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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
N.R.G. 21953/2023
Il Giudice, Dott.ssa Elena Simeone, scaduti i termini ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Matteo Amici, Uberto Percivalle e Andrea Frangipane
ricorrente contro
, ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv.to Valerio Tallini resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE
Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, annullare il verbale di accertamento ispettivo in data 10.2.2023 (n. Registro Carico BS4715), notificato all'odierna ricorrente in pari data per le causali di cui in narrativa relativamente a quanto accertato in ordine alla posizione previdenziale di Reico s.r.l. dichiarando non dovute le somme indicate nel verbale di accertamento impugnato a titolo di Contributi Fondo Integrativo di Previdenza, Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR), sanzioni ex art. 34 del Regolamento delle Attività Istituzionali Enasarco per evasione contributiva, sanzioni ex art. 40 del Regolamento delle Attività Istituzionali
Enasarco per omessa iscrizione o comunicazione di cessazione e interessi di mora FIRR.
IN OGNI CASO
Dichiarare non dovuto quanto accertato a titolo di Fondo Indennità
Risoluzione Rapporto (FIRR). Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge”.
Per la parte resistente:
“In via principale:
a) per le motivazioni di cui in premessa, rigettare integralmente le domande della Società ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, confermando la legittimità del verbale di accertamento ispettivo del 10 febbraio 2023;
In via riconvenzionale, previa modifica dell'art. 418 c.p.c. del decreto di fissazione d'udienza e differimento ad altra data successiva:
b) accertare e dichiarare dovuto l'importo complessivo di € 19.437,44 per i titoli di cui in premessa e, per l'effetto, condannare la Società ricorrente al pagamento della predetta somma in favore della , per Controparte_1
le motivazioni di cui in narrativa, oltre interessi di legge;
c) in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
Pag. 2 di 12 ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 29.6.2023, la ha Parte_1
impugnato il verbale conclusivo dell'accertamento ispettivo del 10.2.2023, notificato il 30.9.2022, con il quale la , a seguito della Controparte_1
riqualificazione giuridica di taluni rapporti come di agenzia, ha conseguentemente dichiarato dovuto il pagamento del complessivo importo di Euro 15.740,93, di cui € 10.500,00 per Contributo Fondo Integrativo di
Previdenza, € 2.676,00 per Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR),
€ 2.268,70 per sanzioni ex art. 34 del Regolamento delle Attività
Istituzionali, € 46,23 per interessi di mora FIRR ed € 250,00 per sanzioni ex art. 40 del Regolamento delle Attività Istituzionali per omessa iscrizione o comunicazione cessazione.
A sostegno della domanda, la società ricorrente ha dedotto: che ha sottoscritto con la Reico S.r.l., in un periodo di quattro anni dal 2.1.2019 al
31.12.2022, tre distinti incarichi di procacciamento d'affari a tempo determinato;
che in esecuzione degli stessi ha emesso unicamente undici fatture: tre nel 2019 (acconto, saldo e integrazione) per complessivi €
116.000,00, due nel 2020 per complessivi € 18.000,00, due nel 2021 per complessivi € 68.500,00 e quattro nel 2022 per complessivi € 141.000,00; che la Reico S.r.l. non ha svolto un'attività promozionale stabile ma, al contrario, una segnalazione meramente occasionale di singoli affari, sebbene di rilevante valore economico;
che l'attività è stata svolta senza alcun vincolo di stabilità e senza potere di rappresentanza, senza alcuna esclusiva sui clienti segnalati a fronte di un corrispettivo sotto forma di provvigione da determinarsi di volta in volta in relazione a ciascun affare segnalato e da corrispondere al momento dell'avvenuto pagamento del
Pag. 3 di 12 cliente segnalato, con la facoltà riconosciuta a ciascuna delle parti di recedere anche prima della scadenza del termine mediante semplice comunicazione senza alcun preavviso e con esclusione per la della società procacciatrice di qualunque tipo di indennità al momento della cessazione del rapporto;
che, inoltre, i contributi dovuti per il Fondo Integrativo di
Previdenza non sono stati calcolati secondo aliquote a scaglioni e gli i contributi al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto non sono, comunque, dovuti, non essendo essa società iscritta ad alcuna delle organizzazioni sindacali che hanno stipulato gli accordi economici collettivi dai quali deriva l'obbligo di versare il FIRR all e le altre indennità dovute CP_1
all'agente successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia.
Ad ulteriore sostegno della domanda, la ricorrente ha rappresentato: che si avvale unicamente della collaborazione di lavoratori dipendenti e, non essendo munita di una vera e propria rete vendita o di altre figure professionali destinate a una stabile attività di promozione contrattuale, saltuariamente, utilizza occasionali segnalazioni da parte di soggetti che operano nell'ambito di servizi di consulenza e indagini di mercato;
che tale attività di segnalazione e di procacciamento di possibili contratti avviene oltre che occasionalmente, principalmente sulla base di conoscenze e rapporti di tipo personale senza che però mai il segnalatore intervenga nelle trattative contrattuali tra la Società e il cliente finale.
La ha, quindi, concluso per l'annullamento del Parte_1
verbale ispettivo impugnato.
Si è costituita in giudizio la , con memoria difensiva Controparte_1
del 23.10.2023, contestando, nel merito, le avverse allegazioni e spiegando domanda riconvenzionale.
Pag. 4 di 12 La convenuta ha dedotto la fondatezza del verbale conclusivo di accertamento ispettivo in discorso, sulla base della durata pluriennale della collaborazione intercorsa tra le parti, della retribuzione corrisposta in forma provvigionale, dell'importo dei compensi superiore a Euro 5.000,00 annui, della corresponsione di somme a titolo di acconti e di saldi provvigionali e dell'oggetto e del contenuto dei contratti esaminati, ove non è prevista la mera attività di segnalazione occasionale bensì l'incarico di eseguire ricerche di mercato e nuovi clienti, recuperare macchinari da revampare per la costruzione dei macchinari, fare ordinare ai propri clienti (dunque non occasionali) le macchine ed impianti costruiti e/o revampati dalla , Pt_1
fornendo alla stessa tutte le indicazioni necessarie alla relativa costruzione.
La ha, altresì, evidenziato che avverso il verbale di Controparte_1
accertamento ispettivo la aveva proposto ricorso Parte_1
all'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma, Comitato per i rapporti di Lavoro, il quale lo aveva dichiarato inammissibile per vizi attinenti alla natura societaria dell'istante.
Concludeva, dunque, per la conferma del verbale impugnato, stante anche la correttezza dei conteggi sottesi, e spiegava domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna della ricorrente al pagamento della somma di Euro 19.437,44, oltre interessi di legge.
Con memoria difensiva a seguito della domanda riconvenzionale,
l'opponente ha dedotto l'inammissibilità della stessa, in quanto inerente somme ulteriori rispetto a quelle richieste nel verbale conclusivo impugnato ed ha, altresì, contestato la genericità dei conteggi posti alla base della pretesa.
Pag. 5 di 12 La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti e l'escussione di testimoni;
quindi, depositate note autorizzate, all'odierna udienza, celebrata secondo le modalità della trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre, anzitutto, premettere che nel giudizio intentato dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, ossia, nel caso di specie, i fatti costitutivi del rapporto di agenzia cui la legge ricollega l'insorgenza dell'obbligo contributivo.
Quanto al rapporto di agenzia, non nuoce ricordare che, secondo gli artt.
1742 e ss. del codice civile, trattasi di rapporto caratterizzato dalla continuità e stabilità del vincolo, dall'obbligo di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742
c.c.) con risultato a proprio rischio, dalla sussistenza del diritto di esclusiva
(quale divieto per il preponente di valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per l'agente di assumere incarichi nella stessa zona e per lo stesso ramo di affari da più imprese in concorrenza tra loro - art. 1743 c.c.) nonché dell'obbligo dell'agente “di adempiere l'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni ricevute” e di “agire con lealtà e buona fede” (1746 del c.c.).
Dall'agente si distingue il procacciatore d'affari, ovvero “colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico di procacciare tali commissioni, senza vincolo di
Pag. 6 di 12 stabilità (a differenza dell'agente) e in via del tutto occasionale anche se, poi, per la disciplina del rapporto può farsi ricorso analogico alla normativa concernente il contratto di agenzia” (Cass. 8 febbraio 1999, n. 1078).
In senso conforme la Cass. 10 luglio 2001, n. 9327 nonché Cass. 24 giugno
2005, n. 13629 e la Cass. 28 agosto 2013, n. 19828, secondo cui “Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece, il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa”.
Ai fini della distinzione tra le due figure, non è, dunque, dirimente il requisito della continuità delle prestazioni rese bensì quello della stabilità, potendo anche l'attività del procacciatore di affari svolgersi periodicamente nel tempo e presentare tale connotato, laddove il requisito della stabilità presuppone che la prestazione si ripeta nel tempo non soltanto di fatto, ma anche in osservanza di un preciso impegno contrattuale (Cass. 8 agosto
1998, n. 7799).
Pag. 7 di 12 Il procacciatore di affari si distingue, quindi, dall'agente perché ha il potere
– e non l'obbligo – di promuovere affari, viepiù senza dover osservare le istruzioni impartite dal committente.
A ciò si aggiunga che il rapporto di procacciamento di affari, a differenza del rapporto di agenzia, non è connotato dal requisito della stabilità, intesa come preordinazione del procacciatore a tutti gli affari di una stessa specie, svolti per un lasso di tempo prolungato in una zona determinata e costantemente coordinati alle esigenze dell'attività del preponente.
Fatte tali doverose premesse, nel caso di specie la documentazione acquisita agli atti e l'istruttoria espletata non consentono di ricondurre nell'ambito del contratto di agenzia il rapporto intercorso tra la
[...]
e la Reico S.r.l. Parte_1
Manca anzitutto la presenza di un contratto contenente un incarico dal quale potersi desumere l'assoggettamento del contraente ad un obbligo di svolgere l'attività di promozione, la quale, quindi, in difetto di più pregnanti elementi, non può che ritenersi affidata all'iniziativa del contraente.
I rapporti tra le parti risultano, infatti regolati, nel caso di specie, da tre contratti, ciascuno di durata annuale, in cui è stabilito: che “la
[...]
autorizza la Reico S.r.l. a proporre, qualora se ne Parte_1
presenti l'occasione, ipotesi di vendita e quindi a procacciare affari afferenti la fornitura di servizi/prodotti”; che la Reico S.r.l. “promuoverà non stabilmente l'acquisizione delle richieste di fornitura di servizi/prodotti”, espletando l'incarico quale “attività secondaria ed occasionale verso la , “liberamente e senza Pt_1 Parte_1
alcun vincolo di stabilità o di subordinazione nei confronti di quest'ultima,
Pag. 8 di 12 con piena libertà di orario, di impiego del suo tempo e di scelta di organizzazione”; che “il procacciatore non deterrà alcun potere per conto della mandante, né questi potrà in alcun modo impegnare la mandante nei confronti di terzi ed eventuali poteri di rappresentanza potranno essere proposti di volta in volta con appropriata autorizzazione scritta”; che “il procacciatore non avrà alcun diritto di esclusività con i soggetti economici individuati o segnalati”; che “sugli affari procacciati, la mandante riconoscerà al procacciatore d'affari una provvigione a titolo di segnalazione che sarà stabilita dalle parti di volta in volta per singolo affare e quantificata tenendo conto dell'utile presunto del contratto valutato sull'imponibile definito dalla mandante con il cliente, regolarmente fatturato e andato a buon fine”; che “nessuna delle parti potrà pretendere dall'altra, allo scioglimento del contratto per qualsiasi causa, indennità di clientela o di fine rapporto o risarcimenti equivalenti, fatta eccezione per quegli importi maturati al momento della cessazione del rapporto”.
Dai menzionati contratti emerge, quindi, che l'attività della Reico S.r.l. era del tutto libera, non essendo oggetto di un obbligo su di essa gravante, non essendo essa vincolata alle istruzioni della mandante né alla realizzazione di un certo numero di affari (mancando la previsione di qualsivoglia sanzione o conseguenza per l'ipotesi di omesso svolgimento dell'incarico)
e non essendo neppure soggetta a vincoli di zona.
Detti rilievi non hanno trovato smentita neppure nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, e . Testimone_1 Testimone_2
, socio privo di cariche della Testimone_1 Parte_1
riferì: “cap. A) la società opponente non ha personale che si occupa di
Pag. 9 di 12 promuovere i servizi di manutenzione che svolgiamo con 30 dipendenti e tanto so perché anche se non vi lavoro conosco l'azienda; cap. B) la società Reico, attraverso il suo l.r., si limita a segnalare alla società opponente l'interesse di altre società al servizio di manutenzione e quindi chiama la società e fornisce il contatto del potenziale Parte_1
cliente e poi il rapporto prosegue tra le parti interessate. ADR: la società poi emette fattura per tale attività ed il compenso viene stabilito sulla base del margine che si ottiene dalla vendita, la percentuale viene concordata da me e dal l.r. della Reico volta per volta per ogni singolo affare; ADR: anche se sono socio di capitali mi occupo comunque della verifica dei conti della società di cui sono anche fondatore; sui capp. da a a g) delle conclusioni istruttorie dichiara: confermo di aver concordato con le Tes_2
percentuali per gli affari di cui mi si chiede di volta in volta, anche in occasioni informali, essendo noi amici da lungo tempo”.
, titolare della Reico S.r.l., in maniera collimante, riferì: Testimone_2
“Conosco la perché essendo io manager anche di Parte_1
altre aziende viaggio molto e quindi mi capita spesso di incontrare delle società che hanno dei macchinari in esubero che vogliono vendere e quindi li segnalo alla che, oltre a fare manutenzione, si Parte_1
occupa anche di rivendere tali macchinari; ADR io non ho assolutamente alcun incarico di fare tali segnalazioni che ho cominciato a fare al teste che mi ha preceduto perché siamo amici da molti anni;
ADR quando mi imbatto in un macchinario di loro interesse, chiamo il mio amico Tes_1
e lo metto in contatto con l'azienda poi il rapporto viene definito tra di loro;
ADR quando parlo con il cliente la prima volta gli faccio una segnalazione di massima del valore del macchinario e poi li metto in
Pag. 10 di 12 contatto; il compenso non è mai stato definito, è variabile e dipende dal tipo di macchinario e quindi viene stabilito di volta in volta d'accordo tra me e ”. Tes_1
In assenza di obiettivi riscontri di segno contrario, resta, dunque, dimostrata tanto l'assenza del requisito della stabilità dell'incarico, intesa, come sopra chiarito, quale obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, quanto del requisito della non episodicità, atteso che l'attività svolta doveva avvenire sempre e solo su iniziativa della Reico.
Ed invero, il requisito della stabilità del rapporto non può ritenersi integrato in conseguenza della mera presenza di rapporti duraturi nel tempo, e ciò sia in quanto è rimasta accertata una fatturazione a cadenza non periodica e per importi sempre variabili (la misura degli stessi non è per di sé sola rilevante), sia in quanto difettano gli elementi fondamentali tipici del contratto di agenzia, ovvero l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti e di seguire le istruzioni del preponente.
Peraltro, nel caso di specie, dall'esame delle fatture emesse dalla Reico
S.r.l. emerge che l'attività, seppur perdurata nel tempo, è stata estremamente variabile, quanto all'entità dell'impegno ed ai conseguenti compensi percepiti.
A fronte di siffatte risultanze, non è affatto decisiva la circostanza che il compenso, peraltro neppure predeterminato nella misura, fosse riconosciuto al buon fine dell'affare e talora corrisposto con “acconti” e “saldi”.
In definitiva, deve ritenersi che, nel complessivo quadro probatorio acquisito, gli elementi valorizzati dall'Ispettore Enasarco, che pure in astratto possono essere espressione di una modalità propria del contratto di
Pag. 11 di 12 agenzia, non sono, in tal caso, da soli idonei a fondare un ragionamento presuntivo in ordine all'esistenza del requisito della stabilità.
Ed anzi, l'episodicità delle segnalazioni e la variabilità dell'entità dei compensi costituiscono elemento sintomatico dell'assenza di stabilità e della mancanza della più complessa e variegata obbligazione promozionale che contraddistingue il rapporto di agenzia.
Alla luce delle ragioni sopra esposte, l'opposizione va, dunque, accolta, dovendosi ritenere non dovuti gli importi di cui al verbale ispettivo impugnato.
Per le medesime ragioni, la domanda riconvenzionale non può ritenersi meritevole di accoglimento.
Ogni altra questione resta assorbita dalla presente motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso depositato il 29.6.2023, Parte_1
così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del credito di cui al verbale di accertamento ispettivo impugnato;
2. rigetta la domanda riconvenzionale;
3. condanna la alla refusione, in favore della Controparte_1
ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.343,00, di cui €
3.300,00 per compensi professionali ed € 43,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, IVA, qualora dovuta, e CPA come per legge.
Roma, 14.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Elena Simeone
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
N.R.G. 21953/2023
Il Giudice, Dott.ssa Elena Simeone, scaduti i termini ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Matteo Amici, Uberto Percivalle e Andrea Frangipane
ricorrente contro
, ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv.to Valerio Tallini resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE
Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, annullare il verbale di accertamento ispettivo in data 10.2.2023 (n. Registro Carico BS4715), notificato all'odierna ricorrente in pari data per le causali di cui in narrativa relativamente a quanto accertato in ordine alla posizione previdenziale di Reico s.r.l. dichiarando non dovute le somme indicate nel verbale di accertamento impugnato a titolo di Contributi Fondo Integrativo di Previdenza, Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR), sanzioni ex art. 34 del Regolamento delle Attività Istituzionali Enasarco per evasione contributiva, sanzioni ex art. 40 del Regolamento delle Attività Istituzionali
Enasarco per omessa iscrizione o comunicazione di cessazione e interessi di mora FIRR.
IN OGNI CASO
Dichiarare non dovuto quanto accertato a titolo di Fondo Indennità
Risoluzione Rapporto (FIRR). Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge”.
Per la parte resistente:
“In via principale:
a) per le motivazioni di cui in premessa, rigettare integralmente le domande della Società ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, confermando la legittimità del verbale di accertamento ispettivo del 10 febbraio 2023;
In via riconvenzionale, previa modifica dell'art. 418 c.p.c. del decreto di fissazione d'udienza e differimento ad altra data successiva:
b) accertare e dichiarare dovuto l'importo complessivo di € 19.437,44 per i titoli di cui in premessa e, per l'effetto, condannare la Società ricorrente al pagamento della predetta somma in favore della , per Controparte_1
le motivazioni di cui in narrativa, oltre interessi di legge;
c) in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
Pag. 2 di 12 ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 29.6.2023, la ha Parte_1
impugnato il verbale conclusivo dell'accertamento ispettivo del 10.2.2023, notificato il 30.9.2022, con il quale la , a seguito della Controparte_1
riqualificazione giuridica di taluni rapporti come di agenzia, ha conseguentemente dichiarato dovuto il pagamento del complessivo importo di Euro 15.740,93, di cui € 10.500,00 per Contributo Fondo Integrativo di
Previdenza, € 2.676,00 per Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR),
€ 2.268,70 per sanzioni ex art. 34 del Regolamento delle Attività
Istituzionali, € 46,23 per interessi di mora FIRR ed € 250,00 per sanzioni ex art. 40 del Regolamento delle Attività Istituzionali per omessa iscrizione o comunicazione cessazione.
A sostegno della domanda, la società ricorrente ha dedotto: che ha sottoscritto con la Reico S.r.l., in un periodo di quattro anni dal 2.1.2019 al
31.12.2022, tre distinti incarichi di procacciamento d'affari a tempo determinato;
che in esecuzione degli stessi ha emesso unicamente undici fatture: tre nel 2019 (acconto, saldo e integrazione) per complessivi €
116.000,00, due nel 2020 per complessivi € 18.000,00, due nel 2021 per complessivi € 68.500,00 e quattro nel 2022 per complessivi € 141.000,00; che la Reico S.r.l. non ha svolto un'attività promozionale stabile ma, al contrario, una segnalazione meramente occasionale di singoli affari, sebbene di rilevante valore economico;
che l'attività è stata svolta senza alcun vincolo di stabilità e senza potere di rappresentanza, senza alcuna esclusiva sui clienti segnalati a fronte di un corrispettivo sotto forma di provvigione da determinarsi di volta in volta in relazione a ciascun affare segnalato e da corrispondere al momento dell'avvenuto pagamento del
Pag. 3 di 12 cliente segnalato, con la facoltà riconosciuta a ciascuna delle parti di recedere anche prima della scadenza del termine mediante semplice comunicazione senza alcun preavviso e con esclusione per la della società procacciatrice di qualunque tipo di indennità al momento della cessazione del rapporto;
che, inoltre, i contributi dovuti per il Fondo Integrativo di
Previdenza non sono stati calcolati secondo aliquote a scaglioni e gli i contributi al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto non sono, comunque, dovuti, non essendo essa società iscritta ad alcuna delle organizzazioni sindacali che hanno stipulato gli accordi economici collettivi dai quali deriva l'obbligo di versare il FIRR all e le altre indennità dovute CP_1
all'agente successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia.
Ad ulteriore sostegno della domanda, la ricorrente ha rappresentato: che si avvale unicamente della collaborazione di lavoratori dipendenti e, non essendo munita di una vera e propria rete vendita o di altre figure professionali destinate a una stabile attività di promozione contrattuale, saltuariamente, utilizza occasionali segnalazioni da parte di soggetti che operano nell'ambito di servizi di consulenza e indagini di mercato;
che tale attività di segnalazione e di procacciamento di possibili contratti avviene oltre che occasionalmente, principalmente sulla base di conoscenze e rapporti di tipo personale senza che però mai il segnalatore intervenga nelle trattative contrattuali tra la Società e il cliente finale.
La ha, quindi, concluso per l'annullamento del Parte_1
verbale ispettivo impugnato.
Si è costituita in giudizio la , con memoria difensiva Controparte_1
del 23.10.2023, contestando, nel merito, le avverse allegazioni e spiegando domanda riconvenzionale.
Pag. 4 di 12 La convenuta ha dedotto la fondatezza del verbale conclusivo di accertamento ispettivo in discorso, sulla base della durata pluriennale della collaborazione intercorsa tra le parti, della retribuzione corrisposta in forma provvigionale, dell'importo dei compensi superiore a Euro 5.000,00 annui, della corresponsione di somme a titolo di acconti e di saldi provvigionali e dell'oggetto e del contenuto dei contratti esaminati, ove non è prevista la mera attività di segnalazione occasionale bensì l'incarico di eseguire ricerche di mercato e nuovi clienti, recuperare macchinari da revampare per la costruzione dei macchinari, fare ordinare ai propri clienti (dunque non occasionali) le macchine ed impianti costruiti e/o revampati dalla , Pt_1
fornendo alla stessa tutte le indicazioni necessarie alla relativa costruzione.
La ha, altresì, evidenziato che avverso il verbale di Controparte_1
accertamento ispettivo la aveva proposto ricorso Parte_1
all'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma, Comitato per i rapporti di Lavoro, il quale lo aveva dichiarato inammissibile per vizi attinenti alla natura societaria dell'istante.
Concludeva, dunque, per la conferma del verbale impugnato, stante anche la correttezza dei conteggi sottesi, e spiegava domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna della ricorrente al pagamento della somma di Euro 19.437,44, oltre interessi di legge.
Con memoria difensiva a seguito della domanda riconvenzionale,
l'opponente ha dedotto l'inammissibilità della stessa, in quanto inerente somme ulteriori rispetto a quelle richieste nel verbale conclusivo impugnato ed ha, altresì, contestato la genericità dei conteggi posti alla base della pretesa.
Pag. 5 di 12 La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti e l'escussione di testimoni;
quindi, depositate note autorizzate, all'odierna udienza, celebrata secondo le modalità della trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre, anzitutto, premettere che nel giudizio intentato dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, ossia, nel caso di specie, i fatti costitutivi del rapporto di agenzia cui la legge ricollega l'insorgenza dell'obbligo contributivo.
Quanto al rapporto di agenzia, non nuoce ricordare che, secondo gli artt.
1742 e ss. del codice civile, trattasi di rapporto caratterizzato dalla continuità e stabilità del vincolo, dall'obbligo di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742
c.c.) con risultato a proprio rischio, dalla sussistenza del diritto di esclusiva
(quale divieto per il preponente di valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per l'agente di assumere incarichi nella stessa zona e per lo stesso ramo di affari da più imprese in concorrenza tra loro - art. 1743 c.c.) nonché dell'obbligo dell'agente “di adempiere l'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni ricevute” e di “agire con lealtà e buona fede” (1746 del c.c.).
Dall'agente si distingue il procacciatore d'affari, ovvero “colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico di procacciare tali commissioni, senza vincolo di
Pag. 6 di 12 stabilità (a differenza dell'agente) e in via del tutto occasionale anche se, poi, per la disciplina del rapporto può farsi ricorso analogico alla normativa concernente il contratto di agenzia” (Cass. 8 febbraio 1999, n. 1078).
In senso conforme la Cass. 10 luglio 2001, n. 9327 nonché Cass. 24 giugno
2005, n. 13629 e la Cass. 28 agosto 2013, n. 19828, secondo cui “Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece, il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa”.
Ai fini della distinzione tra le due figure, non è, dunque, dirimente il requisito della continuità delle prestazioni rese bensì quello della stabilità, potendo anche l'attività del procacciatore di affari svolgersi periodicamente nel tempo e presentare tale connotato, laddove il requisito della stabilità presuppone che la prestazione si ripeta nel tempo non soltanto di fatto, ma anche in osservanza di un preciso impegno contrattuale (Cass. 8 agosto
1998, n. 7799).
Pag. 7 di 12 Il procacciatore di affari si distingue, quindi, dall'agente perché ha il potere
– e non l'obbligo – di promuovere affari, viepiù senza dover osservare le istruzioni impartite dal committente.
A ciò si aggiunga che il rapporto di procacciamento di affari, a differenza del rapporto di agenzia, non è connotato dal requisito della stabilità, intesa come preordinazione del procacciatore a tutti gli affari di una stessa specie, svolti per un lasso di tempo prolungato in una zona determinata e costantemente coordinati alle esigenze dell'attività del preponente.
Fatte tali doverose premesse, nel caso di specie la documentazione acquisita agli atti e l'istruttoria espletata non consentono di ricondurre nell'ambito del contratto di agenzia il rapporto intercorso tra la
[...]
e la Reico S.r.l. Parte_1
Manca anzitutto la presenza di un contratto contenente un incarico dal quale potersi desumere l'assoggettamento del contraente ad un obbligo di svolgere l'attività di promozione, la quale, quindi, in difetto di più pregnanti elementi, non può che ritenersi affidata all'iniziativa del contraente.
I rapporti tra le parti risultano, infatti regolati, nel caso di specie, da tre contratti, ciascuno di durata annuale, in cui è stabilito: che “la
[...]
autorizza la Reico S.r.l. a proporre, qualora se ne Parte_1
presenti l'occasione, ipotesi di vendita e quindi a procacciare affari afferenti la fornitura di servizi/prodotti”; che la Reico S.r.l. “promuoverà non stabilmente l'acquisizione delle richieste di fornitura di servizi/prodotti”, espletando l'incarico quale “attività secondaria ed occasionale verso la , “liberamente e senza Pt_1 Parte_1
alcun vincolo di stabilità o di subordinazione nei confronti di quest'ultima,
Pag. 8 di 12 con piena libertà di orario, di impiego del suo tempo e di scelta di organizzazione”; che “il procacciatore non deterrà alcun potere per conto della mandante, né questi potrà in alcun modo impegnare la mandante nei confronti di terzi ed eventuali poteri di rappresentanza potranno essere proposti di volta in volta con appropriata autorizzazione scritta”; che “il procacciatore non avrà alcun diritto di esclusività con i soggetti economici individuati o segnalati”; che “sugli affari procacciati, la mandante riconoscerà al procacciatore d'affari una provvigione a titolo di segnalazione che sarà stabilita dalle parti di volta in volta per singolo affare e quantificata tenendo conto dell'utile presunto del contratto valutato sull'imponibile definito dalla mandante con il cliente, regolarmente fatturato e andato a buon fine”; che “nessuna delle parti potrà pretendere dall'altra, allo scioglimento del contratto per qualsiasi causa, indennità di clientela o di fine rapporto o risarcimenti equivalenti, fatta eccezione per quegli importi maturati al momento della cessazione del rapporto”.
Dai menzionati contratti emerge, quindi, che l'attività della Reico S.r.l. era del tutto libera, non essendo oggetto di un obbligo su di essa gravante, non essendo essa vincolata alle istruzioni della mandante né alla realizzazione di un certo numero di affari (mancando la previsione di qualsivoglia sanzione o conseguenza per l'ipotesi di omesso svolgimento dell'incarico)
e non essendo neppure soggetta a vincoli di zona.
Detti rilievi non hanno trovato smentita neppure nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, e . Testimone_1 Testimone_2
, socio privo di cariche della Testimone_1 Parte_1
riferì: “cap. A) la società opponente non ha personale che si occupa di
Pag. 9 di 12 promuovere i servizi di manutenzione che svolgiamo con 30 dipendenti e tanto so perché anche se non vi lavoro conosco l'azienda; cap. B) la società Reico, attraverso il suo l.r., si limita a segnalare alla società opponente l'interesse di altre società al servizio di manutenzione e quindi chiama la società e fornisce il contatto del potenziale Parte_1
cliente e poi il rapporto prosegue tra le parti interessate. ADR: la società poi emette fattura per tale attività ed il compenso viene stabilito sulla base del margine che si ottiene dalla vendita, la percentuale viene concordata da me e dal l.r. della Reico volta per volta per ogni singolo affare; ADR: anche se sono socio di capitali mi occupo comunque della verifica dei conti della società di cui sono anche fondatore; sui capp. da a a g) delle conclusioni istruttorie dichiara: confermo di aver concordato con le Tes_2
percentuali per gli affari di cui mi si chiede di volta in volta, anche in occasioni informali, essendo noi amici da lungo tempo”.
, titolare della Reico S.r.l., in maniera collimante, riferì: Testimone_2
“Conosco la perché essendo io manager anche di Parte_1
altre aziende viaggio molto e quindi mi capita spesso di incontrare delle società che hanno dei macchinari in esubero che vogliono vendere e quindi li segnalo alla che, oltre a fare manutenzione, si Parte_1
occupa anche di rivendere tali macchinari; ADR io non ho assolutamente alcun incarico di fare tali segnalazioni che ho cominciato a fare al teste che mi ha preceduto perché siamo amici da molti anni;
ADR quando mi imbatto in un macchinario di loro interesse, chiamo il mio amico Tes_1
e lo metto in contatto con l'azienda poi il rapporto viene definito tra di loro;
ADR quando parlo con il cliente la prima volta gli faccio una segnalazione di massima del valore del macchinario e poi li metto in
Pag. 10 di 12 contatto; il compenso non è mai stato definito, è variabile e dipende dal tipo di macchinario e quindi viene stabilito di volta in volta d'accordo tra me e ”. Tes_1
In assenza di obiettivi riscontri di segno contrario, resta, dunque, dimostrata tanto l'assenza del requisito della stabilità dell'incarico, intesa, come sopra chiarito, quale obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, quanto del requisito della non episodicità, atteso che l'attività svolta doveva avvenire sempre e solo su iniziativa della Reico.
Ed invero, il requisito della stabilità del rapporto non può ritenersi integrato in conseguenza della mera presenza di rapporti duraturi nel tempo, e ciò sia in quanto è rimasta accertata una fatturazione a cadenza non periodica e per importi sempre variabili (la misura degli stessi non è per di sé sola rilevante), sia in quanto difettano gli elementi fondamentali tipici del contratto di agenzia, ovvero l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti e di seguire le istruzioni del preponente.
Peraltro, nel caso di specie, dall'esame delle fatture emesse dalla Reico
S.r.l. emerge che l'attività, seppur perdurata nel tempo, è stata estremamente variabile, quanto all'entità dell'impegno ed ai conseguenti compensi percepiti.
A fronte di siffatte risultanze, non è affatto decisiva la circostanza che il compenso, peraltro neppure predeterminato nella misura, fosse riconosciuto al buon fine dell'affare e talora corrisposto con “acconti” e “saldi”.
In definitiva, deve ritenersi che, nel complessivo quadro probatorio acquisito, gli elementi valorizzati dall'Ispettore Enasarco, che pure in astratto possono essere espressione di una modalità propria del contratto di
Pag. 11 di 12 agenzia, non sono, in tal caso, da soli idonei a fondare un ragionamento presuntivo in ordine all'esistenza del requisito della stabilità.
Ed anzi, l'episodicità delle segnalazioni e la variabilità dell'entità dei compensi costituiscono elemento sintomatico dell'assenza di stabilità e della mancanza della più complessa e variegata obbligazione promozionale che contraddistingue il rapporto di agenzia.
Alla luce delle ragioni sopra esposte, l'opposizione va, dunque, accolta, dovendosi ritenere non dovuti gli importi di cui al verbale ispettivo impugnato.
Per le medesime ragioni, la domanda riconvenzionale non può ritenersi meritevole di accoglimento.
Ogni altra questione resta assorbita dalla presente motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso depositato il 29.6.2023, Parte_1
così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del credito di cui al verbale di accertamento ispettivo impugnato;
2. rigetta la domanda riconvenzionale;
3. condanna la alla refusione, in favore della Controparte_1
ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.343,00, di cui €
3.300,00 per compensi professionali ed € 43,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, IVA, qualora dovuta, e CPA come per legge.
Roma, 14.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Elena Simeone
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