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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1033/2024 R.G. promossa da
in qualità di Segretario generale dell Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Morrone Parte_2
- ricorrente -
contro
, e per esso l' Controparte_1 [...]
, in Controparte_2 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- resistente –
OGGETTO: opposizione a decreto ex art. 28 l. n. 300/1970.
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
08.04.2025.
Con ricorso ex art. 28, comma 3, l. n. 300/1970, depositato il 19.04.2024, Pt_1
, in qualità di Segretario generale dell'
[...] Parte_2
(di seguito, ha proposto opposizione avverso il decreto cronol.
[...] Pt_3
n. 1956/2024 del 07.04.2024, con il quale è stata rigettata la sua domanda finalizzata ad ottenere un provvedimento di accertamento della condotta antisindacale del
, e conseguente condanna della parte opposta: 1) Controparte_1 all'inserimento dell'Associazione Sindacale A.S.U. nei modelli di Relazioni Sindacali in relazione al Diritto di Informazione e Consultazione ai sensi dell'art. 43, comma 12,
1 del D. Lgs n. 165/2001; 2) alla convocazione del sindacato A.S.U. sia a seguito delle istanze di volta in volta presentate sia alla partecipazione attiva come di fatto avviene nei confronti delle associazioni sindacali confederali;
3) ad adempiere a tutte le richieste di accesso agli atti per come altresì formulate ed a tutt'oggi rimaste inevase.
Il sig. aveva censurato che il sindacato da lui rappresentato, pur Parte_1
non appartenendo alla categoria delle sigle confederali, era stato sempre convocato dal
Controparte_3 assieme alle oltre O.O. S.S. per discutere e/o essere informato sulle diverse problematiche affrontate nel corso degli anni, sennonché, in tempi più recenti, non era più stato convocato per le relazioni sindacali, a differenza di quanto invece avvenuto nei confronti delle categorie confederali;
inoltre, in differenti occasioni, a seguito di richieste urgenti di incontro, nessuna convocazione veniva mai effettuata.
Più in particolare, il ricorrente aveva fatto riferimento: a) ad una richiesta di incontro urgente del 28.02.2022 - con la quale l'associazione sindacale chiedeva altresì di essere regolarmente e sistematicamente convocata, con le dovute formalità, dall'Amministrazione, per ricevere, ai sensi dell'art. 43, comma 12, del D. Lgs. n.
165/2001, la relativa informativa - rimasta priva di riscontro;
b) ad una richiesta di inserimento dell'Associazione Sindacale nei modelli di relazioni sindacali, riscontrata negativamente dall'amministrazione sul presupposto che ““il diritto di informazione e consultazione, a condizioni di parità con le altre organizzazioni sindacali prive del requisito della rappresentatività, trova soddisfacimento nella puntuale pubblicazione, sul sito istituzionale di questo di tutte le notizie rilevanti per coloro che siano portatori di interesse a vario titolo”; c) ad CP_4 una ulteriore richiesta di incontro urgente del 06.11.2023 - al fine di discutere sulle diverse problematiche che interessano l'amministrazione, con particolare riferimento a quelle che investono più direttamente la gestione del personale - rimasta anch'essa priva di riscontro;
d) alla mancata evasione, da parte del convenuto, di ogni CP_1 richiesta di accesso agli atti pervenuta dalla medesima organizzazione sindacale - come avvenuto in data 29.06.2023, allorquando inviava a mezzo Pec una richiesta di accesso
“generalizzato” a documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione, inerenti a due dipendenti, entrambi in organico presso due distinti istituti scolastici, ma che di fatto risultavano in servizio presso l per CP_4 CP_2 sin dall'anno 2011, in mancanza di nulla osta dei rispettivi Dirigenti - in violazione dell'art. 43, comma 12, D. Lgs. n. 165/2001 e del principio di trasparenza ai sensi della
L. n. 241/1990; e) al mancato riscontro a due richieste di intervento, inoltrate dal
Sindacato A.S.U., con le quali si invitava l' affinché procedesse a visita ispettiva CP_4
2 al fine di verificare l'idoneità o meno della struttura scolastica ove operavano alcuni associati
Riteneva, pertanto, che tali comportamenti integrassero gli estremi di una condotta antisindacale, perché lesivi dell'immagine e della reputazione del sindacato Pt_3
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
[...]
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il decreto opposto merita conferma.
Le norme di riferimento vanno individuate negli artt. 42 e 43 del d.lgs. n. 165 del 2001
(che sostanzialmente riproducono quelle già dettate dal d.lgs. n. 396 del 1997, introduttive delle RSU quali rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro).
Tale complesso normativo si pone in rapporto di specialità rispetto alle corrispondenti norme dettate dallo Statuto dei Lavoratori e dai contratti collettivi per il settore privato;
specialità che si ricava, anzitutto, dal tenore letterale dell'art. 42, il quale, pur richiamando nell'incipit le tutele previste dalla legge n. 300 del 1970, obbliga le amministrazioni ad osservare «le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva»; in un'ottica sistematica la rilevata specialità emerge, inoltre, dal diverso concetto di rappresentatività con essa normato, che tiene conto del dato associativo e della forza elettorale delle singole associazioni , ammesse a partecipare alla contrattazione collettiva nazionale a condizione che abbiano «nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media fra il dato associativo e il dato elettorale» (cfr. Cass. n. 3095/2018).
Orbene, nel caso di specie, come rilevato dal primo giudice - le cui motivazioni, in quanto condivise, di seguito si riportato - è pacifico che l'Associazione ricorrente non raggiunga la soglia di rappresentatività del 5%, sicché ad essa non può essere attributo
“alcun diritto e prerogativa sindacale” (cfr. risposta fornita dall' a seguito di specifico CP_5 quesito n. CQRS149 – doc. n. 6 allegato alla memoria difensiva della prima fase del procedimento).
Difatti, se è vero che nel campo di applicazione dell'art. 43, comma 12, del D. Lgs. n.
165/2001 (il quale prevede che “A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed
3 integrative”) rientrano anche le organizzazioni sindacali non dotate del citato requisito della rappresentatività, è altrettanto vero che la disposizione citata, letta e interpretata nel contesto in cui è inserita, si riferisce esclusivamente alle informazioni e all'accesso ai dati relativi alla “rappresentatività” delle organizzazioni sindacali, poiché solo in tal modo ciascuna organizzazione (anche con una rappresentatività inferiore al 5%) può verificare la correttezza dell'operato del comitato paritetico istituito presso l' al CP_5 fine di garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive ed avente funzioni di certificazione dei dati di risoluzione delle eventuali controversie.
Al di fuori di tali specifici “dati” non esiste, quindi, un diritto sindacale (meritevole di tutela in sede, appunto, di condotta antisindacale) ad un accesso generalizzato ed indiscriminato ai dati o documenti in possesso della P.A. né, tantomeno, tale disposizione può essere posta a fondamento del preteso diritto dell'Associazione ricorrente ad essere inserita nei “modelli di relazioni sindacali”.
Da ciò consegue, pertanto, che la condotta tenuta dal convenuto non si CP_1 configura come antisindacale, in quanto conforme alla legislazione vigente in materia.
La natura interpretativa della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese della doppia fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa tra le parti le spese della doppia fase del giudizio.
Catanzaro, li 09/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1033/2024 R.G. promossa da
in qualità di Segretario generale dell Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Morrone Parte_2
- ricorrente -
contro
, e per esso l' Controparte_1 [...]
, in Controparte_2 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- resistente –
OGGETTO: opposizione a decreto ex art. 28 l. n. 300/1970.
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
08.04.2025.
Con ricorso ex art. 28, comma 3, l. n. 300/1970, depositato il 19.04.2024, Pt_1
, in qualità di Segretario generale dell'
[...] Parte_2
(di seguito, ha proposto opposizione avverso il decreto cronol.
[...] Pt_3
n. 1956/2024 del 07.04.2024, con il quale è stata rigettata la sua domanda finalizzata ad ottenere un provvedimento di accertamento della condotta antisindacale del
, e conseguente condanna della parte opposta: 1) Controparte_1 all'inserimento dell'Associazione Sindacale A.S.U. nei modelli di Relazioni Sindacali in relazione al Diritto di Informazione e Consultazione ai sensi dell'art. 43, comma 12,
1 del D. Lgs n. 165/2001; 2) alla convocazione del sindacato A.S.U. sia a seguito delle istanze di volta in volta presentate sia alla partecipazione attiva come di fatto avviene nei confronti delle associazioni sindacali confederali;
3) ad adempiere a tutte le richieste di accesso agli atti per come altresì formulate ed a tutt'oggi rimaste inevase.
Il sig. aveva censurato che il sindacato da lui rappresentato, pur Parte_1
non appartenendo alla categoria delle sigle confederali, era stato sempre convocato dal
Controparte_3 assieme alle oltre O.O. S.S. per discutere e/o essere informato sulle diverse problematiche affrontate nel corso degli anni, sennonché, in tempi più recenti, non era più stato convocato per le relazioni sindacali, a differenza di quanto invece avvenuto nei confronti delle categorie confederali;
inoltre, in differenti occasioni, a seguito di richieste urgenti di incontro, nessuna convocazione veniva mai effettuata.
Più in particolare, il ricorrente aveva fatto riferimento: a) ad una richiesta di incontro urgente del 28.02.2022 - con la quale l'associazione sindacale chiedeva altresì di essere regolarmente e sistematicamente convocata, con le dovute formalità, dall'Amministrazione, per ricevere, ai sensi dell'art. 43, comma 12, del D. Lgs. n.
165/2001, la relativa informativa - rimasta priva di riscontro;
b) ad una richiesta di inserimento dell'Associazione Sindacale nei modelli di relazioni sindacali, riscontrata negativamente dall'amministrazione sul presupposto che ““il diritto di informazione e consultazione, a condizioni di parità con le altre organizzazioni sindacali prive del requisito della rappresentatività, trova soddisfacimento nella puntuale pubblicazione, sul sito istituzionale di questo di tutte le notizie rilevanti per coloro che siano portatori di interesse a vario titolo”; c) ad CP_4 una ulteriore richiesta di incontro urgente del 06.11.2023 - al fine di discutere sulle diverse problematiche che interessano l'amministrazione, con particolare riferimento a quelle che investono più direttamente la gestione del personale - rimasta anch'essa priva di riscontro;
d) alla mancata evasione, da parte del convenuto, di ogni CP_1 richiesta di accesso agli atti pervenuta dalla medesima organizzazione sindacale - come avvenuto in data 29.06.2023, allorquando inviava a mezzo Pec una richiesta di accesso
“generalizzato” a documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione, inerenti a due dipendenti, entrambi in organico presso due distinti istituti scolastici, ma che di fatto risultavano in servizio presso l per CP_4 CP_2 sin dall'anno 2011, in mancanza di nulla osta dei rispettivi Dirigenti - in violazione dell'art. 43, comma 12, D. Lgs. n. 165/2001 e del principio di trasparenza ai sensi della
L. n. 241/1990; e) al mancato riscontro a due richieste di intervento, inoltrate dal
Sindacato A.S.U., con le quali si invitava l' affinché procedesse a visita ispettiva CP_4
2 al fine di verificare l'idoneità o meno della struttura scolastica ove operavano alcuni associati
Riteneva, pertanto, che tali comportamenti integrassero gli estremi di una condotta antisindacale, perché lesivi dell'immagine e della reputazione del sindacato Pt_3
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
[...]
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il decreto opposto merita conferma.
Le norme di riferimento vanno individuate negli artt. 42 e 43 del d.lgs. n. 165 del 2001
(che sostanzialmente riproducono quelle già dettate dal d.lgs. n. 396 del 1997, introduttive delle RSU quali rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro).
Tale complesso normativo si pone in rapporto di specialità rispetto alle corrispondenti norme dettate dallo Statuto dei Lavoratori e dai contratti collettivi per il settore privato;
specialità che si ricava, anzitutto, dal tenore letterale dell'art. 42, il quale, pur richiamando nell'incipit le tutele previste dalla legge n. 300 del 1970, obbliga le amministrazioni ad osservare «le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva»; in un'ottica sistematica la rilevata specialità emerge, inoltre, dal diverso concetto di rappresentatività con essa normato, che tiene conto del dato associativo e della forza elettorale delle singole associazioni , ammesse a partecipare alla contrattazione collettiva nazionale a condizione che abbiano «nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media fra il dato associativo e il dato elettorale» (cfr. Cass. n. 3095/2018).
Orbene, nel caso di specie, come rilevato dal primo giudice - le cui motivazioni, in quanto condivise, di seguito si riportato - è pacifico che l'Associazione ricorrente non raggiunga la soglia di rappresentatività del 5%, sicché ad essa non può essere attributo
“alcun diritto e prerogativa sindacale” (cfr. risposta fornita dall' a seguito di specifico CP_5 quesito n. CQRS149 – doc. n. 6 allegato alla memoria difensiva della prima fase del procedimento).
Difatti, se è vero che nel campo di applicazione dell'art. 43, comma 12, del D. Lgs. n.
165/2001 (il quale prevede che “A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed
3 integrative”) rientrano anche le organizzazioni sindacali non dotate del citato requisito della rappresentatività, è altrettanto vero che la disposizione citata, letta e interpretata nel contesto in cui è inserita, si riferisce esclusivamente alle informazioni e all'accesso ai dati relativi alla “rappresentatività” delle organizzazioni sindacali, poiché solo in tal modo ciascuna organizzazione (anche con una rappresentatività inferiore al 5%) può verificare la correttezza dell'operato del comitato paritetico istituito presso l' al CP_5 fine di garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive ed avente funzioni di certificazione dei dati di risoluzione delle eventuali controversie.
Al di fuori di tali specifici “dati” non esiste, quindi, un diritto sindacale (meritevole di tutela in sede, appunto, di condotta antisindacale) ad un accesso generalizzato ed indiscriminato ai dati o documenti in possesso della P.A. né, tantomeno, tale disposizione può essere posta a fondamento del preteso diritto dell'Associazione ricorrente ad essere inserita nei “modelli di relazioni sindacali”.
Da ciò consegue, pertanto, che la condotta tenuta dal convenuto non si CP_1 configura come antisindacale, in quanto conforme alla legislazione vigente in materia.
La natura interpretativa della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese della doppia fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa tra le parti le spese della doppia fase del giudizio.
Catanzaro, li 09/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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