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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/04/2025, n. 4082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4082 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel.-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10920 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
TRA
( ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. VECCHIARELLI MAURIZIO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
DA ) - Parte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/05/2024 premesso: Parte_1
di aver contratto matrimonio con il resistente a Napoli il 14/10/1999; che dal matrimonio non erano nati figli;
che la crisi dell'unione matrimoniale era da ricondursi alla condotta del coniuge, il quale aveva lasciato la casa coniugale da circa quindici anni, rendendosi irreperibile;
1 chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con assegnazione della casa coniugale alla moglie e la previsione di un assegno di mantenimento a carico del resistente.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
All'udienza di comparizione delle parti del 11/02/2025, non si costituiva il resistente, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia e la resistente confermava la sua volontà di separarsi.
Raccolte le conclusioni del P.M., il quale chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti ((il resistente è rimasto contumace). Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Relativamente alle ulteriori domande (assegnazione della casa coniugale e assegno di mantenimento a carico del resistente) la ricorrente non le ha reiterate e, pertanto, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
In ogni caso anche qualora si ritenga diversamente è noto che, per giurisprudenza del tutto pacifica della Suprema Corte, condivisa dal Collegio, l'assegnazione del godimento della casa familiare è finalizzata alla tutela del superiore interesse dei figli minori o di quelli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti a conservare l'ambiente domestico e non costituisce una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, come risulta dai previgenti art. 155 c.c. e art. 155 quater c.c., comma 1, (quest'ultimo introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54) e dall'attuale art. 337 sexies c.c., comma 1, (introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) che, facendo riferimento all'"interesse dei figli", subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori (v. Cass. n. 21334 e n. 18440 del
2 2013; Cass. Sez. I n. 18076 del 20.08.2014).
Anche in ordine alla domanda di assegno di mantenimento, per completezza motivazionale va rilevato che la ricorrente non ha fornito alcuna prova del tenore di vita della coppia;
peraltro, ha dedotto che il resistente ha abbandonato la casa coniugale circa 15 anni fa;
quindi, in assenza di prova dei presupposti per l'accoglimento della domanda, anche qualora la stessa non vada ritenuta abbandonata, non avrebbe potuto trovare accoglimento.
Rilevato che il resistente non si è opposto alla pronuncia della separazione le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) – (atto n. 108, parte I,
S., Sez. XX, Reg. atti di matrimonio dell'anno 1999). così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/03/2025
Il Presidente rel.
Raffaele Sdino
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