore della l. n. 151/1975 -che ha previsto il passaggio dal regime di separazione dei beni a quello della comunione legale come regime patrimoniale ordinario-, non procedeva col proprio coniuge ad annotare alcuna variazione al Controparte_6
regime patrimoniale -consentita a chi volesse mantenere la separazione-;
3) di essere pertanto assoggettata con il proprio coniuge alla comunione legale dei beni, come peraltro emerge dall'estratto per riassunto degli atti di matrimonio rilasciato dal Comune di
Marcianise in data 28.01.2016;
4) che, per i coniugi sposati prima della entrata in vigore della predetta legge, il regime della comunione opera per tutti gli acquisti effettuati dai coniugi, anche separatamente, ovvero senza la partecipazione di ciascuno di essi, a far data della entrata in vigore della legge nonché nel periodo transitorio terminato il 15.7.1978;
5) che , con atto di compravendita per notar del 23.11.1981 - Controparte_6 Persona_3
rep. n. 7368, racc. n. 2834-, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Santa
Maria Capua Vetere al n° 25645/22863, procedeva all'acquisto di un terreno agricolo sito in
Marcianise, alla Contrada Giardino di Airola, di are 10 e centiare 24, confinante a nord con beni , a sud con beni a est con , identificato al Catasto Per_4 Per_5 Controparte_7
alla part. 6456, f. 14, p.lla 16, are 9,40;
6) che tale appezzamento di terreno, acquistato dopo il passaggio dal regime di separazione a quello di comunione dei beni, diveniva anche di sua proprietà nella misura del 50%;
7) di aver realizzato su tale fondo, unitamente al marito, opere edili condonate con concessioni edilizie nn. 345/724, 3067/2008 e 3231/2008;
8) di aver ricevuto in consegna, in data 27.1.16, dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale in epigrafe un atto notificato al marito, , in particolare una sentenza dello Controparte_6
stesso Tribunale -Sezione distaccata di Marcianise-, n. 146/11, con allegato “atto di precetto pedissequo a sentenza”;
9) che, ivi, e nella qualità di eredi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
di e intimavano a di Persona_1 Persona_2 Controparte_6 abbattere entro e non oltre il termine di giorni 10 dalla notifica dell'atto il fabbricato destinato a civile abitazione costruito sul fondo di sua proprietà sito in Marcianise alla Contrada
Giardino di Airola;
10) di essere così venuta a conoscenza dell'esistenza di un giudizio instaurato da Per_2
definito con l'anzidetta sentenza, che condannava
[...] Controparte_6 all'abbattimento del fabbricato costruito sul fondo di sua proprietà;
11) che la sentenza, notificata con il precetto, munita di formula esecutiva, è passata in giudicato;
12) di essere pertanto stata estromessa dal giudizio in questione, pur essendo comproprietaria del fondo oggetto di giudizio e come tale litisconsorte necessario;
13) che, infatti, quando si agisce in giudizio per la demolizione di un immobile, tutti i suoi proprietari devono essere chiamati a partecipare alla causa perché, altrimenti, l'eventuale sentenza di accoglimento sarebbe inutiliter data;
14) di essere pertanto legittimata, non avendo partecipato al giudizio, a esperire la opposizione di terzo avverso i predetti provvedimenti pregiudizievoli.
Alla luce delle esposte circostanze, l'istante ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione della sentenza opposta, dichiararsi l'ammissibilità dell'opposizione e la inefficacia del giudicato poiché lesiva dei diritti della opponente, il tutto con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio , il quale ha dal suo canto eccepito: Controparte_2
1) in via preliminare, il difetto del contraddittorio, non risultando il giudizio esteso nei confronti di parte originaria del processo, come tale litisconsorte necessario nel Controparte_6
giudizio di opposizione di terzo;
2) la nullità della citazione, stante la mancata indicazione dei codici fiscali, peraltro con conseguente aumento del contributo unificato;
3) l'improcedibilità della domanda, stante l'omessa attivazione della mediazione;
4) la nullità della citazione, stante l'omessa indicazione delle difese, dei motivi di merito e degli elementi probatori che avrebbero dovuto condurre ad una decisione diversa, essendosi l'attrice limitata, onde giustificare il proprio interesse all'opposizione, a dolersi della propria estromissione dal processo, senza nulla dedurre in ordine al pregiudizio concretamente subìto nel proprio diritto di difesa, con conseguente carenza di interesse all'impugnazione;
5) che, ad ogni modo, nell'atto di compravendita citato, l'acquirente non Controparte_6 dichiarò di essere coniugato con l'odierna opponente, né di trovarsi con la stessa in regime di comunione legale dei beni;
che, inoltre, l'opponente ha omesso di riferire di essere a conoscenza della pendenza del giudizio relativo ai confini, durato venticinque anni, per cui quest'ultima versa in mala fede con ciò che ne segue ex art. 96 c.p.c.;
6) che appaiono del tutto inconferenti le concessioni edilizie indicate, rilevando le stesse nei soli rapporti con la p.a.; che, a tutto voler concedere, come accertato dalla sentenza opposta, il c.t.p. del convenuto rilevò che il condono interessò il solo fabbricato Controparte_6
rurale e non anche quello per civile abitazione;
7) che l'obbligo su cui si fonda la sentenza opposta, sancito dall'art. 5 del contratto -titolo di provenienza del terreno-, vincolava a non mutare la destinazione agricola Controparte_6
del terreno;
8) che detto obbligo risulta trascritto, per cui lo stesso è opponibile anche nei riguardi dei terzi,
quindi a maggior ragione nei riguardi del comproprietario occulto;
9) che non può costituire oggetto di opposizione il capo relativo alle spese, riguardante esclusivamente le parti del giudizio, in relazione al quale non sussiste alcun litisconsorzio necessario.
Sulla scorta delle deduzioni formulate, il convenuto ha chiesto, previo rigetto dell'istanza di sospensione e previa integrazione del contraddittorio nei riguardi di , dichiararsi Controparte_6
l'opposizione improcedibile e inammissibile o comunque procedersi al rigetto della stessa.
Si è costituita in giudizio la quale ha dal proprio canto eccepito: Controparte_1
1) l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda, stante la nullità della citazione per omessa indicazione del petitum e della causa petendi;
2) che, infatti l'opposizione formulata dal litisconsorte pretermesso non può estrinsecarsi nella sola deduzione che la pronuncia è stata resa nel contraddittorio non integro, occorrendo che l'opponente prenda posizione in ordine alla causa petendi e al petitum del giudizio intercorso inter alios;
3) che, ad ogni modo, non sussisteva nella fattispecie alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, giacché il giudizio da cui è scaturita la sentenza opposta aveva ad oggetto non già il diritto di proprietà sul fondo de quo, bensì le clausole contrattuali contenute nell'atto di compravendita al quale non aveva partecipato;
Parte_1
4) che, peraltro, non corrisponde al vero che l'opponente sia venuta a conoscenza del giudizio di opposizione solo in occasione della notifica della sentenza e del precetto, ciò in quanto l'atto di citazione del giudizio, indirizzato a , fu notificato dall'Ufficiale Controparte_6
Giudiziario personalmente a mani della moglie, odierna opponente;
per cui quest'ultima, perfettamente a conoscenza della relativa pendenza, ha assunto un comportamento scorretto, contrario ai doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., valutabile ai fini delle spese.
Alla luce delle esposte deduzioni, la convenuta ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità dell'opposizione e comunque rigettarsi la stessa nel merito in quanto infondata.
Alla prima udienza, tenutasi in data 13.7.16, il Giudice che ha preceduto la scrivente nella trattazione del fascicolo ha concesso termine perentorio per l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di
. Controparte_6
Alla successiva udienza del 26.1.17, il Giudice, previa verifica della regolarità della notifica nei riguardi di , ha ordinato l'acquisizione del fascicolo di cui al n. 1319/2001 r.g.a.c., Controparte_6
definito con la sentenza in tal sede opposta n. 146/2011.
Con ordinanza del 22.10.17, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.9.17, il
Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza opposta e concesso termini ex art. 183 c.p.c.
-anteriforma del 2005-.
Con la prima memoria tempestivamente depositata -22.11.17-, parte attrice ha eccepito: “a) la prescrizione del diritto da parte degli attuali convenuti a richiedere demolizione del fabbricato destinato a civile abitazione di comproprietà della Sig.ra per decorso non solo del Parte_1
termine ordinario di dieci anni ma addirittura di venti anni dalla esecuzione delle opere, senza che alla stessa sia stata rimessa mai alcuna richiesta in tal senso;
b) la inopponibilità alla comproprietaria di ogni e qualsiasi impegno assunto dall'altro comproprietario Parte_1
sulla destinazione del terreno acquistato in comunione di beni, in quanto Controparte_6
estranea a tale convenzione;
c) la edificabilità sul fondo di un fabbricato rurale e quindi destinato ad uso agricolo, senza che vi sia stata radicale trasformazione del fondo e/o violazione di qualsiasi seppur illegittimo obbligo;
d) la nullità della clausola dell' obbligo a non mutare la destinazione agricola del fondo assunta dal solo comproprietario ”. Da ultimo, ha ritenuto Controparte_6 configurabile una ipotesi di abuso del diritto atteso che “nel momento in cui le opere realizzate sono state sanate, con riconoscimento quindi di una loro legittimità ai fini urbanistici senza stravolgimento del territorio, non si comprende quale sia l'esigenza – necessità degli attuali convenuti a richiedere ed ottenere la demolizione di opere, non lesive di alcun interesse, né pubblico, né privato, con grave
e irreparabile nocumento per i comproprietari, quando le stesse non hanno causato, nè causano, danno ai medesimi convenuti”.
Con successiva ordinanza del 28.12.18, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
29.11.18, il Giudice, rilevato che e , quali figli, sono eredi PA Controparte_4
legittimi di originaria parte processuale del giudizio conclusosi con la sentenza Persona_2
qui opposta e ritenuto, pertanto, che i predetti fossero litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 102
c.p.c., ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti, assegnando all'uopo termine perentorio.
Con comparsa di costituzione depositata 13.6.19, ha dedotto: Controparte_4
1) in via preliminare, l'improcedibilità della domanda stante la mancata attivazione, ad opera dell'opponente, della obbligatoria procedura di mediazione;
2) sempre in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di citazione, stante l'omessa indicazione degli elementi di cui all'art. 163 c.p.c. nn. 3 e 4, non potendo l'opponente limitarsi alla mera denuncia della mancata partecipazione al precedente giudizio, ma dovendo, ai fini dell'ammissibilità, coerentemente con la natura impugnatoria del mezzo – espressamente ribadita dall'art. 323 c.p.c. –, individuare il danno ingiusto concretamente arrecatole dal giudicato inter alios, esponendo le ragioni di merito e gli elementi di prova che avrebbe potuto far valere ove fosse stata evocata in quel giudizio;
3) che, diversamente, l'opponente si limita ad enunciare la propria situazione legittimante senza prendere posizione sulla sottesa situazione giuridica, dimostrando in tal modo di non avere elementi idonei per una pronuncia dissimile da quella intervenuta.
In ragione di quanto esposto, il convenuto ha concluso chiedendo pronunciarsi l'improcedibilità o l'inammissibilità dell'opposizione, in subordine respingersi la stessa nel merito.
Si è costituito infine , il quale, proponendo sostanzialmente le medesime difese PA
svolte da quest'ultimo convenuto, ha chiesto dichiararsi inammissibile l'opposizione, in subordine provvedersi al relativo rigetto.
Alla successiva udienza del 29.4.21, cui si è pervenuti a seguito di un rinvio dovuto all'emergenza pandemica, il Giudice, preso atto della costituzione e delle richieste avanzate da PA e , ha assegnato a questi ultimi termini ex art. 183 c.p.c. -anteriforma del 2005-, Controparte_4
nonché alle altre parti per dedurre in merito alle difese assunte da questi ultimi.
Con successivo provvedimento del 16.9.21, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.10.22. A seguito di una serie di rinvii disposti per esigenze del ruolo, la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.3.25 e definita dalla scrivente, subentrata sul ruolo in data 30.11.22.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e i quali, pur Controparte_3 Controparte_6
regolarmente citati, non si sono costituti in giudizio.
Sempre preliminarmente, vanno disattese le rinunce agli atti formulate da e PA
, giacché non rispettose dei requisiti di cui all'art. 306 c.p.c. co. 1 e 2. Controparte_4
Va poi respinta l'eccepita improcedibilità della domanda, sollevata in ragione dell'omesso esperimento della mediazione. L'oggetto della presente controversia esula infatti dalle materie indicate dall'art. 5 d.lgs 28/2010, rilevando in tal caso un'impugnazione straordinaria, peraltro attinente non già ad un diritto reale, bensì, come nel prosieguo si dirà, ad una servitù irregolare, quindi ad un diritto personale.
Manifestamente infondata risulta altresì l'eccepita nullità della citazione per omessa indicazione, ex art. 163 c.p.c. (come modificato dalla l. 25/2010), del codice fiscale, con ciò che ne seguirebbe, ai sensi della l. n. 111/2011, in punto di pagamento del contributo unificato. A norma dell'art. 406 c.p.c., infatti, nel giudizio di opposizione, “davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo”, di talché le predette disposizioni, al momento dell'instaurazione del pregresso giudizio -2001-, non risultavano ancora entrate in vigore. A tutto voler concedere, l'omessa indicazione del codice fiscale delle parti non ha dato luogo ad alcun problema di identificazione delle stesse, sicché la nullità, pur quando sussistente, dovrebbe ritenersi sanata in forza dell'avvenuto raggiungimento dello scopo cui l'indicazione del codice fiscale risulta preordinata (art. 156 c.p.c.)
Va altresì respinta l'eccepita inammissibilità dell'opposizione, sollevata da tutti i convenuti costituiti.
In primo luogo, l'odierna opponente, appare senz'altro legittimata all'esperimento del Parte_1
presente rimedio.
L'istante, infatti, risulta innanzitutto comproprietaria del terreno su cui sorge il fabbricato oggetto della pronuncia opposta di demolizione. A norma dell'art. 228 l. 151/1985, “le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge -ndr 8.11.77-, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legali per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio
o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio”. Ebbene, l'istante, coniugatasi con in data 30.5.1955 (cfr. estratto registro degli atti di matrimonio), Controparte_6
ha dedotto di non aver giammai manifestato alcuna volontà contraria;
né i convenuti hanno contestato o smentito, producendo idonea documentazione, tale circostanza. Ne discende che, a norma dell'art. 177 co. 1 lett. a c.c. (a mente del quale “Costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi o separatamente durante il matrimonio (..), il terreno sito in Marcianise, alla Contrada
Giardino di Airola (identificato al Catasto alla part. 6456, f. 14, p.lla 16), acquistato da CP_6
giusta compravendita per notar del 23.11.1981 -rep. n. 7368, racc. n. 2834-,
[...] Persona_3 appartiene anche all'odierna opponente la quale, in virtù dell'accessione ex art. 934 c.c., è senz'altro divenuta comproprietaria anche dei fabbricati e del muro di cui si è chiesta la demolizione nel pregresso giudizio.
In qualità di comproprietaria, poi, senz'altro avrebbe dovuto essere citata nel precedente Parte_1
giudizio, giacché litisconsorte necessario.
Pur rilevando infatti -come si dirà- un'azione tendente all'adempimento di un obbligo di natura personale, la domanda di demolizione presenta in realtà natura reale, in quanto il suo eventuale accoglimento incide sul contenuto del diritto di proprietà di entrambi i comproprietari, a prescindere da chi sia l'autore dell'opera illegittima (cfr., su un caso sostanzialmente assimilabile, Cass. civ. n.
8441/2008, secondo cui “La sentenza impugnata ha ritenuto non necessaria la partecipazione al giudizio di ***, in regime di comunione legale con il coniuge ***, avendo rilevato che l'azione proposta dagli appellati, tendente all'adempimento da parte del ***, dell'obbligo assunto nella scrittura privata del *** di recintare secondo determinate modalità il fondo di cui allora si era reso promissario acquirente nel lato a confine con il fondo che anche *** aveva premesso di acquistare dallo stesso promittente venditore, aveva natura personale ed era stata esercitata nei confronti di colui che era rimasto inadempiente al suddetto obbligo. Tale assunto non può essere condiviso, posto che la domanda a suo tempo proposta dagli attuali controricorrenti per la demolizione del muro in calcestruzzo edificato lungo il confine dal *** su un fondo che all'epoca della prospettazione della domanda per effetto dell'atto pubblico del 27.2.1989 era divenuto oggetto di comunione legale tra il
*** ed il coniuge *** aveva in realtà natura reale, in quanto il suo eventuale accoglimento avrebbe evidentemente inciso sul contenuto del diritto di proprietà dell'immobile e sulle facoltà di godimento
e di disposizione ad esso inerenti di cui erano titolari entrambi i comproprietari del bene, a prescindere quindi dall'autore dell'opera realizzata illegittimamente;
in tal senso può del resto richiamarsi la stessa pronuncia di questa Corte del 20.3.1999 n. 2610 erroneamente citata dal giudice di appello a sostegno del suo diverso convincimento”; cfr. anche Cass. civ. n. 8468/2016, secondo cui “Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, sicché l'azione volta alla rimozione
o comunque all'arretramento a distanza legale di opere assunte come abusivamente eseguite va proposta nei confronti di entrambi i coniugi, ancorché non risultino dalla nota trascritta nei registri immobiliari né il regime di comunione, né l'esistenza del coniuge, non trattandosi di questione concernente la circolazione dei beni e l'anteriorità dei titoli, bensì di azione reale).
Concludendo, nel giudizio avente ad oggetto una domanda di condanna alla demolizione di un immobile, sono necessari contraddittori tutti i comproprietari pro-indiviso del manufatto, in quanto, stante l'unitarietà "ab origine" del rapporto dedotto in giudizio, una sentenza di demolizione pronunciata soltanto nei confronti di alcuni di essi sarebbe "inutiliter data" (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 5603/2001).
Per tale motivo, l'odierna opponente, in qualità di litisconsorte necessaria, è stata ingiustamente pretermessa, sicché la stessa appare senz'altro legittimata ad attivare l'opposizione di terzo, risultando oramai pacifico che il litisconsorte necessario pretermesso debba in simili casi agire ai sensi dell'art. 404 c.p.c. (v. Sez. Un. n. 1238/2015; cfr. in tal senso anche Cass. civ. n. 10130/2005, 11185/2003,
1438/2000).
In secondo luogo, l'opponente non risultava tenuta, nel caso di specie, onde giustificare il proprio interesse ad agire, ad indicare il pregiudizio subìto o, ancora, i motivi di merito che avrebbero potuto condurre il giudicante ad assumere una decisione differente.
Al riguardo, deve infatti reputarsi condivisibile quell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, sebbene l'opposizione di terzo vada dichiarata inammissibile qualora tesa a rimuovere la decisione per un vizio processuale, senza che sia al contempo dedotta una situazione incompatibile in concreto con quella accertata nella sentenza denunciata e senza che sia formulata una richiesta di riesame della questione di merito, in ipotesi -come quella che occupa- in cui la sentenza pronunciata inter alios abbia disposto la demolizione della cosa comune, il pregiudizio che ne deriva per il comproprietario pretermesso è in re ipsa, trattandosi per lui di perdere — ove la sentenza resa inter alios fosse eseguita — l'oggetto della sua proprietà; di talché, «È ammissibile l'opposizione di terzo proposta — ai sensi dell 'art. 404 comma 1 cod. proc. civ. — dal comproprietario avverso la sentenza resa inter alios che abbia disposto la demolizione della cosa comune, senza la sua partecipazione al giudizio, anche qualora con la detta opposizione il «pregiudizio» richiesto dall'art. 404 comma 1 citato non sia precisato e non venga chiesto il riesame della questione di merito, dal momento che il
«pregiudizio» richiesto dalla legge, e il correlativo interesse ad impugnare, sono in re ipsa, discendendo dalla natura del decisum, che comporta la distruzione della cosa oggetto del diritto sostanziale» (così Cass. civ. n. 22694/2015; cfr. anche Cass. civ. n. 35457/2022).
A tutto concedere, poi, l'opponente, a fronte dell'eccepita inammissibilità dell'opposizione, ha ben articolato i motivi di merito legittimanti una diversa pronuncia. Come sopra riferito, infatti,
[...]
con memoria ex art. 183 c.p.c. -ratione temporis operante-, ha eccepito la nullità della Pt_1
clausola contenuta all'art. 5 della compravendita, la non vincolatività della stessa nei suoi riguardi,
l'intervenuta prescrizione del diritto nonché la configurabilità, alla luce della condotta assunta dagli odierni opposti, di un abuso del diritto.
Ebbene, l'eccezione di nullità -tendenzialmente rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, dunque non soggetta a preclusioni- sarebbe senz'altro risultata fondata e avrebbe determinato in via assorbente il rigetto della domanda di demolizione.
Al riguardo, si osserva che l'art. 5 dell'atto di compravendita prevede che: “(..) Le parti tutte dichiarano che i fondi innanzi compravenduti hanno esclusiva destinazione agricola e pertanto non fanno parte di lottizzazione autorizzata che è mancante. Le parti acquirenti si obbligano a non mutare detta destinazione (..)”.
Ebbene, detto vincolo senz'altro presenta natura obbligatoria.
Sulla qualificazione di tale diritto, in primo luogo, non sussiste alcun contrasto tra le parti, le quali, anche nel precedente giudizio, hanno sempre riconosciuto alla predetta clausola la natura di diritto relativo, avente ad oggetto la conservazione della destinazione agricola del terreno acquistato.
D'altro canto, non potrebbe in tal caso immaginarsi una servitù, giacché difetterebbero i tratti essenziali dell'istituto, tipicamente connotato da predialità (ovverosia dal rapporto di servizio tra i due fondi;
art. 1027 c.c.) e utilità (ovverosia il vantaggio del fondo dominante;
art. 1028 c.c.). Nel caso di specie, infatti, l'impegno a non alterare la destinazione del terreno, anche in assenza di diverse deduzioni, si propone con ogni evidenza di realizzare un vantaggio personale in favore dei titolari dei fondi attigui e non già di apportare un'oggettiva utilità per questi ultimi, di talché deve in tal caso discorrersi al più di servitù irregolare.
Un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità ha infatti a più riprese chiarito che
“in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., è consentito alle parti di sottrarsi alla regola della tipicità dei diritti reali su cose altrui attraverso la costituzione di rapporti meramente obbligatori;
pertanto, invece di prevedere l'imposizione di un peso su un fondo (servente) per l'utilità di un altro (dominante), in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una "qualitas fundi", le parti ben possono pattuire un obbligo personale, configurabile quando il diritto attribuito sia previsto per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo, senza alcuna funzione di utilità fondiaria (v. Cass. n. 1387/1981;
Cass. n. 2651/2010, Cass. n. 8363/2011 e Cass. n. 3091/2014). Le servitù irregolari possono, quindi, essere ritenute ammissibili in quanto siano configurate come il frutto di rapporti obbligatori atipici,
e, quindi, come figure che rinvengono una loro legittimazione generale nel principio essenziale della libera iniziativa economica privata, nel riconoscimento della proprietà privata e delle correlate facoltà, nonché, più specificamente, nel principio dell'autonomia negoziale, che consente, entro i limiti imposti dalla legge, con particolare riferimento al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela (ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 2), la costituzione di diritti personali a contenuto obbligatorio che conferiscono ad un determinato soggetto la facoltà di ritrarre apposite utilità dal fondo di proprietà altrui esclusivamente per il perseguimento di un vantaggio della persona o delle persone riportate nel relativo atto costitutivo, ma senza il conseguimento di un'utilità fondiaria in senso proprio. Da qui la conseguenza che nell'ipotesi di "servitù irregolare", così come appena inquadrata, non è data, per la sua tutela, "actio in rem", ma solo quella inerente al rapporto di natura obbligatoria in caso di inadempimento” (Cass. civ. n. 25915/2021).
Cionondimeno, come noto, l'ordinamento guarda con sfavore le limitazioni incisive sul diritto di proprietà.
Secondo la pronuncia pocanzi citata, infatti, sussiste nell'ordinamento un principio generale di inammissibilità delle obbligazioni perpetue, che non consente ai paciscenti la possibilità di vincolarsi senza termine, giacché simili obbligazioni annullerebbero in modo temporalmente indefinito la facoltà tipica del diritto di proprietà di godere pienamente del bene che ne costituisce oggetto;
di talché, obbligazioni di tal fatta, ove concluse, devono reputarsi nulle (v. Cass. civ. n. 25915/2021, secondo cui “Il complesso di argomentazioni che precedono - dal quale discende l'incasellamento dell'istituto della "servitù irregolare" nell'ambito dei rapporti obbligatori atipici con esclusione di ogni connotato di realità — conduce, ad avviso del collegio, a riconoscere necessariamente allo stesso un carattere temporaneo, dovendosi considerare estranea al nostro ordinamento ed incompatibile con l'altrui diritto di proprietà la concezione di un'obbligazione personale di natura perpetua (che - se conclusa - sarebbe nulla), in quanto "disintegrerebbe" in modo temporalmente indefinito il diritto di proprietà dal suo contenuto economico (in tali termini si era pronunciata già la risalente Cass. n. 1056/1050, seguita, successivamente, da Cass. n. 4530/1984 e, più recentemente, da Cass. n. 193/2020), eliminandone la facoltà essenziale di poter godere pienamente del bene che ne costituisce oggetto”). Ebbene, nel caso in questione, dal tenore della clausola e dal complesso delle altre disposizioni pattuite, non emerge alcun limite di durata al divieto in esame;
né detto termine potrebbe essere desunto dalla tipologia dell'attività vietata.
Per cui, in ragione del carattere perpetuo dell'obbligo assunto, la clausola contenuta nell'art. 5 della compravendita avrebbe dovuto essere dichiarata nulla.
Alla luce di quanto osservato, può allora ritenersi senz'altro sussistente un interesse concreto dell'odierna opponente a partecipare al precedente giudizio e, quindi, ad agire nella presente sede in via di opposizione ordinaria.
Per tali motivi, in accoglimento dell'opposizione, va dichiarata l'inefficacia della sentenza n.
146/2011 pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise.
Si ritiene infatti che, quando l'opposizione di terzo sia stata proposta da un litisconsorte necessario pretermesso, l'efficacia della sentenza opposta viene meno anche tra coloro che erano stati parti nel relativo processo (cfr. Cass. civ. 3925 2016, 7412/2003); ed invero, la condanna alla demolizione pronunciata esclusivamente nei confronti di alcuni non potrebbe avere esecuzione, stante la sua inopponibilità agli altri (Cass. civ. 12740/2004).
La controvertibilità delle questioni esaminate, anche ingenerata dall'oscillazione della giurisprudenza di legittimità in ordine alle questioni sottese alle eccezioni preliminari svolte, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Da ultimo, va respinta la domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., difettandone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e Controparte_6 Controparte_3
2) accoglie l'opposizione ex art. 404 c.p.c. e per l'effetto dichiara l'inefficacia della sent. n.
146/2011, resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 15 aprile 2025
Il Giudice dr.ssa Valentina Gigante