Decreto cautelare 19 ottobre 2023
Sentenza breve 11 dicembre 2023
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- 3. Personale dipendente Usl, condizioni per l'inquadramento straordinarioRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 24 settembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 11/12/2023, n. 18625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 18625 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/12/2023
N. 18625/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13590/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13590 del 2023, proposto da
EL NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NTella Cusin, Luisa Londei, Bianca Peagno, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea MA in Roma, via Alberico II, 33;
per l'annullamento
- della nota datata 31/7/2023 avente ad oggetto “informazioni conclusive corso MMG”;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 7/3/2006;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 28/9/2020, del Decreto del Ministero della Salute del 14/7/2021, del Decreto del Ministero della Salute dell''8/3/2023 e successive proroghe, modifiche e integrazioni;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell''avviso per l''ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata della Regione Veneto, se e nella parte in cui preclude l''esercizio di attività libero professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualsiasi altra nota, comunicazione o avviso della Regione, anche non conosciuto, nella parte in cui precluda al ricorrente di lavorare in libera professione tra il termine dei corsi e la consegna del diploma;
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota del 04/09/2020 della Segreteria Scuola di formazione specifica in medicina generale della Regione Veneto avente ad oggetto “Corso di formazione specifica in medicina generale: indicazioni”;
- ove occorra e per quanto di ragione, della circolare del Ministero della Salute prot. N. 22176 del 12/05/2020;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;
NONCHÉ PER L''ACCERTAMENTO
del diritto di parte ricorrente di svolgere attività libero professionale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente è un medico, ammesso, senza borsa di studio, al corso di formazione specifica in medicina generale attivato dalla regione Veneto.
Lo stesso ha contestato la previsione secondo cui gli ammessi al corso, anche senza borsa di studio, non possono svolgere attività professionale.
Lo stesso ha terminato il corso in data 28 settembre 2023.
L’amministrazione resistente, in data 31 luglio 2023 ha pubblicato, nell’area riservata del sito riservato ai corsisti :” che nell’attesa della cerimonia finale, sebbene siano stati completati i 36 mesi di corso, non potrà essere svolta alcuna attività libero professionale sino al diploma”.
Ne consegue che, il ricorrente, non potrà svolgere attività libero professionale per due mesi, dal 28/09/2023 – data fine corso - al 29/11/2023.
Il Ministero della Salute, tramite l’avvocatura erariale, ha contestato la sussistenza del bis in idem in relazione alla sentenza n. 1266/2023 che ha dichiarato il ricorso del ricorrente, avverso il diniego di svolgere l’attività professionale durante il corso, inammissibile per la mancata impugnazione del D.M. 28.9.2020.
L’eccezione non è fondata, atteso che il ricorrente, con il presente ricorso, ha contestato il provvedimento della resistente che ha ritenuto che le incompatibilità del corso di Medicina Generale si proroghino anche dopo la fine dei corsi (terminati il 29/9) e sino alla cerimonia di diploma, evenienza questa distinta rispetto a quella decisa dal Consiglio di Stato.
Così come infondata è l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla stessa amministrazione.
Nel caso di specie risultano contestati provvedimenti a valenza nazionale.
Deve, poi, respingersi, l’eccezione del difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute, considerato che sono stati impugnati anche provvedimenti adottati dallo stesso dicastero.
Anche la Regione Veneto ha eccepito, sia la sussistenza del ne bis in idem, che la incompetenza territoriale del giudice adito, per cui il Collegio rinvia alle osservazioni al riguardo sopra esposte
La Regione Veneto ha, altresì, eccepito la inoppugnabilità della frequently asked questions (FAQ), pubblicata sul sito del corso, nell’area riservata ed inserite in forma anonimizzata nella piattaforma in quanto di possibile interesse comune, rispetto alle quali è onere del corsista visionare periodicamente il sito.
Osserva il Collegio.
La nota impugnata non costituisce un provvedimento, ma solo una interpretazione fornita dalla p.a., né la stessa ha formalmente ribadito le incompatibilità professionali, se non implicitamente con riferimento alla termine del corso.
Né risultano, dagli atti di causa, formali contestazioni al ricorrente in merito alla inibizione per l’esercizio di una eventuale attività professionale per il periodo tra il termine del corso e la consegna del diploma.
Ora, la nota impugnata non costituisce un provvedimento amministrativo, ma unicamente un orientamento della resistente che, come tale, può pregiudicare la situazione soggettiva del ricorrente solo attraverso una conseguente e puntuale determinazione, allo stato non adottata.
Per tali ragioni il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Vitanza | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO