Sentenza 20 settembre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/09/2003, n. 13960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13960 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 13960/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DIOA Oggetto malattia professionale Composta dagli Ill.mi Sig ri Magistrati: Dott. Sergio. MATTONE Presidente R.G.N. 22541/00 Cron. 28137 Consigliere GUGLIELMUCCIDott. Corrado - Rel. Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ua.21/03/03 Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: LB IA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato ROSA MAFFEI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2003 procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di 1749 -1- ROMA del 4/12/2000, rep. 55655; - resistente con procura avverso la sentenza n. 170/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 15/06/00 R.G.N. 198/2000; | udito l'Avvocato LI MARZI GIUSEPPE per delega ROSA MAFFEI;
udito l'Avvocata CATANIA ANTONINO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore MARCO Pluett Generale, bott. Alberto CINQUE che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia, provvedendo in camera di consiglio, rigettare il ricorso per manifesta infondatezza. -2- SENTENZA Ritenuto che con sentenza del 15 giugno 2000 il Tribunale di Torino confermava la sentenza pretorile di rigetto della domanda proposta da AR SA contro 1'INAIL ed intesa al conseguimento di un'indennità per dermatite allergica da contatto di natura professionale, ossia derivante dalla sua attività lavorativa di addetta alla produzione di filati sintetici e naturali;
che il Tribunale rilevava come il primo giudice avesse disposto una consulenza tecnica ed un successivo supplemento ed avesse sentito testimoni e come tuttavia da tali mezzi istruttori non fosse risultata la presenza di formaldeide, sostanza allergogena per la SA, nelle sostanze da lei maneggiate, mentre nei reparti antipiega ed antimuffa, ove detta sostanza era utilizzata, ella non aveva lavorato;
che la deposizione di un teste in proposito appariva più credibile di quanto dichiarato dall'appellante in sede di interrogatorio libero;
definitiva quest'ultima non che in aveva assolto l'onere di provare il nesso causale tra dermatite e lavorazione svolta;
3 che la regressione della malattia durante i periodi di assenza dal lavoro poteva essere spiegata con gli effetti benefici della maggior cura e del riposo;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione la SA, mentre 1' INAIL resiste con controricorso;
che il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso;
che la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3, 66, 131 d.p.r. 30 giugno 1965 n.1124 e vizi di motivazione, osservando che l'indagine peritale non era attendibile in quanto svolta a distanza di anni dal fallimento dell'impresa in cui la lavoratrice aveva svolto la sua opera e non estesa ai prodotti "sinonimi" della formaldeide;
che i giudici di merito non tennero conto del fatto che la dermatite regrediva nei periodi di pausa del lavoro e che uno dei testi aveva dichiarato che l'assicurata aveva ambienti, ancorchè nonlavorato negli stessi addetta allo stesso reparto, ove veniva liberata la formaldeide, sostanza idonea a causare la dermatite allergica in questione;
4 che il motivo è manifestamente infondato poiché l'indagine del consulente tecnico non inattendibile sol perché svolta, e necessariamente, a distanza di anni dalla cessazione del lavoro svolto dall'assicurata; che i giudici di merito non ebbero ragione di credere nella incompletezza della medesima indagine, quali che fossero i nomi con cui veniva chiamata la medesima sostanza chimica;
che gli stessi giudici hanno motivato, come qui detto in narrativa, sia sulla regressione della malattia nei periodi di riposo, sia nell'attendibilità dei testimoni, onde la ricorrente tende in realtà ad ottenere in questo giudizio di legittimità nuovi, impossibili accertamenti di fatto;
che considerazioni in fatto sono svolte anche nell'ampia memoria depositata in prossimità dell'udienza; che, rigettato il ricorso, sulle spese non si provvede ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 21 marzo 2003 il Presidente:Serpo Hall !! Cons. estensore: etuico Porell. IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria Oggi. 20 SET. 2003 IL CANCELLERÉ Z I A E S O N 610