Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
>
Versione
21 marzo 1998
21 marzo 1998
>
Versione
4 luglio 1998
4 luglio 1998
>
Versione
2 gennaio 2000
2 gennaio 2000
Art. 559. (( (Dibattimento) )) (( 1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, quanto applicabili.
2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.
3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l'esame puo' essere condotto direttamente, dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza e' sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione )) --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.
3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l'esame puo' essere condotto direttamente, dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza e' sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione )) --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Commentari • 10
- 1. Potere sostitutivo del Presidente e redazione dei motiviDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 gennaio 2026 · 54.21654
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 51
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2014, n. 5892Provvedimento: […] 1.1. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce inosservanza dell'art. 134 c.p.p., art. 510 c.p.p., comma 2 e art. 559 c.p.p.. Lamenta, al riguardo, che il verbale dell'udienza del 07/10/2011 è stato redatto in forma riassuntiva, in assenza di contestuale riproduzione fonografica. Si tratta - prosegue - di violazione dell'art. 134 c.p.p., che determina nullità, d'ordine generale, del verbale di dibattimento per violazione dei diritti di difesa (art. 178 c.p.p., lett. e). Peraltro, conclude sul punto, alcun consenso era stato prestato, ai sensi dell'art. 559 c.p.p., comma 2, alla redazione in forma riassuntiva del verbale.Leggi di più...
- esclusione·
- dibattimento·
- ragioni·
- nullità·
- ammissione al pagamento·
- necessità·
- formale notificazione·
- conseguenze·
- procedura di estinzione delle contravvenzioni di cui al d.lgs. n. del 1994·
- verbalizzazione in forma riassuntiva in assenza delle condizioni di cui all'art. 140 cod. proc. pen·
- mancato consenso delle parti·
- lavoro subordinato·
- atti processuali·
- igiene del lavoro·
- lavoro