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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/07/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 387/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente rel.
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice all'esito della camera di consiglio del 26/6/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 387 R.G. dell'anno 2025 tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Cucchiara e dall'avv. Walter Marino come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Marco Parrinello, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno concordemente chiesto la pronuncia di sentenza che prenda atto dell'intervenuto deposito di istanza congiunta di divorzio.
Pag. 1 a 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti e apparendo manifesta l'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto a Mazara del Vallo l'1/8/2015, con rito concordatario, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 115, parte II, serie A dell'anno 2015, tra e Parte_1 Controparte_1
Il Tribunale di Marsala ha infatti omologato la separazione dei coniugi con decreto depositato il
5/3/2019 e la presunzione di ininterrotta separazione derivante dalla pronuncia del suddetto provvedimento giurisdizionale non è contraddetta da contrarie risultanze processuali.
Si deve perciò ritenere che la situazione di separazione legale si sia ininterrottamente protratta per un periodo sicuramente eccedente i dodici mesi richiesti dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74 e dalla legge 6.5.2015 n. 55.
È da escludere, inoltre, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, come affermato da entrambe le parti nell'istanza congiunta, dalle stesse personalmente sottoscritta, depositata il 17/6/25.
Deve, quindi, pronunciarsi sentenza di divorzio, ai sensi dell'art. 4 della legge 1.12.1970 n. 898.
2) Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, non vi è ragione per discostarsi dalla concorde richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna ulteriore statuizione.
3) In considerazione del mutamento di rito, le spese, così come concordato dalle parti, si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
1/8/2015, tra e iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Mazara del Vallo al n. 115, parte II, serie A dell'anno 2015;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mazara del Vallo di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
3) dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite.
Pag. 2 a 3 Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 23/6/25.
Il Presidente estensore
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente rel.
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice all'esito della camera di consiglio del 26/6/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 387 R.G. dell'anno 2025 tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Cucchiara e dall'avv. Walter Marino come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Marco Parrinello, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno concordemente chiesto la pronuncia di sentenza che prenda atto dell'intervenuto deposito di istanza congiunta di divorzio.
Pag. 1 a 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti e apparendo manifesta l'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto a Mazara del Vallo l'1/8/2015, con rito concordatario, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 115, parte II, serie A dell'anno 2015, tra e Parte_1 Controparte_1
Il Tribunale di Marsala ha infatti omologato la separazione dei coniugi con decreto depositato il
5/3/2019 e la presunzione di ininterrotta separazione derivante dalla pronuncia del suddetto provvedimento giurisdizionale non è contraddetta da contrarie risultanze processuali.
Si deve perciò ritenere che la situazione di separazione legale si sia ininterrottamente protratta per un periodo sicuramente eccedente i dodici mesi richiesti dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74 e dalla legge 6.5.2015 n. 55.
È da escludere, inoltre, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, come affermato da entrambe le parti nell'istanza congiunta, dalle stesse personalmente sottoscritta, depositata il 17/6/25.
Deve, quindi, pronunciarsi sentenza di divorzio, ai sensi dell'art. 4 della legge 1.12.1970 n. 898.
2) Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, non vi è ragione per discostarsi dalla concorde richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna ulteriore statuizione.
3) In considerazione del mutamento di rito, le spese, così come concordato dalle parti, si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
1/8/2015, tra e iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Mazara del Vallo al n. 115, parte II, serie A dell'anno 2015;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mazara del Vallo di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
3) dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite.
Pag. 2 a 3 Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 23/6/25.
Il Presidente estensore
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 3 a 3