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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4345 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all' udienza del 3.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3639/2024
Tra
nato il [...], a [...] ( ), residente Parte_1 C.F._1 in Napoli alla via Giulio Cesare 101, rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanni DELLA
CORTE ( , del foro di Nola, presso lo stesso elett.te dom.to in C.F._2
Pomigliano d'Arco, alla via Mauro Leone n.59.
RICORRENTE
E
p.iva , con sede in Napoli al Corso Controparte_1 P.IVA_1
Garibaldi n. 387, in persona del Presidente del C.d.A. nato a [...]
Napoli il 20 maggio 1958 C.F. rappresentata e difesa dall'avv. C.F._3
Pasquale Allocca C.F. e dall'avv. Maria Alvino C.F. C.F._4
, con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso C.F._5
Garibaldi n. 387.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.2.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
1) di essere dipendente dell' con contratto di lavoro Controparte_1
subordinato, sin dal 1° gennaio 2013 (anzianità convenzionale acquisita alle dipendenze della dal 18.07.1988), allorquando la società succedeva – tramite fusione per CP_3
incorporazione – alle aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL) su ferro, operanti nella regione Campania (precisamente alla , alla MetroCampaniaNordEst Srl CP_4
ed alla , assorbendone tutto il personale dipendente;
Controparte_5
2) di essere inquadrato nel parametro 190, con mansioni di macchinista, giusta la declaratoria contrattuale di cui al CCNL della categoria Autoferrotranvieri –
Internavigatori (mobilità TPL), applicato in azienda;
3) di svolgere la propria attività lavorativa presso la sede di Napoli;
4) di non aver mai percepito, durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio, poiché la datrice di lavoro non ricomprendeva nell'indennità versata le seguenti spettanze, intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni e/o collegate allo status personale e professionale: indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del
16/12/2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 25/07/2012; indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011, recepito dall'Accordo Aziendale del
25/07/2012.
Il ricorrente allegava conteggi circa le causali su esposte, assumendo di essere creditore della complessiva somma di € 5.837,49 lordi, a titolo di indennità perequativa e compensativa, in relazione alle ferie fruite durante il periodo gennaio 2013- dicembre
2023.
In diritto, deduceva la normativa del diritto interno e del diritto europeo in materia di retribuzione feriale, allegando giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno della propria tesi.
Concludeva: A) in totale accoglimento del presente ricorso, previo accertamento delle pretese tutte vantate dal ricorrente così come descritte nella parte narranda del presente atto, in ragione della quantità e della qualità del lavoro prestato, dell'inquadramento previsto dal C.C.N.L. del settore, degli Accordi del 16.12.2011 e del 25.07.2012, e comunque, per i titoli e le causali di cui in premessa, integrati dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti contabili, pronunciare nei confronti della resistente
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., i seguenti provvedimenti: Controparte_6
1- accertare che per le giornate di ferie sussiste il diritto del ricorrente a ricevere una retribuzione parificata a quella erogata nelle giornate in cui la prestazione viene concretamente espletata e, quindi, 2- previa disapplicazione di ogni accordo e/o patto eventualmente ritenuto contrario, dichiarare che ha maturato il diritto al riconoscimento retributivo previsto dall'art. 3 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 - nella misura così come determinata nell'Ipotesi di Accordo del 25.07.2012, denominato indennità perequativa/compensativa - anche per tutte le 30 (o 31) giornate di ferie annuali sino ad ora godute e, per l'effetto, 3- condannare la resistente al pagamento dei relativi importi maturati nell'arco temporale compreso dal 01.01.2013 al riconoscimento effettivo del diritto, e che alla data del 31.12.2023 ammontano ad € 5.837,49 lorde, così come riportato nei conteggi di cui alla parte narranda di cui al presente atto;
B) in subordine, ove non dovessero essere ritenute congrue le somme indicate o non dovute alcune delle voci retributive richieste, ridurre le pretese del ricorrente nei limiti del giusto o nei limiti di quanto provato nel corso del processo;
C) condannare, comunque, la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva l' eccependo l'infondatezza del CP_7
ricorso, in fatto e in diritto, essendo le indennità richieste legate alla presenza fisica del lavoratore, nonché la prescrizione quinquennale del credito, allegando giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno della propria tesi.
Concludeva: Affinché l'adito Giudicante dichiari: 1) l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto;
2) la prescrizione quinquennale di ogni diritto vantato dall'istante. - In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, Voglia l'On.le Giudice ridurre la somma maturata a favore del ricorrente in € 4.130,91 o nella minor somma che il Tribunale vorrà determinare nell'auspicata ipotesi di non riconoscimento della totalità delle voci richieste (diritto all'indennità perequativa e diritto all'indennità compensativa), per i motivi innanzi esposti.
All'udienza del 3.6.2025, tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni di seguito specificate.
Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente.
Ed invero, secondo il recente principio espresso dalla Suprema Corte (cfr. sentenza n.26246/22), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non
è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Nessun dubbio che il principio sia applicabile anche alle società a partecipazione
Contr pubblica, come appunto l' , stante la natura privatistica delle stesse e dei rapporti di lavoro dalle medesime instaurati, non regolamentati dalla disciplina del pubblico impiego.
Nel merito, si ritengono condivisibili le ragioni espresse dalla Corte d'Appello di Napoli nella sentenza n. 3341/2023 del 4.10.2023, che qui integralmente si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. “Ai fini della soluzione della controversia, appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019
(confermata dalla successiva Cass. 15/10/2020 n. 22401), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Il particolare la Suprema Corte ha osservato: "4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali
...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n.
1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre
Per_ 2012, e , C-229/11 e C230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , Per_1 Per_2
Per_ C214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si Per_5
può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del
12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, OF e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C155/10, punto 26, del 1 dicembre 2018, causa To.He, C-
385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto
31). 10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite
C131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del
2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare le ferie Persona_6
è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché OF e altri, punto 60). 12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W.
e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di
Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto
30). 15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base
(sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17). 16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla
Corte di Giustizia. 17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). 18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a
"ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. 19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est:
Cont il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto
26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE" Fatta tale premessa, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata che, nell'esaminare la natura e la portata delle indennità escluse dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali, ha affermato la legittimità della decurtazione operata, non sia condivisibile. Ed invero, l'Accordo regionale del
15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava, per i lavoratori in servizio alla data della stipula, la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa: - -sarà determinata in cifra fissa;
- -non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r.” Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
Il primo giudice ha ritenuto che la lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione negoziale, potesse consentire l'adozione della Cont interpretazione restrittiva proposta dall' che in questa sede l'ha ribadita. Osserva, invece, il Collegio che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società datrice, esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli
Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali". Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie. In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive "indennità perequativa/compensativa”, la
Corte osserva come il primo giudice abbia, contrariamente ai criteri evidenziati, escluso tali emolumenti dalla base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali. In realtà , il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”. In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esamequantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFRè senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria. Occorre ancora osservare che la ricostruzione appena operata non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Va a questo punto esaminata
Cont l'eccezione sollevata da quanto ai giorni annuali di ferie conteggiati dal CP_9 il quale, evidenzia l'Ente, avrebbe incluso anche i quattro giorni di permessi riconosciuti dal contratto in luogo delle cd. festività soppresse. Ebbene, osserva la Corte che l'articolo 29 comma 2 CCNL 28/11/2015, previo Controparte_10
riconoscimento di ulteriori 4 giornate di ferie o permessi retribuiti per le ex festività soppresse di cui al comma 1, dispone che nel caso di mancata fruizione degli stessi
“sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie”, vale a dire la “retribuzione normale”
(stante l'implicito richiamo alla disciplina dettata in materia di retribuzione delle ferie annue dall'art. 5 CCNL 23/07/1976 e s.m.i.). Ne consegue che il ragionamento svolto in relazione alla retribuzione normale dovuta al lavoratore per i giorni di ferie, vale anche per i giorni di permesso. Inoltre il suindicato assunto trova conferma anche nell'originaria disciplina legale delle festività soppresse dettata dall'art. 5 l n. 260/1949, come sostituito dall'art.1 l.n. 90/1954, a norma del quale ai lavoratori dipendenti retribuiti in misura fissa e non fissa che non prestino la loro opera nelle festività soppresse deve essere corrisposta “la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio.” Osserva, infine, il Collegio che le argomentazioni suesposte hanno trovato piena conferma in una recentissima pronuncia emessa dalla
Suprema Corte in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio (Cass. n.
19716/2023). La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del
23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass.17/05/2019 n. 13425)” ed in applicazione di tale principio ha ritenuto corretto il computo, nella retribuzione feriale, di indennità connesse allo svolgimento ordinario dell'attività lavorativa, e ciò sul presupposto che la mancata erogazione di tali compensi, con la correlata diminuzione della retribuzione, sarebbe stata idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie”.
Tanto premesso, e stante la correttezza del conteggio che questo Giudice ritiene di fare
Contr proprio, la deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo lordo di € 5.837,49, a titolo di indennità perequativa e compensativa, in relazione alle ferie godute nel periodo gennaio 2013 - dicembre 2023, oltre interessi e rivalutazione, dalla maturazione al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
Contr 1. Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo di € 5.837,49, a titolo di indennità perequativa e compensativa, in relazione alle ferie godute nel periodo gennaio 2013 - dicembre 2023, oltre interessi e rivalutazione, dalla maturazione al soddisfo.
Contr 2. Condanna, altresì, l al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 1.400,00 oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 3.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca