Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/05/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 675 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 posta in decisione all'udienza figurata del 14.01.2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa E_ C.F._1 dagli avv.ti Michael Pasian e Federico Acampora;
Ricorrente
e
(numero di iscrizione al registro delle E_
P.IVA_ imprese ), con sede legale in Sir John Rogerson's Quay, 70, Dublino (D02
R296), Irlanda, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Gaudiello.
Resistente
OGGETTO: investimenti in criptovalute;
responsabilità società di exchange.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, dichiarare la nullità del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di E_ tutte le somme versate dalla SI.ra oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali E_ sino al saldo effettivo;
in via subordinata: accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto
1
, e, per l'effetto, condannare , in persona del
[...] E_ legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti dalla SI.ra E_ quantificabili in Euro 355.462,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
in via di estremo subordine: per tutte le ragioni in fatto e in diritto suesposte, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale di per tutte le violazioni commesse E_ inerenti gli obblighi in materia di antiriciclaggio e, per l'effetto, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei E_ danni patiti dalla SI.ra quantificabili in Euro 355.462,00, oltre rivalutazione E_ monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta dovuta. in ogni caso: condannare , in persona E_ del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 96, I co., c.p.c., ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, III co., c.p.c. In via istruttoria: - dichiarare inutilizzabili i documenti 1,
3, 6, 10 e 15 della convenuta, giacché disconosciuti tempestivamente e precisamente dall'attrice per le ragioni esposte in atti;
- - dichiarare inammissibile, in quanto inutile, superflua, generica, esplorativa e tardiva, e comunque rigettare l'istanza istruttoria avversaria di verificazione del
“bit”, per i motivi illustrati in atti;
ammettere l'ordine esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dell'originale dei file informatici, completi dei relativi metadata che comprovino la firma elettronica, dello User Agreement asseritamente sottoscritto in modalità “point and click” dalla SI.ra il 18.11.2021. Con vittoria di spese e competenze professionali come da D.M. 10 E_ marzo 2014, n. 55 e s.m.i., con l'applicazione della maggiorazione del 30% del compenso prevista dall'art. 4 comma 1- bis del medesimo decreto (per il caso in cui gli atti siano redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione, la fruizione, la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto e dei documenti allegati) e comprensive di spese generali 15%, IVA e CPA, di cui si chiede la distrazione in favore dei procuratori antistatari”; per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea, ogni contraria istanza ed eccezione reietta: In via preliminare: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità del ricorso avversario per violazione del combinato disposto degli artt. 163, nn. 3 e 4 e dell'art. 164, co. 3 e 4, c.p.c., e per l'effetto, dichiarare inammissibili le domande di controparte;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande svolte dalla SI.ra
[...] per carenza di legittimazione passiva e/o carenza di titolarità dal lato passivo delle E_ situazioni giuridiche invocate in giudizio della resistente per le ragioni E_ esposte in narrativa. In via principale: - accertare e dichiarare l'infondatezza e/o difetto di prova delle domande di controparte, e per l'effetto rigettare tutte le domande svolte dalla SI.ra
[...]
in quanto non provate e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto, per tutte le E_
2 ragioni esposte in narrativa. In via subordinata, nel merito: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse accertarsi qualsivoglia responsabilità in capo a , ridurre E_ proporzionalmente il danno lamentato in ragione delle effettive responsabilità accertate, tenuto conto della responsabilità della SI.ra e di tutte le altre concause nella causazione E_ del danno ex art. 1227 c.c. In via Istruttoria - dichiarare inammissibili tutti i disconoscimenti proposti da parte attrice (docc. 1, 3, 6, 10 e 15 della convenuta) per le ragioni esposte in atti;
- dichiarare inammissibile e/o tardiva, e comunque rigettare l'istanza istruttoria avversaria di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per i motivi illustrati in atti;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenga effettivamente proposti e ammissibili i disconoscimenti avversari e non superflua la conseguente attività di verifica, insiste nelle istanze di verificazione tempestivamente e ritualmente formulate in atti in relazione a tutti i documenti disconosciuti ex adverso (docc. 1, 3, 6, 10 e 15 della convenuta), rinnovando l'offerta di mettere a disposizione a tal fine i server del nell'ambito di una eventuale CTU (con spese a carico Controparte_2 dell'attrice) per ogni accertamento che Cod. Ill.mo Giudice ritenesse necessario per la verifica dell'esistenza dei “bit” o di qualsiasi altro elemento informatico riconducibile all'accettazione dello
User Agreement e dell'ulteriore operatività dell'attrice sulla piattaforma Con vittoria di _1 spese e competenze professionali come da D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e s.m.i., con l'applicazione della maggiorazione del 30% del compenso prevista dall'art. 4 comma 1 bis del medesimo decreto
(per il caso in cui gli atti siano redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione, la fruizione, la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto e dei documenti allegati) e comprensive di spese generali 15%, IVA e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma 2, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17 della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
I fatti che hanno dato origine al presente contenzioso, negli stringenti limiti di ciò che assume rilievo in questa sede, possono essere come di seguito ricostruiti.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. , premettendo di essersi E_ affidata al broker LI MA, consulente della piattaforma di trading online
“Global Investous”, per la stipulazione di contracts for difference e di aver provveduto, su indicazione di quest'ultimo, convinta della fruttuosità delle operazioni di trading, a investire la complessiva somma di euro 355.462,00, ha convenuto in giudizio la 3 al fine di chiedere la restituzione dei versamenti eseguiti E_ oltreché la condanna della medesima al risarcimento dei danni patiti a causa degli investimenti online rivelatisi del tutto fallimentari.
A sostegno dell'azione spiegata la parte ricorrente ha dedotto che la resistente, incaricata della conversione del denaro in moneta virtuale, abbia omesso di vigilare sul trasferimento delle criptovalute, non accertando: a) in uscita, né la causa finanziaria dell'acquisto delle criptovalute dell'attrice né tantomeno i trasferimenti delle stesse ai wallets di soggetti terzi;
b) in entrata, la legittima provenienza dei capitali ricevuti su altri wallets aperti sulla propria piattaforma.
In particolare, ha allegato di esser stata invitata dal broker E_
LI MA a registrarsi e ad aprire un account sulla piattaforma della società resistente e, conseguentemente, di aver provveduto sulla medesima a compiere plurimi versamenti per l'acquisto delle criptovalute che si sarebbero rivelate necessarie per compiere gli investimenti vantaggiosi consigliatile dal consulente della “Global Investous”.
L'attrice ha prospettato come sebbene la , quale exchanger E_ di valute virtuali, consenta ai propri utenti di svolgere operazioni di trading speculativo e di conservare le proprie criptovalute all'interno della piattaforma stessa grazie ad un wallet, tuttavia non offra alcuna consulenza finanziaria ai medesimi e dichiari espressamente di sollevarsi da ogni forma di responsabilità in caso di cattivi investimenti. Invero, secondo la prospettazione dei fatti svolta da parte attrice, le singole operazioni d'investimento vengono condotte autonomamente dal risparmiatore, il quale si fa carico del rischio di perdere interamente il capitale investito a causa dell'elevata volatilità delle valute virtuali, senza che tuttavia il gestore della piattaforma renda adeguate informazioni.
Nel caso di specie, , date le rassicurazioni del consulente della E_
“Global Investous” e convinta che il capitale investito avrebbe generato profitti, ha dapprima provveduto all'acquisto dei bitcoins e, successivamente, ha delegato l'intermediario alla movimentazione delle criptovalute acquistate sulla piattaforma della convenuta, concedendogli l'accesso da remoto del proprio personal computer.
4 Sennonché l'odierna attrice ha prospettato di esser stata raggirata da LI
MA, il quale, rappresentandole i guadagni raggiunti dai clienti dallo stesso assistiti, l'avrebbe indotta a investire sempre maggiori capitali per ottenere più ingenti profitti e, allorquando la medesima avrebbe formulato richiesta di prelievo di una parte della somma investita mediante accredito sul proprio conto corrente personale, da un lato la società di trading non ha dato seguito all'istanza e, dall'altro, il consulente MA, a ogni richiesta di delucidazioni rivoltagli dall'attrice, ha sempre addotto giustificazioni implausibili, chiedendo, di contro, alla medesima di provvedere al versamento di ulteriori capitali necessari allo “svincolo” dei profitti.
Tuttavia, l'attrice ha allegato come al proprio rifiuto di compiere ulteriori versamenti, l'account manager si sia definitivamente reso irreperibile al pari della sua società di trading online.
Stante la condotta illecita del broker e tenuto conto della luce delle segnalazioni pubblicate dalla CONSOB sulla “Global Investous”, qualificata alla stregua di una società d'investimento abusiva e priva di ogni autorizzazione a offrire servizi finanziari in Italia, ha contestato la negligenza della E_ [...]
, consistita nella mancata verifica della clientela nonché nella E_ mancata segnalazione di operazioni sospette, che avrebbe potuto evitare la prosecuzione dell'attività criminosa da parte degli intermediari finanziari rivelatisi, poi, sprovvisti di adeguata autorizzazione MiFID II, e, pertanto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita in giudizio , la quale, deducendo come il E_ proprio ruolo nel caso di specie debba essere circoscritto esclusivamente alla messa a disposizione di un servizio di e-money, ha contestato in fatto e in diritto ogni argomentazione svolta dalla ricorrente e ha insistito per il rigetto delle domande ex adverso spiegate.
Tentata senza esito la conciliazione delle parti, anche mediante proposta conciliativa del Giudice ex art. 185-bis c.p.c., la causa, istruita mediante acquisizione documentale e interrogatorio libero della ricorrente, è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.
5 ***
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva spiegata da . E_
Sebbene la parte resistente abbia prospettato di aver avuto, nella vicenda in esame, un ruolo pressoché secondario, limitandosi a fornire a un E_ servizio di e-money, con conseguente esclusione di qualsivoglia forma di coinvolgimento nell'esecuzione materiale delle operazioni fraudolente di sottrazione di moneta virtuale e di trasferimento verso wallets di terze parti, giova tuttavia osservare che la legitimatio ad causam, attiva o passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, diversamente dall'effettiva titolarità del rapporto controverso, che, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite (cfr. Cass. S.U. 2951/2016, in senso conforme Cass. civ., Sez. I, Ordinanza del 14.06.2022, n. 19149).
Nel caso di specie, se sussiste indubbiamente la legittimazione attiva di
[...]
, la quale ha allegato di aver operato in proprio sulla piattaforma gestita E_ dalla resistente, sia in proprio sia avvalendosi da remoto dell'ausilio del broker LI
MA, deve ritenersi altresì sussistente la legittimazione passiva della
[...]
, la quale - secondo la prospettazione dei fatti operata da parte E_ ricorrente - non avrebbe assolto agli obblighi informativi previsti dall'ordinamento a carico dell'intermediario finanziario e non avrebbe attivato sufficienti strumenti di sicurezza e controllo in relazione alle operazioni effettuate sul proprio sito di exchange.
Ciò posto, la questione investe il merito della controversia, che deve essere esaminata sulla base della prospettazione di parte attrice, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
Venendo al merito, le domande spiegate da sono infondate e E_ non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare giova osservare come la limited, società E_ controllata da (a sua volta quotata al NASDAQ), è un Istituto _1 CP_3
6 di Moneta Elettronico (c.d. IMEL) autorizzato e regolamentato dalla Banca
Centrale di Irlanda, che, in quanto autorizzato da uno Stato facente parte dello
Spazio Economico Europeo, può operare anche in Italia, trasferendo i propri servizi senza la necessità di richiedere una separata e ulteriore autorizzazione da parte dell'autorità di regolamentazione italiana.
Nello specifico, offre servizi di moneta elettronica (c.d. E_ servizi e-money), mettendo a disposizione della propria utenza una piattaforma online per l'acquisto, la vendita, lo scambio e la conservazione di criptovalute, instaurando con la medesima, mediante la previa registrazione sul proprio sito e l'accettazione dello user agreement, un rapporto di natura contrattuale.
Ciò premesso, nel caso di specie, è pacifico che , contattata E_ telefonicamente e mediante messaggistica WhatsApp da un soggetto a lei sconosciuto tale LI MA, qualificatosi come consulente dell'impresa di investimento “Global Investous”, ha aderito ai servizi di investimento messi a disposizione dalla società, convinta della fruttuosità dei medesimi, e per tale ragione, su indicazione dell'intermediario, si è registrata sulla piattaforma della resistente onde provvedere allo scambio del proprio denaro in moneta virtuale.
È, altresì, incontestato che, su indicazione di LI MA, E_ ha disposto dal proprio conto corrente CR (identificato dal seguente codice
IBAN [...]) plurimi bonifici in favore di _1
, finalizzati all'acquisto di valuta virtuale (cfr. Versamenti E_
prodotto sub. 2) da parte ricorrente). E_ _1
È del pari incontroverso che, una volta registratasi sulla piattaforma di exchange e versato il denaro richiesto, la parte ricorrente ha scaricato l'applicativo “Anydesk” e, per quel che assume maggiormente rilievo ai fini della presente controversia, ha consentito al suddetto sedicente consulente della piattaforma di trading online di gestire da remoto il proprio portafoglio virtuale nonché i propri investimenti.
Quest'ultima circostanza è stata, peraltro, confermata dalla ricorrente stessa, la quale, sentita liberamente nel corso dell'udienza dell'8.03.2024, ha affermato di esser “stata in origine contattata per investimenti tramite un telefonata da un call center che mi proponeva un investimento minimo di € 200,00; ho detto di essere interessata e mi hanno detto che
7 tramite il numero di telefono mi avrebbero contattato;
nei giorni seguenti sono stata contattata dapprima per WhatsApp e poi per telefono da una persona che mi ha detto di chiamarmi LI
MA il quale parlava in italiano ma con accento straniero;
il predetto mi ha detto che per poter effettuare gli investimenti avrei dovuto scaricare sul mio pc ANYDESK che consentiva al predetto di operare e gestire gli investimenti;
ho scaricato il link e da quel momento l'interlocutore mi ha scaricato il link del portafoglio per gli investimenti;
ho iniziato ad effettuare i primi investimenti sul portale che poi alla fine ho scoperto essere inesistente GLOBAL
INVESTOUS; quanto ai bonifici delle somme uscite dal mio conto UNICREDIT i medesimi li ho eseguiti su l'IBAN che mi veniva dato dal pseudo consulente;
il predetto mi aveva detto che
, il soggetto presso il quale avevo fatto i versamenti, era una piattaforma sicura e _1 quindi non dovevo temere nulla e non c'era rischio […]” (cfr. Interrogatorio libero della ricorrente, udienza dell'8.03.2024).
Pur a fronte delle suddette allegazioni che appaiono ricondurre l'evento di danno, sub specie di perdita del denaro investito, al comportamento attivo del promotore finanziario, tuttavia, ha agito nei confronti di E_ E_
, addebitando nei confronti di quest'ultima ogni responsabilità per i danni e
[...] le perdite subite in relazione agli investimenti dalla stessa acconsentiti, domandando la restituzione degli importi versati sulla piattaforma online tramite bonifici affinché venissero trasformati in moneta virtuale e trasferiti su un wallet che credeva proprio.
Secondo la prospettazione dei fatti operata dalla ricorrente, la società resistente si sarebbe rivelata gravemente inadempiente, in quanto da un lato non avrebbe correttamente adempiuto ai propri obblighi informativi ex art. 67-septiesdecies del
Codice del Consumo, onde consentire alla ricorrente, in qualità di consumatrice, di venire a conoscenza dei contenuti dell'operazione economico-contrattuale e di maturare una scelta negoziale meditata in relazione all'acquisto della valuta virtuale,
e, dall'altro, non avrebbe assicurato all'utenza controlli adeguati tanto in relazione ai trasferimenti delle criptovalute verso i wallets di soggetti terzi quanto in ordine alla legittima provenienza dei capitali ricevuti su altri wallets aperti sulla propria piattaforma.
Inoltre, l'odierna ricorrente ha contestato alla resistente la mancata esibizione - e conseguente accettazione - delle condizioni di cui allo user agreement sottopostole
8 dall'exchanger, nonché la carenza di forma scritta del contratto e la mancata consegna di un esemplare del medesimo ai sensi dell'art. 117 TUB, invocando così la nullità del rapporto negoziale.
Sennonché, nel caso in esame, deve ritenersi processualmente provato, anche in ragione della concorde prospettazione delle parti, che ha E_ stipulato con un contratto elettronico (nella specie, un E_ contratto c.d. point and click), mediante compilazione di un format presente sul sito della società di exchange.
I contratti point and click rappresentano una tipologia di negozi mediante i quali il consumatore acquista un bene ovvero chiede l'erogazione di un servizio avvalendosi di un dispositivo elettronico, senza l'utilizzo di documenti cartacei (c.d. paperless contract).
Le principali caratteristiche che denotano la tipologia contrattuale de qua devono ravvisarsi da un lato nel fatto che le parti sono distanti tra loro e sono in contatto esclusivamente per via telematica, sicché l'utenza non ha alcun margine di contrattazione, dovendosi limitare esclusivamente ad aderire o meno alle condizioni prestabilite dalla controparte negoziale, e, dall'altro, nella modalità di perfezionamento del rapporto, in quanto, ai fini della corretta sottoscrizione del contratto telematico, è di solito sufficiente cliccare su un pulsante presente sul sito ovvero sull'applicazione d'interesse.
A ciò si aggiunga, peraltro, come la corretta conclusione del contratto in esame debba necessariamente essere preceduta dalla selezione - solitamente accompagnata da un segno di spunta - delle condizioni proposte dalla controparte del rapporto contrattuale titolare della piattaforma online, le quali s'intendono definitivamente accettate mediante l'apposizione di un click finale, sempre richiesto ai fini della corretta conclusione della procedura.
Le risultanze dell'istruttoria, congiuntamente ai principi di diritto sovraesposti, conducono a ritenere provato che , dopo esser stata convinta a E_ compiere investimenti finanziari in materia di criptovalute con la promessa di ingenti guadagni da un broker appartenente ad un'impresa di investimento terza ed
9 estranea alla , si sia determinata a operare sulla piattaforma E_ di exchange gestita dalla resistente e che, in data 18.11.2021, abbia aperto un proprio account, registrandosi e accettando le condizioni di cui allo user agreement (cfr. User
Agreement, prodotto sub. 1) da parte resistente).
Invero, appare ragionevole che, ai fini della corretta conclusione della fase di registrazione sul sito della , l'odierna ricorrente abbia E_ dovuto, oltre che provvedere all'inserimento dei propri dati personali, altresì necessariamente prendere visione e accettare le condizioni contrattuali propostele dal soggetto titolare della piattaforma online, pena il mancato perfezionamento del rapporto.
A ciò si aggiunga che, ai fini della sottoscrizione di un contratto elettronico, non è richiesta l'apposizione di alcuna firma digitale avanzata (o pesante), vale a dire la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, in quanto creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, ritenendosi, di contro, sufficiente, ai fini della soddisfazione del requisito della forma scritta ad substantiam, la firma elettronica (o firma digitale leggera), intesa come l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica (sulla distinzione tra firma elettronica (o firma digitale leggera) e firma digitale avanzata (o pesante) e validità della mera firma elettronica nei contratti c.d. point and click, cfr. Cass.
Sez. I, Ordinanza n. 9413 del 9.04.2021).
Pertanto, sebbene il rapporto contrattuale de quo si distingua per la peculiarità della forma pattizia prescelta, tipicamente idonea ad agevolare la conclusione di quei negozi che si rivolgono a una moltitudine indefinita di utenti, tuttavia, ai sensi dell'art. 1322 c.c., deve ritenersi perfettamente valido ed efficace tra le parti, con la conseguenza che le eccezioni di nullità del contratto sollevate dalla odierna ricorrente non possono fondare l'accoglimento della domanda in esame.
Nel caso di specie, inoltre, le domande spiegate da parte ricorrente non possono trovare accoglimento per ulteriori ordini di ragioni.
10 In primo luogo, appare dirimente osservare come la ricostruzione in fatto fornita dalla stessa - confermata, peraltro, in sede di interrogatorio libero - E_ induca a escludere l'imputabilità alla società resistente del danno che la ricorrente lamenta di aver patito.
Invero, le risultanze processuale conducono a ritenere provato che
[...]
si sia determinata in piena autonomia a compiere le operazioni di E_ investimento rivelatesi fallimentari.
In particolare, il convincimento della medesima si è fondato sulla promessa di ingenti guadagni prospettatele da un soggetto terzo e - per quel che maggiormente rileva in questa sede - estraneo all'organizzazione della compagine sociale resistente, il quale, qualificatosi come LI MA consulente finanziario della società di trading online “Global Investous”, l'ha guidata nel compimento delle azioni all'uopo necessarie, invitandola dapprima a registrarsi sulla piattaforma di scambio e a eseguire i bonifici di cui al ricorso, i cui importi sono stati convertiti in moneta virtuale e trasferiti su un wallet che la ricorrente credeva essere proprio, e successivamente a installare un programma che consentisse a quest'ultimo di agire da remoto sul personal computer della ricorrente onde fugare alcun dubbio sull'identità dell'ordinante.
Le stesse allegazioni di parte ricorrente consentono ragionevolmente di ritenere che la ha avuto accesso alla piattaforma di scambio gestita da E_ [...]
pochi mesi prima delle operazioni in discussione esclusivamente E_ per il tramite del portale dell'impresa di investimento “Global Investous”, di cui, peraltro, con comunicato del 27.12.2021, la CONSOB, qualificandola alla stregua di un intermediario finanziario abusivo, ne ha ordinato l'oscuramento del relativo sito web (cfr. Provvedimento Consob - Global Investous, prodotto sub. 7) da parte ricorrente) -.
Pertanto, è di tutta evidenza che il rapporto fra le parti si sia instaurato per esclusiva iniziativa della ricorrente, senza alcuna sollecitazione o proposta di investimento in criptovalute da parte della società resistente.
11 Ne consegue, dunque, che non possono ascriversi condotte inadempienti alla resistente per non aver adottato adeguati sistemi di sicurezza e di controllo per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma di scambio.
Al tal riguardo, giova osservare che, peraltro, è incontestato - e trova altresì riscontro documentale - che ha effettuato ogni operazione E_ finalizzata a consentire la sua compiuta identificazione, dalla registrazione iniziale alla piattaforma, fornendo tutte le informazioni richieste e accettando le condizioni generali del contratto, all'esecuzione delle singole operazioni di acquisto e vendita di criptovalute, dichiarando di operare in autonomia benché, in realtà, guidata da un soggetto terzo, rivelatosi un truffatore.
La sottrazione delle somme accreditate da sulla piattaforma di E_ exchange risulta, infatti, essere avvenuta grazie alla fattiva collaborazione prestata dalla ricorrente stessa, la quale, dando seguito alle sollecitazioni e indicazioni di un soggetto sconosciuto, qualificatosi come consulente della “Global Investous”, che ha poi perpetrato il disegno truffaldino, ha tenuto un comportamento anomalo, incauto e del tutto contrario alle ordinarie regole di diligenza nella gestione e controllo dei propri rapporti finanziari.
A tal riguardo, deve ritenersi provato che la ricorrente, in violazione, peraltro, di quanto disposto dall'art. 12 di cui alle condizioni generali sottoscritte in fase di iscrizione al sito web di exchange, ha scelto di affidarsi a terzi estranei per operare sulla piattaforma, fornendo loro le proprie credenziali d'accesso.
Più in particolare, la ha ammesso di aver dato seguito alle istruzioni E_ impartitele da LI MA, scaricando sul proprio personal computer un applicativo (c.d. Anydesk) che consentisse a quest'ultimo dapprima di mostrarle il funzionamento delle piattaforme di trading online, e, successivamente, di controllare e gestire da remoto il contenuto del wallet della ricorrente stessa. Comportamento, quest'ultimo, all'evidenza tale da impedire alla resistente di fronteggiare eventuali interventi illeciti di terzi, avendo costoro operato in stretto collegamento e contatto con la ricorrente stessa.
12 In altri termini, la condotta collaborativa dalla ha fatto sì che, nella E_ maggior parte delle occasioni, fosse la medesima, di fatto, ad autorizzare le transazioni dal proprio account senza che figurassero particolari profili di _1 anomalia tali da far sì che il gestore della piattaforma di exchange dovesse attivare qualsivoglia procedura di contratto idonea a verificare prontamente la genuinità delle operazioni.
Sul punto, peraltro, appare di assoluto rilievo un episodio, incontestato da parte ricorrente e verificatosi in data 24.12.2021, allorquando ad un tentativo di esecuzione di una transazione da un dispositivo con indirizzo IP sconosciuto,
ha dato atto di aver adottato le più opportune misure di E_ sicurezza messe a disposizione per la propria utenza, sospendendo dapprima l'operazione, invitando via e-mail la ricorrente a confermare la propria volontà di autorizzare la transazione e verificando, in seguito, l'identità della richiedente mediante applicativo di riconoscimento facciale (c.d. Facematch). Misura di sicurezza, quest' ultima, indubbiamente avanzata e che, una volta attivata, consente un efficace riconoscimento della persona titolare del portafoglio virtuale nonché un'adeguata verifica dall'autenticità dell'operazione da parte dello stesso richiedente. Anche in questo caso, la ricorrente ha successivamente autorizzato l'operazione dando seguito alle operazioni di verifica richieste.
Deve, dunque, escludersi che possa essere imputato a il E_ danno lamentato dalla ricorrente, non ravvisandosi da un lato profili di negligenza, né tantomeno, per quanto esposto, la sussistenza di un nesso causale fra l'operato della società resistente e il danno lamentato dalla ricorrente e, dall'altro, non essendo possibile giungere a una sostanziale deresponsabilizzazione dell'utente, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno anche a fronte di comportamenti gravemente incauti e tali da non poter essere fronteggiati in anticipo dal prestatore dei servizi.
La domanda di parte ricorrente deve essere respinta anche sotto il diverso profilo dell'assenza dei presupposti per l'applicazione del principio del c.d. nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate dalla
13 società preponente al promotore finanziario, che costituisce ulteriore e necessario postulato ai fini dell'accoglimento dell'azione spiegata.
Invero, nel caso in esame, è sostanzialmente pacifico che la perdita del denaro investito sia avvenuta in ragione di un comportamento illecito tenuto da un presunto intermediario di un'impresa abusiva d'investimento (nota come “Global
Investous”), che ha agito operando sul portafoglio digitale della parte ricorrente, in quanto specificamente autorizzato da quest'ultima.
In termini generali giova ricordare come la giurisprudenza di legittimità, con orientamento assolutamente costante, abbia affermato che, in tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde del danno causato al risparmiatore dal promotore finanziario allorquando, accertata la sussistenza del rapporto di preposizione e il carattere illecito, doloso o colposo del fatto dannoso, ricorre un nesso di occasionalità necessaria tra quest'ultimo e l'esecuzione delle incombenze affidate al preposto, per la cui ricorrenza non è necessario che il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze, essendo sufficiente che, in virtù di tale esercizio, il terzo sia esposto all'ingerenza dannosa del preposto e ciò anche nel caso in cui quest'ultimo abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento concordate o sostituendo alle finalità perseguite dal preponente obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso (cfr. ex multis,
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28952 del 11.11.2024).
A ciò si aggiunga come, in tema di responsabilità ex art. 2049 c.c., ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito del preposto e l'esecuzione delle incombenze affidategli - che ricorre allorquando l'esercizio delle medesime espone il terzo all'ingerenza dannosa del preposto determinando, agevolando o comunque rendendo possibile la realizzazione del fatto lesivo - occorra che la sua condotta costituisca il “normale sviluppo” dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente (cioè, che rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di “sequenze ed eventi connessi all'ordinario espletamento” delle stesse) e non è escluso dalla degenerazione o dall'eccesso nel loro esercizio, determinati dall'abuso della posizione ricoperta o dalla
14 contravvenzione alle modalità del loro svolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 2851 del 5.02.2025).
Ciò posto, se è certamente vero e non revocabile in dubbio che il comportamento illecito del soggetto terzo autorizzato potrebbe non condurre ex se al rigetto della domanda in difetto di ulteriori presupposti (quali, tra gli altri, un comportamento gravemente colposo dell'investitore, idoneo a interrompere il nesso causale, come sopra evidenziato), è altrettanto vero che, al fine di poter attribuire qualsivoglia forma di responsabilità in solido del danno causato al risparmiatore dal promotore finanziario incaricato dalla società intermediaria per un proprio comportamento, è necessario che emergano elementi concreti e idonei, anche in solo in termini quanto meno di apparenza, a ricondurre direttamente l'operato di quest'ultimo alla società.
Nel caso di specie, il suddetto stringente onere probatorio è assolutamente carente anche solo in termini di allegazioni astratte, atteso che il sedicente promotore finanziario, LI MA, si è rivelato essere un soggetto estraneo all'organizzazione della e del tutto sconosciuto alla E_ compagine sociale resistente, come, del resto, è rimasta del tutto sconosciuta l'origine del contatto e le ragioni che hanno agevolato la nascita del rapporto con la parte ricorrente.
Da ultimo, appare altresì opportuno segnalare che, con riguardo alle attività illecite poste in essere da promotori finanziari non legati da un rapporto contrattuale con le banche ovvero gli intermediari finanziari, l'ordinamento riconosce la sussistenza della responsabilità indiretta di quest'ultimi qualora la promozione sia stata svolta con modalità tali da ingenerare negli investitori l'incolpevole affidamento su uno stabile inserimento del promotore nell'attività delle società finanziarie (cfr. Cass.,
Sent. n. 18928 del 31.07.2017).
Di contro, nella fattispecie per cui è causa non è ravvisabile alcun affidamento tradito della parte ricorrente, in quanto è di tutta evidenza che E_ fosse a conoscenza della totale assenza di un rapporto di immedesimazione organica tra la figura del sedicente broker, LI MA, e la E_
, essendo quest'ultima una piattaforma di scambio di denaro terza e del
[...]
15 tutto estranea alla società di investimenti, “Global Investous”, cui era preposto l'operato del consulente finanziario medesimo.
Pertanto, deve concludersi che l'assenza di elementi concreti, idonei ad affermare che la condotta tenuta da tale LI MA potesse essere ricondotta alla resistente, induce a escludere qualsivoglia forma di responsabilità in capo all'operato di quest'ultima.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, le domande spiegate da parte ricorrente devono, dunque, essere integralmente respinte.
La controvertibilità delle questioni prospettate dalle parti e la novità delle medesime giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n.
675/2023 R.G., così provvede:
rigetta la domanda spiegata da nei confronti di E_ [...]
; E_
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ivrea, il 12 maggio 2025.
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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