Articolo 11 della Legge 26 aprile 1974, n. 169
Articolo 10Articolo 12
Versione
2 giugno 1974
Art. 11.
Le indennita' previste dai precedenti articoli vengono deliberate annualmente dal consiglio, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo del comune o della provincia.
La spesa relativa alla corresponsione delle indennita', cosi' deliberata, ha carattere di spesa obbligatoria e la relativa deliberazione e' soggetta al solo controllo di legittimita'.
Entrata in vigore il 2 giugno 1974