Art. 3.
In caso che alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata presentata la relazione estimativa prevista dall' art. 1 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 326 , essa ha valore di deliberazione del Comitato direttivo dagli agenti di cambio, salvo all'Amministrazione finanziaria e al contribuente la facolta' di ricorrere nel termine di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975 .
E' confermato l'obbligo della presentazione della denunzia, entro il 31 maggio di ciascun anno, della situazione dei titoli di cui al secondo comma dell'art. 17 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173 .
Nei riguardi dell'imposta dovuta per l'anno 1948, tale denunzia dovra' essere presentata nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
In caso che alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata presentata la relazione estimativa prevista dall' art. 1 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 326 , essa ha valore di deliberazione del Comitato direttivo dagli agenti di cambio, salvo all'Amministrazione finanziaria e al contribuente la facolta' di ricorrere nel termine di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975 .
E' confermato l'obbligo della presentazione della denunzia, entro il 31 maggio di ciascun anno, della situazione dei titoli di cui al secondo comma dell'art. 17 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173 .
Nei riguardi dell'imposta dovuta per l'anno 1948, tale denunzia dovra' essere presentata nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.