Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 769/24 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 15.4.2025 ai sensi dell'art. 354 bis c.p.c.
TRA
(C.F. e P.IVA - ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
04100 Latina, Via Neghelli n. 44, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Crivellaro (C.F. Parte_2
e dall'Avv. Matilde Rota (C.F. ), C.F._1 C.F._2 entrambe del Foro di Milano giusta procura alle liti depositata telematicamente congiuntamente all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso i medesimi
Avv. con studio in Milano, via Durini n. 18 – 20122
- APPELLANTE -
Controparte_1
(c.f. e p. Iva ) (di seguito, la
[...] P.IVA_2
“ ), rappresentata e difesa – in virtù di procura alla lite in calce al presente CP_1 atto, rilasciata con firma digitale, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., e autenticata nella stessa forma – dall'avv. Luca D'Amelio (c.f. , C.F._3 elettivamente domiciliata in via digitale presso di lui e fisicamente presso lo studio in Roma, Via Emilio de' Cavalieri, 11
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 10440/2023 del Tribunale di Roma.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha impugnato la sentenza n. Parte_1
10440/23 con cui il Tribunale di Latina, in accoglimento della impugnazione della delibera assembleare del 5.5.2027 con cui è stato approvato il bilancio relativo all'annualità 2016, proposta dalla quale socio detentore delle quote pari al 10% del capitale sociale, CP_1 ha così statuito:
“Il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al NRG.
42257/2018 sulla domanda proposta da avverso la Controparte_1 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Parte_1 provvede:
- DICHIARA la nullità della deliberazione del 5 maggio 2017 della Parte_1 quanto alla approvazione del bilancio di esercizio 2016;
pag. 2/12 - CONDANNA alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 10.860,00 per compenso professionale, oltre ad IVA e CPA nella misura di legge ed al 15% per spese generali;
- PONE definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, nella misura liquidata con separato decreto”.
- A sostegno del gravame ha posto i seguenti due motivi:
Errore e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. per non avere erroneamente il Tribunale, a suo dire, riconosciuto “che il bilancio oggetto della presente impugnazione sia ormai stato ampiamente superato dai successivi bilanci, i quali hanno correttamente provveduto a presentare una chiara, corretta e veritiera rappresentazione contabile del patrimonio sociale”.
- Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudicante ha ritenuto la sostanziale falsità del bilancio del 2016 in quanto violativo dei principi contabili e civilistici previsti dall'ordinamento italiano e ciò, sulla base della contestata ctu. espletata nel giudizio di primo grado.
Sulla base dei detti motivi, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Roma contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria di rito, in integrale riforma della Sentenza del Tribunale di Roma n.
10440/2023 – nel giudizio n. 42257/2018, pubblicata il 3 luglio 2023 e non notificata, così giudicare:
− Annullare e/o riformare la Sentenza del Tribunale di Roma n. 10440/2023 pubblicata il
3 luglio 2023 resa in relazione al procedimento n. R.G. 42257/2018 in totale e/o parziale accoglimento del presente gravame e per l'effetto Voglia altresì così giudicare
A) nel merito:
pag. 3/12 − respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate per tutte le ragioni esposte;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di appello nonché di primo grado, oltre maggiorazione spese generali del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Con espressa riserva di ogni produzione e deduzione istruttoria”.
Si è costituita la appellata la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a CP_1 suo dire, inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis:
respingere l'appello formulato dalla e, per l'effetto, confermare la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 10440/2023 pubblicata il 3 luglio 2023 (rep. n.
14822/2023);
di conseguenza, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità della delibera adottata dall'assemblea ordinaria di in data Parte_1
5 maggio 2017, per tutte le ragioni indicate ed esposte da sin Controparte_1 dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Con condanna di al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali del Controparte_1 CP_1 Controparte_1 presente giudizio, oltre accessori, anche a titolo di spese generali. chiede Controparte_1 nuovamente ordinarsi a ex art. 210 c.p.c. l'esibizione del contratto di Parte_1
“EPC” (“Engineering, Procurement and Construction”) tra la stessa Parte_1 con socio unico, a cui si Controparte_2
è fatto riferimento sin dai §§ 7.3 e ss. dell'atto di citazione in primo grado”.
Alla odierna udienza a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale ex art. 350 bis c.p.c.
pag. 4/12 Quanto al primo motivo, la appellante si duole della erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la sussistenza in capo alla società CP_1 titolare delle quote pari al 10% del capitale sociale della convenuta, ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio relativo all'annualità 2016, laddove con successiva delibera era stato approvato il bilancio relativo alla successiva annualità 2017, sicchè la rappresentazione data con quest'ultimo bilancio avrebbe sostanzialmente superato quella data con il bilancio oggetto di impugnazione.
La doglianza non è condivisibile essendo, viceversa, da condividere l'assunto del Giudice di prime cure, il quale ha bene evidenziato la sussistenza e la permanenza in capo alla controparte dell'interesse alla impugnazione sul giusto presupposto che “nel caso di specie, come detto, la delibera di bilancio dell'esercizio 2016 non è mai stata sostituita e non sono impugnati precedenti delibere di bilancio, per cui parte attrice ha interesse a coltivare il giudizio per far accertare i profili di nullità della delibera in esame stanti i maggiori oneri risultanti rispetto a quanto ritenuto legittimo dall'istante”.
Non v'è dubbio, peraltro, che è pacifico che la deliberazione assembleare di approvazione di un bilancio redatto in modo non conforme ai principi contenuti all'art. 2423 c.c. è da ritenersi nulla per illiceità dell'oggetto (art. 2379 c.c.), essendo tale disposizione posta a tutela di interessi non solo sociali ma anche di soggetti terzi, anch'essi destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione.
Appare utile, al riguardo, ricordare quanto di recente statuito dalla S.C. la quale la affermato il seguente principio: “in tema di impugnativa di bilancio…..la norma, nel prevedere che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, va intesa nel senso che la parte decade dalla possibilità di esercitare l'azione di impugnativa in sé considerata, ma non che debba risentirne l'azione di impugnativa già introdotta, quale che sia il vizio invalidante;
difatti, il senso della previsione di legge è che il bilancio di esercizio non può essere impugnato dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non prima” (Cass. N. 10521/2024).
E ancora, ha statuito che l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio non richiede anche l'impugnazione dei bilanci medio tempore chiusi nel corso del giudizio pag. 5/12 posto che, ai sensi dell'art. 2434 bis c.c. “l'organo amministrativo deve tenere conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale d'invalidità della delibera di approvazione del bilancio nel bilancio di esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità stessa”
(Cass. Ord. 24.5.2023 n. 14338).
Orbene, nel caso di specie, premesso che il nuovo bilancio al 31.12.2017 è stato approvato nel settembre 2018, ovvero successivamente alla impugnazione della delibera in oggetto, parte attrice non ha affatto espresso neanche il proprio voto favorevole alla approvazione di detto ultimo bilancio, avendo ritenuto che non fossero state comunque eliminate le criticità relative al bilancio precedente.
Né, come sopra evidenziato dalla S.C., assume rilievo la circostanza che nelle more non sia stata impugnata anche la deliberazione relativa al bilancio 2017.
Non può, dunque, convenirsi con la tesi della parte appellante, secondo sui sarebbe venuto meno l'interesse alla impugnazione di alla declaratoria di nullità della delibera CP_1 impugnata, non essendovi alcun dubbio che fosse interesse concreto della stessa vedere la eliminazione dal bilancio del 2016 di quelle voci ritenute impropriamente inserite con evidenti risvolti negativi anche per il patrimonio della stessa società impugnante, tanto più che non risulta essere stata adottata alcun'altra deliberazione a sanatoria.
Il motivo va, pertanto, respinto.
Non miglior sorte merita anche la seconda censura.
Premesso che correttamente il Giudice di primo grado ha ricordato quelli che sono i principi che devono governare la redazione di un bilancio, ovvero la verità, la correttezza e la chiarezza, il ctu. ha puntualmente verificato la assenza di detti elementi.
Questi, in particolare, ha così testualmente concluso, dopo aver esaminato le singole voci oggetto di contestazione da parte della attrice:
“Il CTU ribadisce che il bilancio dell'esercizio 2016 non rappresenta in maniera chiara e veritiera la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.
Il CTU ribadisce che le suddette voci non sono state rappresentate correttamente nel bilancio dell'esercizio 2016; riporta per agevolare la cognizione delle conclusioni la tabella
10 p.27.
TABELLA N. 10 – ESITI VERIFICA SIGNIFICATIVITÀ VOCI ESAMINATE.
pag. 6/12 Emerge patentemente che le voci contestate esondano imperiosamente dalle c.d. “soglie di tolleranza”, sicché il bilancio di dell'esercizio 2016 ha violato i principi di Parte_1 rappresentazione chiara, veritiera e corretta”.
Con l'atto di appello, la difesa di contesta preliminarmente che “la Sentenza Parte_1
(accodandosi agli incompleti ragionamenti di cui alla CTU) ha omesso di correttamente considerare la natura di quale società di progetto (o project financing) – modello di Parte_1 impresa tipico e previsto dal Codice degli Appalti (cfr. art. 184 d. lgs. n. 50 del 2016 – già art. 156 del d. lgs. n. 163 del 2006) quale "società che viene costituita dopo l'aggiudicazione del bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità".
Una delle principali e più peculiari caratteristiche di tale forma d'impresa è la possibilità di riconoscere e distinguere due distinte fasi di sviluppo delle attività:
− la prima riguarda la realizzazione del progetto oggetto di aggiudicazione in cui la società sostiene i costi di progettazione e costruzione dell'opera (talvolta parzialmente coperti da fondi pubblici);
− la seconda in cui l'opera realizzata viene gestita e la società matura i primi ricavi derivanti dalla messa in funzione della stessa.
Tale specifica struttura bifasica si ripercuote necessariamente anche sulle modalità di contabilizzazione di costi e ricavi, diversa da quella di una qualsiasi altra società. Ed infatti, il project financing:
− nel corso della prima fase, quella di realizzazione del progetto, capitalizza, nella voce immobilizzazioni in corso (B.I.4 dello stato patrimoniale), tutte le spese sostenute per portare a termine l'opera;
− solo alla fine, ad impianto ultimato, quando comincerà a realizzare e contabilizzare i primi proventi, inizierà corrispondentemente a dedurre i relativi costi immobilizzati, sotto forma di ammortamento finanziario.
Tale premessa è fondamentale al fine di ben inquadrare e valutare la correttezza o meno delle seguenti poste oggetto di scrutinio da parte della Sentenza: "spese generali" per €
2.281.586, "spese di progettazione" per € 1.870.160,00 e "spese di progettazione e spese tecniche straordinarie" per € 995.052,00 (sotto la voce "immobilizzazioni in corso" e, di riflesso, sotto pag. 7/12 la voce "immobilizzazioni immateriali") e dei "debiti verso fornitori soci" per € 6.373.314,00
(sotto la voce "debiti verso fornitori").
La premessa appare assolutamente generica, tanto più che il ctu. ha ben illustrato il metodo seguito per la elaborazione del proprio elaborato e dunque, non resta che prendere in esame le risultanze della relazione che sono state pienamente condivise dal Primo Giudice.
Quanto alle immobilizzazioni in corso e alle immobilizzazioni immateriali, secondo l'appellante “le spese di "progettazione" sono state correttamente contabilizzate nelle immobilizzazioni di cui al bilancio al 31.12.2016 di dal momento che si trattava Parte_1 di costi sostenuti per la costruzione e la progettazione delle opere, nonché gli oneri accessori – voci che rientrano appieno nella nozione di immobilizzazione immateriale quali investimenti prodromici alla futura gestione dell'opera e caratterizzanti della prima fase esecutiva della vita di una società di progetto (cfr. pagg. 22-23 che precedono).
Soltanto l'importo pari a € 995.052,00 per "spese di progettazione e spese tecniche straordinarie" non rientra nel PEF.
La motivazione per cui tale somma è stata comunque inserita nei bilanci di Parte_1
(incluso il bilancio al 31 dicembre 2016) è stata resa nota sin da subito, in un'ottica di redazione dei bilanci ispirata ai principi di correttezza, veridicità e chiarezza.
La somma pari a € 995.052,00 appostata nel bilancio di al 31.12.2016 sotto la Parte_1 voce "progettazione e spese tecniche straordinarie" è composta da € 776.228,00, maturati nel corso dell'esercizio 2009, ed € 218.824, maturati nel corso dell'esercizio del 2010, e si riferisce a oneri straordinari derivanti da carenze progettuali imputabili al CP_3
.
[...]
E ancora, sarebbe viziata la sentenza nella quale “Nulla si legge rispetto al perché non avrebbe dovuto contabilizzare anche € 995.052,00 per "spese di Parte_1 progettazione e spese tecniche straordinarie" tra le immobilizzazioni immateriali risultando, dunque, necessaria la riforma della stessa”.
“Ulteriore vizio della Sentenza è ritenere che il c.d. vaglio di realizzabilità delle immobilizzazioni immateriali (i.e. impairment test) avrebbe dovuto condurre ad Parte_1 una svalutazione delle proprie immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2016.
Tale tesi è errata e non prende in dovuta considerazione un fatto decisivo allegato dalla scrivente difesa nel corso del giudizio di primo grado.
pag. 8/12 Al 5 maggio 2017 non era riscontrabile alcuna perdita durevole di valore delle immobilizzazioni immateriali in questione poiché il Contenzioso con il Comune di Latina era ancora in corso, la CTU disposta in quella sede non era ancora stata completata.
Non era pertanto alquanto remoto ritenere che avesse buone probabilità di Parte_1 recuperare gli investimenti sostenuti a valle del Contenzioso con il . Controparte_3
Orbene, il ctu. ha puntualmente risposto al quesito formulato dal Tribunale, peraltro dissentendo dal punto di partenza della stessa attrice, tanto da aver ben specificato come “nella verifica dell'esistenza o meno delle condizioni legittimanti la capitalizzazione dei costi e, sotto il profilo del trattamento contabile, nell'allocazione tra le “immobilizzazioni immateriali”
è fondamentale chiedersi se, illo tempore, vi fossero i presupposti all'atto della prima iscrizione e in tutti gli esercizi successivi, fino ad arrivare al bilancio dell'esercizio 2016. Il tracciamento del perimetro del PEF, per considerare i costi capitalizzati interni o esterni a esso, è atto successivo e, soprattutto, eventuale, ove fosse superata la suddetta verifica di primo livello. È questo l'angolo visuale corretto dal quale osservare e risolvere il quesito”.
La Corte condivide appieno tale impostazione che, peraltro, non è stata fatto oggetto di altrettanto specifica contestazione convincente da parte appellante.
Partendo da tale corretta premessa, pertanto, egli ha ricordato il principio contabile di OIC
24 “Immobilizzazioni immateriali”, a mente del quale «gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale solo se: − è dimostrata la loro utilità futura;
− esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società; − è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. Essendo la recuperabilità caratterizzata da alta aleatorietà, essa va stimata dando prevalenza al principio della prudenza. L'utilità pluriennale è giustificabile solo in seguito al verificarsi di determinate condizioni gestionali, produttive, di mercato che al momento della rilevazione iniziale dei costi devono risultare da un piano economico della società. I costi di impianto e di ampliamento ed i costi sviluppo sono iscrivibili solo con il consenso del Collegio sindacale, ove esistente».
E ancora, ha fatto richiamo all'OIC 9 sulle “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” ricordando che “le immobilizzazioni materiali e immateriali – in ossequio al principio della prudenza amministrativa, che deve orientare il pag. 9/12 processo di formazione del bilancio di esercizio – devono essere sottoposte annualmente al c.d. impairment test per rilevare tempestivamente eventuali perdite durevoli di valore.”
Ora, pur volendo rilevare che con una valutazione ex ante l'allocazione nel bilancio 2007 della posta contestata poteva al più trovare giustificazione, altrettanto così non poteva avvenire nel bilancio 2016, allorchè era rimasto ormai acclarato che l'opera non solo non era stata realizzata ma era più che probabile, anche nella pendenza del giudizio civile pendente con il che non si sarebbe più realizzata, sicchè sarebbe stato Controparte_3 necessario operare con la massima prudenza e veridicità che, secondo il ctu. non vi è stata.
Egli, infatti, ha concluso affermando che “gli oneri capitalizzati, quand'anche fossero stati legittimamente allocati tra le immobilizzazioni immateriali nell'esercizio 2007, avrebbero dovuto essere espunti dai bilanci degli esercizi successivi proprio a cagione dell'arresto della costruzione dell'opera. In altri termini, considerato ormai la stasi del progetto infrastrutturale, non avrebbe potuto legittimamente accampare alcuna legittima Parte_1 prospettiva reddituale tale da giustificare la conservazione degli oneri pluriennali tra le
“immobilizzazioni immateriali”.
Dovrebbe essere chiaro che la collocazione temporale della prospettiva di osservazione non
è decisiva perché, tanto se l'operato degli amministratori è osservato ex ante o ex post, comunque si perviene alla medesima conclusione che, giustappunto, consta nell'adagiare indosso ai suddetti oneri pluriennali una veste di abusività”.
Quanto ai debiti verso fornitori soci: tali importi sarebbero stati dovuti in forza del contratto sottoscritto tra e , CP_2 CP_2 da un lato, e OH dall'altro in data 2 dicembre 2009, per la fornitura del materiale rotabile, per un importo pari a € 37.600.000,00.
Senonchè, prosegue l'appellante, in conseguenza dell'inadempimento contestato al
[...]
, a quest'ultima società non sarebbe stato più consentito proseguire nella fornitura CP_3 del materiale rotabile per cui OH ebbe ad attivare il giudizio arbitrale nei confronti delle controparti.
Il Collegio ebbe, tuttavia, a respingere la domanda ritenendo che il pagamento in suo favore sarebbe stato comunque condizionato dall'esito positivo del giudizio pendente tra ed il Parte_1 CP_3
pag. 10/12 Di tale circostanza fattuale si sarebbe data regolare indicazione nel bilancio in contestazione.
Poiché solo successivamente la appellante si era resa conto che alcuna somma avrebbe verosimilmente incassato dal nel successivo bilancio relativo all'anno 2017 CP_3 avrebbe rettificato la postazione della relativa somma.
Senonchè, anche al riguardo il ctu. è stato esplicito e chiarissimo nell'evidenziare, sulla base delle medesime sostanziali considerazioni svolte con riferimento alle voci precedenti, che
“vi sono due osservazioni dirimenti che inducono a disconoscere l'efficacia di tale linea Contr argomentativa. In primo luogo, sarebbe stata debitrice verso se e solo se Parte_1 fosse stata accolta la sua richiesta risarcitoria verso il Si consideri che era Controparte_3 insorto un contenzioso civile, all'epoca pendente, e che evidentemente era Parte_1 tutt'altro che certa di vincere la causa e, conseguentemente, di doversi accollare il debito Contr derivante dall'interruzione della fornitura del materiale rotabile verso ha Parte_1 evidentemente ritenuto certo e acquisito l'esito favorevole del giudizio pendente contro il quale evento concatenato all'apertura della posizione debitoria verso Controparte_3
Contr
Ma non sussistevano né elementi di fatto, né di diritto per considerare acquisito l'esito fausto del contenzioso contro il indi la legittima iscrizione del Controparte_3 debito in parola. A corredo di quanto finora esposto, da una prospettiva ex post, si consideri che il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata da contro il ”. Parte_1 Controparte_5
Assolutamente condivisibile il ragionamento effettuato dal ctu. che non trova alcuna smentita specifica da parte appellante se non di tipo meramente interpretativo dei fatti, che tuttavia non toglie valenza a quanto confermato dal ctu. che ha risposto in modo esaustivo alle diverse osservazioni del ctp. delle parti.
Anche tale motivo, dunque, non può che essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 10440/23 del Tribunale di Roma, così provvede: Parte_1
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna la appellante alla rifusione in favore della appellata, delle spese e competenze del presente grado che si liquidano in € 12.156,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti della appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 15.4.1025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 12/12