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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5778/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione alla udienza dell'11.12.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., causa vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Anna Maria
Perulli (c.f. che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._2
APPELLANTE –
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Francesco
Zofrea (c.f. ) e l'avvocato Alessandro Amoruso (CF: C.F._4
), che lo rappresentano e difendono per procure in atti – C.F._5
APPELLATO-
Oggetto: appello di nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 7080/2020, resa tra le parti in data 11.05.2020, a definizione del giudizio recante n. R.G.7482/2014, promosso da nei Controparte_1
confronti di merito possessorio- Parte_1
r.g. n. 1 IN FATTO E IN DIRITTO
con ricorso iscritto a ruolo il 07.02.2014 ai sensi dell'art.1168 c.c. e Controparte_1 dell'art. 703 c.p.c., propone domanda di reintegrazione nel possesso, nei confronti di e rispetto all'immobile in Roma, Vicolo di Torre del Fiscale 65, Parte_1 concludendo per la emissione dell'ordine di riconsegna, in proprio favore, dell'immobile in oggetto, libero da persone e da cose.
A sostegno della domanda cautelare, allega. Controparte_1
- Il proprio genitore, , nel corso dell'anno 1955 ha edificato Persona_1
l'immobile In Roma, vicolo Torre del fiscale 65, conseguendo le necessarie autorizzazioni di allaccio alla rete pubblica, idrica e fognaria.
- Di aver abitato l'immobile inizialmente insieme ai propri genitori, poi, in seguito alla morte dei genitori, da solo.
- Di aver affidato, nel corso del mese di febbraio 2013, a , proprio Controparte_2
vicino di casa e fratello di , lavori per la riparazione del tetto Parte_1 dell'immobile in oggetto, che ha liberato per consentire la esecuzione di detti lavori.
- A marzo 2013, recatosi, con il fratello, , presso l'immobile, per Pt_2
verificare lo stato dei lavori, di averne constatato la occupazione da parte di
, che nonostante numerosi solleciti, non ha mai inteso Parte_1 rilasciare l'appartamento.
Con comparsa depositata il 03.04.2014, chiede il rigetto della Parte_1 domanda del , opponendo la esistenza, dagli inizi dell'anno 2012, per sé e per CP_1
le proprie figlie, di un contratto verbale di locazione, intervenuto con i fratelli
” ( , e e, in ragione di tale accordo, di aver ottenuto CP_1 CP_1 Pt_2 ER la consegna delle chiavi e corrisposto l'importo di euro 2.000,00, anticipatamente e per cinque mesi di affitto, come da ricevuta di pagamento sottoscritta da;
Persona_3 nel corso dell'inverno del 2012, di aver informato i tre fratelli, di una infiltrazione di acqua dal tetto dell'abitazione, sollecitandoli alle necessarie riparazioni;
di aver ricevuto minacce e insulti da , per i quali ha sporto denuncia;
che i Controparte_1 CP_1 non sono proprietari dell'immobile e che la reazione possessoria è tardiva.
Il , dichiarandosi unico possessore dell'immobile, si difende, opponendo che il CP_1
pagamento dei 2.000,00 euro, di cui alla ricevuta prodotta dalla controparte, non è riferibile all'uso dell'immobile; che non sono stati documentati i pagamenti riferibili al r.g. n. 2 contro dedotto rapporto locatizio o pagamenti di utenze domestiche relative all'immobile.
La domanda cautelare è accolta e il giudice, in composizione monocratica, “(…) ordina
a di reintegrare senza indugio nel possesso Parte_1 Controparte_1 dell'immobile in Roma, vicolo di Torre del Fiscale 65; condanna a Parte_1 rimborsare a le spese di lite che liquida in € 75,50 per esborsi ed € Controparte_1
3.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA.”
L'ordinanza è oggetto di reclamo da parte di , che ripropone le difese Parte_1 in punto di decadenza dall'azione proposta il 07.02.2014, ai sensi dell'art. 1168 c.c., abitando l'immobile da marzo 2012, nonché in punto di carenza di legittimazione ad agire di , che allega non aver mai provato il possesso dell'immobile né Controparte_1
prodotto i titoli di proprietà del bene.
Il oppone di aver rilevato la presenza della , nell'immobile, solo a CP_1 Parte_1 marzo 2013, essendosi recato a verificare l'andamento dei lavori di riparazione del tetto;
che la prova del possesso dell'immobile è nella ordinanza del Comune di Roma del
13.12.1989, con la quale gli si ordina di eseguire gli allacci alla rete fognaria, nonché nel certificato di residenza;
contesta la esistenza di un contratto di locazione con la
Parte_1
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e in sede di reclamo cautelare, con ordinanza del 27.12.2016: “Accoglie il reclamo e per l'effetto, revoca il provvedimento emesso in data 30 agosto 2016 dal Giudice Designato del Tribunale di Roma, sez. VII, nel procedimento iscritto al R.G.n.7482/2014”, motivando con la mancanza di una adeguata prova dello spoglio, nella ritenuta contraddittorietà delle risultanze istruttorie.
introduce il giudizio di merito, ai sensi dell'art 669-novies co. 3 c.p.c. Controparte_1
e 703 co.4, c.p.c. e rassegna le seguenti conclusioni:” (…) : (i) riconoscere il diritto dell'Istante di possedere l'immobile in Roma, Vicolo Torre del Fiscale n. 65 (ii) in subordine, condannare la Sig.ra al ristoro del danno patito dal Parte_1
Ricorrente per la privazione del possesso dell'immobile in Roma, Vicolo Torre del
Fiscale n. 65; danno da liquidarsi in via equitativa e secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudicante;
(iii) in ogni caso con condanna della Sig.ra
alla refusione delle spese di lite da distrarsi direttamente in Parte_1 favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
Con comparsa depositata il 27.07.2017, si costituisce e rassegna le Parte_1 seguenti conclusioni:” In via pregiudizievole e preliminare, accertare e dichiarare
r.g. n. 3 l'intervenuta decadenza dell'azione ex art. 1168 c.c. per omesso esercizio nei termini e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte dal signor nei Controparte_1
confronti della signora;
nel merito, rigettare, per tutti i motivi Parte_3
esposti, tutte le domande proposte dal signor nei confronti della Controparte_1
signora , in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non Parte_1
provate; in ogni caso con vittoria di spese e onorari.>>.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia.
“1) In accoglimento della domanda proposta signor dichiara che la Controparte_1 signora l'ha spogliato in modo clandestino del possesso Parte_1 dell'immobile sito in Roma vicolo del Torre n.65 (già n.71), occupandolo e facendone uso esclusivo;
per l'effetto, ordina alla signora di cessare ogni attività di Parte_1 spoglio e di rilasciare l'immobile nella disponibilità del signor libero da CP_1
persone e cose;
2) Condanna la signora al risarcimento dei danni a favore Parte_1 del signor liquidati nella somma di €. 350,00 mensili dalla data di notifica CP_1 del ricorso introduttivo sino all'effettivo rilascio del bene;
3) condanna la al Parte_1
pagamento delle spese di lite per la presente fase in favore del che liquida in CP_1
€.270,00per spese vive ed €.2.500,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.”
Di seguito, le ragioni della decisione.
- “(…)Il ha fornito adeguata prova di aver avuto il possesso pieno ed CP_1
esclusivo del bene controverso, fino a quando vi si è introdotta la : il Parte_1
possesso è confermato dai documenti prodotti e dalla testimonianza di Tes_1
il quale riferisce che l'immobile, in comproprietà dei tre germani
[...]
era occupato e utilizzato esclusivamente dal , da CP_1 Controparte_1
diversi anni;
in tal senso è anche l'Ordinanza del del CP_3
13.12.1989 con la quale si ordina, a , di eseguire gli allacci Controparte_1
alla rete fognaria, previa richiesta autorizzazione e relativo pagamento (si vedano gli allegati dal n. 1 al n.4 del ricorso introduttivo); nonché la circostanza che il ricorrente abbia vissuto presso l'immobile con i genitori e successivamente alla loro morte (vedi allegato 5 al ricorso introduttivo);
conferma che il fratello vi abita da molti anni e ha Testimone_1 CP_1
consegnato l'immobile solo per consentire al vicino di casa, Persona_4
, di effettuare lavori di riparazione del tetto. Il teste era anche presente
[...]
insieme al fratello quando questi, recandosi a controllare l'appartamento, vi trovò la signora che vi abitava. Come pure ha confermato Parte_1
r.g. n. 4 che la stessa ebbe a dire loro che sarebbe rimasta per brevissimo tempo e avrebbe provveduto presto a lasciare l'abitazione e a restituirla, per cui preferirono non insistere perché se ne andasse con immediatezza.
- La non ha invece provato il titolo per la occupazione dell'immobile: Parte_1
sostiene di averlo ricevuto in forza di un accordo solo verbale con tutti i tre comproprietari, ammettendo la inesistenza di un contratto in forma scritta;
il contratto verbale di locazione di immobile a fini abitativi e nullo;
la quietanza peer il pagamento di euro 2.000,00 non rileva in quanto è sottoscritta da soggetto terzo estraneo al giudizio con firma non autenticata;
Controparte_1 non ha l'onere di contestare l'autenticità e la provenienza di un documento non a sua firma;
la non documenta successivi pagamenti di canoni;
non Parte_1 documenta la occupazione dell'immobile per epoca antecedente il marzo del
2013. Nonostante alleghi di avervi fatto ingresso nel febbraio 2012; non prova il possesso dell'immobile, nel 2012, da parte di che dunque Persona_3 non vi prova che potesse introdurre alcuno nell'immobile, “non avendone il possesso materiale, che invece aveva il comproprietario .” Controparte_1
- Tali elementi provano che la “(…) è entrata nell'appartamento senza valido Parte_1
titolo e all'insaputa dell'unico possessore signor cosa che integra Controparte_1
gli estremi dello spoglio rilevante ex art.1168 cod. civ., peraltro attuato durante la sua assenza quindi in modo clandestino.”
- Non rilevano le motivazioni del Tribunale in sede di reclamo: l'ordinanza rileva unicamente la presenza di elementi contrastanti sulle modalità con le quali la resistente si era introdotta nell'immobile “tali da non fornire certezza esserci stato spoglio”, mentre gli elementi di prova acquisiti nel corso della successiva fase di merito “inducono alla diversa conclusione sopra indicata”.
- La “ha spogliato il ricorrente, in modo violento e clandestino, del pacifico Parte_1
possesso dell'appartamento. Per cui va condannata a restituirglielo senza ritardo, libero da persone e cose”.
- La deve risarcire il danno causato, consistente nella mancata Parte_1
disponibilità dell'immobile (euro 350 mensili, dalla notifica del ricorso introduttivo fino all'effettiva restituzione del bene).
- Spese del merito regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
r.g. n. 5 Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni: “In via Parte_1 preliminare, in accoglimento dell'istanza d'inibitoria sopra formulata, disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza (…) nel merito, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dal signor nei confronti della signora Controparte_1 Parte_1
perché infondate in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
si costituisce il 19.12.2022 e rassegna le seguenti conclusioni: “In via Controparte_1 preliminare: dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'Appello (…) poiché destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e per i motivi meglio specificati in narrativa;
Nel merito - rigettare la richiesta di 'ammissione della prova testimoniale in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e quindi da intendersi rinunciata ex. art. 346 cpc - confermare in toto la sentenza di primo grado n. 7080, con conseguente condanna della sig.ra al pagamento delle spese anche Parte_1 del doppio grado di giudizio.”
propone quattro motivi di appello. Parte_1
1) Rubricato: “Omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza dell'azione ex art.1168 c.c. violazione e/o falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.”. L'appellante lamenta la omessa pronuncia sulla eccezione di tardività dell'azione di spoglio.
2) Rubricato: “Insufficienza, contraddittorietà, erroneità ed illogicità della motivazione sui fatti decisivi della controversia. Errata valutazione delle prove.
Omessa e/o carente argomentazione giustificativa del peso probatorio. Carenza di legittimazione attiva del Signor all'azione possessoria. Mancanza Controparte_1
di prova dello spoglio violento occulto e clandestino. Errata interpretazione dell'art.1140 c.c. Erronea applicazione degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. Mancanza di prova del possesso e della detenzione”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui accerta che è comproprietario, con i fratelli e Controparte_1 ER
, dell'immobile, laddove non sono stati prodotto i titoli di proprietà relativi Pt_2 all'immobile in oggetto. L'appellante censura, altresì, la decisione, nella parte in cui accerta il possesso dell'immobile da parte di , motivando con le Controparte_1 dichiarazioni del teste;
con la documentazione dell'ordine di Testimone_1
allaccio alla rete fognaria;
con il certificato di residenza. A tal proposito, allega che la ordinanza del per l'allaccio alla rete fognaria non è riferibile CP_3
r.g. n. 6 all'immobile in oggetto e il certificato indica la residenza di al Controparte_1 civico 65 e non al civico 71, “luogo di residenza” della , con conseguente Parte_1 mancata prova della proprietà dell'immobile (per altro irrilevante) e del possesso dell'immobile stesso. Censura la decisione nella parte in cui accerta la mancata prova dell'occupazione dell'immobile, da parte della , in epoca Parte_1
antecedente al febbraio 2013. A sostegno della legittimità della detenzione dell'immobile, richiama la ricevuta di pagamento e i due certificati di residenza;
con riferimento alla estraneità al giudizio di , sostiene la Persona_3
contraddittorietà della sentenza che, in altra parte, accerta la comproprietà dell'immobile in capo ai tre fratelli . CP_1
3) Rubricato:” Mancata e/o carente motivazione sul ristoro del danno. Errata interpretazione e violazione degli artt. 1223, 2056 e 2059 c.c.”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui la condanna a risarcire il danno da occupazione. A tal fine, sostiene che non vi è prova del pregiudizio sofferto dal per la privazione del possesso dell'immobile, poiché non è stata Controparte_1 data prova del possesso dell'immobile, da parte del . CP_1
La ordinanza del 30.03.2021 accoglie l'istanza, della , per la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Le censure vengono esaminate nell'ordine logico di trattazione e limitatamente a quanto di rilievo ai fini della decisione, assorbita la valutazione delle restanti censure.
Motivo di appello sub 2).
Rileva limitatamente alle questioni sollevate in punto di legittimazione ad agire di
, che non hanno pregio: la legittimazione di Controparte_1 Controparte_1 sussiste, avendola allegata la stessa che oppone di essere nell'immobile Parte_1
dal 2012, per effetto di un contratto verbale di locazione intervenuto con i tre fratelli
”, incluso . CP_1 CP_1
Quanto alla mancata prova della proprietà (o comproprietà) del bene: non rileva;
la proprietà, in capo al locatore, della cosa concessa in godimento, non costituisce presupposto per la conclusione del contratto di locazione;
per altro verso, e ai fini della prospettazione di un danno da lesione del possesso conseguente ad un'attività di spoglio rilevante ai sensi dell'art. 1168 c.c., integrante una fattispecie di illecito extracontrattuale, non ha rilievo l'insussistenza dello ius possidendi in capo alla parte che asserisce di essere stata illecitamente privata del possesso, in quanto r.g. n. 7 l'azione di responsabilità extracontrattuale non postula necessariamente una identità tra il titolo al risarcimento e il titolo giuridico di proprietà o di godimento, essendo sufficiente che l'attore dimostri di trovarsi in una relazione di fatto con la cosa e di avere subito un danno patrimoniale per la mancata disponibilità di essa (Cass.
n. 34540 del 11/12/2023). Dunque, per un verso, la stessa ammette di CP_1 essere stata immessa nella detenzione dell'immobile anche da , in Controparte_1
ciò confermando la di lui legittimazione ad agire in sede possessoria, per altro verso, ai fini della proposizione dell'azione possessoria, non rilevano i titoli di proprietà rispetto al bene (indispensabili in sede della diversa azione di rivendicazione).
Motivo di appello sub 1).
In tema di spoglio, il decorso del termine di decadenza di cui all'art.1168 c.c. non è rilevabile d'ufficio dal giudice ed è soggetto al regime delle preclusioni, in primo come in secondo grado, vertendosi in materia di diritti disponibili;
la decadenza deve essere eccepita ai sensi dell'art. 2969 c.c., dalla parte interessata, che nel sollevare l'eccezione, deve manifestare chiaramente la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo dell'altrui pretesa, ricollegato dalla legge al decorso dell'anno dall'asserito spoglio (Cass. n. 1455/2018).
Il , in questa sede, allega la rinuncia alla eccezione di decadenza, da parte CP_1
della e al tal fine, oppone la mancata riproposizione, in sede di Parte_1
precisazione delle conclusioni, della eccezione che ritiene rinunciata, nella irrilevanza del richiamo alla eccezione contenuto nelle memorie conclusionali.
La difesa del non ha pregio e la eccezione non è stata rinunciata dalla CP_1
. Parte_1
Quando, come nel concreto, la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice si sia pronunciato espressamente sulle istanze e sulle eccezioni avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze ed eccezioni, non consente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco.
Nella fattispecie, ove pure le conclusioni fossero state rassegnate, per la , Parte_1
con il mero richiamo agli atti del giudizio, senza espresso richiamo alla eccezione proposta ai sensi dell'art. 1168 c.c., tale eccezione è stata, secondo la stessa prospettazione del , riproposta con le memorie conclusionali autorizzate e CP_1
ciò non consente al decidente di ritenerle abbandonate, in quanto non si ravvisa, proprio per effetto del tenore delle memorie conclusionali, la volontà inequivoca r.g. n. 8 della , di abbandonare la difesa che, dunque, deve ritenersi ammissibile in Parte_1
questa sede.
Ciò detto, si ravvisa vizio di omessa pronuncia sulla eccezione di decadenza sollevata dalla , ai sensi dell'art. 1168 c.c., dalla facoltà di agire in sede Parte_1
possessoria.
Valutandola nel merito, la eccezione, all'esito della istruttoria espletata sul punto, è fondata.
Il assume che lo spoglio è stato clandestino;
colui che agisce in possessoria CP_1
è gravato dell'onere di provare la tempestività della proposizione dell'azione; deve dimostrare la clandestinità dell'atto violatore del possesso e la data della scoperta di esso da parte sua.
Dunque, a seguito della eccezione di ultrannualità dell'azione rispetto al patito spoglio, l'onere di provare che l'azione era invece tempestiva grava sull'attore in reintegrazione (Cass. n. 6055 del 1996; Cass. n. 15784 del 2002;
Sez. 2, Sentenza n. 6428 del 19/03/2014)
Le prove assunte non sono idonee a dimostrare la tempestività della azione di reintegrazione rispetto al momento del lamentato spoglio, che resta indimostrato rispetto modalità e epoca.
Sul punto, infatti, è stata acquisita la sola dichiarazione testimoniale di Per_3
contrastata dalla dichiarazione, di , che riferisce la
[...] Persona_4 presenza di , nell'immobile, dal 2012 e la documentazione Parte_1 richiamata in sentenza è muta rispetto all'epoca e alle modalità dello spoglio.
Nulla provano su modalità e epoca dello spoglio, i certificati storico-anagrafici di residenza delle due parti;
non rileva, ai fini della prova delle circostanze in oggetto, la mancanza di un titolo che legittimi la detenzione del bene da parte della
, atteso che la valutazione di un tale titolo si pone, processualmente, in un Parte_1 momento successivo all'accertamento della tempestività dell'azione, allorquando sia consentito di procedere alla valutazione di merito della controversia;
le ultime considerazioni valgono anche per tutta la documentazione amministrativa che riguarda l'immobile.
Ciò detto, l'azione del Taricone è inammissibile e la domanda viene respinta, in riforma della sentenza impugnata.
Spese di lite.
r.g. n. 9 Il giudice di appello, allorché riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass.n. 9064 del 12/04/2018).
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo;
per il valore della causa ci si riporta ai criteri legali specifici per la determinazione del valore delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte ( occupazione senza titolo), dunque di valore indeterminabile e bassa complessità, valori medi, inclusa, per il grado di appello, la fase relativa alla trattazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata).
Le spese sono liquidate in favore dell'Erario.
, infatti, quanto al primo grado del giudizio, per delibera del Parte_1
C.O.A. di Roma in data 10.04.2017, è ammessa la beneficio del patrocinio a carico dello Stato e il giudizio di merito è stato introdotto il 14.04.2017, con la notifica a
, del ricorso in prosecuzione;
quanto al presente grado di appello, Parte_1
è ammessa al beneficio del patrocinio a carico dello Stato con Parte_1
delibera del C.O.A. in data 12.11.2020, a seguito di domanda in data 09.11.2020.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto da nei confronti di , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Roma n. 7080/2020, resa tra le parti in data 11.05.2020, a definizione del giudizio recante n. R.G.7482/2014, promosso da nei confronti Controparte_1
di , ogni diversa conclusione disattesa, così provvede: Parte_1
- Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di
. Controparte_1
- Condanna a rifondere, a , le spese di lite Controparte_1 Parte_1 del doppio grado di giudizio che liquida, IN FAVORE DELL'ERARIO, per il primo grado, in euro 5.077,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%),
IVA e CPA come per legge e per il grado di appello, in euro 5.809,00 per r.g. n. 10 compensi ed euro 382,00 per spese oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e
CPA come per legge.
Roma, 26.03.2025
Il Consigliere relatore
Maria Speranza Ferrara Il Presidente
Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 11